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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/09/2025, n. 2523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2523 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 648/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
La Presidente delegata, dr.ssa Margherita MONTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di opposizione ex art. 84 e 170 DPR 115/2002 e art. 15 D.L. 150/2011 iscritto al N.R.G. 648/2025, promosso
DA
Avv. (C.F. ) in proprio ai sensi dell'art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c., elettivamente domiciliata nel proprio studio in Milano Piazza Cinque Giornate n. 6
CONTRO
, in persona del Ministro in carica nel domicilio legale presso Controparte_1
l'Avvocatura distrettuale dello Stato- CONVENUTO CONTUMACE
sulle seguenti conclusioni precisate nelle note ex art. 127 ter cpc depositate in data 4 luglio 2025:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ritenuta l'illegittimità del decreto di pagamento emesso in data 04.02.2025 nell'ambito del proc. pen. 33566/2023 R.G.N.R. - 5077/2024 R.G.APP. Corte D'Appello di Milano –
Sezione I Penale, in accoglimento della suesposta opposizione e in riforma del suddetto decreto ai sensi degli artt. 281 undecies c.p.c., 84 e 170 D.P.R. 115/2022 D.Lvo 150/2011 - in via principale 1) accertata e dichiarata
l'illegittimità del decreto di pagamento emesso in data 04.02.2025 proc. pen. 33566/2023 R.G.N.R. -
5077/2024 R.G.APP. Corte D'Appello di Milano – Sezione I Penale, disporne l'annullamento e/o la riforma
e per l'effetto procedere alla liquidazione dei diritti e degli onorari come indicati nella nota depositata in favore della ricorrente nell'ambito del procedimento penale n. 5077/2024 RG.APP e in ogni caso in conformità al Protocollo per l'applicazione avanti alla Corte d'Appello di Milano dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato siglato in data 18.04.2024 e tutt'ora vigente;
- in via istruttoria 2) con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare testimoni e produrre documenti. Anticipazioni, spese, competenze ed onorari di causa oltre accessori come per legge, rifusi”.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 84 e 170 DPR 115/2002 e art. 15 D.L. 150/2011 l'Avv. ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto di pagamento emesso in data 4 febbraio 2025 dalla Corte
d'Appello di Milano, sez. I penale, lamentando l'errata determinazione del compenso professionale spettante come difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato e ne ha chiesto la riforma.
La ricorrente ha esposto e documentato quanto segue:
- l'Avvocata ha svolto attività di difensore della signora Parte_1 Controparte_2
, in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale delle minori
[...] Per_1
e , persone offese dal reato nell'ambito del procedimento
[...] Per_2 Persona_3
n. 33566/2023 R.G.N.R. – 196/2024 R.G. App. ove si sono costituite parti civili, previa ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con decreto n. 394/2024 del
05.02.2024 (doc. 2);
- il giudizio di primo grado si è concluso con sentenza di condanna dell'imputato per il reato a lui ascritto e commesso nei confronti della signora e delle minori CP_2 Persona_1 Per_2
[... e , legalmente rappresentate dalla madre;
Persona_3
- l'imputato ha proposto appello e la ricorrente è intervenuta quale difensore delle parti civili costituite e , nel cui interesse in data 20.1.2025 CP_3 CP_4 Persona_3
l'Avv. ha depositato - a mezzo del portale dedicato - memoria difensiva con la quale Pt_1 cui ha insistito per la conferma della sentenza di primo grado in vista dell'udienza di discussione fissata per il successivo 04.02.2025 (doc. 4);
- all'esito della discussione la Corte d'Appello di Milano- I sezione penale ha confermato la sentenza di primo grado (doc. n. 5) e ha emesso contestualmente decreto di pagamento in favore dell'Avv. del compenso di € 950,00, oltre 15% spese forfettarie, 4% CPA e 22% Pt_1
IVA (doc. 1).
