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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/12/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 855/2025 R.G. V.G
Tribunale di OR ZI
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OR ZI, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa AU Speranza giudice dott.ssa Ida Perna giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 855/2025 R.G.V.G, vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall' Avv.
AR De MO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pompei alla via San Giovanni
Battista de la Salle n.16 e (C.F: ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
OR ZI (NA) ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall' Avv. Gianpaolo Aversa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
OR ZI (NA) al Corso Umberto I n.208.
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di OR ZI
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: all'udienza cartolare del 28.10.2025, i ricorrenti hanno chiesto di omologare la separazione secondo le condizioni concordate al proprio ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 23.04.2025, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in Vico Equense (NA) il 29.05.1999 (atto n. 44, parte II, serie A, anno 1999) optando per il regime della separazione dei beni, dal quale sono nati 3 figli: nato il [...], nato il [...] e AU nata il Per_1 Per_2
1.09.2004, maggiorenni ma non autonomi economicamente;
che, tuttavia, l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e, dunque, la prosecuzione della convivenza diveniva impossibile ed intollerabile.
2. Nominato il relatore, comunicato il decreto al Pubblico Ministero, all'udienza del 28.10.2025, trattata in modalità cartolare, il giudice letti gli atti di causa rimetteva la causa al Collegio per l'omologa.
La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate che non contrastano con norme inderogabili.
In ordine alla situazione economica, le parti hanno allegato che la sig.ra è insegnante di Parte_1 ruolo presso l'istituto alberghiero Graziani in OR ZI ed ha percepito un reddito di euro
27.989,62 per l'anno 2022, di euro 31.104,86 nell'anno 2023, e di euro 32.244,10 nell'anno 2024; mentre, il sig. lavora come agente di commercio presso la ditta con sede in Pt_2 Controparte_2
Agnano percependo un reddito di euro 30.046,00 nell'anno 2021, di euro 25.982,00 nell'anno 2022
e di euro 19.621,00 per l'anno 2023.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e , in data Parte_1 CP_1
23.04.2025 così provvede: A. Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
29.11.1973 e , nato il [...] a [...] (atto n. 44, Parte II, CP_1
Serie A- registri atti matrimonio del Comune di Vico Equense (NA) anno 1999), ai seguenti patti e condizioni:
1) La casa coniugale, unitamente al mobilio in essa esistente, ad eccezione dì quanto dopo si dirà, viene assegnata alla moglie fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di tutti i figli.
2) I Sig. si obbliga a trasferire, entro trenta giorni dall'omologa, in favore della moglie CP_1
, i 400/1000 dell'appartamento di sua proprietà (acquistato con atto per Notar Parte_1 [...]
rep. 6699, racc. 4552 del 05.12.2018) adibito a casa coniugale sito in OR ZI alla Per_3
Via Dei Mille n.39, int. 28 del fabbricato E con annesso box garage al piano seminterrato del fabbricato C, individuato con il n.30 ed avente accesso da detta Via Dei Mille attraverso la rampa che ha ingresso dal civico n.53, il tutto come riportato nel Catasto Fabbricati di OR ZI al
Foglio 6, mappali numero: 625 Sub 34, Via Dei Mille n.39, Piano 5, Int. 28. ZC 1. Cat. A2. classe 5, vani 7.5. R.C. € 503,55, 627 Sub 77, Via Dei Mille n.33, piano S1, ZC 1, Cat. C6, Classe 3, mg. 12, superfice catastale mq. 14, R.C €47,10.
3) il Sig. all'atto del trasferimento del 40% del suddetto immobile con annessa pertinenza si CP_1 impegna al pagamento delle spese ed oneri notarili.
4) Allorché si sarà realizzata la condizione dell'autosufficienza economica dei figli, i ricorrenti CP_1
e si obbligano l'un l'altro a vendere la consistenza immobiliare di cui al
[...] Parte_1 punto che precede dividendosi il ricavato secondo le rispettive quote. In alternativa, uno dei coniugi potrà decidere di acquistare la quota dell'altro per sé o per persona da nominare.
5) Qualora il Sig. voglia utilizzare il box sito in OR ZI Via Dei Mille n.53, CP_1 pertinenza dell'appartamento sito in OR ZI alla Via Dei Mille n.39, int. 28 del fabbricato
E riportato nel Catasto Fabbricati di OR ZI al Foglio 6, mappali numero: 625 Sub 24, Via
Dei Mille n,39, Piano 5, Int. 28, ZC 1, Cat, A2, classe S, vani 7,5, R.C. € 503,55, si impegnerà a corrispondere le spese condominiali ordinarie.
6) Il Sig. provvederà a locare altro immobile nel quale trasferirsi ed a lasciare la casa coniugale CP_1 entro il 30.10.2025, portando con sé i suoi effetti personali nonché quanto utilizzato per lo svolgimento della sua attività lavorativa.
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
8) il Sig. , a titolo di concorso per il mantenimento dei figli maggiorenni ma non- CP_1 ancora economicamente autosufficienti, si obbliga a corrispondere alla moglie la Parte_1 somma di € 500,00 (cinquecento/00) mensili mediante bonifico sul conto corrente lban
[...], da versarsi entro il 5 di ogni mese e con adeguamento ISTAT annuale;
rimane inteso che qualsiasi spesa straordinaria, sanitaria non coperta dal SSN, per |'istruzione e l'attività sportiva dei figli, continuerà ad essere sopportata da entrambe i coniugi al 50%.
9) il Sig. si obbliga a trasferire in favore della moglie la proprietà dell'autovettura Opel Tg CP_1
GB 514 SV e le spese per il trasferimento di proprietà saranno ripartite al 50%.
10) i coniugi dichiarano di avere, con gli accordi di cui al presente atto, compiutamente definito tutti i rapporti economici tra loro intercorrenti e pertanto, riconoscono espressamente di non aver più null'altro a pretendere l 'uno dall'altra, dal punto di vista patrimoniale, a qualsiasi titolo, ragione o causa.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Vico Equense (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 44, parte II, S A- dei registri di matrimonio dell'anno 1999);
C. Compensa le spese tra le parti.
OR ZI, camera di consiglio del 09.12.2025
il presidente estensore
dott.ssa Maria Rosaria Barbato