Sentenza 14 maggio 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 14/05/2012, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00910/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00022/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 22/2008 R.G., proposto da società NE Industria Legnami s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, MA NE, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall’avv. Antonio Rizzo e dall’avv. Raffaele Capasso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in LE, corso Vittorio Emanuele n. 127;
contro
- Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Consoli, col quale elettivamente domicilia in LE, Corso Garibaldi, n. 33;
per l'annullamento:
del silenzio inadempimento formatosi sulla richiesta per ottenere il provvedimento di concessione dell’aiuto economico, di cui all’art. 3, comma 8, L. reg. Campania n. 10 dell’11 agosto 2001 e disciplinato con il relativo regolamento di attuazione approvato con deliberazione di giunta n. 2329 del 18 luglio 2003 chiedendo, pertanto, di essere ammessa al previsto aggiornamento istruttorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2012 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente è una delle imprese beneficiarie aderenti al contratto d’area di Avellino, la cui iniziativa, non essendo stata finanziata con i fondi Cipe per carenza di disponibilità, è stata ammessa ai contributi da valere sul bilancio regionale di previsione dell’anno 2002, in adesione all’art. 19, comma 2, l. reg. Campania 15/2002.
Il progetto ammesso al finanziamento è stato considerato con esito positivo nel supplemento d’istruttoria, effettuato ai sensi dell’art. 3 del regolamento disciplinante l’utilizzazione delle risorse stanziate (deliberazione Giunta regione Campania n. 2329 del 18 luglio 2003).
Con decreto n. 1695 del 13.11.2003, il Dirigente responsabile dell’AGC – Sviluppo attività secondarie della Giunta regionale della Campania ha anche individuato l’ambito territoriale entro il quale le iniziative industriali di cui all’art. 3, comma 8, legge finanziaria del 2011, potevano beneficiare delle agevolazioni prevista dalla stessa norma.
In data 3.3.2004, facendo seguito a quanto disposto dall’art. 3 del Regolamento regionale, è stato sottoscritto il contratto tra la Regione Campania e Asse S.c.p.a., soggetto intermediario in possesso dei requisiti di cui alla lett. “c” della delibera CIPE del 21.3.1997, per il finanziamento di iniziative produttive di cui all’art. 3, comma 8, Legge reg. n. 10/2001.
Con convenzione del 14.9.2004 (e successiva dell’11.3.2005) è stato affidato al San Paolo Banco di Napoli s.p.a., il compito di effettuare la prevista istruttoria bancaria sulle domande.
La domanda della ricorrente ad ottenere tali aiuti finanziari è stata sottoposta alle prescritte fasi di valutazione ed esame istruttorio, ed ha superato positivamente sia l’attività di aggiornamento istruttorio suppletivo svolta da Asse, sia la successiva attività istruttoria bancario del San Paolo Banco di Napoli; ciò sulla base della sussistenza dei presupposti territoriali (ricadendo l’attività nel cratere del sisma del novembre 1980) e quindi oggettivi, per essere iniziativa industriale non beneficiata di finanziamento con i fondi C.I.P.E.
Sostiene la ricorrente che, in virtù delle aspettative create dall’attività amministrativa svolta e dalle successive norme regionali, non solo ha assunto impegni economici e produttivi ma ha anche orientato le proprie strategie di mercato agli obiettivi espressi nel business plan; i ritardi nell’attuazione hanno rappresentato il mancato conseguimento di opportunità economiche in nuove iniziative produttive e commerciali che la concorrenza, soprattutto estera, ha potuto cogliere.
La Regione Campania non aveva ancora provveduto ad emettere il provvedimento di concessione dell’aiuto economico. In conseguenza del silenzio la ricorrente ha notificato all’ente regionale atto di invito e diffida ad attivarsi in tal senso in data 27.12.2006.
L’amministrazione regionale è rimasta inerte e, pertanto, parte ricorrente ha presentato l’odierno ricorso, notificato il 18.12.2007 e depositato il 4 gennaio successivo.
Ha censurato l’inerzia della Regione per violazione del giusto procedimento e dell’art. 97 Cost.; violazione degli artt. 2 e 3 L. n. 241
L’Avvocatura regionale, costituitasi per conto della Regione Campania, ha presentato memoria di replica con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso perché inammissibile e comunque infondato nel merito.
Alla camera di consiglio del 24 gennaio 2008, parte ricorrente ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo posto che essendo stata verbalmente comunicata l’intenzione della Regione Campania di sollecitare la definizione di un’interrogazione rivolta alla comunità europea, a cui è stata demandata la verifica della sussistenza dei presupposti per l’erogazione dei contributi in questione.
In vista dell’udienza pubblica del 10 maggio 2012, fissata per la discussione del merito della causa, parte ricorrente ha infine rappresentato che alla vigilia dell’udienza pubblica del 24 gennaio 2008, la Regione Campania ha emesso la determina contenuta nella nota prot. n. 2008.0067316 del 23 gennaio 2008, con la quale si è espressa sulla diffida.
Parte ricorrente ha impugnato tale determina con separato ricorso pendente innanzi a questo TAR. E’, pertanto, venuto meno l’interesse alla decisione della presente controversia che va quindi dichiarata improcedibile.
Le spese, atteso il sopravvenire della determinazione ad opera della Regione, possono essere compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Francesco Mele, Consigliere
Gianmario Palliggiano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2012
IL SEGRETARIO