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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/09/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 198/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice dott.ssa Linda Pattonelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE di CONCORDATO PREVENTIVO
Con ricorso depositato in data 18-6-2024 la società ha chiesto ex art 44 CCII la CP_1 concessione di un termine per il deposito di una proposta di concordato preventivo corredata da un piano, da una attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità ed altresì dalla documentazione di cui all'art 39 comma 1 CCII.
Ha chiesto, altresì, la concessione delle misure protettive.
Il Tribunale, con provvedimento del 10-7-2024, ha concesso il termine di 60 giorni per il deposito della proposta e del piano di concordato, mentre il giudice delegato con provvedimento del 17-7-
2024 ha confermato le misure protettive.
Nella fase prodromica al deposito del piano, il Tribunale, con decreto del 24/07/2024, ha autorizzato la proponente a contrarre con la società un finanziamento prededucibile, Parte_1 infruttifero, nei limiti di euro 92.000,00, ex art. 99 CCII (termine rimborso: 48 mesi da omologa).
In data 16-10-2024, allo spirare del termine come prorogato, è stato depositato il piano di concordato in continuità diretta con dismissione di taluni beni, che è stato integrato e meglio puntualizzato con una nota depositata in data 8-11-2024.
Nelle more dell'apertura, il Tribunale, con decreto del 23/10/2024, ha successivamente autorizzato la proponente a contrarre con la stessa altro finanziamento prededucibile, infruttifero, nei Parte_1 limiti di euro 360.000, ex art. 99 CCII (termine rimborso: 24 mesi da omologa). Il commissario giudiziale nominato, dottor ha depositato il proprio parere ex art 47 Persona_1
CCII agli atti del fascicolo in data 29-11-2024.
Con decreto in data 11-12-2024 il tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, ha confermato la nomina a commissario giudiziale del dott. e ha fissato Persona_1
i termini per le votazioni.
Nella relazioni di cui agli artt. 105 CCII depositata il 12-2-2025 e 107 CCII depositata il 21-3-
2025 il commissario giudiziale ha ricostruito le cause e la natura della crisi e la condotta del debitore, quindi, dopo avere valutato la situazione patrimoniale e finanziaria complessiva, ha esaminato la proposta concordataria nel suo complesso con riferimento specifico al piano d'impresa, alla proposta di trattamento riservato ai creditori ex art 88 CCII nonché al fabbisogno concordatario alla luce della verifica dell'andamento aziendale.
Nelle sue considerazioni conclusive il commissario ha ritenuto il piano redatto con criteri oggettivi e, quindi, fattibile e lo ha valutato decisamente più conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, che determinerebbe necessariamente la cessazione dell'attività d'impresa.
Il Commissario ha dedotto testualmente che “ La proposta concordataria ed il correlato piano
d'impresa si basano sulla prosecuzione, in via diretta, in capo alla proponente, dell'attività economica riorganizzata, nonché sulla dismissione del compendio immobiliare Circa il requisito di fattibilità del piano, lo stesso, con riferimento all'attività riorganizzata (business plan quinquennale), è stato redatto con criteri oggettivi……. Riguardo, infine, la convenienza del concordato rispetto ai prevedibili esiti dell'alternativa liquidazione giudiziale, la soluzione concordataria risulta prevedibilmente idonea - salve conferme, in concreto, nel continuum - a generare flussi finanziari maggiori, nella prospettiva del soddisfacimento delle ragioni dei creditori sociali, rispetto a quanto ipotizzabile in ambito di procedura concorsuale maggiore, e ciò anche con riferimento agli enti pubblici nei cui confronti la Società ha formulato la proposta di trattamento dei crediti erariali-contributivi, ex art. 88 CCII. La liquidazione giudiziale determinerebbe, con ogni probabilità, la tendenziale cessazione dell'attività d'impresa”.
Con provvedimento del 2-5-2025 sono state prorogate le misure protettive.
L'esito delle votazioni, illustrato dal commissario nella sua relazione depositata in data 2-5-2025 è stato il seguente: “è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto in n. 19 delle n. 20 classi previste nella proposta di concordato. La maggioranza dei crediti ammessi al voto è stata raggiunta nelle Classi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e
XX. Vi è stata un'unica classe nella quale la maggioranza non è stata raggiunta: la Classe XI.”
Avendo la società richiesto, in mancanza di unanimità delle classi, l'applicazione dell'art. 112, c.
2, CCII, il tribunale ha quindi fissato l'udienza dell'11-6-2025, poi differita al 23-7-2025 per l'omologazione del concordato disponendo l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale, nonché la notificazione, a cura del debitore, al Commissario Giudiziale
e ai creditori dissenzienti, entro il termine del 16-6-2025.
Avverso il concordato non sono state proposte opposizioni.
La società ricorrente si è costituita e ha richiesto l'omologazione del concordato.
Il commissario giudiziale ha depositato il proprio motivato parere ai sensi dell'art. 48, c. 2, CCII esprimendosi in senso favorevole all'omologazione del concordato preventivo.
********************* La società ha proposto ai propri creditori un piano di concordato preventivo con continuità CP_1 aziendale misto, volto a massimizzare i valori da destinare ai creditori e a preservare, nello stesso tempo, nella misura massima possibile, i posti di lavoro: il piano è stato elaborato su di un orizzonte temporale di cinque anni decorrenti dalla data dell'omologazione
Le due principali fonti da cui la società intende ritrarre l'attivo con cui soddisfare il ceto creditorio sono:
1 - la liquidazione dell'immobile di cui è titolare;
CP_1
2 - i flussi liberi che derivano dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, al netto del fabbisogno relativo al rimborso dei nuovi finanziamenti contratti in prededuzione.
Relativamente alla prima delle due fonti di attivo, la società ha precisato:
- di essere proprietaria del complesso immobiliare sito in Via Alfieri 98 a Campi Bisenzio, dove ha la propria sede e dove esercita in larga parte la sua attività. L'immobile è comodamente divisibile in quattro lotti, valutati complessivamente dalla perizia effettuata dalla Praxi s.p.a. in complessivi € 2.858.000, valore, però, rettificato in € 2.500.000 dal
Geometra di fiducia del professionista indipendente incaricato ex art. 87, Controparte_2 comma 3, CCII, Dott. che è stata ritenuta congrua dal Commissario Persona_2
Giudiziale nelle sue relazioni;
- di avere previsto nel piano: la cessione del lotto A ( come descritto dalla perizia PRAXI spa)
a terzi con procedura competitiva da realizzarsi nel primo anno successivo all'omologazione ovvero nel 2025, e la cessione dei lotti B-C-D , sempre con procedura competitiva, alla società , società immobiliare dei familiari dei soci-amministratori, che ha già Pt_1 manifestato un preliminare interesse per l'acquisto.
- di avere previsto in piano: - che nel caso di aggiudicazione dei lotti B-C-D alla società
[...]
la società continuerà a svolgere le proprie attività nei relativi locali Pt_1 CP_1 conducendoli in locazione ad un canone di € 68.000 annui, già inseriti nel piano come costo a far data dal mese di giugno 2026: - che nel caso di aggiudicazione a terzi non disponibili a concedere in locazione alla i locali, la ricorrente proseguirà la sua attività in altro CP_1 immobile da reperire in locazione;
- l'appostamento di un fondo rischi dedicato “per maggiori oneri o minori recuperi” idoneo a coprire gli eventuali maggiori costi relativi al trasferimento e/o all'eventuale differenza nei canoni di locazione che potrebbero emergere ove tale scenario si verificasse;
- di avere preventivato, per le attività di liquidazione dell'immobile, la nomina di un liquidatore giudiziale che potrebbe anche esercitare l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori, qualora ne ravvisasse i presupposti e la convenienza ( a tal proposito e coerentemente con l'art 87 comma 1 lettera h) CCII, va precisato che la società ha evidenziato l'errore” contabile commesso dagli amministratori e consistente nel sopravvalutare il patrimonio aziendale negli anni dal 2014 al 2023 che avrebbe concorso a ritardare l'emersione della crisi) .
Quanto, poi, alla seconda fonte di attivo, ovvero i flussi liberi generatisi dalla prosecuzione dell'attività, la società ha redatto un piano industriale, ha evidenziato i costi e i ricavi attesi, il fabbisogno finanziario e le modalità di copertura oltre che i tempi per riassicurare alla società un equilibrio economico-finanziario.
La società ha evidenziato anche quelle iniziative concrete che segnano la discontinuità rispetto alla gestione ordinaria precedente e che comporteranno, in prospettiva, un effettivo risparmio di spesa e un aumento della marginalità, in quanto, per la maggior parte, mirano ad intervenire sulle cause della crisi:
- riduzione dell'organico: dal 1° gennaio 2024 al luglio 2024 sono cessati 4 rapporti di lavoro subordinato, che non saranno sostituiti, con un risparmio complessivo annuo di spesa pari a circa 202.893 euro;
- aumento medio del prezzo dei prodotti, attraverso l'adozione di una nuova politica commerciale che prevede la riduzione degli sconti applicati ai clienti: l'aumento dei prezzi, però, sarà applicato in tempi e modi diversi nei confronti dei singoli clienti e sui singoli prodotti, cosicchè occorrerà un congruo periodo di tempo affinché si produca l'effetto atteso, quindi, ai fini del piano, i volumi delle vendite sono stati considerati in linea con il fatturato pre-pandemia;
- contenimento dei costi per le lavorazioni esterne ed in particolare, per le tintorie organizzando la produzione in modo tale da concentrare un quantitativo più elevato di lavorazioni in ciascun ordine, in modo da accedere al risparmio previsto dai listini di tali fornitori per gli ordini più voluminosi: il risparmio sarebbe quantificabile nel 26% per il cotone colorato e nel 10% del costo per il cotone superiore con una riduzione netta dei costi del 9% ; - la riorganizzazione della struttura produttiva: è stato avviato un riassetto dello stabilimento che porterà ad occupare minori spazi rispetto agli attuali con conseguente maggiore efficienza dell'intero ciclo produttivo e risparmio di costi di produzione.
- l'incentivazione delle azioni commerciali: è prevista la destinazione di risorse al sostenimento di costi per la partecipazione a fiere del settore e per l'adeguamento della catena commerciale rappresentata da agenti/procacciatori;
- il finanziamento della gestione: il piano non prevede la prosecuzione delle linee di credito in capo alla Società a supporto della continuità aziendale, ma ha previsto l'erogazione, su autorizzazione del Tribunale, di due finanziamenti prededucibili, ex art. 99 CCII, da parte della società il primo, senza attestazione ex art. 99, comma 2, ultimo periodo, Parte_1
CCII, sino ad euro 92.000 utilizzato solo per € 25.000 e il secondo, con attestazione dell'incaricato professionista, dott. sino ad euro 360.000. Per la Persona_2 gestione della continuità è previsto che la stessa si reggerà su quanto verrà realizzato con l'attività caratteristica (e cioè dal c.d. circolante).
La società in ordine a tali previsioni ha testualmente precisato “ Attraverso tali correttivi e le azioni previste dalla manovra industriale dovrebbe potersi ristabilire una congrua marginalità alla gestione, con generazione di flussi liberi a servizio del debito ( sebbene il risultato di esercizio ancora per il 2024 è previsto in negativo, dal 2025 è previsto in positivo ed in sensibile aumento così da consentire un ritorno in territorio positivo del patrimonio netto), tanto più, in considerazione del fatto che i ricavi, di cui è previsto un incremento, sono prudenzialmente ritenuti non tornare ai volumi precedenti alla pandemia”.
Il commissario, nel parere finale ex art 48 comma 2 CCII, operando una disamina della posizione finanziaria netta generata, in base alle assunzioni di piano, con riferimento alla gestione riorganizzata nel periodo 2025/2028, come da rendiconto finanziario predisposto dalla proponente ha evidenziato che “i flussi prospettici generati dalla gestione in continuità, riorganizzata, lungo
l'arco di piano unitamente alla vendita dell'immobile consentono di produrre risorse in funzione del soddisfacimento del passivo concordatario per euro
4.000.000 circa. (più precisamente, secondo lo schema sopra riportato, attestato - come ragionevolmente fondato - dal professionista indipendente, per euro 3.999.602=)”.
