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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/04/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2247/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti LOSIO STEFANO, Parte_1 C.F._1
GUARISO ALBERTO, NERI LIVIO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELINI CESARE CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORRENTINO ONroparte_2 P.IVA_2
MAURIZIO
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.1 comma 51 L.92/2012, ha proposto opposizione all'ordinanza del Parte_2
Tribunale di Brescia-Sezione Lavoro del 23.11.2021 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dallo stesso . Parte_2
Nel giudizio di opposizione si sono costituite e ND JO TÀ OO (di seguito ND CP_1
JO).
Con ordinanza emessa in data 30.5.2022, è stato disposto il mutamento del rito, così motivato: con ricorso proposto ai sensi dell'art.1 comma 48 L.92/2012, ha impugnato il Parte_1 licenziamento intimatogli in data 28.10.2020, previo accertamento dell'irregolarità dei contratti di
pagina 1 di 14 appalto intercorsi tra e ND JO;
CP_1
con ordinanza emessa in data 23.11.2020, la giudice della fase sommaria ha dichiarato
l'inammissibilità del ricorso perché la controversia dedotta non rientra tra le ipotesi di cui all'art.1 comma 47 L. 92/2012;
è condivisibile quanto esposto nell'ordinanza opposta in punto di non trattabilità con il rito c.d.
della domanda afferente l'accertamento o meno della liceità dell'appalto, considerato che Per_1
l'estensione del rito c.d. a domande diverse rispetto a quelle contemplate dall'art.1 comma 47 Per_1 finirebbe con il pregiudicare l'effettiva speditezza e pronta decisione di determinate tipologie di controversie in materia di impugnazione di licenziamenti;
non si condivide invece la conclusione tratta di inammissibilità del ricorso, con esclusione della possibilità di convertire il rito erroneamente incardinato;
la giurisprudenza della Corte di Cassazione è orientata nel senso della costante affermazione del principio della conversione, ai sensi dell'art.156 c.p.c., di un atto introduttivo non conformato allo specifico modello legale del procedimento che si intende introdurre, ogni qualvolta l'atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale prescritto (cfr. per tutte Cass. Sez. U. 14/2097); in particolare la disposizione di cui all'art. 156 c.p.c. è posta a fondamento dell'affermazione della
Corte di Cassazione secondo cui “quando la legge imponga l'introduzione del giudizio con citazione, anziché con ricorso, ed il rito ordinario, l'adozione del rito camerale non induce alcuna nullità, per il principio della conversione degli atti nulli che abbiano raggiunto il loro scopo, quando non ne sia derivato un concreto pregiudizio per alcuna delle parti, relativamente al rispetto del contraddittorio, all'acquisizione delle prove e, più in generale, a quanto possa avere impedito o anche soltanto ridotto la libertà di difesa consentita nel giudizio ordinario” (Cass. Civ. 13639/2013; cfr. altresì Cass. Civ.
18201/2006); alla luce dell'orientamento sopra richiamato, traente fondamento dal disposto di cui al citato art.156
c.p.c., e valutate altresì le disposizioni di cui agli artt.426 e 427, art.4 d.lvo 150/2011, deve ravvisarsi, nell'ambito dell'ordinamento processuale, il principio generale per cui, in caso di erronea scelta del rito, opera la regola del mutamento, ogni qualvolta dalla scelta del rito differente non sia derivato un concreto pregiudizio per le altre parti;
la conclusione sopra esposta risulta del tutto coerente con i principi generali dell'ordinamento e, in particolare, con il fondamentale principio per cui il processo, al fine di garantire l'effettività della
pagina 2 di 14 tutela giurisdizionale sancita dagli artt.111 e 24 Cost., deve tendere a una decisione sul merito, limitando la chiusura in rito ai soli casi espressamente previsti;
applicando i principi esposti al caso di specie, dall'erronea scelta del rito da parte del ricorrente non è derivato alle parti convenute alcun concreto pregiudizio e pertanto ne può essere disposta la conversione ex artt.414 e ss. c.p.c..
Con la stessa ordinanza sono stati ammessi i capitoli di prova ivi indicati e, alle udienze del 12.7.2022,
23.11.2022, 9.5.2023, 28.11.2023, è stata assunta la prova orale.
L'udienza fissata per la decisione al 23.5.2024 è stata rinviata per le trattative pendenti tra le parti che,
a seguito della proposta conciliativa effettuata all'udienza del 13.6.2024, sono sfociate nel verbale di conciliazione 18.7.2024 tra e Parte_2 CP_1
Alla medesima udienza del 18.7.2024, ha dichiarato di rinunciare alla domanda subordinata CP_1
nei confronti di ND JO, a spese compensate e ND JO ha dichiarato di accettare la rinuncia a spese compensate.
Per effetto delle suddette rinunce, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere tra CP_1
e ND JO, mentre per effetto della conciliazione, il giudizio è stato dichiarato estinto relativamente al rapporto processuale tra e Parte_1 CP_1
Il ricorrente e ND JO hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta, depositate il
10.3.2025 quanto al ricorrente, e il 8.3.2025 quanto a ND JO.
***
Come da note di trattazione scritta 10.3.2025, il ricorrente ha precisato le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia, e comunque annullare il licenziamento comminato da ND JO TÀ OO al ricorrente, con lettera datata 20.10.2020 e conseguentemente:
2) ordinare ND JO TÀ OO, in persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
3) condannare ND JO TÀ OO, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente, ai sensi dell'art.18 comma 4 S.L., di un'indennità pari alle retribuzioni globali di fatto maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di effettiva reintegrazione sulla base dell'importo mensile di €1.845,82 (o del diverso importo ritenuto di giustizia) oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
pagina 3 di 14 4) in subordine, condannare ND JO TÀ OO a pagare al ricorrente, a titolo di indennità risarcitoria ex art.18 comma 5 S.L. un importo pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oppure il diverso importo ritenuto di giustizia, da calcolarsi sulla base dell'importo mensile di € 1.982,54 (ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia);
5) in estremo subordine, condannare ND JO TÀ OO a risarcire al ricorrente il danno ai sensi dell'art.8 L.604/1966, corrispondendo allo stesso un'indennità pari a sei mensilità (o al numero di mensilità ritenuto di giustizia) dell'ultima retribuzione globale di fatto da calcolarsi sulla base dell'importo mensile di € 1.982,54 (ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia).
ND JO, come da note di trattazione scritta 8.3.2025, ha così concluso:
In via preliminare: dichiarare il ricorso inammissibile per violazione degli articoli 47-68 dell'art.1 L. 92/2012, confermando in toto l'ordinanza del 23/11/2021 emessa a definizione della causa relativa alla fase sommaria R.G. n.722/2021.
Nel merito:
- rigettarsi tutte le domande formulate dal sig. nei confronti della Fin-JO società Parte_1
cooperativa in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto;
- con vittoria di compensi professionali e spese, oltre Iva e Cpa.
A seguito della conciliazione del giudizio con il ricorrente non ha riproposto le CP_1
domande di cui alle lett. A1 – A6 del ricorso e cioè in particolare le domande volte a sentire accertata l'irregolarità dei contratti di appalto tra e ND JO nel periodo 2014-2020 e la sussistenza di CP_1
un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e CP_1
In conseguenza della mancata riproposizione delle suddette domande, non sono oggetto di accertamento le questioni, poste a fondamento delle stesse, dedotte in ricorso ai paragrafi: 2.Violazione dell'art.9, sezione IV, titolo I CCNL metalmeccanici industria 3.Irregolarità dell'appalto e violazione dell'art.29 D.lgs. 276/03; 4. Conseguenze: costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle ON dipendenze dell'utilizzatore.
5.Illegittimità del licenziamento del ricorrente da parte di .
***
In via preliminare, sulla richiesta della convenuta di declaratoria di inammissibilità del ricorso, si ribadiscono le ragioni esposte nell'ordinanza emessa in data 30.5.2022, in precedenza riportata, con cui
è stata disposta la conversione del rito, seguendo pertanto il giudizio il procedimento ex art.414 e ss.
pagina 4 di 14 cpc.
***
Nel merito.
Il ricorrente ha impugnato il licenziamento comminatogli da ND JO con lettera 20.10.2020 (doc. 13 ric.), così motivato:
“in relazione alla nostra raccomandata a.r. del 30.9.2020, della quale in questa sede si confermano e ritengono integralmente ripetuti e trascritti i contenuti,
- non avendo, a tutt'oggi, giustificato la sua assenza;
- sottolineando la gravità della mancanza addebitata che non consente la prosecuzione del rapporto stesso;
Le comunichiamo la nostra decisione di adottare il provvedimento disciplinare di licenziamento per mancanze, ai sensi dell'art. 10 lettera A) comma f) del CCNL “Metalmeccanica – Aziende
Cooperative”.
Per tutto quanto sopra, il rapporto cessa con effetto immediato.
Il licenziamento è stato preceduto dalla seguente lettera di contestazione disciplinare 30.9.2020 (doc.11 ric.):
“(…) con la presente siamo a contestarLe la seguente mancanza, di seguito meglio dettagliata:
- inadempimento dell'obbligo di giustificazione di assenza dal lavoro.
“Dal giorno 22 settembre 2020 al giorno 29 settembre 2020 Lei risulta assente dal lavoro presso il cantiere sito a Paitone (BS) in via Brede n. 3, dove normalmente presta la Sua attività lavorativa, senza avvisare preventivamente i Suoi responsabili e senza fornire alcuna giustificazione, come da Suo preciso onere”.
Pertanto, tale assenza si configura in assenza ingiustificata prolungata (…)”.
A seguito della lettera di contestazione disciplinare, il ricorrente ha reso le sue giustificazioni con lettera 15.10.2020, come segue (doc. 12 ric.):
“(…) le giornate di assenza da voi ritenute ingiustificate sono state da voi autorizzate in quanto mi avevate avvisato di ritornare in forza dopo un lungo periodo di malattia. Mi avevate detto di aspettare la vostra chiamata per la prenotazione della visita con il medico competente. La Vostra lettera la ritengo ingiusta e comunque non veritiera nei fatti descritti, motivo per cui ribadisco la mia immediata disponibilità di tornare in forza presso la Vostra azienda”.
Le giustificazioni non state ritenute valide e ND JO ha proceduto al licenziamento oggetto di pagina 5 di 14 impugnazione da parte del ricorrente.
ON Il ricorrente – premesso che, a decorrere dal 14.10.2013, ha lavorato presso in forza di contratti a termine con ND JO, con mansioni di saldatore e di essere stato assunto alle dipendenze di
ND JO in data 1.9.2014 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per tutta la durata del rapporto
ON sempre adibito al reparto di saldatura nell'appalto di Paitone (BS), via delle Brede n.2/3 e premesso altresì di essere stato assente dal lavoro per malattia per più di 60 giorni, dal 14.1.2020 al
21.9.2020, in quanto affetto da lombalgia-sacralgia cronica recidivante - lamenta l'illegittimità del licenziamento comminato da ND JO.
Ai fini che qui rilevano il ricorrente ha esposto che: il 21.9.2020, ultimo giorno di malattia, si era recato dal medico di base, dott. , il Persona_2
quale gli aveva riferito che, essendo la durata della malattia superiore ai sessanta giorni, avrebbe dovuto sottoporsi a visita di idoneità e che il datore di lavoro avrebbe indicato le modalità e i tempi della visita;
in quell'occasione aveva chiesto al medico di base di contattare il medico competente aziendale;
il medico di base aveva quindi chiamato telefonicamente il medico del lavoro di BTE/ND JO presso il centro medico Studio Sanitas s.r.l., risultato assente, di talchè aveva parlato con l'impiegata, cui il medico di base aveva esposto il problema, la quale aveva riferito che il lavoratore sarebbe stato contattato dal datore di lavoro;
non pervenendo alcuna chiamata il giorno seguente, la mattina del 23.9.2020 si era recato allo stabilimento di Paitone per riferire quanto dettogli dal medico di base e ricevere indicazioni circa il proprio rientro e aveva incontrato nel piazzale dello stabilimento cui aveva esposto la CP_3
situazione; aveva telefonato a ND JO e, terminata la chiamata, gli aveva riferito di restare in attesa CP_3
di una chiamata di ND JO per fissare la visita;
il giorno successivo (24.9.2020) nessuna chiamata era pervenuta, il giorno seguente, venerdì 25.9.2020 si era recato presso la sede di ND JO, a Brescia, in via Tosetti per esporre il problema, incontrando , responsabile di ND JO, il quale gli aveva Testimone_1
risposto che la visita andava organizzata e che sarebbe stato convocato;
lunedì 28.9.2020, non avendo ricevuto alcuna chiamata, chiamava alle ore 13.47 (al Testimone_1 numero +39 335 523 2617 salvato in rubrica col nome “ ”) senza tuttavia ricevere risposta;
Parte_3
essendo nel frattempo insorto un problema familiare, il 29.9.2020 aveva presentato domanda di pagina 6 di 14 congedo parentale all'INPS per il periodo dal 30.9.2020 al 30.10.2020.
Tanto esposto in fatto, il ricorrente ha dedotto che gli è stato contestato un asserito “inadempimento dell'obbligo di giustificazione di assenza dal lavoro”, senza considerare che l'art.41 comma 2 lett. e-ter
D.Lgs. 81/2008 prevede l'obbligo del medico competente di effettuare la “visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione” e che pertanto l'organizzazione della visita è compito del datore di lavoro che deve attivarsi per indicare al dipendente cosa fare e dove recarsi per effettuare la visita.
Secondo il ricorrente, la sua assenza dal lavoro, allo scadere dell'ultimo certificato, non integra inadempimento poiché, in assenza di visita, non poteva riprendere servizio, ostandovi il divieto di legge
ON ed in ogni caso poiché si era attivato, sia nei confronti del committente sia nei confronti dell'appaltatore per ottenere la riammissione in servizio, oltre che con il proprio medico curante per essere certo della procedura da seguire.
In via subordinato, il ricorrente ha dedotto che il comportamento tenuto non può comunque integrare giustificato motivo di recesso, essendo la massima sanzione sproporzionata rispetto ai fatti esposti in ricorso, dovendo il suo comportamento essere considerato secondo buona fede avuto riguardo alla informazione presso il medico, alla richiesta di essere sottoposto a visita e alle altre circostanze descritte in ricorso.
Quanto dedotto dal ricorrente è stato contestato da ND JO secondo cui , terminata Parte_1
la malattia (il 21.9.2020) non si era presentato sul posto di lavoro, senza avvertire nessuno e si era recato presso la sede della ND JO a Brescia il giorno 25.9.2020 per chiedere di poter essere messo in ferie, ricevendo risposta negativa da che lo invitava a presentarsi sul posto di lavoro. Testimone_1
La convenuta ha quindi dedotto che nei giorni successivi, lunedì 28 e martedì 29 settembre il ricorrente, senza avvertire nessuno, non si era presentato sul posto di lavoro e che pertanto legittimamente gli era stata contestata l'assenza ingiustificata dal lavoro dal 22 al 29 settembre 2020.
***
Come risulta dalla lettera di contestazione disciplinare e dalla lettera di licenziamento, al ricorrente - dipendente di ND JO, a decorrere dal 14.10.2013 con contratti di lavoro a termine e, a decorrere dal
1.9.2014, a tempo indeterminato (docc.4 e 5 ric.), con mansioni di saldatore, adibito, durante tutto il ON rapporto lavorativo, al reparto di saldatura nell'appalto di Paitone, via delle Brede 2/3 - è stata contestata l'assenza ingiustificata prolungata dal luogo di lavoro, dal 22 al 29 settembre 2020 (doc. 11
pagina 7 di 14 ric.), integrante la fattispecie ex art.10 lett. A) comma f) CCNL Metalmeccanica-Aziende Cooperative.
Considerato il principio della immutabilità della contestazione e quindi considerato che nella lettera di contestazione i giorni di assenza ingiustificata sono stati indicati dal 22 settembre al 29 settembre 2020
(per un totale di sei giorni, visto che il 26 e 27 settembre 2020 erano rispettivamente sabato e domenica), non è corretto quanto è riportato nella memoria di costituzione di ND JO (pag. 14). Si legge infatti nell'atto difensivo che vi sarebbero stati sette giorni consecutivi di assenze ingiustificate, ma nel conteggio la convenuta ricomprende il 30 settembre che non è stato oggetto della lettera di contestazione disciplinare e peraltro, come è documentato (doc. 10 ric.), dal 30 settembre il ricorrente aveva goduto di congedo parentale, ciò che non consente proprio di configurare un'assenza ingiustificata.
Tanto precisato, la citata disposizione del CCNL Metalmeccanica-Aziende Cooperative prevede il licenziamento del lavoratore che, tra le altre cose, compia assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie.
Come è pacifico, la prolungata assenza contestata al ricorrente è successiva alla assenza dal lavoro per malattia per più di sessanta giorni, dal 14.1.2020 al 21.9.2020, con la precisazione che il giudizio espresso dalla convenuta - secondo cui l'assenza sarebbe stata per una semplice lombalgia-sacralgia - è immotivato, visto che non sono oggetto di esame le risultanze della documentazione sanitaria (doc. 8 ric.), alla stregua della quale il medico - quale soggetto professionalmente competente in materia - ha prescritto i giorni di malattia.
L'art.41 comma 2 lett. e-ter. stabilisce che la sorveglianza sanitaria comprende la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
La visita medica prevista dalla citata disposizione, per il caso di assenza del lavoratore per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, deve essere effettuata dal medico competente prima che il lavoratore riprenda l'attività lavorativa e costituisce obbligo di legge per il datore di lavoro.
Secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 29756/2022 “l'art. 41 del d.lgs.
n. 81 del 2008 non autorizza il lavoratore assente per malattia oltre i sessanta giorni continuativi a rimanere in attesa dell'iniziativa datoriale finalizzata all'effettuazione della visita di idoneità; è infatti dovere del lavoratore medesimo, una volta cessato lo stato di malattia, presentarsi al lavoro (cfr., sul
pagina 8 di 14 punto, Cass. 27/03/2020, n. 7566, secondo cui «In tema di sorveglianza sanitaria ex art. 41 del d.lgs. n.
81 del 2008, la visita medica a seguito di assenza del lavoratore superiore a 60 giorni, quale misura necessaria a tutelare l'incolumità e la salute del prestatore di lavoro, deve precedere l'assegnazione alle medesime mansioni svolte prima dell'inizio dell'assenza e la sua omissione giustifica l'astensione ex art. 1460 c.c. dall'esecuzione di quelle mansioni ma non anche la mancata presentazione sul posto di lavoro, ben potendo il datore di lavoro disporre, nell'attesa della visita medica, l'eventuale e provvisoria diversa collocazione del lavoratore nell'impresa»).
Alla luce del principio esposto, il lavoratore, pertanto, cessato lo stato di malattia, ha il dovere di presentarsi al lavoro in quanto l'obbligo a carico del datore di lavoro di cui all'art.41 D.lgs. 81/2008 non lo autorizza a rimanere passivamente assente dal lavoro in attesa dell'iniziativa datoriale finalizzata all'effettuazione della visita di idoneità.
Con la precisazione che l'adempimento dell'obbligo a carico del datore di lavoro deve comunque precedere l'assegnazione alle medesime mansioni svolte dal lavoratore prima dell'inizio della malattia.
La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che la "ripresa del lavoro", rispetto alla quale la visita medica deve essere "precedente", è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un'assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario compiere una verifica di "idoneità" e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica. (Cass.7566/2020).
Con l'ulteriore effetto che il lavoratore, ove nuovamente destinato alle stesse mansioni assegnategli prima dell'inizio del periodo di assenza, può astenersi ex art.1460 cod. civ. dall'eseguire la prestazione dovuta, posto che l'effettuazione della visita medica prevista dalla norma si colloca all'interno del fondamentale obbligo imprenditoriale di predisporre e attuare le misure necessarie a tutelare
l'incolumità e la salute del prestatore di lavoro, secondo le previsioni della normativa specifica di prevenzione e dell'art. 2087 cod. civ.; sicché la sua omissione, integrando un inadempimento della parte datoriale di rilevante gravità, risulta tale da determinare una rottura dell'equilibrio sinallagmatico e da conferire, pertanto, al prestatore di lavoro una legittima facoltà di reazione.
(Cass.7566/2020).
Nel caso di specie è pacifico che il datore di lavoro, al termine del periodo di assenza per malattia del lavoratore superiore a sessanta giorni, non ha fissato un appuntamento con il lavoratore presso il medico competente per effettuare la visita di idoneità ex art.41 D.Lgs. cit., prima della ripresa delle pagina 9 di 14 mansioni alle quali il ricorrente era adibito.
La prospettazione del ricorrente secondo cui il suo medico di base dott. - dal quale Persona_2 si era recato nell'ultimo giorno di malattia, il 21.9.2020 – gli aveva riferito che sarebbe stato contattato dal datore di lavoro per indicare tempi e modalità della visita di idoneità non ha trovato piena conferma nella istruttoria svolta.
Sentito come testimone (verbale udienza 12.7.2022), il medico di base ha infatti dichiarato che nel corso della visita – fissata in quanto il ricorrente si era recato da lui proprio per chiedergli come comportarsi a seguito della lunga malattia - aveva detto a di informarsi lui stesso sulla Parte_1
questione, risultandogli che dopo una lunga malattia in certi tipi di lavori, prima di essere integrati, bisogna fare la visita dal medico al lavoro. Il teste ha precisato che aveva telefonato presso il laboratorio del medico competente, senza trovarlo, ricevendo la rassicurazione che sarebbe stato richiamato, come invece non era avvenuto. Il teste ha anche riferito di non ricordare di aver detto al lavoratore che sarebbe stato il medico del lavoro a contattarlo.
La testimonianza rileva in quanto da essa traspare la preoccupazione insorta nel ricorrente – il quale si recava dal proprio medico proprio per assumere informazioni - sulla condotta da seguire a seguito della lunga malattia, mentre il fatto che non abbia trovato riscontro la circostanza che il medico di base gli avesse riferito che sarebbe stato contattato dal datore di lavoro per la fissazione della visita di idoneità non è determinante. Ciò per la ragione che quella circostanza attiene alle iniziative per la fissazione della visita di idoneità spettanti al datore di lavoro in quanto soggetto obbligato a sottoporre il lavoratore alla visita prima della ripresa del servizio, la mancanza delle quali, secondo il principio esposto, non esime il lavoratore dall'obbligo di presentarsi al lavoro una volta cessata la malattia.
Il ricorrente peraltro ha altresì sostenuto che la mattina del 23 settembre si era recato presso lo stabilimento di Paitone per avere indicazioni circa il proprio rientro e che in quella occasione CP_3
ON (indicato dal ricorrente quale responsabile di presso lo stabilimento di Paitone), dopo
[...]
avere contattato telefonicamente ND JO, gli diceva di restare in attesa di una chiamata di ND JO per fissare la visita.
Su questa circostanza è stato sentito il teste (verbale udienza 9.5.2023) il quale ha Tes_2
confermato di avere visto, nel mese di settembre, parlare con e di essere stato Parte_1 CP_3 presente quando l'ha mandato a casa e quindi di avere visto il ricorrente andare via (È venuto CP_3
che ha parlato con il quale gli ha detto di andare in una stanza, che forse era lo Pt_1 CP_3 spogliatoio. Ho sentito e visto solo questo. Non ho sentito che cosa si sono detti dopo. l'ha solo CP_3
pagina 10 di 14 mandato a casa. Ero presente quando l'ha mandato a casa. Tutto questo è avvenuto nel capannone e ci sono gli spogliatoi. Dopo l'ho visto andare via.).
