Articolo 20 della Legge 27 dicembre 1997, n. 453
Articolo 19Articolo 21
Versione
15 gennaio 1998
Art. 20. (Stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1998, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n 20).
2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1998, e' comprensiva, nel limite di lire 300 miliardi, delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati, approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste, nonche' della somma di lire 5 miliardi a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attivita' internazionale afferente all'area di Monterotondo.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia coerente con gli obiettivi scientifici della ricerca nazionale e con le indicazioni formulate dal CIPE, riferendo allo stesso Comitato ogni due anni sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita commissione nominata dal Ministro stesso, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1998