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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/05/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 05/05/2025, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4999/2023 R.G. Lavoro, avente ad oggetto: “assegno - pensione” e vertente TRA
rapp.ta e difesa dall' avvocato Gennaro Caturano ed elettivamente Parte_1 io sito in Caserta alla via Roma n. 26 RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te pt. rapp.to e difeso dagli Controparte_1 de Catalano ed Erminio Capasso ed elettivamente domiciliati in Caserta alla via Arena, Località S. Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 28/07/2023, parte ricorrente, in epigrafe indicata, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase di mancato riconoscimento dei requisiti per ottenere l'assegno di invalidità civile.
Chiedeva, altresì, il rinnovo delle operazioni peritali al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario rivendicato in ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente concludendo come in atti e, segnatamente, per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
*********
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al CP_2 pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di Cassazione.
6085/14). Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito, il Tribunale tenuto conto dei rilievi formulati in sede di ricorso in opposizione e della nuova documentazione medica allegata in atti, acquisita ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha ritenuto necessario disporre il rinnovo delle operazioni peritali.
Il ctu, nominato nella fase di merito, all'esito delle indagini peritali, ed a seguito del deposito di nuova documentazione medica ha riscontrato che la ricorrente risulta affetta da “cardiopatia sclerotico ipertensiva II stadio OMS, classe NYHA I (prima). Esiti di colecistectomia per litiasi delle vie biliari, complicata da pancreatite acuta.
Incontinenza urinaria da urgenza per prolasso uterino di II grado. Artrosi poli distrettuale, in esiti di artroprotesi bilaterale
d'anca, in soggetto con obesità di I grado. Sindrome depressiva reattiva” e che a causa delle dette patologie è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 74%. Circa la decorrenza il ctu ha chiarito che “è d'uopo sottolineare che, visionata la documentazione in atti, si può considerare la ricorrente quale “invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 71%” a decorrere sin dall'epoca della domanda amministrativa, per le menomazioni riportate in diagnosi ed equamente valutate dalla competente commissione di prima istanza;
successivamente, per il secondo intervento di artroprotesi d'anca, cui fu sottoposta per il peggioramento di coxartrosi nota, può essere riconosciuta, a nostro avviso, una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 74%,
a decorrere dal mese di novembre 2023, epoca, appunto, del suddetto intervento chirurgico”
(cfr. relazione peritale depositata in data 29.04.2025).
Nelle considerazioni medico legali, il Ctu, nella valutazione delle patologie, ha analiticamente e dettagliatamente provveduto al calcolo delle stesse, chiarendo le ragioni dell'attribuzione della valutazione delle diverse patologie ed ha applicato correttamente la formula di Balthazard ritenendo equo assegnare al ricorrente una riduzione della capacità lavorativa dell' 74% sulla base della reale ed attuale incidenza delle patologie sulle condizioni cliniche della parte ricorrente (cfr. relazione peritale in atti).
Pertanto, il CTU nominato nella fase di merito, puntualmente, motivando le proprie ragioni - ha ritenuto sussistenti i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta attraverso l'esame obiettivo e l'analisi della documentazione allegata dalla ricorrente.
Si deve, pertanto, ritenere che le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Le spese di lite, di entrambe le fasi, sono compensate tra le parti stante il riconoscimento del requisito sanitario rivendicato in un momento successivo rispetto alla proposizione della domanda amministrativa, CP_ alla visita presso la commissione medica ovvero al deposito del ricorso in opposizione.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nelle controversie assistenziali il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione parziale o totale delle spese di lite”
(cfr. Corte di cassazione sentenza n. 26565 del 2012). CP_ Sono poste a definitivo carico dell' le spese della ctu della fase di merito, liquidate come da separati decreti.