Anche dalla deposizione del teste (verbale udienza 23.11.2022) è emerso che, dopo la Testimone_3
malattia, si era recato presso lo stabilimento per parlare con avendolo visto il teste Parte_1 CP_3
sebbene da lontano.
Le deposizioni sono di rilievo in quanto, da un lato, comprovano che il ricorrente, dopo la cessazione della malattia, si era recato sul posto di lavoro in Paitone, ancor prima del 25 settembre, giorno in cui, secondo le concordi prospettazione delle parti, vi era invece stato un incontro presso la sede di ND
JO, in Brescia, tra il ricorrente e . Testimone_1
Ebbene, l'indicazione data al lavoratore di andarsene da parte di colui che, alla luce della istruttoria svolta (testi , figurava come referente dei lavoratori che Tes_2 Tes_4 Testimone_3
ON operavano presso lo stabilimento di Paitone, confuta la contestazione disciplinare circa la prolungata assenza ingiustificata dal 22 al 29 settembre, visto che il lavoratore, dalle testimonianze assunte, si era presentato sul posto di lavoro, ma veniva mandato via.
La sommarietà delle dichiarazioni rese dai testi non ne esclude la attendibilità, tenuto conto che l'episodio, pur narrato in termini essenziali, è coerente con la sussistenza dell'obbligo per il datore di lavoro, di cui si era fatto interprete di sottoporre a visita il lavoratore prima della ripresa CP_3 dell'attività lavorativa, mancando la quale è verosimile che il lavoratore – che, come si è scritto, aveva manifestato al medico di base la propria preoccupazione - fosse stato allontanato dal luogo di lavoro proprio in attesa della visita.
Venendo all'incontro del 25 settembre tra il ricorrente e , come si è scritto, secondo Testimone_1
ND JO, nel corso di esso il ricorrente avrebbe solo chiesto delle ferie perché non aveva intenzione di lavorare, negate dal che lo avrebbe invitato a presentarsi sul posto di lavoro;
secondo il Tes_1
ricorrente, invece, dopo che il ricorrente gli aveva esposto la questione della visita, gli Tes_1
avrebbe detto che la visita andava organizzata e che sarebbe stato quindi convocato.
Sentito come teste, (verbale udienza 23.11.2022) ha riferito che aveva Testimone_1 Parte_1
chiesto di essere messo in ferie, ma siccome aveva già preso antecedentemente delle ferie senza il permesso allora gli abbiamo detto di no. Lui è venuto il 25 settembre che era un venerdì. (…) Io in quell'occasione gli ho detto di presentarsi sul lavoro e lui non mi ha detto niente, ma il 28 29 non si è presentato.
Nel corso dell'interrogatorio ha confermato di avere chiesto nell'incontro del 25 settembre Parte_1
pagina 11 di 14 a , ma ha anche riferito che pur negandogli le ferie, faceva Parte_4 Tes_1
riferimento alla visita medica (lui ha detto vai dal medico e dopo tu lavoro (…) prima medica visita e dopo andare lavoro). Ha quindi giustificato le assenze del 28 e 29 settembre perché prima faccio medica visita.
Nel contesto riportato dal ricorrente, la richiesta di ferie, lungi dal rappresentare, come pare sottintendere la convenuta, l'espressione della volontà del lavoratore di utilizzare in modo disinvolto le ferie per coprire un'assenza ingiustificata, ben può essere intesa come un tentativo di trovare una soluzione nell'attesa della fissazione della visita medica.
Deriva dalla analisi che precede che il lavoratore, dopo avere incontrato il medico di base per informarsi su come comportarsi a seguito della lunga malattia, nei giorni oggetto della contestazione disciplinare, un giorno si era recato presso il luogo di lavoro per esserne allontanato da colui che, dalle deposizioni dei testi, è risultato essere il suo referente;
un altro giorno aveva incontrato il e, in Tes_1 quell'occasione, anche a tenere in considerazione le dichiarazioni del teste non veniva data Tes_1
alcuna indicazione sulla visita medica da svolgere e, al contempo, veniva richiesto al lavoratore di riprendere l'attività lavorativa, senza alcuna variazione rispetto alle precedenti mansioni e nonostante la mancata effettuazione della visita.
Sotto questo profilo non ha alcun valore quanto riferito dal teste il quale ha dichiarato Testimone_1 non abbiamo sollecitato un'ulteriore visita del medico del lavoro perché la malattia era sempre la stessa. La giustificazione addotta dal teste non ha valore in quanto la disposizione di cui al citato art.41 cit. non prevede casi di esonero del datore di lavoro dall'osservanza dell'obbligo ivi previsto a suo carico.
Così ricostruita la vicenda per cui è causa, deve escludersi che il lavoratore abbia posto in essere la condotta contestatagli in quanto non può essergli ascritta una assenza prolungata tra il 22 e il 29 settembre, visto che, in uno di questi giorni, il lavoratore era stato allontanato dal soggetto responsabile della sua organizzazione lavorativa e il 25 settembre gli era stato richiesto di riprendere l'attività lavorativa (ove si voglia dar credito alle dichiarazioni del teste , ma in un contesto di palese Tes_1
inadempienza per il datore di lavoro, tale da legittimare il rifiuto del lavoratore dall'eseguire la prestazione dovuta.
Non v'è chi non veda come l'allontanamento del lavoratore dal luogo di lavoro abbia interrotto l'assenza ingiustificata contestata dal 22 al 29 settembre o comunque non consenta di configurarla, con l'effetto che non è ravvisabile la fattispecie di “assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni pagina 12 di 14 consecutivi”.
Allo stesso risultato si perviene valutando l'episodio del 25 settembre in quanto, secondo la narrazione del teste, la convenuta ordinava al lavoratore di recarsi sul luogo di lavoro per svolgere la mansione cui era adibito, essendo essa stessa ancor prima inadempiente all'obbligo di legge, tale da giustificare da parte del lavoratore la mancata esecuzione della prestazione lavorativa.
Tutto quanto precede comporta l'illegittimità del licenziamento comminato a con lettera Parte_1
20.10.2020 per insussistenza del fatto contestato.
La tutela prevista è pertanto quella di cui all'art.18 comma 4 L.300/1970.
Il ricorrente deve quindi essere reintegrato nel posto di lavoro, con il riconoscimento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€1.845,82) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, in ogni caso entro il limite di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.
A tal riguardo, come da documentazione prodotta dal ricorrente in data 10.1.2023 e 26.6.2024, Pt_1
risulta avere svolto attività lavorativa da maggio 2021 ed assunto da
[...] ONroparte_4
con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza 13.12.2021, percependo le
[...]
retribuzioni riportate nei relativi cedolini.
Il relativo calcolo dovrà essere operato secondo il criterio stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza 3824/2022 secondo cui “le somme aliunde percepite o percepibili dal lavoratore nel periodo di estromissione vanno quindi sottratte, con un semplice calcolo aritmetico, dall'ammontare complessivo del danno subito per effetto del recesso e pari, secondo il disposto normativo, alle retribuzioni spettanti per l'intero periodo dal licenziamento alla reintegra;
se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all'importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l'indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate - per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, valore della causa indeterminabile - come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) visto l'art. 18 comma 4 L. 300/1970 dichiara l'illegittimità del licenziamento comminato da
ND JO TÀ OO al ricorrente con lettera datata 20.10.2020 e per l'effetto: annulla il licenziamento e ordina a ND JO TÀ OO di reintegrare il ricorrente nel pagina 13 di 14 posto di lavoro;
condanna ND JO TÀ OO al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dell'importo mensile di
€1.845,82, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il ricorrente ha percepito, nel medesimo periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, come risultante dai documenti indicati nella parte narrativa della presente sentenza;
condanna ND JO TÀ OO al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento dell'attività lavorativa indicata al capo che precede;
2) condanna ND JO TÀ OO al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in €3.868,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%,
i.v.a., c.p.a., con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
3) dichiara cessata la materia del contendere tra ND JO TÀ OO e e CP_1
compensa tra le suddette parti le spese del giudizio.
Brescia, 4 aprile 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti LOSIO STEFANO, Parte_1 C.F._1
GUARISO ALBERTO, NERI LIVIO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELINI CESARE CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORRENTINO ONroparte_2 P.IVA_2
MAURIZIO
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.1 comma 51 L.92/2012, ha proposto opposizione all'ordinanza del Parte_2
Tribunale di Brescia-Sezione Lavoro del 23.11.2021 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dallo stesso . Parte_2
Nel giudizio di opposizione si sono costituite e ND JO TÀ OO (di seguito ND CP_1
JO).
Con ordinanza emessa in data 30.5.2022, è stato disposto il mutamento del rito, così motivato: con ricorso proposto ai sensi dell'art.1 comma 48 L.92/2012, ha impugnato il Parte_1 licenziamento intimatogli in data 28.10.2020, previo accertamento dell'irregolarità dei contratti di
pagina 1 di 14 appalto intercorsi tra e ND JO;
CP_1
con ordinanza emessa in data 23.11.2020, la giudice della fase sommaria ha dichiarato
l'inammissibilità del ricorso perché la controversia dedotta non rientra tra le ipotesi di cui all'art.1 comma 47 L. 92/2012;
è condivisibile quanto esposto nell'ordinanza opposta in punto di non trattabilità con il rito c.d.
della domanda afferente l'accertamento o meno della liceità dell'appalto, considerato che Per_1
l'estensione del rito c.d. a domande diverse rispetto a quelle contemplate dall'art.1 comma 47 Per_1 finirebbe con il pregiudicare l'effettiva speditezza e pronta decisione di determinate tipologie di controversie in materia di impugnazione di licenziamenti;
non si condivide invece la conclusione tratta di inammissibilità del ricorso, con esclusione della possibilità di convertire il rito erroneamente incardinato;
la giurisprudenza della Corte di Cassazione è orientata nel senso della costante affermazione del principio della conversione, ai sensi dell'art.156 c.p.c., di un atto introduttivo non conformato allo specifico modello legale del procedimento che si intende introdurre, ogni qualvolta l'atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale prescritto (cfr. per tutte Cass. Sez. U. 14/2097); in particolare la disposizione di cui all'art. 156 c.p.c. è posta a fondamento dell'affermazione della
Corte di Cassazione secondo cui “quando la legge imponga l'introduzione del giudizio con citazione, anziché con ricorso, ed il rito ordinario, l'adozione del rito camerale non induce alcuna nullità, per il principio della conversione degli atti nulli che abbiano raggiunto il loro scopo, quando non ne sia derivato un concreto pregiudizio per alcuna delle parti, relativamente al rispetto del contraddittorio, all'acquisizione delle prove e, più in generale, a quanto possa avere impedito o anche soltanto ridotto la libertà di difesa consentita nel giudizio ordinario” (Cass. Civ. 13639/2013; cfr. altresì Cass. Civ.
18201/2006); alla luce dell'orientamento sopra richiamato, traente fondamento dal disposto di cui al citato art.156
c.p.c., e valutate altresì le disposizioni di cui agli artt.426 e 427, art.4 d.lvo 150/2011, deve ravvisarsi, nell'ambito dell'ordinamento processuale, il principio generale per cui, in caso di erronea scelta del rito, opera la regola del mutamento, ogni qualvolta dalla scelta del rito differente non sia derivato un concreto pregiudizio per le altre parti;
la conclusione sopra esposta risulta del tutto coerente con i principi generali dell'ordinamento e, in particolare, con il fondamentale principio per cui il processo, al fine di garantire l'effettività della
pagina 2 di 14 tutela giurisdizionale sancita dagli artt.111 e 24 Cost., deve tendere a una decisione sul merito, limitando la chiusura in rito ai soli casi espressamente previsti;
applicando i principi esposti al caso di specie, dall'erronea scelta del rito da parte del ricorrente non è derivato alle parti convenute alcun concreto pregiudizio e pertanto ne può essere disposta la conversione ex artt.414 e ss. c.p.c..
Con la stessa ordinanza sono stati ammessi i capitoli di prova ivi indicati e, alle udienze del 12.7.2022,
23.11.2022, 9.5.2023, 28.11.2023, è stata assunta la prova orale.
L'udienza fissata per la decisione al 23.5.2024 è stata rinviata per le trattative pendenti tra le parti che,
a seguito della proposta conciliativa effettuata all'udienza del 13.6.2024, sono sfociate nel verbale di conciliazione 18.7.2024 tra e Parte_2 CP_1
Alla medesima udienza del 18.7.2024, ha dichiarato di rinunciare alla domanda subordinata CP_1
nei confronti di ND JO, a spese compensate e ND JO ha dichiarato di accettare la rinuncia a spese compensate.
Per effetto delle suddette rinunce, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere tra CP_1
e ND JO, mentre per effetto della conciliazione, il giudizio è stato dichiarato estinto relativamente al rapporto processuale tra e Parte_1 CP_1
Il ricorrente e ND JO hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta, depositate il
10.3.2025 quanto al ricorrente, e il 8.3.2025 quanto a ND JO.
***
Come da note di trattazione scritta 10.3.2025, il ricorrente ha precisato le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia, e comunque annullare il licenziamento comminato da ND JO TÀ OO al ricorrente, con lettera datata 20.10.2020 e conseguentemente:
2) ordinare ND JO TÀ OO, in persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
3) condannare ND JO TÀ OO, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente, ai sensi dell'art.18 comma 4 S.L., di un'indennità pari alle retribuzioni globali di fatto maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di effettiva reintegrazione sulla base dell'importo mensile di €1.845,82 (o del diverso importo ritenuto di giustizia) oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
pagina 3 di 14 4) in subordine, condannare ND JO TÀ OO a pagare al ricorrente, a titolo di indennità risarcitoria ex art.18 comma 5 S.L. un importo pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oppure il diverso importo ritenuto di giustizia, da calcolarsi sulla base dell'importo mensile di € 1.982,54 (ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia);
5) in estremo subordine, condannare ND JO TÀ OO a risarcire al ricorrente il danno ai sensi dell'art.8 L.604/1966, corrispondendo allo stesso un'indennità pari a sei mensilità (o al numero di mensilità ritenuto di giustizia) dell'ultima retribuzione globale di fatto da calcolarsi sulla base dell'importo mensile di € 1.982,54 (ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia).
ND JO, come da note di trattazione scritta 8.3.2025, ha così concluso:
In via preliminare: dichiarare il ricorso inammissibile per violazione degli articoli 47-68 dell'art.1 L. 92/2012, confermando in toto l'ordinanza del 23/11/2021 emessa a definizione della causa relativa alla fase sommaria R.G. n.722/2021.
Nel merito:
- rigettarsi tutte le domande formulate dal sig. nei confronti della Fin-JO società Parte_1
cooperativa in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto;
- con vittoria di compensi professionali e spese, oltre Iva e Cpa.
A seguito della conciliazione del giudizio con il ricorrente non ha riproposto le CP_1
domande di cui alle lett. A1 – A6 del ricorso e cioè in particolare le domande volte a sentire accertata l'irregolarità dei contratti di appalto tra e ND JO nel periodo 2014-2020 e la sussistenza di CP_1
un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e CP_1
In conseguenza della mancata riproposizione delle suddette domande, non sono oggetto di accertamento le questioni, poste a fondamento delle stesse, dedotte in ricorso ai paragrafi: 2.Violazione dell'art.9, sezione IV, titolo I CCNL metalmeccanici industria 3.Irregolarità dell'appalto e violazione dell'art.29 D.lgs. 276/03; 4. Conseguenze: costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle ON dipendenze dell'utilizzatore.
5.Illegittimità del licenziamento del ricorrente da parte di .
***
In via preliminare, sulla richiesta della convenuta di declaratoria di inammissibilità del ricorso, si ribadiscono le ragioni esposte nell'ordinanza emessa in data 30.5.2022, in precedenza riportata, con cui
è stata disposta la conversione del rito, seguendo pertanto il giudizio il procedimento ex art.414 e ss.
pagina 4 di 14 cpc.
***
Nel merito.
Il ricorrente ha impugnato il licenziamento comminatogli da ND JO con lettera 20.10.2020 (doc. 13 ric.), così motivato:
“in relazione alla nostra raccomandata a.r. del 30.9.2020, della quale in questa sede si confermano e ritengono integralmente ripetuti e trascritti i contenuti,
- non avendo, a tutt'oggi, giustificato la sua assenza;
- sottolineando la gravità della mancanza addebitata che non consente la prosecuzione del rapporto stesso;
Le comunichiamo la nostra decisione di adottare il provvedimento disciplinare di licenziamento per mancanze, ai sensi dell'art. 10 lettera A) comma f) del CCNL “Metalmeccanica – Aziende
Cooperative”.
Per tutto quanto sopra, il rapporto cessa con effetto immediato.
Il licenziamento è stato preceduto dalla seguente lettera di contestazione disciplinare 30.9.2020 (doc.11 ric.):
“(…) con la presente siamo a contestarLe la seguente mancanza, di seguito meglio dettagliata:
- inadempimento dell'obbligo di giustificazione di assenza dal lavoro.
“Dal giorno 22 settembre 2020 al giorno 29 settembre 2020 Lei risulta assente dal lavoro presso il cantiere sito a Paitone (BS) in via Brede n. 3, dove normalmente presta la Sua attività lavorativa, senza avvisare preventivamente i Suoi responsabili e senza fornire alcuna giustificazione, come da Suo preciso onere”.
Pertanto, tale assenza si configura in assenza ingiustificata prolungata (…)”.
A seguito della lettera di contestazione disciplinare, il ricorrente ha reso le sue giustificazioni con lettera 15.10.2020, come segue (doc. 12 ric.):
“(…) le giornate di assenza da voi ritenute ingiustificate sono state da voi autorizzate in quanto mi avevate avvisato di ritornare in forza dopo un lungo periodo di malattia. Mi avevate detto di aspettare la vostra chiamata per la prenotazione della visita con il medico competente. La Vostra lettera la ritengo ingiusta e comunque non veritiera nei fatti descritti, motivo per cui ribadisco la mia immediata disponibilità di tornare in forza presso la Vostra azienda”.
Le giustificazioni non state ritenute valide e ND JO ha proceduto al licenziamento oggetto di pagina 5 di 14 impugnazione da parte del ricorrente.
ON Il ricorrente – premesso che, a decorrere dal 14.10.2013, ha lavorato presso in forza di contratti a termine con ND JO, con mansioni di saldatore e di essere stato assunto alle dipendenze di
ND JO in data 1.9.2014 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per tutta la durata del rapporto
ON sempre adibito al reparto di saldatura nell'appalto di Paitone (BS), via delle Brede n.2/3 e premesso altresì di essere stato assente dal lavoro per malattia per più di 60 giorni, dal 14.1.2020 al
21.9.2020, in quanto affetto da lombalgia-sacralgia cronica recidivante - lamenta l'illegittimità del licenziamento comminato da ND JO.
Ai fini che qui rilevano il ricorrente ha esposto che: il 21.9.2020, ultimo giorno di malattia, si era recato dal medico di base, dott. , il Persona_2
quale gli aveva riferito che, essendo la durata della malattia superiore ai sessanta giorni, avrebbe dovuto sottoporsi a visita di idoneità e che il datore di lavoro avrebbe indicato le modalità e i tempi della visita;
in quell'occasione aveva chiesto al medico di base di contattare il medico competente aziendale;
il medico di base aveva quindi chiamato telefonicamente il medico del lavoro di BTE/ND JO presso il centro medico Studio Sanitas s.r.l., risultato assente, di talchè aveva parlato con l'impiegata, cui il medico di base aveva esposto il problema, la quale aveva riferito che il lavoratore sarebbe stato contattato dal datore di lavoro;
non pervenendo alcuna chiamata il giorno seguente, la mattina del 23.9.2020 si era recato allo stabilimento di Paitone per riferire quanto dettogli dal medico di base e ricevere indicazioni circa il proprio rientro e aveva incontrato nel piazzale dello stabilimento cui aveva esposto la CP_3
situazione; aveva telefonato a ND JO e, terminata la chiamata, gli aveva riferito di restare in attesa CP_3
di una chiamata di ND JO per fissare la visita;
il giorno successivo (24.9.2020) nessuna chiamata era pervenuta, il giorno seguente, venerdì 25.9.2020 si era recato presso la sede di ND JO, a Brescia, in via Tosetti per esporre il problema, incontrando , responsabile di ND JO, il quale gli aveva Testimone_1
risposto che la visita andava organizzata e che sarebbe stato convocato;
lunedì 28.9.2020, non avendo ricevuto alcuna chiamata, chiamava alle ore 13.47 (al Testimone_1 numero +39 335 523 2617 salvato in rubrica col nome “ ”) senza tuttavia ricevere risposta;
Parte_3
essendo nel frattempo insorto un problema familiare, il 29.9.2020 aveva presentato domanda di pagina 6 di 14 congedo parentale all'INPS per il periodo dal 30.9.2020 al 30.10.2020.
Tanto esposto in fatto, il ricorrente ha dedotto che gli è stato contestato un asserito “inadempimento dell'obbligo di giustificazione di assenza dal lavoro”, senza considerare che l'art.41 comma 2 lett. e-ter
D.Lgs. 81/2008 prevede l'obbligo del medico competente di effettuare la “visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione” e che pertanto l'organizzazione della visita è compito del datore di lavoro che deve attivarsi per indicare al dipendente cosa fare e dove recarsi per effettuare la visita.
Secondo il ricorrente, la sua assenza dal lavoro, allo scadere dell'ultimo certificato, non integra inadempimento poiché, in assenza di visita, non poteva riprendere servizio, ostandovi il divieto di legge
ON ed in ogni caso poiché si era attivato, sia nei confronti del committente sia nei confronti dell'appaltatore per ottenere la riammissione in servizio, oltre che con il proprio medico curante per essere certo della procedura da seguire.
In via subordinato, il ricorrente ha dedotto che il comportamento tenuto non può comunque integrare giustificato motivo di recesso, essendo la massima sanzione sproporzionata rispetto ai fatti esposti in ricorso, dovendo il suo comportamento essere considerato secondo buona fede avuto riguardo alla informazione presso il medico, alla richiesta di essere sottoposto a visita e alle altre circostanze descritte in ricorso.
Quanto dedotto dal ricorrente è stato contestato da ND JO secondo cui , terminata Parte_1
la malattia (il 21.9.2020) non si era presentato sul posto di lavoro, senza avvertire nessuno e si era recato presso la sede della ND JO a Brescia il giorno 25.9.2020 per chiedere di poter essere messo in ferie, ricevendo risposta negativa da che lo invitava a presentarsi sul posto di lavoro. Testimone_1
La convenuta ha quindi dedotto che nei giorni successivi, lunedì 28 e martedì 29 settembre il ricorrente, senza avvertire nessuno, non si era presentato sul posto di lavoro e che pertanto legittimamente gli era stata contestata l'assenza ingiustificata dal lavoro dal 22 al 29 settembre 2020.
***
Come risulta dalla lettera di contestazione disciplinare e dalla lettera di licenziamento, al ricorrente - dipendente di ND JO, a decorrere dal 14.10.2013 con contratti di lavoro a termine e, a decorrere dal
1.9.2014, a tempo indeterminato (docc.4 e 5 ric.), con mansioni di saldatore, adibito, durante tutto il ON rapporto lavorativo, al reparto di saldatura nell'appalto di Paitone, via delle Brede 2/3 - è stata contestata l'assenza ingiustificata prolungata dal luogo di lavoro, dal 22 al 29 settembre 2020 (doc. 11
pagina 7 di 14 ric.), integrante la fattispecie ex art.10 lett. A) comma f) CCNL Metalmeccanica-Aziende Cooperative.