La ricorrente ha impugnato tale decreto, lamentando il mancato riconoscimento sia del compenso per la fase introduttiva del giudizio, nonostante il deposito della memoria di costituzione per le parti civili in vista dell'udienza di discussione, sia della maggiorazione per il caso di costituzione di almeno una parte civile, in violazione del Protocollo per l'applicazione avanti alla Corte d'Appello di Milano dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, siglato in data 18 aprile 2024 dall'Ordine degli Avvocati di Milano e dalla Camera Penale di Milano tutt'ora in vigore (doc. 6).
Dinnanzi alla Presidente delegata l'udienza del 10 luglio 2025 è stata sostituita con la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'esito della quale la Presidente ha dichiarato la contumacia del;
CP_1 con le note scritte ex art. 127 ter cpc la ricorrente ha depositato la sentenza n. 1585/2025 del pagina 2 di 4 4.6.2025 con la quale la Presidente delegata della Corte d'Appello a accolto l'analogo Parte_2 ricorso proposto dall'Avv. Patrizia Pancanti- difensore della parte civile Maurizia Manuela Mantoro costituita nel medesimo giudizio d'appello- avverso il decreto della Corte d'Appello Sez. 1 di liquidazione del compenso in data 4.2.2025. All'udienza del 18 settembre 2025, fissata per la pronuncia della sentenza a norma dell'art. 281 sexies cpc, la procuratrice della ricorrente ai fini della discussione si è riportata all'atto introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni.
DECISIONE SUL RICORSO IN OPPOSIZIONE
L'Avv. ha depositato istanza di liquidazione del compenso per l'attività difensiva Parte_1 svolta nell'interesse delle minori e , parti civili costituite Persona_1 Per_2 Persona_3 nel processo penale n. 33566/2023 R.G.N.R. – 196/2024 R.G. App. dinnanzi alla Sezione I della
Corte d'Appello; col decreto, qui impugnato, la Corte d'Appello Sez. I ha liquidato in favore dell'Avv. il compenso complessivo di € 950,00- già ridotto ex art. 106 DPR 115/2002- per Pt_1 le fasi di studio e decisionale;
ha escluso il compenso per la fase introduttiva- richiesto dall'Avv. per la somma di € 500,00 - con la motivazione “non è dovuta liquidazione per la fase Pt_1 introduttiva essendo l'appellante il solo imputato” e non ha riconosciuto, senza motivazione, la maggiorazione in aumento forfetario di € 200,00 richiesta dall'Avv. per la presenza di Pt_1 almeno una parte civile.
La ricorrente lamenta la disapplicazione del Protocollo d'intesa Corte d'Appello di Milano- Procura
Generale presso la Corte di Appello- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano- Camera
Penale di Milano del 15 aprile 2024 (doc. 6).
La doglianza è fondata.
- Il Protocollo prevede il compenso standard per la fase introduttiva, commisurato al valore medio fissato nella Tabella 15 del D.M. n. 55\2014 e successive modifiche, ridotto di un terzo ex art. 106 bis d.P.R. 115/2002, ulteriormente ridotto “in via convenzionale” ad € 500,00; secondo l'art. 12
DM n. 55\2014 nella fase introduttiva rientrano le memorie del difensore, a prescindere dal fatto che il giudizio d'appello sia stato introdotto dall'imputato; anche il Protocollo prevede che “…nei casi nei quali il Difensore istante non abbia redatto i motivi di appello, verranno richiesti i soli compensi relativi alle fasi di “studio” e “decisoria” ed all'eventuale fase di istruttoria in caso di rinnovazione del dibattimento, fatte salve le ipotesi in cui vengano depositate memorie o appello incidentale”
(punto 1), a conferma del fatto che al difensore della parte civile costituita nel giudizio d'appello introdotto dall'imputato, spetta il compenso per la memoria di costituzione.