P. Q. M
.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente Parte_1 si trova nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile in quanto
[...] presenta un grado di invalidità pari al 74% dal mese di novembre 2023
2) compensa le spese di lite CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu sia della fase di merito, sia della fase di a.t.p., liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Roberta Gambardella
rapp.ta e difesa dall' avvocato Gennaro Caturano ed elettivamente Parte_1 io sito in Caserta alla via Roma n. 26 RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te pt. rapp.to e difeso dagli Controparte_1 de Catalano ed Erminio Capasso ed elettivamente domiciliati in Caserta alla via Arena, Località S. Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 28/07/2023, parte ricorrente, in epigrafe indicata, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase di mancato riconoscimento dei requisiti per ottenere l'assegno di invalidità civile.
Chiedeva, altresì, il rinnovo delle operazioni peritali al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario rivendicato in ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente concludendo come in atti e, segnatamente, per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
*********
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al CP_2 pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di Cassazione.
6085/14). Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito, il Tribunale tenuto conto dei rilievi formulati in sede di ricorso in opposizione e della nuova documentazione medica allegata in atti, acquisita ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha ritenuto necessario disporre il rinnovo delle operazioni peritali.
Il ctu, nominato nella fase di merito, all'esito delle indagini peritali, ed a seguito del deposito di nuova documentazione medica ha riscontrato che la ricorrente risulta affetta da “cardiopatia sclerotico ipertensiva II stadio OMS, classe NYHA I (prima). Esiti di colecistectomia per litiasi delle vie biliari, complicata da pancreatite acuta.
Incontinenza urinaria da urgenza per prolasso uterino di II grado. Artrosi poli distrettuale, in esiti di artroprotesi bilaterale
d'anca, in soggetto con obesità di I grado. Sindrome depressiva reattiva” e che a causa delle dette patologie è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 74%. Circa la decorrenza il ctu ha chiarito che “è d'uopo sottolineare che, visionata la documentazione in atti, si può considerare la ricorrente quale “invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 71%” a decorrere sin dall'epoca della domanda amministrativa, per le menomazioni riportate in diagnosi ed equamente valutate dalla competente commissione di prima istanza;
successivamente, per il secondo intervento di artroprotesi d'anca, cui fu sottoposta per il peggioramento di coxartrosi nota, può essere riconosciuta, a nostro avviso, una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 74%,
a decorrere dal mese di novembre 2023, epoca, appunto, del suddetto intervento chirurgico”
(cfr. relazione peritale depositata in data 29.04.2025).
Nelle considerazioni medico legali, il Ctu, nella valutazione delle patologie, ha analiticamente e dettagliatamente provveduto al calcolo delle stesse, chiarendo le ragioni dell'attribuzione della valutazione delle diverse patologie ed ha applicato correttamente la formula di Balthazard ritenendo equo assegnare al ricorrente una riduzione della capacità lavorativa dell' 74% sulla base della reale ed attuale incidenza delle patologie sulle condizioni cliniche della parte ricorrente (cfr. relazione peritale in atti).
Pertanto, il CTU nominato nella fase di merito, puntualmente, motivando le proprie ragioni - ha ritenuto sussistenti i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta attraverso l'esame obiettivo e l'analisi della documentazione allegata dalla ricorrente.
Si deve, pertanto, ritenere che le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Le spese di lite, di entrambe le fasi, sono compensate tra le parti stante il riconoscimento del requisito sanitario rivendicato in un momento successivo rispetto alla proposizione della domanda amministrativa, CP_ alla visita presso la commissione medica ovvero al deposito del ricorso in opposizione.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nelle controversie assistenziali il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione parziale o totale delle spese di lite”
(cfr. Corte di cassazione sentenza n. 26565 del 2012). CP_ Sono poste a definitivo carico dell' le spese della ctu della fase di merito, liquidate come da separati decreti.
P. Q. M
.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente Parte_1 si trova nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile in quanto
[...] presenta un grado di invalidità pari al 74% dal mese di novembre 2023
2) compensa le spese di lite CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu sia della fase di merito, sia della fase di a.t.p., liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Roberta Gambardella