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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/05/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2585/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. dott.ssa Roberta Nunnari Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2585/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BICEGO GABRIELE, elettivamente domiciliato in VIA PANA', 56/B 35027 NOVENTA PADOVANA presso il difensore avv. BICEGO GABRIELE
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 15 (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CARUSO BENEDETTA, P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIALE RAFFAELLO SANZIO 60 95128 CATANIA presso il difensore avv. CARUSO BENEDETTA
APPELLATO
C.F. Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Nel merito: Riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano, VII Se- zione Civile – Giudice Unico Dr. Mauro Pacifico n. 6986/2024, pubblicata il 12.07.2024 nel giudizio R.G. n. 22504/2022, Repert. n. 6181/202, e per l'effetto così giudicare: a) accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto in data 28.09.2020 disposta da Controparte_3 ta con nota in data 1.04.2022, per difetto dei presupposti in fatto e in diritto e di-chiarare che il contratto si è risolto per fatto e colpa della società convenuta, e per l'effetto: b) condannare (P. IVA Controparte_3
, con sede legale in Assago (MI), , in P.IVA_2 Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, come sopra rappresentata e nel domicilio eletto, la somma complessiva di € 53.588,42 oltre alla somma da de-terminarsi in via equitativa per risarcimento dei danni conseguenti all'illegittima segnalazione ad o quell'altra maggiore o minor somma che Pt_2 sarà accerta-ta in causa o ritenuta di giustizia, per i titoli e le ragioni di cui in narrativa, oltre alla rivalutazione monetaria, ed agli interessi moratori, anche anatocistici, calco-lati ai sensi di legge e di capitolato, ovvero, in subordine, agli pagina 2 di 15 interessi legali, su tutte le somme che saranno riconosciute, dalle scadenze e fino al saldo effettivo;
c) accertare che la domanda di escussione della polizza fideiussoria rilasciata da a garanzia della corretta esecuzione dell'appalto è illecita e Controparte_2 fraudolenta per mancanza dei presupposti e conseguentemente ordinare a
[...] di non effettuare il pagamento della somma garantita a favore di Controparte_5
per le ragioni di cui alla prece- Controparte_3 dente narrativa;
d) Ordinare a la restituzione della somma di € 20.692,13 Controparte_3 pagata da in via di provvisoria esecuzione della sentenza Parte_1 con riserva di ripetizione, oltre interessi moratori dalla data del pagamento fino al saldo. In via istruttoria: Con riferimento al II motivo di impugnazione si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova: 3) Vero che l'art.
4.2 dell'avviso di manifestazione di interesse prevedeva che
“anche le eventuali spese sostenute in via anticipata dall'Aggiudicatario per l'ottenimento delle visure targhe possono essere richieste al debitore ed in seguito trattenute dallo stesso” (si esibisca il doc 2 A);
4) Vero che le spese postali addebitate da agli utenti e specificamente Pt_1 evidenziate nella rendicontazione fornita alla Committente non erano le spese di spedizione delle lettere di sollecito (in quanto già comprese dalla voce fissa prevista nella tabella allegata all'avviso di manifestazione di interesse ed in calce al template della lettera di sollecito) bensì le spese postali relative all'invio delle richieste di visura targhe presentate da alle Autorità Estere che Pt_1 gestiscono i pubblici registri automobilistici o gli archivi dei dati dei veicoli immatricolati in ciascuno stato;
5) Vero che nei giustificativi dell'offerta presentati da in sede di gara (doc. Pt_1
31 che si rammostra) era precisato che “le visure richieste saranno per la maggior parte a titolo gratuito trattandosi il mancato pedaggio un'infrazione all'art. 176 CdS., salvo il riaddebito per le spese di corri-spondenza”; 6) Vero che in data 29.6.2021 si tenne una riunione presso gli uffici di
[...]
alla presenza della dr. dr.ssa , del Dr. e della CP_3 CP_6 Per_1 Per_2
Dr. in cui venne spiegato che tra le spese da riaddebitare agli utenti Per_3 sarebbero stati inseriti, oltre alle voci di tabella, le spese di visura composte rispettivamente da costo effettivo della visura e spese postali di inoltro della relativa richiesta alle autorità estere, e che tale riaddebito fu autorizzato dalla Committente. pagina 3 di 15 Si indicano quali testimoni, su tutti i capitoli di prova: Dr.ssa residente a [...]; Testimone_1
Dr.ssa domiciliata per ragioni di lavoro presso Testimone_2 [...]
Parte_1
Dr. e ing. domiciliati presso per Testimone_3 Testimone_4 Pt_1 ragioni di lavoro;
Sig. residente a [...]. Testimone_5
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. Con riserva di ogni altro diritto.
Per Controparte_1
rigettare l'appello proposto da in quanto Parte_1 infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano, VII Sezione Civile, n. 6181/2024 pubblicata in data 12 luglio 2024, notificata in data 15 luglio 2024. Con vittoria di spese e compensi
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto convenne in giudizio innanzi al tribunale di Milano la Parte_1
e chiedendo (a) accertarsi l'illegittimità della Controparte_3 CP_2 risoluzione del contratto operata da in data 1.04.22 nonché la Controparte_3 risoluzione per fatto e colpa della convenuta;
(b) condannarsi la
[...]
al risarcimento del danno calcolato in euro 73.588,42 (c) dichiarare CP_3
l'illegittimità dell'escussione della polizza fideiussoria rilasciata da . Controparte_2
I fatti oggetto di giudizio furono così riassunti nella sentenza di I grado: <<con l introduttivo del presente giudizio la in sintesi deduceva: a che parte_1 seguito di procedura negoziata .
9.2020 le aveva affidato il controparte_3 servizio recupero stragiudiziale d dal mancato pagamento dei pedaggi autostradali da parte utenti residenti stati esteri b contratto prevedeva crediti dovesse avvenire sulla scorta dati relativi ai mancati pagamenti contenuti flussi mensili>
[...] doveva inviare ad essa attrice la quale a, sua volta, doveva provvedere ad una rendico CP_3
della propria attività; c) che il corrispettivo del servizio era costituito da una provvigione pari all'11% dei crediti effettivamente riscossi per un importo presunto indicato in contratto di € 27.675,00 più IVA;
d) che era, inoltre, contrattualmente previsto che essa attrice potesse richiedere direttamente agli utenti non in regola con il pagamento del pedaggio il rimborso delle spese relative all'espletamento del servizio secondo importi contrattualmente prestabiliti nonché il rimborso delle spese necessarie ad ottenere le visure pagina 4 di 15 delle targhe dei veicoli;
e) che il servizio era stato concretamente avviato, con l'invio da parte di
[...] del primo flusso di dati, in data 16.3.2021; f) che, tuttavia, già dal maggio 2021, la CP_3
aveva iniziato “un vero stillicidio di richieste di verifiche di dati e di documentazione inerente il servizio” nonché a segnalare asserite non conformità; g) che, in relazione all'avvio del servizio, era, in realtà, avvenuto che in un esiguo numero di casi (33) era stato richiesto agli utenti il pagamento di alcune modeste spese non dovute ma tale situazione era stata prontamente risolta già prima dell'invio della prima rendicontazione avvenuta in data 17.6.2021; h) che, ciò nonostante, la aveva continuato Controparte_3
a richiedere documenti la cui ostensione non era contrattualmente prevista fino a giungere, poi, con missiva del 13.12.2021 ad inviare una lettera di contestazione facente riferimento all'erronea applicazione agli utenti di spese di servizio non previste in contratto (e particolarmente spese di visura delle targhe dei veicoli), alla mancanza di disponibilità di dati nel portale informatico utilizzato per lo svolgimento del servizio ed
“altre criticità”; i) che, nonostante gli opportuni chiarimenti forniti da essa attrice, gli incontri intervenuti tra i rappresentanti delle parti ed il reinvio da parte di essa attrice, con mail del 22.2.2022, dei file di rendicontazione revisionati secondo le richieste di quest'ultima, con pec del 24.2.2022, Controparte_3 aveva indebitamente applicato ad essa attrice plessivo importo di € 3.188,16 e successivamente, sul presupposto, tra gli altri, che tale importo delle penali superava il 10% dell'importo dell'appalto, con ulteriore pec del 1.4.2022, aveva dichiarato la risoluzione del contratto inter partes;
l) che tale risoluzione era, tuttavia, del tutto illegittima;
m) che, infatti, non sussistevano i presupposti per l'applicazione di qualsivoglia penale;
n) che, in ogni caso, l'incidenza delle penali applicate andava correlata al valore effettivo e reale del contratto il quale, considerato che la aveva affidato il recupero Controparte_3 di crediti per un valore complessivo di € 1.384.828,00, che cupero dei crediti finora realizzata era pari al 35% e che la provvigione contrattualmente spettante ad essa attrice era pari all'11%, andava determinato in € 53.315,00; o) che, inoltre, essa attrice legittimamente aveva richiesto a tutti gli utenti il rimborso delle spese di visura delle targhe poiché nessuna clausola contrattuale le vietava di effettuare tali visure con riferimento a tutti i mancati pagamenti del pedaggio e che era piuttosto la Controparte_3 che provvedendo autonomamente, in alcuni casi, ad effettuare le medesime visure, indebitamente nell'esecuzione del servizio;
p) che, ancora, il mancato inserimento nel file di rendicontazione di pochi incassi, frutto di un mero errore materiale, non aveva alcuna concreta incidenza, atteso che alcun ammanco nei confronti della committente si era verificato al riguardo;
q) che parimenti non sussisteva, poi, alcuna grave inadempienza né in relazione alla dedotta esposizione agli utenti di spese postali non dovute, atteso che ciò – come detto –si era verificato solo in 33 casi in relazione ai quali essa attrice aveva posto pronto rimedio, né in relazione al disallineamento tra rendicontazione ed incassi effettivi, trattandosi di casi nei quali gli utenti avevano versato importi diversi da quelli richiesti in pagamento;
r) che, ancora, il contratto non prevedeva alcun servizio di assistenza telefonica;
s) che, in ragione della condotta della stazione appaltante, essa attrice aveva subito danni, complessivamente quantificabili in € 73.588,42, per la perdita di utile, per gli inutili esborsi correlati all'esecuzione del servizio (premio polizza fideiussoria, spese postali anticipate e costi di visure) e per lesione dell'immagine e della reputazione professionale derivante dall'illegittima segnalazione della risoluzione contrattuale all' da parte della stazione Pt_2 appaltante>>.