L'Avv. si è costituita come difensore delle parti civili mediante deposito di memoria di sei Pt_1 pagine in vista dell'udienza di discussione (doc. 4), con la quale ha argomentato, in fatto e in diritto, in merito all'infondatezza dell'appello, concludendo per la conferma della sentenza di primo grado pagina 3 di 4 con la quale l'imputato è stato condannato;
non si ravvisano, quindi, motivi per escludere il compenso di € 500,00 richiesto dall'Avv. nella sua nota spese per la fase introduttiva. Pt_1
- Alla ricorrente spetta, inoltre, l'aumento del compenso forfetario di € 200,00 previsto al punto 3 del Protocollo d'intesa per il caso di “presenza di almeno una parte civile”, richiesto nell'istanza di liquidazione, considerato che l'Avv. si è costituita quale difensore di più parti civili ( Pt_1 CP_3
e ).
[...] CP_4 Persona_3
Il compenso complessivo spettante all'Avv. e, dunque, pari ad € 1.650,00 (€ 950,00 già Pt_1 liquidato per le fasi di studio e decisionale, € 500,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la maggiorazione).
In conseguenza dell'accoglimento dell'opposizione, le spese del presente procedimento vengono liquidate nel dispositivo ex art. 91 cpc, tenuto conto della modesta attività difensiva svolta secondo il rito sommario e nella contumacia del . CP_1
P.Q.M.
La Presidente delegata, visti gli artt. 281 undecies e ss cpc, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'avv. avverso il decreto di Parte_1 pagamento emesso dalla Corte d'Appello di Milano, sez. I penale, in data 4.2.2025,
1)- liquida il compenso spettante all'Avv. per l'attività difensiva svolta nel Parte_1 procedimento penale n. 5077/2024 RG.APP in favore delle parti civile costituite CP_3
e , nella somma complessiva pari a € 1.650,00, già ridotta ex art. CP_4 Persona_3
130 DPR 115\2002, oltre il rimborso spese forfetario del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014, CPA ed
IVA se dovuta;
2)- condanna il a rifondere le spese processuali liquidate in € 490,00 per Controparte_1 compenso, oltre il rimborso forfetario del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014 e rimborso del contributo unificato.
Milano, in data 22 settembre 2025.
Presidente Delegata
Margherita Monte
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
La Presidente delegata, dr.ssa Margherita MONTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di opposizione ex art. 84 e 170 DPR 115/2002 e art. 15 D.L. 150/2011 iscritto al N.R.G. 648/2025, promosso
DA
Avv. (C.F. ) in proprio ai sensi dell'art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c., elettivamente domiciliata nel proprio studio in Milano Piazza Cinque Giornate n. 6
CONTRO
, in persona del Ministro in carica nel domicilio legale presso Controparte_1
l'Avvocatura distrettuale dello Stato- CONVENUTO CONTUMACE
sulle seguenti conclusioni precisate nelle note ex art. 127 ter cpc depositate in data 4 luglio 2025:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ritenuta l'illegittimità del decreto di pagamento emesso in data 04.02.2025 nell'ambito del proc. pen. 33566/2023 R.G.N.R. - 5077/2024 R.G.APP. Corte D'Appello di Milano –
Sezione I Penale, in accoglimento della suesposta opposizione e in riforma del suddetto decreto ai sensi degli artt. 281 undecies c.p.c., 84 e 170 D.P.R. 115/2022 D.Lvo 150/2011 - in via principale 1) accertata e dichiarata
l'illegittimità del decreto di pagamento emesso in data 04.02.2025 proc. pen. 33566/2023 R.G.N.R. -
5077/2024 R.G.APP. Corte D'Appello di Milano – Sezione I Penale, disporne l'annullamento e/o la riforma
e per l'effetto procedere alla liquidazione dei diritti e degli onorari come indicati nella nota depositata in favore della ricorrente nell'ambito del procedimento penale n. 5077/2024 RG.APP e in ogni caso in conformità al Protocollo per l'applicazione avanti alla Corte d'Appello di Milano dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato siglato in data 18.04.2024 e tutt'ora vigente;
- in via istruttoria 2) con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare testimoni e produrre documenti. Anticipazioni, spese, competenze ed onorari di causa oltre accessori come per legge, rifusi”.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 84 e 170 DPR 115/2002 e art. 15 D.L. 150/2011 l'Avv. ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto di pagamento emesso in data 4 febbraio 2025 dalla Corte
d'Appello di Milano, sez. I penale, lamentando l'errata determinazione del compenso professionale spettante come difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato e ne ha chiesto la riforma.
