Articolo 3 della Legge 11 dicembre 1962, n. 1790
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 febbraio 1963
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Versione
13 agosto 1967
Art. 3.
In aggiunta al contributo previsto dall' articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , e' dovuto al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia un contributo suppletivo, per la durata di sette anni a decorrere dal 1 gennaio 1961, nella misura dell'1 per cento della retribuzione di cui all'articolo 9 della legge medesima.
Tale contributo suppletivo e' escluso dal rimborso di cui agli articoli 26 e 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , e non e' dovuto nei casi di riscatto previsti dall'articolo 10 della predetta legge e nei casi di riscatto e di regolarizzazione previsti, rispettivamente, dagli articoli 6, 7, 9 e 10 della presente legge.
Sia la ripartizione tra datori di lavoro e lavoratori, che il versamento di tale contributo suppletivo, seguono le norme del contributo ordinario. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 13 luglio 1967, n. 583 , ha disposto (con l'art.12, comma 2) che Con effetto a partire dal 1 gennaio 1965, sono abrogate le norme relative alla ripartizione del contributo tra datori di lavoro e lavoratori, contenute nell'ultimo comma del presente articolo.
Entrata in vigore il 13 agosto 1967