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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 4690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4690 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1809/2022 R.G.A.C. riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 3.6.2025,svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 221 del D.L.
19/05/2020 n. 34, conv. con mod. dalla L. 17/07/2020 n. 77 e succ. mod. e integrazioni, previa concessione alle parti costituite dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
( , elett.te dom.ta in Napoli presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AN LI - Cod. Fisc. - al Corso Umberto I n.75, che la rappresenta e C.F._2 difende - Email_1
APPELLANTE
E
1 (Gestione ) (PI ), in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Sergio UR (C.F. ) - C.F._3
- e SA UR ) - Email_2 CodiceFiscale_4
- ed elett.te dom.ta presso lo studio degli stessi in Napoli alla Email_3
Via G. Sanfelice 24
APPELLATA
NONCHE'
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Mugione CP_3 C.F._5
( ) - - presso il quale elettivamente C.F._6 Email_4 domicilia in Napoli, al Vico Cacciottoli n°43
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
HDI Italia S.p.A., nuova denominazione sociale di P.IVA in CP_4 Parte_2 P.IVA_2 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Napolitano - C.F. C.F._7
- presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Viale Augusto n. 162 -
Email_5
APPELLATA
E
in persona del l.r.p.t., C.F. , rappresentata e Controparte_5 P.IVA_3 difesa dagli avvocati Francesca Squillace (C.F. - PEC: CodiceFiscale_8
e MA De MO (C.F. - PEC: Email_6 CodiceFiscale_9
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Email_7 quest'ultima in Napoli, Via R. Bracco, n. 15/A
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3043/2022 resa nel procedimento
RG n. 34857/2017, pubblicata in data 28.03.2022 e notificata il 29.03.2022
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato il 21.04.2022 ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza Parte_1 in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli, adito con citazione del 14.12.2017, ha condannato e il dott. in solido tra loro, alla Controparte_1 CP_6 corresponsione, in suo favore, della somma complessiva di euro 20.018,70 a titolo di risarcimento danni da responsabilità professionale medica, oltre le spese di lite e di c.t.u..
L'appellante ha chiesto la riforma parziale della pronuncia, in punto di quantificazione del danno liquidato.
Nell'atto introduttivo aveva esposto che, in data 24.02.2010, si era ricoverata presso la CP_2
per essere sottoposta ad intervento chirurgico di colecistectomia videolaparoscopia;
che il
[...] decorso post-operatorio era stato regolare;
che, dopo circa cinque giorni dalle dimissioni, avvertendo forti dolori all'addome, si era recata nuovamente presso la detta struttura;
che i sanitari ne avevano disposto il ricovero con diagnosi di “colica recidiva-ritenzione urine”, e, successivamente, il trasferimento presso l' di Napoli, ove le era stata diagnosticata “peritonite con cole- Controparte_7 peritonite”; che era stata sottoposta, presso il detto nosocomio, ad intervento di laparotomia esplorativa ed ad apertura chirurgica dell'addome, a seguito del quale era stato accertato un quadro di coleperitoneo massivo;
che la lesione era stata la conseguenza dell'intervento eseguito presso la . Controparte_2
Radicatasi la lite, si era costituita “ deducendo la correttezza dell'operato dei Controparte_1 propri medici e la propria mancanza di responsabilità. Aveva chiesto di chiamare in causa il medico operatore unico presunto responsabile della prestazione medica e delle lesioni lamentate. CP_3
Autorizzata la chiamata, si era costituito il chiedendo il rigetto della domanda principale e della CP_3 domanda di rivalsa promossa nei suoi confronti e, in via subordinata, chiedendo, a sua volta, di essere autorizzato a chiamare in causa l e al fine di esserne Controparte_5 Controparte_8 manlevato in forza delle polizze professionali stipulate con le predette compagnie assicurative.
Si era costituita eccependo l'assenza di prova del titolo azionato, la Controparte_9 prescrizione del diritto al risarcimento del danno, la propria carenza di legittimazione passiva e l'inoperatività della polizza, atteso che la eventuale responsabilità dell'operatore avrebbe dovuto trovare copertura nella polizza stipulata da per la responsabilità dei propri dipendenti e Controparte_1 collaboratori.
3 Si era costituita anche impugnando la domanda principale ed eccependo Controparte_5
l'operatività “a secondo rischio” del contratto stipulato dal professionista rispetto a quello in corso con e a quello della struttura sanitaria. Controparte_9
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, ammessa la consulenza medica d'ufficio, il primo giudice, previa concessione dei termini di rito, riservava la causa in decisione.
Il Tribunale accoglieva nei limiti sopra indicati la domanda risarcitoria proposta dall'attrice e per l'effetto condannava la convenuta e in solido tra loro. Controparte_1 CP_3
Rigettava la domanda di manleva proposta da nei confronti di e CP_3 Controparte_10
nei cui confronti lo condannava al pagamento delle spese, Parte_3 ritenendo che, quanto ad non fosse stato prodotto il contratto e non risultasse Controparte_8 possibile individuare l'oggetto di assicurazione, limiti e massimale, e, quanto ad
[...]
che la garanzia operasse a secondo rischio, ovvero “in ipotesi di Parte_4 incapienza di massimale e/o insolvenza della prima”.
