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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/06/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 461/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 461/2025 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 26/5/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente, in Via Galileo Galilei n. 117, elettivamente domiciliato in Catania, Via Genova n. 8, presso lo studio dell'avv. Lo Presti Massimiliano, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. , nata ad [...], il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Monteforte Irpino (AV), Via Taverna Campanile n. 281, elettivamente domiciliata in Avellino, Via
S. Moccia n. 90, presso lo studio dell'avv. Mercogliano Antonio, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
-di aver contratto matrimonio con rito civile in Francofonte, il giorno 7/10/2010 (Anno 2010,
Numero 23, Parte I, Serie, Ufficio 1);
-che dalla loro unione è nata la figlia (a Lentini, il 28/4/2006), ad oggi Persona_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
pagina1 di 2 Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 17/02/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
All'udienza del 26/5/2025, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, comma, 2 c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, non sono in contrasto con gli interessi della medesima, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio con rito civile in Francofonte, il giorno 7/10/2010 (Anno 2010, Numero
23, Parte I, Serie, Ufficio 1), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, come precisate in sede di prima comparizione, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
3.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FRANCOFONTE perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 30/05/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 461/2025 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 26/5/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente, in Via Galileo Galilei n. 117, elettivamente domiciliato in Catania, Via Genova n. 8, presso lo studio dell'avv. Lo Presti Massimiliano, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. , nata ad [...], il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Monteforte Irpino (AV), Via Taverna Campanile n. 281, elettivamente domiciliata in Avellino, Via
S. Moccia n. 90, presso lo studio dell'avv. Mercogliano Antonio, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
-di aver contratto matrimonio con rito civile in Francofonte, il giorno 7/10/2010 (Anno 2010,
Numero 23, Parte I, Serie, Ufficio 1);
-che dalla loro unione è nata la figlia (a Lentini, il 28/4/2006), ad oggi Persona_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
pagina1 di 2 Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 17/02/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
All'udienza del 26/5/2025, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, comma, 2 c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, non sono in contrasto con gli interessi della medesima, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio con rito civile in Francofonte, il giorno 7/10/2010 (Anno 2010, Numero
23, Parte I, Serie, Ufficio 1), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, come precisate in sede di prima comparizione, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
3.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FRANCOFONTE perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 30/05/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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