Art. 2. 1. All'articolo 194, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , come sostituito dall' articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321 , sono soppresse le parole: "od accettata".
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10 novembre 1991
10 novembre 1991
Giurisprudenza • 6
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/06/2015, n. 2850Provvedimento: […] Questa norma era poi modificata dall'art.2 della legge 8 novembre 1991 n.356 con la soppressione delle parole “od accettata”, per poi giungere al vigente testo del citato art.194 come introdotto dall'art.4 comma 2 della legge n.133 del 1998 secondo cui “il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni ad una sede da lui chiesta non può essere trasferito ad altre sedi o ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia”.Leggi di più...
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