Col proposto gravame ha contestato la liquidazione del quantum risarcitorio per Parte_1 errata determinazione del danno differenziale.
Radicatasi la lite, si è costituita con comparsa dell'11.7.2022 (per l'udienza del Controparte_1
05.09.2022, differita di ufficio al 09.09.2022), evidenziando di essersi dichiarata disponibile, al fine di evitare l'aggravio economico del giudizio di appello, alla corresponsione della somma di € 25.000,00 (in luogo di € 27.111,90 oltre interessi) e concludendo nel senso che la Corte decidesse “in propria giustizia”, compensando integralmente le spese del grado.
Si è costituito, con comparsa del 06.07.2022, resistendo al gravame e proponendo, a sua CP_3 volta, appello incidentale per la riforma della sentenza nella parte in cui è stata rigettata la sua domanda di manleva nei confronti delle compagnie assicurative. Ha impugnato, altresì, il governo delle spese di lite contenuto in sentenza.
Anche le società assicurative si sono costituite (con comparse del 14.07 e dell'08.09.2022) eccependo la tardività, e, nel merito, l'infondatezza dell'appello incidentale.
Acquisito il fascicolo di primo grado, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, mutati la Sezione e il relatore, all'udienza in epigrafe indicata, la causa è stata riservata in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale di - ammissibile in quanto rispettoso del contenuto Parte_1 motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017) – è, nel merito, fondato e meritevole di accoglimento.
Con unico motivo di gravame, l'appellante censura il criterio di liquidazione utilizzato dal Tribunale per il calcolo del danno iatrogeno differenziale, accertato nella misura del 7%.
Il primo giudice ha liquidato € 12.351,00 per 7 punti percentuali di lesione all'integrità psico-fisica in soggetto di sesso femminile di 44 anni all'epoca dei fatti, con l'aumento per la personalizzazione nella misura del 20%, così per un totale di € 14.821,20. A tale somma ha aggiunto l'importo di € 5.197,50 per
30 gg. di ITT, 30 gg. di ITP al 50% e 30 gg. di ITP al 25. Il tutto per una somma complessiva di €
20.018,70, oltre interessi.
L'appellante, in sintesi, ha dedotto che l'invalidità è stata correttamente determinata mediante il riconoscimento di un tasso di invalidità del 3% per i postumi da intervento di colecistectomia non riconducibili a responsabilità medica e di una percentuale d'invalidità del 7% per il danno iatrogeno differenziale imputabile a condotta errata dei sanitari della , per un totale Controparte_11 complessivo del 10%.
Avrebbe errato, invece, il Tribunale nella liquidazione, non applicando i principi dettati dalla Suprema
Corte in tema di “danno c.d. iatrogeno” (cioè, di aggravamento, per imperizia del medico, dei postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura), che andava liquidato per differenza, cioè monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore e il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico, e detraendo il secondo importo dal primo” (Cassazione Civile Sez. Lavoro 8 aprile 2019, n.
9744; Cass. Civile del 27 settembre 2021, n. 26117; Cassazione Civile, Sez. 6, 09 febbraio 2022, n. 4209).
5 Nel caso concreto, la determinazione del quantum risarcitorio sarebbe, invece, avvenuta in maniera riduttiva, nella misura del 7%, laddove, applicando le Tabelle del Tribunale di Milano all'attualità, andava eseguito considerando il postumo del 10%, senza personalizzazione, che è pari ad € 22.232,00, il danno non patrimoniale al 3% pari ad € 3.970,00, ed eseguendo poi la differenza tra le due voci di danno, che è pari ad € 18.262,00. Sul detto importo andava, poi, calcolata la personalizzazione nella misura del 20%, così come riconosciuta dal giudice di primo grado, oltre ITT e ITP, così per un totale totale complessivo di € 27.111,90, in luogo del minore importo liquidato dal Tribunale.
La doglianza è fondata.
La Suprema Corte ha ribadito più volte quale sia il criterio corretto per calcolare il danno differenziale in caso di concorso fra menomazione preesistente e menomazione ascrivibile ad errore medico, affermando il seguente principio di diritto: "La liquidazione del danno biologico cd. differenziale, rilevante qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo dalla percentuale complessiva del danno (nella specie, accertata dal CTU nella misura dell'80%), interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico (nella specie, del 35%), poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale (50%) ove calcolato dal punto 0 al punto 50, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale" (Cass. 29549/2024; Cass. 26851/2023; Cass. 26117/2021; ).
