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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1112/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Mariarosa Pipponzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1112/2023 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 con l'avv. LEVITO NEGRINI ALESSANDRA
RICORRENTE contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore con l'avv. MINEO ALESSANDRO
RESISTENTE in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
ER CHIAMATO CONTUMACE
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
ER CHIAMATO CONTUMACE
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 1.06.2023 la società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 232/2023 del
Tribunale di Brescia con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di € 43.337,73 quale obbligata in solido ex art. 29 co. 2 D.lgs. 276/2003 per le omissioni contributive dell'appaltatrice CP_2
relativi al periodo 7/2017 – 12/2018. Controparte_4
pagina 1 di 5 Ha dedotto l'inidoneità della documentazione prodotta da – ovvero del verbale di accertamento e CP_1
notificazione n. 2018018336/DDL del 9 aprile 2019 e del verbale unico di accertamento n.
2018018336/S02 del 9 aprile 2019 - a giustificare l'esistenza del credito azionato, del tutto privo di ulteriori riscontri documentali.
Ha eccepito poi la nullità del decreto ingiuntivo opposto per omessa notifica del verbale ispettivo all'obbligato in solido, con conseguente lesione del diritto di difesa.
In subordine, ha richiesto l'accertamento del proprio diritto ad essere manlevata da parte delle appaltatrici e del responsabili delle omissioni contributive, Controparte_2 Controparte_3
chiedendone altresì la chiamata in causa.
Ha concluso, pertanto, instando per l'accertamento della nullità, annullabilità o revoca del decreto ingiuntivo n. 232/2023 ed in subordine, in caso di condanna, per l'accertamento del diritto alla manleva/garanzia della società e/o del . Controparte_2 Controparte_3
L' , ritualmente costituito in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e CP_1
in diritto, precisando altresì che il decreto ingiuntivo opposto si fonda sui verbali di accertamento ispettivo del 9 aprile 2019 in cui era stato accertato quanto segue:
- in data 30.06.2017 ha stipulato con il ricorrente un contratto di appalto avente ad Controparte_3 oggetto l'organizzazione e la gestione dei servizi di insaccatura, lavorazione suino e confezionamento, lavorazione anatomico suino (disosso) e pulizia degli stabilimenti della committente, affidati in esecuzione alla consorziata Controparte_2
- la corrispondeva ai lavoratori delle somme a titolo di “Trasferta Italia”, Controparte_2
senza versare si di esse la contribuzione previdenziale in difetto dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento di detti emolumenti, essendo emerso in sede ispettiva che i lavoratori impiegati nell'appalto prestavano la propria opera esclusivamente presso gli stabilimenti della società committente.
Ha precisato poi come parte ricorrente non abbia contestato nel merito gli addebiti, che di conseguenza devono ritenersi sussistenti in base al principio di cui all' art. 115 c.p.c.
Ha ribadito altresì che i verbali di accertamento ispettivo fanno piena prova fino a querela di falso in relazione alle operazioni che i verbalizzanti dichiarano di aver compiuto e dei fatti che i medesimi attestano essere avvenuti in loro presenza (Cass. nn. 10128/2003 e 17049/2008), precisando poi come la convenuta, su cui incombeva il relativo onere probatorio (Cass. n. 1157/2018), non ha prodotto alcuna documentazione giustificativa dell'esonero contributivo.
Ha allegato inoltre documentazione attestante la notifica alla società del verbale unico di accertamento e notificazione, perfezionatasi in data 17 aprile 2019.
pagina 2 di 5 Si è opposto alla richiesta di chiamata in causa delle appaltatrici, evidenziando come non si tratti di una ipotesi di litisconsorzio necessario (ex multis Cass. 38174/2022).
All'udienza del 30 gennaio 2025 è stata autorizzata la chiamata in causa delle appaltatrici
[...]
e le quali, pur ritualmente evocate in giudizio, hanno omesso di Controparte_5 Controparte_3
costituirsi.
All'udienza del 3.02.2025, dichiarata la contumacia delle terze chiamate, la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo, riservando a sessanta giorni il termine per il deposito dei motivi.
*
Quanto all'eccepita nullità del decreto ingiuntivo opposto per omessa notifica del verbale unico di accertamento, parte convenuta costituendosi in giudizio ha versato in atti documentazione attestante il perfezionamento della notifica.
In particolare, dalla cartolina di attestazione di consegna emerge che in data 17.04.2019 l'obbligato in solido ” ha ricevuto la raccomandata A/R contente il verbale di Parte_2
accertamento del 9.04.2019 (Cfr. doc. 2 pag. 2 cost. conv.).
Si impone, pertanto, il rigetto dell'eccezione.
Quanto al merito del giudizio, giova premettere che in materia di sgravi contributivi l'onere della prova grava sulla parte che invoca in giudizio la fruizione del beneficio.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “In tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata”
(Cass. sez. lav. ord. 1157 del 18 gennaio 2018).
Venendo al caso di specie, dal verbale unico di accertamento versato in atti (Cfr. doc. 2 fasc. conv.) emerge come il credito azionato dall'istituto derivi dalla sottoposizione a contribuzione delle somme erogate dal datore di lavoro a titolo di indennità di trasferta in difetto dei presupposti previsti dalla legge.
In particolare, gli ispettori verbalizzanti hanno rilevato che “Di fatto tutti i lavoratori assunti dalla società e denunciati sulla predetta matricola svolgono attività di Controparte_2
confezionamento di generi alimentari presso i due stabilimenti del Parte_2
siti in Gussago (BS) via Mandolossa n. 25. Purtuttavia fin dal mese di luglio 2017, la società ha corrisposto in busta paga ai lavoratori somme completamente esenti Controparte_2 da imposizione contributiva sotto la voce “Trasferta Italia”.
Come e noto, la trasferta rappresenta un mutamento temporaneo del luogo della prestazione lavorativa con previsione certa del rientro nella sede originaria.
pagina 3 di 5 In tal senso, i rimborsi occasionati dalle trasferte sono esclusi dall'imponibile previdenziale solo se rivolti ad indennizzare il disagio e a rimborsare le spese sostenute in relazione a viaggi effettivamente svolti dai singoli dipendenti per attività lavorativa realizzata in luogo diverso da quello in cui la prestazione deve abitualmente essere eseguita.
Nel caso specifico, i dipendenti della svolgono la propria prestazione Controparte_2
esclusivamente presso gli stabilimenti del essendo la loro attività Parte_2
volta a dare esecuzione materiale al contratto di appalto intercorso tra la ditta committente e il
” (Cfr. doc. 2 pag. 2 cost. conv.). Controparte_3
Quanto all'efficacia probatoria del predetto verbale, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo
l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. sez. lav. sent. 15073 del 6 giugno 2008).
Pertanto, in assenza di ulteriori elementi di segno contrario, il verbale di accertamento va ritenuto sufficiente a provare in giudizio l'esistenza del credito.
Nel caso di specie parte opponente, infatti, si è limitata a eccepire l'assenza di prova del credito vantato dall' , omettendo qualsiasi allegazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'erogazione CP_1 di somme a titolo di “Trasferta Italia”, ovvero l'assegnazione temporanea del lavoratore in un luogo diverso da quello in cui abitualmente esegue la propria prestazione (Cass. sez. lav. sent. n. 12301 del 21 agosto 2003 e Cass. sez. lav. ord. n. 14380 dell'8 luglio 2020).
Non avendo parte opponente adempiuto al proprio onere di allegazione e di prova, si impone il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Quanto alla domanda di manleva formulata in via subordinata dall'opponente, dal contenuto del verbale unico di accertamento (Cfr. doc. 2 cost. conv.) e dal contratto di appalto (Cfr.doc. 3 cost. conv.) emerge che:
- la e il consorzio GE hanno sottoscritto un contratto di appalto avente Parte_2 ad oggetto le operazioni di “Insaccatura, lavorazione suino e confezionamento, evasioni ordini suino
(magazzino, lavorazione bovino e confezionamento, lavorazione anatomico suino (disosso) e pulizie degli stabili” (Cfr. doc. 3 cost.conv. pag. 1);
- le lavorazioni oggetto del contratto di appalto sono state affidate ad alcune delle società consorziate, tra cui la PROGETTO IMPRESA SRL.
pagina 4 di 5 L'opponente, obbligato in solido in qualità di committente, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 può esercitare nei confronti dei coobbligati in solido l'azione di regresso.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “In tema di appalto privato, l'obbligazione collaterale di versamento del trattamento previdenziale e retributivo dei lavoratori, non determina la contitolarità del debito contributivo ma la "responsabilità di garanzia" del coobbligato committente, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003; ne consegue che il predetto, dopo aver soddisfatto il credito, in caso di inadempimento del datore di lavoro può agire in regresso nei confronti di quest'ultimo per l'intero importo pagato” (Cass. sez. II ord. n. 16075 del 10 giugno 2024).
Si impone, pertanto, l'accoglimento della domanda di manleva formulata nei confronti di
[...]
e . CP_2 Controparte_3
Le spese di lite fra la parte opponente e le terze chiamate possono essere compensate alla luce dell'assenza di contestazione di queste ultime nei confronti delle domande proposte nei loro confronti.
Le spese di lite della presente fase possono essere altresì compensate fra la società ricorrente e l' CP_1
stante la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: respinge l'opposizione proposta e conferma il decreto ingiuntivo;
in accoglimento della domanda di manleva condanna le terze chiamate in solido fra loro a tenere indenne il dell'importo che la stessa è tenuta a versare all' Parte_1 CP_1
compensa le spese di lite fra tutte le parti
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 03/02/2025 il Giudice del lavoro
Dott. Mariarosa Clara Pipponzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Mariarosa Pipponzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1112/2023 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 con l'avv. LEVITO NEGRINI ALESSANDRA
RICORRENTE contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore con l'avv. MINEO ALESSANDRO
RESISTENTE in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
ER CHIAMATO CONTUMACE
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
ER CHIAMATO CONTUMACE
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 1.06.2023 la società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 232/2023 del
Tribunale di Brescia con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di € 43.337,73 quale obbligata in solido ex art. 29 co. 2 D.lgs. 276/2003 per le omissioni contributive dell'appaltatrice CP_2
relativi al periodo 7/2017 – 12/2018. Controparte_4
pagina 1 di 5 Ha dedotto l'inidoneità della documentazione prodotta da – ovvero del verbale di accertamento e CP_1
notificazione n. 2018018336/DDL del 9 aprile 2019 e del verbale unico di accertamento n.
2018018336/S02 del 9 aprile 2019 - a giustificare l'esistenza del credito azionato, del tutto privo di ulteriori riscontri documentali.
Ha eccepito poi la nullità del decreto ingiuntivo opposto per omessa notifica del verbale ispettivo all'obbligato in solido, con conseguente lesione del diritto di difesa.
In subordine, ha richiesto l'accertamento del proprio diritto ad essere manlevata da parte delle appaltatrici e del responsabili delle omissioni contributive, Controparte_2 Controparte_3
chiedendone altresì la chiamata in causa.
