Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 05/06/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01798/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00271/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 271 del 2025, proposto da
OR Arena, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Natullo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in via Francesco Crispi 247;
contro
Assessorato Regionale alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Presidenza della Regione siciliana, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in CA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
della sentenza della Corte di Appello di CA n. 833/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale alle Attività Produttive e della Presidenza della Regione Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 il dott. OR Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente esponeva che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di CA aveva condannato in solido la Presidenza della Regione Siciliana e l’Assessorato Regionale delle Attività Produttive alla rifusione, in suo favore, delle spese del giudizio di appello, liquidate in complessivi € 11.908,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali (15%).
Aggiungeva che la predetta sentenza era stata notificata, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, in data 24 maggio 2024, ed era passata in giudicato, coma da attestazione del 30 gennaio 2025, per, poi, essere nuovamente notificata alle medesime Amministrazioni in data 12 settembre 2024.
Lamentava che le parti odierne convenute non avessero proceduto al pagamento delle somme, nonostante fossero trascorsi tutti i termini dilatori previsti dalla legge, ivi compreso quello di cui l’art. 14 del D. L. n. 669/96 convertito in legge n. 30/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Chiedeva, pertanto, a questo Tribunale di ordinare alla Presidenza della Regione Siciliana e all’Assessorato Regionale delle Attività Produttive l’ottemperanza della sentenza indicata in epigrafe e di procedere alla nomina di un commissario ad acta in grado di sostituirsi all’Amministrazione inerte, con condanna delle parti convenute al pagamento delle spese.
2. La Presidenza della Regione Siciliana e l’Assessorato Regionale delle Attività Produttive della Regione siciliana si costituivano, in data 20 febbraio 2025, con atto di mera forma. Successivamente depositavano documentazione attestante l’assunzione degli impegni finanziari per l’esecuzione della sentenza, le comunicazioni tra di esse intercorse per il riparto delle somme da pagare e la nota inviata dalla Presidenza della Regione siciliana al legale del ricorrente per “ l’attivazione dell’iter di pagamento ”, contenente la richiesta delle coordinate bancarie “ per porre in essere, una volta avuta la disponibilità delle somme, il relativo decreto di liquidazione ”.
3. Il ricorrente depositava, a sua volta, la pec con cui aveva comunicato alle Amministrazioni l’IBAN richiesto.
4. All’udienza del 15 aprile 2025, su richiesta dei difensori delle parti, il ricorso veniva posto in decisione.
5. Ciò premesso, considerato che, pur essendo stato dato avvio al procedimento per l’ottemperanza del titolo portato in esecuzione, non risulta che sia stato effettuato il pagamento dovuto, il ricorso non può che ritenersi fondato.
Rileva, infatti, il Collegio che la procedura per esecuzione del giudicato risulta ritualmente incardinata e che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione intimata e deve essere affermata la persistenza dell’obbligo in capo alla stessa di dare ottemperanza al giudicato portato dalla sentenza in epigrafe.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale che per gli interessi ed oneri accessori, oltre che per le spese di causa: sono dovute, cioè, le spese successive all’emanazione del titolo di cui si chiede l’esecuzione, quali le spese di registrazione, che rientrano automaticamente tra quelle conseguenti alla decisione, senza che sia necessaria al riguardo un’espressa statuizione del giudice.
Le Amministrazione convenute dovranno dare esecuzione al provvedimento in epigrafe entro un termine che appare equo al Collegio fissare in giorni novanta decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente decisione.
Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario del medesimo ufficio dotato della necessaria professionalità, il quale, su istanza di parte interessata, provvederà in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di novanta giorni.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- dichiara l’obbligo delle Amministrazioni convenute, in solido, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
- nomina fin da ora Commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, con facoltà di delega, che provvederà in via sostitutiva rispetto all’Amministrazione entro il successivo termine di giorni novanta dal suo insediamento, per l’ipotesi in cui la mancata esecuzione sia protratta oltre il termine assegnato;
- condanna, altresì, le Amministrazioni convenute al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 700,00 (euro settecento/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
OR Accolla, Primo Referendario, Estensore
Paola Anna Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR Accolla | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO