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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/07/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'ANTONI Presidente
Dott. Angelo PIRAINO Consigliere
Dott.ssa Donatella DRAETTA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1685/2019 del R.G. di questa Corte, promossa in questo grado da
, in persona del l.r.p.t. Parte_1
(P.IVA rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCA CIANCIMINO, P.IVA_1
pec Email_1
appellante contro
, in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
(P.IVA rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO MARCHETTI P.IVA_2
pec Email_2 appellato
Conclusioni per la cooperativa appellante:
1) Ritenere e dichiarare nulla e, comunque, annullare e/o revocare la sentenza n. 553/19 ; 2)
Conseguentemente dichiarare improcedibili, inammissibili e con qualsiasi statuizione, rigettare le domande contenute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, confermando il decreto ingiuntivo
n. 791/16 limitatamente alla somma di €. 13.265.06 oltre interessi e spese come ivi liquidate o in subordine condannare il in persona del p.t. al pagamento della somma Controparte_1 CP_2 di €. 13.265.06 di cui alle fatture n.n. 158E/16 e 172E/16 oltre interessi ex Dlgs 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo;
3) In accoglimento della domanda riconvenzionale: -ritenere e dichiarare illegittima la risoluzione di cui alla determina n.1 del 05.01.17; -ritenere e dichiarare
1 risolto il contratto per inadempimento del;
-Condannare il CP_1 CP_1 CP_1
in persona del Sindaco p.t. al risarcimento dei danni pari ad €. 3516,62 oltre interessi ex
[...]
Dlgs 231/02 dal 05.01.2017 al soddisfo;
Condannare il in persona del Sindaco Controparte_1
p.t. allo svincolo delle fideiussioni prestate per l'appalto; Con vittoria di spese e compensi di entrambi
i gradi di giudizio.
Conclusioni per l'ente civico appellato:
RITENERE E DICHIARARE infondate in fatto e diritto, per le ragioni riversate in narrativa, tutte le deduzioni e le domande rassegnate dalla appellante e, per l'effetto, Parte_1
CONFERMARE la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 553/2019, il Tribunale di MARSALA, in accoglimento della opposizione spiegata dal , ha revocato il decreto ingiuntivo n. 791/2016, Controparte_1 emesso dallo stesso Tribunale il 22 dicembre 2016 in favore della coop. soc.
per la somma di € 22.724,45 a titolo di corrispettivo delle fatture n. 72, Parte_1
n. 126, n. 158 e n. 172 del 2016, e dichiarato la risoluzione per inadempimento della cooperativa del contratto di appalto rep. n. 4479/2016 avente ad oggetto il servizio di refezione scolastica presso l'istituto “G. Nosengo”, a far data dal 9 marzo 2017.
Il Tribunale, rilevato innanzi tutto che le fatture n. 72 e n. 126 erano state medio tempore saldate, ha ritenuto fondata l'eccezione di inadempimento formulata ex art. 1460 c.c. dalla stazione appaltante per avere in particolare la cooperativa appaltatrice violato l'art. 27 del
Capitolato speciale che prescriveva l'utilizzo di derrate alimentari biologiche e l'obbligo della cooperativa di inviare all'ente civico, ogni qual volta richiesto, le schede tecniche degli alimenti biologici utilizzati, l'eventuale nome commerciale degli stessi, i nominati delle aziende fornitrici e le loro certificazioni di qualità. Il Tribunale ha ritenuto che correttamente l'ente civico avesse quindi omesso di saldare le fatture n. 158 e 172, rispettivamente dell'8 novembre 2016 e del 9 dicembre 2016, relative quindi al periodo di tempo cui aveva avuto riguardo la verifica dell'utilizzo di prodotti bio, verifica che, come detto, aveva dato esito negativo.
Ancora, il Tribunale ha accolto la domanda di accertamento della intervenuta risoluzione per inadempimento proposta dall'ente civico, evidenziando il fatto che, all'art. 64 del capitolato speciale di appalto, le parti avevano inserito una clausola risolutiva espressa, ossia proprio “il mancato utilizzo di prodotti BIO”.
