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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 05/03/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati dott. Pietro Genoviva Presidente dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere relatore dott. Michele Campanale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 164/2024 R.G. svoltasi tra
(c.f. ), rappr. e dif. dall'Avv. Nicola Mazzia Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappr. e dif. dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Stefania Di Stefano
APPELLATA
Con l'intervento della P.G. di sede.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale da udienza da intendersi qui integralmente richiamato. Il P.G. ha concluso all'atto del suo intervento in data 7 maggio 2024.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello ex art. 473 bis 30 c.p.c. avverso il provvedimento Parte_1
con cui, in data 10 novembre 2023 e nella contumacia di , Controparte_1
censurando il rigetto del ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c., depositato il 6 luglio 2023, con cui il deducente aveva richiesto - in modifica di quanto statuito dal Tribunale di Taranto con sentenza n. 3468/2014 di cessazione degli affetti civili del matrimonio contratto con la ridetta - la revoca dell'obbligo posto a suo carico di corresponsione CP_1 dell'assegno di divorzio di importo pari ad euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria secondo indici istat a cadenza annuale, o, in subordine, la sua modifica;
in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
Il giudice a quo ha ritenuto che non ricorressero i presupposti richiesti dall'art. 9 l. n.
898/1970 per farsi luogo alla revisione delle disposizioni in materia di assegno divorzile;
in particolare, ha ritenuto che non risultasse comprovato una sostanziosa e stabile modifica in pejus delle condizioni reddituali del ricorrente rispetto all'epoca del divorzio, avendo egli omesso di depositare le dichiarazioni reddituali attuali oltre che quelle risalenti alla sentenza di divorzio per consentire il raffronto e stabilire un effettivo peggioramento e comunque l'insostenibilità attuale degli oneri sul medesimo gravanti, anche il relazione al sopravvenuto sostentamento del figlio;
ha, altresì, ritenuto che non risultasse provata neppure la necessità di provvedere al mantenimento dell'attuale moglie;
ha poi osservato che la donazione nel gennaio 2023 alla ex moglie, da parte dei figli, della metà residua dell'immobile di Via Dante n. 138 - piano 6 -, già casa coniugale, non costituiva indice di sicuro miglioramento delle condizioni economiche della non essendovi prova che tale immobile fosse stato ceduto CP_1
in godimento a terzi e non fosse piuttosto abitato direttamente dalla proprietaria;
ha anche rilevato che non vi era prova che la , prima della donazione, versasse ai CP_1 figli alcun corrispettivo per il godimento dell'abitazione; ha, infine, evidenziato il difetto di prova del miglioramento delle condizioni reddituali della rispetto al CP_1
tempo del divorzio mediante lo svolgimento di attività di lavoro domestico.
L'impugnante ha censurato l'omessa considerazione da parte del Tribunale dei sopravvenuti oneri, su di lui gravanti, di mantenimento del nuovo nucleo familiare costituito con il matrimonio del deducente con e con l'adozione Controparte_2 di , nipote di quest'ultima, a fronte di un reddito mensile pari ad euro Persona_1
1.500,00 circa;
ha menzionato gli oneri locatizi (pari ad euro 280,00 mensili a titolo di canone, aumentati rispetto a quelli sopportati al tempo della sentenza di divorzio, e ad euro 50,00 mensili per la caldaia condominiale), le spese per utenze, quote condominiali, tari e assicurazione dell'unica auto di famiglia;
ha rimarcato l'aumento delle esigenze di , ormai adolescente;
a riprova delle difficoltà Persona_1
economiche ha segnalato il ricorso ad un prestito con Findomestic, il cui ammortamento comportava il pagamento di euro 850,00 al mese;
ha sostenuto che la costituzione del pag. 2/8 nuovo nucleo familiare aveva richiesto esborsi - i quali avevano reso necessario il predetto prestito - correlati alla morte improvvisa della figlia della moglie in data 15 maggio 2019, all'adozione di ed allo svolgimento dei lavori necessari Persona_1
per la nuova abitazione reperita.