Ne deriva che, applicando il principio su esposto al caso di specie, il calcolo del danno differenziale deve avvenire attribuendo un valore monetario al danno non patrimoniale accertato, comprensivo del cd. incremento per sofferenza, in misura del 10% di invalidità complessiva, pari ad euro 25.839,00 secondo le tabelle milanesi da ultimo aggiornate al 2024 (dovendosi sempre applicare le regole vigenti al momento della liquidazione: cfr. Cass. n. 19229 del 2022, ed altre), e poi all'invalidità preesistente del
3%, pari, secondo le medesime tabelle milanesi, a € 4.614,00.
Alla differenza tra questi due valori monetari, pari ad € 21.225,00, va sommato l'importo di € 4.245,00, relativo alla personalizzazione del danno nella misura del 20% e, infine, gli importi dovuti a titolo di
ITT e ITP, pari ad € 6.037,50, ottenendo la somma finale di € 31.507,50.
Il predetto importo va ridotto nei limiti della misura secca domandata in atti, di € 27.111,90 (“oltre interessi compensativi e legali ex art.1282 c.c.”).
6 Va, poi, detratto quanto già versato da in esecuzione della sentenza di I grado, pari ad Controparte_1
€ 20.018,70 per capitale (oltre ad € 2.104,71 per interessi), come precisato in comparsa conclusionale, residuando l'importo di € 7.093,20.
In questi termini la sentenza appellata deve essere, pertanto, riformata.
Passando ad esaminare l'appello incidentale di premesso che nessuna censura viene CP_3 sollevata in ordine all'an dell'obbligazione risarcitoria, se non in termini di critica generica all'adesione, da parte del Tribunale, alle conclusioni degli ausiliari, con la richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali attraverso la formazione di un nuovo collegio, si osserva che la difesa del medico chiede riformarsi la sentenza nel senso di dichiarare l'esistenza ed efficacia della garanzia assicurativa prestata ad opera delle compagnie assicurative, e, per l'effetto, manlevarlo dalle obbligazioni risarcitorie nascenti dalla pronuncia, con rimodulazione delle spese di lite di primo grado”.
In sintesi, il ha censurato la parte della sentenza che ha rigettato la domanda di manleva nei CP_3 confronti di per mancata produzione del contratto, e quella che ha rigettato la Controparte_8 domanda di manleva nei confronti di perché l'esistenza di due contratti, aventi Controparte_5 ad oggetto la medesima garanzia ed intestati alla stessa persona, comporterebbe che la seconda
(sottoscritta in epoca successiva o coeva) intervenga solo a secondo rischio, ovvero in ipotesi di incapienza di massimale e/o insolvenza della prima.
Le società assicurative appellate hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale in quanto tardivo. Hanno dedotto che le parti della sentenza aventi ad oggetto la domanda di manleva risultavano passate in giudicato, non essendo state oggetto di tempestiva impugnazione né da parte della né del che ha proposto appello incidentale ben oltre i trenta giorni successivi alla Parte_1 CP_3 notifica della sentenza gravata.
L'eccezione è infondata.
La Corte di cassazione investita, nuovamente, della questione inerente all'ammissibilità o meno dell'impugnazione incidentale tardiva ha affermato, di recente, che la parte convenuta in appello ha la possibilità di proporre impugnazione incidentale tardiva senza limiti oggettivi, potendo essa investire qualsiasi capo della sentenza, ancorché autonomo rispetto a quello aggredito dalla impugnazione principale (Cass., III sez. civ., ordinanza n. 15100 del 29 maggio 2024).
Ha confermato, così, l'interpretazione giurisprudenziale dominante consolidatasi definitivamente nel marzo 2024 con la nota sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 84869, ma già anticipata da
7 diversi autorevoli contributi dottrinali e giurisprudenziali, che reputavano pacifica la possibilità di proporre impugnazione incidentale tardiva anche quando fosse scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si trattava di un capo autonomo della sentenza stessa (Ex multis Cass. III sez. civ., ordinanza n. 26139/2022; Cass., III sez. civ., ordinanza n. 25285/2020; Cass.
VI sez., ordinanza n. 14094/2020).
Occorre, dunque, esaminare il merito delle censure sollevate dall'appellante incidentale.
Costui deduce che, diversamente da quanto affermato in sentenza, il contratto assicurativo con le relative condizioni generali, era stato depositato dalla stessa compagnia assicurativa ( CP_12 ed allegato alla produzione, avendo egli depositato il quietanzamento del periodo in oggetto.
La censura è infondata.
Nella produzione di primo grado si rinviene esclusivamente il contratto assicurativo stipulato in data
4/5/1995 dal con la RD SP (poi e scaduto il 4/5/2005. Non vi è CP_3 CP_12 traccia del deposito del contratto assicurativo vigente al momento dei fatti di causa e relativamente al quale il ha depositato quietanza di pagamento per il semestre assicurativo 4.11.2009-4.05.2010. CP_3
Ne deriva che, sebbene esista un rapporto assicurativo tra il professionista e la CP_12 provato dalla richiamata quietanza di pagamento, tuttavia non è stata depositata una copia del relativo contratto che dia la possibilità di individuare i rischi dallo stesso coperti ed il massimale prestabilito.