Egli ha, quindi, rilevato che “ Tali flussi appaiono idonei a sostenere, sotto un profilo sostanziale, la proposta concordataria” pur avendo, comunque, evidenziato che “la Società, nella proposta, non ha menzionato gli interessi che maturano - in ragione del saggio legale - sui crediti privilegiati, dopo la presentazione del ricorso ex art. 44 CCII, nei limiti fissati dagli artt. 153-154 CCII, come richiamati dall'art. 96 CCII.”. L'adeguatezza dei flussi prospettici alla copertura del fabbisogno concordatario, secondo le previsioni di piano, si evince dalla analisi del passivo e dalla proposta di pagamento avanzata dalla società ai propri creditori.
Come ha sintetizzato puntualmente il Commissario nella sua relazione il passivo societario si struttura nei termini che seguono
Natura Categoria Unità euro 2751-bis, n. 1), c.c. 665.322 Controparte_3 2751-bis, n. 2), c.c. 11.474 CP_4 2751-bis, n. 3), c.c. AGENTI 82.725 2751-bis, n. 5), c.c. 605.618 CP_5 2751-bis, n. 5-bis), c.c. 1.134 CP_6 2753 c.c. ENTI CONTRIBUTIVI ( ) 183.357 CP_7 2752, comma 1, c.c. IO (IRPEF, IRES, IRAP E 1.033.260 SANZIONI) 2752, comma 2, c.c. IO (IVA E SANZIONI) 359.314 2752, comma 3, c.c. (TRIBUTI 51.554 Controparte_8 CP_9 2758 c.c. IO (CREDITO RIVALSA IVA) 246.233
chirografo 429.598 CP_10
chirografo FORNITORI EX ART.85, COMMA 3 159.400
chirografo 531.5326 Controparte_11
chirografo CON 720.040 Controparte_11
chirografo CON 1.673.851 Controparte_11 CP_12CP_
chirografo ONTRIBUTIVI 4.405
chirografo ENTI TRIBUTARI (ED ENTE 95.288
) CP_13 chirografo ALTRI CREDITORI 132.226 postergato CREDITORI POSTERGATI 201.878
A tali debiti vanno aggiunte le spese di procedura sono stimate in 393.750 euro circa, conteggiando i compensi dei professionisti che sono stati d'ausilio alla società nella presentazione del piano, prededucibili solo per il 75% e calcolando in € 104.000 il compenso del commissario, ed in € 40.000 quello del liquidatore,
La proposta suddivide i creditori in venti classi, distinte in base alle rispettive cause di prelazione, alle eventuali garanzie e/o alla natura del credito, prevedendo quanto segue:
- pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori prededucibili, entro un anno dalla data di omologazione (dies a quo), salvo il TFR per il personale dipendente il cui rapporto prosegua nell'ambito dell'attività riorganizzata (con accantonamento annuale dei relativi importi);
- pagamento integrale, sulla base della capienza del “valore di liquidazione”:
1) dei crediti privilegiati ex art. 2751-bis, n. 1), c.c. (Classe I - lavoratori dipendenti e correlati fondi), entro un anno dal dies a quo;
2) dei crediti privilegiati ex art. 2751-bis, n. 2), c.c. (Classe II - professionisti), entro un anno dal dies a quo;
3) dei crediti privilegiati ex art. 2751-bis, n. 3), c.c. (Classe III - agenti e correlati fondi), entro un anno dal dies a quo;
4) dei crediti privilegiati ex art. 2751-bis, n. 4), c.c. (Classe IV - artigiani), entro un anno dal dies a quo;
5) dei crediti privilegiati ex art. 2751-bis, n. 5), c.c. (Classi V - cooperative), entro un anno dal dies a quo;
CP_1 6) dei crediti previdenziali ex art. 2753 c.c. (Classe VI - ed ), entro un anno dal dies a CP_15 quo;
7) dei crediti erariali ex art. 2752, commi 1-2, c.c. (Classi VII e VIII - Agenzia Entrate), anche tramite collocazione sussidiaria sugli immobili ex art. 2776 c.c., entro un anno dal dies a quo;
- pagamento dei creditori chirografari, anche divenuti tali per incapienza della garanzia patrimoniale (mancata copertura del credito rispetto al valore di liquidazione), con percentuali che decrescono dal 16% al 13%, tramite i flussi finanziari prodotti dall'esercizio in continuità dell'attività riorganizzata, nel modo che segue:
8) crediti nella titolarità delle banche e/o degli istituti finanziari, assistiti dalla garanzia di
, con privilegio ex art.
8-bis, D.L. n. 3/2015, degradati in chirografo Controparte_16 per incapienza (Classe IX): percentuale del 16%, in quattro rate annuali di pari importo a decorrere da due anni dal dies a quo;
9) crediti erariali con privilegio ex art. 2752, commi 1-2, c.c., degradati in chirografo per incapienza (Classe X): percentuale del 14%, in quattro rate annuali di pari importo a decorrere da due anni dal dies a quo;
10) crediti tributi locali (Comune di Campi Bisenzio), con privilegio ex art. 2752, comma 3, c.c., degradati in chirografo per incapienza (Classe XI): percentuale del 13,5%, in quattro rate annuali di pari importo a decorrere da due anni dal dies a quo;
11) crediti verso titolari di diritto rivalsa IVA, con privilegio ex art. 2758, comma 2, c.c., degradati in chirografo per incapienza e/o impossibilità esercizio rivalsa (Classe XII): percentuale del 13,2%, in quattro rate annuali di pari importo a decorrere da due anni dal dies a quo;
12) crediti di titolarità dei fornitori di maggiori dimensioni e delle “imprese minori” ex art. 85, comma 3, ultimo periodo, CCII, chirografari per natura (Classi XIII e XIV): percentuale del
13%, in quattro rate annuali di pari importo a decorrere da due anni dal dies a quo
13) crediti di titolarità delle banche e/o istituti finanziari, chirografari per natura, non assistiti da garanzie (Classe XV) o assistiti da garanzie personali dei soci/amministratori (Classe XVI): percentuale del 13%, in quattro rate annuali di pari importo a decorrere da due anni dal dies a quo;
14) crediti sia contributivi, sia erariali (sia relativi ad aggi e/o diritti esattivi), chirografari per natura (Classe XVII): percentuale del 13%, in quattro rate annuali di pari importo a decorrere da due anni dal dies a quo;
15) crediti portati da clienti con “segno in dare”, chirografari per natura (Classe XVIII): percentuale del 13%, in quattro rate annuali di pari importo a decorrere da due anni dal dies a quo.
Nessun pagamento è previsto per i crediti riconducibili agli amministratori, per compensi arretrati, ed alle stesse persone, quali soci della Società, per finanziamenti postergati, chirografari per natura (Classi
IXX-XX).
La Società ha collocato, all'interno della Classe IX, un fondo relativo alla “posizione” Mediocredito
Centrale per il caso in cui le banche e/o gli istituti finanziari escutano le garanzie concesse sui finanziamenti erogati alla Società: trattasi dell'(eventuale) credito di regresso assistito dal privilegio ex art.
8-bis, D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015 ed ha previsto la seguente serie di “fondi rischi”:
- fondo prededucibile per maggiori oneri per il caso in cui la Società debba traslocare dai locali d'impresa, nonché per possibili mancati incassi di crediti commerciali;
- fondo privilegiato per attività insussistenti e/o per passività sopravvenute, dalla natura privilegiata;
- fondo chirografario per eventuali attività insussistenti e/o per eventuali passività sopravvenute, dalla natura chirografaria;
- fondo privilegiato indennità agenti;
- fondo chirografario indennità agenti.
La Società ha previsto che per i fondi rischi che non dovessero essere utilizzati nell'arco di piano, le relative risorse liberate, al netto di eventuali “sopravvenienze passive”, siano destinate al soddisfacimento dei creditori sociali secondo un criterio proporzionale, in conformità . cioè - alle percentuali di soddisfacimento indicate nella proposta di concordato.
La proposta medesima non prevede “garanzie offerte ai creditori”, ex art. 105, comma 1, CCII.
La proposta così strutturata consente di individuare il seguente fabbisogno concordatario:
Spese di giustizia e prededuzioni 333.913 (100%) Creditori privilegiati ex art. 2751-bis
1.426.111 c.c. (100%) Creditori privilegiati ex art. 2753 c.c. 183.357 (100%) Creditori privilegiati ex art. 2752, 890.726 commi 1-2, c.c. (100%) Fondi rischi in privilegio (100%) 441.446 Fondo credito MCC ex art.
8-bis, D.L. 267.816 n. 3/2015, (16%) Creditori privilegiati ex art. 2752, 70.259 commi 1-2, c.c. (14%) Creditori privilegiati ex art. 2752, 6.960 comma 3, c.c. (13,5%) Creditori privilegiati ex art. 2758 c.c. 32.503 (13,2%) Chirografi e fondo rischi 271.692 chirografario (13%) TOTALE 3.924.783
Sulla base della proposta il fabbisogno concordatario risulta integralmente coperto nell'arco di piano dai flussi di cassa e dalla vendita dell'immobili nei termini seguenti:
Risorse finanziarie disponibili 3.999.602 Spese di giustizia e prededuzioni 333.913 (100%)
Creditori privilegiati ex art. 2751-bis
1.426.111 c.c. (100%) Creditori privilegiati ex art. 2753 c.c. 183.357 (100%) Creditori privilegiati ex art. 2752, 890.726 commi 1-2, c.c. (100%) Fondi rischi in privilegio (100%) 441.446 Fondo credito MCC ex art.
8-bis, D.L. 267.816 n. 3/2015, (16%) Creditori privilegiati ex art. 2752, 70.259 commi 1-2, c.c. (14%) Creditori privilegiati ex art. 2752, 6.960 comma 3, c.c. (13,5%) Creditori privilegiati ex art. 2758 c.c. 32.503 (13,2%) Chirografi e fondo rischi 271.692 chirografario (13%) Fabbisogno concordatario 3.924.783 Eccedenza 74.819 A pareggio 3.999.602 Il tribunale ha valutato corretta la formazione delle diverse classi di creditori previste dal piano concordatario, ritenendo che le classi soddisfino i criteri previsti dall'art. 85 CCII.
La società ha seguito puntualmente la previsione normativa anche con riguardo al trattamento riservato ai crediti erariali e previdenziali.
La Società, nell'ambito della proposta di concordato, ha formulato una proposta di trattamento dei crediti erariali- contributivi, ex art. 88 CCII che riguarda i debiti per tributi erariali e per contributi previdenziali e/o assistenziali sorti con riferimento alla data del 17/06/2024. La proposta di transazione fiscale è stata regolarmente presentata agli uffici competenti come previsto dall'art 88 comma 5 CCII e la Società ha dato atto che il soddisfacimento dei crediti erariali-contributivi è non inferiore a quello realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni/diritti sui quali sussista la prelazione, ex art. 88, comma 1, CCII.
Peraltro, trattandosi di concordato in continuità la proponente ha dato atto che, ex art. 88, comma 1,
CCII:
- con riferimento alla quota del credito assistito da privilegio, il piano assicura percentuali e tempi di pagamento non inferiori, né meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che abbiano un grado di privilegio inferiore o a coloro che abbiano una posizione giuridica e/o interessi economici omogenei a quelli degli enti destinatari dalla proposta “transattiva”;
- con riferimento al credito chirografario, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento proposto non è differenziato, né diverso rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, come nel caso in esame, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali sia previsto un trattamento più favorevole.
Relativamente ai creditori in questione non è stato necessario procedere ex art 88 comma 4 CCII atteso che la proposta di soddisfacimento è stata accettata, in sede di votazione, dai relativi enti pubblici destinatari.
La durata del piano si estende un orizzonte temporale di cinque anni decorrenti dalla data dell'omologazione coerentemente con le tempistiche di soddisfazione dei creditori:
Alla luce delle deduzioni svolte, è possibile procedere alle valutazioni sull'omologabilità del concordato, partendo dal presupposto che il presente concordato, pur prevedendo talune dismissioni patrimoniali, va qualificato come in continuità diretta, poiché il piano prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore.
Procedendo secondo l'ordine previsto dall'art 112 CCII è possibile sostenere che:
A) la procedura si è svolta regolarmente.
Il piano e la proposta sono stati comunicati regolarmente ai creditori come anche le relazioni del commissario, i creditori sono stati notiziati delle udienze ed il procedimento di votazione si è svolto in modo coerente con le prescrizioni dell'art 107 CCII.
L'esito delle votazioni e il provvedimento di fissazione dell'udienza di omologazione risultano ritualmente iscritti nel registro delle imprese ai sensi dell'art 48 e comunicato a tutti i creditori dissenzienti ( Comune di Campi Bisenzio, Parte_2 Parte_3
.
