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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ABATE AGOSTINO, Presidente e Relatore
MANCINI MARCO, Giudice
ORTORE GIOVANNI LUCA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 213/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Società_1" - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03BF00259/2025 IMP.SOSTITUTIVA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03BF00259/2025 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03BF00259/2025 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 280/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contestazione mossa dall'Agenzia dell'Entrate qui in esame è relativa all'anno fiscale del 2018, mentre per i due anni precedenti sono già state emesse sentenza di primo grado, per le quali pende appello.
Per le motivazioni delle precedenti decisioni si riporta di seguito parte della sentenza n. 102/2024:
“Per quanto concerne l'omessa notificazione dell'avviso di accertamento nella sede della società e senza il previo accertamento documentale del potere di rappresentanza della signora Ricorrente_1, rileva la Corte che pur integrando tali omissioni la violazione del disposto di cui all'art.145 c.p.c. , astrattamente idonea a configurare un'ipotesi di nullità ai sensi dell'art.160 c.p.c., nel caso in esame assume, tuttavia, rilevanza il fatto che la notifica abbia sortito l'effetto di portare a conoscenza della legale rappresentante della società anonima “Società_1” il contenuto dell'avviso di accertamento de quo in modo da consentirle di agire in giudizio a tutela dei suoi diritti, come in effetti è avvenuto. Deve ritenersi, pertanto, che l'ipotizzata nullità sia stata sanata per raggiungimento dello scopo, come previsto dall'art.156 c.p.c. il quale dispone che “la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
Né l'omessa notificazione nella sede della società, può configurare, ad avviso della Corte, un'ipotesi di inesistenza giuridica ovvero di nullità assoluta dell'avviso di accertamento, poiché la società è stata, comunque, correttamente individuata quale destinataria dell'atto impugnato, come risulta comprovato dalla sua costituzione in giudizio e dalla documentazione versata in atti.
Quanto al merito, osserva la Corte: Occorre premettere che ai sensi dell'art.73, comma 3 del TUIR, si considerano esterovestite le società che, per quanto risultino formalmente residenti all'estero, in Italia abbiano la sede legale o la sede di direzione effettiva oppure la gestione ordinaria in via principale.
Invero, l'ufficio ha ritenuto che la società ricorrente fosse residente in Italia in quanto l'oggetto principale della sua attività fosse identificabile nella gestione del compendio immobiliare esistente nel comune di
Rio.
Ciò sul presupposto che la sua iscrizione nel registro delle società svizzere e la documentazione prodotta dalle ricorrenti non assumessero specifica rilevanza.
A sostegno della sua tesi l'ufficio resistente ha prodotto la visura catastale, dalla quale risulta quale proprietaria di tali beni la società “Società_1”. Inoltre ha evidenziato che per il periodo in esame essa ha presentato la dichiarazione dei redditi, barrando la casella recante il codice n.22, riservato alle
“società,
organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione o oggetto principale in Italia”.
Invero, dall'attestazione dell'Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino prodotto dalle ricorrenti
(v. all.n.5), risulta che lo scopo sociale è la “compra-vendita, la costruzione e l'amministrazione di immobili nonché la partecipazione a società similari, in particolare estere.” Nel riquadro dei dati personali dello stesso atto, risultano iscritti, oltre al nome dell'attuale amministratrice unica Rappresentante_1, anche quello di Nominativo_1 (quale prima amministratrice unica) e quello di Ricorrente_1, quale titolare di procura individuale. Non figura, invece, il nominativo di Nominativo_1 che nel contratto fiduciario prodotto dalle ricorrenti, risulta quale mandante e sottoscrittrice dell'atto (v. all.n.8).
Il contratto di mandato fiduciario non evidenzia alcun riscontro di autenticità delle firme dei contraenti che non sono neanche generalizzati ed, inoltre, non reca l'indicazione della data e del luogo in cui sarebbe stato sottoscritto. Nell'art.1, risulta che la sig.ra Nominativo_1 aveva conferito mandato alla società di acquistare fiduciariamente le quote di proprietà del terreno e della casa costruita successivamente, siti in
Rio e cioè in territorio italiano. Nel successivo art. 2 si conviene che “la fiduciaria figura unicamente nominativamente registrata quale proprietaria della partecipazione sopradescritta, che è stata effettuata esclusivamente per conto e rischio del mandante.”
