Articolo 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 356
Articolo 1Articolo 3
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10 novembre 1991
Art. 2. 1. All'articolo 194, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , come sostituito dall' articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321 , sono soppresse le parole: "od accettata".
Entrata in vigore il 10 novembre 1991
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