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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/02/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3054/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. EDDA GRASSELLI e Parte_1 C.F._1
l'avv. ELENA DALLA VECCHIA;
Parte attrice contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
Parte convenuta
Oggetto: Vendita di cose mobili
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
1) Accertato l'inadempimento contrattuale di voglia l'Ill.mo Giudice adito Controparte_1
disporre la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento dell'alienante
1 condannando in conseguenza a restituire al sig. la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 20.550,00 versata dallo stesso quale prezzo di acquisto dell'autovettura;
2) condannare al risarcimento del danno derivato al sig. dal Controparte_1 Parte_1 suddetto inadempimento, da quantificarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
3) nel caso di rigetto delle domande di cui sopra, voglia il Giudice adito condannare
[...]
alla restituzione al sig. della somma di euro 20.550,00, vista la CP_1 Parte_1
mancanza sopravvenuta di causa solvendi che rende la prestazione eseguita non dovuta, eventualmente anche in quanto costituente ingiustificato arricchimento di Controparte_1
4) con vittoria di spese e compensi di causa anche in relazione alla mancata adesione alla negoziazione assistita.
In via istruttoria si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui capitoli di prova come di seguito formulati:
1) Vero che il sig. nel febbraio 2023 si recava presso la sua concessionaria Parte_1
(Tessaro s.n.c.) e sottoscriveva il contratto di cui al doc. 1 che le si mostra per l'acquisto di una autovettura Volkswagen Passat Variant Business dalla società (sig. Controparte_1
Tessaro)
2) Vero che la società dopo aver ricevuto il bonifico del prezzo Controparte_1 dell'autovettura da parte del sig. pari ad euro 20.550,00, si rendeva inadempiente Parte_1
all'obbligo di consegna dell'autovettura? (sig. Tessaro)
3) Vero che la società dopo aver ricevuto il bonifico del prezzo Controparte_1 dell'autovettura da parte del sig. pari ad euro 20.550,00, si rendeva irreperibile? Parte_1
(sig. Tessaro)
Si indicano come testi i sig.ri e . Testimone_1 Testimone_2
2 MOTIVAZIONE
Il 9.2.2023 ha sottoscritto un atto nel quale ha dichiarato di acquistare da Parte_1
un autoveicolo Volkswagen Passat usato al prezzo di € 20.550,00 e il Controparte_2
successivo 13.2.2023 ha disposto un bonifico di € 20.550,00 in favore di Controparte_2
accreditato sul conto indicato nell'atto del 9.2.2023.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 15.7.2024 ha dedotto di Parte_1
non avere ricevuto in consegna l'auto promessa. Il ricorrente ha dimesso l'immagine della distinta di un bonifico disposto in suo favore dal conto di in data Controparte_2
13.3.2023, per € 20.550,00, con causale “storno per mancato acquisto VW Passat” e copia del proprio estratto conto nel quale non è registrato l'accredito della somma in questione. Ha altresì documentato di avere intimato a con missiva del 28.4.2023, la Controparte_2
restituzione dell'importo versato, stante l'inadempimento, e di non avere ricevuto riscontro.
Il ricorrente chiede che sia dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore e che la convenuta sia condannata alla restituzione della somma di € 20.550,00 e al risarcimento del danno.
è stata evocata in giudizio mediante notifica al legale rappresentante, Controparte_2
e non si è costituita. Controparte_3
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha dimostrato di avere eseguito il contratto di compravendita mediante pagamento del prezzo;
spettava alla convenuta venditrice dimostrare di avere eseguito la prestazione consistente nella consegna del bene alienato. I documenti 3 e 4 prodotti dimostrano come la stessa resistente abbia riconosciuto di avere concluso il contratto di vendita (accettando la proposta sottoscritta dal compratore e ricevendo il prezzo), di non avervi dato esecuzione e di avere vanamente promesso di restituire il prezzo. Pur non essendo stata provata per iscritto l'accettazione da parte della convenuta della proposta di acquisto
3 sottoscritta dal ricorrente, deve ritenersi, quantomeno in ragione dei docc. 3 e 4 di parte attrice, che il contratto di vendita dell'autoveicolo (il quale non richiede la forma scritta, Cass.
n. 5272/97, rv. 505135) sia stato concluso tra le parti.
Il contratto di compravendita oggetto di causa va quindi dichiarato risolto per inadempimento della venditrice la quale è tenuta a restituire la prestazione ricevuta, Controparte_2
rimasta prova di causa. Non vi è prova di un danno patito dal compratore diverso dall'esborso del prezzo. Non è stata formulata domanda di pagamento di interessi, sicché nulla va riconosciuto a tale titolo (Cass. n. 36659/21, rv. 663083).