Tali risultanze avrebbero richiesto, ad avviso della Corte, ulteriori accertamenti presso l'omologo ufficio svizzero, non demandabili alle ricorrenti, al fine di verificare se la società “Società_1” fosse realmente operativa in territorio elvetico o non operasse, invece, in modo esclusivo o, comunque, prevalente per la gestione della casa e del terreno siti in Rio, località Società_1, risultando, in tal caso, costituita per eludere gli obblighi fiscali previsti dalla legge italiana (v. Cass. sez. V Civile, Ordinanza n.4463 del
11/02/2022).
Accertamenti necessari, tenuto conto del fatto che, a carico della società ricorrente, l'ufficio resistente non ha accertato omesse dichiarazione dei redditi derivanti dalla gestione commerciale dei beni o indebite deduzioni di spese eccedenti quelle concernenti la manutenzione ordinaria, mentre dal bilancio relativo all'anno 2016, prodotto dalle ricorrenti (v.all.to n.9), risulta la postazione relativa al pagamento della commissione per la gestione fiduciaria nella misura del 2%, oltre ad utili per 8.855,90 Franchi svizzeri.
L'ufficio, alla luce delle richiamate circostanze, aventi valore indiziario non univoco, ha ritenuto che la società “Società_1” fosse una società di comodo esterovestita ed ha applicato le disposizioni previste per le “società di comodo” dall'art.30 della legge n.724/1994.
Tale conclusione contrasta con le disposizioni contenute nell'art.73 del TUIR. il quale, al comma 3, prevede che : “ Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso.” ed al comma 5 precisa che “In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello
Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.”
Presupposti che, invero, non si rinvengono nella situazione di fatto innanzi evidenziata, in quanto dalla documentazione versata in atti dalle ricorrenti risulta che gli organi rappresentativi della società hanno operato stabilmente in tale territorio ed, inoltre, che essa aveva adottato lo statuto in data 26/11/1964 (v. all.to n.
9- atto del Registro di commercio di Chiasso) e che il 12 gennaio 2018 aveva presentato il bilancio per l'anno in esame (v.all.n.9), né pare conferente il richiamo alle disposizioni contenute nel successivo comma 5 bis ed all'art.4 della Convenzione Italo Svizzera per evitare le doppie imposizioni.
La prima norma, infatti, prevede che “salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello
Stato le società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'art.2359, primo comma del codice civile, ovvero se sono controllati, anche indirettamente da soggetti residenti nel territorio dello
Stato o amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio dello Stato”. Ma tale situazione non risulta provata dall'ufficio accertatore ed, anzi, è contraddetta dalle seguenti circostanze:
- La società è stata costituita in Svizzera secondo il diritto elvetico sin dal 1963.
- La legale rappresentante Rappresentante_1 è cittadina svizzera, come la sig.ra Ricorrente_1,
entrambe componenti del consiglio di amministrazione.
- L'edificio ed il terreno di Rio, pur risultando di proprietà della società ricorrente, erano in realtà – secondo il contratto di cui non è stata contestata l'autenticità- della sig.ra Nominativo_1 (non meglio identificata), la quale nell'anno 1963 aveva conferito alla società medesima il mandato fiduciario per la sua gestione riconoscendole una provvigione del 2%.
-L'immobile de quo non risulta concesso in locazione, per cui non ha prodotto reddito imponibile a tale titolo, né la società ricorrente ha portato in deduzione spese connesse alla sua utilizzazione commerciale, tali da giustificare una ripresa a tassazione per l'omessa dichiarazione dei redditi eventualmente percepiti e per somme di denaro indebitamente rimborsate.
-Anche il riferimento alla disposizione contenuta nell'art.4 comma n.3 della Convenzione Italo Svizzera non appare giustificato, poiché essa prevede che “quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. La stessa disposizione si applica alle societa' di persone e a quelle ad esse equiparate costituite ed organizzate in conformita' della legislazione di uno Stato contraente”.
Nel caso in esame, infatti, la società “Società_1” qualificata come società anonima appare classificabile come società di capitale più che di persone, mentre, per le considerazioni svolte, deve ritenersi che la sua sede di direzione effettiva, in mancanza di prova contraria, sia in Svizzera e non in Italia.”