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Il procedimento, quindi, si è svolto secondo le prescrizioni di legge dando così modo ai creditori di analizzare approfonditamente le previsioni del piano e della proposta concordataria e di esprimere in modo del tutto consapevole il proprio voto.
B) La votazione si è svolta regolarmente e ha condotto ad un risultato che appare esposto correttamente dal commissario.
Come precedentemente esposto, nella sua relazione sui voti, il commissario ha concluso testualmente “ è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto in n. 19 delle n. 20 classi previste nella proposta di concordato. La maggioranza dei crediti ammessi al voto è stata raggiunta nelle Classi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e
XX. Vi è stata un'unica classe nella quale la maggioranza non è stata raggiunta: la Classe XI.”
Tali conclusioni sono state verificate attraverso l'analisi accurata dei risultati svolta dal commissario nella sua relazione con riferimento ai singoli creditori e che possono sintetizzarsi nei termini che seguono quale risultato aggregato delle classi:
CLASSE I TOTALE CREDITI 664.527,72
332.262,86 Parte_7 VOTI FAVOREVOLI 599.047,70 CLASSE II TOTALE CREDITI 11.474,08
5.737,04 Parte_7 VOTI FAVOREVOLI 11.474,08 CLASSE III TOTALE CREDITI 82.725,47
41.362,73 Parte_7 VOTI FAVOREVOLI 78.320,44 CLASSE IV TOTALE CREDITI 605.623,09
302.811,54 Parte_7 VOTI FAVOREVOLI 596.948,32 CLASSE V TOTALE CREDITI 1.134,34
567,17 Parte_7 VOTI FAVOREVOLI 1.134,34 CLASSE VI TOTALE CREDITI 186.150,27
93.075,13 Parte_7 VOTI FAVOREVOLI 186.150,27 CLASSE VII TOTALE CREDITI 660.899,72
330.449,86 Parte_7 VOTI FAVOREVOLI 660.899,72 CLASSE VIII TOTALE CREDITI 229.826,68 MAGGIORANZA 114.913,34 VOTI FAVOREVOLI 229.826,68 CLASSE IX TOTALE CREDITI 2.252.390,16
1.126.195,08 Parte_7 VOTI FAVOREVOLI 1.992.713,50 CLASSE X TOTALE CREDITI 501.847,36
250.923,68 Parte_7 VOTI FAVOREVOLI 501.847,36 CLASSE XI TOTALE CREDITI 51.553,61
25.776,80 Parte_7 VOTI FAVOREVOLI nessuno CLASSE XII TOTALE CREDITI 246.232,51
123.116,25 Parte_7 VOTI FAVOREVOLI 202.258,19 CLASSE XIII TOTALE CREDITI 456.737,78
228.368,89 Parte_7 VOTI FAVOREVOLI 262.155,06 CLASSE XIV TOTALE CREDITI 132.260,34
66.130,17 Parte_7 VOTI FAVOREVOLI 105.676,86 CLASSE XV TOTALE CREDITI 604.570,24
302.285,12 Parte_7 VOTI 395.596,71 Parte_8 CLASSE XVI TOTALE CREDITI 593.431,35
296.715,67 Parte_7 VOTI FAVOREVOLI 583.545,90 CLASSE XVII TOTALE CREDITI 99.702,76
49.851,38 Parte_7 VOTI FAVOREVOLI 63.281,42 CLASSE XVIII TOTALE CREDITI 51.758,72
25.879,36 Parte_7 VOTI FAVOREVOLI 27.252,12 CLASSE XIX TOTALE CREDITI 80.467,23
40.233,61 Parte_7 VOTI FAVOREVOLI 80.467,23 CLASSE XX TOTALE CREDITI 201.878,10 MAGGIORANZA 100.939,05 VOTI FAVOREVOLI 201.878,10
C) la proposta è ammissibile, come già esposto dal Tribunale in sede di apertura, sulla base di valutazioni che si ribadiscono
Nel caso di specie, infatti, la proposta è ammissibile sia a livello formale che sostanziale atteso che
è conforme al modello legale e risponde alle prescrizioni normative anche sotto i profili processuali, come dimostra il fatto che:
- sussiste la competenza del Tribunale di Firenze visto che la società ha la sede legale risultante dal registro delle imprese a Campi Bisenzio in via Alfieri n° 98 che coincide con il centro degli interessi della società ;
- la società svolge attività commerciale avendo quale oggetto sociale “la produzione, la rappresentanza ed il commercio all'ingrosso di prodotti tessili per l'abbigliamento e di nastri”;
- la società non è un'impresa minore, quindi, può accedere allo strumento del CP_1 concordato, come emerge dalla documentazione depositata: il bilancio al 31-12-2022 riporta un attivo patrimoniale di € 9.194.127 e ricavi per € 3.277.038. - la ricorrente versa in stato di crisi per le ragioni dettagliatamente esposte e come emerge non solo dalle deduzioni svolte in sede di ricorso, ma anche e soprattutto dalla situazione economico patrimoniale e finanziaria al 17-6-2024 che riporta un patrimonio netto negativo per € 3.231.080;
- risulta depositata tutta la documentazione prevista dall'art 39 CCII nonché la relazione del professionista indipendente ex art 84 comma 3 CCII che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;
- la proposta prevede per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che consiste oltre che nella misura di soddisfacimento in denaro indicata per ciascuna classe anche nella prosecuzione o rinnovazione dei rapporti in corso;
- il concordato realizza il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, come ampiamente esposto dalla società e ribadito dal commissario e i creditori muniti di privilegio pegno o ipoteca di cui la proposta prevede il soddisfacimento non integrale sono soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte di spese generali.
- la proposta prevede correttamente il soddisfacimento dei creditori con il valore di liquidazione secondo le regole della Absolute Priority Rule e con i flussi della continuità secondo la Relative Priority Rule ;
- come già enunciato, i crediti fiscali sono stati correttamente trattati.
D) e E) le classi dei creditori sono state regolarmente formate ed è stata garantita la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe
In sede di apertura, il Tribunale ha effettuato, in merito al procedimento di formazione delle classi e soprattutto ai criteri di soddisfacimento previsti, una serie di riflessioni che in questa sede si ritiene opportuno ribadire per la rilevanza che le stesse hanno sulla struttura del piano e sulla concreta eseguibilità della proposta.
I criteri di formazione delle classi sono risultati coerenti ed in linea con i principi giuridici esposti dal Codice della Crisi d'Impresa atteso che appare evidente: - che sono stati ricompresi nelle varie classi, creditori che hanno posizione giuridica ed interessi economici omogenei ai sensi dell'art 2 comma 1 lettera r), - che sono stati classati conformemente alle disposizioni di cui all'art 85 comma
2 e 88 CCII i crediti tributari e previdenziali, -che in perfetta conformità con quanto previsto dall'art 85 CCII sono stati classati autonomamente i crediti privilegiati, sono state diversificate le imprese dei fornitori tra minori e maggiori, sono stati diversificati i creditori bancari con o senza garanzie di terzi.
La società ha previsto il soddisfacimento delle classi in misura coerente con quanto indicato dall'art
84 comma 6 CCII : è, infatti, stabilito che il valore di liquidazione sia distribuito nella rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e che, per il valore eccedente quello di liquidazione, esso sia ripartito in modo tale che i creditori inseriti in una classe ricevano una soddisfazione più favorevole dei creditori inseriti nella classe inferiore.
In merito alla correttezza della distribuzione del valore di liquidazione, è stato necessario effettuare una digressione con riguardo alla previsione di soddisfacimento del che si Controparte_16 ribadisce.
Nella suddivisione in classi, la società ha collocato il credito in questione dopo la classe 7) relativa ai crediti previdenziali ed assistenziali assistiti dal privilegio ex art 2753 c.c. e dopo la classe 8 ) relativa ai crediti erariali assistiti dalla garanzia ex art 2752 n° 1 e 2 c.c. sul presupposto che, a differenza dei crediti contenuti in tali classi, il credito vantato dal non rientri Controparte_16 tra i crediti ex art 2776 c.c. ovvero tra quelli che possono beneficiare della collocazione privilegiata sussidiaria sul ricavato dalla vendita degli immobili.
Il Tribunale ha verificato la correttezza del ragionamento seguito dalla società.
È partito da un principio interpretativo assolutamente inderogabile: le norme che disciplinano i privilegi hanno carattere eccezionale e, in quanto tali, non sono suscettibili di interpretazione analogica (ex plurimis, Cass. Sez. 1, sentenza n. 5297 del 5/3/2009: Cass. n. 1946 del 10 febbraio
2003; Cass., Sez. 1, sentenza n. 9763 del 15/9/1995). D'altro canto, la previsione di qualsiasi privilegio ha diretti riflessi sul principio generale della par conditio creditorum (cfr., in specie, l'art. 2741 c.c.), da ciò conseguendo la necessità di una interpretazione restrittiva delle norme che regolano la materia.
L'unica forma interpretativa consentita è quella estensiva atteso che le Sezioni Unite della Suprema
Corte hanno da tempo affermato che: “Le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti possono essere oggetto di interpretazione estensiva, la quale costituisce il risultato di un'operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale e di identificare l'effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell'intenzione del legislatore e, soprattutto, della causa del credito” (Cass., Sez. U., sentenza n. 11930 del 17/5/2010 ) Fatta tale premessa, il privilegio dei garanti statali è regolato dal D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, il cui art. 9, comma 5, in particolare prevede che: “per le restituzioni di cui al comma 4, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, a eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi”. Con riguardo alla sola MCC, l'art. 8 bis, comma terzo, del D.l. 24 gennaio 2015, n. 3, ribadisce che: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, a eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti”.
A questo punto, è stato necessario attribuire la giusta interpretazione all'inciso “ , costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, a eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 bis del codice civile” contenuto in ambedue le norme citate, partendo, come sempre dall'interpretazione letterale e sistematica delle norme.
È vero che la norma parla di prevalenza del credito “ su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante”, ma è anche vero che il legislatore ha operato una scelta di fondo della tipologia di privilegio da attribuire a questo credito laddove ha individuato le categorie degli unici privilegi sovraordinati: spese di giustizia e privilegio ex art 2751 bis c.c.
In tal modo il legislatore ha semplicemente operato un richiamo indiretto all'art 2777 c.c. che al comma terzo dispone “ I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'art 2751 bis“, che sono privilegi generali sui mobili.
L'accezione, quindi, “ preferito ad ogni altro credito”, non è indicativa di un privilegio di sovraordinazione assoluta, ma solo di un privilegio che si colloca dopo le spese di giustizia e i privilegi ex art 2751 bis c.c.
Peraltro, se si considera la definizione contenuta nell'art 2746 c.c., appare evidente che, in assenza di specificazioni in merito ai beni mobili o immobili sui cui lo stesso privilegio opera, lo stesso non può che essere generale e, conseguentemente, mobiliare. ( la legge parla di privilegio generale mobiliare e di privilegio speciale che riguardando specifici beni può essere mobiliare o immobiliare) Appare, quindi, chiaro che il privilegio del che, in forza dell'art 8 citato, Controparte_16 trova collocazione subito dopo il privilegio ex art 2751 bis c.c. è senza dubbio un privilegio generale sui beni mobili.
Resta da stabilire se il credito sia dotato anche del diritto di beneficiare della collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili ex art 2776 c.c.
Ad una lettura formalistica dell'articolo predetto appare chiaro che ivi non si fa assolutamente menzione dell'art 8 comma terzo, del D.l. 24 gennaio 2015, n. 3, quindi, dei crediti privilegiati dallo stesso disciplinati.
Resta il fatto, però, che al comma 2 dell'art 2776 viene disposto testualmente “ I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751 bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma”.
Va stabilito se il richiamo all'art 2751 bis c.c. contenuto sia nell'art 8 citato che nell'art 2776 c.c. possa avere rilevanza ai fini interpretativi.
È vero che il privilegio del è collocato subito dopo i privilegi ex art 2751 bis Controparte_16
c.c., ma è anche vero che è distinto da quelli, infatti è disciplinato da una normativa speciale che non contempla la collocazione sussidiaria sugli immobili.
Peraltro, tale privilegio non può essere ricompreso nella previsione di cui all'art 2776 c.c. neppure attraverso quell'interpretazione estensiva della norma che le SU ritengono possibile.
