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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 14/04/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1278/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1278/2024
avente ad oggetto: Mutamento di sesso tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. Alexander Schuster
Ricorrente
e
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento Controparte_1
Interventore necessario posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 24 marzo 2025;
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“voglia l'Ill.mo Tribunale, sentito il pubblico ministero, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A. Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali in senso femminile da parte di , nato in [...]_1
il 3.8.2005, di cittadinanza italiana;
B. Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Trento di rettificare l'atto di nascita trascritto al n. 303,
Parte 2, Serie B, Anno 2005, nel senso che riporti il sesso «femminile» in luogo di
«maschile» e quale prenome « » in luogo di « , provvedendo alle Per_1 Pt_1
conferenti annotazioni;
C. Autorizzare ai sensi dell'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150/2011, la ricorrente a realizzare tutti gli interventi medico-chirurgici in senso andro-ginoide, tanto demolitivi, quanto ricostruttivi, che riterrà necessari;
D. Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Trento;
E. Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n.
196/2003”.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso di data 24 maggio 2024, ritualmente notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trento, – secondo le risultanze dello stato civile ancora Parte_2
– ha domandato pronunciarsi sentenza di rettificazione dell'attribuzione di Parte_1
sesso e concedersi l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico volto all'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili in femminili. A sostegno della propria richiesta, la parte ricorrente ha rappresentato di essersi riconosciuta – fin dall'infanzia – nel genere femminile, benché di sesso biologico maschile. La stessa ha altresì affermato come fin dalla più tenera età abbia manifestato disagio rispetto al ruolo maschile socialmente impostole, tantoché esternava una naturale propensione ad atteggiarsi in modo maggiormente riconducibile all'ambito femminile, prediligendo giochi e attività stereotipicamente femminili ed essendo affascinata dal vestiario stereotipicamente femminile. La ricorrente ha dichiarato di essersi sempre sentita “diversa” rispetto agli altri compagni di classe di sesso maschile e proprio per tale ragione spesso è stata esclusa dai suoi coetanei. La ricorrente ha rappresentato che con l'inizio della pubertà è cresciuta in lei una paralizzante sensazione di disagio rispetto al suo corpo e una connessa sofferenza causata dall'incongruenza tra il suo aspetto esteriore e il suo sentire interiore. Invero, aumentando a dismisura la sua esigenza di essere pubblicamente riconosciuta al femminile, ha iniziato a truccarsi, ad indossare abiti femminili e a farsi crescere i capelli.
Invero, è ormai da qualche anno che la stessa, forte anche del supporto dimostratole da amici e parenti, vive a pieno nel proprio genere elettivo, pur sperimentando tuttora alcuni episodi di inadeguatezza e fragilità psicologica che l'hanno portata a rivolgersi dapprima
– da febbraio ad agosto 2023 – alla Rete LGBTQIA+ di Trento e, successivamente – nell'ottobre 2023 – al Dipartimento Transmurale Salute Mentale – U.O. Psichiatria – dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento. In entrambe le occasioni, a seguito di un colloquio con una psicologa (dott.
[...]
e una psichiatra dell'APSS (dott.ssa , è stata confermata Persona_2 Persona_3
la diagnosi di disforia di genere, evidenziando come nulla ostasse all'avvio di un percorso di affermazione di genere MtF (male to female). Pertanto, la stessa ha iniziato ad adoperarsi per avviare un percorso di trattamento ormonale, affiancata da un medico endocrinologo.
All'udienza del 19 febbraio 2025, la ricorrente è comparsa personalmente confermando quanto dedotto nel ricorso, insistendo per il suo accoglimento e rimettendosi sulla domanda di autorizzazione agli interventi medico-chirurgici svolta sub C, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 143/2024. In quella sede la stessa ha precisato di aver avviato il percorso di terapia ormonale. Con successive note di trattazione scritte, la ricorrente ha depositato le analisi ematiche e la documentazione riguardante l'avviato di una terapia di riassegnazione ormonale, sotto la guida dell'endocrinologo dell'APSS, dott. , il quale ha prescritto la terapia sulla base di una diagnosi di disforia Persona_4
di genere/incongruenza di genere secondo i criteri DSM 5 (APA, 2013) o ICD-11 (WHO,
2018).
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di mutamento dei caratteri sessuali è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, va osservato che, sebbene il Pubblico Ministero non abbia dichiarato di intervenire nel presente giudizio e non abbia formulato alcuna conclusione, il contraddittorio si è regolarmente instaurato, atteso che nel caso di specie il Pubblico
Ministero è stato messo nelle condizioni di partecipare al giudizio (gli è stato notificato l'atto di citazione), essendo, pertanto, irrilevante che egli poi non vi abbia effettivamente preso parte (“Ai fini dell'osservanza del principio dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero nel processo civile è sufficiente che questi sia informato del processo e posto in grado di parteciparvi, mentre il fatto che egli non partecipi effettivamente alla procedura e non formuli richieste risulta irrilevante”, cfr. Cass. 12456/1999).
Ciò posto, giova premettere che, ai fini che occupano, i riferimenti normativi utili alla decisione si rinvengono nella L. 164/1982 e nell'art. 31, co. 4 d.lgs. 150/2011; sul versante giurisprudenziale, invece, vanno richiamate la sentenza della Corte di
Cassazione n. 15138/2015 e la pronuncia della Corte costituzionale n. 221/2015
(confermata da Corte Cost., n. 180/2017).
L'art. 1, L. 164/1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale passato in giudicato che attribuisce ad una persona un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”; l'art. 31, co. 4 d.lgs. n. 150/2011 prevede, poi, che “quando risulta necessario” un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento-medico chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
La legge, quindi, prescrive che il Tribunale proceda alla rettificazione dell'attribuzione di sesso a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, senza ulteriormente specificare se detto mutamento debba interessare i caratteri sessuali primari (organi genitali e riproduttivi) ovvero quelli secondari (quali la diversa distribuzione di peli e adipe, il diverso sviluppo delle masse muscolari, il timbro di voce); l'art. 31, co. 4 d.lgs.
n. 150/2011, inoltre, chiarisce che l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico debba autorizzarsi solo quando necessario (salve, al riguardo, le precisazioni di seguito svolte alla luce della pronuncia della Corte
Costituzionale n. 143/2024).
Sul piano giurisprudenziale, va evidenziato che secondo la già citata pronuncia della
Corte di legittimità n. 15138/2015, ai fini della rettificazione dell'attribuzione di sesso
“deve escludersi, anche in sede di interpretazione logica, che [il disposto della l.n.
162/1984] conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale
o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari”. Tale esito interpretativo risulta coerente a quanto affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 161/1985, secondo cui la L. 64/1982 si riferisce a una concezione del sesso “come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti”; conseguentemente, l'identità sessuale non va individuata solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, ma anche considerando elementi di ordine psicologico e sociale, dando, quindi, rilievo anche all'autopercezione ed al ruolo sociale.
Al contempo, secondo la Suprema Corte, “il diritto al mutamento di sesso può essere riconosciuto soltanto se non determini ambiguità nella individuazione soggettiva dei generi, e nella certezza delle relazioni giuridiche, non potendo l'ordinamento riconoscere un tertium genus costituito dalla combinazione di caratteri sessuali primari e secondari di entrambi i generi. Al fine di tutelare l'interesse pubblico alla esatta differenziazione tra i generi in modo da non creare situazioni relazionali (unioni coniugali o rapporti di filiazione) non previste attualmente dal nostro sistema di diritto familiare e filiale è necessario per il mutamento di sesso un irreversibile cambiamento dei caratteri sessuali anatomici che escluda qualsiasi ambiguità”. Pertanto, “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale, da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta”.
La soluzione interpretativa cui è giunta la Cassazione è stata avvalorata anche da Corte
Cost., n. 221/2015, secondo cui “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con i supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”. In questo senso, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica” (di analogo tenore risulta la recente pronuncia n° 180/17 della Corte Cost., ove si è ribadito che “l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione”, che “tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”; che “va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione”; che “l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e diffuso costituisce senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere”).
Alla luce di quanto sopra, e passando al caso di specie, ritiene il Collegio che dall'istruttoria condotta sia emersa la definitività del percorso di mutamento dei caratteri sessuali intrapreso dalla parte ricorrente, come comprovato non solo dal suo aspetto somatico e dai valori degli esami ematici all'esito del percorso di terapia ormonale intrapreso, ma anche dal riconoscimento sociale di come persona di sesso Pt_1
femminile e dalla sua ripetuta volontà di essere così riconosciuto in ogni contesto sociale
(familiare, lavorativo amicale, ecc.) quale appartenente al genere femminile, con il nome di In particolare, quanto all'avvenuta transizione dell'aspetto somatico di Per_1 Pt_1
da maschile in senso femminile, questa è stata riscontrata dal Giudice istruttore
[...] all'udienza del 19 febbraio 2025, laddove è stato constatato che la ricorrente presenta sembianze femminili, cosicché deve ritenersi realizzato quell'adeguamento dell'aspetto fisico necessario per ritenere sussistente una modificazione dei caratteri sessuali.
Quanto ai valori degli esami ematici, va osservato che, secondo il referto del 26 febbraio
2025 (doc. 8), i livelli di testosterone nel sangue della parte ricorrente sono pari a 0.51 ng/mL, ossia decisamente al di sotto del range, superiore a 2,49, normalmente presente in persone di sesso biologico maschile, con ciò comprovando il fruttuoso esito della terapia ormonale femminilizzante intrapresa dalla ricorrente.
Osserva, inoltre, il Collegio che dall'istruttoria condotta è emersa la persistente volontà con cui la ricorrente ha inteso acquisire e mantenere un'identità femminile (culminata con la sottoposizione a terapia ormonale femminilizzante), cosicché deve ritenersi che anche sotto il profilo psicologico sia stata raggiunta la necessaria modificazione dei caratteri sessuali, in assenza di condizioni pscicopatologiche. In particolare, dal referto a firma della dott.ssa psicologa presso Persona_2
l'associazione Rete per il benessere delle persone LGBTQIA+ (doc. 3), emerge che:
“riporta un vissuto disforico fin dall'infanzia rispetto ad un corpo fonte di forte disagio.
Tale disagio viene dalla paziente identificato come principale causa di sofferenza e di fragilità psicologica. Riferisce infatti negli ultimi anni aver vissuto momenti di crisi caratterizzati da forte tristezza, senso di inadeguatezza, tono dell'umore basso e ritiro sociale. Questi vissuti sono ora molto meno frequenti, in particolar modo da quando
dice aver smesso di nascondersi. Vive infatti già da qualche anno interamente Per_1 nel proprio genere elettivo, con un'espressione di genere femminile. Gli amici, i genitori ed i parenti supportano la paziente. Evidente la motivazione e la determinazione ad intraprendere un percorso di affermazione di genere del quale dimostra conoscerne tutti gli aspetti, compresi limiti e rischi. Buona la consapevolezza anche su ciò che un cambio identitario comporta sul piano personale e sociale, in termini di possibili episodi di discriminazione e stigma. Concludo dicendomi dell'idea che l'avvio di una terapia ormonale sia elettiva per questa situazione e che possa influire positivamente sul benessere personale e sociale della paziente, la quale seppur abbia in passato vissuto momenti di difficoltà, dimostra ora consapevolezza delle proprie fragilità personali ed emotive ed un buon equilibrio psicologico. Non riscontro pertanto controindicazioni per
l'avvio del percorso di affermazione di genere durante il quale propongo dei colloqui di follow up al fine di monitorarne gli effetti psicologici.”.
Allo stesso modo, dal referto a firma della dott.ssa del Dipartimento Persona_3
Transmurale Salute Mentale, U.O. Psichiatria Distretto Nord dell'APSS di Trento (doc.
4), emerge che “Non si evidenziano, allo stato attuale controindicazioni al proseguimento del passaggio MtF con terapia ormonale con influenza positiva sul benessere sociale e personale.”.
Alla luce di quanto sopra, va ordinata la rettificazione dei dati anagrafici di parte ricorrente.
Inoltre, conformemente alla richiesta avanzata dalla ricorrente, va rettificato anche il prenome, da a “ . Pt_1 Per_1
Va, invece, dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali in senso andro-ginoide, tanto demolitivi, quanto ricostruttivi, per i motivi di seguito esposti. Al riguardo, va osservato che la Corte Costituzionale, con la recente pronuncia n.
143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del sopra richiamato art. 31, co. 4
d.lgs 150/2011 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
La Corte Costituzionale ha, infatti, ritenuto che, sebbene la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali non possa dirsi “in sé manifestamente irragionevole”, il regime autorizzatorio “è divenuto tuttavia irrazionale nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza del quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015,
n. 15138, e successivamente dalla sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).”.
In ragione di ciò, ossia considerato che, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale richiamata, al fine della rettificazione anagrafica è “necessario e sufficiente
l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico”, discende che “la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
La Corte Costituzionale ha, quindi, osservato che “tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno
2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024).
6.2.3.– Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come l'attore per rettificazione abbia «sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione». Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.”.
Alla luce di tale pronuncia, ritiene il Collegio che in questa sede debba dichiararsi il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali svolta dalla parte ricorrente, avendo la ricorrente dimostrato di aver già completato un percorso individuale di transizione, con modificazione dei caratteri sessuali, che – per le motivazioni sopra esposte – è di per sé sufficiente per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Ne consegue che, non essendo l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico necessario alla pronuncia di rettificazione, il rilascio in questa sede dell'autorizzazione giudiziaria al trattamento chirurgico sarebbe in contrasto con la stessa ratio legis.
Al contempo, va evidenziato che qualora la ricorrente, ai fini di un maggiore benessere psicofisico, volesse sottoporsi al predetto intervento, quest'ultima potrà farlo in via autonoma, in virtù del principio di autodeterminazione, senza la preventiva autorizzazione giudiziaria, che, come detto, nei casi di cui al caso di specie, non solo non
è più necessaria – in quanto non antecedente, né strumentale, alla pronuncia di rettificazione – ma è anche costituzionalmente illegittima.
Nulla sulle spese di lite, stante la natura del procedimento e l'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, difesa disattesa: a) dispone la rettificazione del sesso e del nome di e per l'effetto ordina Parte_1 all'ufficiale di stato civile del Comune di Trento di rettificare l'atto di nascita di
, iscritto al n. 303, Parte 2, Serie B, Anno 2005, nel senso che Parte_1
l'indicazione del sesso “maschile” sia corretta in sesso “femminile” ed il nome sia corretto in “ ; Pt_1 Per_1
b) dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali in senso andro-ginoide, tanto demolitivi, quanto ricostruttivi;
c) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) dispone l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n.
196/2003;
e) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in data 26 marzo 2025 dal Tribunale di Trento.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1278/2024
avente ad oggetto: Mutamento di sesso tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. Alexander Schuster
Ricorrente
e
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento Controparte_1
Interventore necessario posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 24 marzo 2025;
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“voglia l'Ill.mo Tribunale, sentito il pubblico ministero, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A. Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali in senso femminile da parte di , nato in [...]_1
il 3.8.2005, di cittadinanza italiana;
B. Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Trento di rettificare l'atto di nascita trascritto al n. 303,
Parte 2, Serie B, Anno 2005, nel senso che riporti il sesso «femminile» in luogo di
«maschile» e quale prenome « » in luogo di « , provvedendo alle Per_1 Pt_1
conferenti annotazioni;
C. Autorizzare ai sensi dell'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150/2011, la ricorrente a realizzare tutti gli interventi medico-chirurgici in senso andro-ginoide, tanto demolitivi, quanto ricostruttivi, che riterrà necessari;
D. Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Trento;
E. Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n.
196/2003”.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso di data 24 maggio 2024, ritualmente notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trento, – secondo le risultanze dello stato civile ancora Parte_2
– ha domandato pronunciarsi sentenza di rettificazione dell'attribuzione di Parte_1
sesso e concedersi l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico volto all'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili in femminili. A sostegno della propria richiesta, la parte ricorrente ha rappresentato di essersi riconosciuta – fin dall'infanzia – nel genere femminile, benché di sesso biologico maschile. La stessa ha altresì affermato come fin dalla più tenera età abbia manifestato disagio rispetto al ruolo maschile socialmente impostole, tantoché esternava una naturale propensione ad atteggiarsi in modo maggiormente riconducibile all'ambito femminile, prediligendo giochi e attività stereotipicamente femminili ed essendo affascinata dal vestiario stereotipicamente femminile. La ricorrente ha dichiarato di essersi sempre sentita “diversa” rispetto agli altri compagni di classe di sesso maschile e proprio per tale ragione spesso è stata esclusa dai suoi coetanei. La ricorrente ha rappresentato che con l'inizio della pubertà è cresciuta in lei una paralizzante sensazione di disagio rispetto al suo corpo e una connessa sofferenza causata dall'incongruenza tra il suo aspetto esteriore e il suo sentire interiore. Invero, aumentando a dismisura la sua esigenza di essere pubblicamente riconosciuta al femminile, ha iniziato a truccarsi, ad indossare abiti femminili e a farsi crescere i capelli.