pagina 5 di 15 contestò quanto ex adverso dedotto e domandò in via Controparte_3 riconvenzionale la condanna dell'attrice al pagamento delle penali maturate pari euro 3.188,16 e degli importi incassati dagli utenti indebitamente trattenuti pari a euro 13.418,37 e al risarcimento del danno, quantificato in euro 48.248,22, oltre all'accertamento della legittima escussione della polizza fideiussoria. Dichiarata la contumacia di rigettate le istanze istruttorie, con sentenza CP_2
n. 6986/2024 pubblicata il 12.07.2024 il tribunale di Milano così statuì:
<<
1. rigetta tutte le domande avanzate dalla
Parte_1
2. rigetta la domanda riconvenzionale risarcito – Controparte_3 Controparte_1 nei confronti della
[...] Parte_1
3. in relazione alle ulteriori domande riconvenzionali avanzate dalla Controparte_3 nei confronti della accerta il diritt
[...] Parte_1 li di cui in parte 10.200,57 oltre interessi, al saggio di cui al D.Lgs. 231/2002, dal 3.10.2022 e fino al soddisfo;
4. accerta il diritto della ad escutere la polizza fideiussoria Controparte_3
n. 400494533 rilasciata dalla Controparte_2
5. per effetto di quanto ai precedenti punti 3. e 4., condanna la a pagare, in favore Parte_1 della la somma teressi, al saggio di Controparte_3 cui a ddisfo, detratto ogni importo che la Controparte_3 abbia riscosso o riscuoterà dalla in relazione alla polizza fideiussoria n. 400494533; Controparte_2
6. dichiara inammissibile per domanda di cui al punto d) delle conclusioni della riportate in epigrafe;
Controparte_3
7. condanna la al rimborso, in favore della Parte_1 Controparte_3
compensate per un terzo, si liq
[...]
€ 345,33 per esborsi ed € 6.666,66 per compensi professionali di avvocato, oltre accessori per legge dovuti;
8. rigetta le domande formulate dall'attrice ai sensi dell'art. 89 c.p.c.>> Il primo giudice, per quanto di rilievo in questa sede, osservò che:
1) Con riferimento alle penali imputate dalla stazione appaltante per l'importo di euro 3.188,16 doveva ritenersi corretto solo il minore importo di euro 8,30, in quanto i 380 errori rilevati nelle rendicontazioni trimestrali, essendo in buona parte relativi ai costi della visura delle targhe illegittimamente imputati ai debitori, riguardavano attività propedeutiche alla fase esecutiva della riscossione e dunque esulavano dall'attività di rendicontazione per la quale era stata pattuita la penale all'art.
4.2. n. 2 del contratto;
2) Sussistevano i presupposti per la risoluzione contrattuale prevista dall'art. 108 D. Lgs 50/2016 in quanto, indipendentemente dal fatto che la comunicazione di risoluzione era stata incentrata sul superamento pagina 6 di 15 dell'importo massimo delle penali applicabili, in realtà insussistente, erano state contestate ulteriori condotte di inadempimento;
3) Le condotte di inadempimento imputabili all'appaltatrice riguardavano il riaddebito agli utenti dei costi di visura delle targhe nei casi in cui i dati erano stati già forniti dalla stazione appaltante, la richiesta di rimborso da parte degli utenti di costi in misura maggiore rispetto agli importi forfettari stabiliti convenzionalmente, la mancata rendicontazione dell'importo di euro 996,36 indebitamente trattenuto dall'appaltatrice, l'esistenza di alcuni scostamenti tra gli incassi rendicontati e quanto effettivamente riscosso e depositato sul conto corrente;
4) I suddetti inadempimenti non potevano reputarsi di scarsa importanza, con la conseguenza che le domande attoree dovevano essere respinte;
5) Con riferimento alle domande riconvenzionali della convenuta doveva ritenersi fondata la sola domanda di pagamento dell'importo di euro 13.418,37, credito che andava compensato con quello di euro 3.226,10, maturato dall'appaltatrice per prestazioni effettivamente rese, da cui conseguiva un saldo in favore di di euro 10.200,57. CP_3
Ha interposto gravame Si è costituita Parte_1 Controparte_3
Dichiarata la contumacia di la causa è stata rimessa in
[...] CP_2 decisione all'udienza del 17aprile 2025 per essere discussa e decisa nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
I motivi di impugnazione I. L'appellante rileva che il tribunale, dopo avere rilevato correttamente l'insussistenza dell'unica causa di risoluzione invocata dalla Controparte_3 nelle comunicazioni del 24.2.22 e del 1.04.22, come prevista dall'art.
4.2. del contratto, partendo dall'erroneo presupposto che il rapporto contrattuale fosse retto dalle ordinarie regole civilistiche ha non correttamente concluso che fossero imputabili all'appaltatrice inadempimenti di tale gravità da giustificare la risoluzione del contratto. di contro osserva che il contratto sarebbe Pt_1 soggetto in via esclusiva alla disciplina di cui all'art. 108 D. Lgs 50/2016, norma che esige una piena rispondenza tra gli addebiti contestati e i motivi di risoluzione. Il primo giudice avrebbe pertanto dovuto verificare nel merito la legittimità, nella specie inesistente, del provvedimento di risoluzione, tenendo in debita considerazione le peculiarità della disciplina contenuta nel codice pagina 7 di 15 dell'appalto pubblico, che prevede un'ipotesi di risoluzione operante di diritto, a differenza della risoluzione giudiziale prevista dall'art. 1453 c.c. II. La censura riguarda la valutazione in termini di gravità della condotta di riaddebito da parte dell'appaltatrice agli utenti dei costi di visura delle targhe anche nelle ipotesi cui la stazione appaltante aveva già fornito i dati anagrafici dell'utente. L'appellante contesta altresì l'esistenza in radice di un inadempimento e sottolinea la scarsa importanza delle ulteriori condotte di inesatto adempimento, completamente inidonee a indebolire il legame fiduciario tra i contraenti. III. Viene impugnata la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei confronti di . Il motivo è dunque correlato all'accoglimento Controparte_3 delle censure precedenti. L'appellante insiste per la liquidazione del danno come richiesto nel grado precedente.
L'opinione della Corte I.La censura non è fondata. Il tribunale ha così argomentato in merito alla sussistenza dei presupposti per la risoluzione contrattuale di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016:
<<..Al riguardo deve preliminarmente rilevarsi che, pur avendo la incentrato la propria Controparte_3 comunicazione di risoluzione del contratto dell'1.4.2022 pre itenuto superamento dell'importo massimo delle penali applicabili (10% dell'importo contrattuale) e conseguentemente sull'applicabilità della previsione di cui all'ultimo comma dell'art.
