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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/09/2025, n. 3254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3254 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 9 settembre 2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7338/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dagli Controparte_1 avv.ti Salvatore Agnello e Giuseppe Leonardi;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. MARCO LUZI;
-Resistente-
La parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
Motivazione
Con ricorso depositato in data 11.08.2022, parte ricorrente proponeva opposizione avverso le seguenti Ordinanze Ingiunzioni:
1 1) Ordinanza ingiunzione num OI-000189799 del 14.07.2022 prot.
.2100.14/07/2022.0448236, notificata in data 29.07.2022 riferita a presunti CP_2 mancati pagamenti per l'anno 2013 per l'importo di €. 23.500,00;
2) Ordinanza ingiunzione num OI-000189798 del 14.07.2022 prot.
.2100.14/07/2022.0448255, notificata in data 29.07.2022 riferita a presunti CP_2 mancati pagamenti per l'anno 2013 per l'importo di €. 30.500,00;
3) Ordinanza ingiunzione num OI-000509197 del 14.07.2022 prot.
.2100.14/07/2022.0448278, notificata in data 14.07.2022 riferita a presunti CP_2 mancati pagamenti per l'anno 2019 per l'importo di €. 45.500,00.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: l'erroneità ed illegittimità dell'ordinanze ingiunzioni per omessa indicazione del contenuto essenziale;
il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell' ; la Controparte_3 carenza di motivazione delle ordinanze ingiunzioni;
la buona fede della ricorrente ed assenza di responsabilità per le presunte omissioni contributive;
le difficoltà CP_ economiche societarie;
l'intervenuta prescrizione del diritto dell' a riscuotere le somme richieste;
l'illegittimità delle sanzioni irrogate per violazione del principio di proporzionalità.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: Accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione delle somme oggetto di ingiunzione atteso la mancata notifica degli avvisi di accertamento prot. n. .2100.11/07/2017.0295328 del 26/07/2017 e CP_2 prot. n. .2100.11/07/2017.0295327 del 26/07/2017; prot. n. CP_2
.2100.11/07/2017.0295330 del 26/07/2017 e prot. n. CP_2
.2100.11/07/2017.0295329 del 27/07/2017; prot. n. CP_2
.2100.17/11/2017.0800541 del 09/12/2021 e prot. n. CP_2
.2100.17/11/2021.0800540 del 16/12/2021 e conseguentemente dichiarare la CP_2 nullità delle ordinanze ingiunzione notificate;
- Accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento delle somme oggetto di ingiunzione con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità delle somme oggetto d'ingiunzione per sproporzione rispetto all'attuazione della normativa di riferimento e/o per mancata attuazione della norma calmieratrice;
In via subordinata -
Accertare e dichiarare la sproporzione tra l'illecito e la sanzione comminata e pertanto riformulare la stessa secondo un principio di equità e di giustizia sostanziale. In estremo
2 subordine - Accertare e dichiarare in applicazione del principio di proporzionalità
l'applicazione della sanzione nella misura minima prevista pari ad €. 10.000,00.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva l svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Nelle more del procedimento interveniva una modifica legislativa relativa alla materia contenuta nell'art. 23 del DL n. 48/2023 inerente la misura delle sanzioni irrogabili ed CP_ in conseguenza l' con provvedimenti allegati alle note depositate in data 20 giugno CP_ 2024 l' provvedeva e alla rideterminazione della sanzione irrogata
La parte ricorrente dichiarava di voler profittare delle intervenute rideterminazioni e con CP_ nota del 19 giugno 2025 comunicava al legale dell' che a seguito delle rideterminazioni delle originarie sanzioni delle ordinanze ingiunzioni impugnate ha provveduto a corrispondere per l'anno 2013 l'importo di €. 1862,07 (prot.
.2100.14/07/2022.0448236); per l'anno 2014 l'importo di €. 7.295,62 (prot. CP_2
.2100.14/07/2022.0448255); per l'anno 2019 l'importo di €. 6.420,00 a fronte della CP_2 rideterminazione di €. 20.084,00 (prot. .2100.14/07/2022.0448278) e chiedeva CP_2 pertanto la possibilità di pagare la differenza per l'anno 2019 pari ad €. 13.664,00 e che conseguentemente venisse dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese legali.
CP_ Il legale dell' con nota del 30 giugno 2025 versata in atti riscontrava la nota deducendo: “Le comunico che il competente Ufficio amministrativo ha confermato che
l'importo residuo da versare per l'anno 2019 è pari ad Euro 13.664,00, che dovranno essere versati con le modalità descritte nel provvedimento di rettifica della sanzione, che per comodità allego alla presente. Le comunico altresì che, all'esito dell'avvenuto versamento, potrà essere dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate tra le parti.”.
Successivamente, pertanto, la parte ricorrente provvedeva ad integrare il versamento e con le note depositata in data 8.09.2025 dichiarava che “preso atto degli accordi intervenuti con controparte si richiede la cessata materia del contendere con compensazione delle spese tra le parti”
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 9.09.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte
3 ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
CP_ Osserva il decidente che nella nota dell'avv. dell' versata in atti il predetto legale autorizzava il versamento della somma residua ed affermava “che, all'esito dell'avvenuto versamento, potrà essere dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate tra le parti.”.
Orbene, parte ricorrente ha fornito la prova dell'intervenuto versamento della somma residua ed ha dedotto che “preso atto degli accordi intervenuti con controparte si richiede la cessata materia del contendere con compensazione delle spese tra le parti”
Quindi, entrambe le parti hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Orbene, sulla base di quanto allegato e richiesto da entrambe le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite.
Catania, 14 settembre 2025
4 Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 9 settembre 2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7338/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dagli Controparte_1 avv.ti Salvatore Agnello e Giuseppe Leonardi;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. MARCO LUZI;
-Resistente-
La parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
Motivazione
Con ricorso depositato in data 11.08.2022, parte ricorrente proponeva opposizione avverso le seguenti Ordinanze Ingiunzioni:
1 1) Ordinanza ingiunzione num OI-000189799 del 14.07.2022 prot.
.2100.14/07/2022.0448236, notificata in data 29.07.2022 riferita a presunti CP_2 mancati pagamenti per l'anno 2013 per l'importo di €. 23.500,00;
2) Ordinanza ingiunzione num OI-000189798 del 14.07.2022 prot.
.2100.14/07/2022.0448255, notificata in data 29.07.2022 riferita a presunti CP_2 mancati pagamenti per l'anno 2013 per l'importo di €. 30.500,00;
3) Ordinanza ingiunzione num OI-000509197 del 14.07.2022 prot.
.2100.14/07/2022.0448278, notificata in data 14.07.2022 riferita a presunti CP_2 mancati pagamenti per l'anno 2019 per l'importo di €. 45.500,00.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: l'erroneità ed illegittimità dell'ordinanze ingiunzioni per omessa indicazione del contenuto essenziale;
il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell' ; la Controparte_3 carenza di motivazione delle ordinanze ingiunzioni;
la buona fede della ricorrente ed assenza di responsabilità per le presunte omissioni contributive;
le difficoltà CP_ economiche societarie;
l'intervenuta prescrizione del diritto dell' a riscuotere le somme richieste;
l'illegittimità delle sanzioni irrogate per violazione del principio di proporzionalità.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: Accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione delle somme oggetto di ingiunzione atteso la mancata notifica degli avvisi di accertamento prot. n. .2100.11/07/2017.0295328 del 26/07/2017 e CP_2 prot. n. .2100.11/07/2017.0295327 del 26/07/2017; prot. n. CP_2
.2100.11/07/2017.0295330 del 26/07/2017 e prot. n. CP_2
.2100.11/07/2017.0295329 del 27/07/2017; prot. n. CP_2
.2100.17/11/2017.0800541 del 09/12/2021 e prot. n. CP_2
.2100.17/11/2021.0800540 del 16/12/2021 e conseguentemente dichiarare la CP_2 nullità delle ordinanze ingiunzione notificate;
- Accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento delle somme oggetto di ingiunzione con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità delle somme oggetto d'ingiunzione per sproporzione rispetto all'attuazione della normativa di riferimento e/o per mancata attuazione della norma calmieratrice;
In via subordinata -
Accertare e dichiarare la sproporzione tra l'illecito e la sanzione comminata e pertanto riformulare la stessa secondo un principio di equità e di giustizia sostanziale. In estremo
2 subordine - Accertare e dichiarare in applicazione del principio di proporzionalità
l'applicazione della sanzione nella misura minima prevista pari ad €. 10.000,00.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva l svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Nelle more del procedimento interveniva una modifica legislativa relativa alla materia contenuta nell'art. 23 del DL n. 48/2023 inerente la misura delle sanzioni irrogabili ed CP_ in conseguenza l' con provvedimenti allegati alle note depositate in data 20 giugno CP_ 2024 l' provvedeva e alla rideterminazione della sanzione irrogata
La parte ricorrente dichiarava di voler profittare delle intervenute rideterminazioni e con CP_ nota del 19 giugno 2025 comunicava al legale dell' che a seguito delle rideterminazioni delle originarie sanzioni delle ordinanze ingiunzioni impugnate ha provveduto a corrispondere per l'anno 2013 l'importo di €. 1862,07 (prot.
.2100.14/07/2022.0448236); per l'anno 2014 l'importo di €. 7.295,62 (prot. CP_2
.2100.14/07/2022.0448255); per l'anno 2019 l'importo di €. 6.420,00 a fronte della CP_2 rideterminazione di €. 20.084,00 (prot. .2100.14/07/2022.0448278) e chiedeva CP_2 pertanto la possibilità di pagare la differenza per l'anno 2019 pari ad €. 13.664,00 e che conseguentemente venisse dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese legali.
CP_ Il legale dell' con nota del 30 giugno 2025 versata in atti riscontrava la nota deducendo: “Le comunico che il competente Ufficio amministrativo ha confermato che
l'importo residuo da versare per l'anno 2019 è pari ad Euro 13.664,00, che dovranno essere versati con le modalità descritte nel provvedimento di rettifica della sanzione, che per comodità allego alla presente. Le comunico altresì che, all'esito dell'avvenuto versamento, potrà essere dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate tra le parti.”.
Successivamente, pertanto, la parte ricorrente provvedeva ad integrare il versamento e con le note depositata in data 8.09.2025 dichiarava che “preso atto degli accordi intervenuti con controparte si richiede la cessata materia del contendere con compensazione delle spese tra le parti”
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 9.09.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte
3 ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
CP_ Osserva il decidente che nella nota dell'avv. dell' versata in atti il predetto legale autorizzava il versamento della somma residua ed affermava “che, all'esito dell'avvenuto versamento, potrà essere dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate tra le parti.”.
Orbene, parte ricorrente ha fornito la prova dell'intervenuto versamento della somma residua ed ha dedotto che “preso atto degli accordi intervenuti con controparte si richiede la cessata materia del contendere con compensazione delle spese tra le parti”
Quindi, entrambe le parti hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Orbene, sulla base di quanto allegato e richiesto da entrambe le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite.
Catania, 14 settembre 2025
4 Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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