Invero, è ormai da qualche anno che la stessa, forte anche del supporto dimostratole da amici e parenti, vive a pieno nel proprio genere elettivo, pur sperimentando tuttora alcuni episodi di inadeguatezza e fragilità psicologica che l'hanno portata a rivolgersi dapprima
– da febbraio ad agosto 2023 – alla Rete LGBTQIA+ di Trento e, successivamente – nell'ottobre 2023 – al Dipartimento Transmurale Salute Mentale – U.O. Psichiatria – dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento. In entrambe le occasioni, a seguito di un colloquio con una psicologa (dott.
[...]
e una psichiatra dell'APSS (dott.ssa , è stata confermata Persona_2 Persona_3
la diagnosi di disforia di genere, evidenziando come nulla ostasse all'avvio di un percorso di affermazione di genere MtF (male to female). Pertanto, la stessa ha iniziato ad adoperarsi per avviare un percorso di trattamento ormonale, affiancata da un medico endocrinologo.
All'udienza del 19 febbraio 2025, la ricorrente è comparsa personalmente confermando quanto dedotto nel ricorso, insistendo per il suo accoglimento e rimettendosi sulla domanda di autorizzazione agli interventi medico-chirurgici svolta sub C, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 143/2024. In quella sede la stessa ha precisato di aver avviato il percorso di terapia ormonale. Con successive note di trattazione scritte, la ricorrente ha depositato le analisi ematiche e la documentazione riguardante l'avviato di una terapia di riassegnazione ormonale, sotto la guida dell'endocrinologo dell'APSS, dott. , il quale ha prescritto la terapia sulla base di una diagnosi di disforia Persona_4
di genere/incongruenza di genere secondo i criteri DSM 5 (APA, 2013) o ICD-11 (WHO,
2018).
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di mutamento dei caratteri sessuali è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, va osservato che, sebbene il Pubblico Ministero non abbia dichiarato di intervenire nel presente giudizio e non abbia formulato alcuna conclusione, il contraddittorio si è regolarmente instaurato, atteso che nel caso di specie il Pubblico
Ministero è stato messo nelle condizioni di partecipare al giudizio (gli è stato notificato l'atto di citazione), essendo, pertanto, irrilevante che egli poi non vi abbia effettivamente preso parte (“Ai fini dell'osservanza del principio dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero nel processo civile è sufficiente che questi sia informato del processo e posto in grado di parteciparvi, mentre il fatto che egli non partecipi effettivamente alla procedura e non formuli richieste risulta irrilevante”, cfr. Cass. 12456/1999).
Ciò posto, giova premettere che, ai fini che occupano, i riferimenti normativi utili alla decisione si rinvengono nella L. 164/1982 e nell'art. 31, co. 4 d.lgs. 150/2011; sul versante giurisprudenziale, invece, vanno richiamate la sentenza della Corte di
Cassazione n. 15138/2015 e la pronuncia della Corte costituzionale n. 221/2015
(confermata da Corte Cost., n. 180/2017).
L'art. 1, L. 164/1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale passato in giudicato che attribuisce ad una persona un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”; l'art. 31, co. 4 d.lgs. n. 150/2011 prevede, poi, che “quando risulta necessario” un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento-medico chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
La legge, quindi, prescrive che il Tribunale proceda alla rettificazione dell'attribuzione di sesso a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, senza ulteriormente specificare se detto mutamento debba interessare i caratteri sessuali primari (organi genitali e riproduttivi) ovvero quelli secondari (quali la diversa distribuzione di peli e adipe, il diverso sviluppo delle masse muscolari, il timbro di voce); l'art. 31, co. 4 d.lgs.
n. 150/2011, inoltre, chiarisce che l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico debba autorizzarsi solo quando necessario (salve, al riguardo, le precisazioni di seguito svolte alla luce della pronuncia della Corte
Costituzionale n. 143/2024).
Sul piano giurisprudenziale, va evidenziato che secondo la già citata pronuncia della
Corte di legittimità n. 15138/2015, ai fini della rettificazione dell'attribuzione di sesso
“deve escludersi, anche in sede di interpretazione logica, che [il disposto della l.n.