Considerato il principio della immutabilità della contestazione e quindi considerato che nella lettera di contestazione i giorni di assenza ingiustificata sono stati indicati dal 22 settembre al 29 settembre 2020
(per un totale di sei giorni, visto che il 26 e 27 settembre 2020 erano rispettivamente sabato e domenica), non è corretto quanto è riportato nella memoria di costituzione di ND JO (pag. 14). Si legge infatti nell'atto difensivo che vi sarebbero stati sette giorni consecutivi di assenze ingiustificate, ma nel conteggio la convenuta ricomprende il 30 settembre che non è stato oggetto della lettera di contestazione disciplinare e peraltro, come è documentato (doc. 10 ric.), dal 30 settembre il ricorrente aveva goduto di congedo parentale, ciò che non consente proprio di configurare un'assenza ingiustificata.
Tanto precisato, la citata disposizione del CCNL Metalmeccanica-Aziende Cooperative prevede il licenziamento del lavoratore che, tra le altre cose, compia assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie.
Come è pacifico, la prolungata assenza contestata al ricorrente è successiva alla assenza dal lavoro per malattia per più di sessanta giorni, dal 14.1.2020 al 21.9.2020, con la precisazione che il giudizio espresso dalla convenuta - secondo cui l'assenza sarebbe stata per una semplice lombalgia-sacralgia - è immotivato, visto che non sono oggetto di esame le risultanze della documentazione sanitaria (doc. 8 ric.), alla stregua della quale il medico - quale soggetto professionalmente competente in materia - ha prescritto i giorni di malattia.
L'art.41 comma 2 lett. e-ter. stabilisce che la sorveglianza sanitaria comprende la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
La visita medica prevista dalla citata disposizione, per il caso di assenza del lavoratore per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, deve essere effettuata dal medico competente prima che il lavoratore riprenda l'attività lavorativa e costituisce obbligo di legge per il datore di lavoro.
Secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 29756/2022 “l'art. 41 del d.lgs.
n. 81 del 2008 non autorizza il lavoratore assente per malattia oltre i sessanta giorni continuativi a rimanere in attesa dell'iniziativa datoriale finalizzata all'effettuazione della visita di idoneità; è infatti dovere del lavoratore medesimo, una volta cessato lo stato di malattia, presentarsi al lavoro (cfr., sul
pagina 8 di 14 punto, Cass. 27/03/2020, n. 7566, secondo cui «In tema di sorveglianza sanitaria ex art. 41 del d.lgs. n.
81 del 2008, la visita medica a seguito di assenza del lavoratore superiore a 60 giorni, quale misura necessaria a tutelare l'incolumità e la salute del prestatore di lavoro, deve precedere l'assegnazione alle medesime mansioni svolte prima dell'inizio dell'assenza e la sua omissione giustifica l'astensione ex art. 1460 c.c. dall'esecuzione di quelle mansioni ma non anche la mancata presentazione sul posto di lavoro, ben potendo il datore di lavoro disporre, nell'attesa della visita medica, l'eventuale e provvisoria diversa collocazione del lavoratore nell'impresa»).
Alla luce del principio esposto, il lavoratore, pertanto, cessato lo stato di malattia, ha il dovere di presentarsi al lavoro in quanto l'obbligo a carico del datore di lavoro di cui all'art.41 D.lgs. 81/2008 non lo autorizza a rimanere passivamente assente dal lavoro in attesa dell'iniziativa datoriale finalizzata all'effettuazione della visita di idoneità.
Con la precisazione che l'adempimento dell'obbligo a carico del datore di lavoro deve comunque precedere l'assegnazione alle medesime mansioni svolte dal lavoratore prima dell'inizio della malattia.
La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che la "ripresa del lavoro", rispetto alla quale la visita medica deve essere "precedente", è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un'assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario compiere una verifica di "idoneità" e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica. (Cass.7566/2020).
Con l'ulteriore effetto che il lavoratore, ove nuovamente destinato alle stesse mansioni assegnategli prima dell'inizio del periodo di assenza, può astenersi ex art.1460 cod. civ. dall'eseguire la prestazione dovuta, posto che l'effettuazione della visita medica prevista dalla norma si colloca all'interno del fondamentale obbligo imprenditoriale di predisporre e attuare le misure necessarie a tutelare
l'incolumità e la salute del prestatore di lavoro, secondo le previsioni della normativa specifica di prevenzione e dell'art. 2087 cod. civ.; sicché la sua omissione, integrando un inadempimento della parte datoriale di rilevante gravità, risulta tale da determinare una rottura dell'equilibrio sinallagmatico e da conferire, pertanto, al prestatore di lavoro una legittima facoltà di reazione.
(Cass.7566/2020).
Nel caso di specie è pacifico che il datore di lavoro, al termine del periodo di assenza per malattia del lavoratore superiore a sessanta giorni, non ha fissato un appuntamento con il lavoratore presso il medico competente per effettuare la visita di idoneità ex art.41 D.Lgs. cit., prima della ripresa delle pagina 9 di 14 mansioni alle quali il ricorrente era adibito.
La prospettazione del ricorrente secondo cui il suo medico di base dott. - dal quale Persona_2 si era recato nell'ultimo giorno di malattia, il 21.9.2020 – gli aveva riferito che sarebbe stato contattato dal datore di lavoro per indicare tempi e modalità della visita di idoneità non ha trovato piena conferma nella istruttoria svolta.
Sentito come testimone (verbale udienza 12.7.2022), il medico di base ha infatti dichiarato che nel corso della visita – fissata in quanto il ricorrente si era recato da lui proprio per chiedergli come comportarsi a seguito della lunga malattia - aveva detto a di informarsi lui stesso sulla Parte_1
questione, risultandogli che dopo una lunga malattia in certi tipi di lavori, prima di essere integrati, bisogna fare la visita dal medico al lavoro. Il teste ha precisato che aveva telefonato presso il laboratorio del medico competente, senza trovarlo, ricevendo la rassicurazione che sarebbe stato richiamato, come invece non era avvenuto. Il teste ha anche riferito di non ricordare di aver detto al lavoratore che sarebbe stato il medico del lavoro a contattarlo.
La testimonianza rileva in quanto da essa traspare la preoccupazione insorta nel ricorrente – il quale si recava dal proprio medico proprio per assumere informazioni - sulla condotta da seguire a seguito della lunga malattia, mentre il fatto che non abbia trovato riscontro la circostanza che il medico di base gli avesse riferito che sarebbe stato contattato dal datore di lavoro per la fissazione della visita di idoneità non è determinante. Ciò per la ragione che quella circostanza attiene alle iniziative per la fissazione della visita di idoneità spettanti al datore di lavoro in quanto soggetto obbligato a sottoporre il lavoratore alla visita prima della ripresa del servizio, la mancanza delle quali, secondo il principio esposto, non esime il lavoratore dall'obbligo di presentarsi al lavoro una volta cessata la malattia.
Il ricorrente peraltro ha altresì sostenuto che la mattina del 23 settembre si era recato presso lo stabilimento di Paitone per avere indicazioni circa il proprio rientro e che in quella occasione CP_3
ON (indicato dal ricorrente quale responsabile di presso lo stabilimento di Paitone), dopo
[...]
avere contattato telefonicamente ND JO, gli diceva di restare in attesa di una chiamata di ND JO per fissare la visita.
Su questa circostanza è stato sentito il teste (verbale udienza 9.5.2023) il quale ha Tes_2
confermato di avere visto, nel mese di settembre, parlare con e di essere stato Parte_1 CP_3 presente quando l'ha mandato a casa e quindi di avere visto il ricorrente andare via (È venuto CP_3
che ha parlato con il quale gli ha detto di andare in una stanza, che forse era lo Pt_1 CP_3 spogliatoio. Ho sentito e visto solo questo. Non ho sentito che cosa si sono detti dopo. l'ha solo CP_3
pagina 10 di 14 mandato a casa. Ero presente quando l'ha mandato a casa. Tutto questo è avvenuto nel capannone e ci sono gli spogliatoi. Dopo l'ho visto andare via.).
