Articolo 21 della Legge 12 agosto 1974, n. 370
Articolo 20Articolo 22
Versione
8 settembre 1974
Art. 21. (Indennita' per i servizi viaggianti)

Con effetto dal 1 aprile 1973 per il personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti o in servizio viaggiante di messaggere che, nel periodo trascorso fuori residenza, non fruisca di alloggi o mense messi a disposizione dall'Amministrazione o dall'Istituto postelegrafonici e ad essi facenti carico in tutto o in parte, la indennita' oraria di fuori residenza di cui al primo comma, punto 1), dell'articolo 23 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 , e' maggiorata del venticinque per cento.
L'indennita' di cui all'articolo 23 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 , sia nelle misure previste dalla norma stessa che in quelle maggiorate ai sensi del precedente comma, e' soggetta alle ritenute erariali e assistenziali stabilite dalle vigenti disposizioni per il trattamento economico di missione dei dipendenti statali.
Entrata in vigore il 8 settembre 1974