Art. 2. 1. All'articolo 194, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , come sostituito dall' articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321 , sono soppresse le parole: "od accettata".
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10 novembre 1991
10 novembre 1991
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- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/06/2015, n. 2850Provvedimento: […] Questa norma era poi modificata dall'art.2 della legge 8 novembre 1991 n.356 con la soppressione delle parole “od accettata”, per poi giungere al vigente testo del citato art.194 come introdotto dall'art.4 comma 2 della legge n.133 del 1998 secondo cui “il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni ad una sede da lui chiesta non può essere trasferito ad altre sedi o ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia”.Leggi di più...
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- Consiglio Superiore della Magistratura·
- art. 35 del d.l. n. 5/12·
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- 2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 27/09/2016, n. 3941Provvedimento: […] Questa norma era modificata dall'art.2 della legge 8 novembre 1991 n.356 con la soppressione delle parole “od accettata”, per poi giungere al vigente testo del citato art.194 come introdotto dall'art.4 comma 2 della legge n.133 del 1998 secondo cui “il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni ad una sede da lui chiesta non può essere trasferito ad altre sedi o ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia”.Leggi di più...
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- 3. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 03/09/2014, n. 9325Provvedimento: […]Leggi di più...
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- 4. Corte Cost., sentenza 17/12/2013, n. 314Provvedimento: […]Leggi di più...
- trasferimenti o conferimenti di funzioni dei magistrati·
- obbligo di permanenza nella sede richiesta per almeno tre anni·
- ordinamento giudiziario·
- inammissibilità delle questioni.
- 5. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 03/06/2022, n. 4518Provvedimento: Pubblicato il 03/06/2022 N. 04518/2022REG.PROV.COLL. N. 06110/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6110 del 2015, proposto da Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, e con essa domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12 contro -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Di Cunzolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via …Leggi di più...
- interpretazione autentica·
- legittimazione triennale·
- articolo 194 dell'Ordinamento giudiziario·
- Regolamento (UE) 2016/679·
- art. 35 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5·
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- art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196·
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