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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 01/07/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2076/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, all'esito dell'udienza odierna, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. , difesa dagli avv. DI PUMPO MATTEO Parte_1 C.F._1
e FRANCESCO MONTANARI
ATTRICE
e
, c.f. , difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SARCHI ANTONELLA
CONVENUTO
con sede legale in Roma, Viale di Tor Marancia n. 4 – Controparte_2
cap. 00147 CF - P.Iva , difesa dall'avv. GENNARO DI MAGGIO P.IVA_2
TERZA CHIAMATA
Conclusioni: come da odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1
ammontare complessivo pari ad euro 74.628,97, e avverso la cartella di pagamento n.
09320220009726927000 notificata in data 27/06/2024 ed emessa dall
[...]
, per un ammontare complessivo Controparte_3
pari ad euro 3.275,88, domandando l'accertamento negativo dei crediti di cui agli atti opposti.
All'udienza del 4.2.2025, rilevato che l'intimazone di pagamento n.
09320239005856177/000 era stata impugnata limitatamente alla cartella n.
09320220003652714000, e rilevato che pendeva innanzi a questo Tribunale due giudizi in cui si domandava l'accertamento negativo del credito portato da tale cartella (RG 981
e 1179/2024), è stata disposta la separazione della causa riguardante tale credito, e il giudizio è proseguito limitatamente alla cartella n. 09320220009726927000.
Ciò chiarito, rispetto al credito azionato da con quest'ultima cartella l'opponente CP_4
eccepisce la prescrizione del relativo credito, deducendo che “Nell'atto si legge che la somma di euro 3.275,88 sarebbe dovuta a titolo di “atti giudiziari anno 2013”. Nel dettaglio della cartella, si indica l'importo di euro 3.000,00 a titolo di ammenda come da provvedimento dell'11/06/2013. Ebbene, in primo luogo, si deduce l'indeterminatezza delle somme pretese. In secondo luogo, le somme de quibus sono prescritte per decorso del termine quinquennale, trattandosi di sanzioni amministrative. In ogni caso, le suddette somme sono prescritte per decorrenza del termine decennale dalla data di pubblicazione della sentenza (11/06/2013) rispetto alla data di notifica della cartella di pagamento
(27/06/2024).”.
L'eccezione è del tutto infondata, ed è in proposito sufficiente richiamare la motivazione dell'ordinanza emessa da questo giudice in data 14.2.2025, con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto con la seguente argomentazione: “Rilevato che l'ente impositore ha allegato che l'attrice aveva proposto appello avverso la sentenza n. 620/2013 e che avverso la sentenza di rigetto dell'appello
2 la ha proposto ricorso per Cassazione dichiarato inammissibile con condanna al Pt_1
pagaento delle spese processuali e al versamento dell'importo di € 3.000 alla Cassa delle ammende, sentenza divenuta irrevocabile il 26.1.2021;
rilevato che le suddette allegazioni non sono state contestate dall'attrice e che, in base alle stesse, parrebbe di poter affermare che, in realtà, il credito sotteso alla cartella derivi della sentenza della Cassazione, sicché il dies a quo del termine prescrizionale andrebbe individuato nel 26.1.2021;
ritenuta pertanto, nei limiti di cognizione della presente fase, non meritevole di accoglimento la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo a base della cartella n. 09320220009726927000;”.
Come allegato dalla terza chiamata, e tale allegazione mai è stata contestata dall'opponente, sicché può porsi a fondamento della decisione ex art. 115 c.p.c., il credito di cui alla cartella opposta deriva dalla sentenza della Cassazione, divenuta irrevocabile in data 26.1.2021, con cui la veniva condannata al pagamento dell'importo di € Pt_1
3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Quanto alla costituzione di , vista l'istanza di estromissione della terza chiamata CP_2
formulata dall'opponente in ragione del fatto che essa si è costituita tardivamente, occorre precisare che la prospettazione dell'opponente è totalmente destituita di fondamento, non essendovi alcun appiglio normativo per affermare che la costituzione del convenuto che intervenga oltre il termine di 70 giorni prima della prima udienza sia inammissibile, derivando da ciò solamente le note preclusioni processuali previste dall'art. 167 c.p.c. ma non certo l'inammissibilità della costituzione.
Le incontestate allegazioni della terza chiamata sono perciò ammissibilmente entrate nel processo.
Il dies a quo è, quindi, il 26.1.2021, con la conseguenza che la prescrizione non è maturata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. L'attrice soccombente è tenuta al pagamento delle spese di lite in favore anche della terza chiamata, in applicazione del pacifico principio di diritto per cui “In forza del principio di causazione
3 - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.” (Cass. Sez. 3
- , Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019 (Rv. 655979 - 02)
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda proposta dall'attrice;
b) condanna alla refusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
e da , liquidate per Controparte_5 Controparte_2
ciascuna parte in € 1.701 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi.
1.7.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Antonini, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013
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