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Sentenza 5 agosto 2024
Sentenza 5 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/08/2024, n. 2794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2794 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
SEZIONE Sezione specializzata in materia di immigrazione CIVILE
Il Giudice Onorario Dott. Luca Trognacara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4532 /2023 del ruolo generale promossa da
Parte_1
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
Parte_2
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
Parte_3
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
1
Parte_4
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
IS DA AL OL
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
Parte_5
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
Parte_6
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
Parte_7
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
Parte_8
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
2
Parte_9
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
DAN Parte_10
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
Parte_11
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
Parte_12
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
Parte_13
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
Parte_14 Pt_15
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
3 Parte_16
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
DA Parte_17 Pt_18
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
Con
Parte_19
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
Parte_20
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
Parte_21
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
Parte_22
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
4 Parte_23
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
Parte_24
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
Parte_25
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
Parte_26
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
Parte_27
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
Parte_28
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
5
Parte_29
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
parte attrice contro
contro
- contumace Controparte_2
resistente e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti sopra generalizzati hanno convenuto in giudizio il al fine di veder riconosciuta la propria Controparte_2
cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti in linea diretta di sono, infatti, discendenti diretti di (ovvero NA
ovvero ovvero ovvero NA Per_2 NA Per_3
) cittadino italiano, nato a [...], il [...].
[...]
Il non si è costituito in giudizio, purtuttavia i Controparte_2
ricorrenti hanno provato di averlo ritualmente e tempestivamente convocato.
6 Il Pubblico Ministero, cui sono stati comunicati gli atti trattanDOi di procedimento attinente lo status della persona non è intervenuto in giudizio riservanDOi di concludere.
Dopo una udienza di comparizione in cui si è invitato il procuratore dei ricorrenti a dimettere albero genealogico, poi in effetti dimesso, la causa
è stata istruita mediante note di trattazione scritta e poi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 – sexies cpc all'esito della scadenza del deposito delle note scritte previsto per il giorno 26.07.2024.
In punto di diritto
1.Preliminarmente sulla competenza territoriale va osservato che
L'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del
26.11.2021, ha modificato il coma 5 dell'art. 4 del d.l. 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana, sono assegnate avendo riguardo al comune di Nascita del padre, della madre
o dell'avo, cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, a partire dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, come ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
L'art. 1 del decreto legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le “Sezioni
Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea” presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza anche in materia di “stato di cittadinanza italiana”.
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che i rispettivi genitori sono nati in Brasile e che il dante causa
7 è nato in Italia, nel comune di Correzzola provincia di Padova, in data
24.06.1873 facente parte del Distretto di corte d'Appello di Venezia – il foro competente è dunque – nella specie – il Tribunale Civile di Venezia,
Sezione Specializzata in materia di immigrazione.
2. Quanto all'istituto della cittadinanza va ulteriormente osservato che prima della riforma avvenuta nel 1992 l'istituto della cittadinanza era regolato dalla Legge del 13 giugno 1912, n. 555. La suddetta legge all'art. 1 confermava il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita già stabilito nel codice civile del 1865.
L'art. 7 della legge n. 555/1912 consentiva, inoltre, al figlio di italiano nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore età ne incorreva nella perdita, riconoscendo quindi all'interessato la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero. L'art.7 esattamente stabiliva: “Salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali il cittadino italiano nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”. Tale norma speciale derogava però, oltre al principio dell'unicità di cittadinanza ex art. 1, a quello della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quelle del padre, sancito in via ordinaria dall'art. 12 della medesima legge n.
555\1912, ove era dichiarato che: “I figli minori non emancipati di chi acquista o ricupera la cittadinanza, divengono cittadini, salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera”. Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge del 1912 e il contenuto della medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta
8 costituzionale del 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della Legge, in particolare per violazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 Cost. ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con le Leggi del 21 aprile 1983, n. 123 e del 15 maggio 1986, n. 180. Alla luce, quindi, delle molteplici perplessità sorte a causa del contrasto interpretativo tra l'art. 1, l'art. 7 e l'art. 12 della Legge del 1912, lo Stato italiano, con la circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991, emanata dal
, ha voluto chiarire nonché formalizzare le Controparte_2
modalità di riconoscimento della cittadinanza italiana per tutte quelle persone provenienti da Stati esteri, con particolare riferimento ai paesi d'antica emigrazione, quali, ad esempio, il Brasile, ove vigeva e vige ancora oggi il principio dello ius soli. Infatti, la prole nata sul territorio
Brasiliano da padre cittadino italiano acquisiva (e acquista) dalla nascita il possesso tanto della cittadinanza italiana in derivazione paterna quanto della cittadinanza dello Stato di nascita e permaneva nella condizione di bipolidia anche nel caso in cui il genitore, durante l'età minorile, mutasse cittadinanza naturalizzanDOi straniero. Nel contempo, anche i soggetti nati in uno Stato estero, il quale attribuisce la cittadinanza iure soli e riconosciuti dal padre cittadino o la cui paternità sia stata dichiarata giudizialmente, risultavano versare nella medesima situazione di doppia cittadinanza. Ne conseguiva che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione ed oltre degli emigrati italiani fossero investiti della cittadinanza italiana. Ed il riconoscimento della stessa cittadinanza è stato sottoposto, dalla circolare de qua, al verificarsi del documentato accertamento di determinate condizioni, che vengono pure descritte sul sito del Ministero degli Affari Esteri, qui di seguito esposte: “accertare che la discendenza abbia inizio da un avo italiano (non ci sono limiti di generazioni); accertare che l'avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. La mancata
9 naturalizzazione o la data di un'eventuale naturalizzazione dell'avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente
Autorità straniera;
comprovare la discendenza dall'avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio;
atti che devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale.
La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore della Legge n.91 del 05.02.1992, (che ha espressamente abrogato la previgente Legge del 1912) ove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n.
91, art. 1), confermando il principio cardine dello ius sanguinis e nella via residuale, di ius soli. La legge del 1992 ha rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella perdita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze. La legge del 1992, insieme ai relativi regolamenti di esecuzione, DPR n.
572 del 12.10.1993 e DPR n. 362 del 18.04.1994, ha introdotto, altresì, una importante novità nella struttura legislativa: la trasmissione dello status civitatis anche per via materna, avendo recepito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (in particolare le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983), sia la già citata circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991. La legge del 1992 ha, pertanto, riaffermato l'esistenza del diritto soggettivo alla condizione personale costituita dallo stato di cittadino (in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948) che può essere riconosciuto dalle autorità amministrative competenti, ai sensi degli artt. 7 e 8, e solo in taluni casi eccezionali dal Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'art. 9.
La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante dalla discendenza in linea retta da un cittadino italiano, uomo o donna, per nascita. Con la conseguenza che il procedimento per
10 il riconoscimento della cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se i genitori sono stati riconosciuti cittadini italiani, anche i discendenti in linea retta dovranno godere del medesimo status.
Nella vicenda in esame risulta che i ricorrenti come sopra generalizzati, sono discendenti in linea diretta di sono, infatti, discendenti diretti di cittadino italiano, nato a [...], il NA
24.06.1873, come risultante dal certificato di nascita (All.to : 3), figlio di e che, in data 14.11.1894, si sposava con ER NA ER
, donde generazione per generazione si preveniva agli attuali
[...]
discendenti – ricorrenti.
Risulta altresì comprovato che non ha mai NA
rinunciato alla cittadinanza italiana, come risulta dall'allegato certificato negativo di naturalizzazione (cfr. all.to: 4) e che, pertanto, avendo sempre conservato la suddetta cittadinanza, l'aveva trasmessa “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La complessiva linea di discendenza riportata in ricorso trova anch'essa esatto riscontro nella documentazione versata in atti telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata, oltre che dalla rappresentazione grafica costituita dall'albero genealogico dimesso in data 2.4.2024.
Per altro emerge altresì che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via femminile intervenuti prima della entrata in vigore della Costituzione;
sicché nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis- al mantenimento e/o trasmissione della cittadinanza italiana iuris sanguinis sulla base della legge vigente. In buona sostanza la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ed esclusivamente in base all'applicazione del dettato normativo.
11 Astrattamente potrebbe ritenersi la carenza di interesse ad agire giudizialmente, in capo ai ricorrenti, per l'accertamento della cittadinanza italiana essendone i discendenti e ricorrenti titolari sin dalla nascita e ciò in ragione del fatto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, diversamente da quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento della richiesta è necessariamente frutto di lettura giurisprudenziale in mancanza di un dettato normativo inequivoco.
Va tuttavia rilevato che dalla documentazione dimessa in giudizio (cfr. all.ti.96 -97) risulta che i ricorrenti hanno inviato mail al Parte_30
territorialmente competente in base alla residenza dei ricorrenti,
[...]
per poter iniziare l'iter per l'accertamento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano ma parimenti risulta da quanto in atti che il ha ancora Pt_30
in fase di evasione le richieste molto più risalenti.
Appare, pertanto, evidente come la vastità del fenomeno abbia creato e stia creando una situazione di sostanziale paralisi degli uffici competenti a fronte dell'enorme mole di domande presentate.
L'obiettiva incertezza in ordine alla definizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare e comunque il verosimile decorso di un lasso temporale non ragionevole rispetto all'interesse dei richiedenti e molto maggiore del termine di 730 giorni per l'evasione della domanda previsto dall'art. 3 del DPR n.362/1994, poiché equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificano l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
12 La domanda avanzata dai ricorrenti va pertanto accolta, dichiarando che i medesimi sono cittadini italiani dalla nascita e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
La particolare natura del giudizio e soprattutto la considerazione che l'elevato numero delle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva evasione, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che
- , nato a [...], il Parte_1
29.01.1994 (C.F. CPF. 037.897.141-78) e residente in [...]
Agostinho Prada, 222, appartamento 62, Centro, Porto Ferreira, Stato di
San Paolo;
, nato a [...] Controparte_3
Brasile, il 24.04.1964, (C.F. CPF. ) e residente in [...]: C.F._1
Guaicurus, 3356- Universitário, Campo Grande, Stato del Mato Grosso do Sul;
,nata a [...], il Parte_3
08.10.1963, (C.F. CPF.309.172.981-87) e residente in [...]: Jornalista
Belizário Lima, 387,Bl C, Ap.205, Vila Glória, Campo Grande, Stato del
Mato Grosso do Sul;
, nata a [...] Parte_4
Brasile, il 11.03.1974 (C.F. CPF. 562.843.901-06) e residente in [...]
Francisco Milani, 780, São Gabriel do Oeste, Stato del Mato Grosso do
Sul; , nata a [...] Parte_31
Brasile, il 27.05.1996 (C.F. CPF. ) e residente in [...]C.F._2
Francisco Milani, 780, São Gabriel do Oeste, Stato del Mato Grosso do
Sul; , nata a [...], il Parte_32
17.03.1959 (C.F. CPF. ) e residente in [...]do C.F._3
13 Carmo Martins, 1542, quartiere Vila Beatriz, VA AD, Stato del
Mato Grosso do Sul;
nata a [...] Controparte_4
(MS) Brasile, il 05.07.1994, (C.F. CPF ) e residente in C.F._4
Rua Walter Hubacher, 1938, quartiere Centro, VA AD, Stato del Mato Grosso do Sul;
-Fernando , nato a [...] Parte_33
AD (MS) Brasile, il 06.08.1990, (C.F. CPF. 014.684.381-90) e residente in [...]de UR Andrade, 2050, quartiere Centro, VA AD, Stato del Mato Grosso do Sul;
-
- , nato a [...], il Parte_8
09.01.1987 (C.F. CPF. ) e residente in [...]da C.F._5
Costa e Silva, 1960, quartiere Centro,VA AD, Stato del Mato
Grosso do Sul;
-Oswaldo , nato a [...] Parte_9
Brasile, il 27.11.1955 (C.F. CPF.110.556.771-00) e residente in [...]
Arthur da Costa e Silva, 1960, quartiere Centro, VA AD, Stato del Mato Grosso do Sul;
, nata a [...] Parte_34
(MS) Brasile, il 24.03.1990, (C.F. CPF. ) e residente in C.F._6
Avenida Eurico Soares Andrade, 2041, quartiere Centro, VA
AD, Stato del Mato Grosso do Sul;
Parte_11
nata a [...], il [...] (C.F. CPF. 357.235
[...]
.628-86) e residente in [...]de Saboia, 144, Apto 15C, Vila
VA Alba, Stato del San Paolo;
, Controparte_5
nato a [...], il [...] (C.F. CPF. ) e C.F._7
residente in [...], 277 ap 112 bl 2, Jd Las Vegas -
UA, Stato del San Paolo;
nato a Parte_13
AD (SP) Brasile, il 25.11.2003 (C.F. CPF. ) e C.F._8
residente in [...]B.Calvoso N°64, Vila Sanches,
AD,Stato del San Paolo;
, nata a Controparte_6
TE e CE (MT) Brasile, il 19.09.1983 (C.F. CPF. 998.148.701-
53) e residente in [...]Álvaro TO de Oliveira, 495, Apt. 57, quartiere
14 Ribeirão de Ponte, Cuiabá, Stato del Mato Grosso;
Parte_16
nato a [...], il [...], (C.F.
[...]
CPF. ) e residente in [...], 342, Vila Barros, C.F._9
Barueri, Stato del San Paolo;
, nato a Controparte_7
VA AD (MS) Brasile, il 04.11.1981, (C.F. CPF.716.918.711-
68) e residente in [...], Quadra 75, n° 60,Rosana, Stato di
San Paolo;
, nata a [...], il Controparte_8
25.04.2007, (C.F. CPF. ) e residente in [...]C.F._10
Gabiroba, Quadra 75, n° 60, Rosana, Stato di San Paolo;
Parte_20
nato a [...], il [...] (C.F. CPF.
[...]
) e residente in [...], n° 26, blocco 38, C.F._11
quartiere Primavera, Rosana, Stato di San Paolo;
Parte_35
nato a [...], il [...], (C.F.
[...]
CPF ) e residente in [...]do Carmo Martins, C.F._12
1542, Vila Beatriz, VA AD, Mato Grosso do Sul;
CP_9
nato a [...] e CE (MT) Brasile, il 12.10.1989 (C.F.
[...]
CPF. ) e residente in [...]J-2, n° 189, C.F._13
Settore J, Alta Floresta, Stato del Mato Grosso;
Parte_23
nato a [...], il [...] (C.F. CPF.
[...]
) e residente in [...]J-2, n° 189, Settore C.F._14
J, Alta Floresta, Stato del Mato Grosso;
Parte_24
nata a [...], il [...] (C.F. CPF.
050.576.301-05) e residente in [...], 437, quartiere Jardim das Primaveras, DouraDO, Stato del Mato Grosso do
Sul; nata a [...] Parte_36
Brasile, il 28.03.1983 (C.F. CPF.998.346.261-34) e residente in [...]
Reinaldo Bianchi, 1740, quartiere Santa Fé, DouraDO, Stato del Mato
Grosso do Sul;
, nata a [...] Parte_26
Brasile, il 01.04.1980, (C.F.CPF. ) e residente in [...]C.F._15
Professor Antonia Candida Melo, 1065, quartiere Jardim Agua Boa, città
15 di DouraDO, Stato di Mato Grosso do Sul;
Parte_27
, nata a [...], il [...] (C.F. CPF.
[...]
424.589.528-44) e residente in [...]. Jairo Gamborgi de Barros, 159, quartiere Colina Verde, UR, Stato di San Paolo;
Parte_28
, nata a [...], il [...] (C.F. CPF.
[...]
265.648.198-89) e residente in [...], 26-08,
Jd. UR, Stato di San Paolo;
CP_10 Parte_29
, nata a [...], il [...] (C.F. CPF.
[...]
171.728.878-24) e residente in [...]de Barros, 159,
Colina Verde, UR, Stato di San Paolo sono cittadini italiani.
- Ordina conseguentemente al e, per esso, Controparte_2
all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Venezia, 30.07.2024
Il Gop
Dott. Luca Trognacara
Venezia, il 30/07/2024
Il Giudice
16 Luca Trognacara
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
SEZIONE Sezione specializzata in materia di immigrazione CIVILE
Il Giudice Onorario Dott. Luca Trognacara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4532 /2023 del ruolo generale promossa da
Parte_1
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
Parte_2
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
Parte_3
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1
Parte_4
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MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
IS DA AL OL
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Parte_5
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
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Parte_6
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
Parte_7
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Parte_8
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
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2
Parte_9
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
DAN Parte_10
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
Parte_11
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
Parte_12
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
Parte_13
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
Parte_14 Pt_15
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
3 Parte_16
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
DA Parte_17 Pt_18
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
Con
Parte_19
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
MARIA STELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
Parte_20
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
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Parte_21
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
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Parte_22
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4 Parte_23
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Parte_24
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Parte_25
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Parte_26
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Parte_27
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Parte_28
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5
Parte_29
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. LA MALFA
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parte attrice contro
contro
- contumace Controparte_2
resistente e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti sopra generalizzati hanno convenuto in giudizio il al fine di veder riconosciuta la propria Controparte_2
cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti in linea diretta di sono, infatti, discendenti diretti di (ovvero NA
ovvero ovvero ovvero NA Per_2 NA Per_3
) cittadino italiano, nato a [...], il [...].
[...]
Il non si è costituito in giudizio, purtuttavia i Controparte_2
ricorrenti hanno provato di averlo ritualmente e tempestivamente convocato.
6 Il Pubblico Ministero, cui sono stati comunicati gli atti trattanDOi di procedimento attinente lo status della persona non è intervenuto in giudizio riservanDOi di concludere.
Dopo una udienza di comparizione in cui si è invitato il procuratore dei ricorrenti a dimettere albero genealogico, poi in effetti dimesso, la causa
è stata istruita mediante note di trattazione scritta e poi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 – sexies cpc all'esito della scadenza del deposito delle note scritte previsto per il giorno 26.07.2024.
In punto di diritto
1.Preliminarmente sulla competenza territoriale va osservato che
L'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del
26.11.2021, ha modificato il coma 5 dell'art. 4 del d.l. 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana, sono assegnate avendo riguardo al comune di Nascita del padre, della madre
o dell'avo, cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, a partire dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, come ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
L'art. 1 del decreto legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le “Sezioni
Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea” presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza anche in materia di “stato di cittadinanza italiana”.
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che i rispettivi genitori sono nati in Brasile e che il dante causa
7 è nato in Italia, nel comune di Correzzola provincia di Padova, in data
24.06.1873 facente parte del Distretto di corte d'Appello di Venezia – il foro competente è dunque – nella specie – il Tribunale Civile di Venezia,
Sezione Specializzata in materia di immigrazione.
2. Quanto all'istituto della cittadinanza va ulteriormente osservato che prima della riforma avvenuta nel 1992 l'istituto della cittadinanza era regolato dalla Legge del 13 giugno 1912, n. 555. La suddetta legge all'art. 1 confermava il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita già stabilito nel codice civile del 1865.
L'art. 7 della legge n. 555/1912 consentiva, inoltre, al figlio di italiano nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore età ne incorreva nella perdita, riconoscendo quindi all'interessato la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero. L'art.7 esattamente stabiliva: “Salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali il cittadino italiano nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”. Tale norma speciale derogava però, oltre al principio dell'unicità di cittadinanza ex art. 1, a quello della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quelle del padre, sancito in via ordinaria dall'art. 12 della medesima legge n.
555\1912, ove era dichiarato che: “I figli minori non emancipati di chi acquista o ricupera la cittadinanza, divengono cittadini, salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera”. Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge del 1912 e il contenuto della medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta
8 costituzionale del 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della Legge, in particolare per violazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 Cost. ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con le Leggi del 21 aprile 1983, n. 123 e del 15 maggio 1986, n. 180. Alla luce, quindi, delle molteplici perplessità sorte a causa del contrasto interpretativo tra l'art. 1, l'art. 7 e l'art. 12 della Legge del 1912, lo Stato italiano, con la circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991, emanata dal
, ha voluto chiarire nonché formalizzare le Controparte_2
modalità di riconoscimento della cittadinanza italiana per tutte quelle persone provenienti da Stati esteri, con particolare riferimento ai paesi d'antica emigrazione, quali, ad esempio, il Brasile, ove vigeva e vige ancora oggi il principio dello ius soli. Infatti, la prole nata sul territorio
Brasiliano da padre cittadino italiano acquisiva (e acquista) dalla nascita il possesso tanto della cittadinanza italiana in derivazione paterna quanto della cittadinanza dello Stato di nascita e permaneva nella condizione di bipolidia anche nel caso in cui il genitore, durante l'età minorile, mutasse cittadinanza naturalizzanDOi straniero. Nel contempo, anche i soggetti nati in uno Stato estero, il quale attribuisce la cittadinanza iure soli e riconosciuti dal padre cittadino o la cui paternità sia stata dichiarata giudizialmente, risultavano versare nella medesima situazione di doppia cittadinanza. Ne conseguiva che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione ed oltre degli emigrati italiani fossero investiti della cittadinanza italiana. Ed il riconoscimento della stessa cittadinanza è stato sottoposto, dalla circolare de qua, al verificarsi del documentato accertamento di determinate condizioni, che vengono pure descritte sul sito del Ministero degli Affari Esteri, qui di seguito esposte: “accertare che la discendenza abbia inizio da un avo italiano (non ci sono limiti di generazioni); accertare che l'avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. La mancata
9 naturalizzazione o la data di un'eventuale naturalizzazione dell'avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente
Autorità straniera;
comprovare la discendenza dall'avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio;
atti che devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale.
La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore della Legge n.91 del 05.02.1992, (che ha espressamente abrogato la previgente Legge del 1912) ove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n.
91, art. 1), confermando il principio cardine dello ius sanguinis e nella via residuale, di ius soli. La legge del 1992 ha rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella perdita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze. La legge del 1992, insieme ai relativi regolamenti di esecuzione, DPR n.
572 del 12.10.1993 e DPR n. 362 del 18.04.1994, ha introdotto, altresì, una importante novità nella struttura legislativa: la trasmissione dello status civitatis anche per via materna, avendo recepito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (in particolare le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983), sia la già citata circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991. La legge del 1992 ha, pertanto, riaffermato l'esistenza del diritto soggettivo alla condizione personale costituita dallo stato di cittadino (in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948) che può essere riconosciuto dalle autorità amministrative competenti, ai sensi degli artt. 7 e 8, e solo in taluni casi eccezionali dal Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'art. 9.
La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante dalla discendenza in linea retta da un cittadino italiano, uomo o donna, per nascita. Con la conseguenza che il procedimento per
10 il riconoscimento della cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se i genitori sono stati riconosciuti cittadini italiani, anche i discendenti in linea retta dovranno godere del medesimo status.
Nella vicenda in esame risulta che i ricorrenti come sopra generalizzati, sono discendenti in linea diretta di sono, infatti, discendenti diretti di cittadino italiano, nato a [...], il NA
24.06.1873, come risultante dal certificato di nascita (All.to : 3), figlio di e che, in data 14.11.1894, si sposava con ER NA ER
, donde generazione per generazione si preveniva agli attuali
[...]
discendenti – ricorrenti.
Risulta altresì comprovato che non ha mai NA
rinunciato alla cittadinanza italiana, come risulta dall'allegato certificato negativo di naturalizzazione (cfr. all.to: 4) e che, pertanto, avendo sempre conservato la suddetta cittadinanza, l'aveva trasmessa “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La complessiva linea di discendenza riportata in ricorso trova anch'essa esatto riscontro nella documentazione versata in atti telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata, oltre che dalla rappresentazione grafica costituita dall'albero genealogico dimesso in data 2.4.2024.
Per altro emerge altresì che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via femminile intervenuti prima della entrata in vigore della Costituzione;
sicché nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis- al mantenimento e/o trasmissione della cittadinanza italiana iuris sanguinis sulla base della legge vigente. In buona sostanza la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ed esclusivamente in base all'applicazione del dettato normativo.
