Articolo 3 della Legge 27 ottobre 1951, n. 1208
Articolo 2Articolo 4
Versione
12 dicembre 1951
Art. 3.
Le anticipazioni di cui al precedente art. 1 dovranno essere impiegate, dagli Istituti, esclusivamente per la concessione di mutui di miglioramento, per scopi e con le modalita' e condizioni previsti dalla presente legge.
Le opere da finanziare, i tipi di progetto e l'ammontare massimo dei singoli mutui saranno determinati da apposito Comitato, che sara' nominato d'intesa tra il Ministro per il tesoro e il Ministro per l'agricoltura e le foreste.
A parita' di ogni altra condizione i mutui verranno con preferenza concessi ai piccoli proprietari coltivatori diretti dei fondi da migliorarsi.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1951