Le categorie di crediti indicate nell'art 2776 c.c. ovvero i crediti per TFR e per indennità ex art
2118, i crediti per alimenti, i crediti di lavoratori, professionisti, artigiani, cooperative, i crediti degli enti previdenziali ed assistenziali e i crediti erariali, sono stati ritenuti meritevoli di tutela per l'ordinamento in considerazione della peculiare situazione e del peculiare interesse dei soggetti e degli enti che li vantano. Tale interesse, però, è del tutto difforme dall'interesse che è sotteso al privilegio del . Controparte_16
Nel primo caso, sono salvaguardati soggetti economicamente più fragili, mentre, nel secondo caso,
l'obiettivo perseguito, attraverso la complessa costruzione della garanzia statale ai finanziamenti erogati alle imprese, sta proprio nel sostegno all'impresa e nell'esigenza di rientro del credito statale.
Appare chiaro che si tratta di interessi tra loro del tutto dissimili, nell'ambito dei quali non appare possibile operare un'interpretazione estensiva della norma. Peraltro, a conferma di questo, può addursi che, sia pur in modo apodittico anche la Suprema Corte nella sentenza n° 22925/2023 ha parlato del privilegio del come privilegio Controparte_16 generale sui mobili.
Il Tribunale ha, quindi, affermato, con decisione che si ribadisce, che le classi, quindi, cono state correttamente costruite ed è stato correttamente previsto il soddisfacimento delle stesse con il valore di liquidazione ed i flussi della continuità.
Peraltro, come emerge chiaramente dalle percentuali di soddisfacimento indicate, all'interno delle singole classi è previsto il medesimo trattamento per ciascuno dei creditori ivi ricompresi.
F-1) Voto delle classi
Trattandosi di concordato in continuità il Tribunale deve valutare se il concordato è stata votato da tutte le classi oppure, laddove sia stato espressamente richiesto dal debitore, come nel caso di specie, se ricorrano i presupposti di cui all'art 112 comma 2 CCII.
Nel caso in esame, è certo che, conclusesi le operazioni di voto, risulta esser stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto in diciannove delle venti classi previste nella proposta di concordato: la maggioranza dei crediti ammessi al voto è stata raggiunta nelle Classi I, II, III, IV, V,
VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX.
Vi è stata un'unica classe nella quale la maggioranza non è stata raggiunta ed è la Classe XI rappresentata sostanzialmente dai crediti vantati dal Comune di Campi Bisenzio: si tratta di crediti per imposte e tributi locali per euro 51.554,61 assistite dal privilegio di cui all'art. 2752, co. 3, c.c. che saranno soddisfatti nella misura del 13,5%, in quattro rate annuali di pari importo a decorrere da due anni dalla data di omologazione.
Nonostante la mancata approvazione da parte dell'unanimità delle classi, la proposta in oggetto può essere ritenuta approvata e, quindi, omologabile sotto il profilo del voto dal momento che ricorrono congiuntamente tutte le condizioni previste dalla norma atteso che:
1) il valore di liquidazione è distribuito secondo le cause legittime di prelazione come già puntualmente esposto;
2) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevono complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84 comma 7 . Come precedentemente esposto i crediti erariali con privilegio ex art. 2752, commi 1-2, c.c. appartenenti alla Classe X sono soddisfatti nella percentuale del 14%, tutti i crediti per tributi locali del Comune di Campi
Bisenzio, con privilegio ex art. 2752, comma 3, c.c., sono soddisfatti nella percentuale del
13,5%, senza distinzione alcuna di soddisfazione e i crediti verso titolari di diritto rivalsa IVA, con privilegio ex art. 2758, comma 2, c.c., che appartengono alla classe di grado inferiore ovvero alla Classe XII sono soddisfatti nella percentuale del 13,2%,
3) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito atteso che taluni crediti sono soddisfatti al 100% e taluni in percentuale;
4) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi purchè almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione: la proposta è stata votata da 19 classi su 20 e, di queste, 12 sono formata da creditori titolari di diritti di prelazione.
F-2) il piano non è privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori.
Come già ampiamente evidenziato i flussi finanziari ricavabili dalle iniziative descritte nel piano sono del tutto idonei, matematicamente, a coprire il fabbisogno concordatario, cosicchè a fronte della falcidia concordataria la società può indubbiamente superare la situazione di crisi in cui versa.
Tali considerazioni sono, peraltro, confermate dall'attestatore che ha argomentato in ordine alla ragionevolezza delle previsioni di piano sulla base di un percorso logico che è stato condiviso sia dal Commissario che dal Tribunale.
Lo stesso attestatore, con criteri argomentativi logici ed oltremodo concreti, ha asserito che la tenuta del piano si fonda sulla circostanza che le proiezioni sono state elaborate basandosi solo ed esclusivamente sui dati storici ante pandemia della società.
L'attestatore ha anche analizzato minuziosamente i possibili scenari conseguenti agli scostamenti di piano evidenziando che, in ogni caso, il concordato conserva per i creditori una maggiore convenienza.
L'attestatore, infatti, ha sviluppato due scenari:
- nel primo scenario worst, ha ipotizzato una riduzione nel fatturato in ragione del 5% rispetto alle previsioni di piano, con riferimento a ciascun esercizio del quinquennio 2025/2929. In tale scenario, la Società vedrebbe decrescere i propri flussi di cassa da euro 3.999.802 ad euro
3.516.534=, con un decremento di euro 483.068. In questo caso, le risorse disponibili da destinare al servizio del debito concordatario sarebbero comunque superiori rispetto allo scenario liquidatorio, pertanto, le percentuali di soddisfacimento previste nel piano sarebbero confermate attraverso l'utilizzo dei fondi rischi.
- nel secondo scenario worst, ha previsto, oltre alla riduzione del fatturato nella misura del 5%, anche il mancato aumento dei prezzi di vendita. In tal caso, la Società vedrebbe decrescere le proprie risorse da euro 3.999.802 ad euro 2.545.620, con un decremento di euro 1.453.98. In tal caso le risorse da destinare al servizio del debito sarebbero inferiori rispetto all'alternativa liquidatoria (euro 2.882.000= ca.), dunque con mancata convenienza del concordato preventivo, ma l'attestatore ha dato atto che tale seconda ipotesi appare del tutto irrealistica, considerato che
“l'attuale gestione in continuità aziendale sta confermando che la clientela sta recependo
l'aumento dei prezzi previsti dal piano” .
Tali valutazioni consentono di ritenere il piano non manifestamente inidoneo a garantire il soddisfacimento dei creditori secondo le previsioni di piano e, peraltro, garantisce la conservazione del valore azienda.
Con riguardo ai finanziamenti prededucibili, come è stato già precisato, il Tribunale:
- con decreto del 24/07/2024, ha autorizzato la proponente a contrarre con la società Pt_1
[... un finanziamento prededucibile, infruttifero, nei limiti di euro 92.000,00=, ex art. 99
CCII (termine rimborso: 48 mesi da omologa);
- con decreto del 23/10/2024, ha successivamente autorizzato la proponente a contrarre con la stessa altro finanziamento prededucibile, infruttifero, nei limiti di euro 360.000, Parte_1 ex art. 99 CCII (termine rimborso: 24 mesi da omologa).
I decreti di autorizzazione evidenziano la strumentalità di tali finanziamenti all'esecuzione del piano e la connotazione non pregiudizievole degli stessi.
La relazione del professionista indipendente, recepita dal Tribunale ha posto in evidenza che tali finanziamenti erano “ essenziali per il prosieguo della continuità aziendale, consentono di riavviare con ordinarietà il ciclo produttivo e commerciale e di mantenere i rapporti con la clientela che già ha avviato nuovi ordinativi di merci” ed ha sottolineato che “La continuazione dell'attività
d'impresa, e quindi la continuità aziendale, è previsto generi marginalità positive confermando al momento la prima e provvisoria previsione di piano di poter generare flussi finanziari liberi a servizio del debito concordatario.”;
Si tratta evidentemente di finanziamenti che sono stati utili per la prosecuzione dell'attività, stante le difficoltà di accesso al credito, e che non pregiudicano i creditori atteso che non si sostanziano in una implementazione delle prededuzioni, ma vengono assorbiti dal maggior valore generato dalla prosecuzione dell'attività che si aggirerebbe in € 1.500.000.
F-3) In ogni altro caso è accertata la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati
Al di là dell'astratta fattibilità del piano, a dimostrazione della concreta non manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi è possibile evidenziare quanto riscontrato dal Commissario Giudiziale e riferito nella sua relazione finale circa l'andamento societario e la sua conformità alle previsioni di piano, ovvero che:
- sebbene, proiettando il fatturato registrato all'aprile 2025 su base annua, si avrebbe, con riferimento al 2025, un volume d'affari di euro 3.180.000= ca., importo inferiore rispetto al dato previsionale di piano (euro 3.725.000=), con una flessione - dunque -, in termini di fatturato, del 17,13%, tale flessione è stata recuperata con i dati del fatturato realizzato al 30 maggio 2025 che è stato di euro 277.229 e che in proiezione riduce il dato dal 16,04% al
14,89%
- per quanto il fatturato al 30/04/2025, se proiettato su base annua, risulti inferiore rispetto alle previsioni per il 2025 (flessione del 16% ca.), la Società ha sin qui operato, in base ai dati disponibili, in una situazione di ripristinato equilibrio economico, per quanto, al momento, non ancora definitivamente consolidato;
- la situazione contabile al 30/04/2025 presenta un EBITDA positivo (euro 6.700=), per quanto più contenuto, sempre in base ad una mera proiezione su base annua, rispetto ai dati previsionali previsti per il 2025, primo anno del quinquennio di piano (euro 20.100= contro euro 143.132=);
- i primi quattro mesi del 2025 hanno fatto registrare un'incidenza sul fatturato, di alcuni dei principali costi aziendali, più bassa (dato positivo) rispetto a quanto previsto nel piano ( ad es. la Società ha peraltro rappresentato che dal 9 maggio 2025 un dipendente a tempo indeterminato, con mansioni di magazziniere, ha rassegnato le proprie dimissioni e che le relative mansioni sono state riallocate internamente, senza necessità di sostituire il dipendente con nuova forza lavoro, con un “risparmio”, pertanto, in termini di costo, di euro
37.000= su base annua);
- la Società, nel periodo gennaio/maggio 2025, ha assolto le proprie correnti obbligazioni di natura tributaria e previdenziale-assistenziale con mezzi propri;
- la Società, nel periodo in esame, non ha incrementato il debito prededucibile nei confronti di ha utilizzato i suddetti finanziamenti prededucibili nei limiti del minore Parte_1 importo - rispetto a quanto autorizzato ex art. 99 CCII - di euro 159.315= (conto
02.020.07.0002, denominato “Prededucibile La Rosa S.r.l.”).
In conclusione, dallo sviluppo successivo dell'attività risulta che non sono mutate le condizioni di ammissibilità della proposta già valutate in sede di apertura con il decreto di cui all'art. 47 CCII ove il tribunale ha ritenuto la ritualità della proposta e la non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori come prevista oltre che alla conservazione dei valori aziendali.
Riscontrati tutti i presupposti di legge, il concordato deve essere omologato.
Trattandosi di concordato in continuità, con liquidazione di taluni beni viene nominato un liquidatore ai sensi dell'art 114 bis CCII.
L'esecuzione del piano con riferimento alla parte in continuità, invece, è affidata all'imprenditore sotto il controllo del commissario giudiziale.
PQM
Visti gli artt. 48 e 112 CCII,
OMOLOGA il concordato preventivo proposto dalla società , con sede in Campi Bisenzio CP_1
alla via Vittorio Alfieri 98 Partita IVA P.IVA_1
CONFERMA la nomina a Commissario Giudiziale del dottor con l'incarico di Persona_1
sorvegliare l'adempimento del concordato per la parte in continuità.
Il commissario dovrà riferire al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.
Il commissario ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art. 105, c. 1
CCII, redigerà un rapporto informativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, c. 9, e lo trasmetterà ai creditori.
Conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale depositerà un rapporto informativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, c. 9.
Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o più creditori.
Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, dovrà senza indugio riferirne al tribunale che, sentito il debitore, potrà attribuire al commissario i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento di tali atti.
NOMINA
Liquidatore Giudiziale la dott.ssa Mariolina Mittica che sotto la vigilanza del Commissario
Giudiziale dovrà procedere alla:
- vendita del compendio immobiliare indicato in piano alle condizioni ivi previste e attraverso le procedure competitive in conformità alle disposizioni di legge;
- promozione, se conveniente per i creditori, dell'azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo.
Manda alla Cancelleria per pubblicazione, la notificazione e l'iscrizione al registro delle imprese a norma dell'art. 45 CCII.
Firenze, 23-7-2025
La Presidente Il giudice rel.
