Art. 2.
E' parimenti concessa per una sola volta agli alto-atesini di cui all'articolo precedente, negli stessi limiti di tempo e di spazio, la riduzione del 25 per cento sui prezzi delle competenti tariffe ordinarie per il trasporto a piccola velocita' delle loro masserizie sulle ferrovie dello Stato, nonche' degli utensili e strumenti necessari alla professione dell'optante ed infine per il trasporto del bestiame.
E' parimenti concessa per una sola volta agli alto-atesini di cui all'articolo precedente, negli stessi limiti di tempo e di spazio, la riduzione del 25 per cento sui prezzi delle competenti tariffe ordinarie per il trasporto a piccola velocita' delle loro masserizie sulle ferrovie dello Stato, nonche' degli utensili e strumenti necessari alla professione dell'optante ed infine per il trasporto del bestiame.