2 2.Avverso la menzionata sentenza, la coop. soc. ha interposto gravame Parte_1
con atto notificato il 29 luglio 2019, con il quale, nel primo motivo di appello, ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere ritenuto il Tribunale fondata l'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c. nonostante un tale rimedio possa operare soltanto nelle
“ipotesi in cui le prestazioni debbano essere eseguite contemporaneamente”, mentre “non è ipotizzabile quando per le prestazioni siano previste tempistiche differenti o per contratto o perché connaturate al tipo di prestazioni da effettuarsi” ed in ogni caso non può essere “più utilizzato se la parte che se ne poteva giovare esegue comunque la sua prestazione”.
Ancora, l'appellante ha eccepito l'erronea interpretazione del quadro probatorio da parte del
Tribunale, che aveva ritenuto fondata nel merito la suddetta eccezione, nonostante la cooperativa avesse puntualmente riscontrato la nota del 21 ottobre 2016 con la quale l'ente civico aveva “sollevato generiche criticità”, senza neppure indicare a quali pasti somministrati si riferissero le contestazioni sollevate.
In ogni caso, ha ulteriormente argomentato l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere tardiva l'eccezione di inadempimento perché formulata soltanto con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo del 9 marzo 2017, mentre i pasti della mensa scolastica erano stati regolarmente somministrati e fruiti nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016.
Ancora, con il secondo motivo di appello, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza, per aver dichiarato la risoluzione di diritto del contratto di appalto ex art. 1456 c.c., in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 64 del capitolato speciale di appalto, nonostante la illegittimità, anche per genericità, del verbale di sopralluogo della Commissione di vigilanza del 14 dicembre 2016 e della successiva nota del 15 dicembre.
3.Ritualmente instauratosi il contraddittorio, in data 9 dicembre 2019 si è costituito l'ente
, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata. CP_3
4. Disposta la trattazione cartolare dell'udienza di precisazione delle conclusioni già calendata per il 19 febbraio 2025, la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello non è fondato e deve, pertanto, essere rigettato per le motivazioni che seguono.
6. Giova innanzi tutto ricordare che, laddove il rapporto dia luogo ad un contratto ad esecuzione continuata o periodica, nel quale l'esecuzione avviene mediante coppie di prestazioni in corrispondenza di tempo, come appunto nel caso di specie, il sinallagma alla cui tutela è preposto il rimedio ex art. 1460 c.c. dev'essere considerato separatamente, per ciascuna coppia di prestazioni, con la conseguenza che l'eccezione di inadempimento può essere sollevata unicamente rispetto alla prestazione corrispondente a quella richiesta all'eccipiente, restando escluse, ai sensi dell'art. 1458, primo comma, c.c., le prestazioni che siano state già correttamente eseguite.
Come correttamente rilevato dal primo Giudice, nel caso di specie, è stato senz'altro rispettato il requisito della “contemporaneità” delle prestazioni (su cui ex multis Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 09/02/2022, n. 4225), atteso che l'ente civico appaltante ha pagato sia la fattura n.
72 del 30 aprile 2016 che quella n. 126 del 29 giugno 2016, mentre non ha pagato le fatture n. 158 dell'8 novembre 2016 e n. 172 del 9 dicembre 2016, emesse per il servizio mensa reso nel periodo oggetto di contestazione.
7.Né può essere revocata in dubbio la fondatezza, nel merito, della eccezione di inadempimento.
Ed invero, con nota del giorno 11 ottobre 2016, il rilevata la mancanza di CP_1
certificazione attestante la natura biologica dei prodotti alimentari utilizzati nel servizio mensa di cui al contratto del 2 agosto 2016, aveva invitato la cooperativa a corredare le fatture che sarebbero state successivamente emesse con la certificazione BIO dei prodotti utilizzati, così come previsto dal capitolato speciale di appalto allegato al contratto.
Ai sensi dell'art. 27 del capitolato, infatti, le derrate alimentari fornite e trasformate avrebbero dovuto essere BIO e conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi nonché alle Tabelle
Merceologiche allegate al presente capitolato e la coop. era tenuta ad inviare al CP_1
ogni qualvolta richieste, le schede tecniche degli alimenti biologici utilizzati, con l'eventuale nome commerciale dei prodotti utilizzati, i nominativi dell'azienda fornitrice e loro idonee certificazioni di qualità e/o dichiarazioni di conformità degli alimenti alle vigenti leggi in materia (art. 27 c. 2). Ai sensi del successivo art. 28 infine le derrate alimentari, oltre che
BIO, avrebbero dovuto “avere confezione ed etichettatura conformi alle leggi vigenti” (“non
4 sono ammesse etichettature incomplete, che non siano redatte in lingua italiana e prive del prescritto bollo CEE per gli alimenti di origine animale”).
Nonostante il suddetto invito, la cooperativa ha trasmesso le fatture n. 158 dell'8 novembre
2016 e n. 172 del 9 dicembre 2016, senza allegare idonea prova dell'utilizzo di prodotti BIO
e con la nota di riscontro del 24 ottobre 2016 ha prodotto soltanto due fatture attestanti l'acquisto di prodotti BIO, pari rispettivamente a € 216,53 e € 77,31, importi senz'altro insufficienti a provare che tutti i pasti somministrati nel periodo da ottobre a dicembre (circa
2.900) fossero stati preparati con prodotti BIO.
È sebbene, per costante giurisprudenza, l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. non presupponga la gravità dell'inadempimento (ex multis Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 08/07/2024, n. 18587), nel caso di specie, deve ritenersi che la violazione dell'obbligo di impiegare derrate certificate Part
integra inadempimento “grave”, perché attinente ad una qualità intrinseca del bene da Part fornire, idonea a qualificarla in modo nettamente diverso rispetto agli alimenti non .
8. Neppure condivisibile appare l'eccezione con la quale la cooperativa ha contestato la tardività della eccezione di inadempimento, che sarebbe stata proposta dall'ente civico soltanto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che, come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'eccezione ex art. 1460 c.c. ha natura di eccezione dilatoria di diritto sostanziale e può essere proposta, anche dinanzi la domanda di adempimento, senza limitazioni temporali o modali, non dovendo invero essere preceduta né da diffide né da contestazione di alcun tipo dell'inadempimento di controparte (Cass. civ.,
Sez. II, 26/05/2003, n. 8314 : poiché l'esercizio della facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto, a fronte del grave inadempimento della controparte, non è subordinato ad alcuna condizione e, in particolare, non alla previa intimazione di una diffida, né ad alcuna generica contestazione dell'inadempimento, l'eccezione stessa ben può essere dedotta per la prima volta in sede giudiziale, pur ove non sia stata sollevata in precedenza per rifiutare motivatamente l'adempimento chiesto ex adverso).
9. Anche il secondo motivo di appello, è infondato.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per aver dichiarato la risoluzione di diritto del contratto di appalto ex art. 1456 c.c., in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 64 del capitolato speciale di appalto.
5 Ha in proposito evidenziato l'appellante che la risoluzione era stata decisa dall'ente civico con la determina n. 1 del 5 gennaio 2017, illegittima perché assunta sulla scorta del verbale di sopralluogo - del pari illegittimo in quanto effettuato in assenza del Nulla osta sanitario - della Commissione di vigilanza del 14 dicembre 2016, verbale del tutto generico, come pure la successiva nota del 15 dicembre, atti con i quali l'ente non aveva effettuato specifiche contestazioni, ledendo così il diritto di difesa della cooperativa.
10.Emerge dal compendio documentale in atti, che con nota del giorno 11 ottobre 2016, come anticipato, la stazione appaltante aveva invitato la cooperativa ad allegare alle fatture che sarebbero state successivamente emesse, “la certificazione BIO dei prodotti utilizzati”.
Con successiva nota del 21 ottobre 2016, la stazione appaltante contestava alla cooperativa che nel corso del sopralluogo effettuato il giorno precedente da dipendenti comunicali incaricati ai sensi dell'art. 53 del capitolato speciale di appalto presso i locali della mensa scolastica, erano emerse “gravi inadempienze e precisamente: -le derrate alimentari non risultano essere bio, così come previsto dal capitolato speciale d'appalto; - il menu approvato non viene rispettato anche a causa della impossibilità da parte della cuoca dell'utilizzo del forno elettrico …”. L'ente aveva quindi invitato la a porre rimedio alle suddette Parte_1 inadempienze assegnando a tal fine il termine di cinque giorni, scaduti il quale avrebbe applicato le sanzioni previste dal capitolato surrichiamato.
Con nota del giorno 15 dicembre 2015, l'ente civico, preso atto dell'ulteriore verbale di sopralluogo effettuato il 14 dicembre 2016 dalla Commissione di vigilanza dell'Istituto scolastico, in atti, ha proceduto a nuova contestazione delle “seguenti criticità: mancanza in loco del manuale HACCP;
mancato rispetto delle tabella dietetiche per assenza delle derrate alimentari adeguate;
assenza di derrate biologiche;
assenza di contenitori per i rifiuti”. L'ente ha quindi applicato alla ditta le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 60 del capitolato speciale di appalto e avvertito che “il perdurare della mancanza di prodotti BIO” avrebbe determinato “la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 63 del capitolato speciale di appalto”.
Con determinazione n. 1 del 5 gennaio 2017, l'ente civico ha quindi disposto la risoluzione del contratto di appalto rep. n. 4479/2016 stipulato con la cooperativa appellante il 2 agosto
2016, per grave inadempimento degli obblighi contrattuali “non ultimo … la mancanza di derrate BIO la cui violazione … costituisce da sola causa di risoluzione del contratto ai sensi
6 dell'anzidetto art. 63 del capitolato speciale di appalto”, disposizione a mente della quale appunto “costituisce causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo di prodotti BIO”.
11.Dalla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 63 del capitolato, emerge che le parti hanno già valutato come “grave” l'inadempimento attinente alla natura non biologica dei prodotti utilizzati per la preparazione dei pasti della mensa.
12.È ben vero che, poiché ai sensi del c. 2 dell'art. 1456 c.c., la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva, e poiché la determina n. 1/2017 è stata portata a conoscenza della cooperativa soltanto con la notificazione della opposizione a decreto ingiuntivo, è da tale data (9 marzo 2017) che il contratto deve dichiararsi risolto, come già correttamente rilevato dal primo giudice.
13.Da tanto però non discende, come invece preteso dalla cooperativa, l'obbligo della stazione appaltante di pagare il corrispettivo delle prestazioni fino a quel momento rese. E tanto perché da un lato, per come pacifico, la stessa cooperativa ha interrotto il servizio a dicembre 2016 e, dall'altro perché le prestazioni rese tra ottobre e dicembre 2016 sono proprio quelle per le quali la stazione appaltante ha eccepito l'inadempimento ai sensi dell'art. 1460
c.c., eccezione che, per le motivazioni già espresse, deve ritenersi fondata.
14.Le spese di lite del grado, visto l'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva, ove si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
PQM
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione I civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto dalla coop. sociale Parte_1
nei confronti del , avverso la sentenza n. 553/2019 del Tribunale Controparte_1 di Marsala pubblicata il 10 giugno 2019.
Pone a carico della cooperativa le spese del grado, liquidate in € 3.970,00, oltre spese generali,
IVA e CPA. Dà atto della sussistenza in capo alla cooperativa appallante dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Donatella Draetta Il Presidente
Giovanni D'Antoni
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