Dott.ssa Rosa Selvarolo
dott. Maria Novella Legnaioli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice dott.ssa Linda Pattonelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE di CONCORDATO PREVENTIVO
Con ricorso depositato in data 18-6-2024 la società ha chiesto ex art 44 CCII la CP_1 concessione di un termine per il deposito di una proposta di concordato preventivo corredata da un piano, da una attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità ed altresì dalla documentazione di cui all'art 39 comma 1 CCII.
Ha chiesto, altresì, la concessione delle misure protettive.
Il Tribunale, con provvedimento del 10-7-2024, ha concesso il termine di 60 giorni per il deposito della proposta e del piano di concordato, mentre il giudice delegato con provvedimento del 17-7-
2024 ha confermato le misure protettive.
Nella fase prodromica al deposito del piano, il Tribunale, con decreto del 24/07/2024, ha autorizzato la proponente a contrarre con la società un finanziamento prededucibile, Parte_1 infruttifero, nei limiti di euro 92.000,00, ex art. 99 CCII (termine rimborso: 48 mesi da omologa).
In data 16-10-2024, allo spirare del termine come prorogato, è stato depositato il piano di concordato in continuità diretta con dismissione di taluni beni, che è stato integrato e meglio puntualizzato con una nota depositata in data 8-11-2024.
Nelle more dell'apertura, il Tribunale, con decreto del 23/10/2024, ha successivamente autorizzato la proponente a contrarre con la stessa altro finanziamento prededucibile, infruttifero, nei Parte_1 limiti di euro 360.000, ex art. 99 CCII (termine rimborso: 24 mesi da omologa). Il commissario giudiziale nominato, dottor ha depositato il proprio parere ex art 47 Persona_1
CCII agli atti del fascicolo in data 29-11-2024.
Con decreto in data 11-12-2024 il tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, ha confermato la nomina a commissario giudiziale del dott. e ha fissato Persona_1
i termini per le votazioni.
Nella relazioni di cui agli artt. 105 CCII depositata il 12-2-2025 e 107 CCII depositata il 21-3-
2025 il commissario giudiziale ha ricostruito le cause e la natura della crisi e la condotta del debitore, quindi, dopo avere valutato la situazione patrimoniale e finanziaria complessiva, ha esaminato la proposta concordataria nel suo complesso con riferimento specifico al piano d'impresa, alla proposta di trattamento riservato ai creditori ex art 88 CCII nonché al fabbisogno concordatario alla luce della verifica dell'andamento aziendale.
Nelle sue considerazioni conclusive il commissario ha ritenuto il piano redatto con criteri oggettivi e, quindi, fattibile e lo ha valutato decisamente più conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, che determinerebbe necessariamente la cessazione dell'attività d'impresa.
Il Commissario ha dedotto testualmente che “ La proposta concordataria ed il correlato piano
d'impresa si basano sulla prosecuzione, in via diretta, in capo alla proponente, dell'attività economica riorganizzata, nonché sulla dismissione del compendio immobiliare Circa il requisito di fattibilità del piano, lo stesso, con riferimento all'attività riorganizzata (business plan quinquennale), è stato redatto con criteri oggettivi……. Riguardo, infine, la convenienza del concordato rispetto ai prevedibili esiti dell'alternativa liquidazione giudiziale, la soluzione concordataria risulta prevedibilmente idonea - salve conferme, in concreto, nel continuum - a generare flussi finanziari maggiori, nella prospettiva del soddisfacimento delle ragioni dei creditori sociali, rispetto a quanto ipotizzabile in ambito di procedura concorsuale maggiore, e ciò anche con riferimento agli enti pubblici nei cui confronti la Società ha formulato la proposta di trattamento dei crediti erariali-contributivi, ex art. 88 CCII. La liquidazione giudiziale determinerebbe, con ogni probabilità, la tendenziale cessazione dell'attività d'impresa”.
Con provvedimento del 2-5-2025 sono state prorogate le misure protettive.
L'esito delle votazioni, illustrato dal commissario nella sua relazione depositata in data 2-5-2025 è stato il seguente: “è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto in n. 19 delle n. 20 classi previste nella proposta di concordato. La maggioranza dei crediti ammessi al voto è stata raggiunta nelle Classi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e
XX. Vi è stata un'unica classe nella quale la maggioranza non è stata raggiunta: la Classe XI.”
Avendo la società richiesto, in mancanza di unanimità delle classi, l'applicazione dell'art. 112, c.
2, CCII, il tribunale ha quindi fissato l'udienza dell'11-6-2025, poi differita al 23-7-2025 per l'omologazione del concordato disponendo l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale, nonché la notificazione, a cura del debitore, al Commissario Giudiziale
e ai creditori dissenzienti, entro il termine del 16-6-2025.
Avverso il concordato non sono state proposte opposizioni.
La società ricorrente si è costituita e ha richiesto l'omologazione del concordato.
Il commissario giudiziale ha depositato il proprio motivato parere ai sensi dell'art. 48, c. 2, CCII esprimendosi in senso favorevole all'omologazione del concordato preventivo.
********************* La società ha proposto ai propri creditori un piano di concordato preventivo con continuità CP_1 aziendale misto, volto a massimizzare i valori da destinare ai creditori e a preservare, nello stesso tempo, nella misura massima possibile, i posti di lavoro: il piano è stato elaborato su di un orizzonte temporale di cinque anni decorrenti dalla data dell'omologazione
Le due principali fonti da cui la società intende ritrarre l'attivo con cui soddisfare il ceto creditorio sono:
1 - la liquidazione dell'immobile di cui è titolare;
CP_1
2 - i flussi liberi che derivano dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, al netto del fabbisogno relativo al rimborso dei nuovi finanziamenti contratti in prededuzione.
Relativamente alla prima delle due fonti di attivo, la società ha precisato:
- di essere proprietaria del complesso immobiliare sito in Via Alfieri 98 a Campi Bisenzio, dove ha la propria sede e dove esercita in larga parte la sua attività. L'immobile è comodamente divisibile in quattro lotti, valutati complessivamente dalla perizia effettuata dalla Praxi s.p.a. in complessivi € 2.858.000, valore, però, rettificato in € 2.500.000 dal
Geometra di fiducia del professionista indipendente incaricato ex art. 87, Controparte_2 comma 3, CCII, Dott. che è stata ritenuta congrua dal Commissario Persona_2
Giudiziale nelle sue relazioni;
- di avere previsto nel piano: la cessione del lotto A ( come descritto dalla perizia PRAXI spa)
a terzi con procedura competitiva da realizzarsi nel primo anno successivo all'omologazione ovvero nel 2025, e la cessione dei lotti B-C-D , sempre con procedura competitiva, alla società , società immobiliare dei familiari dei soci-amministratori, che ha già Pt_1 manifestato un preliminare interesse per l'acquisto.
- di avere previsto in piano: - che nel caso di aggiudicazione dei lotti B-C-D alla società
[...]
la società continuerà a svolgere le proprie attività nei relativi locali Pt_1 CP_1 conducendoli in locazione ad un canone di € 68.000 annui, già inseriti nel piano come costo a far data dal mese di giugno 2026: - che nel caso di aggiudicazione a terzi non disponibili a concedere in locazione alla i locali, la ricorrente proseguirà la sua attività in altro CP_1 immobile da reperire in locazione;
- l'appostamento di un fondo rischi dedicato “per maggiori oneri o minori recuperi” idoneo a coprire gli eventuali maggiori costi relativi al trasferimento e/o all'eventuale differenza nei canoni di locazione che potrebbero emergere ove tale scenario si verificasse;
- di avere preventivato, per le attività di liquidazione dell'immobile, la nomina di un liquidatore giudiziale che potrebbe anche esercitare l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori, qualora ne ravvisasse i presupposti e la convenienza ( a tal proposito e coerentemente con l'art 87 comma 1 lettera h) CCII, va precisato che la società ha evidenziato l'errore” contabile commesso dagli amministratori e consistente nel sopravvalutare il patrimonio aziendale negli anni dal 2014 al 2023 che avrebbe concorso a ritardare l'emersione della crisi) .
Quanto, poi, alla seconda fonte di attivo, ovvero i flussi liberi generatisi dalla prosecuzione dell'attività, la società ha redatto un piano industriale, ha evidenziato i costi e i ricavi attesi, il fabbisogno finanziario e le modalità di copertura oltre che i tempi per riassicurare alla società un equilibrio economico-finanziario.
La società ha evidenziato anche quelle iniziative concrete che segnano la discontinuità rispetto alla gestione ordinaria precedente e che comporteranno, in prospettiva, un effettivo risparmio di spesa e un aumento della marginalità, in quanto, per la maggior parte, mirano ad intervenire sulle cause della crisi:
- riduzione dell'organico: dal 1° gennaio 2024 al luglio 2024 sono cessati 4 rapporti di lavoro subordinato, che non saranno sostituiti, con un risparmio complessivo annuo di spesa pari a circa 202.893 euro;
- aumento medio del prezzo dei prodotti, attraverso l'adozione di una nuova politica commerciale che prevede la riduzione degli sconti applicati ai clienti: l'aumento dei prezzi, però, sarà applicato in tempi e modi diversi nei confronti dei singoli clienti e sui singoli prodotti, cosicchè occorrerà un congruo periodo di tempo affinché si produca l'effetto atteso, quindi, ai fini del piano, i volumi delle vendite sono stati considerati in linea con il fatturato pre-pandemia;
- contenimento dei costi per le lavorazioni esterne ed in particolare, per le tintorie organizzando la produzione in modo tale da concentrare un quantitativo più elevato di lavorazioni in ciascun ordine, in modo da accedere al risparmio previsto dai listini di tali fornitori per gli ordini più voluminosi: il risparmio sarebbe quantificabile nel 26% per il cotone colorato e nel 10% del costo per il cotone superiore con una riduzione netta dei costi del 9% ; - la riorganizzazione della struttura produttiva: è stato avviato un riassetto dello stabilimento che porterà ad occupare minori spazi rispetto agli attuali con conseguente maggiore efficienza dell'intero ciclo produttivo e risparmio di costi di produzione.
- l'incentivazione delle azioni commerciali: è prevista la destinazione di risorse al sostenimento di costi per la partecipazione a fiere del settore e per l'adeguamento della catena commerciale rappresentata da agenti/procacciatori;
- il finanziamento della gestione: il piano non prevede la prosecuzione delle linee di credito in capo alla Società a supporto della continuità aziendale, ma ha previsto l'erogazione, su autorizzazione del Tribunale, di due finanziamenti prededucibili, ex art. 99 CCII, da parte della società il primo, senza attestazione ex art. 99, comma 2, ultimo periodo, Parte_1
CCII, sino ad euro 92.000 utilizzato solo per € 25.000 e il secondo, con attestazione dell'incaricato professionista, dott. sino ad euro 360.000. Per la Persona_2 gestione della continuità è previsto che la stessa si reggerà su quanto verrà realizzato con l'attività caratteristica (e cioè dal c.d. circolante).
La società in ordine a tali previsioni ha testualmente precisato “ Attraverso tali correttivi e le azioni previste dalla manovra industriale dovrebbe potersi ristabilire una congrua marginalità alla gestione, con generazione di flussi liberi a servizio del debito ( sebbene il risultato di esercizio ancora per il 2024 è previsto in negativo, dal 2025 è previsto in positivo ed in sensibile aumento così da consentire un ritorno in territorio positivo del patrimonio netto), tanto più, in considerazione del fatto che i ricavi, di cui è previsto un incremento, sono prudenzialmente ritenuti non tornare ai volumi precedenti alla pandemia”.
Il commissario, nel parere finale ex art 48 comma 2 CCII, operando una disamina della posizione finanziaria netta generata, in base alle assunzioni di piano, con riferimento alla gestione riorganizzata nel periodo 2025/2028, come da rendiconto finanziario predisposto dalla proponente ha evidenziato che “i flussi prospettici generati dalla gestione in continuità, riorganizzata, lungo
l'arco di piano unitamente alla vendita dell'immobile consentono di produrre risorse in funzione del soddisfacimento del passivo concordatario per euro
4.000.000 circa. (più precisamente, secondo lo schema sopra riportato, attestato - come ragionevolmente fondato - dal professionista indipendente, per euro 3.999.602=)”.
Egli ha, quindi, rilevato che “ Tali flussi appaiono idonei a sostenere, sotto un profilo sostanziale, la proposta concordataria” pur avendo, comunque, evidenziato che “la Società, nella proposta, non ha menzionato gli interessi che maturano - in ragione del saggio legale - sui crediti privilegiati, dopo la presentazione del ricorso ex art. 44 CCII, nei limiti fissati dagli artt. 153-154 CCII, come richiamati dall'art. 96 CCII.”. L'adeguatezza dei flussi prospettici alla copertura del fabbisogno concordatario, secondo le previsioni di piano, si evince dalla analisi del passivo e dalla proposta di pagamento avanzata dalla società ai propri creditori.
