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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 01/12/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 297 del 2025 R.G.V.G., pendente tra
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Francesco Muzzupappa ed elettivamente domiciliata come in atti;
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Pasquale Marino ed elettivamente domiciliato come in atti;
- ricorrenti -
Pubblico Ministero sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 maggio 2025, i ricorrenti hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale al fine di ottenere la declaratoria di
1 separazione e hanno dedotto che il matrimonio è stato celebrato nel Comune di Zungri in data 28 agosto 2005 e che dalla loro unione sono nati i figli:
, in data 12 luglio 2006; in data 4 dicembre 2007; Per_1 Per_2
Francesco, in data 15 novembre 2010.
Gli atti del procedimento sono stati comunicati al Pubblico Ministero in sede.
Le parti hanno rinunciato alla comparizione personale.
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. è stato chiesto l'accoglimento della domanda.
Nel merito
La domanda è fondata e va accolta.
Nella vicenda in esame è venuta meno la comunione materiale e spirituale che fonda il vincolo matrimoniale e l'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale;
pertanto, la pronuncia di separazione, per come concordemente richiesto da entrambe le parti, risulta essere l'unica decisione adottabile allo stato.
I coniugi, inoltre, hanno concordato le seguenti condizioni: “1) i coniugi saranno autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale di stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) i figli minori e sono affidati ad Persona_3 Persona_4
entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che i minori dimostreranno;
3) La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare sita nel Comune di Pizzo (VV), Via Zuppone Strani, I Trav, con collocamento prevalente con la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2 4) la casa familiare sita nel Comune di Pizzo (VV), Via Zuppone Strani, I
Trav, con ogni arredo e pertinenza e nello stato in cui si trova … sarà assegnata alla IG.ra , quale genitore collocatario;
Parte_1
5) Entrambe le parti si impegnano a comunicare eventuali necessità dei figli attraverso comunicazioni telefoniche con l'impegno di rendersi prontamente reperibili;
6) A settimane alterne, il genitore non collocatario potrà prelevare i figli dall'uscita di scuola il venerdì, riportandoli direttamente a scuola il lunedì mattina. I ponti saranno fruiti dal genitore a cui compete il fine settimana.
Settimana: Durante la settimana, le frequentazioni avverranno come di seguito: il padre potrà vedere le figlie due pomeriggi a settimana e ogni qual volta le figlie lo desiderano il tutto sempre previo accordo telefonico.
Festività natalizie: ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio.
Festività pasquali: Con il criterio dell'alternanza, l'intero periodo delle festività pasquali.
Estate: Il genitore non collocatario potrà tenere con sé i figli per 30 giorni anche non consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
7) I IGg. e riservando, in ogni caso, di Controparte_1 Parte_1
regolamentare i rapporti patrimoniali con separato atto, non venderanno alcun immobile, bene o bene in comproprietà, senza il reciproco assenso da prestarsi nelle forme prescritte dalla legge e comunque con atto scritto;
8) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , Controparte_1 Parte_1
l'assegno di mantenimento, in via indiretta, mediante versamento sul conto corrente bancario della sig.ra , dell'importo di 250,00 euro Parte_1
mensili (per 12 mensilità); tali somme saranno versate anche nell'ipotesi in cui la IG.ra dovesse trovare stabile occupazione;
alla Parte_1
IG.ra spetterà in via esclusiva l'Assegno Unico;
Parte_1
3 9) Il IG. provvederà al mantenimento dei figli Controparte_1 Per_5
, , in via indiretta,
[...] Persona_3 Persona_4
mediante versamento sul conto corrente bancario della signora
[...]
, dell'importo di Euro 750,00 mensili (per 12 mensilità), da Parte_1
versarsi in via anticipata entro il giorno 25 del mese precedente. Fintanto quando i figli non raggiungeranno la autosufficienza economica;
10) La vettura di proprietà del IG. , segnatamente, Controparte_1
Volkswagen Golf, targata EM 413 FV, sarà nell'uso esclusivo e nel possesso della IG.ra , in favore della quale sarà fatta la voltura di Parte_1
trasferimento di proprietà al PRA;
11) Il IG. provvederà ai versamenti relative alle polizze Controparte_1
vita contratte in favore dei figli;
12) Il IG. e la IG.ra provvederanno al Controparte_1 Parte_1
pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate;
13) I coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno”.
Tali condizioni non appaiono essere in contrasto con norme imperative né con gli interessi della prole e il Tribunale ritiene di poter omologare l'accordo.