La ricorrente ha esposto e documentato quanto segue:
- l'Avvocata ha svolto attività di difensore della signora Parte_1 Controparte_2
, in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale delle minori
[...] Per_1
e , persone offese dal reato nell'ambito del procedimento
[...] Per_2 Persona_3
n. 33566/2023 R.G.N.R. – 196/2024 R.G. App. ove si sono costituite parti civili, previa ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con decreto n. 394/2024 del
05.02.2024 (doc. 2);
- il giudizio di primo grado si è concluso con sentenza di condanna dell'imputato per il reato a lui ascritto e commesso nei confronti della signora e delle minori CP_2 Persona_1 Per_2
[... e , legalmente rappresentate dalla madre;
Persona_3
- l'imputato ha proposto appello e la ricorrente è intervenuta quale difensore delle parti civili costituite e , nel cui interesse in data 20.1.2025 CP_3 CP_4 Persona_3
l'Avv. ha depositato - a mezzo del portale dedicato - memoria difensiva con la quale Pt_1 cui ha insistito per la conferma della sentenza di primo grado in vista dell'udienza di discussione fissata per il successivo 04.02.2025 (doc. 4);
- all'esito della discussione la Corte d'Appello di Milano- I sezione penale ha confermato la sentenza di primo grado (doc. n. 5) e ha emesso contestualmente decreto di pagamento in favore dell'Avv. del compenso di € 950,00, oltre 15% spese forfettarie, 4% CPA e 22% Pt_1
IVA (doc. 1).
La ricorrente ha impugnato tale decreto, lamentando il mancato riconoscimento sia del compenso per la fase introduttiva del giudizio, nonostante il deposito della memoria di costituzione per le parti civili in vista dell'udienza di discussione, sia della maggiorazione per il caso di costituzione di almeno una parte civile, in violazione del Protocollo per l'applicazione avanti alla Corte d'Appello di Milano dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, siglato in data 18 aprile 2024 dall'Ordine degli Avvocati di Milano e dalla Camera Penale di Milano tutt'ora in vigore (doc. 6).
Dinnanzi alla Presidente delegata l'udienza del 10 luglio 2025 è stata sostituita con la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'esito della quale la Presidente ha dichiarato la contumacia del;
CP_1 con le note scritte ex art. 127 ter cpc la ricorrente ha depositato la sentenza n. 1585/2025 del pagina 2 di 4 4.6.2025 con la quale la Presidente delegata della Corte d'Appello a accolto l'analogo Parte_2 ricorso proposto dall'Avv. Patrizia Pancanti- difensore della parte civile Maurizia Manuela Mantoro costituita nel medesimo giudizio d'appello- avverso il decreto della Corte d'Appello Sez. 1 di liquidazione del compenso in data 4.2.2025. All'udienza del 18 settembre 2025, fissata per la pronuncia della sentenza a norma dell'art. 281 sexies cpc, la procuratrice della ricorrente ai fini della discussione si è riportata all'atto introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni.
DECISIONE SUL RICORSO IN OPPOSIZIONE
L'Avv. ha depositato istanza di liquidazione del compenso per l'attività difensiva Parte_1 svolta nell'interesse delle minori e , parti civili costituite Persona_1 Per_2 Persona_3 nel processo penale n. 33566/2023 R.G.N.R. – 196/2024 R.G. App. dinnanzi alla Sezione I della
Corte d'Appello; col decreto, qui impugnato, la Corte d'Appello Sez. I ha liquidato in favore dell'Avv. il compenso complessivo di € 950,00- già ridotto ex art. 106 DPR 115/2002- per Pt_1 le fasi di studio e decisionale;
ha escluso il compenso per la fase introduttiva- richiesto dall'Avv. per la somma di € 500,00 - con la motivazione “non è dovuta liquidazione per la fase Pt_1 introduttiva essendo l'appellante il solo imputato” e non ha riconosciuto, senza motivazione, la maggiorazione in aumento forfetario di € 200,00 richiesta dall'Avv. per la presenza di Pt_1 almeno una parte civile.
