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26 aprile 1991
26 aprile 1991
Art. 1. 1. La condizione di privo della vista di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 482 , non implica di per se' mancanza del requisito dell'idoneita' fisica all'impiego per l'accesso agli impieghi pubblici, ivi comprese le magistrature ordinaria, militare, amministrativa e contabile, e per l'ammissione ai concorsi per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali o profili professionali superiori a quelli di appartenenza o nella qualifica di dirigente, salvo che il bando di concorso non disponga in modo esplicito e motivato che tale condizione comporta inidoneita' fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica o profilo professionale per il quale e' bandito il concorso.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo del primo comma dell'art. 6 della legge n. 482/1968 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) e' il seguente: "Agli effetti della presente legge si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo del primo comma dell'art. 6 della legge n. 482/1968 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) e' il seguente: "Agli effetti della presente legge si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione".
Commentario • 1
- 1. Disabilità e tutela pensionistica: benefici e criticità applicativeDi : Emilio Rocchini · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 27 ottobre 2025 · 1
testo integrale con note e bibliografia 1. Premessa La tutela previdenziale dei lavoratori con disabilità costituisce un tema poco in-dagato dalla riflessione dottrinale, che, in materia, tende a concentrarsi soprattutto sull'esame delle misure assistenziali – le pensioni di invalidità civile, l'indennità di accompagnamento, ecc. – prestando minore attenzione al modo in cui la disabilità incide sul percorso previdenziale di coloro che hanno lavorato e versato contributi. Eppure, sul versante strettamente giuslavoristico non mancano studi e appro-fondimenti sulla garanzia del diritto al lavoro dei disabili e sugli strumenti appronta-ti per garantire l'effettivo inserimento lavorativo …
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Giurisprudenza • 8
- 1. Trib. Milano, sentenza 26/01/2023, n. 244Provvedimento: […] 113/1985 e dall'articolo 1 della legge 120/1991, in misura pari a 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente prestato a far data dal 14/3/1898 e fino alla data di cessazione dal servizio avvenuta l'11/1/2021.Leggi di più...
- spese di lite·
- art. 1 legge 120/1991·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- cessazione materia del contendere·
- ricostituzione pensione·
- maggiorazione convenzionale per non vedente·
- autotutela INPS·
- art. 9 legge 113/1985