Quanto argomentato consente, altresì, di stimare priva di fondamento l'ulteriore doglianza mossa dal con riguardo al rapporto assicurativo con la , in ordine al quale il CP_3 Controparte_5
Tribunale avrebbe confuso i periodi storici, soprapponendoli: “A tal proposito è stato dimostrato che la Co garanzia contrattuale medica prestata a favore del professionista ( dalla ha decorrenza Parte_5 successiva rispetto a quella assunta con la precedente Assicurazione e, pertanto, non è possibile escludere l'operatività del contratto ex art. 2 delle Condizioni di Polizza” (cfr. p.19 memoria di costituzione con appello incidentale).
Orbene, il suddetto art. 2 delle condizioni generali di Polizza della prevede che Controparte_5
“in caso di esistenza di altre polizze per il medesimo rischio o di successiva stipulazione da parte dell'Assicurato, la presente assicurazione opererà esclusivamente a secondo rischio rispetto alle medesime per l'importo di danno eccedente il massimale dalle stesse previsto, il quale sarà considerato come franchigia fissa anche in caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale delle altre
8 assicurazioni” (cfr. contratto e condizioni generali di polizza in produzione di parte CP_5
.
[...]
Raccordando, dunque, quanto detto sull'esistenza della polizza stipulata con con la Controparte_8 previsione di cui al precedente art. 2, appare indubbia l'operatività a secondo rischio della polizza successivamente contratta con la per lo stesso rischio. Controparte_5
Infondata è, infine, la censura inerente il governo delle spese di lite poste a carico del CP_3
L'appellante incidentale critica la decisione nella parte in cui è stato condannato, in solido con
[...]
, al pagamento di euro 4.835,00 in favore di parte attrice, oltre che al pagamento, in via CP_13 esclusiva, di euro 4.835,00 in favore di ciascuna delle assicurazioni chiamate in causa.
Assume che sarebbe stato giusto ed equo riconoscere “il valore tabellare del compenso in complessivi
€. 2.737,50”.
I Supremi Giudici hanno affermato che l'istante deve motivare in modo specifico la propria richiesta di revisione delle spese di lite, non potendosi limitare a sostenere genericamente l'eccessività delle somme liquidate dal Giudice, ma devono essere specificati gli errori commessi dal giudice nel determinarle e precisate le voci della tabella degli onorari e dei diritti che si ritengono violate (Cass. Civ. 5683/2016).
Nulla di tutto ciò è stato precisato dal che si è limitato a criticare l'eccessività della liquidazione CP_3 delle spese effettuata dal primo giudice, ritenendo più giusto ed equo, senza specificare per quale motivo, il valore tabellare pari ad euro 2.737,50.
Conclusivamente l'appello principale deve essere accolto, e la sentenza di primo grado appellata deve essere riformata nei termini sopra precisati.
L'appello incidentale deve essere, invece, rigettato.
L'accoglimento del gravame principale importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007,
n.12963; v. anche Ca.ss. 1/06/2016, n. 11423).
Pertanto, le spese del primo grado da liquidarsi in favore di vanno rideterminate in Parte_1 ragione del diverso scaglione di valore di riferimento (tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00) e liquidate
9 ai medi della tariffa, conformemente alla statuizione resa dal primo giudice, con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, con la chiesta attribuzione.
Le spese del secondo grado, liquidate ai medi della tariffa corrispondente all'inferiore scaglione di valore, in ragione della res controversa, possono essere compensate per metà, stante il pagamento parziale medio tempore intervenuto a cura di uno dei condebitori solidali.
L'appellante incidentale va condannato al pagamento delle spese del grado in favore delle compagnie assicurative, ai minimi della tariffa, avuto riguardo alla ripetività delle difese svolte, senza attribuzione, non richiesta.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante incidentale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sugli appelli proposti avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- In accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza appellata, ridetermina in euro 27.111,90 l'importo del risarcimento dovuto a per i fatti per cui Parte_1
è lite, e, detratto l'acconto versato, condanna e Controparte_1 CP_3 in solido tra loro, al pagamento del residuo importo tuttora dovuto per sorta capitale,
[...] pari a euro 7.093,20, oltre interessi come statuti nel precedente grado di giudizio;
- Condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 CP_3 pagamento, in favore di , delle spese di lite del primo grado, che Parte_1 liquida in euro 518,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario, avv. AN LI;
- Compensa per metà le spese processuali del secondo grado reciprocamente sostenute tra e e condanna Parte_1 Controparte_1 CP_3 questi ultimi, in solido tra loro, al pagamento in favore della prima, delle residue spese del grado, che liquida in euro 402,00 per esborsi ed euro 2.904,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario, avv. AN LI;
10 - Rigetta l'appello incidentale proposto da che condanna al pagamento delle CP_3 spese di lite del grado in favore di e di HDI Italia SP, liquidandole in euro Controparte_8
4.996,00 per compensi professionali in favore di ciascuna, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante incidentale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso, in Napoli il 3.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1809/2022 R.G.A.C. riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 3.6.2025,svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 221 del D.L.