Come ha sintetizzato puntualmente il Commissario nella sua relazione il passivo societario si struttura nei termini che seguono
Natura Categoria Unità euro 2751-bis, n. 1), c.c. 665.322 Controparte_3 2751-bis, n. 2), c.c. 11.474 CP_4 2751-bis, n. 3), c.c. AGENTI 82.725 2751-bis, n. 5), c.c. 605.618 CP_5 2751-bis, n. 5-bis), c.c. 1.134 CP_6 2753 c.c. ENTI CONTRIBUTIVI ( ) 183.357 CP_7 2752, comma 1, c.c. IO (IRPEF, IRES, IRAP E 1.033.260 SANZIONI) 2752, comma 2, c.c. IO (IVA E SANZIONI) 359.314 2752, comma 3, c.c. (TRIBUTI 51.554 Controparte_8 CP_9 2758 c.c. IO (CREDITO RIVALSA IVA) 246.233
chirografo 429.598 CP_10
chirografo FORNITORI EX ART.85, COMMA 3 159.400
chirografo 531.5326 Controparte_11
chirografo CON 720.040 Controparte_11
chirografo CON 1.673.851 Controparte_11 CP_12CP_
chirografo ONTRIBUTIVI 4.405
chirografo ENTI TRIBUTARI (ED ENTE 95.288
) CP_13 chirografo ALTRI CREDITORI 132.226 postergato CREDITORI POSTERGATI 201.878
A tali debiti vanno aggiunte le spese di procedura sono stimate in 393.750 euro circa, conteggiando i compensi dei professionisti che sono stati d'ausilio alla società nella presentazione del piano, prededucibili solo per il 75% e calcolando in € 104.000 il compenso del commissario, ed in € 40.000 quello del liquidatore,
La proposta suddivide i creditori in venti classi, distinte in base alle rispettive cause di prelazione, alle eventuali garanzie e/o alla natura del credito, prevedendo quanto segue:
- pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori prededucibili, entro un anno dalla data di omologazione (dies a quo), salvo il TFR per il personale dipendente il cui rapporto prosegua nell'ambito dell'attività riorganizzata (con accantonamento annuale dei relativi importi);
- pagamento integrale, sulla base della capienza del “valore di liquidazione”:
1) dei crediti privilegiati ex art. 2751-bis, n. 1), c.c. (Classe I - lavoratori dipendenti e correlati fondi), entro un anno dal dies a quo;
2) dei crediti privilegiati ex art. 2751-bis, n. 2), c.c. (Classe II - professionisti), entro un anno dal dies a quo;
3) dei crediti privilegiati ex art. 2751-bis, n. 3), c.c. (Classe III - agenti e correlati fondi), entro un anno dal dies a quo;
4) dei crediti privilegiati ex art. 2751-bis, n. 4), c.c. (Classe IV - artigiani), entro un anno dal dies a quo;
5) dei crediti privilegiati ex art. 2751-bis, n. 5), c.c. (Classi V - cooperative), entro un anno dal dies a quo;
CP_1 6) dei crediti previdenziali ex art. 2753 c.c. (Classe VI - ed ), entro un anno dal dies a CP_15 quo;
7) dei crediti erariali ex art. 2752, commi 1-2, c.c. (Classi VII e VIII - Agenzia Entrate), anche tramite collocazione sussidiaria sugli immobili ex art. 2776 c.c., entro un anno dal dies a quo;
- pagamento dei creditori chirografari, anche divenuti tali per incapienza della garanzia patrimoniale (mancata copertura del credito rispetto al valore di liquidazione), con percentuali che decrescono dal 16% al 13%, tramite i flussi finanziari prodotti dall'esercizio in continuità dell'attività riorganizzata, nel modo che segue:
8) crediti nella titolarità delle banche e/o degli istituti finanziari, assistiti dalla garanzia di
, con privilegio ex art.
8-bis, D.L. n. 3/2015, degradati in chirografo Controparte_16 per incapienza (Classe IX): percentuale del 16%, in quattro rate annuali di pari importo a decorrere da due anni dal dies a quo;
9) crediti erariali con privilegio ex art. 2752, commi 1-2, c.c., degradati in chirografo per incapienza (Classe X): percentuale del 14%, in quattro rate annuali di pari importo a decorrere da due anni dal dies a quo;
10) crediti tributi locali (Comune di Campi Bisenzio), con privilegio ex art. 2752, comma 3, c.c., degradati in chirografo per incapienza (Classe XI): percentuale del 13,5%, in quattro rate annuali di pari importo a decorrere da due anni dal dies a quo;
11) crediti verso titolari di diritto rivalsa IVA, con privilegio ex art. 2758, comma 2, c.c., degradati in chirografo per incapienza e/o impossibilità esercizio rivalsa (Classe XII): percentuale del 13,2%, in quattro rate annuali di pari importo a decorrere da due anni dal dies a quo;
12) crediti di titolarità dei fornitori di maggiori dimensioni e delle “imprese minori” ex art. 85, comma 3, ultimo periodo, CCII, chirografari per natura (Classi XIII e XIV): percentuale del
13%, in quattro rate annuali di pari importo a decorrere da due anni dal dies a quo
13) crediti di titolarità delle banche e/o istituti finanziari, chirografari per natura, non assistiti da garanzie (Classe XV) o assistiti da garanzie personali dei soci/amministratori (Classe XVI): percentuale del 13%, in quattro rate annuali di pari importo a decorrere da due anni dal dies a quo;
14) crediti sia contributivi, sia erariali (sia relativi ad aggi e/o diritti esattivi), chirografari per natura (Classe XVII): percentuale del 13%, in quattro rate annuali di pari importo a decorrere da due anni dal dies a quo;
15) crediti portati da clienti con “segno in dare”, chirografari per natura (Classe XVIII): percentuale del 13%, in quattro rate annuali di pari importo a decorrere da due anni dal dies a quo.
Nessun pagamento è previsto per i crediti riconducibili agli amministratori, per compensi arretrati, ed alle stesse persone, quali soci della Società, per finanziamenti postergati, chirografari per natura (Classi
IXX-XX).
La Società ha collocato, all'interno della Classe IX, un fondo relativo alla “posizione” Mediocredito
Centrale per il caso in cui le banche e/o gli istituti finanziari escutano le garanzie concesse sui finanziamenti erogati alla Società: trattasi dell'(eventuale) credito di regresso assistito dal privilegio ex art.
8-bis, D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015 ed ha previsto la seguente serie di “fondi rischi”:
- fondo prededucibile per maggiori oneri per il caso in cui la Società debba traslocare dai locali d'impresa, nonché per possibili mancati incassi di crediti commerciali;
- fondo privilegiato per attività insussistenti e/o per passività sopravvenute, dalla natura privilegiata;
- fondo chirografario per eventuali attività insussistenti e/o per eventuali passività sopravvenute, dalla natura chirografaria;
- fondo privilegiato indennità agenti;
- fondo chirografario indennità agenti.
La Società ha previsto che per i fondi rischi che non dovessero essere utilizzati nell'arco di piano, le relative risorse liberate, al netto di eventuali “sopravvenienze passive”, siano destinate al soddisfacimento dei creditori sociali secondo un criterio proporzionale, in conformità . cioè - alle percentuali di soddisfacimento indicate nella proposta di concordato.
La proposta medesima non prevede “garanzie offerte ai creditori”, ex art. 105, comma 1, CCII.
La proposta così strutturata consente di individuare il seguente fabbisogno concordatario:
Spese di giustizia e prededuzioni 333.913 (100%) Creditori privilegiati ex art. 2751-bis
1.426.111 c.c. (100%) Creditori privilegiati ex art. 2753 c.c. 183.357 (100%) Creditori privilegiati ex art. 2752, 890.726 commi 1-2, c.c. (100%) Fondi rischi in privilegio (100%) 441.446 Fondo credito MCC ex art.
8-bis, D.L. 267.816 n. 3/2015, (16%) Creditori privilegiati ex art. 2752, 70.259 commi 1-2, c.c. (14%) Creditori privilegiati ex art. 2752, 6.960 comma 3, c.c. (13,5%) Creditori privilegiati ex art. 2758 c.c. 32.503 (13,2%) Chirografi e fondo rischi 271.692 chirografario (13%) TOTALE 3.924.783
Sulla base della proposta il fabbisogno concordatario risulta integralmente coperto nell'arco di piano dai flussi di cassa e dalla vendita dell'immobili nei termini seguenti:
Risorse finanziarie disponibili 3.999.602 Spese di giustizia e prededuzioni 333.913 (100%)
Creditori privilegiati ex art. 2751-bis
1.426.111 c.c. (100%) Creditori privilegiati ex art. 2753 c.c. 183.357 (100%) Creditori privilegiati ex art. 2752, 890.726 commi 1-2, c.c. (100%) Fondi rischi in privilegio (100%) 441.446 Fondo credito MCC ex art.
8-bis, D.L. 267.816 n. 3/2015, (16%) Creditori privilegiati ex art. 2752, 70.259 commi 1-2, c.c. (14%) Creditori privilegiati ex art. 2752, 6.960 comma 3, c.c. (13,5%) Creditori privilegiati ex art. 2758 c.c. 32.503 (13,2%) Chirografi e fondo rischi 271.692 chirografario (13%) Fabbisogno concordatario 3.924.783 Eccedenza 74.819 A pareggio 3.999.602 Il tribunale ha valutato corretta la formazione delle diverse classi di creditori previste dal piano concordatario, ritenendo che le classi soddisfino i criteri previsti dall'art. 85 CCII.
La società ha seguito puntualmente la previsione normativa anche con riguardo al trattamento riservato ai crediti erariali e previdenziali.
La Società, nell'ambito della proposta di concordato, ha formulato una proposta di trattamento dei crediti erariali- contributivi, ex art. 88 CCII che riguarda i debiti per tributi erariali e per contributi previdenziali e/o assistenziali sorti con riferimento alla data del 17/06/2024. La proposta di transazione fiscale è stata regolarmente presentata agli uffici competenti come previsto dall'art 88 comma 5 CCII e la Società ha dato atto che il soddisfacimento dei crediti erariali-contributivi è non inferiore a quello realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni/diritti sui quali sussista la prelazione, ex art. 88, comma 1, CCII.
Peraltro, trattandosi di concordato in continuità la proponente ha dato atto che, ex art. 88, comma 1,
CCII:
- con riferimento alla quota del credito assistito da privilegio, il piano assicura percentuali e tempi di pagamento non inferiori, né meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che abbiano un grado di privilegio inferiore o a coloro che abbiano una posizione giuridica e/o interessi economici omogenei a quelli degli enti destinatari dalla proposta “transattiva”;
- con riferimento al credito chirografario, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento proposto non è differenziato, né diverso rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, come nel caso in esame, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali sia previsto un trattamento più favorevole.
Relativamente ai creditori in questione non è stato necessario procedere ex art 88 comma 4 CCII atteso che la proposta di soddisfacimento è stata accettata, in sede di votazione, dai relativi enti pubblici destinatari.
La durata del piano si estende un orizzonte temporale di cinque anni decorrenti dalla data dell'omologazione coerentemente con le tempistiche di soddisfazione dei creditori:
Alla luce delle deduzioni svolte, è possibile procedere alle valutazioni sull'omologabilità del concordato, partendo dal presupposto che il presente concordato, pur prevedendo talune dismissioni patrimoniali, va qualificato come in continuità diretta, poiché il piano prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore.
Procedendo secondo l'ordine previsto dall'art 112 CCII è possibile sostenere che:
A) la procedura si è svolta regolarmente.
Il piano e la proposta sono stati comunicati regolarmente ai creditori come anche le relazioni del commissario, i creditori sono stati notiziati delle udienze ed il procedimento di votazione si è svolto in modo coerente con le prescrizioni dell'art 107 CCII.
L'esito delle votazioni e il provvedimento di fissazione dell'udienza di omologazione risultano ritualmente iscritti nel registro delle imprese ai sensi dell'art 48 e comunicato a tutti i creditori dissenzienti ( Comune di Campi Bisenzio, Parte_2 Parte_3
.
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Il procedimento, quindi, si è svolto secondo le prescrizioni di legge dando così modo ai creditori di analizzare approfonditamente le previsioni del piano e della proposta concordataria e di esprimere in modo del tutto consapevole il proprio voto.