4.2 del contratto (previsione qualificata dalla convenuta in termini di clausola risolutiva espressa), nella medesima comunicazione la stazione appaltante ha, comunque, specificato le singole condotte di inadempimento dell'appaltatrice in relazione alle quali la risoluzione stessa era stata, in definitiva, “intimata”. Deve, poi, rilevarsi, ed in senso assolutamente assorbente, che, in relazione alle domande proposte dall'attrice ed ora in esame e considerato che il rapporto contrattuale di cui si tratta, così come sorto successivamente all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto, è interamente regolato da principi civilisti, operando le parti su di un piano di parità, il giudizio che il Tribunale è chiamato ad operare non investe certo la mera
“legittimità” dell' “atto” di risoluzione in relazione ai “motivi” in esso indicati ma la complessiva verifica dell'addebitabilità all'una o all'altra parte, in termini di “grave inadempimento”, del fallimento del programma negoziale>>. Si tratta di considerazioni che la Corte condivide e che ritiene di dovere integrare nei termini che segue. Occorre premettere che il tema della risoluzione del contratto di appalto di servizi intercorso tra le parti in causa è stato negozialmente disciplinato. L'art.
4.2 prevede la risoluzione del contratto nel caso in cui le penali superino il 10%
pagina 8 di 15 dell'importo del contratto mentre il successivo art. 4.3, con formula ampia, fa salvo il diritto di di risolvere in qualsiasi momento il rapporto, Controparte_3 nel caso in cui l'Appaltatore, “dimostri incapacità o negligenza nell'assolvere l'incarico ad esso affidato, ometta, non applichi o deroghi ad una o più clausole delle Specifiche Tecniche e/o del presente contratto…”. Dagli atti di causa risulta che, con lettera del 13.12.21 (doc. 13 fasc. I grado appellante) sollevò le seguenti contestazioni, invitando la Controparte_3 controparte a trasmettere le proprie contro deduzioni nel termine di 5 giorni:
1.Violazione degli artt. 2) e 4) delle Specifiche Tecniche, violazione del punto 4) dell'avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse in relazione all'esposizione nel rendiconto di spese non contemplate nel contratto (tra cui anche l'addebito agli utenti di costi per la visura delle targhe)
2. Disfunzioni a livello informatico, stante l'incompleta alimentazione del portale, che rendeva impossibile la verifica da parte della Stazione Appaltante delle informazioni di pagamento
3. Altre criticità (accredito alla stazione appaltante di un importo inferiore a quello dovuto per euro 996,36).
con mail del 18.12.21 (doc. 14) contro dedusse alle contestazioni Pt_1 sollevate da che, a propria volta, sollecitò un incontro Controparte_3 chiarificatore (doc. 15) segnalando la persistenza di violazioni contrattuali , in particolare “la reiterazione da parte vostra delle bad practice nella gestione amministrativa del contratto”. A riunione espletata trasmise in data 22.02.22 i file di Pt_1 rendicontazione nuovamente compilati. Con lettera del 24.02.22 (doc. 18) la stazione appaltante segnalò a Pt_1
l'applicazione delle penali nell'importo massimo stabilito, riservandosi di agire anche con riferimento alle ulteriori prestazioni di cui aveva contestato la regolare esecuzione. In data 01.04.22 la stazione appaltante comunicò la risoluzione del contratto in cui, oltre a richiamare l'ipotesi di scioglimento anticipato del contratto previsto dall'art. 4.2., contestò all'appaltatore la persistenza delle seguenti gravi inadempienze:
-Esposizione di spese postali da parte di non previste nel documento Pt_1 contrattuale “avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse numero 12/2019” art. 4;
-Addebito all'utente delle spese di visura non dovute (importo affidato già comprensivo di spese di visura con dati anagrafici, effettuata da
[...]
); CP_3
pagina 9 di 15 -Disallineamento fra la rendicontazione degli e la rendicontazione degli Pt_3 incassi rilevati dall'estratto conto bancario, delle somme recuperate a favore di;
Controparte_7
-Mancata evidenza della restituzione degli importi richiesti erroneamente agli utenti;
-Mancata attivazione del servizio di assistenza telefonica. Emerge pertanto che, contrariamente a quanto assume l'appellante, il provvedimento di risoluzione è stato adottato da non solo in Controparte_3 relazione all'ipotesi prevista all'art.
4.2 del contratto, ma anche in ragione delle ulteriori condotte di inadempimento elencate, prima nella comunicazione del dicembre 2021 e, successivamente, nel provvedimento dell'aprile 2022. Né l'appellante può in alcun modo dolersi del mancato rispetto del procedimento previsto dall'art. 108 D. Lgs 50/2016. La suddetta norma stabilisce che la stazione appaltante possa risolvere il contratto solo dopo avere formalmente contestato gli addebiti all'appaltatore, assegnandogli un termine per controdedurre, iter che è stato rispettato anche nel caso di specie. La conclusione è coerente con il tenore delle difese di che, nel Controparte_3 costituirsi nel giudizio di I grado, allegava che “..la risoluzione del contratto di appalto in oggetto è stata legittimamente disposta da per il superamento Controparte_3 dell'importo delle penali, legittimamente applicate, rispetto al 10% dell'importo contrattuale, come previsto dalla clausola risolutiva espressa di cui all'art.
4.2 del contratto di appalto, ma anche a fronte dei reiterati e gravi inadempimenti, riguardanti tutte le attività oggetto del servizio”. Gli inadempimenti che hanno determinato l'adozione del provvedimento di risoluzione sono i medesimi contestati con lettera del 13.12.21 e sui quali l'appellante ha avuto modo di replicare, in conformità a quanto previsto dall'art. 108 D. Lgs 50/2016. Da ciò consegue che, l'avere affermato inesistenti i presupposti di operatività della risoluzione di cui all'art. 4.2, non esaurisce la rosa delle violazioni contrattuali formalmente addebitate dalla stazione appaltante a Pt_1
La correttezza di tale assunto trova conferma nel tenore delle difese svolte da in I grado. Quest'ultima infatti non si è limitata a contestare la legittimità Pt_1 della risoluzione operata dalla controparte come conseguenza delle penali, ma ha preso specifica posizione sulle ulteriori condotte di inadempimento contestate nella comunicazione dell'1.04.22 (pag. 14 par. II atto di citazione) senza mai allegare l'inosservanza della procedura formale prevista dal Codice degli Appalti. pagina 10 di 15 inoltre prospetta l'illegittimità della risoluzione dal punto di vista Pt_1 procedimentale per inesistenza di un grave inadempimento, contrariamente a quanto richiesto dall'art. 108 co. 3 D. Lgs 50/2016. Si tratta di una doglianza che, riguardando un vizio di sostanza più che di forma, viene ripresa dall'appellante anche nel successivo motivo. Occorre tuttavia trattare, costituendo un prius logico, il tema della esistenza dei suddetti inadempimenti. A riguardo la valutazione operata dal tribunale è corretta, con la conseguenza che anche la censura articolata sub II deve essere respinta. Il riaddebito da parte di agli utenti dei costi di visura delle targhe, anche in Pt_1 relazione a quelle pratiche per le quali la stazione appaltante aveva già comunicato le generalità della persona che aveva omesso il pagamento del pedaggio autostradale, non era contrattualmente consentito. Così motiva il primo giudice: <<..[..].. dal contenuto complessivo del contratto, delle allegate specifiche tecniche e dell'avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse, emerge chiaramente: a) come le parti abbiano concordato ab initio che la trasmettesse due distinti flussi di dati relativi ai mancati pagamenti dei Controparte_3 pedaggi di cui uno comprendente anche i dati anagrafici dell'utente debitore;
b) che la ha Controparte_3 coerentemente conferito alla procura a richiedere, in proprio ati Parte_1 identificativi dei proprietari isure delle targhe limitatamente ai soli casi in cui i dati trasmessi da essa mandante non includevano quelli anagrafici dell'utente debitore;
c) che conseguentemente la facoltà della di richiedere direttamente agli utenti e successivamente trattenere per sé le Parte_1 spese anticip delle visure delle targhe era solo “eventuale” e chiaramente riferita proprio e soltanto alle ipotesi nelle quali le visure fossero state eseguite nell'ambito del mandato conferito. Ne deriva che la condotta dell'appaltatrice consistente nel “riaddebito” agli utenti - si badi, in nome e per conto della - delle spese di visura delle targhe anche nelle ipotesi nelle quali la stazione Controparte_3 appaltante fornito i dati anagrafici dell'utente debitore, concretandosi in uno scostamento per eccesso dai limiti del mandato conferito dalla stazione appaltante, effettivamente costituisce una condotta di inesatto adempimento del contratto. Deve, inoltre, rilevarsi come tale condotta di inesatto adempimento, indipendentemente dall'esatto numero delle “pratiche” in relazione alle quali si è concretata, non può considerarsi di scarsa importanza sia perché va direttamente a ledere il legame fiduciario che necessariamente deve sussistere tra mandante e mandatario e segnatamente nelle ipotesi, quale quella di specie, in cui il mandato è accompagnato dal conferimento di poteri rappresentativi sia, e soprattutto, perché, come già sopra rilevato, la non ha inteso Parte_1 modificare il proprio modus operandi neppure a seguito delle contestaz iguardo dalla stazione appaltante fin dalla prima rendicontazione trimestrale>>. L'appellante ripropone in sede di gravame la tesi della legittimità di tali addebiti basata sul rilievo secondo cui, poiché né il contratto né le specifiche tecniche o la Manifestazione di Interesse vietavano di eseguire le visure di tutte le targhe dei pagina 11 di 15 veicoli, l'addebito agli utenti dei relativi costi era consentito. richiama la Pt_1 regolamentazione contenuta nell'art. 4 dell'avviso di Manifestazione di Interesse in base al quale “le eventuali spese sostenute in via anticipata dall'Aggiudicatario per l'ottenimento delle visure targhe possono essere richieste al debitore e in seguito trattenute dallo stesso”.
pertanto sostiene che ciò che non è espressamente vietato dal contratto Pt_1 dovrebbe reputarsi consentito, tesi tuttavia che non si confronta con gli obblighi di correttezza e buona fede che le parti devono osservare nel dare esecuzione al contratto. Secondo la definizione datane dalla S.C., la buona fede costituisce “il nerbo delle regole di condotta, dal contenuto necessariamente elastico, ma ontologicamente etico - governa il comportamento dei contraenti, in modo tale che esso, mediante l'adempimento di tale basilare obbligo relazionale, sia collaborativo e sociale e sia diretto, quindi, a tutelare i legittimi interessi della controparte al pari dei propri”. (Cass. Sez. 3, 27/03/2024, n. 8277). Al fine di consentire la gestione al meglio da parte di del servizio di Pt_1 recupero stragiudiziale dei crediti derivanti dal mancato pagamento del pedaggio autostradale da parte degli utenti residenti in [...]esteri, l' articolo 3.7 stabiliva il conferimento all'Appaltatore di una “Procura Speciale “in ambito amministrativo” per mezzo della quale sarà autorizzato a richiedere, in nome e per conto della Stazione Appaltante, i dati anagrafici del proprietario del veicolo, tramite la visura della targa, nei casi in cui la Società fornisse unicamente il n. identificativo del Rapporto di Mancato Pagamento del Pedaggio autostradale (RMPP), la targa del veicolo, i dati di transito, il debito maturato e la fotografia del veicolo in transito, laddove disponibile”. L'ambito del mandato ad acquisire la visura della targa era dunque limitato ai casi in cui non si trattasse di dati forniti dalla stazione appaltante. Solo nel caso in cui non avesse fornito l'anagrafica completa del debitore, Controparte_3 era autorizzata ad acquisire tutti i dati necessari e a richiedere all'utente e Pt_1 trattenere tutti i costi sostenuti a tale fine. La ratio della disposizione è evidente. agiva in nome e per conto della società concessionaria che, tanto più Pt_1 considerata la sua partecipazione pubblica, non poteva consentire che, sull'utente della rete autostradale, gravassero costi superflui. Trattandosi di un servizio svolto per conto della , il mandatario era tenuto a non Controparte_3 esorbitare dai limiti del mandato e ad attenersi, in base all'art. 1711 co. 2 c.c., alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante. E' pertanto del tutto irrilevante che tali costi siano stati caricati sul terzo debitore, dovendo strettamente Pt_1 attenersi ai limiti del mandato e alle esplicite direttive della mandante. Di contro, nonostante le reiterate contestazioni sollevate da , come Controparte_3
pagina 12 di 15 correttamente evidenzia il primo giudice, l'appellante ha ritenuto di non doversi adeguare alle richieste della stazione appaltante. E' poi speciosa l'argomentazione secondo la quale il primo giudice avrebbe confuso i costi delle visure con i costi postali di spedizione delle istanze di visura alle autorità estere competenti. A prescindere dal fatto che è la stessa appaltatrice a fare riferimento nelle proprie contro deduzioni alle spese di visura targa (punto a della comunicazione del 18.12.2021) sostenendone la legittimità, è evidente che, se non sono dovuti i costi della visura, non lo sono neppure le spese postali correlate. Quanto poi alla gravità dell'inadempimento secondo quanto previsto dall'art. 108 co. 3 D. Lgs 50/2016, il giudice è chiamato ad una valutazione del tutto analoga a quella richiesta dall'art. 1455 c.c., da operarsi, come rileva la giurisprudenza di legittimità, non solo alla stregua di un criterio oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, ma anche di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti che possano, in relazione alla particolarità del caso concreto, incidere sul giudizio di gravità (Cass. Sez. 1, 21/07/2021, n. 20874). Nel caso di specie, come sottolinea il primo giudice, la gravità dell'inadempimento è da correlarsi, oltre che alla violazione del rapporto fiduciario, nella dichiarata volontà di non volersi adeguare ai richiami della stazione appaltante. L'atteggiamento dell'appaltatore poneva la stazione appaltante di fronte a un bivio: risolvere il contratto ovvero tollerare, per tutta la fase di esecuzione del contratto, l'addebito all'utente dei costi non dovuti. La soggezione di ai voleri dell'appaltatore Controparte_3 non è tuttavia comportamento esigibile con la conseguenza che la risoluzione appare pienamente giustificata, quale unica alternativa percorribile per la stazione appaltante per la tutela del proprio interesse, che è poi quello della collettività. Il tribunale ha poi correttamente considerato gli ulteriori inadempimenti così argomentando <<deve poi rilevarsi: a che la stessa attrice ha ammesso nel primo trimestre di esecuzione del contratto in casi richiesto agli utenti il rimborso costi misura maggiore rispetto importi forfetari contrattualmente previsti b risulta ex actis occasione parte_1 riversamento degli incassati conseguente alla seconda rendic indebitamento trattenuto l avendo provveduto al versamento dello stesso importo solo seguito dei controlli effettuati dalla stazione appaltante scambio email sub doc. n. produzione parte>
pagina 13 di 15 convenuta); c) che deve altresì positivamente ritenersi l'esistenza, nella seconda rendicontazione trimestrale, di alcuni scostamenti tra gli incassi rendicontati e quanto effettivamente riscosso e depositato nel conto corrente bancario dedicato all'esecuzione del contratto, atteso che al riguardo la si è Parte_1 sostanzialmente limitata a dedurre che gli stessi scostamenti sarebbero, di fatto, irrilevanti in ragione della possibilità per la stazione appaltante di visionare autonomamente i movimenti del medesimo conto corrente bancario. Anche tali ulteriori condotte di inesatto adempimento, poi, ancorché episodiche, non possono ritenersi di scarsa incidenza in relazione all'interesse contrattuale della trattandosi di condotte Controparte_3 direttamente concernenti il delicato profilo relativo al maneg 'ambito del rapporto di mandato. Ed, allora, considerate tutte le condotte di inesatto adempimento di cui finora si è detto nella loro globalità, deve effettivamente ritenersi sussistente un grave inadempimento da parte dell'appaltatrice, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni ad essa affidate, e conseguentemente deve ritenersi che la stazione appaltante abbia correttamente dichiarato risolto il contratto per il quale è causa in presenza dei relativi presupposti di legge>>. Contrariamente a quanto prospetta l'appellante non può essere ritenuto dirimente, ai fini di escludere la gravità dell'inadempimento, la modestia degli importi addebitati, dovendo piuttosto osservarsi che (i) sono modici non solo i costi erroneamente addebitati ma anche i pedaggi riscossi e dunque la valutazione in termini di gravità deve essere effettuata comparando la spesa non dovuta e l'importo recuperato (risultano chiesti € 5,64 per spese per pedaggi di € 3,30 benché l'art. 4 della Manifestazione di Interesse ponesse un tetto di € 3,43 ai pedaggi inferiori a € 4,50); (ii) come sottolinea il tribunale, è la valutazione globale delle condotte di inadempimento, ad avere ingenerato, più che fondatamente, il dubbio sulla affidabilità e serietà dell'appaltatrice, nonché sulla sua idoneità ad assolvere correttamente, secondo le indicazioni impartite dalla stazione appaltante, l'incarico di riscuotere, in suo nome e per suo conto, i pedaggi non pagati dagli utenti stranieri. Il rigetto dei primi due motivi di impugnazione determina l'assorbimento della censura sub III.
* In conclusione l'appello deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza di I grado. Le spese del presente grado, da porsi interamente a carico dell'appellante, si liquidano come da dispositivo, sulla base del D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, del tenore delle questioni trattate e del valore della causa.
pagina 14 di 15 Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6986/2024 del 15.07.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_3 spese di lite liquidate per compensi professionali in € 9.991,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte il 23.04.2025
La Consigliera est Francesca Vullo
La Presidente Anna Mantovani
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. dott.ssa Roberta Nunnari Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2585/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BICEGO GABRIELE, elettivamente domiciliato in VIA PANA', 56/B 35027 NOVENTA PADOVANA presso il difensore avv. BICEGO GABRIELE
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 15 (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CARUSO BENEDETTA, P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIALE RAFFAELLO SANZIO 60 95128 CATANIA presso il difensore avv. CARUSO BENEDETTA
APPELLATO
C.F. Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Nel merito: Riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano, VII Se- zione Civile – Giudice Unico Dr. Mauro Pacifico n. 6986/2024, pubblicata il 12.07.2024 nel giudizio R.G. n. 22504/2022, Repert. n. 6181/202, e per l'effetto così giudicare: a) accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto in data 28.09.2020 disposta da Controparte_3 ta con nota in data 1.04.2022, per difetto dei presupposti in fatto e in diritto e di-chiarare che il contratto si è risolto per fatto e colpa della società convenuta, e per l'effetto: b) condannare (P. IVA Controparte_3
, con sede legale in Assago (MI), , in P.IVA_2 Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, come sopra rappresentata e nel domicilio eletto, la somma complessiva di € 53.588,42 oltre alla somma da de-terminarsi in via equitativa per risarcimento dei danni conseguenti all'illegittima segnalazione ad o quell'altra maggiore o minor somma che Pt_2 sarà accerta-ta in causa o ritenuta di giustizia, per i titoli e le ragioni di cui in narrativa, oltre alla rivalutazione monetaria, ed agli interessi moratori, anche anatocistici, calco-lati ai sensi di legge e di capitolato, ovvero, in subordine, agli pagina 2 di 15 interessi legali, su tutte le somme che saranno riconosciute, dalle scadenze e fino al saldo effettivo;
c) accertare che la domanda di escussione della polizza fideiussoria rilasciata da a garanzia della corretta esecuzione dell'appalto è illecita e Controparte_2 fraudolenta per mancanza dei presupposti e conseguentemente ordinare a
[...] di non effettuare il pagamento della somma garantita a favore di Controparte_5
per le ragioni di cui alla prece- Controparte_3 dente narrativa;
d) Ordinare a la restituzione della somma di € 20.692,13 Controparte_3 pagata da in via di provvisoria esecuzione della sentenza Parte_1 con riserva di ripetizione, oltre interessi moratori dalla data del pagamento fino al saldo. In via istruttoria: Con riferimento al II motivo di impugnazione si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova: 3) Vero che l'art.
4.2 dell'avviso di manifestazione di interesse prevedeva che
“anche le eventuali spese sostenute in via anticipata dall'Aggiudicatario per l'ottenimento delle visure targhe possono essere richieste al debitore ed in seguito trattenute dallo stesso” (si esibisca il doc 2 A);
4) Vero che le spese postali addebitate da agli utenti e specificamente Pt_1 evidenziate nella rendicontazione fornita alla Committente non erano le spese di spedizione delle lettere di sollecito (in quanto già comprese dalla voce fissa prevista nella tabella allegata all'avviso di manifestazione di interesse ed in calce al template della lettera di sollecito) bensì le spese postali relative all'invio delle richieste di visura targhe presentate da alle Autorità Estere che Pt_1 gestiscono i pubblici registri automobilistici o gli archivi dei dati dei veicoli immatricolati in ciascuno stato;
5) Vero che nei giustificativi dell'offerta presentati da in sede di gara (doc. Pt_1
31 che si rammostra) era precisato che “le visure richieste saranno per la maggior parte a titolo gratuito trattandosi il mancato pedaggio un'infrazione all'art. 176 CdS., salvo il riaddebito per le spese di corri-spondenza”; 6) Vero che in data 29.6.2021 si tenne una riunione presso gli uffici di
[...]
alla presenza della dr. dr.ssa , del Dr. e della CP_3 CP_6 Per_1 Per_2
Dr. in cui venne spiegato che tra le spese da riaddebitare agli utenti Per_3 sarebbero stati inseriti, oltre alle voci di tabella, le spese di visura composte rispettivamente da costo effettivo della visura e spese postali di inoltro della relativa richiesta alle autorità estere, e che tale riaddebito fu autorizzato dalla Committente. pagina 3 di 15 Si indicano quali testimoni, su tutti i capitoli di prova: Dr.ssa residente a [...]; Testimone_1
Dr.ssa domiciliata per ragioni di lavoro presso Testimone_2 [...]
Parte_1
Dr. e ing. domiciliati presso per Testimone_3 Testimone_4 Pt_1 ragioni di lavoro;
Sig. residente a [...]. Testimone_5
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. Con riserva di ogni altro diritto.
Per Controparte_1
rigettare l'appello proposto da in quanto Parte_1 infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano, VII Sezione Civile, n. 6181/2024 pubblicata in data 12 luglio 2024, notificata in data 15 luglio 2024. Con vittoria di spese e compensi
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto convenne in giudizio innanzi al tribunale di Milano la Parte_1
e chiedendo (a) accertarsi l'illegittimità della Controparte_3 CP_2 risoluzione del contratto operata da in data 1.04.22 nonché la Controparte_3 risoluzione per fatto e colpa della convenuta;
(b) condannarsi la
[...]
al risarcimento del danno calcolato in euro 73.588,42 (c) dichiarare CP_3
l'illegittimità dell'escussione della polizza fideiussoria rilasciata da . Controparte_2
I fatti oggetto di giudizio furono così riassunti nella sentenza di I grado: <<con l introduttivo del presente giudizio la in sintesi deduceva: a che parte_1 seguito di procedura negoziata .
9.2020 le aveva affidato il controparte_3 servizio recupero stragiudiziale d dal mancato pagamento dei pedaggi autostradali da parte utenti residenti stati esteri b contratto prevedeva crediti dovesse avvenire sulla scorta dati relativi ai mancati pagamenti contenuti flussi mensili>
[...] doveva inviare ad essa attrice la quale a, sua volta, doveva provvedere ad una rendico CP_3
della propria attività; c) che il corrispettivo del servizio era costituito da una provvigione pari all'11% dei crediti effettivamente riscossi per un importo presunto indicato in contratto di € 27.675,00 più IVA;
d) che era, inoltre, contrattualmente previsto che essa attrice potesse richiedere direttamente agli utenti non in regola con il pagamento del pedaggio il rimborso delle spese relative all'espletamento del servizio secondo importi contrattualmente prestabiliti nonché il rimborso delle spese necessarie ad ottenere le visure pagina 4 di 15 delle targhe dei veicoli;
e) che il servizio era stato concretamente avviato, con l'invio da parte di
[...] del primo flusso di dati, in data 16.3.2021; f) che, tuttavia, già dal maggio 2021, la CP_3
aveva iniziato “un vero stillicidio di richieste di verifiche di dati e di documentazione inerente il servizio” nonché a segnalare asserite non conformità; g) che, in relazione all'avvio del servizio, era, in realtà, avvenuto che in un esiguo numero di casi (33) era stato richiesto agli utenti il pagamento di alcune modeste spese non dovute ma tale situazione era stata prontamente risolta già prima dell'invio della prima rendicontazione avvenuta in data 17.6.2021; h) che, ciò nonostante, la aveva continuato Controparte_3
a richiedere documenti la cui ostensione non era contrattualmente prevista fino a giungere, poi, con missiva del 13.12.2021 ad inviare una lettera di contestazione facente riferimento all'erronea applicazione agli utenti di spese di servizio non previste in contratto (e particolarmente spese di visura delle targhe dei veicoli), alla mancanza di disponibilità di dati nel portale informatico utilizzato per lo svolgimento del servizio ed
“altre criticità”; i) che, nonostante gli opportuni chiarimenti forniti da essa attrice, gli incontri intervenuti tra i rappresentanti delle parti ed il reinvio da parte di essa attrice, con mail del 22.2.2022, dei file di rendicontazione revisionati secondo le richieste di quest'ultima, con pec del 24.2.2022, Controparte_3 aveva indebitamente applicato ad essa attrice plessivo importo di € 3.188,16 e successivamente, sul presupposto, tra gli altri, che tale importo delle penali superava il 10% dell'importo dell'appalto, con ulteriore pec del 1.4.2022, aveva dichiarato la risoluzione del contratto inter partes;
l) che tale risoluzione era, tuttavia, del tutto illegittima;
m) che, infatti, non sussistevano i presupposti per l'applicazione di qualsivoglia penale;
n) che, in ogni caso, l'incidenza delle penali applicate andava correlata al valore effettivo e reale del contratto il quale, considerato che la aveva affidato il recupero Controparte_3 di crediti per un valore complessivo di € 1.384.828,00, che cupero dei crediti finora realizzata era pari al 35% e che la provvigione contrattualmente spettante ad essa attrice era pari all'11%, andava determinato in € 53.315,00; o) che, inoltre, essa attrice legittimamente aveva richiesto a tutti gli utenti il rimborso delle spese di visura delle targhe poiché nessuna clausola contrattuale le vietava di effettuare tali visure con riferimento a tutti i mancati pagamenti del pedaggio e che era piuttosto la Controparte_3 che provvedendo autonomamente, in alcuni casi, ad effettuare le medesime visure, indebitamente nell'esecuzione del servizio;
p) che, ancora, il mancato inserimento nel file di rendicontazione di pochi incassi, frutto di un mero errore materiale, non aveva alcuna concreta incidenza, atteso che alcun ammanco nei confronti della committente si era verificato al riguardo;
q) che parimenti non sussisteva, poi, alcuna grave inadempienza né in relazione alla dedotta esposizione agli utenti di spese postali non dovute, atteso che ciò – come detto –si era verificato solo in 33 casi in relazione ai quali essa attrice aveva posto pronto rimedio, né in relazione al disallineamento tra rendicontazione ed incassi effettivi, trattandosi di casi nei quali gli utenti avevano versato importi diversi da quelli richiesti in pagamento;
r) che, ancora, il contratto non prevedeva alcun servizio di assistenza telefonica;
s) che, in ragione della condotta della stazione appaltante, essa attrice aveva subito danni, complessivamente quantificabili in € 73.588,42, per la perdita di utile, per gli inutili esborsi correlati all'esecuzione del servizio (premio polizza fideiussoria, spese postali anticipate e costi di visure) e per lesione dell'immagine e della reputazione professionale derivante dall'illegittima segnalazione della risoluzione contrattuale all' da parte della stazione Pt_2 appaltante>>.
pagina 5 di 15 contestò quanto ex adverso dedotto e domandò in via Controparte_3 riconvenzionale la condanna dell'attrice al pagamento delle penali maturate pari euro 3.188,16 e degli importi incassati dagli utenti indebitamente trattenuti pari a euro 13.418,37 e al risarcimento del danno, quantificato in euro 48.248,22, oltre all'accertamento della legittima escussione della polizza fideiussoria. Dichiarata la contumacia di rigettate le istanze istruttorie, con sentenza CP_2
n. 6986/2024 pubblicata il 12.07.2024 il tribunale di Milano così statuì:
<<
1. rigetta tutte le domande avanzate dalla
Parte_1
2. rigetta la domanda riconvenzionale risarcito – Controparte_3 Controparte_1 nei confronti della
[...] Parte_1
3. in relazione alle ulteriori domande riconvenzionali avanzate dalla Controparte_3 nei confronti della accerta il diritt
[...] Parte_1 li di cui in parte 10.200,57 oltre interessi, al saggio di cui al D.Lgs. 231/2002, dal 3.10.2022 e fino al soddisfo;
4. accerta il diritto della ad escutere la polizza fideiussoria Controparte_3
n. 400494533 rilasciata dalla Controparte_2
5. per effetto di quanto ai precedenti punti 3. e 4., condanna la a pagare, in favore Parte_1 della la somma teressi, al saggio di Controparte_3 cui a ddisfo, detratto ogni importo che la Controparte_3 abbia riscosso o riscuoterà dalla in relazione alla polizza fideiussoria n. 400494533; Controparte_2
6. dichiara inammissibile per domanda di cui al punto d) delle conclusioni della riportate in epigrafe;
Controparte_3
7. condanna la al rimborso, in favore della Parte_1 Controparte_3
compensate per un terzo, si liq
[...]
€ 345,33 per esborsi ed € 6.666,66 per compensi professionali di avvocato, oltre accessori per legge dovuti;
8. rigetta le domande formulate dall'attrice ai sensi dell'art. 89 c.p.c.>> Il primo giudice, per quanto di rilievo in questa sede, osservò che:
1) Con riferimento alle penali imputate dalla stazione appaltante per l'importo di euro 3.188,16 doveva ritenersi corretto solo il minore importo di euro 8,30, in quanto i 380 errori rilevati nelle rendicontazioni trimestrali, essendo in buona parte relativi ai costi della visura delle targhe illegittimamente imputati ai debitori, riguardavano attività propedeutiche alla fase esecutiva della riscossione e dunque esulavano dall'attività di rendicontazione per la quale era stata pattuita la penale all'art.
4.2. n. 2 del contratto;
2) Sussistevano i presupposti per la risoluzione contrattuale prevista dall'art. 108 D. Lgs 50/2016 in quanto, indipendentemente dal fatto che la comunicazione di risoluzione era stata incentrata sul superamento pagina 6 di 15 dell'importo massimo delle penali applicabili, in realtà insussistente, erano state contestate ulteriori condotte di inadempimento;
3) Le condotte di inadempimento imputabili all'appaltatrice riguardavano il riaddebito agli utenti dei costi di visura delle targhe nei casi in cui i dati erano stati già forniti dalla stazione appaltante, la richiesta di rimborso da parte degli utenti di costi in misura maggiore rispetto agli importi forfettari stabiliti convenzionalmente, la mancata rendicontazione dell'importo di euro 996,36 indebitamente trattenuto dall'appaltatrice, l'esistenza di alcuni scostamenti tra gli incassi rendicontati e quanto effettivamente riscosso e depositato sul conto corrente;
4) I suddetti inadempimenti non potevano reputarsi di scarsa importanza, con la conseguenza che le domande attoree dovevano essere respinte;
5) Con riferimento alle domande riconvenzionali della convenuta doveva ritenersi fondata la sola domanda di pagamento dell'importo di euro 13.418,37, credito che andava compensato con quello di euro 3.226,10, maturato dall'appaltatrice per prestazioni effettivamente rese, da cui conseguiva un saldo in favore di di euro 10.200,57. CP_3
Ha interposto gravame Si è costituita Parte_1 Controparte_3
Dichiarata la contumacia di la causa è stata rimessa in
[...] CP_2 decisione all'udienza del 17aprile 2025 per essere discussa e decisa nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
I motivi di impugnazione I. L'appellante rileva che il tribunale, dopo avere rilevato correttamente l'insussistenza dell'unica causa di risoluzione invocata dalla Controparte_3 nelle comunicazioni del 24.2.22 e del 1.04.22, come prevista dall'art.
4.2. del contratto, partendo dall'erroneo presupposto che il rapporto contrattuale fosse retto dalle ordinarie regole civilistiche ha non correttamente concluso che fossero imputabili all'appaltatrice inadempimenti di tale gravità da giustificare la risoluzione del contratto. di contro osserva che il contratto sarebbe Pt_1 soggetto in via esclusiva alla disciplina di cui all'art. 108 D. Lgs 50/2016, norma che esige una piena rispondenza tra gli addebiti contestati e i motivi di risoluzione. Il primo giudice avrebbe pertanto dovuto verificare nel merito la legittimità, nella specie inesistente, del provvedimento di risoluzione, tenendo in debita considerazione le peculiarità della disciplina contenuta nel codice pagina 7 di 15 dell'appalto pubblico, che prevede un'ipotesi di risoluzione operante di diritto, a differenza della risoluzione giudiziale prevista dall'art. 1453 c.c. II. La censura riguarda la valutazione in termini di gravità della condotta di riaddebito da parte dell'appaltatrice agli utenti dei costi di visura delle targhe anche nelle ipotesi cui la stazione appaltante aveva già fornito i dati anagrafici dell'utente. L'appellante contesta altresì l'esistenza in radice di un inadempimento e sottolinea la scarsa importanza delle ulteriori condotte di inesatto adempimento, completamente inidonee a indebolire il legame fiduciario tra i contraenti. III. Viene impugnata la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei confronti di . Il motivo è dunque correlato all'accoglimento Controparte_3 delle censure precedenti. L'appellante insiste per la liquidazione del danno come richiesto nel grado precedente.
L'opinione della Corte I.La censura non è fondata. Il tribunale ha così argomentato in merito alla sussistenza dei presupposti per la risoluzione contrattuale di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016:
<<..Al riguardo deve preliminarmente rilevarsi che, pur avendo la incentrato la propria Controparte_3 comunicazione di risoluzione del contratto dell'1.4.2022 pre itenuto superamento dell'importo massimo delle penali applicabili (10% dell'importo contrattuale) e conseguentemente sull'applicabilità della previsione di cui all'ultimo comma dell'art.
4.2 del contratto (previsione qualificata dalla convenuta in termini di clausola risolutiva espressa), nella medesima comunicazione la stazione appaltante ha, comunque, specificato le singole condotte di inadempimento dell'appaltatrice in relazione alle quali la risoluzione stessa era stata, in definitiva, “intimata”. Deve, poi, rilevarsi, ed in senso assolutamente assorbente, che, in relazione alle domande proposte dall'attrice ed ora in esame e considerato che il rapporto contrattuale di cui si tratta, così come sorto successivamente all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto, è interamente regolato da principi civilisti, operando le parti su di un piano di parità, il giudizio che il Tribunale è chiamato ad operare non investe certo la mera
“legittimità” dell' “atto” di risoluzione in relazione ai “motivi” in esso indicati ma la complessiva verifica dell'addebitabilità all'una o all'altra parte, in termini di “grave inadempimento”, del fallimento del programma negoziale>>. Si tratta di considerazioni che la Corte condivide e che ritiene di dovere integrare nei termini che segue. Occorre premettere che il tema della risoluzione del contratto di appalto di servizi intercorso tra le parti in causa è stato negozialmente disciplinato. L'art.
4.2 prevede la risoluzione del contratto nel caso in cui le penali superino il 10%
pagina 8 di 15 dell'importo del contratto mentre il successivo art. 4.3, con formula ampia, fa salvo il diritto di di risolvere in qualsiasi momento il rapporto, Controparte_3 nel caso in cui l'Appaltatore, “dimostri incapacità o negligenza nell'assolvere l'incarico ad esso affidato, ometta, non applichi o deroghi ad una o più clausole delle Specifiche Tecniche e/o del presente contratto…”. Dagli atti di causa risulta che, con lettera del 13.12.21 (doc. 13 fasc. I grado appellante) sollevò le seguenti contestazioni, invitando la Controparte_3 controparte a trasmettere le proprie contro deduzioni nel termine di 5 giorni:
1.Violazione degli artt. 2) e 4) delle Specifiche Tecniche, violazione del punto 4) dell'avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse in relazione all'esposizione nel rendiconto di spese non contemplate nel contratto (tra cui anche l'addebito agli utenti di costi per la visura delle targhe)
2. Disfunzioni a livello informatico, stante l'incompleta alimentazione del portale, che rendeva impossibile la verifica da parte della Stazione Appaltante delle informazioni di pagamento
3. Altre criticità (accredito alla stazione appaltante di un importo inferiore a quello dovuto per euro 996,36).
con mail del 18.12.21 (doc. 14) contro dedusse alle contestazioni Pt_1 sollevate da che, a propria volta, sollecitò un incontro Controparte_3 chiarificatore (doc. 15) segnalando la persistenza di violazioni contrattuali , in particolare “la reiterazione da parte vostra delle bad practice nella gestione amministrativa del contratto”. A riunione espletata trasmise in data 22.02.22 i file di Pt_1 rendicontazione nuovamente compilati. Con lettera del 24.02.22 (doc. 18) la stazione appaltante segnalò a Pt_1
l'applicazione delle penali nell'importo massimo stabilito, riservandosi di agire anche con riferimento alle ulteriori prestazioni di cui aveva contestato la regolare esecuzione. In data 01.04.22 la stazione appaltante comunicò la risoluzione del contratto in cui, oltre a richiamare l'ipotesi di scioglimento anticipato del contratto previsto dall'art. 4.2., contestò all'appaltatore la persistenza delle seguenti gravi inadempienze:
-Esposizione di spese postali da parte di non previste nel documento Pt_1 contrattuale “avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse numero 12/2019” art. 4;
-Addebito all'utente delle spese di visura non dovute (importo affidato già comprensivo di spese di visura con dati anagrafici, effettuata da
[...]
); CP_3
pagina 9 di 15 -Disallineamento fra la rendicontazione degli e la rendicontazione degli Pt_3 incassi rilevati dall'estratto conto bancario, delle somme recuperate a favore di;
Controparte_7
-Mancata evidenza della restituzione degli importi richiesti erroneamente agli utenti;
-Mancata attivazione del servizio di assistenza telefonica. Emerge pertanto che, contrariamente a quanto assume l'appellante, il provvedimento di risoluzione è stato adottato da non solo in Controparte_3 relazione all'ipotesi prevista all'art.
4.2 del contratto, ma anche in ragione delle ulteriori condotte di inadempimento elencate, prima nella comunicazione del dicembre 2021 e, successivamente, nel provvedimento dell'aprile 2022. Né l'appellante può in alcun modo dolersi del mancato rispetto del procedimento previsto dall'art. 108 D. Lgs 50/2016. La suddetta norma stabilisce che la stazione appaltante possa risolvere il contratto solo dopo avere formalmente contestato gli addebiti all'appaltatore, assegnandogli un termine per controdedurre, iter che è stato rispettato anche nel caso di specie. La conclusione è coerente con il tenore delle difese di che, nel Controparte_3 costituirsi nel giudizio di I grado, allegava che “..la risoluzione del contratto di appalto in oggetto è stata legittimamente disposta da per il superamento Controparte_3 dell'importo delle penali, legittimamente applicate, rispetto al 10% dell'importo contrattuale, come previsto dalla clausola risolutiva espressa di cui all'art.
4.2 del contratto di appalto, ma anche a fronte dei reiterati e gravi inadempimenti, riguardanti tutte le attività oggetto del servizio”. Gli inadempimenti che hanno determinato l'adozione del provvedimento di risoluzione sono i medesimi contestati con lettera del 13.12.21 e sui quali l'appellante ha avuto modo di replicare, in conformità a quanto previsto dall'art. 108 D. Lgs 50/2016. Da ciò consegue che, l'avere affermato inesistenti i presupposti di operatività della risoluzione di cui all'art. 4.2, non esaurisce la rosa delle violazioni contrattuali formalmente addebitate dalla stazione appaltante a Pt_1
La correttezza di tale assunto trova conferma nel tenore delle difese svolte da in I grado. Quest'ultima infatti non si è limitata a contestare la legittimità Pt_1 della risoluzione operata dalla controparte come conseguenza delle penali, ma ha preso specifica posizione sulle ulteriori condotte di inadempimento contestate nella comunicazione dell'1.04.22 (pag. 14 par. II atto di citazione) senza mai allegare l'inosservanza della procedura formale prevista dal Codice degli Appalti. pagina 10 di 15 inoltre prospetta l'illegittimità della risoluzione dal punto di vista Pt_1 procedimentale per inesistenza di un grave inadempimento, contrariamente a quanto richiesto dall'art. 108 co. 3 D. Lgs 50/2016. Si tratta di una doglianza che, riguardando un vizio di sostanza più che di forma, viene ripresa dall'appellante anche nel successivo motivo. Occorre tuttavia trattare, costituendo un prius logico, il tema della esistenza dei suddetti inadempimenti. A riguardo la valutazione operata dal tribunale è corretta, con la conseguenza che anche la censura articolata sub II deve essere respinta. Il riaddebito da parte di agli utenti dei costi di visura delle targhe, anche in Pt_1 relazione a quelle pratiche per le quali la stazione appaltante aveva già comunicato le generalità della persona che aveva omesso il pagamento del pedaggio autostradale, non era contrattualmente consentito. Così motiva il primo giudice: <<..[..].. dal contenuto complessivo del contratto, delle allegate specifiche tecniche e dell'avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse, emerge chiaramente: a) come le parti abbiano concordato ab initio che la trasmettesse due distinti flussi di dati relativi ai mancati pagamenti dei Controparte_3 pedaggi di cui uno comprendente anche i dati anagrafici dell'utente debitore;
b) che la ha Controparte_3 coerentemente conferito alla procura a richiedere, in proprio ati Parte_1 identificativi dei proprietari isure delle targhe limitatamente ai soli casi in cui i dati trasmessi da essa mandante non includevano quelli anagrafici dell'utente debitore;
c) che conseguentemente la facoltà della di richiedere direttamente agli utenti e successivamente trattenere per sé le Parte_1 spese anticip delle visure delle targhe era solo “eventuale” e chiaramente riferita proprio e soltanto alle ipotesi nelle quali le visure fossero state eseguite nell'ambito del mandato conferito. Ne deriva che la condotta dell'appaltatrice consistente nel “riaddebito” agli utenti - si badi, in nome e per conto della - delle spese di visura delle targhe anche nelle ipotesi nelle quali la stazione Controparte_3 appaltante fornito i dati anagrafici dell'utente debitore, concretandosi in uno scostamento per eccesso dai limiti del mandato conferito dalla stazione appaltante, effettivamente costituisce una condotta di inesatto adempimento del contratto. Deve, inoltre, rilevarsi come tale condotta di inesatto adempimento, indipendentemente dall'esatto numero delle “pratiche” in relazione alle quali si è concretata, non può considerarsi di scarsa importanza sia perché va direttamente a ledere il legame fiduciario che necessariamente deve sussistere tra mandante e mandatario e segnatamente nelle ipotesi, quale quella di specie, in cui il mandato è accompagnato dal conferimento di poteri rappresentativi sia, e soprattutto, perché, come già sopra rilevato, la non ha inteso Parte_1 modificare il proprio modus operandi neppure a seguito delle contestaz iguardo dalla stazione appaltante fin dalla prima rendicontazione trimestrale>>. L'appellante ripropone in sede di gravame la tesi della legittimità di tali addebiti basata sul rilievo secondo cui, poiché né il contratto né le specifiche tecniche o la Manifestazione di Interesse vietavano di eseguire le visure di tutte le targhe dei pagina 11 di 15 veicoli, l'addebito agli utenti dei relativi costi era consentito. richiama la Pt_1 regolamentazione contenuta nell'art. 4 dell'avviso di Manifestazione di Interesse in base al quale “le eventuali spese sostenute in via anticipata dall'Aggiudicatario per l'ottenimento delle visure targhe possono essere richieste al debitore e in seguito trattenute dallo stesso”.
pertanto sostiene che ciò che non è espressamente vietato dal contratto Pt_1 dovrebbe reputarsi consentito, tesi tuttavia che non si confronta con gli obblighi di correttezza e buona fede che le parti devono osservare nel dare esecuzione al contratto. Secondo la definizione datane dalla S.C., la buona fede costituisce “il nerbo delle regole di condotta, dal contenuto necessariamente elastico, ma ontologicamente etico - governa il comportamento dei contraenti, in modo tale che esso, mediante l'adempimento di tale basilare obbligo relazionale, sia collaborativo e sociale e sia diretto, quindi, a tutelare i legittimi interessi della controparte al pari dei propri”. (Cass. Sez. 3, 27/03/2024, n. 8277). Al fine di consentire la gestione al meglio da parte di del servizio di Pt_1 recupero stragiudiziale dei crediti derivanti dal mancato pagamento del pedaggio autostradale da parte degli utenti residenti in [...]esteri, l' articolo 3.7 stabiliva il conferimento all'Appaltatore di una “Procura Speciale “in ambito amministrativo” per mezzo della quale sarà autorizzato a richiedere, in nome e per conto della Stazione Appaltante, i dati anagrafici del proprietario del veicolo, tramite la visura della targa, nei casi in cui la Società fornisse unicamente il n. identificativo del Rapporto di Mancato Pagamento del Pedaggio autostradale (RMPP), la targa del veicolo, i dati di transito, il debito maturato e la fotografia del veicolo in transito, laddove disponibile”. L'ambito del mandato ad acquisire la visura della targa era dunque limitato ai casi in cui non si trattasse di dati forniti dalla stazione appaltante. Solo nel caso in cui non avesse fornito l'anagrafica completa del debitore, Controparte_3 era autorizzata ad acquisire tutti i dati necessari e a richiedere all'utente e Pt_1 trattenere tutti i costi sostenuti a tale fine. La ratio della disposizione è evidente. agiva in nome e per conto della società concessionaria che, tanto più Pt_1 considerata la sua partecipazione pubblica, non poteva consentire che, sull'utente della rete autostradale, gravassero costi superflui. Trattandosi di un servizio svolto per conto della , il mandatario era tenuto a non Controparte_3 esorbitare dai limiti del mandato e ad attenersi, in base all'art. 1711 co. 2 c.c., alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante. E' pertanto del tutto irrilevante che tali costi siano stati caricati sul terzo debitore, dovendo strettamente Pt_1 attenersi ai limiti del mandato e alle esplicite direttive della mandante. Di contro, nonostante le reiterate contestazioni sollevate da , come Controparte_3
pagina 12 di 15 correttamente evidenzia il primo giudice, l'appellante ha ritenuto di non doversi adeguare alle richieste della stazione appaltante. E' poi speciosa l'argomentazione secondo la quale il primo giudice avrebbe confuso i costi delle visure con i costi postali di spedizione delle istanze di visura alle autorità estere competenti. A prescindere dal fatto che è la stessa appaltatrice a fare riferimento nelle proprie contro deduzioni alle spese di visura targa (punto a della comunicazione del 18.12.2021) sostenendone la legittimità, è evidente che, se non sono dovuti i costi della visura, non lo sono neppure le spese postali correlate. Quanto poi alla gravità dell'inadempimento secondo quanto previsto dall'art. 108 co. 3 D. Lgs 50/2016, il giudice è chiamato ad una valutazione del tutto analoga a quella richiesta dall'art. 1455 c.c., da operarsi, come rileva la giurisprudenza di legittimità, non solo alla stregua di un criterio oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, ma anche di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti che possano, in relazione alla particolarità del caso concreto, incidere sul giudizio di gravità (Cass. Sez. 1, 21/07/2021, n. 20874). Nel caso di specie, come sottolinea il primo giudice, la gravità dell'inadempimento è da correlarsi, oltre che alla violazione del rapporto fiduciario, nella dichiarata volontà di non volersi adeguare ai richiami della stazione appaltante. L'atteggiamento dell'appaltatore poneva la stazione appaltante di fronte a un bivio: risolvere il contratto ovvero tollerare, per tutta la fase di esecuzione del contratto, l'addebito all'utente dei costi non dovuti. La soggezione di ai voleri dell'appaltatore Controparte_3 non è tuttavia comportamento esigibile con la conseguenza che la risoluzione appare pienamente giustificata, quale unica alternativa percorribile per la stazione appaltante per la tutela del proprio interesse, che è poi quello della collettività. Il tribunale ha poi correttamente considerato gli ulteriori inadempimenti così argomentando <<deve poi rilevarsi: a che la stessa attrice ha ammesso nel primo trimestre di esecuzione del contratto in casi richiesto agli utenti il rimborso costi misura maggiore rispetto importi forfetari contrattualmente previsti b risulta ex actis occasione parte_1 riversamento degli incassati conseguente alla seconda rendic indebitamento trattenuto l avendo provveduto al versamento dello stesso importo solo seguito dei controlli effettuati dalla stazione appaltante scambio email sub doc. n. produzione parte>
pagina 13 di 15 convenuta); c) che deve altresì positivamente ritenersi l'esistenza, nella seconda rendicontazione trimestrale, di alcuni scostamenti tra gli incassi rendicontati e quanto effettivamente riscosso e depositato nel conto corrente bancario dedicato all'esecuzione del contratto, atteso che al riguardo la si è Parte_1 sostanzialmente limitata a dedurre che gli stessi scostamenti sarebbero, di fatto, irrilevanti in ragione della possibilità per la stazione appaltante di visionare autonomamente i movimenti del medesimo conto corrente bancario. Anche tali ulteriori condotte di inesatto adempimento, poi, ancorché episodiche, non possono ritenersi di scarsa incidenza in relazione all'interesse contrattuale della trattandosi di condotte Controparte_3 direttamente concernenti il delicato profilo relativo al maneg 'ambito del rapporto di mandato. Ed, allora, considerate tutte le condotte di inesatto adempimento di cui finora si è detto nella loro globalità, deve effettivamente ritenersi sussistente un grave inadempimento da parte dell'appaltatrice, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni ad essa affidate, e conseguentemente deve ritenersi che la stazione appaltante abbia correttamente dichiarato risolto il contratto per il quale è causa in presenza dei relativi presupposti di legge>>. Contrariamente a quanto prospetta l'appellante non può essere ritenuto dirimente, ai fini di escludere la gravità dell'inadempimento, la modestia degli importi addebitati, dovendo piuttosto osservarsi che (i) sono modici non solo i costi erroneamente addebitati ma anche i pedaggi riscossi e dunque la valutazione in termini di gravità deve essere effettuata comparando la spesa non dovuta e l'importo recuperato (risultano chiesti € 5,64 per spese per pedaggi di € 3,30 benché l'art. 4 della Manifestazione di Interesse ponesse un tetto di € 3,43 ai pedaggi inferiori a € 4,50); (ii) come sottolinea il tribunale, è la valutazione globale delle condotte di inadempimento, ad avere ingenerato, più che fondatamente, il dubbio sulla affidabilità e serietà dell'appaltatrice, nonché sulla sua idoneità ad assolvere correttamente, secondo le indicazioni impartite dalla stazione appaltante, l'incarico di riscuotere, in suo nome e per suo conto, i pedaggi non pagati dagli utenti stranieri. Il rigetto dei primi due motivi di impugnazione determina l'assorbimento della censura sub III.
* In conclusione l'appello deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza di I grado. Le spese del presente grado, da porsi interamente a carico dell'appellante, si liquidano come da dispositivo, sulla base del D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, del tenore delle questioni trattate e del valore della causa.
pagina 14 di 15 Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6986/2024 del 15.07.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_3 spese di lite liquidate per compensi professionali in € 9.991,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte il 23.04.2025
La Consigliera est Francesca Vullo
La Presidente Anna Mantovani
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