19/05/2020 n. 34, conv. con mod. dalla L. 17/07/2020 n. 77 e succ. mod. e integrazioni, previa concessione alle parti costituite dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
( , elett.te dom.ta in Napoli presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AN LI - Cod. Fisc. - al Corso Umberto I n.75, che la rappresenta e C.F._2 difende - Email_1
APPELLANTE
E
1 (Gestione ) (PI ), in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Sergio UR (C.F. ) - C.F._3
- e SA UR ) - Email_2 CodiceFiscale_4
- ed elett.te dom.ta presso lo studio degli stessi in Napoli alla Email_3
Via G. Sanfelice 24
APPELLATA
NONCHE'
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Mugione CP_3 C.F._5
( ) - - presso il quale elettivamente C.F._6 Email_4 domicilia in Napoli, al Vico Cacciottoli n°43
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
HDI Italia S.p.A., nuova denominazione sociale di P.IVA in CP_4 Parte_2 P.IVA_2 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Napolitano - C.F. C.F._7
- presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Viale Augusto n. 162 -
Email_5
APPELLATA
E
in persona del l.r.p.t., C.F. , rappresentata e Controparte_5 P.IVA_3 difesa dagli avvocati Francesca Squillace (C.F. - PEC: CodiceFiscale_8
e MA De MO (C.F. - PEC: Email_6 CodiceFiscale_9
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Email_7 quest'ultima in Napoli, Via R. Bracco, n. 15/A
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3043/2022 resa nel procedimento
RG n. 34857/2017, pubblicata in data 28.03.2022 e notificata il 29.03.2022
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato il 21.04.2022 ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza Parte_1 in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli, adito con citazione del 14.12.2017, ha condannato e il dott. in solido tra loro, alla Controparte_1 CP_6 corresponsione, in suo favore, della somma complessiva di euro 20.018,70 a titolo di risarcimento danni da responsabilità professionale medica, oltre le spese di lite e di c.t.u..
L'appellante ha chiesto la riforma parziale della pronuncia, in punto di quantificazione del danno liquidato.
Nell'atto introduttivo aveva esposto che, in data 24.02.2010, si era ricoverata presso la CP_2
per essere sottoposta ad intervento chirurgico di colecistectomia videolaparoscopia;
che il
[...] decorso post-operatorio era stato regolare;
che, dopo circa cinque giorni dalle dimissioni, avvertendo forti dolori all'addome, si era recata nuovamente presso la detta struttura;
che i sanitari ne avevano disposto il ricovero con diagnosi di “colica recidiva-ritenzione urine”, e, successivamente, il trasferimento presso l' di Napoli, ove le era stata diagnosticata “peritonite con cole- Controparte_7 peritonite”; che era stata sottoposta, presso il detto nosocomio, ad intervento di laparotomia esplorativa ed ad apertura chirurgica dell'addome, a seguito del quale era stato accertato un quadro di coleperitoneo massivo;
che la lesione era stata la conseguenza dell'intervento eseguito presso la . Controparte_2
Radicatasi la lite, si era costituita “ deducendo la correttezza dell'operato dei Controparte_1 propri medici e la propria mancanza di responsabilità. Aveva chiesto di chiamare in causa il medico operatore unico presunto responsabile della prestazione medica e delle lesioni lamentate. CP_3
Autorizzata la chiamata, si era costituito il chiedendo il rigetto della domanda principale e della CP_3 domanda di rivalsa promossa nei suoi confronti e, in via subordinata, chiedendo, a sua volta, di essere autorizzato a chiamare in causa l e al fine di esserne Controparte_5 Controparte_8 manlevato in forza delle polizze professionali stipulate con le predette compagnie assicurative.
Si era costituita eccependo l'assenza di prova del titolo azionato, la Controparte_9 prescrizione del diritto al risarcimento del danno, la propria carenza di legittimazione passiva e l'inoperatività della polizza, atteso che la eventuale responsabilità dell'operatore avrebbe dovuto trovare copertura nella polizza stipulata da per la responsabilità dei propri dipendenti e Controparte_1 collaboratori.
3 Si era costituita anche impugnando la domanda principale ed eccependo Controparte_5
l'operatività “a secondo rischio” del contratto stipulato dal professionista rispetto a quello in corso con e a quello della struttura sanitaria. Controparte_9
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, ammessa la consulenza medica d'ufficio, il primo giudice, previa concessione dei termini di rito, riservava la causa in decisione.
Il Tribunale accoglieva nei limiti sopra indicati la domanda risarcitoria proposta dall'attrice e per l'effetto condannava la convenuta e in solido tra loro. Controparte_1 CP_3
Rigettava la domanda di manleva proposta da nei confronti di e CP_3 Controparte_10
nei cui confronti lo condannava al pagamento delle spese, Parte_3 ritenendo che, quanto ad non fosse stato prodotto il contratto e non risultasse Controparte_8 possibile individuare l'oggetto di assicurazione, limiti e massimale, e, quanto ad
[...]
che la garanzia operasse a secondo rischio, ovvero “in ipotesi di Parte_4 incapienza di massimale e/o insolvenza della prima”.