Ha concluso, pertanto, instando per l'accertamento della nullità, annullabilità o revoca del decreto ingiuntivo n. 232/2023 ed in subordine, in caso di condanna, per l'accertamento del diritto alla manleva/garanzia della società e/o del . Controparte_2 Controparte_3
L' , ritualmente costituito in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e CP_1
in diritto, precisando altresì che il decreto ingiuntivo opposto si fonda sui verbali di accertamento ispettivo del 9 aprile 2019 in cui era stato accertato quanto segue:
- in data 30.06.2017 ha stipulato con il ricorrente un contratto di appalto avente ad Controparte_3 oggetto l'organizzazione e la gestione dei servizi di insaccatura, lavorazione suino e confezionamento, lavorazione anatomico suino (disosso) e pulizia degli stabilimenti della committente, affidati in esecuzione alla consorziata Controparte_2
- la corrispondeva ai lavoratori delle somme a titolo di “Trasferta Italia”, Controparte_2
senza versare si di esse la contribuzione previdenziale in difetto dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento di detti emolumenti, essendo emerso in sede ispettiva che i lavoratori impiegati nell'appalto prestavano la propria opera esclusivamente presso gli stabilimenti della società committente.
Ha precisato poi come parte ricorrente non abbia contestato nel merito gli addebiti, che di conseguenza devono ritenersi sussistenti in base al principio di cui all' art. 115 c.p.c.
Ha ribadito altresì che i verbali di accertamento ispettivo fanno piena prova fino a querela di falso in relazione alle operazioni che i verbalizzanti dichiarano di aver compiuto e dei fatti che i medesimi attestano essere avvenuti in loro presenza (Cass. nn. 10128/2003 e 17049/2008), precisando poi come la convenuta, su cui incombeva il relativo onere probatorio (Cass. n. 1157/2018), non ha prodotto alcuna documentazione giustificativa dell'esonero contributivo.
Ha allegato inoltre documentazione attestante la notifica alla società del verbale unico di accertamento e notificazione, perfezionatasi in data 17 aprile 2019.
pagina 2 di 5 Si è opposto alla richiesta di chiamata in causa delle appaltatrici, evidenziando come non si tratti di una ipotesi di litisconsorzio necessario (ex multis Cass. 38174/2022).
All'udienza del 30 gennaio 2025 è stata autorizzata la chiamata in causa delle appaltatrici
[...]
e le quali, pur ritualmente evocate in giudizio, hanno omesso di Controparte_5 Controparte_3
costituirsi.
All'udienza del 3.02.2025, dichiarata la contumacia delle terze chiamate, la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo, riservando a sessanta giorni il termine per il deposito dei motivi.
*
Quanto all'eccepita nullità del decreto ingiuntivo opposto per omessa notifica del verbale unico di accertamento, parte convenuta costituendosi in giudizio ha versato in atti documentazione attestante il perfezionamento della notifica.
In particolare, dalla cartolina di attestazione di consegna emerge che in data 17.04.2019 l'obbligato in solido ” ha ricevuto la raccomandata A/R contente il verbale di Parte_2
accertamento del 9.04.2019 (Cfr. doc. 2 pag. 2 cost. conv.).
Si impone, pertanto, il rigetto dell'eccezione.
Quanto al merito del giudizio, giova premettere che in materia di sgravi contributivi l'onere della prova grava sulla parte che invoca in giudizio la fruizione del beneficio.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “In tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata”
(Cass. sez. lav. ord. 1157 del 18 gennaio 2018).
Venendo al caso di specie, dal verbale unico di accertamento versato in atti (Cfr. doc. 2 fasc. conv.) emerge come il credito azionato dall'istituto derivi dalla sottoposizione a contribuzione delle somme erogate dal datore di lavoro a titolo di indennità di trasferta in difetto dei presupposti previsti dalla legge.
In particolare, gli ispettori verbalizzanti hanno rilevato che “Di fatto tutti i lavoratori assunti dalla società e denunciati sulla predetta matricola svolgono attività di Controparte_2
confezionamento di generi alimentari presso i due stabilimenti del Parte_2
siti in Gussago (BS) via Mandolossa n. 25. Purtuttavia fin dal mese di luglio 2017, la società ha corrisposto in busta paga ai lavoratori somme completamente esenti Controparte_2 da imposizione contributiva sotto la voce “Trasferta Italia”.
