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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 26/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
RG 1812/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott. Giorgio Scarsato Presidente
Dott.ssa Federica Meloni Giudice relatore
Dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
nel procedimento promosso da
Parte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._1 con l'avv. REDUZZI PAOLA parte ricorrente nei confronti di
Controparte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._2 con l'avv. VENTURA ILARIA parte resistente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 30 ottobre 2024 e ritualmente notificato il 23 novembre
2024, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, la Signora conveniva in giudizio il Signor Parte_1 [...] avanti il Tribunale di Cremona, per ivi sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: «a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra
[...]
e in data 14.09.2013 presso il Comune di Palazzo Parte_1 Controparte_1 Pignano (Cr), il cui atto è stato trascritto nel medesimo registro al numero 4, parte I, anno
2013, ufficio 1, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore del Controparte_1 figlio , maggiorenne, ma economicamente non ancora autosufficiente pari ad Per_1 euro 400,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
Vinte le spese di giudizio».
Si costituiva il giudizio il sig. il quale rappresentava che i coniugi, assistiti dai CP_1 rispettivi difensori, avevano raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“che l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra e Parte_1 [...] in data 14.09.2013 presso il Comune di Palazzo Pignano (Cr), il cui atto è stato CP_1 trascritto nel medesimo registro al numero 4, parte I, anno 2013, ufficio 1, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore del Controparte_1 figlio , maggiorenne, ma economicamente non ancora autosufficiente pari Per_1 ad euro 350,00 mensili, da versarsi in via anticipata alla Sig.ra con Parte_2 la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate secondo lo schema e le modalità di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona.
spese compensate”.
Precisavano dunque le conclusioni in conformità.
Il Collegio,
Rilevato che il PM è stato regolarmente notiziato del ricorso;
pag. 2/3 Rilevato che la domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale;
Rilevato che l'accordo intervenuto tra le parti non risulta in contrasto con gli interessi della prole;
rilevato che le spese del procedimento vanno dichiarate non ripetibili, come da accordo fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto, a norma del codice civile, dai coniugi e a Palazzolo Pignano Controparte_1 Parte_1
(CR) il 14 settembre 2013, con atto iscritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 4, parte I, anno 2013.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palazzolo Pignano (CR) di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra le parti
Spese di lite non ripetibili;
Cremona, 25/03/2025 il Giudice Relatore il Presidente dott.ssa Federica Meloni dott. Giorgio Scarsato
pag. 3/3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott. Giorgio Scarsato Presidente
Dott.ssa Federica Meloni Giudice relatore
Dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
nel procedimento promosso da
Parte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._1 con l'avv. REDUZZI PAOLA parte ricorrente nei confronti di
Controparte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._2 con l'avv. VENTURA ILARIA parte resistente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 30 ottobre 2024 e ritualmente notificato il 23 novembre
2024, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, la Signora conveniva in giudizio il Signor Parte_1 [...] avanti il Tribunale di Cremona, per ivi sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: «a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra
[...]
e in data 14.09.2013 presso il Comune di Palazzo Parte_1 Controparte_1 Pignano (Cr), il cui atto è stato trascritto nel medesimo registro al numero 4, parte I, anno
2013, ufficio 1, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore del Controparte_1 figlio , maggiorenne, ma economicamente non ancora autosufficiente pari ad Per_1 euro 400,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
Vinte le spese di giudizio».
Si costituiva il giudizio il sig. il quale rappresentava che i coniugi, assistiti dai CP_1 rispettivi difensori, avevano raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“che l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra e Parte_1 [...] in data 14.09.2013 presso il Comune di Palazzo Pignano (Cr), il cui atto è stato CP_1 trascritto nel medesimo registro al numero 4, parte I, anno 2013, ufficio 1, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore del Controparte_1 figlio , maggiorenne, ma economicamente non ancora autosufficiente pari Per_1 ad euro 350,00 mensili, da versarsi in via anticipata alla Sig.ra con Parte_2 la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate secondo lo schema e le modalità di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona.
spese compensate”.
Precisavano dunque le conclusioni in conformità.
Il Collegio,
Rilevato che il PM è stato regolarmente notiziato del ricorso;
pag. 2/3 Rilevato che la domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale;
Rilevato che l'accordo intervenuto tra le parti non risulta in contrasto con gli interessi della prole;
rilevato che le spese del procedimento vanno dichiarate non ripetibili, come da accordo fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto, a norma del codice civile, dai coniugi e a Palazzolo Pignano Controparte_1 Parte_1
(CR) il 14 settembre 2013, con atto iscritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 4, parte I, anno 2013.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palazzolo Pignano (CR) di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra le parti
Spese di lite non ripetibili;
Cremona, 25/03/2025 il Giudice Relatore il Presidente dott.ssa Federica Meloni dott. Giorgio Scarsato
pag. 3/3