Col proposto gravame ha contestato la liquidazione del quantum risarcitorio per Parte_1 errata determinazione del danno differenziale.
Radicatasi la lite, si è costituita con comparsa dell'11.7.2022 (per l'udienza del Controparte_1
05.09.2022, differita di ufficio al 09.09.2022), evidenziando di essersi dichiarata disponibile, al fine di evitare l'aggravio economico del giudizio di appello, alla corresponsione della somma di € 25.000,00 (in luogo di € 27.111,90 oltre interessi) e concludendo nel senso che la Corte decidesse “in propria giustizia”, compensando integralmente le spese del grado.
Si è costituito, con comparsa del 06.07.2022, resistendo al gravame e proponendo, a sua CP_3 volta, appello incidentale per la riforma della sentenza nella parte in cui è stata rigettata la sua domanda di manleva nei confronti delle compagnie assicurative. Ha impugnato, altresì, il governo delle spese di lite contenuto in sentenza.
Anche le società assicurative si sono costituite (con comparse del 14.07 e dell'08.09.2022) eccependo la tardività, e, nel merito, l'infondatezza dell'appello incidentale.
Acquisito il fascicolo di primo grado, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, mutati la Sezione e il relatore, all'udienza in epigrafe indicata, la causa è stata riservata in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale di - ammissibile in quanto rispettoso del contenuto Parte_1 motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017) – è, nel merito, fondato e meritevole di accoglimento.
Con unico motivo di gravame, l'appellante censura il criterio di liquidazione utilizzato dal Tribunale per il calcolo del danno iatrogeno differenziale, accertato nella misura del 7%.
Il primo giudice ha liquidato € 12.351,00 per 7 punti percentuali di lesione all'integrità psico-fisica in soggetto di sesso femminile di 44 anni all'epoca dei fatti, con l'aumento per la personalizzazione nella misura del 20%, così per un totale di € 14.821,20. A tale somma ha aggiunto l'importo di € 5.197,50 per
30 gg. di ITT, 30 gg. di ITP al 50% e 30 gg. di ITP al 25. Il tutto per una somma complessiva di €
20.018,70, oltre interessi.
L'appellante, in sintesi, ha dedotto che l'invalidità è stata correttamente determinata mediante il riconoscimento di un tasso di invalidità del 3% per i postumi da intervento di colecistectomia non riconducibili a responsabilità medica e di una percentuale d'invalidità del 7% per il danno iatrogeno differenziale imputabile a condotta errata dei sanitari della , per un totale Controparte_11 complessivo del 10%.
Avrebbe errato, invece, il Tribunale nella liquidazione, non applicando i principi dettati dalla Suprema
Corte in tema di “danno c.d. iatrogeno” (cioè, di aggravamento, per imperizia del medico, dei postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura), che andava liquidato per differenza, cioè monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore e il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico, e detraendo il secondo importo dal primo” (Cassazione Civile Sez. Lavoro 8 aprile 2019, n.
9744; Cass. Civile del 27 settembre 2021, n. 26117; Cassazione Civile, Sez. 6, 09 febbraio 2022, n. 4209).
5 Nel caso concreto, la determinazione del quantum risarcitorio sarebbe, invece, avvenuta in maniera riduttiva, nella misura del 7%, laddove, applicando le Tabelle del Tribunale di Milano all'attualità, andava eseguito considerando il postumo del 10%, senza personalizzazione, che è pari ad € 22.232,00, il danno non patrimoniale al 3% pari ad € 3.970,00, ed eseguendo poi la differenza tra le due voci di danno, che è pari ad € 18.262,00. Sul detto importo andava, poi, calcolata la personalizzazione nella misura del 20%, così come riconosciuta dal giudice di primo grado, oltre ITT e ITP, così per un totale totale complessivo di € 27.111,90, in luogo del minore importo liquidato dal Tribunale.
La doglianza è fondata.
La Suprema Corte ha ribadito più volte quale sia il criterio corretto per calcolare il danno differenziale in caso di concorso fra menomazione preesistente e menomazione ascrivibile ad errore medico, affermando il seguente principio di diritto: "La liquidazione del danno biologico cd. differenziale, rilevante qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo dalla percentuale complessiva del danno (nella specie, accertata dal CTU nella misura dell'80%), interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico (nella specie, del 35%), poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale (50%) ove calcolato dal punto 0 al punto 50, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale" (Cass. 29549/2024; Cass. 26851/2023; Cass. 26117/2021; ).