La ricorrente lamenta la disapplicazione del Protocollo d'intesa Corte d'Appello di Milano- Procura
Generale presso la Corte di Appello- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano- Camera
Penale di Milano del 15 aprile 2024 (doc. 6).
La doglianza è fondata.
- Il Protocollo prevede il compenso standard per la fase introduttiva, commisurato al valore medio fissato nella Tabella 15 del D.M. n. 55\2014 e successive modifiche, ridotto di un terzo ex art. 106 bis d.P.R. 115/2002, ulteriormente ridotto “in via convenzionale” ad € 500,00; secondo l'art. 12
DM n. 55\2014 nella fase introduttiva rientrano le memorie del difensore, a prescindere dal fatto che il giudizio d'appello sia stato introdotto dall'imputato; anche il Protocollo prevede che “…nei casi nei quali il Difensore istante non abbia redatto i motivi di appello, verranno richiesti i soli compensi relativi alle fasi di “studio” e “decisoria” ed all'eventuale fase di istruttoria in caso di rinnovazione del dibattimento, fatte salve le ipotesi in cui vengano depositate memorie o appello incidentale”
(punto 1), a conferma del fatto che al difensore della parte civile costituita nel giudizio d'appello introdotto dall'imputato, spetta il compenso per la memoria di costituzione.
L'Avv. si è costituita come difensore delle parti civili mediante deposito di memoria di sei Pt_1 pagine in vista dell'udienza di discussione (doc. 4), con la quale ha argomentato, in fatto e in diritto, in merito all'infondatezza dell'appello, concludendo per la conferma della sentenza di primo grado pagina 3 di 4 con la quale l'imputato è stato condannato;
non si ravvisano, quindi, motivi per escludere il compenso di € 500,00 richiesto dall'Avv. nella sua nota spese per la fase introduttiva. Pt_1
- Alla ricorrente spetta, inoltre, l'aumento del compenso forfetario di € 200,00 previsto al punto 3 del Protocollo d'intesa per il caso di “presenza di almeno una parte civile”, richiesto nell'istanza di liquidazione, considerato che l'Avv. si è costituita quale difensore di più parti civili ( Pt_1 CP_3
e ).
[...] CP_4 Persona_3
Il compenso complessivo spettante all'Avv. e, dunque, pari ad € 1.650,00 (€ 950,00 già Pt_1 liquidato per le fasi di studio e decisionale, € 500,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la maggiorazione).
In conseguenza dell'accoglimento dell'opposizione, le spese del presente procedimento vengono liquidate nel dispositivo ex art. 91 cpc, tenuto conto della modesta attività difensiva svolta secondo il rito sommario e nella contumacia del . CP_1
P.Q.M.
La Presidente delegata, visti gli artt. 281 undecies e ss cpc, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'avv. avverso il decreto di Parte_1 pagamento emesso dalla Corte d'Appello di Milano, sez. I penale, in data 4.2.2025,
1)- liquida il compenso spettante all'Avv. per l'attività difensiva svolta nel Parte_1 procedimento penale n. 5077/2024 RG.APP in favore delle parti civile costituite CP_3
e , nella somma complessiva pari a € 1.650,00, già ridotta ex art. CP_4 Persona_3
130 DPR 115\2002, oltre il rimborso spese forfetario del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014, CPA ed
IVA se dovuta;
2)- condanna il a rifondere le spese processuali liquidate in € 490,00 per Controparte_1 compenso, oltre il rimborso forfetario del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014 e rimborso del contributo unificato.
Milano, in data 22 settembre 2025.
Presidente Delegata
Margherita Monte
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