Con riferimento alla condizione familiare, patrimoniale e reddituale della , CP_1
l'impugnante ha evidenziato che la ex moglie vive in una casa di sua esclusiva proprietà
a seguito della donazione in suo favore delle quote di cui erano titolari i figli, ad essi trasferite dal padre all'epoca del divorzio, e deve provvedere unicamente al proprio sostentamento, per il quale dispone di redditi da lavoro dipendente, comprovati dall'estratto conto previdenziale e dalla certificazione unica dell'anno 2024 (prodotti in appello), nonché di pensione di invalidità civile, risultante dall'estratto conto previdenziale.
, a differenza di quanto fatto in prime cure, si è costituita nel Controparte_1
presente grado eccependo la violazione del divieto di ius novorum e facendone derivare l'inammissibilità del gravame;
ha, più in dettaglio, lamentato la produzione di nuovi documenti che l'impugnante avrebbe potuto introdurre in primo grado o chiedere che fossero acquisiti d'ufficio; in ragione del carattere assorbente di tale eccezione ha ritenuto superfluo entrare nel merito del gravame.
All'esito dell'udienza di discussione la causa viene in decisione ai sensi dell'art. 473 bis
35 c.p.c..
***
L'impugnazione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che si passano ad esporre.
In via preliminare si rileva che la produzione di nuovi documenti in appello, ne comporta l'inammissibilità, ove non altrimenti giustificata, mentre non dà luogo all'inammissibilità tout court dell'impugnazione. Tanto puntualizzato, alla vicenda in esame trovano applicazione l'art. 473 bis 35 c.p.c. e dunque il richiamato art. 345 c.p.c. vertendosi in materia di diritti disponibili, sia pure a disponibilità c.d. attenuata (Cass. ord. 5 maggio 2021, n. 11795) ma nell'ottica dell'avente diritto, e quindi della e non anche dell' . Ne consegue che non sono ammissibili i CP_1 Pt_1
documenti prodotti da quest'ultimo nel presente grado ad eccezione di quelli sopravvenuti o di quelli insuscettibili di essere introdotti nel grado precedente. Infine si pag. 3/8 segnala che gli argomenti svolti dalla difesa dell'appellante volti a suffragare la producibilità in appello dei nuovi documenti in quanto necessari alla decisione della causa non si attagliano al vigente art. 345 c.p.c., nella formulazione derivante dalla soppressione - ad opera dell'art. 54 del d.l. n. 83/2012 conv. con modificazioni nella l.
n. 134/2012 - della parte di testo che consentiva la ammissibilità in appello di nuovi documenti ritenuti dal giudicante indispensabili ai fini della decisione della causa.
Passando oltre si rileva che: e contrassero Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 7 maggio 1988, da cui nascevano due figli l'uno nel 1988 e l'altro nel
1993; con decreto in data 14 novembre 2008 veniva omologata la separazione personale tra le parti;
seguì la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n. 3468/2014 del 19 novembre 2014, con cui furono recepite le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti che prevedevano ∙ la cessazione di ogni contributo al mantenimento dei figli avendo essi raggiunto l'autosufficienza economica, ∙ un assegno divorzile a favore della pari ad euro 200,00 - somma soggetta a rivalutazione CP_1
- da versarsi il giorno 15 di ogni mese, ∙ la cessione ai figli da parte dell' della Pt_1
sua quota di proprietà della casa coniugale a titolo gratuito, ∙ l'assunzione dell'impegno da parte della di versamento delle restanti rate del mutuo contratto per CP_1
l'acquisto in comproprietà con il coniuge della ridetta casa coniugale.
Tale assetto fu dunque il frutto, nella sostanza, di un accordo delle parti trasfuso nella sentenza di divorzio passata in giudicato.
Di là a poco, per la precisione in data 13 marzo 2015, l' contrasse matrimonio Pt_1
in Romania con e ne adottò il nipote, Controparte_2 Parte_2
- nato il [...] - come da sentenza del Tribunale per i Minorenni di
[...]
Taranto emessa il 24 settembre 2015 su domanda del 15 maggio 2015.