Spetta alla ricorrente la rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in considerazione del valore e della complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) dichiara risolto il contratto di compravendita per cui è causa, concluso tra Parte_1
e per l'inadempimento di quest'ultima;
[...] Controparte_2
2) condanna a restituire a la somma di € Controparte_2 Parte_1
20.550,00;
3) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate Controparte_2 Parte_1
in € 3.135,50, di cui € 2.600,00 per compensi, € 145,50 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 25 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. EDDA GRASSELLI e Parte_1 C.F._1
l'avv. ELENA DALLA VECCHIA;
Parte attrice contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
Parte convenuta
Oggetto: Vendita di cose mobili
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
1) Accertato l'inadempimento contrattuale di voglia l'Ill.mo Giudice adito Controparte_1
disporre la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento dell'alienante
1 condannando in conseguenza a restituire al sig. la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 20.550,00 versata dallo stesso quale prezzo di acquisto dell'autovettura;
2) condannare al risarcimento del danno derivato al sig. dal Controparte_1 Parte_1 suddetto inadempimento, da quantificarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
3) nel caso di rigetto delle domande di cui sopra, voglia il Giudice adito condannare
[...]
alla restituzione al sig. della somma di euro 20.550,00, vista la CP_1 Parte_1
mancanza sopravvenuta di causa solvendi che rende la prestazione eseguita non dovuta, eventualmente anche in quanto costituente ingiustificato arricchimento di Controparte_1
4) con vittoria di spese e compensi di causa anche in relazione alla mancata adesione alla negoziazione assistita.
In via istruttoria si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui capitoli di prova come di seguito formulati:
1) Vero che il sig. nel febbraio 2023 si recava presso la sua concessionaria Parte_1
(Tessaro s.n.c.) e sottoscriveva il contratto di cui al doc. 1 che le si mostra per l'acquisto di una autovettura Volkswagen Passat Variant Business dalla società (sig. Controparte_1
Tessaro)
2) Vero che la società dopo aver ricevuto il bonifico del prezzo Controparte_1 dell'autovettura da parte del sig. pari ad euro 20.550,00, si rendeva inadempiente Parte_1
all'obbligo di consegna dell'autovettura? (sig. Tessaro)
3) Vero che la società dopo aver ricevuto il bonifico del prezzo Controparte_1 dell'autovettura da parte del sig. pari ad euro 20.550,00, si rendeva irreperibile? Parte_1
(sig. Tessaro)
Si indicano come testi i sig.ri e . Testimone_1 Testimone_2
2 MOTIVAZIONE
Il 9.2.2023 ha sottoscritto un atto nel quale ha dichiarato di acquistare da Parte_1
un autoveicolo Volkswagen Passat usato al prezzo di € 20.550,00 e il Controparte_2
successivo 13.2.2023 ha disposto un bonifico di € 20.550,00 in favore di Controparte_2
accreditato sul conto indicato nell'atto del 9.2.2023.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 15.7.2024 ha dedotto di Parte_1
non avere ricevuto in consegna l'auto promessa. Il ricorrente ha dimesso l'immagine della distinta di un bonifico disposto in suo favore dal conto di in data Controparte_2
13.3.2023, per € 20.550,00, con causale “storno per mancato acquisto VW Passat” e copia del proprio estratto conto nel quale non è registrato l'accredito della somma in questione. Ha altresì documentato di avere intimato a con missiva del 28.4.2023, la Controparte_2
restituzione dell'importo versato, stante l'inadempimento, e di non avere ricevuto riscontro.
Il ricorrente chiede che sia dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore e che la convenuta sia condannata alla restituzione della somma di € 20.550,00 e al risarcimento del danno.
è stata evocata in giudizio mediante notifica al legale rappresentante, Controparte_2
e non si è costituita. Controparte_3
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha dimostrato di avere eseguito il contratto di compravendita mediante pagamento del prezzo;
spettava alla convenuta venditrice dimostrare di avere eseguito la prestazione consistente nella consegna del bene alienato. I documenti 3 e 4 prodotti dimostrano come la stessa resistente abbia riconosciuto di avere concluso il contratto di vendita (accettando la proposta sottoscritta dal compratore e ricevendo il prezzo), di non avervi dato esecuzione e di avere vanamente promesso di restituire il prezzo. Pur non essendo stata provata per iscritto l'accettazione da parte della convenuta della proposta di acquisto
3 sottoscritta dal ricorrente, deve ritenersi, quantomeno in ragione dei docc. 3 e 4 di parte attrice, che il contratto di vendita dell'autoveicolo (il quale non richiede la forma scritta, Cass.
n. 5272/97, rv. 505135) sia stato concluso tra le parti.
Il contratto di compravendita oggetto di causa va quindi dichiarato risolto per inadempimento della venditrice la quale è tenuta a restituire la prestazione ricevuta, Controparte_2
rimasta prova di causa. Non vi è prova di un danno patito dal compratore diverso dall'esborso del prezzo. Non è stata formulata domanda di pagamento di interessi, sicché nulla va riconosciuto a tale titolo (Cass. n. 36659/21, rv. 663083).
Spetta alla ricorrente la rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in considerazione del valore e della complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) dichiara risolto il contratto di compravendita per cui è causa, concluso tra Parte_1
e per l'inadempimento di quest'ultima;
[...] Controparte_2
2) condanna a restituire a la somma di € Controparte_2 Parte_1
20.550,00;
3) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate Controparte_2 Parte_1
in € 3.135,50, di cui € 2.600,00 per compensi, € 145,50 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 25 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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