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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 27/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
n. 684 /2024 R.G. lav.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 684 /2024 RG Lav. promossa da:
[...]
[...]
[...]
[...]
Parte_1
Parte_2
Parte_3
[...]
[...]
[...]
[...]
Parte_4
pagina 1 di 12 Parte_5
contro
IA
, con l'avv. CORRADIN ANTONELLA ricorrente
, con i dott.ri Morbioli e La Controparte_1
resistente
pagina 2 di 12 Premesso che:
- le parti ricorrenti allegano di aver svolto le funzioni di docente alle dipendenze del convenuto in forza di contratti a tempo determinato, e domandano CP_1
l'accertamento del proprio diritto al c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del al pagamento in proprio favore della predetta Controparte_1
somma per ciascuna annualità di servizio, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, in via principale quale contributo alla propria formazione professionale;
- il convenuto si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande CP_1
di cui al ricorso. In particolare, ha eccepito:
(1) l'intervenuta prescrizione:
a) degli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 rispetto al ricorrente
; Parte_3
b) degli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 rispetto al ricorrente
Parte_3
c) degli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 rispetto alla ricorrente
; Parte_4
d) degli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018 rispetto alla ricorrente Parte_1
e) dell'a.s. 2018/2019 rispetto alla ricorrente;
Parte_1
f) dell'a.s. 2018/2019 rispetto al ricorrente . Parte_3
In conseguenza delle eccezioni di prescrizione, parte ricorrente, nel corso dell'udienza del 27/3/2025, ha rinunciato interamente alla domanda in relazione agli anni e ai ricorrenti suindicati.
(2) la non debenza del beneficio in esame, in quanto già erogato:
a) per l'a.s. 2020/2021 con riferimento alla ricorrente al momento Parte_4
dell'ingresso in ruolo;
b) per l'a.s. 2022/2023 con riferimento alla ricorrente al Parte_5 momento dell'ingresso in ruolo.
pagina 3 di 12 All'udienza del 27/3/2025 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda della docente per l'a.s. 2022/2023. Pt_5
(3) la non debenza del beneficio per assenza del requisito della didattica annua:
a) per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021 con riferimento alla ricorrente
[...]
Pt_1
b) per l'a.s. 2019/2020 con riferimento alla ricorrente Parte_1
;
[...]
c) per l'a.s. 2021/2022 con riferimento alla ricorrente;
Parte_2
d) per l'a.s. 2019/2020 con riferimento alla ricorrente Parte_5
- all'udienza del 27/03/2025 parte ricorrente ha rinunciato interamente alla domanda con riferimento alla posizione del docente;
Parte_1
rilevato che:
- quanto, innanzitutto, all'eccezione di non debenza del beneficio a favore della ricorrente con riferimento all'a.s. 2020/2021, in ragione della già avvenuta Pt_4
erogazione del bonus, la stessa deve essere rigettata, posto che, da un lato, dallo storico portafoglio depositato da parte ricorrente in data 15/3/2025 non risulta accreditato alcun importo relativo all'a.s. 2020/2021; dall'altro lato, parte resistente non ha comunque adempiuto all'onere, su di essa incombente, di fornire adeguata prova di quanto posto a base della propria eccezione. La domanda deve, pertanto, essere accolta;
- con riferimento alle restanti domande delle parti ricorrenti, così come precisate alla luce delle intervenute rinunce, si rileva quanto segue;
- l'art. 1 co. 121 l. n. 107/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
pagina 4 di 12 l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_2
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonchè per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>”;
- dalla lettura della norma emerge quindi con chiarezza che la carta in questione:
a) è espressamente finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”;
b) non ha natura retributiva (“non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”);
- ai fini della decisione risultano rilevanti, in quanto utili all'identificazione del
“lavoratore comparabile” di cui alla Direttiva 1999/70/Ce, le previsioni dei decreti attuativi successivamente adottati che hanno chiarito che:
- la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo
o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
- la Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2,
DPCM 28/11/2016);
- le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016);
pagina 5 di 12 - la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time
