Ordinanza cautelare 5 ottobre 2022
Improcedibile
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/05/2025, n. 4570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4570 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2025
N. 04570/2025REG.PROV.COLL.
N. 07092/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7092 del 2022, proposto dal
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il diniego di rafferma e il diniego di immissione in servizio permanente
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il Cons. Cecilia Altavista e udito per la parte appellata l’avvocati Gian Maria Covino per l’avv. Michela Scafetta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente appello il Ministero della Difesa ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. -OMISSIS-, che ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti proposti da -OMISSIS-, volontario in ferma prefissata quadriennale della Marina militare dal 31 dicembre 2016, avverso il provvedimento del 5 novembre 2020, che aveva negato la rafferma biennale, essendo stato rinviato a giudizio per ricettazione, nonché avverso il provvedimento del 17 febbraio 2021 di diniego di ammissione in servizio permanente effettivo, per la mancanza del requisito del servizio attuale essendo non più in servizio a seguito del diniego di rafferma.
Con ordinanza n. 5940 del 28 ottobre 2021 il TAR Lazio ha accolto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, essendo intervenuta l’assoluzione in sede penale.
In sede di appello cautelare proposto dal Ministero l’ordinanza del TAR è stata confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 6630 del 14 dicembre 2021, essendo già fissato il merito in primo grado il 24 gennaio 2022.
In esecuzione di tali ordinanze cautelari, con provvedimento del 16 febbraio 2022 la Direzione generale per il personale militare ha sospeso il provvedimento del 6 novembre 2020 e ha disposto l’ammissione alla rafferma biennale “ con riserva, in attesa della decisione nel merito del ricorso, con decorrenza giuridica 31 dicembre 2020 e amministrativa dalla data di effettiva presentazione presso il Reparto ” del Sottocapo -OMISSIS-.
Successivamente, con provvedimento del 21 aprile 2022, il signor-OMISSIS-è stato immesso “con riserva” nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina- Capitanerie di porto, con il grado di Sottocapo di 3ª classe, Nocchiere di porto, decorrenza giuridica dal 30 dicembre 2020 e riserva di decorrenza amministrativa.
Con la sentenza n. -OMISSIS- il TAR Lazio ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti sulla base di una lettura costituzionalmente orientata delle norme.
Con l’appello il Ministero ha contestato la sentenza deducendo che il provvedimento di mancata ammissione alla rafferma costituiva, nel momento in cui è stata adottato, un atto vincolato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del bando per la rafferma, di cui al decreto ministeriale 23 aprile 2015, che rendeva irrilevante la sopravvenuta assoluzione in sede penale, che, peraltro, era stata pronunciata per la errata qualificazione del fatto come ricettazione.
Con ordinanza cautelare n. 4798 del 2022 la Sezione ha respinto la domanda di sospensione della sentenza di primo grado per la mancanza di sufficienti profili di fumus boni iuris, in relazione all’orientamento della Sezione rispetto alla pendenza di procedimenti penali per i volontari in ferma prefissata.
Con provvedimento della Direzione generale del personale militare del 3 settembre 2024 è stato annullato il provvedimento del 6 novembre 2020 indicando espressamente che “ a scioglimento positivo della riserva relativa alla vicenda giurisdizionale, il Sottocapo di 3^ classe NP--OMISSIS-, nato a [...] il [...], è riammesso in via definitiva alla prima rafferma biennale (31 dicembre 2020 – 30 dicembre 2022). A tal riguardo si precisa che l’eventuale scioglimento positivo della riserva relativa all’immissione in servizio permanente comporterà, senza necessità di alcun ulteriore provvedimento di questo Reparto, che il provvedimento di rafferma non produrrà più effetti, atteso che dal 31 dicembre 2020 il-OMISSIS-assumerà a titolo definitivo la posizione giuridica di VSP ”. Con successivo decreto interdirigenziale del 2 ottobre 2024: “ il Sottocapo di 3^ classe NP--OMISSIS- è stato immesso, a pieno titolo, nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, nel Corpo delle Capitanerie di Porto, con decorrenza giuridica 31 dicembre 2020 e decorrenza amministrativa 21 aprile 2022 ”.
Tali provvedimenti sono stati depositati in giudizio dalla parte appellata che, nella memoria per l’udienza pubblica, ha dato atto di tali circostanze, insistendo per il rigetto dell’appello.
L’Avvocatura non ha presentato memoria.
All’udienza pubblica del 20 maggio 2025 avvisata la parte presente, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., circa la sussistenza di un profilo di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, l’appello è stato trattenuto in decisione.
L’appello non può che essere dichiarato improcedibile, essendo sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione.
L’Amministrazione infatti, pur se a seguito della sentenza di primo grado e della ordinanza cautelare di rigetto della domanda di sospensione della detta sentenza, ha autonomamente immesso definitivamente in servizio permanente effettivo l’appellato, dando espressamente atto dello scioglimento della riserva, con la quale precedentemente era stato immesso in servizio, a seguito dei provvedimenti cautelari assunti in primo grado e sede di appello cautelare.
Se quindi i provvedimenti di immissione in servizio adottati con riserva costituivano una mera esecuzione del dictum del giudice, i provvedimenti del 2024, con cui tale riserva è stata sciolta, manifestano una autonoma volontà dell’Amministrazione, incompatibile con la pendenza dell’appello.
In sostanza avendo ormai l’Amministrazione militare immesso con propri autonomi atti in servizio permanente effettivo il Sottocapo -OMISSIS-, con la decorrenza che gli sarebbe spettata in assenza dei dinieghi impugnati nel giudizio di primo grado, alcuna utilità la stessa Amministrazione potrebbe trarre dalla decisione del presente appello, in quanto la posizione del detto militare resterebbe regolata integralmente dai provvedimenti assunti il 3 settembre e il 2 ottobre 2024.
Come è noto, l’interesse al ricorso, in quanto condizione dell'azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della condizione dell’azione in relazione a ciascuno di tali momenti (Cons. Stato Sez. VI, 1 febbraio 2018, n. 666; Cons. Stato, Sez. II, 12 agosto 2024, n. 7084). Pertanto, per la costante giurisprudenza, il ricorso e l’appello devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, quando il processo non possa per qualsiasi motivo produrre un risultato utile per la parte ricorrente in primo grado o appellante, in quanto la decisione di annullamento non può comportare più alcuna utilità neppure meramente strumentale o morale (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 9 febbraio 2021, n. 1200; 27 aprile 2020, n. 2707; id 6 maggio 2019, n. 2904).
Ne deriva che nel caso di specie l’appello deve essere dichiarato improcedibile.
Ritiene il Collegio la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese processuali in relazione alla rivalutazione operata dall’Amministrazione della posizione del militare alla luce dell’orientamento giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cecilia Altavista | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.