11 Astrattamente potrebbe ritenersi la carenza di interesse ad agire giudizialmente, in capo ai ricorrenti, per l'accertamento della cittadinanza italiana essendone i discendenti e ricorrenti titolari sin dalla nascita e ciò in ragione del fatto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, diversamente da quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento della richiesta è necessariamente frutto di lettura giurisprudenziale in mancanza di un dettato normativo inequivoco.
Va tuttavia rilevato che dalla documentazione dimessa in giudizio (cfr. all.ti.96 -97) risulta che i ricorrenti hanno inviato mail al Parte_30
territorialmente competente in base alla residenza dei ricorrenti,
[...]
per poter iniziare l'iter per l'accertamento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano ma parimenti risulta da quanto in atti che il ha ancora Pt_30
in fase di evasione le richieste molto più risalenti.
Appare, pertanto, evidente come la vastità del fenomeno abbia creato e stia creando una situazione di sostanziale paralisi degli uffici competenti a fronte dell'enorme mole di domande presentate.
L'obiettiva incertezza in ordine alla definizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare e comunque il verosimile decorso di un lasso temporale non ragionevole rispetto all'interesse dei richiedenti e molto maggiore del termine di 730 giorni per l'evasione della domanda previsto dall'art. 3 del DPR n.362/1994, poiché equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificano l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
12 La domanda avanzata dai ricorrenti va pertanto accolta, dichiarando che i medesimi sono cittadini italiani dalla nascita e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
La particolare natura del giudizio e soprattutto la considerazione che l'elevato numero delle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva evasione, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che
- , nato a [...], il Parte_1
29.01.1994 (C.F. CPF. 037.897.141-78) e residente in [...]
Agostinho Prada, 222, appartamento 62, Centro, Porto Ferreira, Stato di
San Paolo;
, nato a [...] Controparte_3
Brasile, il 24.04.1964, (C.F. CPF. ) e residente in [...]: C.F._1
Guaicurus, 3356- Universitário, Campo Grande, Stato del Mato Grosso do Sul;
,nata a [...], il Parte_3
08.10.1963, (C.F. CPF.309.172.981-87) e residente in [...]: Jornalista
Belizário Lima, 387,Bl C, Ap.205, Vila Glória, Campo Grande, Stato del
Mato Grosso do Sul;
, nata a [...] Parte_4
Brasile, il 11.03.1974 (C.F. CPF. 562.843.901-06) e residente in [...]
Francisco Milani, 780, São Gabriel do Oeste, Stato del Mato Grosso do
Sul; , nata a [...] Parte_31
Brasile, il 27.05.1996 (C.F. CPF. ) e residente in [...]C.F._2
Francisco Milani, 780, São Gabriel do Oeste, Stato del Mato Grosso do
Sul; , nata a [...], il Parte_32
17.03.1959 (C.F. CPF. ) e residente in [...]do C.F._3
13 Carmo Martins, 1542, quartiere Vila Beatriz, VA AD, Stato del
Mato Grosso do Sul;
nata a [...] Controparte_4
(MS) Brasile, il 05.07.1994, (C.F. CPF ) e residente in C.F._4
Rua Walter Hubacher, 1938, quartiere Centro, VA AD, Stato del Mato Grosso do Sul;
-Fernando , nato a [...] Parte_33
AD (MS) Brasile, il 06.08.1990, (C.F. CPF. 014.684.381-90) e residente in [...]de UR Andrade, 2050, quartiere Centro, VA AD, Stato del Mato Grosso do Sul;
-
- , nato a [...], il Parte_8
09.01.1987 (C.F. CPF. ) e residente in [...]da C.F._5
Costa e Silva, 1960, quartiere Centro,VA AD, Stato del Mato
Grosso do Sul;
-Oswaldo , nato a [...] Parte_9
Brasile, il 27.11.1955 (C.F. CPF.110.556.771-00) e residente in [...]
Arthur da Costa e Silva, 1960, quartiere Centro, VA AD, Stato del Mato Grosso do Sul;
, nata a [...] Parte_34
(MS) Brasile, il 24.03.1990, (C.F. CPF. ) e residente in C.F._6
Avenida Eurico Soares Andrade, 2041, quartiere Centro, VA
AD, Stato del Mato Grosso do Sul;
Parte_11
nata a [...], il [...] (C.F. CPF. 357.235
[...]