Ne deriva che, applicando il principio su esposto al caso di specie, il calcolo del danno differenziale deve avvenire attribuendo un valore monetario al danno non patrimoniale accertato, comprensivo del cd. incremento per sofferenza, in misura del 10% di invalidità complessiva, pari ad euro 25.839,00 secondo le tabelle milanesi da ultimo aggiornate al 2024 (dovendosi sempre applicare le regole vigenti al momento della liquidazione: cfr. Cass. n. 19229 del 2022, ed altre), e poi all'invalidità preesistente del
3%, pari, secondo le medesime tabelle milanesi, a € 4.614,00.
Alla differenza tra questi due valori monetari, pari ad € 21.225,00, va sommato l'importo di € 4.245,00, relativo alla personalizzazione del danno nella misura del 20% e, infine, gli importi dovuti a titolo di
ITT e ITP, pari ad € 6.037,50, ottenendo la somma finale di € 31.507,50.
Il predetto importo va ridotto nei limiti della misura secca domandata in atti, di € 27.111,90 (“oltre interessi compensativi e legali ex art.1282 c.c.”).
6 Va, poi, detratto quanto già versato da in esecuzione della sentenza di I grado, pari ad Controparte_1
€ 20.018,70 per capitale (oltre ad € 2.104,71 per interessi), come precisato in comparsa conclusionale, residuando l'importo di € 7.093,20.
In questi termini la sentenza appellata deve essere, pertanto, riformata.
Passando ad esaminare l'appello incidentale di premesso che nessuna censura viene CP_3 sollevata in ordine all'an dell'obbligazione risarcitoria, se non in termini di critica generica all'adesione, da parte del Tribunale, alle conclusioni degli ausiliari, con la richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali attraverso la formazione di un nuovo collegio, si osserva che la difesa del medico chiede riformarsi la sentenza nel senso di dichiarare l'esistenza ed efficacia della garanzia assicurativa prestata ad opera delle compagnie assicurative, e, per l'effetto, manlevarlo dalle obbligazioni risarcitorie nascenti dalla pronuncia, con rimodulazione delle spese di lite di primo grado”.
In sintesi, il ha censurato la parte della sentenza che ha rigettato la domanda di manleva nei CP_3 confronti di per mancata produzione del contratto, e quella che ha rigettato la Controparte_8 domanda di manleva nei confronti di perché l'esistenza di due contratti, aventi Controparte_5 ad oggetto la medesima garanzia ed intestati alla stessa persona, comporterebbe che la seconda
(sottoscritta in epoca successiva o coeva) intervenga solo a secondo rischio, ovvero in ipotesi di incapienza di massimale e/o insolvenza della prima.
Le società assicurative appellate hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale in quanto tardivo. Hanno dedotto che le parti della sentenza aventi ad oggetto la domanda di manleva risultavano passate in giudicato, non essendo state oggetto di tempestiva impugnazione né da parte della né del che ha proposto appello incidentale ben oltre i trenta giorni successivi alla Parte_1 CP_3 notifica della sentenza gravata.
L'eccezione è infondata.
La Corte di cassazione investita, nuovamente, della questione inerente all'ammissibilità o meno dell'impugnazione incidentale tardiva ha affermato, di recente, che la parte convenuta in appello ha la possibilità di proporre impugnazione incidentale tardiva senza limiti oggettivi, potendo essa investire qualsiasi capo della sentenza, ancorché autonomo rispetto a quello aggredito dalla impugnazione principale (Cass., III sez. civ., ordinanza n. 15100 del 29 maggio 2024).
Ha confermato, così, l'interpretazione giurisprudenziale dominante consolidatasi definitivamente nel marzo 2024 con la nota sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 84869, ma già anticipata da
7 diversi autorevoli contributi dottrinali e giurisprudenziali, che reputavano pacifica la possibilità di proporre impugnazione incidentale tardiva anche quando fosse scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si trattava di un capo autonomo della sentenza stessa (Ex multis Cass. III sez. civ., ordinanza n. 26139/2022; Cass., III sez. civ., ordinanza n. 25285/2020; Cass.
VI sez., ordinanza n. 14094/2020).
Occorre, dunque, esaminare il merito delle censure sollevate dall'appellante incidentale.
Costui deduce che, diversamente da quanto affermato in sentenza, il contratto assicurativo con le relative condizioni generali, era stato depositato dalla stessa compagnia assicurativa ( CP_12 ed allegato alla produzione, avendo egli depositato il quietanzamento del periodo in oggetto.
La censura è infondata.
Nella produzione di primo grado si rinviene esclusivamente il contratto assicurativo stipulato in data
4/5/1995 dal con la RD SP (poi e scaduto il 4/5/2005. Non vi è CP_3 CP_12 traccia del deposito del contratto assicurativo vigente al momento dei fatti di causa e relativamente al quale il ha depositato quietanza di pagamento per il semestre assicurativo 4.11.2009-4.05.2010. CP_3
Ne deriva che, sebbene esista un rapporto assicurativo tra il professionista e la CP_12 provato dalla richiamata quietanza di pagamento, tuttavia non è stata depositata una copia del relativo contratto che dia la possibilità di individuare i rischi dallo stesso coperti ed il massimale prestabilito.
Quanto argomentato consente, altresì, di stimare priva di fondamento l'ulteriore doglianza mossa dal con riguardo al rapporto assicurativo con la , in ordine al quale il CP_3 Controparte_5
Tribunale avrebbe confuso i periodi storici, soprapponendoli: “A tal proposito è stato dimostrato che la Co garanzia contrattuale medica prestata a favore del professionista ( dalla ha decorrenza Parte_5 successiva rispetto a quella assunta con la precedente Assicurazione e, pertanto, non è possibile escludere l'operatività del contratto ex art. 2 delle Condizioni di Polizza” (cfr. p.19 memoria di costituzione con appello incidentale).
Orbene, il suddetto art. 2 delle condizioni generali di Polizza della prevede che Controparte_5
“in caso di esistenza di altre polizze per il medesimo rischio o di successiva stipulazione da parte dell'Assicurato, la presente assicurazione opererà esclusivamente a secondo rischio rispetto alle medesime per l'importo di danno eccedente il massimale dalle stesse previsto, il quale sarà considerato come franchigia fissa anche in caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale delle altre
8 assicurazioni” (cfr. contratto e condizioni generali di polizza in produzione di parte CP_5
.
[...]
Raccordando, dunque, quanto detto sull'esistenza della polizza stipulata con con la Controparte_8 previsione di cui al precedente art. 2, appare indubbia l'operatività a secondo rischio della polizza successivamente contratta con la per lo stesso rischio. Controparte_5
Infondata è, infine, la censura inerente il governo delle spese di lite poste a carico del CP_3
L'appellante incidentale critica la decisione nella parte in cui è stato condannato, in solido con
[...]
, al pagamento di euro 4.835,00 in favore di parte attrice, oltre che al pagamento, in via CP_13 esclusiva, di euro 4.835,00 in favore di ciascuna delle assicurazioni chiamate in causa.
Assume che sarebbe stato giusto ed equo riconoscere “il valore tabellare del compenso in complessivi
€. 2.737,50”.
I Supremi Giudici hanno affermato che l'istante deve motivare in modo specifico la propria richiesta di revisione delle spese di lite, non potendosi limitare a sostenere genericamente l'eccessività delle somme liquidate dal Giudice, ma devono essere specificati gli errori commessi dal giudice nel determinarle e precisate le voci della tabella degli onorari e dei diritti che si ritengono violate (Cass. Civ. 5683/2016).
Nulla di tutto ciò è stato precisato dal che si è limitato a criticare l'eccessività della liquidazione CP_3 delle spese effettuata dal primo giudice, ritenendo più giusto ed equo, senza specificare per quale motivo, il valore tabellare pari ad euro 2.737,50.
Conclusivamente l'appello principale deve essere accolto, e la sentenza di primo grado appellata deve essere riformata nei termini sopra precisati.
L'appello incidentale deve essere, invece, rigettato.
L'accoglimento del gravame principale importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007,
n.12963; v. anche Ca.ss. 1/06/2016, n. 11423).
Pertanto, le spese del primo grado da liquidarsi in favore di vanno rideterminate in Parte_1 ragione del diverso scaglione di valore di riferimento (tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00) e liquidate
9 ai medi della tariffa, conformemente alla statuizione resa dal primo giudice, con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, con la chiesta attribuzione.
Le spese del secondo grado, liquidate ai medi della tariffa corrispondente all'inferiore scaglione di valore, in ragione della res controversa, possono essere compensate per metà, stante il pagamento parziale medio tempore intervenuto a cura di uno dei condebitori solidali.
L'appellante incidentale va condannato al pagamento delle spese del grado in favore delle compagnie assicurative, ai minimi della tariffa, avuto riguardo alla ripetività delle difese svolte, senza attribuzione, non richiesta.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante incidentale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sugli appelli proposti avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- In accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza appellata, ridetermina in euro 27.111,90 l'importo del risarcimento dovuto a per i fatti per cui Parte_1
è lite, e, detratto l'acconto versato, condanna e Controparte_1 CP_3 in solido tra loro, al pagamento del residuo importo tuttora dovuto per sorta capitale,
[...] pari a euro 7.093,20, oltre interessi come statuti nel precedente grado di giudizio;
- Condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 CP_3 pagamento, in favore di , delle spese di lite del primo grado, che Parte_1 liquida in euro 518,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario, avv. AN LI;
- Compensa per metà le spese processuali del secondo grado reciprocamente sostenute tra e e condanna Parte_1 Controparte_1 CP_3 questi ultimi, in solido tra loro, al pagamento in favore della prima, delle residue spese del grado, che liquida in euro 402,00 per esborsi ed euro 2.904,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario, avv. AN LI;
10 - Rigetta l'appello incidentale proposto da che condanna al pagamento delle CP_3 spese di lite del grado in favore di e di HDI Italia SP, liquidandole in euro Controparte_8
4.996,00 per compensi professionali in favore di ciascuna, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante incidentale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso, in Napoli il 3.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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