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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/07/2025, n. 8298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8298 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
nella causa iscritta al n. 13558 R.G. dell'anno 2024 all'udienza del 14.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzo Del Monte n. 31, presso Parte_1 lo studio degli Avv.ti Simona Sanvitale e Annamaria Zarrelli che, unitamente e disgiuntamente, lo rappresentano difendono giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, contumace CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 5.4.2024 ed iscritto a ruolo l'8.4.2024 la parte ricorrente in epigrafe nominata esponeva: di avere prestato e di prestare attualmente servizio come docente di scuola secondaria di primo grado alle dipendenze del , con Controparte_1 contratti annuali a tempo determinato fino alla fine dell'anno scolastico e in ogni caso fino al termine delle attività didattiche per i seguenti anni scolastici: 2019/2020: presso l'Istituto Comprensivo Bassano Romano Bassano Romano - VTIC82400E, con contratto avente decorrenza dal 11/09/2019 e cessazione al 30/06/2020; 2020/2021: presso l'Istituto Comprensivo Ladispoli I Ladispoli – RMIC8DX005, con contratto avente decorrenza dal 02/12/2020 e cessazione al 30/06/2021; 2021/2022: presso l'Istituto Comprensivo Ladispoli I Ladispoli – RMIC8DX005, con contratto avente decorrenza dal 11/10/2021 e cessazione al 30/06/2022 ; 2021/2022: presso l'Istituto Comprensivo TT RO - RMIC8G300N, con contratto avente decorrenza dal 25/11/2022 e cessazione al 31/08/2023; che successivamente, l'istante veniva assunto con contratto a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo TT RO - RMIC8G300N – per un posto NORMALE e per l'insegnamento di A049-SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, con decorrenza dal 01/09/2023;che pur avendo lavorato con oneri e responsabilità in nulla inferiori a quelli dei colleghi di ruolo, parte ricorrente in quanto docente a tempo determinato non ha potuto usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”); che l'esclusione di parte ricorrente dai destinatari dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 (cd. “Bonus della Carta Elettronica Docenti”) risulta illegittima ed ingiustificata alla luce sia dei principi Costituzionali vigenti nel nostro ordinamento (di cui agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione), sia della normativa Comunitaria, per violazione e falsa applicazione delle clausole 4 (letta alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e 6 (letta alla luce dell'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato], attesa la violazione della P.A. dei principi fondamentali di non discriminazione, uguaglianza e parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori assunti a tempo determinato. Esposto il quadro normativo di riferimento, dedotta l'illegittimità della esclusione di parte ricorrente dai destinatari dell'erogazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente in violazione degli artt. 3,35 e 97 della Costituzione, argomentato in merito al diritto dell'istante ad usufruire del beneficio di cui in ricorso, la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere:” Nel merito e in via principale: - accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a vedersi assegnata la Carta elettronica per aggiornamento e la formazione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo € 500,00); - e per l'effetto condannare il
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad emanare tutti gli Controparte_1 atti ritenuti necessari ad assegnare alla parte ricorrente la predetta Carta elettronica, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 di cui in narrativa, secondo il sistema proprio di essa per un valore di € 2.000,00 e dunque corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- in subordine, accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente a vedersi assegnata la Carta elettronica per aggiornamento e la formazione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo € 500,00), condannare il
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a Controparte_1 parte ricorrente la somma di € 2.000,00 (data dal valore nominale annuo della carta elettronica per ognuno degli anni scolastici indicati in narrativa) oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”. Il convenuto, nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto di CP_1 fissazione di udienza, rimaneva contumace. Istruito documentalmente il procedimento veniva rinviato per la decisione, concesso termine per eventuali note. All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si osserva che la parte ricorrente lamenta la mancata assegnazione della carta elettronica del docente, in ragione della sua assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato. Si osserva che la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente è stata introdotta dall'art. 1 comma 121 della legge 107/2015 che prevede quanto segue:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_3 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_3 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Il d. P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica, nei
“docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. Il successivo d. P.C.M. del 28.11.2016, all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari». In tale contesto, si inserisce, altresì, la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il cui punto n. 2 CP_4 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)». Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Il sistema così delineato deve necessariamente essere valutato alla luce del quadro costituzionale e dei principi sanciti a livello europeo. Ciò posto, deve evidenziarsi che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del
[...]
dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta elettronica del docente, ha Controparte_1 ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto CP_1 determini una sorta di formazione “a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico. Peraltro, tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarità rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015. Secondo quanto condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato nella suindicata sentenza
“L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”. Sulla compatibilità con il diritto dell'unione europea, è peraltro intervenuta la Corte di Giustizia, su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE. Premesso che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”, la Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (Corte Giustizia UE sez. VI, Ordinanza del 18/05/2022, causa C-450/21). In materia la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 ha così stabilito:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Per quanto concerne, invece, il conferimento di supplenze temporanee rispetto alle quali la Suprema Corte non si è espressamente pronunciata, si ritiene di dover riconoscere la spettanza del suddetto beneficio anche al docente che abbia prestato servizio, nel corso dell'anno scolastico, per almeno 180 giorni, atteso che se da un lato la superiore giurisprudenza ha riconosciuto la carta docente all'insegnante supplente al quale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. 124/1999, sia stata conferita una supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche ovvero una supplenza funzionale alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si sono resi di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, dall'altro risulterebbe irragionevole escludere dal godimento del beneficio coloro che, di fatto, attraverso la sommatoria di plurime supplenze temporanee, si vengano a trovare nella medesima condizione di chi presti servizio per un periodo almeno pari a quello minimo previsto per la figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche (180 giorni). Premesso che la rilevanza della durata complessiva delle supplenze brevi pari o superiori a 180 giorni deve essere limitata alle ipotesi in cui esse si protraggano per il medesimo insegnamento nello stesso istituto, atteso che in tal caso può comunque ravvisarsi un nesso sostanzialmente identico tra la formazione del docente che viene supportato tramite la carta e la funzionalità di quest'ultima rispetto ai docenti con incarico annuale o sino al termine delle attività didattiche, si osserva che le supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche o quelle brevi nei limiti e alla condizioni sopra individuati, ove siano attribuite per cattedre non complete, devono avere durata quanto meno pari alla durata minima di un docente di ruolo part-time, come individuata dagli art. 39, comma 4, CCNL 29.11.2007 e art.
4.1 dell'O.M. 55/1998 che definiscono la durata minima della prestazione di un docente di ruolo part- time in misura pari al 50% del tempo pieno, tenendo conto del fatto che l'orario settimanale completo delle cattedre è il seguente: 25 ore settimanali per gli insegnanti della scuola dell'infanzia, 22 ore per la scuola primaria più due ore di programmazione, 18 ore nella secondaria di primo e secondo grado, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali (art. 28, comma 5, del CCNL scuola 2006-2009). Nello stesso senso si è pronunciato il Tribunale di Verbania sez. lav. nella sentenza n. 128/2024 del 20.5.2024:”…possono considerarsi senz'altro equiparabili gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto”. Anche il Tribunale di Venezia sez. lav. nella sentenza n. 301/2024 del 9.5.2024 ha parimenti stabilito che “ per i docenti a tempo indeterminato il part time non è ostativo alla spettanza della carta. Dunque possono considerarsi senz'altro equiparabili gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto….” (conforme da ultimo Trib. Nola sez. lav. sent. n. 978/2025 dell'8.5.2025). Pertanto in via generale possono considerarsi senz'altro “equiparabili” gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto. Infatti, il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che «La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…», senza operare alcuna decurtazione del beneficio. Ad avviso del giudicante, pertanto, non possono viceversa ritenersi “equiparabili” ai docenti a tempo indeterminato le condizioni dei docenti non di ruolo che abbiano avuto un contratto a tempo