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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/11/2025, n. 3702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3702 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo TAno
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 – Terza Sezione Civile nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo de Vivo ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 23.02.2024 e segnata dal N° R.G.C.A. 72267/2024, promossa da
e rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Parte_1 Parte_2
BERGAMASCHI
-Opponenti a CP_1 contro in persona dell'Amministratore unico e legale Controparte_2 rappresentante [(iscritta nell'elenco delle Società Veicolo di Controparte_3
Cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla CA d'TA al numero 35812.7 dal 24.6.2021) e soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KR S.A. (iscritta al numero 35239.3 dal
7.6.2017)], rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele ZURLO e dall'Avv. Andrea ORNATI del Foro di La Spezia, come da procura alle liti del 25.3.2024 in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-Opposta-
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 8 del 2.1.2024
Conclusioni
Per gli opponenti: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze NEL MERITO dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della l'incapacità processuale della stessa e/o della Controparte_2 [...]
NEL MERITO dichiarare nullo e/o annullabile il D.I. opposto in quanto illegittimamente conteggiati CP_4 gli interessi da parte della CA e/o comunque non individuato esattamente il capitale dovuto, con conseguente accertamento del saldo dovuto e dichiarazione di non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o mancanza di prova del credito;
con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo debito;
IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare la sussistenza degli illeciti evidenziati nella premessa nel pagina 1 di 8
rapporto contrattuale in forza dell'apertura di credito dei C/C di cui è causa, stipulati tra e Parte_1 Pt_2 ed e dichiarare la sussistenza degli illeciti evidenziati nella premesse nei rapporti
[...] Controparte_5 contrattuali in forza del contratto di finanziamento stipulato in data 28.3.2017; per l'effetto dichiarare
l'annullamento parziale del contratto sopra indicato ai sensi dell'art. 1815, 1346, 1284 c.c., oltre a dichiarare
l'annullabilità della clausola dell'interesse ultralegale e/o illecito e/o usurario nella parte in cui vi è stata accertata la difformità tra tasso contrattuale dichiarato nella parte letterale ed il superiore tasso numerico effettivamente applicato nel piano di ammortamento allegato al medesimo contratto;
IN OGNI CASO dichiarare la violazione del principio di determinatezza ai sensi dell'art. 117 TUB e norme conseguenziali e ricalcolo del dare/avere; Con vittoria di spese e compensi professionali di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; IN VIA
ISTRUTTORIA si chiede di rimettere la causa sul ruolo onde esperire la CTU non ammessa.
Per l'opposta: Voglia il Tribunale di Firenze IN VIA PRINCIPALE respingere integralmente l'opposizione siccome infondata e confermare il D.I. opposto;
IN VIA SUBORDINATA condannare gli opponenti al pagamento in favore della comparente della diversa, maggiore o minore somma che risulterà dall'istruttoria; con vittoria di spese e compensi di lite. IN VIA ISTRUTTORIA si contestano le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento.
Esposizione dei Fatti
Dalla lettura del ricorso monitorio si evince che:
- i sigg.ri e intrattenevano il 4.4.2017 il Parte_1 Parte_2 rapporto contrattuale n. 56421542 con per cui ottenevano un Controparte_5 finanziamento di euro 30.000, cui si aggiungevano euro 2.538,66 per assicurazione obbligatoria, euro
403 per assicurazione facoltativa aggiuntiva, euro 16 per imposta di bollo, euro 14.818,34 per interessi, euro 240 per spese gestione pratica, euro 18 per imposta rendiconto annuale, per un totale di euro 48.034,00 da restituire in nr. 120 rate di euro 398,00 ciascuna, a decorrere dal 1.5.2017 fino al
1.4.2027.