o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento (comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo) il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro, e di farlo, fino a concorrenza del tetto previsto, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
- una volta individuato il quadro di riferimento, va chiarito che questo Tribunale ha adottato in materia un orientamento condiviso, a cui si intende dar seguito;
- il processo argomentativo che conduce all'accoglimento prende le mosse dalla considerazione dei principi e precetti di cui alla Direttiva che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, ed in particolare dall'art. 4
Direttiva 1999/70/CE, le cui prescrizioni sono, come noto, da tempo considerate direttamente applicabili nel nostro ordinamento (sent. CGUE Gaviero Gaviero, cause riunite 444/09 e 456/09: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale”);
- la Corte di Giustizia, intervenuta di recente in materia, ha infatti chiarito alcuni importanti aspetti della questione, che possono così riassumersi:
a) innanzitutto, l'indennità in questione “deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”, e non nell'ambito della clausola 6 dell'Accordo quadro, che prevede il diritto specifico dei lavoratori a termine all' agevolare l'accesso a (specifiche) opportunità di formazione. A tale conclusione la Corte perviene valorizzando anzitutto il fatto che l'indennità in questione sia finalizzata alla formazione continua dei docenti, “la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo
pagina 6 di 12 determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali” (punti 35 e ss. ordinanza C-451/21);
b) “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a CP_1 tempo determinato di tale , il beneficio” di cui qui si discute (punto CP_1
n. 48, Ord. in Causa C-451/21);
c) spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio “allorché era alle dipendenze del Ministero con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo” [punto n. 42, Ord. in
Causa C-451/21];
- posto che in astratto non appare sussistere alcuna ragione obbiettiva, nel significato elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia negli ultimi decenni, che giustifichi la mancata estensione ai docenti a termine della prestazione in esame, è necessario verificare se in concreto parte ricorrente non possa ritenersi “in una situazione comparabile” al docente di ruolo a cui la carta
è riconosciuta dalla norma di legge;
- emerge infatti dalla lettura dell'art. 1 co. 121 e ss. l. n. 107/2015 che la ratio legis
è quella di garantire un costante accesso alla formazione e all'aggiornamento delle dotazioni del docente. La previsione appare quindi concretizzare una sorta di investimento da parte del nella formazione personale e professionale di CP_1
una figura chiave per la collettività, finalizzato a garantire la qualità delle prestazioni future dei propri dipendenti;
- nell'ambito dell'indagine è indispensabile tener conto dei principi di diritto enunciati dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 29961/2023, cui si rinvia ai sensi dell'art. 118, disp. att. c.p.c.), che ha innanzitutto chiarito che
“sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del
pagina 7 di 12 sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”, per poi individuare come pienamente comparabili ai destinatari in ruolo della misura normativa (quantomeno) “i docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999”;
- l'esigenza di superare la altrimenti inevitabile ed ingiustificata discriminazione impone di considerare irrilevante la previsione della non fruibilità della Carta del docente <all'atto della cessazione dal servizio>> prevista dall'art. 3, co. 2,
DPCM 28/11/2016, considerato che per definizione il servizio dei dipendenti assunti con contratto a termine ha una durata pari al più a quella dell'anno scolastico;
- ciò chiarito, tutti i ricorrenti si trovano all'interno del sistema scolastico in quanto, come si evince sia dalla documentazione allegata al ricorso sia dai contratti depositati da parte ricorrente in data 15/3/2025 e dalle conferme in tal senso della procuratrice del (v. verbale udienza), risultano ancora oggi in servizio CP_1
in forza di un contratto a termine alle dipendenze del oppure in ruolo;
CP_1
- occorre ora esaminare le domande delle docenti ID (riferita agli aa.ss.
2019/2020 e 2020/2021), (riferita all'a.s. 2019/2020), (riferita Parte_1 Pt_2
Cont all'a.s. 2021/2022), (riferita all'a.s. 2019/2020), per le quali il Pt_5
formula eccezione di non debenza del beneficio in assenza di incarico annuale;
- orbene, in proposito occorre tenere conto dei principi di diritto e dalle indicazioni fornite dalla S.C. nelle sue recenti pronunce (sent. n. 29961/2023 e decreto n.
