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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/02/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 25/02/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6702/2023, cui è riunito il fascicolo di ATP recante R.G. n. 5522/2022
TRA
rappr. e dif. dall'Avv. C. Soriano, elett. dom. in Caserta, alla Via Renella Parte_1
n. 32, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. Verrengia, I. De Benedictis e L. CP_1
Cuzzupoli, N. Fumo e D. Catalano, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/10/2023, l'istante conveniva dinanzi a questo giudice l' CP_1 esponendo di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 5522/22) per il riconosci della pensione di inabilità/indennità di accompagnamento, nonché dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU che, nella relazione peritale definitiva, non aveva riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario, deducendo che gli stati patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva chiedendo di “1) dichiarare che il ricorrente è meritevole della pensione di inabilità/indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dalla L. 104/92 art. 3 comma 3 con il riconoscimento della pensione inabilità/indennità di accompagnamento e dello stato di portatore di handicap grave dall'epoca della domanda amministrativa o dal riconoscimento giudiziario;
2) per effetto di tale declaratoria, condannare l in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere al ricorrente la CP_1 pensione di inabilità/indennità d pagnamento ed i benefici previsti dalla L. 104/92 co. 3 art. 3 dalla domanda amministrativa o dal riconoscimento giudiziario oltre gli interessi legali come per legge”. Spese vinte, con attribuzione. Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per il mancato rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 5 e 6 1 c.p.c. e la carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di ATP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. All'esito del deposito dell'elaborato peritale integrativo da parte del consulente già nominato in fase di ATP, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***********
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 07/09/2023 e la dichiarazione è stata depositata il 27/09/2023, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 23/10/2023, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo, il ricorrente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, ritenendo la percentuale di invalidità riconosciuta frutto di una valutazione non adeguata delle patologie da cui lo stesso era affetto e di un'errata applicazione dei codici di riferimento. Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile. Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte. Nell'elaborato peritale integrativo, il consulente nominato in sede di ATP, alla luce delle osservazioni di cui all'atto introduttivo, confermava le conclusioni rassegnate. In particolare, in sede di ATP, argomentava: “Per quanto riguarda l'artrosi polidistrettuale in obeso, non essendo tale patologia specificatamente tabellata, considerata l'incidenza funzionale su più 2 distretti corporei, considerato l'elevato indice di massa corporea, si procederà ad una valutazione percentuale ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e pertanto valuteremo la sua incidenza nel 40%. Per quanto riguarda la cardiopatia ischemico – ipertensiva, considerata l'incidenza funzionale, potremo ascriverla alla I classe NYHA e valutarne l'incidenza nel 45%. Per quanto riguarda la sindrome delle apnee notturne di grado severo, non essendo tale tipologia specificatamente tabellata, considerata la sua incidenza funzionale, considerata la sindrome delle apnee notturne, si procederà ad una valutazione percentuale ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e pertanto valuteremo la sua incidenza funzionale al 30%. Procedendo ora alla valutazione complessiva, ne scaturirà una percentuale totale del 77% e pertanto potremo affermare che parte ricorrente non abbia una totale inabilità lavorativa, né si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”. Riconosceva, inoltre, il ricorrente persona portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 1, L. 104/1992. Nell'elaborato integrativo, il consulente, preliminarmente richiamava il contenuto delle repliche già rese a seguito delle osservazioni all'inoltro della bozza dell'elaborato peritale (il cui contenuto veniva integralmente riportato nel ricorso in opposizione), e valutava inoltre la documentazione sanitaria di formazione successiva versata in atti, osservando che del tutto incongruo, sia nell'analogia clinica che funzionale, era il codice tabellare indicato da parte ricorrente con riferimento alla patologia respiratoria, mentre “la valutazione espressa dal sottoscritto ctu deriva evidentemente dall'esame obiettivo effettuato e dallo studio della documentazione sanitaria in atti che ha, come descritto, evidenziato un impatto funzionale e clinico, sindrome delle apnee notturne, ben diverso;
contesta inoltre la valutazione sulla artrosi polidistrettuale in obeso, valutata al 40% come da tabella codice 7105 che recita “obesità (indice di massa corporea compreso tra 35 3 40 ) con complicanze artrosiche, richiedendo di fatto una duplicazione della patologia e cioè una percentuale del 40% per l'obesità con complicanze artrosiche e del 40% per la stessa patologia, adducendo motivazioni incomprensibili e assolutamente non rispondenti ad una corretta metodologia medico-legale”. Aggiungeva che, dalla documentazione successivamente depositata, “non emergono condizioni tali che possano modificare il giudizio diagnostico e medico-legale già espresso e che, a mio giudizio, ben rappresenta le patologie e le relative incidenze funzionali del ricorrente” e concludeva confermando il giudizio espresso in fase di ATP. Inidonea a determinare la necessità di un approfondimento peritale è la deduzione, formulata da parte ricorrente anche all'odierna udienza, circa il mancato riconoscimento, da parte del CTU, della patologia diabetica. Ed invero, a differenza di quanto dedotto, si osserva che la stessa risulta non adeguatamente documentata. Nel dettaglio, non vi è in atti documentazione, da parte di specialista in materia, che attesti la sussistenza di tale patologia e l'eventuale terapia farmacologica praticata, rinvenendosi un generico riferimento al diabete solo in taluni documenti (visita cardiologica del 25/06/2013, che fa riferimento in diagnosi a “diabete mellito”; certificati oculistici del 26/07/2019 e del 10/05/2024, contenenti un mero riferimento ad una retinopatia diabetico-ipertensiva), tra l'altro valutati dal consulente tecnico (cfr. integrazione peritale). Sulla scorta di tutto quanto esposto, la citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute di , logica nelle Parte_1 argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante. La domanda, pertanto, va rigettata. 3 Nulla per le spese di lite, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato CP_1 decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate CP_1 con separato decreto emesso in pari
Santa Maria Capua Vetere, 25/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
4
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 25/02/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6702/2023, cui è riunito il fascicolo di ATP recante R.G. n. 5522/2022
TRA
rappr. e dif. dall'Avv. C. Soriano, elett. dom. in Caserta, alla Via Renella Parte_1
n. 32, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. Verrengia, I. De Benedictis e L. CP_1
Cuzzupoli, N. Fumo e D. Catalano, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/10/2023, l'istante conveniva dinanzi a questo giudice l' CP_1 esponendo di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 5522/22) per il riconosci della pensione di inabilità/indennità di accompagnamento, nonché dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU che, nella relazione peritale definitiva, non aveva riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario, deducendo che gli stati patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva chiedendo di “1) dichiarare che il ricorrente è meritevole della pensione di inabilità/indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dalla L. 104/92 art. 3 comma 3 con il riconoscimento della pensione inabilità/indennità di accompagnamento e dello stato di portatore di handicap grave dall'epoca della domanda amministrativa o dal riconoscimento giudiziario;
2) per effetto di tale declaratoria, condannare l in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere al ricorrente la CP_1 pensione di inabilità/indennità d pagnamento ed i benefici previsti dalla L. 104/92 co. 3 art. 3 dalla domanda amministrativa o dal riconoscimento giudiziario oltre gli interessi legali come per legge”. Spese vinte, con attribuzione. Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per il mancato rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 5 e 6 1 c.p.c. e la carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di ATP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. All'esito del deposito dell'elaborato peritale integrativo da parte del consulente già nominato in fase di ATP, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 07/09/2023 e la dichiarazione è stata depositata il 27/09/2023, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 23/10/2023, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo, il ricorrente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, ritenendo la percentuale di invalidità riconosciuta frutto di una valutazione non adeguata delle patologie da cui lo stesso era affetto e di un'errata applicazione dei codici di riferimento. Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile. Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte. Nell'elaborato peritale integrativo, il consulente nominato in sede di ATP, alla luce delle osservazioni di cui all'atto introduttivo, confermava le conclusioni rassegnate. In particolare, in sede di ATP, argomentava: “Per quanto riguarda l'artrosi polidistrettuale in obeso, non essendo tale patologia specificatamente tabellata, considerata l'incidenza funzionale su più 2 distretti corporei, considerato l'elevato indice di massa corporea, si procederà ad una valutazione percentuale ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e pertanto valuteremo la sua incidenza nel 40%. Per quanto riguarda la cardiopatia ischemico – ipertensiva, considerata l'incidenza funzionale, potremo ascriverla alla I classe NYHA e valutarne l'incidenza nel 45%. Per quanto riguarda la sindrome delle apnee notturne di grado severo, non essendo tale tipologia specificatamente tabellata, considerata la sua incidenza funzionale, considerata la sindrome delle apnee notturne, si procederà ad una valutazione percentuale ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e pertanto valuteremo la sua incidenza funzionale al 30%. Procedendo ora alla valutazione complessiva, ne scaturirà una percentuale totale del 77% e pertanto potremo affermare che parte ricorrente non abbia una totale inabilità lavorativa, né si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”. Riconosceva, inoltre, il ricorrente persona portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 1, L. 104/1992. Nell'elaborato integrativo, il consulente, preliminarmente richiamava il contenuto delle repliche già rese a seguito delle osservazioni all'inoltro della bozza dell'elaborato peritale (il cui contenuto veniva integralmente riportato nel ricorso in opposizione), e valutava inoltre la documentazione sanitaria di formazione successiva versata in atti, osservando che del tutto incongruo, sia nell'analogia clinica che funzionale, era il codice tabellare indicato da parte ricorrente con riferimento alla patologia respiratoria, mentre “la valutazione espressa dal sottoscritto ctu deriva evidentemente dall'esame obiettivo effettuato e dallo studio della documentazione sanitaria in atti che ha, come descritto, evidenziato un impatto funzionale e clinico, sindrome delle apnee notturne, ben diverso;
contesta inoltre la valutazione sulla artrosi polidistrettuale in obeso, valutata al 40% come da tabella codice 7105 che recita “obesità (indice di massa corporea compreso tra 35 3 40 ) con complicanze artrosiche, richiedendo di fatto una duplicazione della patologia e cioè una percentuale del 40% per l'obesità con complicanze artrosiche e del 40% per la stessa patologia, adducendo motivazioni incomprensibili e assolutamente non rispondenti ad una corretta metodologia medico-legale”. Aggiungeva che, dalla documentazione successivamente depositata, “non emergono condizioni tali che possano modificare il giudizio diagnostico e medico-legale già espresso e che, a mio giudizio, ben rappresenta le patologie e le relative incidenze funzionali del ricorrente” e concludeva confermando il giudizio espresso in fase di ATP. Inidonea a determinare la necessità di un approfondimento peritale è la deduzione, formulata da parte ricorrente anche all'odierna udienza, circa il mancato riconoscimento, da parte del CTU, della patologia diabetica. Ed invero, a differenza di quanto dedotto, si osserva che la stessa risulta non adeguatamente documentata. Nel dettaglio, non vi è in atti documentazione, da parte di specialista in materia, che attesti la sussistenza di tale patologia e l'eventuale terapia farmacologica praticata, rinvenendosi un generico riferimento al diabete solo in taluni documenti (visita cardiologica del 25/06/2013, che fa riferimento in diagnosi a “diabete mellito”; certificati oculistici del 26/07/2019 e del 10/05/2024, contenenti un mero riferimento ad una retinopatia diabetico-ipertensiva), tra l'altro valutati dal consulente tecnico (cfr. integrazione peritale). Sulla scorta di tutto quanto esposto, la citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute di , logica nelle Parte_1 argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante. La domanda, pertanto, va rigettata. 3 Nulla per le spese di lite, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato CP_1 decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate CP_1 con separato decreto emesso in pari
Santa Maria Capua Vetere, 25/02/2025
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