-i pagamenti effettuati dai mutuatari non erano regolari per cui la posizione veniva posta “in sofferenza” per l'importo residuo di euro 34.610,84 (di cui euro 24.817,54 per capitale ed euro
9.793,30 per interessi moratori convenzionalmente pattuiti al 18%;
- acquistava pro soluto, con effetti economici dal 28.2.2023 ed Controparte_2 efficacia giuridica del 23.3.2023, nr. 8 portafogli di “crediti in blocco” ai sensi e per gli effetti della legge nr. 130/1999 e dell'art. 58 TUB, pubblicando sulla G.U. della Repubblica TAna dell'8.4.2023
pagina 2 di 8 Parte II^ l'avviso di cessione;
tra questi crediti ceduti vi era quello dei sigg.ri e Parte_1
Parte_2
-in data 25.5.2021 conferiva a Controparte_2 Controparte_4 Pt_3
procura speciale per la gestione, la riscossione ed il recupero dei crediti della prima nei
[...] confronti dei ceduti;
per conto di depositava presso l'adito Controparte_4 Controparte_2
Tribunale il ricorso monitorio che veniva accolto dal Tribunale di Firenze mediante emissione del
D.I. nr. 8 in data 2.1.2024 per la somma di euro 34.610,84, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, nonché spese del monitorio e successive occorrende tutte;
-il D.I. veniva notificato ai debitori il 17.1.2024;
-in data 23.2.2024 veniva depositato in PCT l'atto di citazione in opposizione al D.I. nr.
8/2024 da parte dei sigg.ri e per l'accoglimento delle conclusioni sopra Parte_1 Parte_2 riportate;
-i debitori: a) eccepivano la carenza di legittimazione attiva della CP_2 CP_2
e l'incapacità giuridica sia della he della non
[...] Controparte_2 Controparte_4 risultando iscritte nel registro di cui all'art. 106 TUB;
b) contestavano, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica di parte redatta dal dott. , l'invalida applicazione degli Persona_1 interessi, risultando un tasso di mora fisso del 19,56% superiore al TUS dell'epoca e quindi il mancato rispetto delle soglie d'usura previste dalla legge nr. 108/1996 con riferimento almeno a nr.
27 rate, l'erronea indicazione del TAEG contrattuale (8,35%) visto che il TAEG applicato era del
14,618%; rilevavano l'omessa allegazione al contratto di finanziamento del piano di ammortamento, per cui la mera indicazione nel contratto della dizione “ammortamento alla francese”, senza far comprendere se il metodo di calcolo degli interessi era semplice o composto, risulterebbe in violazione dei principi di trasparenza e di determinatezza, con conseguente applicazione dell'art. 117
TUB e, pertanto, formulavano domanda riconvenzionale “per accertare e dichiarare la sussistenza degli illeciti evidenziati nel rapporto contrattuale in forza del contratto di finanziamento del 28.3.2017 e dichiarare
l'annullamento parziale del contratto detto con conseguente ricalcolo del dare/avere”.
Si è costituita in giudizio la società opposta n data 27.3.2024 Controparte_2 contestando tutte le deduzioni di parte opponente perché infondate in fatto e in diritto;
in particolare deduceva la propria legittimazione attiva e chiedeva la concessione della provvisoria pagina 3 di 8 esecutività del D.I. opposto non essendo il credito fondato su prova scritta né di pronta soluzione.
Con ordinanza del 13.6.2024 sono stati concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e differita la causa all'udienza del 19.11.2024; con ordinanza riservata di pari data è stato dato atto che
“l'opposta ha depositato documentazione idonea a provare la titolarità del credito a seguito della cessione nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della legge nr. 130 del 30.4.1999 con Controparte_5 producendo in giudizio l'estratto della G.U. nr. 42 dell'8.4.2023, il contratto di cessione, il contratto di finanziamento, stipulato dalle parti opponenti con la società cedente e l'estratto integrale del conto corrente1” e che, dall'altro lato, l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, per cui è stata concessa la provvisoria esecutività del D.I.; è stato, infine, disposto l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria presso ente accreditato, fissando per la data del 20.5.2025 l'udienza di verifica dell'esito della mediazione.
A seguito dell'assegnazione del presente fascicolo al sottoscritto giudice per effetto del D.P. nr. 61 del 2025 del Presidente del Tribunale, disposta la trattazione cartolare dell'udienza del
26.9.2025, rispetto alla quale sarebbero state adottate le decisioni istruttorie, con ordinanza, di pari data, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata l'udienza cartolare del
7.11.2025 per l'emissione della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.; le parti hanno così depositato le note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. al contenuto delle quali si sono riportate.
Motivi della decisione
Sulle eccezioni di difetto di legittimazione attiva di e di Controparte_2 incapacità ad agire anche di Controparte_4 risulta iscritta nell'Elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione al Controparte_2 numero 35812.7 dal 24/06/2021; l'elenco è tenuto presso la CA d'TA (v. doc nr. 5 pag. 25 di 31 di parte opposta2); non risulta invece iscritta presso il differente albo previsto dall'art 106 T.U.B. e da ciò parte opponente lamenta il difetto di capacità di agire della stessa.
Parte opponente rileva, altresì, che anche – che ha agito in via monitoria Controparte_4 quale delegata da – non è iscritta al registro di cui Controparte_6 Controparte_2 all'art. 106 T.U.B., per cui non poteva agire per la riscossione del debito ceduto in quanto difettante della legittimazione ovvero della rappresentanza ad agire.
Mediante tale eccezione, parte opponente intende aderire a quell'interpretazione/applicazione restrittiva della norma contenuta nel comma 6° dell'art. 2 della legge nr. 130/1999, secondo la quale Cont è inefficace o nulla la procura conferita dalla nei confronti di società di recupero crediti non iscritte all'albo previste dall'art. 106 TUB3.
L'eccezione non è fondata.
La Suprema Corte si è pronunciata sulla questione con sentenza del 18.3.2024 nr. 7243 facendo presente che tale eccezione, pur avendo trovato riscontro in alcune pronunce di merito, è destituita di fondamento.
In particolare, l'interesse tutelato dall'art. 2 comma 6° legge nr. 130/1999, sebbene abbia profili di interesse pubblico, non ha natura imperativa;
il mero riferimento alla rilevanza economica
(nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia” contenuto nel T.U.B.
o nel T.U.F.; tali norme vengono ritenute norme regolamentari, dal punto di vista amministrativo, del settore bancario e delle attività finanziarie (tant'è che vi sono controlli e poteri facenti capo alla elementi informativi che producono effetti giuridici tra le parti di un contratto o che sono opponibili ai terzi né quella di certificazione anagrafica. L'iscrizione di una SVC nell'elenco comporta, come unico effetto giuridico, l'obbligo per la stessa SVC di effettuare le segnalazioni statistiche e di comunicare tempestivamente l'emergere di circostanze che richiedano la cancellazione dall'elenco. 3 Tale impostazione si basa su due presupposti: 1) ai sensi del comma 6, l'attività di riscossione dei crediti ceduti (oltre ai servizi di cassa e di pagamento) costituisce un'attività riservata;
2) la circostanza che tale attività riservata venga posta in essere da soggetto non autorizzato è idonea ad integrare violazione di norma imperativa di legge, con conseguente nullità degli atti posti in essere sulla base di essa. Il primo degli atti invalidi è rappresentato dal conferimento da parte della società veicolo direttamente allo non iscritto all'albo di cui all'art. 106 Parte_3 TUB;
in tali casi il procuratore è un soggetto in possesso unicamente della licenza ex art. 115 TULPS e di procura volta allo svolgimento dell'attività di riscossione dei crediti ceduti, ivi compresa la fase giudiziale di tale attività. Da ciò discenderebbe la carenza di legittimazione attiva dello con conseguente venir meno dell'attività Parte_3 dallo stesso effettuata in sede giudiziale inerente sia alla fa quella più propriamente contenziosa del recupero del credito, fatta salva la possibilità, riconosciuta da alcune delle pronunce, di ricorrere allo strumento processuale di integrazione dei poteri di rappresentanza previsto dall'art. 182 c.p.c.. V. Tribunale Monza 22.1.2024 e Tribunale Catanzaro 14.2.2024 che ritengono l'art. 2, comma 6, una norma imperativa.
pagina 5 di 8 CA d'TA), ma la loro violazione non invaliderebbe gli atti di recupero e di riscossione posti in essere, nel senso che non li travolgerebbero sia in sede cognitiva che anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi) per un fenomeno di invalidità “derivata”.
A medesima conclusione è pervenuto il Decreto del Primo Presidente della Suprema Corte del
17 maggio 2024 n. 13749 della Cassazione, adita ex art. 363 bis c.p.c., dal Tribunale di Brindisi, ribadendo il principio già sancito nella pronuncia resa dalla Suprema Corte in data 18 marzo 2024 n.
7243.
La Suprema Corte, ha, dapprima, richiamato il principio statuito con l'ordinanza del 20 febbraio 2024 ricordando poi che, con altra recentissima pronuncia resa dalla Terza Sezione Civile
(appunto l'ordinanza n. 7243 del 18 marzo 2024), è stato precisato che “Soccorre altresì Cassazione Sez.
III, 18 marzo 2024 n. 7243 la quale ha stabilito che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della legge n. 130/1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
Nel caso di specie, pertanto non rileva che la società mandataria della società veicolo, cessionaria del credito, sia iscritta, oppure no, nell'albo degli intermediari finanziari.
Di conseguenza le due richiamate decisioni delineano un quadro convergente e forniscono Cont precise indicazioni circa la non necessaria iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari delle e delle loro mandatarie.
Dunque, la società opposta è divenuta legittimamente cessionaria del credito vantato dalla cedente nei confronti degli opponenti nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione che ha riguardato, appunto, può agire per la riscossione del suo credito. Controparte_5
Di alcuna rilevanza è quanto sostenuto da parte opponente nella nota conclusionale del
25.10.2025 con riguardo all'introduzione della figura del c.d. “Gestore di crediti in sofferenza” che per operare dovrà essere iscritto in un apposito Albo e sottoposto a vigilanza da parte della CA
d'TA.
I gestori di crediti in sofferenza sono le società autorizzate dalla CA d'TA ai sensi pagina 6 di 8 dell'articolo 114.6 del TUB e iscritte nell'albo di cui all'articolo 114.5 del TUB che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza.
Orbene, la nuova disciplina introdotta dalla Direttiva (UE) 2021/2167 (Secondary Market
Directive o SMD) si applica solo alla gestione di crediti concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza, (cfr. articolo 114.1, comma 1, lett. a) e b) del
TUB) ed esclusivamente alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore delle Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza della CA d'TA (8 marzo
2025).
Sulla ritualità della cessione del credito ex art. 58 TUB
Parte opponente sostiene che oltre all'inserzione dell'avviso di cessione nella Gazzetta
Ufficiale – che sostituisce la notifica al debitore ceduto di cui all'art. 1264 3° co. c.c. – occorre che la cessionaria produca il contratto di cessione ex art. 58 TUB e l'elenco dei crediti ove sia riportato il nominativo del debitore ceduto (al fine di affermare che il credito per cui è causa è stato ricompreso nella cessione e all'uopo ha richiamato recente giurisprudenza della Suprema Corte, come ad es.