7254/2024);
- in particolare, le pronunce di legittimità appena richiamate mettono in rilievo, ai fini dell'equiparabilità dei docenti assunti con contratti aventi durata fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche con quelli di ruolo, il pagina 8 di 12 necessario collegamento tra l'attribuzione della Carta docente e la dimensione annuale della didattica, suggerendo altresì la necessità che tale dimensione sia ipotizzabile, prevedibile ex ante;
- ed infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi
“allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata per i docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo” (decr. Cass., n. 7254/2024);
- in questo senso, anche le supplenze temporanee possono, almeno in astratto, ambire a essere considerate alla stregua di incarichi annuali (dunque pienamente equiparabili alle docenze in ruolo). Ciò può accadere quando il concreto atteggiarsi della successione di tali incarichi denoti, come detto, una significativa continuità della docenza nonché la sua proiezione, ex ante, nello spazio temporale dell'intero anno scolastico. In altri termini, secondo i principi espressi dalla Corte anche le supplenze brevi e saltuarie possono essere considerate come docenze annuali, laddove l'impiego di una pluralità di contratti si sia tradotta, in concreto, in un ingiustificato abuso dello strumento contrattuale a termine quando, invece, il rapporto lavorativo avrebbe potuto, sin dalla sua origine, essere regolato attraverso un unico contratto con durata fino al 30.6. o fino al 31.8;
- a conforto della considerazione appena spesa si richiama il condiviso iter motivazionale di cui al citato decreto n. 7254/2024: “la distinzione di tali
pagina 9 di 12 supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi. Nella stessa decisione è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al
, e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni CP_1
concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso
Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”;
- spostando tali considerazioni al caso di specie appaiono fondate – e conseguentemente devono essere rigettate le eccezioni del con CP_1 riferimento agli aa.ss. in questione – le domande delle ricorrenti per gli Pt_1 aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, per l'a.s. 2019/2020, per l'a.s. Parte_1 Pt_2
2021/2022, per l'a.s. 2019/2020, giacché trattasi di incarichi svolti con Pt_5
sostanziale continuità per molti giorni (sempre sopra i 150), nel medesimo Istituto
( si precisa, anche nell'a.s. 2019/2020 ha svolto un incarico di lunga durata Pt_1
presso lo stesso Istituto, se si considera il periodo dal 15/1 al 12/6) e per la medesima classe di insegnamento, sostanzialmente fino al termine delle lezioni.
Tale situazione di fatto appare, infatti, del tutto sovrapponibile a quella che avrebbe potuto (e forse dovuto) crearsi attraverso l'inziale conferimento di un incarico annuale;
- alla luce di quanto sopra, pertanto, il ricorso può essere accolto con riferimento agli anni scolastici oggetto della domanda – al netto delle rinunce di parte ricorrente - rispetto ai quali le parti ricorrenti abbiano ricevuto incarichi annuali
(termine al 31.8) o incarichi fino al termine delle attività didattiche (30.6) o,
pagina 10 di 12 comunque, incarichi ad essi pienamente equiparabili, rispetto ai quali il termine ha coinciso sostanzialmente con il momento della cessazione delle lezioni;
- il deve quindi essere condannato a costituire in favore di ciascuna parte CP_1
ricorrente che non ne sia già in possesso, ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM
28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016), una Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, ed in ogni caso ad accreditarvi le somme spettanti indicate in dispositivo. Di tale somma le parti ricorrenti potranno fruire con le modalità e i limiti di cui all'art. 1, co. 121 e ss. l.
n. 107/2015;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
(considerando la richiesta di distrazione), tenendo conto del carattere seriale della controversia.
PQM
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- condanna il a costituire in favore di ciascun ricorrente che non ne sia CP_1
già in possesso, con le modalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre
2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121 l. n.
107/2015, e all'accredito/assegnazione della somma, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa, pari a complessivi:
- € 1.500,00 a favore di;
Parte_1
- € 2.000,00 a favore di;
Parte_1
- € 1.500,00 a favore di;
Parte_1
- € 2.000,00 a favore di;
Parte_1 Parte_1
- € 1.000,00 a favore di;
Parte_2
- € 2.000,00 a favore di;
Parte_3
- € 2.000,00 a favore di;
Parte_3
- € 500,00 a favore di;
Parte_3
pagina 11 di 12 - € 2.000,00 a favore di Parte_3
- € 1.000,00 a favore di;
Parte_4
- € 1.000,00 a favore di;
Parte_4
- € 1.500,00 a favore di Parte_5
- dichiara la cessata materia del contendere con riferimento al ricorrente Parte_1
;
[...]
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente, che liquida in euro 2.741,70, oltre a € 259,00 per spese di c.u. e spese generali, iva e cpa, con distrazione della somma in favore del procuratore antistatario.