Come e noto, la trasferta rappresenta un mutamento temporaneo del luogo della prestazione lavorativa con previsione certa del rientro nella sede originaria.
pagina 3 di 5 In tal senso, i rimborsi occasionati dalle trasferte sono esclusi dall'imponibile previdenziale solo se rivolti ad indennizzare il disagio e a rimborsare le spese sostenute in relazione a viaggi effettivamente svolti dai singoli dipendenti per attività lavorativa realizzata in luogo diverso da quello in cui la prestazione deve abitualmente essere eseguita.
Nel caso specifico, i dipendenti della svolgono la propria prestazione Controparte_2
esclusivamente presso gli stabilimenti del essendo la loro attività Parte_2
volta a dare esecuzione materiale al contratto di appalto intercorso tra la ditta committente e il
” (Cfr. doc. 2 pag. 2 cost. conv.). Controparte_3
Quanto all'efficacia probatoria del predetto verbale, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo
l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. sez. lav. sent. 15073 del 6 giugno 2008).
Pertanto, in assenza di ulteriori elementi di segno contrario, il verbale di accertamento va ritenuto sufficiente a provare in giudizio l'esistenza del credito.
Nel caso di specie parte opponente, infatti, si è limitata a eccepire l'assenza di prova del credito vantato dall' , omettendo qualsiasi allegazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'erogazione CP_1 di somme a titolo di “Trasferta Italia”, ovvero l'assegnazione temporanea del lavoratore in un luogo diverso da quello in cui abitualmente esegue la propria prestazione (Cass. sez. lav. sent. n. 12301 del 21 agosto 2003 e Cass. sez. lav. ord. n. 14380 dell'8 luglio 2020).
Non avendo parte opponente adempiuto al proprio onere di allegazione e di prova, si impone il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Quanto alla domanda di manleva formulata in via subordinata dall'opponente, dal contenuto del verbale unico di accertamento (Cfr. doc. 2 cost. conv.) e dal contratto di appalto (Cfr.doc. 3 cost. conv.) emerge che:
- la e il consorzio GE hanno sottoscritto un contratto di appalto avente Parte_2 ad oggetto le operazioni di “Insaccatura, lavorazione suino e confezionamento, evasioni ordini suino
(magazzino, lavorazione bovino e confezionamento, lavorazione anatomico suino (disosso) e pulizie degli stabili” (Cfr. doc. 3 cost.conv. pag. 1);
- le lavorazioni oggetto del contratto di appalto sono state affidate ad alcune delle società consorziate, tra cui la PROGETTO IMPRESA SRL.
pagina 4 di 5 L'opponente, obbligato in solido in qualità di committente, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 può esercitare nei confronti dei coobbligati in solido l'azione di regresso.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “In tema di appalto privato, l'obbligazione collaterale di versamento del trattamento previdenziale e retributivo dei lavoratori, non determina la contitolarità del debito contributivo ma la "responsabilità di garanzia" del coobbligato committente, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003; ne consegue che il predetto, dopo aver soddisfatto il credito, in caso di inadempimento del datore di lavoro può agire in regresso nei confronti di quest'ultimo per l'intero importo pagato” (Cass. sez. II ord. n. 16075 del 10 giugno 2024).
Si impone, pertanto, l'accoglimento della domanda di manleva formulata nei confronti di
[...]
e . CP_2 Controparte_3
Le spese di lite fra la parte opponente e le terze chiamate possono essere compensate alla luce dell'assenza di contestazione di queste ultime nei confronti delle domande proposte nei loro confronti.
Le spese di lite della presente fase possono essere altresì compensate fra la società ricorrente e l' CP_1
stante la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: respinge l'opposizione proposta e conferma il decreto ingiuntivo;
in accoglimento della domanda di manleva condanna le terze chiamate in solido fra loro a tenere indenne il dell'importo che la stessa è tenuta a versare all' Parte_1 CP_1
compensa le spese di lite fra tutte le parti
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 03/02/2025 il Giudice del lavoro
Dott. Mariarosa Clara Pipponzi
pagina 5 di 5