l'ordinanza nr. 23834 del 25.8.2025 che così dispone: “In tema di cessione in blocco di crediti, la semplice esistenza di un contratto di cessione avente ad oggetto crediti con determinate caratteristiche non esonera il cessionario, a fronte di specifica contestazione dell'inclusione nel perimetro della cessione del singolo credito azionato, dalla prova che la posizione creditoria fatta valere sia effettivamente compresa nell'atto dispositivo. Grava infatti su chi agisce in giudizio per ottenere l'adempimento di un'obbligazione l'onere di fornire la prova della titolarità del credito, non essendo il debitore convenuto tenuto ad individuare il proprio creditore o ad attivarsi mediante interpello o azione di accertamento. A tal fine, il mero possesso da parte del cessionario della documentazione comprovante l'esistenza del credito non equivale a dimostrazione dell'effettiva titolarità del diritto, essendo necessaria la prova dell'inclusione della specifica posizione creditoria tra quelle oggetto di trasferimento”, oltre alle ordinanze nr. 17310 del 27.6.2025 e nr. 21983 del 30.7.2025).
Tali documenti sono stati prodotti da parte opponente e lo sono sin dal deposito del ricorso monitorio;
l'eccezione sollevata non è fondata.
Sulle eccezioni di invalidità e/o nullità e/o annullamento delle clausole del contratto di finanziamento
Occorre rilevare che la società cessionaria di crediti “cartolarizzati” subentra nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione, non verificandosi alcun pagina 7 di 8 subingresso (o successione a titolo particolare) nei singoli rapporti contrattuali da cui scaturiscono i crediti oggetto di cessione, con la conseguenza che “deve escludersi in capo alla società cessionaria la titolarità dal lato passivo del rapporto controverso avente ad oggetto le domande e i controcrediti vantati dal debitore ceduto verso il cedente”.
Con l'ordinanza del 2 maggio 2022 n. 13735, la Suprema Corte ha definitivamente chiarito che
“non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso”, il cui importo, ignoto alla “società veicolo” al momento della cessione, debba essere accertato giudizialmente).
Difatti, i crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione costituiscono un patrimonio separato da quello della società veicolo, il quale è destinato a soddisfare i diritti incorporati nei titoli emessi. I crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, che è destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione. Pertanto, non è consentito al debitore ceduto di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto contrattuale con esso) o di proporre domande riconvenzionali perché ciò significherebbe
“intaccare” proprio quel “patrimonio separato a destinazione vincolata”.
0o0
Le spese processuali sono poste a carico di parte opponente e vengono liquidate nel minimo tariffario (anche in considerazione della natura documentale della causa e delle questioni di diritto solo recentemente definite).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, accertato il credito di parte opposta, conferma il D.I. nr. 8/2024 emesso dal Tribunale di Firenze, già dichiarato provvisoriamente esecutivo e rigetta l'opposizione.
Le spese processuali di parte opposta sono liquidate in euro 3.000 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cap come per legge, spese vive se dovute e sono poste a carico di parte opponente.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ed allegata a verbale.
Firenze, 18 novembre 2025 Il Giudice on. Liliana Anselmo de Vivo
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Deve darsi atto che parte opposta aveva prodotto nel fascicolo del monitorio anche l'estratto della lista crediti ceduti contenente l'indicazione del debito (segnato da NDG 535691). Parte_1 2 La CA d'TA gestisce l'elenco nazionale delle SVC esclusivamente per le finalità statistiche ai sensi dell'art.3 del Regolamento (UE) N. 1075/2013. L'elenco delle società veicolo non è in alcun modo assimilabile agli "Albi ed elenchi di vigilanza" che la CA d'TA pubblica in ottemperanza agli obblighi informativi nei confronti del pubblico previsti dai Testi Unici in materia di intermediazione bancaria e finanziaria. Più in particolare, CA d'TA definisce le modalità di iscrizione e cancellazione dall'elenco, in modo da assicurare la connessione funzionale tra l'elenco e le informazioni periodiche da inviare alla BCE. L'elenco delle SVC: (a) non è assimilabile a un pubblico registro che ha l'obiettivo di rendere pubblici dati relativi a soggetti, beni, fatti, qualificazioni e di conferire certezza ai diritti dei soggetti interessati;
(b) non ha la funzione di fornire una pubblicità costitutiva né quella di contenere pagina 4 di 8