Con la precisazione che le condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale potranno riguardare solo i figli minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 297 del 2025 R.G.V.G., così provvede: 4 a) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
, sopra generalizzati, alle condizioni concordate e riportate in parte
[...]
motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria e in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Zungri (VV) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lettera d), del D.P.R. n. 396 del 2000 -
Ordinamento Stato Civile (R.A.M.: anno 2005, parte II, serie A, n. 9);
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 297 del 2025 R.G.V.G., pendente tra
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Francesco Muzzupappa ed elettivamente domiciliata come in atti;
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Pasquale Marino ed elettivamente domiciliato come in atti;
- ricorrenti -
Pubblico Ministero sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 maggio 2025, i ricorrenti hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale al fine di ottenere la declaratoria di
1 separazione e hanno dedotto che il matrimonio è stato celebrato nel Comune di Zungri in data 28 agosto 2005 e che dalla loro unione sono nati i figli:
, in data 12 luglio 2006; in data 4 dicembre 2007; Per_1 Per_2
Francesco, in data 15 novembre 2010.
Gli atti del procedimento sono stati comunicati al Pubblico Ministero in sede.
Le parti hanno rinunciato alla comparizione personale.
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. è stato chiesto l'accoglimento della domanda.
Nel merito
La domanda è fondata e va accolta.
Nella vicenda in esame è venuta meno la comunione materiale e spirituale che fonda il vincolo matrimoniale e l'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale;
pertanto, la pronuncia di separazione, per come concordemente richiesto da entrambe le parti, risulta essere l'unica decisione adottabile allo stato.
I coniugi, inoltre, hanno concordato le seguenti condizioni: “1) i coniugi saranno autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale di stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) i figli minori e sono affidati ad Persona_3 Persona_4
entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che i minori dimostreranno;
3) La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare sita nel Comune di Pizzo (VV), Via Zuppone Strani, I Trav, con collocamento prevalente con la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2 4) la casa familiare sita nel Comune di Pizzo (VV), Via Zuppone Strani, I
Trav, con ogni arredo e pertinenza e nello stato in cui si trova … sarà assegnata alla IG.ra , quale genitore collocatario;
Parte_1
5) Entrambe le parti si impegnano a comunicare eventuali necessità dei figli attraverso comunicazioni telefoniche con l'impegno di rendersi prontamente reperibili;
6) A settimane alterne, il genitore non collocatario potrà prelevare i figli dall'uscita di scuola il venerdì, riportandoli direttamente a scuola il lunedì mattina. I ponti saranno fruiti dal genitore a cui compete il fine settimana.
Settimana: Durante la settimana, le frequentazioni avverranno come di seguito: il padre potrà vedere le figlie due pomeriggi a settimana e ogni qual volta le figlie lo desiderano il tutto sempre previo accordo telefonico.
Festività natalizie: ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio.
Festività pasquali: Con il criterio dell'alternanza, l'intero periodo delle festività pasquali.
Estate: Il genitore non collocatario potrà tenere con sé i figli per 30 giorni anche non consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
7) I IGg. e riservando, in ogni caso, di Controparte_1 Parte_1
regolamentare i rapporti patrimoniali con separato atto, non venderanno alcun immobile, bene o bene in comproprietà, senza il reciproco assenso da prestarsi nelle forme prescritte dalla legge e comunque con atto scritto;
8) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , Controparte_1 Parte_1
l'assegno di mantenimento, in via indiretta, mediante versamento sul conto corrente bancario della sig.ra , dell'importo di 250,00 euro Parte_1
mensili (per 12 mensilità); tali somme saranno versate anche nell'ipotesi in cui la IG.ra dovesse trovare stabile occupazione;
alla Parte_1
IG.ra spetterà in via esclusiva l'Assegno Unico;
Parte_1
3 9) Il IG. provvederà al mantenimento dei figli Controparte_1 Per_5
, , in via indiretta,
[...] Persona_3 Persona_4
mediante versamento sul conto corrente bancario della signora
[...]
, dell'importo di Euro 750,00 mensili (per 12 mensilità), da Parte_1
versarsi in via anticipata entro il giorno 25 del mese precedente. Fintanto quando i figli non raggiungeranno la autosufficienza economica;
10) La vettura di proprietà del IG. , segnatamente, Controparte_1
Volkswagen Golf, targata EM 413 FV, sarà nell'uso esclusivo e nel possesso della IG.ra , in favore della quale sarà fatta la voltura di Parte_1
trasferimento di proprietà al PRA;
11) Il IG. provvederà ai versamenti relative alle polizze Controparte_1
vita contratte in favore dei figli;
12) Il IG. e la IG.ra provvederanno al Controparte_1 Parte_1
pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate;
13) I coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno”.
Tali condizioni non appaiono essere in contrasto con norme imperative né con gli interessi della prole e il Tribunale ritiene di poter omologare l'accordo.
Con la precisazione che le condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale potranno riguardare solo i figli minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 297 del 2025 R.G.V.G., così provvede: 4 a) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
, sopra generalizzati, alle condizioni concordate e riportate in parte
[...]
motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria e in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Zungri (VV) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lettera d), del D.P.R. n. 396 del 2000 -
Ordinamento Stato Civile (R.A.M.: anno 2005, parte II, serie A, n. 9);
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
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