B) La votazione si è svolta regolarmente e ha condotto ad un risultato che appare esposto correttamente dal commissario.
Come precedentemente esposto, nella sua relazione sui voti, il commissario ha concluso testualmente “ è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto in n. 19 delle n. 20 classi previste nella proposta di concordato. La maggioranza dei crediti ammessi al voto è stata raggiunta nelle Classi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e
XX. Vi è stata un'unica classe nella quale la maggioranza non è stata raggiunta: la Classe XI.”
Tali conclusioni sono state verificate attraverso l'analisi accurata dei risultati svolta dal commissario nella sua relazione con riferimento ai singoli creditori e che possono sintetizzarsi nei termini che seguono quale risultato aggregato delle classi:
CLASSE I TOTALE CREDITI 664.527,72
332.262,86 Parte_7 VOTI FAVOREVOLI 599.047,70 CLASSE II TOTALE CREDITI 11.474,08
5.737,04 Parte_7 VOTI FAVOREVOLI 11.474,08 CLASSE III TOTALE CREDITI 82.725,47
41.362,73 Parte_7 VOTI FAVOREVOLI 78.320,44 CLASSE IV TOTALE CREDITI 605.623,09
302.811,54 Parte_7 VOTI FAVOREVOLI 596.948,32 CLASSE V TOTALE CREDITI 1.134,34
567,17 Parte_7 VOTI FAVOREVOLI 1.134,34 CLASSE VI TOTALE CREDITI 186.150,27
93.075,13 Parte_7 VOTI FAVOREVOLI 186.150,27 CLASSE VII TOTALE CREDITI 660.899,72
330.449,86 Parte_7 VOTI FAVOREVOLI 660.899,72 CLASSE VIII TOTALE CREDITI 229.826,68 MAGGIORANZA 114.913,34 VOTI FAVOREVOLI 229.826,68 CLASSE IX TOTALE CREDITI 2.252.390,16
1.126.195,08 Parte_7 VOTI FAVOREVOLI 1.992.713,50 CLASSE X TOTALE CREDITI 501.847,36
250.923,68 Parte_7 VOTI FAVOREVOLI 501.847,36 CLASSE XI TOTALE CREDITI 51.553,61
25.776,80 Parte_7 VOTI FAVOREVOLI nessuno CLASSE XII TOTALE CREDITI 246.232,51
123.116,25 Parte_7 VOTI FAVOREVOLI 202.258,19 CLASSE XIII TOTALE CREDITI 456.737,78
228.368,89 Parte_7 VOTI FAVOREVOLI 262.155,06 CLASSE XIV TOTALE CREDITI 132.260,34
66.130,17 Parte_7 VOTI FAVOREVOLI 105.676,86 CLASSE XV TOTALE CREDITI 604.570,24
302.285,12 Parte_7 VOTI 395.596,71 Parte_8 CLASSE XVI TOTALE CREDITI 593.431,35
296.715,67 Parte_7 VOTI FAVOREVOLI 583.545,90 CLASSE XVII TOTALE CREDITI 99.702,76
49.851,38 Parte_7 VOTI FAVOREVOLI 63.281,42 CLASSE XVIII TOTALE CREDITI 51.758,72
25.879,36 Parte_7 VOTI FAVOREVOLI 27.252,12 CLASSE XIX TOTALE CREDITI 80.467,23
40.233,61 Parte_7 VOTI FAVOREVOLI 80.467,23 CLASSE XX TOTALE CREDITI 201.878,10 MAGGIORANZA 100.939,05 VOTI FAVOREVOLI 201.878,10
C) la proposta è ammissibile, come già esposto dal Tribunale in sede di apertura, sulla base di valutazioni che si ribadiscono
Nel caso di specie, infatti, la proposta è ammissibile sia a livello formale che sostanziale atteso che
è conforme al modello legale e risponde alle prescrizioni normative anche sotto i profili processuali, come dimostra il fatto che:
- sussiste la competenza del Tribunale di Firenze visto che la società ha la sede legale risultante dal registro delle imprese a Campi Bisenzio in via Alfieri n° 98 che coincide con il centro degli interessi della società ;
- la società svolge attività commerciale avendo quale oggetto sociale “la produzione, la rappresentanza ed il commercio all'ingrosso di prodotti tessili per l'abbigliamento e di nastri”;
- la società non è un'impresa minore, quindi, può accedere allo strumento del CP_1 concordato, come emerge dalla documentazione depositata: il bilancio al 31-12-2022 riporta un attivo patrimoniale di € 9.194.127 e ricavi per € 3.277.038. - la ricorrente versa in stato di crisi per le ragioni dettagliatamente esposte e come emerge non solo dalle deduzioni svolte in sede di ricorso, ma anche e soprattutto dalla situazione economico patrimoniale e finanziaria al 17-6-2024 che riporta un patrimonio netto negativo per € 3.231.080;
- risulta depositata tutta la documentazione prevista dall'art 39 CCII nonché la relazione del professionista indipendente ex art 84 comma 3 CCII che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;
- la proposta prevede per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che consiste oltre che nella misura di soddisfacimento in denaro indicata per ciascuna classe anche nella prosecuzione o rinnovazione dei rapporti in corso;
- il concordato realizza il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, come ampiamente esposto dalla società e ribadito dal commissario e i creditori muniti di privilegio pegno o ipoteca di cui la proposta prevede il soddisfacimento non integrale sono soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte di spese generali.
- la proposta prevede correttamente il soddisfacimento dei creditori con il valore di liquidazione secondo le regole della Absolute Priority Rule e con i flussi della continuità secondo la Relative Priority Rule ;
- come già enunciato, i crediti fiscali sono stati correttamente trattati.
D) e E) le classi dei creditori sono state regolarmente formate ed è stata garantita la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe
In sede di apertura, il Tribunale ha effettuato, in merito al procedimento di formazione delle classi e soprattutto ai criteri di soddisfacimento previsti, una serie di riflessioni che in questa sede si ritiene opportuno ribadire per la rilevanza che le stesse hanno sulla struttura del piano e sulla concreta eseguibilità della proposta.
I criteri di formazione delle classi sono risultati coerenti ed in linea con i principi giuridici esposti dal Codice della Crisi d'Impresa atteso che appare evidente: - che sono stati ricompresi nelle varie classi, creditori che hanno posizione giuridica ed interessi economici omogenei ai sensi dell'art 2 comma 1 lettera r), - che sono stati classati conformemente alle disposizioni di cui all'art 85 comma
2 e 88 CCII i crediti tributari e previdenziali, -che in perfetta conformità con quanto previsto dall'art 85 CCII sono stati classati autonomamente i crediti privilegiati, sono state diversificate le imprese dei fornitori tra minori e maggiori, sono stati diversificati i creditori bancari con o senza garanzie di terzi.
La società ha previsto il soddisfacimento delle classi in misura coerente con quanto indicato dall'art
84 comma 6 CCII : è, infatti, stabilito che il valore di liquidazione sia distribuito nella rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e che, per il valore eccedente quello di liquidazione, esso sia ripartito in modo tale che i creditori inseriti in una classe ricevano una soddisfazione più favorevole dei creditori inseriti nella classe inferiore.
In merito alla correttezza della distribuzione del valore di liquidazione, è stato necessario effettuare una digressione con riguardo alla previsione di soddisfacimento del che si Controparte_16 ribadisce.
Nella suddivisione in classi, la società ha collocato il credito in questione dopo la classe 7) relativa ai crediti previdenziali ed assistenziali assistiti dal privilegio ex art 2753 c.c. e dopo la classe 8 ) relativa ai crediti erariali assistiti dalla garanzia ex art 2752 n° 1 e 2 c.c. sul presupposto che, a differenza dei crediti contenuti in tali classi, il credito vantato dal non rientri Controparte_16 tra i crediti ex art 2776 c.c. ovvero tra quelli che possono beneficiare della collocazione privilegiata sussidiaria sul ricavato dalla vendita degli immobili.
Il Tribunale ha verificato la correttezza del ragionamento seguito dalla società.
È partito da un principio interpretativo assolutamente inderogabile: le norme che disciplinano i privilegi hanno carattere eccezionale e, in quanto tali, non sono suscettibili di interpretazione analogica (ex plurimis, Cass. Sez. 1, sentenza n. 5297 del 5/3/2009: Cass. n. 1946 del 10 febbraio
2003; Cass., Sez. 1, sentenza n. 9763 del 15/9/1995). D'altro canto, la previsione di qualsiasi privilegio ha diretti riflessi sul principio generale della par conditio creditorum (cfr., in specie, l'art. 2741 c.c.), da ciò conseguendo la necessità di una interpretazione restrittiva delle norme che regolano la materia.
L'unica forma interpretativa consentita è quella estensiva atteso che le Sezioni Unite della Suprema
Corte hanno da tempo affermato che: “Le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti possono essere oggetto di interpretazione estensiva, la quale costituisce il risultato di un'operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale e di identificare l'effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell'intenzione del legislatore e, soprattutto, della causa del credito” (Cass., Sez. U., sentenza n. 11930 del 17/5/2010 ) Fatta tale premessa, il privilegio dei garanti statali è regolato dal D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, il cui art. 9, comma 5, in particolare prevede che: “per le restituzioni di cui al comma 4, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, a eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi”. Con riguardo alla sola MCC, l'art. 8 bis, comma terzo, del D.l. 24 gennaio 2015, n. 3, ribadisce che: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, a eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti”.
A questo punto, è stato necessario attribuire la giusta interpretazione all'inciso “ , costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, a eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 bis del codice civile” contenuto in ambedue le norme citate, partendo, come sempre dall'interpretazione letterale e sistematica delle norme.
È vero che la norma parla di prevalenza del credito “ su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante”, ma è anche vero che il legislatore ha operato una scelta di fondo della tipologia di privilegio da attribuire a questo credito laddove ha individuato le categorie degli unici privilegi sovraordinati: spese di giustizia e privilegio ex art 2751 bis c.c.
In tal modo il legislatore ha semplicemente operato un richiamo indiretto all'art 2777 c.c. che al comma terzo dispone “ I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'art 2751 bis“, che sono privilegi generali sui mobili.
L'accezione, quindi, “ preferito ad ogni altro credito”, non è indicativa di un privilegio di sovraordinazione assoluta, ma solo di un privilegio che si colloca dopo le spese di giustizia e i privilegi ex art 2751 bis c.c.
Peraltro, se si considera la definizione contenuta nell'art 2746 c.c., appare evidente che, in assenza di specificazioni in merito ai beni mobili o immobili sui cui lo stesso privilegio opera, lo stesso non può che essere generale e, conseguentemente, mobiliare. ( la legge parla di privilegio generale mobiliare e di privilegio speciale che riguardando specifici beni può essere mobiliare o immobiliare) Appare, quindi, chiaro che il privilegio del che, in forza dell'art 8 citato, Controparte_16 trova collocazione subito dopo il privilegio ex art 2751 bis c.c. è senza dubbio un privilegio generale sui beni mobili.
Resta da stabilire se il credito sia dotato anche del diritto di beneficiare della collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili ex art 2776 c.c.
Ad una lettura formalistica dell'articolo predetto appare chiaro che ivi non si fa assolutamente menzione dell'art 8 comma terzo, del D.l. 24 gennaio 2015, n. 3, quindi, dei crediti privilegiati dallo stesso disciplinati.
Resta il fatto, però, che al comma 2 dell'art 2776 viene disposto testualmente “ I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751 bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma”.
Va stabilito se il richiamo all'art 2751 bis c.c. contenuto sia nell'art 8 citato che nell'art 2776 c.c. possa avere rilevanza ai fini interpretativi.
È vero che il privilegio del è collocato subito dopo i privilegi ex art 2751 bis Controparte_16
c.c., ma è anche vero che è distinto da quelli, infatti è disciplinato da una normativa speciale che non contempla la collocazione sussidiaria sugli immobili.
Peraltro, tale privilegio non può essere ricompreso nella previsione di cui all'art 2776 c.c. neppure attraverso quell'interpretazione estensiva della norma che le SU ritengono possibile.
Le categorie di crediti indicate nell'art 2776 c.c. ovvero i crediti per TFR e per indennità ex art
2118, i crediti per alimenti, i crediti di lavoratori, professionisti, artigiani, cooperative, i crediti degli enti previdenziali ed assistenziali e i crediti erariali, sono stati ritenuti meritevoli di tutela per l'ordinamento in considerazione della peculiare situazione e del peculiare interesse dei soggetti e degli enti che li vantano. Tale interesse, però, è del tutto difforme dall'interesse che è sotteso al privilegio del . Controparte_16
Nel primo caso, sono salvaguardati soggetti economicamente più fragili, mentre, nel secondo caso,
l'obiettivo perseguito, attraverso la complessa costruzione della garanzia statale ai finanziamenti erogati alle imprese, sta proprio nel sostegno all'impresa e nell'esigenza di rientro del credito statale.
Appare chiaro che si tratta di interessi tra loro del tutto dissimili, nell'ambito dei quali non appare possibile operare un'interpretazione estensiva della norma. Peraltro, a conferma di questo, può addursi che, sia pur in modo apodittico anche la Suprema Corte nella sentenza n° 22925/2023 ha parlato del privilegio del come privilegio Controparte_16 generale sui mobili.
Il Tribunale ha, quindi, affermato, con decisione che si ribadisce, che le classi, quindi, cono state correttamente costruite ed è stato correttamente previsto il soddisfacimento delle stesse con il valore di liquidazione ed i flussi della continuità.
Peraltro, come emerge chiaramente dalle percentuali di soddisfacimento indicate, all'interno delle singole classi è previsto il medesimo trattamento per ciascuno dei creditori ivi ricompresi.
F-1) Voto delle classi
Trattandosi di concordato in continuità il Tribunale deve valutare se il concordato è stata votato da tutte le classi oppure, laddove sia stato espressamente richiesto dal debitore, come nel caso di specie, se ricorrano i presupposti di cui all'art 112 comma 2 CCII.
Nel caso in esame, è certo che, conclusesi le operazioni di voto, risulta esser stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto in diciannove delle venti classi previste nella proposta di concordato: la maggioranza dei crediti ammessi al voto è stata raggiunta nelle Classi I, II, III, IV, V,
VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX.
Vi è stata un'unica classe nella quale la maggioranza non è stata raggiunta ed è la Classe XI rappresentata sostanzialmente dai crediti vantati dal Comune di Campi Bisenzio: si tratta di crediti per imposte e tributi locali per euro 51.554,61 assistite dal privilegio di cui all'art. 2752, co. 3, c.c. che saranno soddisfatti nella misura del 13,5%, in quattro rate annuali di pari importo a decorrere da due anni dalla data di omologazione.
Nonostante la mancata approvazione da parte dell'unanimità delle classi, la proposta in oggetto può essere ritenuta approvata e, quindi, omologabile sotto il profilo del voto dal momento che ricorrono congiuntamente tutte le condizioni previste dalla norma atteso che:
1) il valore di liquidazione è distribuito secondo le cause legittime di prelazione come già puntualmente esposto;
2) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevono complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84 comma 7 . Come precedentemente esposto i crediti erariali con privilegio ex art. 2752, commi 1-2, c.c. appartenenti alla Classe X sono soddisfatti nella percentuale del 14%, tutti i crediti per tributi locali del Comune di Campi
Bisenzio, con privilegio ex art. 2752, comma 3, c.c., sono soddisfatti nella percentuale del
13,5%, senza distinzione alcuna di soddisfazione e i crediti verso titolari di diritto rivalsa IVA, con privilegio ex art. 2758, comma 2, c.c., che appartengono alla classe di grado inferiore ovvero alla Classe XII sono soddisfatti nella percentuale del 13,2%,
3) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito atteso che taluni crediti sono soddisfatti al 100% e taluni in percentuale;
4) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi purchè almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione: la proposta è stata votata da 19 classi su 20 e, di queste, 12 sono formata da creditori titolari di diritti di prelazione.
F-2) il piano non è privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori.
Come già ampiamente evidenziato i flussi finanziari ricavabili dalle iniziative descritte nel piano sono del tutto idonei, matematicamente, a coprire il fabbisogno concordatario, cosicchè a fronte della falcidia concordataria la società può indubbiamente superare la situazione di crisi in cui versa.
Tali considerazioni sono, peraltro, confermate dall'attestatore che ha argomentato in ordine alla ragionevolezza delle previsioni di piano sulla base di un percorso logico che è stato condiviso sia dal Commissario che dal Tribunale.
Lo stesso attestatore, con criteri argomentativi logici ed oltremodo concreti, ha asserito che la tenuta del piano si fonda sulla circostanza che le proiezioni sono state elaborate basandosi solo ed esclusivamente sui dati storici ante pandemia della società.
L'attestatore ha anche analizzato minuziosamente i possibili scenari conseguenti agli scostamenti di piano evidenziando che, in ogni caso, il concordato conserva per i creditori una maggiore convenienza.
L'attestatore, infatti, ha sviluppato due scenari:
- nel primo scenario worst, ha ipotizzato una riduzione nel fatturato in ragione del 5% rispetto alle previsioni di piano, con riferimento a ciascun esercizio del quinquennio 2025/2929. In tale scenario, la Società vedrebbe decrescere i propri flussi di cassa da euro 3.999.802 ad euro
3.516.534=, con un decremento di euro 483.068. In questo caso, le risorse disponibili da destinare al servizio del debito concordatario sarebbero comunque superiori rispetto allo scenario liquidatorio, pertanto, le percentuali di soddisfacimento previste nel piano sarebbero confermate attraverso l'utilizzo dei fondi rischi.
- nel secondo scenario worst, ha previsto, oltre alla riduzione del fatturato nella misura del 5%, anche il mancato aumento dei prezzi di vendita. In tal caso, la Società vedrebbe decrescere le proprie risorse da euro 3.999.802 ad euro 2.545.620, con un decremento di euro 1.453.98. In tal caso le risorse da destinare al servizio del debito sarebbero inferiori rispetto all'alternativa liquidatoria (euro 2.882.000= ca.), dunque con mancata convenienza del concordato preventivo, ma l'attestatore ha dato atto che tale seconda ipotesi appare del tutto irrealistica, considerato che
“l'attuale gestione in continuità aziendale sta confermando che la clientela sta recependo
l'aumento dei prezzi previsti dal piano” .
Tali valutazioni consentono di ritenere il piano non manifestamente inidoneo a garantire il soddisfacimento dei creditori secondo le previsioni di piano e, peraltro, garantisce la conservazione del valore azienda.
Con riguardo ai finanziamenti prededucibili, come è stato già precisato, il Tribunale:
- con decreto del 24/07/2024, ha autorizzato la proponente a contrarre con la società Pt_1
[... un finanziamento prededucibile, infruttifero, nei limiti di euro 92.000,00=, ex art. 99
CCII (termine rimborso: 48 mesi da omologa);
- con decreto del 23/10/2024, ha successivamente autorizzato la proponente a contrarre con la stessa altro finanziamento prededucibile, infruttifero, nei limiti di euro 360.000, Parte_1 ex art. 99 CCII (termine rimborso: 24 mesi da omologa).
I decreti di autorizzazione evidenziano la strumentalità di tali finanziamenti all'esecuzione del piano e la connotazione non pregiudizievole degli stessi.
La relazione del professionista indipendente, recepita dal Tribunale ha posto in evidenza che tali finanziamenti erano “ essenziali per il prosieguo della continuità aziendale, consentono di riavviare con ordinarietà il ciclo produttivo e commerciale e di mantenere i rapporti con la clientela che già ha avviato nuovi ordinativi di merci” ed ha sottolineato che “La continuazione dell'attività
d'impresa, e quindi la continuità aziendale, è previsto generi marginalità positive confermando al momento la prima e provvisoria previsione di piano di poter generare flussi finanziari liberi a servizio del debito concordatario.”;
Si tratta evidentemente di finanziamenti che sono stati utili per la prosecuzione dell'attività, stante le difficoltà di accesso al credito, e che non pregiudicano i creditori atteso che non si sostanziano in una implementazione delle prededuzioni, ma vengono assorbiti dal maggior valore generato dalla prosecuzione dell'attività che si aggirerebbe in € 1.500.000.
F-3) In ogni altro caso è accertata la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati
Al di là dell'astratta fattibilità del piano, a dimostrazione della concreta non manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi è possibile evidenziare quanto riscontrato dal Commissario Giudiziale e riferito nella sua relazione finale circa l'andamento societario e la sua conformità alle previsioni di piano, ovvero che:
- sebbene, proiettando il fatturato registrato all'aprile 2025 su base annua, si avrebbe, con riferimento al 2025, un volume d'affari di euro 3.180.000= ca., importo inferiore rispetto al dato previsionale di piano (euro 3.725.000=), con una flessione - dunque -, in termini di fatturato, del 17,13%, tale flessione è stata recuperata con i dati del fatturato realizzato al 30 maggio 2025 che è stato di euro 277.229 e che in proiezione riduce il dato dal 16,04% al
14,89%
- per quanto il fatturato al 30/04/2025, se proiettato su base annua, risulti inferiore rispetto alle previsioni per il 2025 (flessione del 16% ca.), la Società ha sin qui operato, in base ai dati disponibili, in una situazione di ripristinato equilibrio economico, per quanto, al momento, non ancora definitivamente consolidato;
- la situazione contabile al 30/04/2025 presenta un EBITDA positivo (euro 6.700=), per quanto più contenuto, sempre in base ad una mera proiezione su base annua, rispetto ai dati previsionali previsti per il 2025, primo anno del quinquennio di piano (euro 20.100= contro euro 143.132=);
- i primi quattro mesi del 2025 hanno fatto registrare un'incidenza sul fatturato, di alcuni dei principali costi aziendali, più bassa (dato positivo) rispetto a quanto previsto nel piano ( ad es. la Società ha peraltro rappresentato che dal 9 maggio 2025 un dipendente a tempo indeterminato, con mansioni di magazziniere, ha rassegnato le proprie dimissioni e che le relative mansioni sono state riallocate internamente, senza necessità di sostituire il dipendente con nuova forza lavoro, con un “risparmio”, pertanto, in termini di costo, di euro
37.000= su base annua);
- la Società, nel periodo gennaio/maggio 2025, ha assolto le proprie correnti obbligazioni di natura tributaria e previdenziale-assistenziale con mezzi propri;
- la Società, nel periodo in esame, non ha incrementato il debito prededucibile nei confronti di ha utilizzato i suddetti finanziamenti prededucibili nei limiti del minore Parte_1 importo - rispetto a quanto autorizzato ex art. 99 CCII - di euro 159.315= (conto
02.020.07.0002, denominato “Prededucibile La Rosa S.r.l.”).
In conclusione, dallo sviluppo successivo dell'attività risulta che non sono mutate le condizioni di ammissibilità della proposta già valutate in sede di apertura con il decreto di cui all'art. 47 CCII ove il tribunale ha ritenuto la ritualità della proposta e la non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori come prevista oltre che alla conservazione dei valori aziendali.
Riscontrati tutti i presupposti di legge, il concordato deve essere omologato.
Trattandosi di concordato in continuità, con liquidazione di taluni beni viene nominato un liquidatore ai sensi dell'art 114 bis CCII.
L'esecuzione del piano con riferimento alla parte in continuità, invece, è affidata all'imprenditore sotto il controllo del commissario giudiziale.
PQM
Visti gli artt. 48 e 112 CCII,
OMOLOGA il concordato preventivo proposto dalla società , con sede in Campi Bisenzio CP_1
alla via Vittorio Alfieri 98 Partita IVA P.IVA_1
CONFERMA la nomina a Commissario Giudiziale del dottor con l'incarico di Persona_1
sorvegliare l'adempimento del concordato per la parte in continuità.
Il commissario dovrà riferire al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.
Il commissario ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art. 105, c. 1
CCII, redigerà un rapporto informativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, c. 9, e lo trasmetterà ai creditori.
Conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale depositerà un rapporto informativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, c. 9.
Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o più creditori.
Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, dovrà senza indugio riferirne al tribunale che, sentito il debitore, potrà attribuire al commissario i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento di tali atti.
NOMINA
Liquidatore Giudiziale la dott.ssa Mariolina Mittica che sotto la vigilanza del Commissario
Giudiziale dovrà procedere alla:
- vendita del compendio immobiliare indicato in piano alle condizioni ivi previste e attraverso le procedure competitive in conformità alle disposizioni di legge;
- promozione, se conveniente per i creditori, dell'azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo.
Manda alla Cancelleria per pubblicazione, la notificazione e l'iscrizione al registro delle imprese a norma dell'art. 45 CCII.
Firenze, 23-7-2025
La Presidente Il giudice rel.
Dott.ssa Rosa Selvarolo
dott. Maria Novella Legnaioli