Anche dalla deposizione del teste (verbale udienza 23.11.2022) è emerso che, dopo la Testimone_3
malattia, si era recato presso lo stabilimento per parlare con avendolo visto il teste Parte_1 CP_3
sebbene da lontano.
Le deposizioni sono di rilievo in quanto, da un lato, comprovano che il ricorrente, dopo la cessazione della malattia, si era recato sul posto di lavoro in Paitone, ancor prima del 25 settembre, giorno in cui, secondo le concordi prospettazione delle parti, vi era invece stato un incontro presso la sede di ND
JO, in Brescia, tra il ricorrente e . Testimone_1
Ebbene, l'indicazione data al lavoratore di andarsene da parte di colui che, alla luce della istruttoria svolta (testi , figurava come referente dei lavoratori che Tes_2 Tes_4 Testimone_3
ON operavano presso lo stabilimento di Paitone, confuta la contestazione disciplinare circa la prolungata assenza ingiustificata dal 22 al 29 settembre, visto che il lavoratore, dalle testimonianze assunte, si era presentato sul posto di lavoro, ma veniva mandato via.
La sommarietà delle dichiarazioni rese dai testi non ne esclude la attendibilità, tenuto conto che l'episodio, pur narrato in termini essenziali, è coerente con la sussistenza dell'obbligo per il datore di lavoro, di cui si era fatto interprete di sottoporre a visita il lavoratore prima della ripresa CP_3 dell'attività lavorativa, mancando la quale è verosimile che il lavoratore – che, come si è scritto, aveva manifestato al medico di base la propria preoccupazione - fosse stato allontanato dal luogo di lavoro proprio in attesa della visita.
Venendo all'incontro del 25 settembre tra il ricorrente e , come si è scritto, secondo Testimone_1
ND JO, nel corso di esso il ricorrente avrebbe solo chiesto delle ferie perché non aveva intenzione di lavorare, negate dal che lo avrebbe invitato a presentarsi sul posto di lavoro;
secondo il Tes_1
ricorrente, invece, dopo che il ricorrente gli aveva esposto la questione della visita, gli Tes_1
avrebbe detto che la visita andava organizzata e che sarebbe stato quindi convocato.
Sentito come teste, (verbale udienza 23.11.2022) ha riferito che aveva Testimone_1 Parte_1
chiesto di essere messo in ferie, ma siccome aveva già preso antecedentemente delle ferie senza il permesso allora gli abbiamo detto di no. Lui è venuto il 25 settembre che era un venerdì. (…) Io in quell'occasione gli ho detto di presentarsi sul lavoro e lui non mi ha detto niente, ma il 28 29 non si è presentato.
Nel corso dell'interrogatorio ha confermato di avere chiesto nell'incontro del 25 settembre Parte_1
pagina 11 di 14 a , ma ha anche riferito che pur negandogli le ferie, faceva Parte_4 Tes_1
riferimento alla visita medica (lui ha detto vai dal medico e dopo tu lavoro (…) prima medica visita e dopo andare lavoro). Ha quindi giustificato le assenze del 28 e 29 settembre perché prima faccio medica visita.
Nel contesto riportato dal ricorrente, la richiesta di ferie, lungi dal rappresentare, come pare sottintendere la convenuta, l'espressione della volontà del lavoratore di utilizzare in modo disinvolto le ferie per coprire un'assenza ingiustificata, ben può essere intesa come un tentativo di trovare una soluzione nell'attesa della fissazione della visita medica.
Deriva dalla analisi che precede che il lavoratore, dopo avere incontrato il medico di base per informarsi su come comportarsi a seguito della lunga malattia, nei giorni oggetto della contestazione disciplinare, un giorno si era recato presso il luogo di lavoro per esserne allontanato da colui che, dalle deposizioni dei testi, è risultato essere il suo referente;
un altro giorno aveva incontrato il e, in Tes_1 quell'occasione, anche a tenere in considerazione le dichiarazioni del teste non veniva data Tes_1
alcuna indicazione sulla visita medica da svolgere e, al contempo, veniva richiesto al lavoratore di riprendere l'attività lavorativa, senza alcuna variazione rispetto alle precedenti mansioni e nonostante la mancata effettuazione della visita.
Sotto questo profilo non ha alcun valore quanto riferito dal teste il quale ha dichiarato Testimone_1 non abbiamo sollecitato un'ulteriore visita del medico del lavoro perché la malattia era sempre la stessa. La giustificazione addotta dal teste non ha valore in quanto la disposizione di cui al citato art.41 cit. non prevede casi di esonero del datore di lavoro dall'osservanza dell'obbligo ivi previsto a suo carico.
Così ricostruita la vicenda per cui è causa, deve escludersi che il lavoratore abbia posto in essere la condotta contestatagli in quanto non può essergli ascritta una assenza prolungata tra il 22 e il 29 settembre, visto che, in uno di questi giorni, il lavoratore era stato allontanato dal soggetto responsabile della sua organizzazione lavorativa e il 25 settembre gli era stato richiesto di riprendere l'attività lavorativa (ove si voglia dar credito alle dichiarazioni del teste , ma in un contesto di palese Tes_1
inadempienza per il datore di lavoro, tale da legittimare il rifiuto del lavoratore dall'eseguire la prestazione dovuta.
Non v'è chi non veda come l'allontanamento del lavoratore dal luogo di lavoro abbia interrotto l'assenza ingiustificata contestata dal 22 al 29 settembre o comunque non consenta di configurarla, con l'effetto che non è ravvisabile la fattispecie di “assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni pagina 12 di 14 consecutivi”.
Allo stesso risultato si perviene valutando l'episodio del 25 settembre in quanto, secondo la narrazione del teste, la convenuta ordinava al lavoratore di recarsi sul luogo di lavoro per svolgere la mansione cui era adibito, essendo essa stessa ancor prima inadempiente all'obbligo di legge, tale da giustificare da parte del lavoratore la mancata esecuzione della prestazione lavorativa.
Tutto quanto precede comporta l'illegittimità del licenziamento comminato a con lettera Parte_1
20.10.2020 per insussistenza del fatto contestato.
La tutela prevista è pertanto quella di cui all'art.18 comma 4 L.300/1970.
Il ricorrente deve quindi essere reintegrato nel posto di lavoro, con il riconoscimento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€1.845,82) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, in ogni caso entro il limite di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.
A tal riguardo, come da documentazione prodotta dal ricorrente in data 10.1.2023 e 26.6.2024, Pt_1
risulta avere svolto attività lavorativa da maggio 2021 ed assunto da
[...] ONroparte_4
con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza 13.12.2021, percependo le
[...]
retribuzioni riportate nei relativi cedolini.
Il relativo calcolo dovrà essere operato secondo il criterio stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza 3824/2022 secondo cui “le somme aliunde percepite o percepibili dal lavoratore nel periodo di estromissione vanno quindi sottratte, con un semplice calcolo aritmetico, dall'ammontare complessivo del danno subito per effetto del recesso e pari, secondo il disposto normativo, alle retribuzioni spettanti per l'intero periodo dal licenziamento alla reintegra;
se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all'importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l'indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate - per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, valore della causa indeterminabile - come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) visto l'art. 18 comma 4 L. 300/1970 dichiara l'illegittimità del licenziamento comminato da
ND JO TÀ OO al ricorrente con lettera datata 20.10.2020 e per l'effetto: annulla il licenziamento e ordina a ND JO TÀ OO di reintegrare il ricorrente nel pagina 13 di 14 posto di lavoro;
condanna ND JO TÀ OO al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dell'importo mensile di
€1.845,82, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il ricorrente ha percepito, nel medesimo periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, come risultante dai documenti indicati nella parte narrativa della presente sentenza;
condanna ND JO TÀ OO al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento dell'attività lavorativa indicata al capo che precede;
2) condanna ND JO TÀ OO al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in €3.868,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%,
i.v.a., c.p.a., con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
3) dichiara cessata la materia del contendere tra ND JO TÀ OO e e CP_1
compensa tra le suddette parti le spese del giudizio.
Brescia, 4 aprile 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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