Vicenza, 27/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 684 /2024 RG Lav. promossa da:
[...]
[...]
[...]
[...]
Parte_1
Parte_2
Parte_3
[...]
[...]
[...]
[...]
Parte_4
pagina 1 di 12 Parte_5
contro
IA
, con l'avv. CORRADIN ANTONELLA ricorrente
, con i dott.ri Morbioli e La Controparte_1
resistente
pagina 2 di 12 Premesso che:
- le parti ricorrenti allegano di aver svolto le funzioni di docente alle dipendenze del convenuto in forza di contratti a tempo determinato, e domandano CP_1
l'accertamento del proprio diritto al c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del al pagamento in proprio favore della predetta Controparte_1
somma per ciascuna annualità di servizio, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, in via principale quale contributo alla propria formazione professionale;
- il convenuto si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande CP_1
di cui al ricorso. In particolare, ha eccepito:
(1) l'intervenuta prescrizione:
a) degli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 rispetto al ricorrente
; Parte_3
b) degli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 rispetto al ricorrente
Parte_3
c) degli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 rispetto alla ricorrente
; Parte_4
d) degli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018 rispetto alla ricorrente Parte_1
e) dell'a.s. 2018/2019 rispetto alla ricorrente;
Parte_1
f) dell'a.s. 2018/2019 rispetto al ricorrente . Parte_3
In conseguenza delle eccezioni di prescrizione, parte ricorrente, nel corso dell'udienza del 27/3/2025, ha rinunciato interamente alla domanda in relazione agli anni e ai ricorrenti suindicati.
(2) la non debenza del beneficio in esame, in quanto già erogato:
a) per l'a.s. 2020/2021 con riferimento alla ricorrente al momento Parte_4
dell'ingresso in ruolo;
b) per l'a.s. 2022/2023 con riferimento alla ricorrente al Parte_5 momento dell'ingresso in ruolo.
pagina 3 di 12 All'udienza del 27/3/2025 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda della docente per l'a.s. 2022/2023. Pt_5
(3) la non debenza del beneficio per assenza del requisito della didattica annua:
a) per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021 con riferimento alla ricorrente
[...]
Pt_1
b) per l'a.s. 2019/2020 con riferimento alla ricorrente Parte_1
;
[...]
c) per l'a.s. 2021/2022 con riferimento alla ricorrente;
Parte_2
d) per l'a.s. 2019/2020 con riferimento alla ricorrente Parte_5
- all'udienza del 27/03/2025 parte ricorrente ha rinunciato interamente alla domanda con riferimento alla posizione del docente;
Parte_1
rilevato che:
- quanto, innanzitutto, all'eccezione di non debenza del beneficio a favore della ricorrente con riferimento all'a.s. 2020/2021, in ragione della già avvenuta Pt_4
erogazione del bonus, la stessa deve essere rigettata, posto che, da un lato, dallo storico portafoglio depositato da parte ricorrente in data 15/3/2025 non risulta accreditato alcun importo relativo all'a.s. 2020/2021; dall'altro lato, parte resistente non ha comunque adempiuto all'onere, su di essa incombente, di fornire adeguata prova di quanto posto a base della propria eccezione. La domanda deve, pertanto, essere accolta;
- con riferimento alle restanti domande delle parti ricorrenti, così come precisate alla luce delle intervenute rinunce, si rileva quanto segue;
- l'art. 1 co. 121 l. n. 107/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
pagina 4 di 12 l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_2
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonchè per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>”;
- dalla lettura della norma emerge quindi con chiarezza che la carta in questione:
a) è espressamente finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”;
b) non ha natura retributiva (“non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”);
- ai fini della decisione risultano rilevanti, in quanto utili all'identificazione del
“lavoratore comparabile” di cui alla Direttiva 1999/70/Ce, le previsioni dei decreti attuativi successivamente adottati che hanno chiarito che:
- la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo
o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
- la Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2,
DPCM 28/11/2016);
- le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016);
pagina 5 di 12 - la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time
o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento (comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo) il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro, e di farlo, fino a concorrenza del tetto previsto, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