.628-86) e residente in [...]de Saboia, 144, Apto 15C, Vila
VA Alba, Stato del San Paolo;
, Controparte_5
nato a [...], il [...] (C.F. CPF. ) e C.F._7
residente in [...], 277 ap 112 bl 2, Jd Las Vegas -
UA, Stato del San Paolo;
nato a Parte_13
AD (SP) Brasile, il 25.11.2003 (C.F. CPF. ) e C.F._8
residente in [...]B.Calvoso N°64, Vila Sanches,
AD,Stato del San Paolo;
, nata a Controparte_6
TE e CE (MT) Brasile, il 19.09.1983 (C.F. CPF. 998.148.701-
53) e residente in [...]Álvaro TO de Oliveira, 495, Apt. 57, quartiere
14 Ribeirão de Ponte, Cuiabá, Stato del Mato Grosso;
Parte_16
nato a [...], il [...], (C.F.
[...]
CPF. ) e residente in [...], 342, Vila Barros, C.F._9
Barueri, Stato del San Paolo;
, nato a Controparte_7
VA AD (MS) Brasile, il 04.11.1981, (C.F. CPF.716.918.711-
68) e residente in [...], Quadra 75, n° 60,Rosana, Stato di
San Paolo;
, nata a [...], il Controparte_8
25.04.2007, (C.F. CPF. ) e residente in [...]C.F._10
Gabiroba, Quadra 75, n° 60, Rosana, Stato di San Paolo;
Parte_20
nato a [...], il [...] (C.F. CPF.
[...]
) e residente in [...], n° 26, blocco 38, C.F._11
quartiere Primavera, Rosana, Stato di San Paolo;
Parte_35
nato a [...], il [...], (C.F.
[...]
CPF ) e residente in [...]do Carmo Martins, C.F._12
1542, Vila Beatriz, VA AD, Mato Grosso do Sul;
CP_9
nato a [...] e CE (MT) Brasile, il 12.10.1989 (C.F.
[...]
CPF. ) e residente in [...]J-2, n° 189, C.F._13
Settore J, Alta Floresta, Stato del Mato Grosso;
Parte_23
nato a [...], il [...] (C.F. CPF.
[...]
) e residente in [...]J-2, n° 189, Settore C.F._14
J, Alta Floresta, Stato del Mato Grosso;
Parte_24
nata a [...], il [...] (C.F. CPF.
050.576.301-05) e residente in [...], 437, quartiere Jardim das Primaveras, DouraDO, Stato del Mato Grosso do
Sul; nata a [...] Parte_36
Brasile, il 28.03.1983 (C.F. CPF.998.346.261-34) e residente in [...]
Reinaldo Bianchi, 1740, quartiere Santa Fé, DouraDO, Stato del Mato
Grosso do Sul;
, nata a [...] Parte_26
Brasile, il 01.04.1980, (C.F.CPF. ) e residente in [...]C.F._15
Professor Antonia Candida Melo, 1065, quartiere Jardim Agua Boa, città
15 di DouraDO, Stato di Mato Grosso do Sul;
Parte_27
, nata a [...], il [...] (C.F. CPF.
[...]
424.589.528-44) e residente in [...]. Jairo Gamborgi de Barros, 159, quartiere Colina Verde, UR, Stato di San Paolo;
Parte_28
, nata a [...], il [...] (C.F. CPF.
[...]
265.648.198-89) e residente in [...], 26-08,
Jd. UR, Stato di San Paolo;
CP_10 Parte_29
, nata a [...], il [...] (C.F. CPF.
[...]
171.728.878-24) e residente in [...]de Barros, 159,
Colina Verde, UR, Stato di San Paolo sono cittadini italiani.
- Ordina conseguentemente al e, per esso, Controparte_2
all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Venezia, 30.07.2024
Il Gop
Dott. Luca Trognacara
Venezia, il 30/07/2024
Il Giudice
16 Luca Trognacara
17