Articolo 27 della Legge 27 aprile 1982, n. 186
Articolo 26Articolo 28
Versione
14 maggio 1982
Art. 27. (Collocamento a riposo per limiti di eta)

Si applicano ai magistrati amministrativi le disposizioni previste per i magistrati ordinari in materia di collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta'.
Entrata in vigore il 14 maggio 1982
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