- una volta individuato il quadro di riferimento, va chiarito che questo Tribunale ha adottato in materia un orientamento condiviso, a cui si intende dar seguito;
- il processo argomentativo che conduce all'accoglimento prende le mosse dalla considerazione dei principi e precetti di cui alla Direttiva che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, ed in particolare dall'art. 4
Direttiva 1999/70/CE, le cui prescrizioni sono, come noto, da tempo considerate direttamente applicabili nel nostro ordinamento (sent. CGUE Gaviero Gaviero, cause riunite 444/09 e 456/09: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale”);
- la Corte di Giustizia, intervenuta di recente in materia, ha infatti chiarito alcuni importanti aspetti della questione, che possono così riassumersi:
a) innanzitutto, l'indennità in questione “deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”, e non nell'ambito della clausola 6 dell'Accordo quadro, che prevede il diritto specifico dei lavoratori a termine all' agevolare l'accesso a (specifiche) opportunità di formazione. A tale conclusione la Corte perviene valorizzando anzitutto il fatto che l'indennità in questione sia finalizzata alla formazione continua dei docenti, “la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo
pagina 6 di 12 determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali” (punti 35 e ss. ordinanza C-451/21);
b) “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a CP_1 tempo determinato di tale , il beneficio” di cui qui si discute (punto CP_1
n. 48, Ord. in Causa C-451/21);
c) spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio “allorché era alle dipendenze del Ministero con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo” [punto n. 42, Ord. in
Causa C-451/21];
- posto che in astratto non appare sussistere alcuna ragione obbiettiva, nel significato elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia negli ultimi decenni, che giustifichi la mancata estensione ai docenti a termine della prestazione in esame, è necessario verificare se in concreto parte ricorrente non possa ritenersi “in una situazione comparabile” al docente di ruolo a cui la carta
è riconosciuta dalla norma di legge;
- emerge infatti dalla lettura dell'art. 1 co. 121 e ss. l. n. 107/2015 che la ratio legis
è quella di garantire un costante accesso alla formazione e all'aggiornamento delle dotazioni del docente. La previsione appare quindi concretizzare una sorta di investimento da parte del nella formazione personale e professionale di CP_1
una figura chiave per la collettività, finalizzato a garantire la qualità delle prestazioni future dei propri dipendenti;
- nell'ambito dell'indagine è indispensabile tener conto dei principi di diritto enunciati dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 29961/2023, cui si rinvia ai sensi dell'art. 118, disp. att. c.p.c.), che ha innanzitutto chiarito che
“sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del
pagina 7 di 12 sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”, per poi individuare come pienamente comparabili ai destinatari in ruolo della misura normativa (quantomeno) “i docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999”;
- l'esigenza di superare la altrimenti inevitabile ed ingiustificata discriminazione impone di considerare irrilevante la previsione della non fruibilità della Carta del docente <all'atto della cessazione dal servizio>> prevista dall'art. 3, co. 2,
DPCM 28/11/2016, considerato che per definizione il servizio dei dipendenti assunti con contratto a termine ha una durata pari al più a quella dell'anno scolastico;
- ciò chiarito, tutti i ricorrenti si trovano all'interno del sistema scolastico in quanto, come si evince sia dalla documentazione allegata al ricorso sia dai contratti depositati da parte ricorrente in data 15/3/2025 e dalle conferme in tal senso della procuratrice del (v. verbale udienza), risultano ancora oggi in servizio CP_1
in forza di un contratto a termine alle dipendenze del oppure in ruolo;
CP_1
- occorre ora esaminare le domande delle docenti ID (riferita agli aa.ss.
2019/2020 e 2020/2021), (riferita all'a.s. 2019/2020), (riferita Parte_1 Pt_2
Cont all'a.s. 2021/2022), (riferita all'a.s. 2019/2020), per le quali il Pt_5
formula eccezione di non debenza del beneficio in assenza di incarico annuale;
- orbene, in proposito occorre tenere conto dei principi di diritto e dalle indicazioni fornite dalla S.C. nelle sue recenti pronunce (sent. n. 29961/2023 e decreto n.
7254/2024);
- in particolare, le pronunce di legittimità appena richiamate mettono in rilievo, ai fini dell'equiparabilità dei docenti assunti con contratti aventi durata fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche con quelli di ruolo, il pagina 8 di 12 necessario collegamento tra l'attribuzione della Carta docente e la dimensione annuale della didattica, suggerendo altresì la necessità che tale dimensione sia ipotizzabile, prevedibile ex ante;
- ed infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi
“allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata per i docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo” (decr. Cass., n. 7254/2024);
- in questo senso, anche le supplenze temporanee possono, almeno in astratto, ambire a essere considerate alla stregua di incarichi annuali (dunque pienamente equiparabili alle docenze in ruolo). Ciò può accadere quando il concreto atteggiarsi della successione di tali incarichi denoti, come detto, una significativa continuità della docenza nonché la sua proiezione, ex ante, nello spazio temporale dell'intero anno scolastico. In altri termini, secondo i principi espressi dalla Corte anche le supplenze brevi e saltuarie possono essere considerate come docenze annuali, laddove l'impiego di una pluralità di contratti si sia tradotta, in concreto, in un ingiustificato abuso dello strumento contrattuale a termine quando, invece, il rapporto lavorativo avrebbe potuto, sin dalla sua origine, essere regolato attraverso un unico contratto con durata fino al 30.6. o fino al 31.8;
- a conforto della considerazione appena spesa si richiama il condiviso iter motivazionale di cui al citato decreto n. 7254/2024: “la distinzione di tali
pagina 9 di 12 supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi. Nella stessa decisione è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al
, e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni CP_1
concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso
Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”;
- spostando tali considerazioni al caso di specie appaiono fondate – e conseguentemente devono essere rigettate le eccezioni del con CP_1 riferimento agli aa.ss. in questione – le domande delle ricorrenti per gli Pt_1 aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, per l'a.s. 2019/2020, per l'a.s. Parte_1 Pt_2
2021/2022, per l'a.s. 2019/2020, giacché trattasi di incarichi svolti con Pt_5
sostanziale continuità per molti giorni (sempre sopra i 150), nel medesimo Istituto
( si precisa, anche nell'a.s. 2019/2020 ha svolto un incarico di lunga durata Pt_1
presso lo stesso Istituto, se si considera il periodo dal 15/1 al 12/6) e per la medesima classe di insegnamento, sostanzialmente fino al termine delle lezioni.
Tale situazione di fatto appare, infatti, del tutto sovrapponibile a quella che avrebbe potuto (e forse dovuto) crearsi attraverso l'inziale conferimento di un incarico annuale;
- alla luce di quanto sopra, pertanto, il ricorso può essere accolto con riferimento agli anni scolastici oggetto della domanda – al netto delle rinunce di parte ricorrente - rispetto ai quali le parti ricorrenti abbiano ricevuto incarichi annuali
(termine al 31.8) o incarichi fino al termine delle attività didattiche (30.6) o,
pagina 10 di 12 comunque, incarichi ad essi pienamente equiparabili, rispetto ai quali il termine ha coinciso sostanzialmente con il momento della cessazione delle lezioni;
- il deve quindi essere condannato a costituire in favore di ciascuna parte CP_1
ricorrente che non ne sia già in possesso, ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM
28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016), una Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, ed in ogni caso ad accreditarvi le somme spettanti indicate in dispositivo. Di tale somma le parti ricorrenti potranno fruire con le modalità e i limiti di cui all'art. 1, co. 121 e ss. l.
n. 107/2015;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
(considerando la richiesta di distrazione), tenendo conto del carattere seriale della controversia.
PQM
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- condanna il a costituire in favore di ciascun ricorrente che non ne sia CP_1
già in possesso, con le modalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre
2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121 l. n.
107/2015, e all'accredito/assegnazione della somma, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa, pari a complessivi:
- € 1.500,00 a favore di;
Parte_1
- € 2.000,00 a favore di;
Parte_1
- € 1.500,00 a favore di;
Parte_1
- € 2.000,00 a favore di;
Parte_1 Parte_1
- € 1.000,00 a favore di;
Parte_2
- € 2.000,00 a favore di;
Parte_3
- € 2.000,00 a favore di;
Parte_3
- € 500,00 a favore di;
Parte_3
pagina 11 di 12 - € 2.000,00 a favore di Parte_3
- € 1.000,00 a favore di;
Parte_4
- € 1.000,00 a favore di;
Parte_4
- € 1.500,00 a favore di Parte_5
- dichiara la cessata materia del contendere con riferimento al ricorrente Parte_1
;
[...]
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente, che liquida in euro 2.741,70, oltre a € 259,00 per spese di c.u. e spese generali, iva e cpa, con distrazione della somma in favore del procuratore antistatario.
Vicenza, 27/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Beltrame
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