determinato per un orario (“spezzone orario”) inferiore al 50% dell'orario di cattedra. In definitiva, per salvaguardare il principio di non discriminazione deve ancorarsi il beneficio a favore del docente precario ad un minimo di 9/12 ore settimanali di servizio, a seconda del tipo di insegnamento in disamina (scuola secondaria/scuola primaria e/o dell'infanzia) e, in definitiva, della relativa tipologia di orario “ordinario” che oscilla fra le 18 (scuola secondaria) e le 24 (scuola primaria) ore settimanali. Infine occorre evidenziare che in materia è altresì intervenuto il legislatore con l'emanazione dell'art. 15 D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023 n. 103 che ha stabilito che “ La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” . Nel caso di specie emerge dalla documentazione in atti che la parte ricorrente ha prestato servizio, quale docente a tempo determinato per almeno 180 giorni, con orario almeno pari o superiore al 50% dell'orario di cattedra, per il medesimo insegnamento presso lo stesso istituto scolastico, nei seguenti anni scolastici:
- Anno Scolastico 2020/2021: :” in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto SOST- MINORATI PSICOFISICI, con decorrenza dal 02/12/2019 e cessazione al 30/06/2021, per n.18 ore settimanali di lezione presso SMS I.C. LADISPOLI 1 (RMMM8DX016)” (doc.2);
-Anno Scolastico 2021/2022:” in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto SOSTEGNO PSICOFISICO, con decorrenza dal 11/10/2021 e cessazione al 30/06/2022, per n. 18 ore settimanali di lezione presso SMS I.C. LADISPOLI 1 ( ” C.F._1
(doc.3);
-Anno Scolastico 2022/2023:” in qualità' di docente supplente annuale per un posto NORMALE e per l'insegnamento di A049 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO su cattedra ORARIO INTERNA, con decorrenza dal 25/11/2022 e cessazione al 31/08/2023, per n. 18 ore settimanali di lezione presso SMS VIA S. RG ( ” C.F._2
(doc.4). Per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso), si osserva che il ricorrente è stato assunto con contratto a tempo indeterminato “ in qualità' di docente di ruolo , per un posto NORMALE e per l'insegnamento di A049-SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, con decorrenza giuridica dal 01/09/2023 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, per n. 18 ore settimanali di lezione” presso l'Istituto Comprensivo TT RO - (doc. 5), il che consente di C.F._3 ritenere dimostrato che il docente, al momento della presente pronuncia, è interno al sistema delle docenze scolastiche Ne consegue che, alla luce dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte nella sentenza richiamata n. 29961/2023, va disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria e per l'effetto va dichiarato il diritto di parte ricorrente – tuttora in servizio all'interno del sistema scolastico– alla fruizione del beneficio economico di 500,00 euro annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'attività svolta, sulla scorta di contratti a tempo determinato, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, e conseguentemente il convenuto deve essere CP_1 condannato al pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo complessivo di € 1.500,00 euro, tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Per quanto riguarda l'Anno Scolastico 2019/2020 si osserva che dalla documentazione allegata al ricorso si evince che il ricorrente ha lavorato “in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto NORMALE” con decorrenza dall'11.9.2019 e cessazione al 30.6.2020 “per n. 6 ore settimanali di lezione presso IG IN ( )" C.F._4
(doc.1), ovvero in misura inferiore al 50% del tempo pieno (pari a 9 ore), con conseguente rigetto della domanda per tale anno scolastico. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce nella misura minima attesa la serialità del contenzioso, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015;
2) condanna il convenuto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in relazione CP_1 agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 ad attribuire alla parte ricorrente il beneficio suindicato, tramite la Carta elettronica del docente, nella misura complessiva di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) rigetta la domanda relativa all'a.s. 2019/2020;
4) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
1.184,00, di cui € 1.030,00 per compensi ed € 154,00 per spese generali 15%, oltre IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 14.7.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi