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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/10/2025, n. 3231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3231 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13173/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13173/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...] 20, C.F. , rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Alessandro C.F._1 Leoni (C.F. , ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di questi in C.F._2 Firenze, Via Giambologna n. 37, giusto mandato in calce all'atto di citazione ATTORE contro nata a [...] il [...], CF , residente in Controparte_1 C.F._3 Bagno a Ripoli (FI) Loc.tà Grassina, via A. Barducci n. 20
.CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da motivazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha convenuto in giudizio la sig.ra chiedendo: Piaccia Parte_1 Controparte_1 all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta: A) Dichiarare valida ed efficace la scrittura privata 14 luglio 2015 tra e Parte_1
B) Di conseguenza trasferire, ex art. 2932 c.c., a nato a [...]_1 Firenze il 6 agosto 1973, residente in [...], C.F. , la C.F._1 proprietà del seguente bene immobile: appartamento posto in Bagno a Ripoli (FI) Loc.tà Grassina, via A. Barducci n. 20, individuato al catasto urbano del Comune di Bagno a Ripoli al foglio 54, particella 763 Sub.7 con graffate le particelle 872 e 885, Cat. A/2, Cl. 3, vani 7; Particella 892, Sub. 2, Cat. C/6, Cl. 5, mq 13; C) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Firenze la trascrizione della sentenza a norma dell'art. 2652 c.c.; Con vittoria di compensi professionali e spese di causa.
A fondamento della domanda ha allegato: che, con scrittura provata del 14.7.2015, la sig.ra CP_1 dichiarava che il ricorrente, coniuge in regime di separazione dei beni, avrebbe acquistato,
[...] pagandolo in parte in contanti e in parte con il retratto di un mutuo, un appartamento posto in Bagno a Ripoli (FI), loc. Grassina, Via A. Barducci, 20 (meglio identificato in ricorso), il quale sarebbe stato alla stessa trasferito “quale mera fiduciaria della proprietà”, per motivi fiscali, e, contestualmente, si obbligava a trasferire “in qualsiasi momento e inderogabilmente” la proprietà di tale immobile a o a persona da lui designata, senza nulla pretendere;
che, a tal fine, la si Parte_1 CP_1 pagina 1 di 3 obbligava a produrre la documentazione necessaria al trasferimento entro 20 giorni dalla richiesta, a comparire avanti al Notaio rogante entro 10 giorni dall'invito in tal senso e a perfezionare il trasferimento entro 10 giorni dal momento in cui il Notaio avesse predisposto gli atti necessari;
di aver invitato la a consegnare al Notaio individuato per la stipula dell'atto i documenti necessari al CP_1 trasferimento dell'immobile con raccomandata a.r. del 20.9.2024, senza esito.
Non si è costituita in giudizio nonostante la rituale e tempestiva notifica dell'atto di Controparte_1 citazione, la quale, pertanto, è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita documentalmente.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La scrittura privata inter partes stipulata in data 14.7.2015 stabilisce che acquista Parte_1 l'immobile posto in Bagno a Ripoli (FI), loc. Grassina, Via A. Barducci, 20 (catastalmente individuato e descritto in atto di citazione), relativamente al quale le parti pattuiscono concordemente che la mera intestataria fiduciaria della proprietà sarebbe stata mentre il prezzo, pagato in parte Controparte_1 tramite assegni e in parte con il retratto di un mutuo, sarebbe stato interamente corrisposto dal sig.
Ciò posto, la si obbliga a trasferire l'intestazione e la piena proprietà dell'immobile al Pt_1 CP_1 sig. o a persona o ente da questi nominato al momento del rogito, dietro semplice richiesta scritta Pt_1 del sig. medesimo. Pt_1
La suddetta scrittura rappresenta una ipotesi tipica di patto fiduciario, che è il contratto con cui il fiduciante (nella fattispecie, il trasferisce un bene al fiduciario (nella fattispecie, la , che Pt_1 CP_1 si obbliga a conservarlo e ad amministrarlo secondo determinati criteri e a ritrasferirlo successivamente al fiduciante o a un terzo. Trattasi di un contratto ad effetti reali (a favore del fiduciario) ed obbligatori (a favore del fiduciante). Nel caso di specie, il negozio è stato stipulato in forma scritta e, come tale, è fonte di per sé dell'obbligo restitutorio a carico del fiduciario, il quale, non costituitosi in giudizio, non ha provato di aver adempiuto alla propria obbligazione, di fonte contrattuale, a seguito della richiesta scritta inviatale dal con raccomandata a.r. del 20.9.2024, in atti. Pt_1
Deve, pertanto, in accoglimento della domanda attorea, disporsi il trasferimento, ex art. 2932 c.c., in favore di nato a [...] il [...], residente in [...] 20, la proprietà del seguente bene immobile: appartamento posto in Bagno a Ripoli (FI) Loc.tà Grassina, via A. Barducci n. 20, individuato al catasto urbano del Comune di Bagno a Ripoli al foglio 54, particella 763 Sub.7 con graffate le particelle 872 e 885, Cat. A/2, Cl. 3, vani 7; Particella 892, Sub. 2, Cat. C/6, Cl. 5, mq 13.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DISPONE il trasferimento, ex art. 2932 c.c., in favore di nato a [...] il [...], residente in [...], la Parte_1 proprietà del seguente bene immobile: appartamento posto in Bagno a Ripoli (FI) Loc.tà Grassina, via A. Barducci n. 20, individuato al catasto urbano del Comune di Bagno a Ripoli al foglio 54, particella 763 Sub.7 con graffate le particelle 872 e 885, Cat. A/2, Cl. 3, vani 7; Particella 892, Sub. 2, Cat. C/6, Cl. 5, mq 13. ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari di Firenze la trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità al riguardo.
NA la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 4.217,00 per compensi ed in Euro 545,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali. pagina 2 di 3 Firenze, 6 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13173/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...] 20, C.F. , rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Alessandro C.F._1 Leoni (C.F. , ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di questi in C.F._2 Firenze, Via Giambologna n. 37, giusto mandato in calce all'atto di citazione ATTORE contro nata a [...] il [...], CF , residente in Controparte_1 C.F._3 Bagno a Ripoli (FI) Loc.tà Grassina, via A. Barducci n. 20
.CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da motivazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha convenuto in giudizio la sig.ra chiedendo: Piaccia Parte_1 Controparte_1 all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta: A) Dichiarare valida ed efficace la scrittura privata 14 luglio 2015 tra e Parte_1
B) Di conseguenza trasferire, ex art. 2932 c.c., a nato a [...]_1 Firenze il 6 agosto 1973, residente in [...], C.F. , la C.F._1 proprietà del seguente bene immobile: appartamento posto in Bagno a Ripoli (FI) Loc.tà Grassina, via A. Barducci n. 20, individuato al catasto urbano del Comune di Bagno a Ripoli al foglio 54, particella 763 Sub.7 con graffate le particelle 872 e 885, Cat. A/2, Cl. 3, vani 7; Particella 892, Sub. 2, Cat. C/6, Cl. 5, mq 13; C) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Firenze la trascrizione della sentenza a norma dell'art. 2652 c.c.; Con vittoria di compensi professionali e spese di causa.
A fondamento della domanda ha allegato: che, con scrittura provata del 14.7.2015, la sig.ra CP_1 dichiarava che il ricorrente, coniuge in regime di separazione dei beni, avrebbe acquistato,
[...] pagandolo in parte in contanti e in parte con il retratto di un mutuo, un appartamento posto in Bagno a Ripoli (FI), loc. Grassina, Via A. Barducci, 20 (meglio identificato in ricorso), il quale sarebbe stato alla stessa trasferito “quale mera fiduciaria della proprietà”, per motivi fiscali, e, contestualmente, si obbligava a trasferire “in qualsiasi momento e inderogabilmente” la proprietà di tale immobile a o a persona da lui designata, senza nulla pretendere;
che, a tal fine, la si Parte_1 CP_1 pagina 1 di 3 obbligava a produrre la documentazione necessaria al trasferimento entro 20 giorni dalla richiesta, a comparire avanti al Notaio rogante entro 10 giorni dall'invito in tal senso e a perfezionare il trasferimento entro 10 giorni dal momento in cui il Notaio avesse predisposto gli atti necessari;
di aver invitato la a consegnare al Notaio individuato per la stipula dell'atto i documenti necessari al CP_1 trasferimento dell'immobile con raccomandata a.r. del 20.9.2024, senza esito.
Non si è costituita in giudizio nonostante la rituale e tempestiva notifica dell'atto di Controparte_1 citazione, la quale, pertanto, è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita documentalmente.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La scrittura privata inter partes stipulata in data 14.7.2015 stabilisce che acquista Parte_1 l'immobile posto in Bagno a Ripoli (FI), loc. Grassina, Via A. Barducci, 20 (catastalmente individuato e descritto in atto di citazione), relativamente al quale le parti pattuiscono concordemente che la mera intestataria fiduciaria della proprietà sarebbe stata mentre il prezzo, pagato in parte Controparte_1 tramite assegni e in parte con il retratto di un mutuo, sarebbe stato interamente corrisposto dal sig.
Ciò posto, la si obbliga a trasferire l'intestazione e la piena proprietà dell'immobile al Pt_1 CP_1 sig. o a persona o ente da questi nominato al momento del rogito, dietro semplice richiesta scritta Pt_1 del sig. medesimo. Pt_1
La suddetta scrittura rappresenta una ipotesi tipica di patto fiduciario, che è il contratto con cui il fiduciante (nella fattispecie, il trasferisce un bene al fiduciario (nella fattispecie, la , che Pt_1 CP_1 si obbliga a conservarlo e ad amministrarlo secondo determinati criteri e a ritrasferirlo successivamente al fiduciante o a un terzo. Trattasi di un contratto ad effetti reali (a favore del fiduciario) ed obbligatori (a favore del fiduciante). Nel caso di specie, il negozio è stato stipulato in forma scritta e, come tale, è fonte di per sé dell'obbligo restitutorio a carico del fiduciario, il quale, non costituitosi in giudizio, non ha provato di aver adempiuto alla propria obbligazione, di fonte contrattuale, a seguito della richiesta scritta inviatale dal con raccomandata a.r. del 20.9.2024, in atti. Pt_1
Deve, pertanto, in accoglimento della domanda attorea, disporsi il trasferimento, ex art. 2932 c.c., in favore di nato a [...] il [...], residente in [...] 20, la proprietà del seguente bene immobile: appartamento posto in Bagno a Ripoli (FI) Loc.tà Grassina, via A. Barducci n. 20, individuato al catasto urbano del Comune di Bagno a Ripoli al foglio 54, particella 763 Sub.7 con graffate le particelle 872 e 885, Cat. A/2, Cl. 3, vani 7; Particella 892, Sub. 2, Cat. C/6, Cl. 5, mq 13.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DISPONE il trasferimento, ex art. 2932 c.c., in favore di nato a [...] il [...], residente in [...], la Parte_1 proprietà del seguente bene immobile: appartamento posto in Bagno a Ripoli (FI) Loc.tà Grassina, via A. Barducci n. 20, individuato al catasto urbano del Comune di Bagno a Ripoli al foglio 54, particella 763 Sub.7 con graffate le particelle 872 e 885, Cat. A/2, Cl. 3, vani 7; Particella 892, Sub. 2, Cat. C/6, Cl. 5, mq 13. ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari di Firenze la trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità al riguardo.
NA la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 4.217,00 per compensi ed in Euro 545,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali. pagina 2 di 3 Firenze, 6 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 3 di 3