Gli oneri correlati a tali scelte, attuate a ridosso del divorzio, erano, dunque, ragionevolmente prevedibili da parte dell' . Se ne ricava che gli accordi riversati Pt_1
nelle conclusioni congiunte formulate in sede di divorzio furono il frutto di valutazioni dal predetto effettuate nella consapevolezza della situazione in essere che ben presto sarebbe sfociata nel nuovo matrimonio e nell'adozione di un bambino di quattro anni.
Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda gli oneri di avvio del nuovo nucleo familiare, della cui consistenza in ogni caso non vi è alcuna prova. Quanto agli pag. 4/8 oneri di locazione di un alloggio per il nuovo nucleo familiare, si osserva che il contratto prodotto risale al 2015 sicché non si registrano mutamenti recenti idonei a giustificare la invocata revisione dell'assegno divorzile.
In ogni caso solo a distanza di anni l' ha addotto le su indicate circostanze a Pt_1
fondamento della propria richiesta di revisione ma, all'evidenza, esse non sono propriamente nuove rispetto alla situazione sussistente all'epoca del divorzio o non possono più reputarsi tali atteso il tempo trascorso. Anche gli esborsi resi necessari dal decesso improvviso della figlia di , verificatosi nel 2019, sono Controparte_2
risalenti e comunque non ve ne è traccia in atti. Quanto alla necessità di ricorso al credito, trattasi di circostanza allegata in appello ma non sopravvenuta a giudicare dalla documentazione prodotta attestante addebiti anteriori al deposito del ricorso in prime cure sicché non se ne può tener conto, senza contare che non vi è alcun riscontro dell'importo complessivo del finanziamento, dell'epoca di sua insorgenza e tanto meno delle esigenze per le quali è stato chiesto e ottenuto, dati di conoscenza necessari per stabilire una correlazione tra sopravvenute ordinarie esigenze di mantenimento del nucleo familiare e prestito.
Ciò che costituisce fatto sopravvenuto sono le maggiori esigenze del figlio adottivo, ormai adolescente, comportanti, allo stato e per esperienza comune, maggiori spese per l' a fronte del reddito dell'impugnante, derivante dalla prestazione di lavoro Pt_1
subordinato come magazziniere alle dipendenze di P.S.G. s.r.l. corrente in Taranto, sostanzialmente invariato, secondo la sua stessa prospettazione (si veda ricorso introduttivo del giudizio di prime cure). Ed infatti l'appellante ha basato la sua domanda di revoca o riduzione dell'assegno divorzile sull'aumento delle spese su di lui gravanti e sul miglioramento della condizione economica della ex moglie.
Con riguardo alla posizione di quest'ultima, non può assumersi che la ad CP_1
oggi svolga attività lavorativa a differenza di quanto invece facesse al tempo della sentenza di divorzio. Al riguardo è sufficiente rilevare che di certo l'assegno divorzile riconosciutole, atteso il suo limitato importo, non può che aver costituito un contributo al suo mantenimento, e non anche tutto quanto necessario a tale scopo. E' quindi ragionevole che la stessa abbia svolto attività anche al tempo del divorzio, sia pure con modalità non stabili, secondo la prospettazione dello stesso . Pt_1
pag. 5/8 Va poi detto che l'appellata non ha negato di essere divenuta titolare di pensione di invalidità (anche documentata dall'estratto conto previdenziale recante la data del 20 aprile 2024, da cui si ricava la decorrenza della provvidenza dall'aprile 2022), circostanza questa che attribuisce stabilità alla sua attuale situazione reddituale.
Per il resto possono confermarsi le valutazioni del primo giudice sulle circostanze allegate, per superare le quali l'impugnante non ha addotto adeguati argomenti. Più in dettaglio, l'essere la divenuta proprietaria dell'intera abitazione, già casa CP_1
coniugale, non rileva poiché - in difetto di allegazione e prova del fatto che la medesima versasse ai figli, quali comproprietari, un qualche corrispettivo per il godimento dell'intera unità abitativa. Pertanto la donazione sopravvenuta non ha comportato di per sé un risparmio di spesa. Non è stato, inoltre, neppure allegato che l'immobile fosse stato ceduto in godimento a terzi, con conseguente percezione del relativo reddito per intero da parte della quale unica proprietaria. Né può sottacersi che CP_1 quest'ultima si accollò il pagamento delle restanti rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione sicché, pur non conoscendosi l'ammontare del debito residuo, deve registrarsi l'assunzione di un onere individuale da parte sua a fronte della conservazione della comproprietà e successivamente del conseguimento, per scelta dei figli, della proprietà esclusiva.
Un'ultima notazione: lo stato di disoccupazione di risulta da Controparte_2
documento, datato 26 marzo 2024, prodotto solo in appello e dunque insuscettibile di essere qui preso in considerazione;
ad ogni buon conto si osserva che al ridetto stato non può assegnarsi un rilievo significativo in questa sede considerato che non è dato sapere se esso rappresenti una condizione nuova tale da determinare un mutamento della situazione economica dell'impugnante perdurata, per quel che emerge dal su indicato documento, dal 2015 sino alla domanda di revisione dell'assegno divorzile.
Conclusivamente i fatti di cui tener qui conto sono unicamente l'aumento delle esigenze del figlio adottivo, comportanti oneri di mantenimento maggiori per l'appellante, e la percezione di un reddito stabile e sicuro da parte della correlato al CP_1 conseguimento della pensione di invalidità a far tempo dall'aprile 2022.
Ebbene, essi non rappresentano elementi sufficienti a giustificare la totale eliminazione dell'assegno divorzile considerata la funzione composita dell'assegno divorzile,
pag. 6/8 assistenziale e perequativa-compensativa, funzione quest'ultima che conduce ad assegnare rilievo alla consistente durata legale matrimonio, protrattosi dal 1988 al 2014,
e comunque alla convivenza, perdurata sino al 6 novembre 2008 - data dell'udienza di comparizione personale per la separazione personale - nonché alla nascita di due figli.
Quelle circostanze sopravvenute giustificano, però, la riduzione dell'assegno stabilito con la sentenza n. 3468/2014. Quanto alla misura, sulla base di un apprezzamento globale degli elementi di valutazione esposti e valutata l'incidenza della rivalutazione monetaria sin qui maturata, si reputa adeguata la limitazione dell'importo mensile ad euro 150,00, con decorrenza dalla data della domanda originaria (luglio 2023), epoca in cui si erano già verificate le modifiche della situazione economica delle parti costituenti il presupposto della diminuzione dell'assegno divorzile ed a cui gli effetti della presente pronuncia retroagiscono (Cass. 11 settembre 2018, n. 22108 e arg. da Cass. ord. 27 febbraio 2024, n. 5170 e da Cass. ord. 30 luglio 2015, n. 16173).
L'appello va dunque accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, l'importo dell'assegno divorzile stabilito a carico di ed a favore di Parte_1 CP_1
con sentenza del Tribunale di Taranto n. 3468/2014 deve essere ridotto ad
[...]
euro 150,00 mensili a cominciare dal luglio 2023, da versarsi entro il giorno quindici di ogni mese e da rivalutarsi secondo indici istat a cadenza annuale calcolata a far tempo dalla decorrenza della revisione.
Il parziale accoglimento della domanda ed il parziale accoglimento del gravame, unitamente alla tipologia della controversia ed alla dipendenza della decisione di tale genere di controversie dall'applicazione di principi generali alle situazioni concrete e variabili, sorreggono la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
avverso il provvedimento del Tribunale di Taranto del 10 novembre 2023, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, con decorrenza dalla proposizione della domanda (6 luglio 2023), riduce ad euro 150,00 mensili - rivalutabili annualmente secondo indici Istat - l'importo dell'assegno divorzile stabilito con pag. 7/8 sentenza del Tribunale di Taranto n. 3468/2024 a carico di ed in favore Parte_1
di , da versarsi entro il giorno quindici di ogni mese;
Controparte_1
dichiara compensate le spese di lite del presente grado.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Anna Maria Marra) (dott. Pietro Genoviva)
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati dott. Pietro Genoviva Presidente dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere relatore dott. Michele Campanale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 164/2024 R.G. svoltasi tra
(c.f. ), rappr. e dif. dall'Avv. Nicola Mazzia Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappr. e dif. dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Stefania Di Stefano
APPELLATA
Con l'intervento della P.G. di sede.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale da udienza da intendersi qui integralmente richiamato. Il P.G. ha concluso all'atto del suo intervento in data 7 maggio 2024.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello ex art. 473 bis 30 c.p.c. avverso il provvedimento Parte_1
con cui, in data 10 novembre 2023 e nella contumacia di , Controparte_1
censurando il rigetto del ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c., depositato il 6 luglio 2023, con cui il deducente aveva richiesto - in modifica di quanto statuito dal Tribunale di Taranto con sentenza n. 3468/2014 di cessazione degli affetti civili del matrimonio contratto con la ridetta - la revoca dell'obbligo posto a suo carico di corresponsione CP_1 dell'assegno di divorzio di importo pari ad euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria secondo indici istat a cadenza annuale, o, in subordine, la sua modifica;
in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
Il giudice a quo ha ritenuto che non ricorressero i presupposti richiesti dall'art. 9 l. n.
898/1970 per farsi luogo alla revisione delle disposizioni in materia di assegno divorzile;
in particolare, ha ritenuto che non risultasse comprovato una sostanziosa e stabile modifica in pejus delle condizioni reddituali del ricorrente rispetto all'epoca del divorzio, avendo egli omesso di depositare le dichiarazioni reddituali attuali oltre che quelle risalenti alla sentenza di divorzio per consentire il raffronto e stabilire un effettivo peggioramento e comunque l'insostenibilità attuale degli oneri sul medesimo gravanti, anche il relazione al sopravvenuto sostentamento del figlio;
ha, altresì, ritenuto che non risultasse provata neppure la necessità di provvedere al mantenimento dell'attuale moglie;
ha poi osservato che la donazione nel gennaio 2023 alla ex moglie, da parte dei figli, della metà residua dell'immobile di Via Dante n. 138 - piano 6 -, già casa coniugale, non costituiva indice di sicuro miglioramento delle condizioni economiche della non essendovi prova che tale immobile fosse stato ceduto CP_1
in godimento a terzi e non fosse piuttosto abitato direttamente dalla proprietaria;
ha anche rilevato che non vi era prova che la , prima della donazione, versasse ai CP_1 figli alcun corrispettivo per il godimento dell'abitazione; ha, infine, evidenziato il difetto di prova del miglioramento delle condizioni reddituali della rispetto al CP_1
tempo del divorzio mediante lo svolgimento di attività di lavoro domestico.
L'impugnante ha censurato l'omessa considerazione da parte del Tribunale dei sopravvenuti oneri, su di lui gravanti, di mantenimento del nuovo nucleo familiare costituito con il matrimonio del deducente con e con l'adozione Controparte_2 di , nipote di quest'ultima, a fronte di un reddito mensile pari ad euro Persona_1
1.500,00 circa;
ha menzionato gli oneri locatizi (pari ad euro 280,00 mensili a titolo di canone, aumentati rispetto a quelli sopportati al tempo della sentenza di divorzio, e ad euro 50,00 mensili per la caldaia condominiale), le spese per utenze, quote condominiali, tari e assicurazione dell'unica auto di famiglia;
ha rimarcato l'aumento delle esigenze di , ormai adolescente;
a riprova delle difficoltà Persona_1
economiche ha segnalato il ricorso ad un prestito con Findomestic, il cui ammortamento comportava il pagamento di euro 850,00 al mese;
ha sostenuto che la costituzione del pag. 2/8 nuovo nucleo familiare aveva richiesto esborsi - i quali avevano reso necessario il predetto prestito - correlati alla morte improvvisa della figlia della moglie in data 15 maggio 2019, all'adozione di ed allo svolgimento dei lavori necessari Persona_1
per la nuova abitazione reperita.
Con riferimento alla condizione familiare, patrimoniale e reddituale della , CP_1
l'impugnante ha evidenziato che la ex moglie vive in una casa di sua esclusiva proprietà
a seguito della donazione in suo favore delle quote di cui erano titolari i figli, ad essi trasferite dal padre all'epoca del divorzio, e deve provvedere unicamente al proprio sostentamento, per il quale dispone di redditi da lavoro dipendente, comprovati dall'estratto conto previdenziale e dalla certificazione unica dell'anno 2024 (prodotti in appello), nonché di pensione di invalidità civile, risultante dall'estratto conto previdenziale.
, a differenza di quanto fatto in prime cure, si è costituita nel Controparte_1
presente grado eccependo la violazione del divieto di ius novorum e facendone derivare l'inammissibilità del gravame;
ha, più in dettaglio, lamentato la produzione di nuovi documenti che l'impugnante avrebbe potuto introdurre in primo grado o chiedere che fossero acquisiti d'ufficio; in ragione del carattere assorbente di tale eccezione ha ritenuto superfluo entrare nel merito del gravame.
All'esito dell'udienza di discussione la causa viene in decisione ai sensi dell'art. 473 bis
35 c.p.c..
***
L'impugnazione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che si passano ad esporre.
In via preliminare si rileva che la produzione di nuovi documenti in appello, ne comporta l'inammissibilità, ove non altrimenti giustificata, mentre non dà luogo all'inammissibilità tout court dell'impugnazione. Tanto puntualizzato, alla vicenda in esame trovano applicazione l'art. 473 bis 35 c.p.c. e dunque il richiamato art. 345 c.p.c. vertendosi in materia di diritti disponibili, sia pure a disponibilità c.d. attenuata (Cass. ord. 5 maggio 2021, n. 11795) ma nell'ottica dell'avente diritto, e quindi della e non anche dell' . Ne consegue che non sono ammissibili i CP_1 Pt_1
documenti prodotti da quest'ultimo nel presente grado ad eccezione di quelli sopravvenuti o di quelli insuscettibili di essere introdotti nel grado precedente. Infine si pag. 3/8 segnala che gli argomenti svolti dalla difesa dell'appellante volti a suffragare la producibilità in appello dei nuovi documenti in quanto necessari alla decisione della causa non si attagliano al vigente art. 345 c.p.c., nella formulazione derivante dalla soppressione - ad opera dell'art. 54 del d.l. n. 83/2012 conv. con modificazioni nella l.
n. 134/2012 - della parte di testo che consentiva la ammissibilità in appello di nuovi documenti ritenuti dal giudicante indispensabili ai fini della decisione della causa.
Passando oltre si rileva che: e contrassero Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 7 maggio 1988, da cui nascevano due figli l'uno nel 1988 e l'altro nel
1993; con decreto in data 14 novembre 2008 veniva omologata la separazione personale tra le parti;
seguì la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n. 3468/2014 del 19 novembre 2014, con cui furono recepite le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti che prevedevano ∙ la cessazione di ogni contributo al mantenimento dei figli avendo essi raggiunto l'autosufficienza economica, ∙ un assegno divorzile a favore della pari ad euro 200,00 - somma soggetta a rivalutazione CP_1
- da versarsi il giorno 15 di ogni mese, ∙ la cessione ai figli da parte dell' della Pt_1
sua quota di proprietà della casa coniugale a titolo gratuito, ∙ l'assunzione dell'impegno da parte della di versamento delle restanti rate del mutuo contratto per CP_1
l'acquisto in comproprietà con il coniuge della ridetta casa coniugale.
Tale assetto fu dunque il frutto, nella sostanza, di un accordo delle parti trasfuso nella sentenza di divorzio passata in giudicato.
Di là a poco, per la precisione in data 13 marzo 2015, l' contrasse matrimonio Pt_1
in Romania con e ne adottò il nipote, Controparte_2 Parte_2
- nato il [...] - come da sentenza del Tribunale per i Minorenni di
[...]
Taranto emessa il 24 settembre 2015 su domanda del 15 maggio 2015.
Gli oneri correlati a tali scelte, attuate a ridosso del divorzio, erano, dunque, ragionevolmente prevedibili da parte dell' . Se ne ricava che gli accordi riversati Pt_1
nelle conclusioni congiunte formulate in sede di divorzio furono il frutto di valutazioni dal predetto effettuate nella consapevolezza della situazione in essere che ben presto sarebbe sfociata nel nuovo matrimonio e nell'adozione di un bambino di quattro anni.
Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda gli oneri di avvio del nuovo nucleo familiare, della cui consistenza in ogni caso non vi è alcuna prova. Quanto agli pag. 4/8 oneri di locazione di un alloggio per il nuovo nucleo familiare, si osserva che il contratto prodotto risale al 2015 sicché non si registrano mutamenti recenti idonei a giustificare la invocata revisione dell'assegno divorzile.
In ogni caso solo a distanza di anni l' ha addotto le su indicate circostanze a Pt_1
fondamento della propria richiesta di revisione ma, all'evidenza, esse non sono propriamente nuove rispetto alla situazione sussistente all'epoca del divorzio o non possono più reputarsi tali atteso il tempo trascorso. Anche gli esborsi resi necessari dal decesso improvviso della figlia di , verificatosi nel 2019, sono Controparte_2
risalenti e comunque non ve ne è traccia in atti. Quanto alla necessità di ricorso al credito, trattasi di circostanza allegata in appello ma non sopravvenuta a giudicare dalla documentazione prodotta attestante addebiti anteriori al deposito del ricorso in prime cure sicché non se ne può tener conto, senza contare che non vi è alcun riscontro dell'importo complessivo del finanziamento, dell'epoca di sua insorgenza e tanto meno delle esigenze per le quali è stato chiesto e ottenuto, dati di conoscenza necessari per stabilire una correlazione tra sopravvenute ordinarie esigenze di mantenimento del nucleo familiare e prestito.
Ciò che costituisce fatto sopravvenuto sono le maggiori esigenze del figlio adottivo, ormai adolescente, comportanti, allo stato e per esperienza comune, maggiori spese per l' a fronte del reddito dell'impugnante, derivante dalla prestazione di lavoro Pt_1
subordinato come magazziniere alle dipendenze di P.S.G. s.r.l. corrente in Taranto, sostanzialmente invariato, secondo la sua stessa prospettazione (si veda ricorso introduttivo del giudizio di prime cure). Ed infatti l'appellante ha basato la sua domanda di revoca o riduzione dell'assegno divorzile sull'aumento delle spese su di lui gravanti e sul miglioramento della condizione economica della ex moglie.
Con riguardo alla posizione di quest'ultima, non può assumersi che la ad CP_1
oggi svolga attività lavorativa a differenza di quanto invece facesse al tempo della sentenza di divorzio. Al riguardo è sufficiente rilevare che di certo l'assegno divorzile riconosciutole, atteso il suo limitato importo, non può che aver costituito un contributo al suo mantenimento, e non anche tutto quanto necessario a tale scopo. E' quindi ragionevole che la stessa abbia svolto attività anche al tempo del divorzio, sia pure con modalità non stabili, secondo la prospettazione dello stesso . Pt_1
pag. 5/8 Va poi detto che l'appellata non ha negato di essere divenuta titolare di pensione di invalidità (anche documentata dall'estratto conto previdenziale recante la data del 20 aprile 2024, da cui si ricava la decorrenza della provvidenza dall'aprile 2022), circostanza questa che attribuisce stabilità alla sua attuale situazione reddituale.
Per il resto possono confermarsi le valutazioni del primo giudice sulle circostanze allegate, per superare le quali l'impugnante non ha addotto adeguati argomenti. Più in dettaglio, l'essere la divenuta proprietaria dell'intera abitazione, già casa CP_1
coniugale, non rileva poiché - in difetto di allegazione e prova del fatto che la medesima versasse ai figli, quali comproprietari, un qualche corrispettivo per il godimento dell'intera unità abitativa. Pertanto la donazione sopravvenuta non ha comportato di per sé un risparmio di spesa. Non è stato, inoltre, neppure allegato che l'immobile fosse stato ceduto in godimento a terzi, con conseguente percezione del relativo reddito per intero da parte della quale unica proprietaria. Né può sottacersi che CP_1 quest'ultima si accollò il pagamento delle restanti rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione sicché, pur non conoscendosi l'ammontare del debito residuo, deve registrarsi l'assunzione di un onere individuale da parte sua a fronte della conservazione della comproprietà e successivamente del conseguimento, per scelta dei figli, della proprietà esclusiva.
Un'ultima notazione: lo stato di disoccupazione di risulta da Controparte_2
documento, datato 26 marzo 2024, prodotto solo in appello e dunque insuscettibile di essere qui preso in considerazione;
ad ogni buon conto si osserva che al ridetto stato non può assegnarsi un rilievo significativo in questa sede considerato che non è dato sapere se esso rappresenti una condizione nuova tale da determinare un mutamento della situazione economica dell'impugnante perdurata, per quel che emerge dal su indicato documento, dal 2015 sino alla domanda di revisione dell'assegno divorzile.
Conclusivamente i fatti di cui tener qui conto sono unicamente l'aumento delle esigenze del figlio adottivo, comportanti oneri di mantenimento maggiori per l'appellante, e la percezione di un reddito stabile e sicuro da parte della correlato al CP_1 conseguimento della pensione di invalidità a far tempo dall'aprile 2022.
Ebbene, essi non rappresentano elementi sufficienti a giustificare la totale eliminazione dell'assegno divorzile considerata la funzione composita dell'assegno divorzile,
pag. 6/8 assistenziale e perequativa-compensativa, funzione quest'ultima che conduce ad assegnare rilievo alla consistente durata legale matrimonio, protrattosi dal 1988 al 2014,
e comunque alla convivenza, perdurata sino al 6 novembre 2008 - data dell'udienza di comparizione personale per la separazione personale - nonché alla nascita di due figli.
Quelle circostanze sopravvenute giustificano, però, la riduzione dell'assegno stabilito con la sentenza n. 3468/2014. Quanto alla misura, sulla base di un apprezzamento globale degli elementi di valutazione esposti e valutata l'incidenza della rivalutazione monetaria sin qui maturata, si reputa adeguata la limitazione dell'importo mensile ad euro 150,00, con decorrenza dalla data della domanda originaria (luglio 2023), epoca in cui si erano già verificate le modifiche della situazione economica delle parti costituenti il presupposto della diminuzione dell'assegno divorzile ed a cui gli effetti della presente pronuncia retroagiscono (Cass. 11 settembre 2018, n. 22108 e arg. da Cass. ord. 27 febbraio 2024, n. 5170 e da Cass. ord. 30 luglio 2015, n. 16173).
L'appello va dunque accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, l'importo dell'assegno divorzile stabilito a carico di ed a favore di Parte_1 CP_1
con sentenza del Tribunale di Taranto n. 3468/2014 deve essere ridotto ad
[...]
euro 150,00 mensili a cominciare dal luglio 2023, da versarsi entro il giorno quindici di ogni mese e da rivalutarsi secondo indici istat a cadenza annuale calcolata a far tempo dalla decorrenza della revisione.
Il parziale accoglimento della domanda ed il parziale accoglimento del gravame, unitamente alla tipologia della controversia ed alla dipendenza della decisione di tale genere di controversie dall'applicazione di principi generali alle situazioni concrete e variabili, sorreggono la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
avverso il provvedimento del Tribunale di Taranto del 10 novembre 2023, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, con decorrenza dalla proposizione della domanda (6 luglio 2023), riduce ad euro 150,00 mensili - rivalutabili annualmente secondo indici Istat - l'importo dell'assegno divorzile stabilito con pag. 7/8 sentenza del Tribunale di Taranto n. 3468/2024 a carico di ed in favore Parte_1
di , da versarsi entro il giorno quindici di ogni mese;
Controparte_1
dichiara compensate le spese di lite del presente grado.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Anna Maria Marra) (dott. Pietro Genoviva)
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