162/1984] conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale
o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari”. Tale esito interpretativo risulta coerente a quanto affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 161/1985, secondo cui la L. 64/1982 si riferisce a una concezione del sesso “come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti”; conseguentemente, l'identità sessuale non va individuata solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, ma anche considerando elementi di ordine psicologico e sociale, dando, quindi, rilievo anche all'autopercezione ed al ruolo sociale.
Al contempo, secondo la Suprema Corte, “il diritto al mutamento di sesso può essere riconosciuto soltanto se non determini ambiguità nella individuazione soggettiva dei generi, e nella certezza delle relazioni giuridiche, non potendo l'ordinamento riconoscere un tertium genus costituito dalla combinazione di caratteri sessuali primari e secondari di entrambi i generi. Al fine di tutelare l'interesse pubblico alla esatta differenziazione tra i generi in modo da non creare situazioni relazionali (unioni coniugali o rapporti di filiazione) non previste attualmente dal nostro sistema di diritto familiare e filiale è necessario per il mutamento di sesso un irreversibile cambiamento dei caratteri sessuali anatomici che escluda qualsiasi ambiguità”. Pertanto, “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale, da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta”.
La soluzione interpretativa cui è giunta la Cassazione è stata avvalorata anche da Corte
Cost., n. 221/2015, secondo cui “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con i supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”. In questo senso, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica” (di analogo tenore risulta la recente pronuncia n° 180/17 della Corte Cost., ove si è ribadito che “l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione”, che “tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”; che “va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione”; che “l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e diffuso costituisce senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere”).
Alla luce di quanto sopra, e passando al caso di specie, ritiene il Collegio che dall'istruttoria condotta sia emersa la definitività del percorso di mutamento dei caratteri sessuali intrapreso dalla parte ricorrente, come comprovato non solo dal suo aspetto somatico e dai valori degli esami ematici all'esito del percorso di terapia ormonale intrapreso, ma anche dal riconoscimento sociale di come persona di sesso Pt_1
femminile e dalla sua ripetuta volontà di essere così riconosciuto in ogni contesto sociale
(familiare, lavorativo amicale, ecc.) quale appartenente al genere femminile, con il nome di In particolare, quanto all'avvenuta transizione dell'aspetto somatico di Per_1 Pt_1
da maschile in senso femminile, questa è stata riscontrata dal Giudice istruttore
[...] all'udienza del 19 febbraio 2025, laddove è stato constatato che la ricorrente presenta sembianze femminili, cosicché deve ritenersi realizzato quell'adeguamento dell'aspetto fisico necessario per ritenere sussistente una modificazione dei caratteri sessuali.
Quanto ai valori degli esami ematici, va osservato che, secondo il referto del 26 febbraio
2025 (doc. 8), i livelli di testosterone nel sangue della parte ricorrente sono pari a 0.51 ng/mL, ossia decisamente al di sotto del range, superiore a 2,49, normalmente presente in persone di sesso biologico maschile, con ciò comprovando il fruttuoso esito della terapia ormonale femminilizzante intrapresa dalla ricorrente.
Osserva, inoltre, il Collegio che dall'istruttoria condotta è emersa la persistente volontà con cui la ricorrente ha inteso acquisire e mantenere un'identità femminile (culminata con la sottoposizione a terapia ormonale femminilizzante), cosicché deve ritenersi che anche sotto il profilo psicologico sia stata raggiunta la necessaria modificazione dei caratteri sessuali, in assenza di condizioni pscicopatologiche. In particolare, dal referto a firma della dott.ssa psicologa presso Persona_2
l'associazione Rete per il benessere delle persone LGBTQIA+ (doc. 3), emerge che:
“riporta un vissuto disforico fin dall'infanzia rispetto ad un corpo fonte di forte disagio.