Il Collegio condivide in toto le suddette considerazioni e conclusioni e, non essendovi alcuna necessità di ulteriormente motivare, a esse si riporta anche per l'anno qui in esame
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio a favore delle ricorrenti che liquida complessivamente, in €.1500,00.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ABATE AGOSTINO, Presidente e Relatore
MANCINI MARCO, Giudice
ORTORE GIOVANNI LUCA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 213/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Società_1" - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03BF00259/2025 IMP.SOSTITUTIVA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03BF00259/2025 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03BF00259/2025 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 280/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contestazione mossa dall'Agenzia dell'Entrate qui in esame è relativa all'anno fiscale del 2018, mentre per i due anni precedenti sono già state emesse sentenza di primo grado, per le quali pende appello.
Per le motivazioni delle precedenti decisioni si riporta di seguito parte della sentenza n. 102/2024:
“Per quanto concerne l'omessa notificazione dell'avviso di accertamento nella sede della società e senza il previo accertamento documentale del potere di rappresentanza della signora Ricorrente_1, rileva la Corte che pur integrando tali omissioni la violazione del disposto di cui all'art.145 c.p.c. , astrattamente idonea a configurare un'ipotesi di nullità ai sensi dell'art.160 c.p.c., nel caso in esame assume, tuttavia, rilevanza il fatto che la notifica abbia sortito l'effetto di portare a conoscenza della legale rappresentante della società anonima “Società_1” il contenuto dell'avviso di accertamento de quo in modo da consentirle di agire in giudizio a tutela dei suoi diritti, come in effetti è avvenuto. Deve ritenersi, pertanto, che l'ipotizzata nullità sia stata sanata per raggiungimento dello scopo, come previsto dall'art.156 c.p.c. il quale dispone che “la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
Né l'omessa notificazione nella sede della società, può configurare, ad avviso della Corte, un'ipotesi di inesistenza giuridica ovvero di nullità assoluta dell'avviso di accertamento, poiché la società è stata, comunque, correttamente individuata quale destinataria dell'atto impugnato, come risulta comprovato dalla sua costituzione in giudizio e dalla documentazione versata in atti.
Quanto al merito, osserva la Corte: Occorre premettere che ai sensi dell'art.73, comma 3 del TUIR, si considerano esterovestite le società che, per quanto risultino formalmente residenti all'estero, in Italia abbiano la sede legale o la sede di direzione effettiva oppure la gestione ordinaria in via principale.
Invero, l'ufficio ha ritenuto che la società ricorrente fosse residente in Italia in quanto l'oggetto principale della sua attività fosse identificabile nella gestione del compendio immobiliare esistente nel comune di
Rio.
Ciò sul presupposto che la sua iscrizione nel registro delle società svizzere e la documentazione prodotta dalle ricorrenti non assumessero specifica rilevanza.
A sostegno della sua tesi l'ufficio resistente ha prodotto la visura catastale, dalla quale risulta quale proprietaria di tali beni la società “Società_1”. Inoltre ha evidenziato che per il periodo in esame essa ha presentato la dichiarazione dei redditi, barrando la casella recante il codice n.22, riservato alle
“società,
organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione o oggetto principale in Italia”.
Invero, dall'attestazione dell'Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino prodotto dalle ricorrenti
(v. all.n.5), risulta che lo scopo sociale è la “compra-vendita, la costruzione e l'amministrazione di immobili nonché la partecipazione a società similari, in particolare estere.” Nel riquadro dei dati personali dello stesso atto, risultano iscritti, oltre al nome dell'attuale amministratrice unica Rappresentante_1, anche quello di Nominativo_1 (quale prima amministratrice unica) e quello di Ricorrente_1, quale titolare di procura individuale. Non figura, invece, il nominativo di Nominativo_1 che nel contratto fiduciario prodotto dalle ricorrenti, risulta quale mandante e sottoscrittrice dell'atto (v. all.n.8).
Il contratto di mandato fiduciario non evidenzia alcun riscontro di autenticità delle firme dei contraenti che non sono neanche generalizzati ed, inoltre, non reca l'indicazione della data e del luogo in cui sarebbe stato sottoscritto. Nell'art.1, risulta che la sig.ra Nominativo_1 aveva conferito mandato alla società di acquistare fiduciariamente le quote di proprietà del terreno e della casa costruita successivamente, siti in
Rio e cioè in territorio italiano. Nel successivo art. 2 si conviene che “la fiduciaria figura unicamente nominativamente registrata quale proprietaria della partecipazione sopradescritta, che è stata effettuata esclusivamente per conto e rischio del mandante.”
Tali risultanze avrebbero richiesto, ad avviso della Corte, ulteriori accertamenti presso l'omologo ufficio svizzero, non demandabili alle ricorrenti, al fine di verificare se la società “Società_1” fosse realmente operativa in territorio elvetico o non operasse, invece, in modo esclusivo o, comunque, prevalente per la gestione della casa e del terreno siti in Rio, località Società_1, risultando, in tal caso, costituita per eludere gli obblighi fiscali previsti dalla legge italiana (v. Cass. sez. V Civile, Ordinanza n.4463 del
11/02/2022).
Accertamenti necessari, tenuto conto del fatto che, a carico della società ricorrente, l'ufficio resistente non ha accertato omesse dichiarazione dei redditi derivanti dalla gestione commerciale dei beni o indebite deduzioni di spese eccedenti quelle concernenti la manutenzione ordinaria, mentre dal bilancio relativo all'anno 2016, prodotto dalle ricorrenti (v.all.to n.9), risulta la postazione relativa al pagamento della commissione per la gestione fiduciaria nella misura del 2%, oltre ad utili per 8.855,90 Franchi svizzeri.
L'ufficio, alla luce delle richiamate circostanze, aventi valore indiziario non univoco, ha ritenuto che la società “Società_1” fosse una società di comodo esterovestita ed ha applicato le disposizioni previste per le “società di comodo” dall'art.30 della legge n.724/1994.
Tale conclusione contrasta con le disposizioni contenute nell'art.73 del TUIR. il quale, al comma 3, prevede che : “ Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso.” ed al comma 5 precisa che “In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello
Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.”
Presupposti che, invero, non si rinvengono nella situazione di fatto innanzi evidenziata, in quanto dalla documentazione versata in atti dalle ricorrenti risulta che gli organi rappresentativi della società hanno operato stabilmente in tale territorio ed, inoltre, che essa aveva adottato lo statuto in data 26/11/1964 (v. all.to n.
9- atto del Registro di commercio di Chiasso) e che il 12 gennaio 2018 aveva presentato il bilancio per l'anno in esame (v.all.n.9), né pare conferente il richiamo alle disposizioni contenute nel successivo comma 5 bis ed all'art.4 della Convenzione Italo Svizzera per evitare le doppie imposizioni.
La prima norma, infatti, prevede che “salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello
Stato le società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'art.2359, primo comma del codice civile, ovvero se sono controllati, anche indirettamente da soggetti residenti nel territorio dello
Stato o amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio dello Stato”. Ma tale situazione non risulta provata dall'ufficio accertatore ed, anzi, è contraddetta dalle seguenti circostanze:
- La società è stata costituita in Svizzera secondo il diritto elvetico sin dal 1963.
- La legale rappresentante Rappresentante_1 è cittadina svizzera, come la sig.ra Ricorrente_1,
entrambe componenti del consiglio di amministrazione.
- L'edificio ed il terreno di Rio, pur risultando di proprietà della società ricorrente, erano in realtà – secondo il contratto di cui non è stata contestata l'autenticità- della sig.ra Nominativo_1 (non meglio identificata), la quale nell'anno 1963 aveva conferito alla società medesima il mandato fiduciario per la sua gestione riconoscendole una provvigione del 2%.
-L'immobile de quo non risulta concesso in locazione, per cui non ha prodotto reddito imponibile a tale titolo, né la società ricorrente ha portato in deduzione spese connesse alla sua utilizzazione commerciale, tali da giustificare una ripresa a tassazione per l'omessa dichiarazione dei redditi eventualmente percepiti e per somme di denaro indebitamente rimborsate.
-Anche il riferimento alla disposizione contenuta nell'art.4 comma n.3 della Convenzione Italo Svizzera non appare giustificato, poiché essa prevede che “quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. La stessa disposizione si applica alle societa' di persone e a quelle ad esse equiparate costituite ed organizzate in conformita' della legislazione di uno Stato contraente”.
Nel caso in esame, infatti, la società “Società_1” qualificata come società anonima appare classificabile come società di capitale più che di persone, mentre, per le considerazioni svolte, deve ritenersi che la sua sede di direzione effettiva, in mancanza di prova contraria, sia in Svizzera e non in Italia.”
Il Collegio condivide in toto le suddette considerazioni e conclusioni e, non essendovi alcuna necessità di ulteriormente motivare, a esse si riporta anche per l'anno qui in esame
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio a favore delle ricorrenti che liquida complessivamente, in €.1500,00.