Tale disagio viene dalla paziente identificato come principale causa di sofferenza e di fragilità psicologica. Riferisce infatti negli ultimi anni aver vissuto momenti di crisi caratterizzati da forte tristezza, senso di inadeguatezza, tono dell'umore basso e ritiro sociale. Questi vissuti sono ora molto meno frequenti, in particolar modo da quando
dice aver smesso di nascondersi. Vive infatti già da qualche anno interamente Per_1 nel proprio genere elettivo, con un'espressione di genere femminile. Gli amici, i genitori ed i parenti supportano la paziente. Evidente la motivazione e la determinazione ad intraprendere un percorso di affermazione di genere del quale dimostra conoscerne tutti gli aspetti, compresi limiti e rischi. Buona la consapevolezza anche su ciò che un cambio identitario comporta sul piano personale e sociale, in termini di possibili episodi di discriminazione e stigma. Concludo dicendomi dell'idea che l'avvio di una terapia ormonale sia elettiva per questa situazione e che possa influire positivamente sul benessere personale e sociale della paziente, la quale seppur abbia in passato vissuto momenti di difficoltà, dimostra ora consapevolezza delle proprie fragilità personali ed emotive ed un buon equilibrio psicologico. Non riscontro pertanto controindicazioni per
l'avvio del percorso di affermazione di genere durante il quale propongo dei colloqui di follow up al fine di monitorarne gli effetti psicologici.”.
Allo stesso modo, dal referto a firma della dott.ssa del Dipartimento Persona_3
Transmurale Salute Mentale, U.O. Psichiatria Distretto Nord dell'APSS di Trento (doc.
4), emerge che “Non si evidenziano, allo stato attuale controindicazioni al proseguimento del passaggio MtF con terapia ormonale con influenza positiva sul benessere sociale e personale.”.
Alla luce di quanto sopra, va ordinata la rettificazione dei dati anagrafici di parte ricorrente.
Inoltre, conformemente alla richiesta avanzata dalla ricorrente, va rettificato anche il prenome, da a “ . Pt_1 Per_1
Va, invece, dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali in senso andro-ginoide, tanto demolitivi, quanto ricostruttivi, per i motivi di seguito esposti. Al riguardo, va osservato che la Corte Costituzionale, con la recente pronuncia n.
143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del sopra richiamato art. 31, co. 4
d.lgs 150/2011 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
La Corte Costituzionale ha, infatti, ritenuto che, sebbene la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali non possa dirsi “in sé manifestamente irragionevole”, il regime autorizzatorio “è divenuto tuttavia irrazionale nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza del quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015,
n. 15138, e successivamente dalla sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).”.
In ragione di ciò, ossia considerato che, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale richiamata, al fine della rettificazione anagrafica è “necessario e sufficiente
l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico”, discende che “la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
La Corte Costituzionale ha, quindi, osservato che “tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno
2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024).
6.2.3.– Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come l'attore per rettificazione abbia «sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione». Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.”.
Alla luce di tale pronuncia, ritiene il Collegio che in questa sede debba dichiararsi il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali svolta dalla parte ricorrente, avendo la ricorrente dimostrato di aver già completato un percorso individuale di transizione, con modificazione dei caratteri sessuali, che – per le motivazioni sopra esposte – è di per sé sufficiente per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Ne consegue che, non essendo l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico necessario alla pronuncia di rettificazione, il rilascio in questa sede dell'autorizzazione giudiziaria al trattamento chirurgico sarebbe in contrasto con la stessa ratio legis.
Al contempo, va evidenziato che qualora la ricorrente, ai fini di un maggiore benessere psicofisico, volesse sottoporsi al predetto intervento, quest'ultima potrà farlo in via autonoma, in virtù del principio di autodeterminazione, senza la preventiva autorizzazione giudiziaria, che, come detto, nei casi di cui al caso di specie, non solo non
è più necessaria – in quanto non antecedente, né strumentale, alla pronuncia di rettificazione – ma è anche costituzionalmente illegittima.
Nulla sulle spese di lite, stante la natura del procedimento e l'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, difesa disattesa: a) dispone la rettificazione del sesso e del nome di e per l'effetto ordina Parte_1 all'ufficiale di stato civile del Comune di Trento di rettificare l'atto di nascita di
, iscritto al n. 303, Parte 2, Serie B, Anno 2005, nel senso che Parte_1
l'indicazione del sesso “maschile” sia corretta in sesso “femminile” ed il nome sia corretto in “ ; Pt_1 Per_1
b) dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali in senso andro-ginoide, tanto demolitivi, quanto ricostruttivi;
c) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) dispone l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n.
196/2003;
e) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in data 26 marzo 2025 dal Tribunale di Trento.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina