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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/04/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13923/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13923/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CORSINI CRISTIANA e dell'avv. NICOLINI TANIA ( ) VIA MARSILI 7 C.F._2
40124 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA MARSILI, 7 BOLOGNA presso il difensore avv. CORSINI CRISTIANA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORSINI CRISTIANA Controparte_1 C.F._3 e dell'avv. NICOLINI TANIA ( ) VIA MARSILI, 7 40124 BOLOGNA;
C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA MARSILI 7 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. CORSINI
CRISTIANA
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 11.11.2024 (nata a [...], il Parte_1
28.01.1985) e (nato a [...], il [...]) ricorrevano per chiedere la Controparte_1 separazione personale e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse dei figli minori.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a San Lazzaro di Savena (Bo) in data 24.05.2009 – atto regolarmente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al n. 11, Parte II, Serie A, anno 2009.
Dalla loro unione sono nati tre figli: (nato a [...], il [...]), (nato Persona_1 Per_2
a Bologna, il 23.12.2011) e (nato a [...], il [...]). Persona_3 pagina 1 di 7 Con l'insorgere di difficoltà nel rapporto coniugale, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, gli odierni ricorrenti hanno deciso di addivenire a una separazione consensuale, rinunciando a comparire personalmente in udienza.
Il Giudice, infatti, fissava udienza al 14.02.2025, sostituendone la trattazione con note scritte ai sensi dell'art. 127ter cpc.
I ricorrenti depositavano note scritte nei termini concessi, note che si intendono in questa sede richiamate, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
Queste le conclusioni delle parti:
1) i coniugi vivranno separati, come già di fatto vivono, posto che il sig. ha lasciato, di comune accordo CP_1 la casa coniugale a dicembre 2023, pur non avendo ancora cambiato la residenza. Il sig. cambierà CP_1 la residenza entro e non oltre il 6 gennaio 2025;
2) la moglie rimarrà a vivere nella casa coniugale, sita in San Lazzaro di Savena (BO) alla via Croara n.22, di proprietà dei genitori della stessa;
3) i figli minorenni , e rimarranno affidati ad entrambi i genitori, Persona_1 Per_2 Persona_3 con residenza anagrafica presso la madre. I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale in via condivisa e le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, al mantenimento e alla salute dei figli saranno prese di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi tempi di spettanza in cui terranno i figli;
4) sino a quando il padre, che attualmente vive presso la di lui madre, non avrà un'abitazione in cui accogliere la prole e comunque non oltre il 6 gennaio 2025, il sig. vedrà i figli pernottando presso la CP_1 casa coniugale. Da gennaio 2025 il padre, nei giorni di sua spettanza, porterà i figli presso la propria abitazione (in comproprietà con la sorella e la madre), sita in Bologna alla via Beethoven 6.
Il calendario, per concorde volontà delle parti, è basato sui turni lavorativi della madre (infermiera) e sarà il seguente.
Durante i turni regolari della sig.ra (mattina – pomeriggio – notte – stacco – riposo) il padre Parte_1 starà con i figli:
- dal pomeriggio sino alla mattina successiva quando li accompagnerà a scuola, nelle giornate in cui la madre avrà il turno di lavoro notte (dalle 19:43 alle 07:14) o pomeriggio (dalle 13:22 alle 20:00);
- la mattina, andandoli a prendere presso la casa familiare e accompagnandoli a scuola, quando la madre avrà il turno mattina.
Durante il mese in cui la madre deve affrontare il “diurno”, ossia con turni giornalieri (non regolari) dalle 07:30 alle 13:30 o dalle 13:30 alle 19:30, il padre starà con i figli:
SETTIMANA A)
- dal lunedì curandosi di andarli a prelevare all'uscita della scuola sino al mercoledì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
- dal venerdì pomeriggio andandoli a prelevare da scuola sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà nelle rispettive scuole;
SETTIMANA B)
- dal mercoledì curandosi di andarli a prelevare all'uscita di scuola, sino al venerdì mattina riaccompagnandoli. pagina 2 di 7 Fermo restando quanto sopra i genitori, faranno il possibile per garantirsi un week-end libero al mese, dal sabato mattina alla domenica sera;
5) inoltre, i ragazzi trascorreranno, salvo diverso accordo:vacanze natalizie: alternativamente, con un genitore il 24/12 e il 31/12 (e l'1/01) e con l'altro il 25/12 (e il
26/12) e il 6/01; i restanti giorni di vacanze scolastiche verranno regolamentati liberamente previo accordo tra i genitori e i figli;
vacanze pasquali: ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'NG con l'altro; vacanze estive: tre settimane con la madre e tre settimane con il padre, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo negli anni pari deciderà il padre, nei dispari la madre indicando all'altro il periodo prescelto entro il giorno 5 di giugno;
i ponti e le festività di ogni anno (es. 25 aprile, 1° maggio, 02 giugno ecc. ecc. ...) con ciascun genitore in maniera alternata;
il rispettivo giorno del compleanno con ciascun genitore.
Resta inteso che per tutti i suddetti giorni e periodi, i genitori potranno anche accordarsi (anche solo tramite messaggio cellulare) diversamente, purché con congruo anticipo, nel rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei figli e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori;
6) sino a quando il sig. non riuscirà a trasferirsi nella propria abitazione, ossia, indicativamente, a CP_1 gennaio 2025, i genitori concordano di continuare a gestire tutte le spese relative al mantenimento ordinario dei figli presso la casa coniugale mediante il versamento sul conto corrente cointestato n.
000102535023, acceso presso UniCredit, della somma complessiva di € 1.250,00 mensili, dei quali € 750,00 da porsi a carico del padre e € 500,00 a carico della madre, facendo salva la possibilità di incrementare tali importi se necessario. Inoltre, il sig. sino a quando non si trasferirà nella CP_1 propria abitazione, nella quale accoglierà i figli, sosterrà anche il 60% delle spese straordinarie in favore della prole secondo i criteri e le modalità stabilite nel “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia famigliare”, da intendersi qui integralmente richiamato;
7) da quando il sig. si trasferirà concretamente nell'abitazione di via Beethoven n. 6, trascorrendo CP_1 il tempo previsto con i figli al di fuori della casa in cui vive la sig.ra i Signori e Parte_1 Parte_1 contribuiranno al mantenimento della prole direttamente, ciò in ragione dei previsti tempi CP_1 paritetici, dell'età dei figli e dei buoni rapporti tra i genitori. Inoltre, per quanto riguarda le spese straordinarie, le stesse saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Per concorde decisione dei genitori, sempre considerando i tempi paritetici della collocazione dei minori e dell'età degli stessi, le spese straordinarie ricomprenderanno non solo quanto previsto dal vigente Protocollo in materia del Tribunale di Bologna, n. 7367 del 9/8/2017, ma anche tutto l'abbigliamento, le scarpe, i Per_ servizi e i prodotti per la cura della persona di e la paghetta e le ricariche Per_1 Per_2 telefoniche, ossia, in via esemplificativa, tutto ciò che esula dal puro vitto, alloggio e le vacanze che i figli trascorreranno con ciascun genitore.
Per provvedere ai suddetti oneri nell'interesse dei figli, le parti hanno deciso di seguire le seguenti modalità: entro il giorno 10 di ogni mese i genitori verseranno € 250,00 ciascuno (e così complessivamente € 500,00) sul conto corrente cointestato n. 000102535023 acceso presso UniCredit, somma che verrà utilizzata per sostenere ogni costo relativo alla prole, eccezion fatta per vitto, alloggio e le vacanze che i figli trascorreranno con ciascun genitore. Nell'ipotesi in cui la suddetta somma (complessivi € 500,00 mensili) non dovesse essere sufficiente, i genitori provvederanno ad integrarla immediatamente sempre al 50% ciascuno.
pagina 3 di 7 I genitori concorderanno l'importo massimo della “paghetta” (che varierà di anno in anno) da riconoscersi a ciascun figlio ed in relazione all'abbigliamento non sarà necessario il consenso dell'altro genitore per acquisti mensili che non superino complessivi € 100,00;
8) l'assegno unico verrà richiesto nella misura del 100% dalla signora e versato sul conto Parte_1 cointestato che verrà utilizzato per i figli;
9) si precisa infine che la sig.ra possiede una vettura Dacia Duster, il sig. utilizza una Parte_1 CP_1 OD Fabia tramite leasing con scadenza maggio 2025 (rate mensili da € 185,42 e maxi rata finale da
€ 2549,00). Si precisa che, oltre al conto corrente cointestato, i coniugi hanno i seguenti rapporti: - la sig.ra è titolare del c/c n. 000733280 acceso presso Emil Banca;
- il sig. è titolare del Parte_1 CP_1
c/c n. 00000106644214 e del c/c. n. , entrambi accesi presso Unicredit, quest'ultimo P.IVA_1 utilizzato per la propria attività;
10) per completare il quadro economico e patrimoniale, le parti dichiarano quanto segue. La signora dichiara di aver contratto a proprio nome un prestito contro cessione di un quinto dello Parte_1 stipendio presso Bibanca S.p.A. per l'acquisto dell'auto, con 60 rate mensili di € 250,00 ciascuna.
Dal canto suo, il signor dichiara di aver contratto a proprio nome i seguenti finanziamenti: - CP_1 finanziamento per esigenze della famiglia con rate mensili di circa € 510,00 con scadenza nel Pt_2
2029; - tre finanziamenti accesi con Unicredit per la propria attività (il primo con rate da € circa 510,00 e scadenza maggio 2026, un secondo con rate da circa € 55,00 mensili e scadenza febbraio 2028 ed un terzo con rate da circa 102,50 mensili e scadenza gennaio 2029); - mutuo per l'acquisto della casa sita in via Silone n. 34 a Castello d'Argile (BO) con rate mensili di circa € 750,00 e scadenza nell'anno 2034;
11) la signora dichiara di non possedere beni immobili, mentre il sig. dichiara di essere Parte_1 CP_1 comproprietario unitamente alla sorella e alla madre di un'abitazione sita in Bologna, via Beethoven n. 6, e di essere altresì proprietario di un appartamento sito in via Silone n. 34 a Castello d'Argile (BO);
12) i signori e danno atto di aver già regolato ogni ulteriore rapporto e di null'altro avere Parte_1 CP_1
a pretendere reciprocamente e si concedono reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti documenti equipollenti, nonché di quelli per i figli.
***
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti i figli della coppia, ancora minorenni, sia in termini di loro mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei loro rapporti con entrambi i genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento: la separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse dei minori l'affido condiviso con collocamento presso la madre, nella casa coniugale, sita in San Lazzaro di Savena (BO) alla via Croara n.22.
pagina 4 di 7 In punto di frequentazione, invece, gli odierni ricorrenti prospettano un calendario con tempi paritetici di visita genitori-figli, adeguatamente calibrato in base alle esigenze lavorative (e turnistiche) di entrambi, in particolare della signora che svolge la professione di infermiera. Parte_1
Le parti, infatti, hanno suddiviso la calendarizzazione proprio in base alle diverse prospettazioni turnistiche della madre, distinguendo tra giornate di lavoro su “turni regolari” e giornate di lavoro su “turno diurno”.
A parere del Tribunale, tale regolamentazione è meritevole di accoglimento, in quanto garantisce una adeguata gestione dei minori da parte dei genitori e garantisce ai minori stessi di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali.
Quindi, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
Inoltre, in considerazione dei tempi paritari di frequentazione, appare condivisibile la scelta delle parti di optare per un regime di mantenimento ordinario diretto dei minori: i genitori sosterranno le spese di mantenimento dei figli nei rispettivi periodi di spettanza.
Le spese straordinarie, invece, saranno equamente suddivise tra i genitori al 50% secondo le statuizioni del
Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna: tuttavia, a maggiore garanzia del soddisfacimento degli interessi della prole, i genitori pattuiscono un fisso mensile (250 euro a testa – tot. 500 euro) da far confluire su un conto cointestato, da destinare proprio alle coperture delle spese, salvo eventuali ulteriori integrazioni da suddividere.
La sig.ra per espressa pattuizione, inoltre, percepirà l'assegno unico al 100%. Parte_1
Vista la natura e i termini della presente decisione sussistono giustificati motivi perché le spese del procedimento siano interamente compensate.
***
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione personale tra
(nata a [...], il [...]) Parte_1
e
(nato a [...], il [...]) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a San Lazzaro di Savena (Bo) in data 24.05.2009 – atto regolarmente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al n. 11, Parte II, Serie A, anno 2009.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. dà atto che il sig. ha lasciato, di comune accordo la casa coniugale a dicembre 2023, pur non avendo CP_1 ancora cambiato la residenza. Il sig. cambierà la residenza entro e non oltre il 6 gennaio 2025; CP_1 dà atto che la moglie rimarrà a vivere nella casa coniugale, sita in San Lazzaro di Savena (BO) alla via
Croara n.22, di proprietà dei genitori della stessa;
dà atto e dispone che i figli minorenni , e rimarranno affidati ad Persona_1 Per_2 Persona_3 entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre. I genitori continueranno ad esercitare la pagina 5 di 7 responsabilità genitoriale in via condivisa e le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, al mantenimento e alla salute dei figli saranno prese di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi.
I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi tempi di spettanza in cui terranno i figli;
dà atto e dispone che sino a quando il padre, che attualmente vive presso la di lui madre, non avrà un'abitazione in cui accogliere la prole e comunque non oltre il 6 gennaio 2025, il sig. vedrà i figli CP_1 pernottando presso la casa coniugale. Da gennaio 2025 il padre, nei giorni di sua spettanza, porterà i figli presso la propria abitazione (in comproprietà con la sorella e la madre), sita in Bologna alla via Beethoven
6.
Il calendario, per concorde volontà delle parti, è basato sui turni lavorativi della madre (infermiera) e sarà il seguente.
Durante i turni regolari della sig.ra (mattina – pomeriggio – notte – stacco – riposo) il padre starà Parte_1 con i figli:
- dal pomeriggio sino alla mattina successiva quando li accompagnerà a scuola, nelle giornate in cui la madre avrà il turno di lavoro notte (dalle 19:43 alle 07:14) o pomeriggio (dalle 13:22 alle 20:00);
- la mattina, andandoli a prendere presso la casa familiare e accompagnandoli a scuola, quando la madre avrà il turno mattina.
Durante il mese in cui la madre deve affrontare il “diurno”, ossia con turni giornalieri (non regolari) dalle 07:30 alle 13:30 o dalle 13:30 alle 19:30, il padre starà con i figli:
SETTIMANA A)
- dal lunedì curandosi di andarli a prelevare all'uscita della scuola sino al mercoledì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
- dal venerdì pomeriggio andandoli a prelevare da scuola sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà nelle rispettive scuole;
SETTIMANA B)
- dal mercoledì curandosi di andarli a prelevare all'uscita di scuola, sino al venerdì mattina riaccompagnandoli.
- Fermo restando quanto sopra i genitori, faranno il possibile per garantirsi un week-end libero al mese, dal sabato mattina alla domenica sera;
inoltre, i ragazzi trascorreranno, salvo diverso accordo: vacanze natalizie: alternativamente, con un genitore il 24/12 e il 31/12 (e l'1/01) e con l'altro il 25/12 (e il 26/12) e il 6/01; i restanti giorni di vacanze scolastiche verranno regolamentati liberamente previo accordo tra i genitori e i figli;
vacanze pasquali: ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'NG con l'altro; vacanze estive: tre settimane con la madre e tre settimane con il padre, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo negli anni pari deciderà il padre, nei dispari la madre indicando all'altro il periodo prescelto entro il giorno 5 di giugno;
i ponti e le festività di ogni anno (es. 25 aprile, 1° maggio, 02 giugno ecc. ecc. ...) con ciascun genitore in maniera alternata;
il rispettivo giorno del compleanno con ciascun genitore. pagina 6 di 7 Resta inteso che per tutti i suddetti giorni e periodi, i genitori potranno anche accordarsi (anche solo tramite messaggio cellulare) diversamente, purché con congruo anticipo, nel rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei figli e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori;
dà atto e dispone che sino a quando il sig. non riuscirà a trasferirsi nella propria abitazione, CP_1 ossia, indicativamente, a gennaio 2025, i genitori concordano di continuare a gestire tutte le spese relative al mantenimento ordinario dei figli presso la casa coniugale mediante il versamento sul conto corrente cointestato n. 000102535023, acceso presso UniCredit, della somma complessiva di € 1.250,00 mensili, dei quali € 750,00 da porsi a carico del padre e € 500,00 a carico della madre, facendo salva la possibilità di incrementare tali importi se necessario. Inoltre, il sig. sino a CP_1 quando non si trasferirà nella propria abitazione, nella quale accoglierà i figli, sosterrà anche il 60% delle spese straordinarie in favore della prole secondo i criteri e le modalità stabilite nel “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia famigliare”, da intendersi qui integralmente richiamato;
dà atto e dispone che da quando il sig. si trasferirà concretamente nell'abitazione di via CP_1
Beethoven n. 6, trascorrendo il tempo previsto con i figli al di fuori della casa in cui vive la sig.ra i Signori e contribuiranno al mantenimento della prole direttamente, ciò in Parte_1 Parte_1 CP_1 ragione dei previsti tempi paritetici, dell'età dei figli e dei buoni rapporti tra i genitori. dà atto e dispone che per quanto riguarda le spese straordinarie, le stesse saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Per concorde decisione dei genitori, sempre considerando i tempi paritetici della collocazione dei minori e dell'età degli stessi, le spese straordinarie ricomprenderanno non solo quanto previsto dal vigente Protocollo in materia del Tribunale di Bologna del 9/8/2017, ma anche tutto l'abbigliamento, le scarpe, i servizi e i prodotti per la cura della persona di Per_1
e la paghetta e le ricariche telefoniche, ossia, in via esemplificativa, tutto ciò che esula Per_2 Per_3 dal puro vitto, alloggio e le vacanze che i figli trascorreranno con ciascun genitore.
Per provvedere ai suddetti oneri nell'interesse dei figli, le parti hanno deciso di seguire le seguenti modalità: entro il giorno 10 di ogni mese i genitori verseranno € 250,00 ciascuno (e così complessivamente € 500,00) sul conto corrente cointestato n. 000102535023 acceso presso UniCredit, somma che verrà utilizzata per sostenere ogni costo relativo alla prole, eccezion fatta per vitto, alloggio e le vacanze che i figli trascorreranno con ciascun genitore. Nell'ipotesi in cui la suddetta somma (complessivi € 500,00 mensili) non dovesse essere sufficiente, i genitori provvederanno ad integrarla immediatamente sempre al 50% ciascuno. dà atto che i genitori concorderanno l'importo massimo della “paghetta” (che varierà di anno in anno) da riconoscersi a ciascun figlio ed in relazione all'abbigliamento non sarà necessario il consenso dell'altro genitore per acquisti mensili che non superino complessivi € 100,00; dà atto e dispone che l'assegno unico verrà richiesto nella misura del 100% dalla signora e Parte_1 versato sul conto cointestato che verrà utilizzato per i figli;
dà atto che i signori e dichiarano di aver già regolato ogni ulteriore rapporto e di Parte_1 CP_1 null'altro avere a pretendere reciprocamente e si concedono reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti documenti equipollenti, nonché di quelli per i figli.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 09.04.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13923/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CORSINI CRISTIANA e dell'avv. NICOLINI TANIA ( ) VIA MARSILI 7 C.F._2
40124 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA MARSILI, 7 BOLOGNA presso il difensore avv. CORSINI CRISTIANA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORSINI CRISTIANA Controparte_1 C.F._3 e dell'avv. NICOLINI TANIA ( ) VIA MARSILI, 7 40124 BOLOGNA;
C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA MARSILI 7 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. CORSINI
CRISTIANA
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 11.11.2024 (nata a [...], il Parte_1
28.01.1985) e (nato a [...], il [...]) ricorrevano per chiedere la Controparte_1 separazione personale e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse dei figli minori.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a San Lazzaro di Savena (Bo) in data 24.05.2009 – atto regolarmente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al n. 11, Parte II, Serie A, anno 2009.
Dalla loro unione sono nati tre figli: (nato a [...], il [...]), (nato Persona_1 Per_2
a Bologna, il 23.12.2011) e (nato a [...], il [...]). Persona_3 pagina 1 di 7 Con l'insorgere di difficoltà nel rapporto coniugale, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, gli odierni ricorrenti hanno deciso di addivenire a una separazione consensuale, rinunciando a comparire personalmente in udienza.
Il Giudice, infatti, fissava udienza al 14.02.2025, sostituendone la trattazione con note scritte ai sensi dell'art. 127ter cpc.
I ricorrenti depositavano note scritte nei termini concessi, note che si intendono in questa sede richiamate, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
Queste le conclusioni delle parti:
1) i coniugi vivranno separati, come già di fatto vivono, posto che il sig. ha lasciato, di comune accordo CP_1 la casa coniugale a dicembre 2023, pur non avendo ancora cambiato la residenza. Il sig. cambierà CP_1 la residenza entro e non oltre il 6 gennaio 2025;
2) la moglie rimarrà a vivere nella casa coniugale, sita in San Lazzaro di Savena (BO) alla via Croara n.22, di proprietà dei genitori della stessa;
3) i figli minorenni , e rimarranno affidati ad entrambi i genitori, Persona_1 Per_2 Persona_3 con residenza anagrafica presso la madre. I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale in via condivisa e le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, al mantenimento e alla salute dei figli saranno prese di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi tempi di spettanza in cui terranno i figli;
4) sino a quando il padre, che attualmente vive presso la di lui madre, non avrà un'abitazione in cui accogliere la prole e comunque non oltre il 6 gennaio 2025, il sig. vedrà i figli pernottando presso la CP_1 casa coniugale. Da gennaio 2025 il padre, nei giorni di sua spettanza, porterà i figli presso la propria abitazione (in comproprietà con la sorella e la madre), sita in Bologna alla via Beethoven 6.
Il calendario, per concorde volontà delle parti, è basato sui turni lavorativi della madre (infermiera) e sarà il seguente.
Durante i turni regolari della sig.ra (mattina – pomeriggio – notte – stacco – riposo) il padre Parte_1 starà con i figli:
- dal pomeriggio sino alla mattina successiva quando li accompagnerà a scuola, nelle giornate in cui la madre avrà il turno di lavoro notte (dalle 19:43 alle 07:14) o pomeriggio (dalle 13:22 alle 20:00);
- la mattina, andandoli a prendere presso la casa familiare e accompagnandoli a scuola, quando la madre avrà il turno mattina.
Durante il mese in cui la madre deve affrontare il “diurno”, ossia con turni giornalieri (non regolari) dalle 07:30 alle 13:30 o dalle 13:30 alle 19:30, il padre starà con i figli:
SETTIMANA A)
- dal lunedì curandosi di andarli a prelevare all'uscita della scuola sino al mercoledì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
- dal venerdì pomeriggio andandoli a prelevare da scuola sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà nelle rispettive scuole;
SETTIMANA B)
- dal mercoledì curandosi di andarli a prelevare all'uscita di scuola, sino al venerdì mattina riaccompagnandoli. pagina 2 di 7 Fermo restando quanto sopra i genitori, faranno il possibile per garantirsi un week-end libero al mese, dal sabato mattina alla domenica sera;
5) inoltre, i ragazzi trascorreranno, salvo diverso accordo:vacanze natalizie: alternativamente, con un genitore il 24/12 e il 31/12 (e l'1/01) e con l'altro il 25/12 (e il
26/12) e il 6/01; i restanti giorni di vacanze scolastiche verranno regolamentati liberamente previo accordo tra i genitori e i figli;
vacanze pasquali: ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'NG con l'altro; vacanze estive: tre settimane con la madre e tre settimane con il padre, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo negli anni pari deciderà il padre, nei dispari la madre indicando all'altro il periodo prescelto entro il giorno 5 di giugno;
i ponti e le festività di ogni anno (es. 25 aprile, 1° maggio, 02 giugno ecc. ecc. ...) con ciascun genitore in maniera alternata;
il rispettivo giorno del compleanno con ciascun genitore.
Resta inteso che per tutti i suddetti giorni e periodi, i genitori potranno anche accordarsi (anche solo tramite messaggio cellulare) diversamente, purché con congruo anticipo, nel rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei figli e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori;
6) sino a quando il sig. non riuscirà a trasferirsi nella propria abitazione, ossia, indicativamente, a CP_1 gennaio 2025, i genitori concordano di continuare a gestire tutte le spese relative al mantenimento ordinario dei figli presso la casa coniugale mediante il versamento sul conto corrente cointestato n.
000102535023, acceso presso UniCredit, della somma complessiva di € 1.250,00 mensili, dei quali € 750,00 da porsi a carico del padre e € 500,00 a carico della madre, facendo salva la possibilità di incrementare tali importi se necessario. Inoltre, il sig. sino a quando non si trasferirà nella CP_1 propria abitazione, nella quale accoglierà i figli, sosterrà anche il 60% delle spese straordinarie in favore della prole secondo i criteri e le modalità stabilite nel “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia famigliare”, da intendersi qui integralmente richiamato;
7) da quando il sig. si trasferirà concretamente nell'abitazione di via Beethoven n. 6, trascorrendo CP_1 il tempo previsto con i figli al di fuori della casa in cui vive la sig.ra i Signori e Parte_1 Parte_1 contribuiranno al mantenimento della prole direttamente, ciò in ragione dei previsti tempi CP_1 paritetici, dell'età dei figli e dei buoni rapporti tra i genitori. Inoltre, per quanto riguarda le spese straordinarie, le stesse saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Per concorde decisione dei genitori, sempre considerando i tempi paritetici della collocazione dei minori e dell'età degli stessi, le spese straordinarie ricomprenderanno non solo quanto previsto dal vigente Protocollo in materia del Tribunale di Bologna, n. 7367 del 9/8/2017, ma anche tutto l'abbigliamento, le scarpe, i Per_ servizi e i prodotti per la cura della persona di e la paghetta e le ricariche Per_1 Per_2 telefoniche, ossia, in via esemplificativa, tutto ciò che esula dal puro vitto, alloggio e le vacanze che i figli trascorreranno con ciascun genitore.
Per provvedere ai suddetti oneri nell'interesse dei figli, le parti hanno deciso di seguire le seguenti modalità: entro il giorno 10 di ogni mese i genitori verseranno € 250,00 ciascuno (e così complessivamente € 500,00) sul conto corrente cointestato n. 000102535023 acceso presso UniCredit, somma che verrà utilizzata per sostenere ogni costo relativo alla prole, eccezion fatta per vitto, alloggio e le vacanze che i figli trascorreranno con ciascun genitore. Nell'ipotesi in cui la suddetta somma (complessivi € 500,00 mensili) non dovesse essere sufficiente, i genitori provvederanno ad integrarla immediatamente sempre al 50% ciascuno.
pagina 3 di 7 I genitori concorderanno l'importo massimo della “paghetta” (che varierà di anno in anno) da riconoscersi a ciascun figlio ed in relazione all'abbigliamento non sarà necessario il consenso dell'altro genitore per acquisti mensili che non superino complessivi € 100,00;
8) l'assegno unico verrà richiesto nella misura del 100% dalla signora e versato sul conto Parte_1 cointestato che verrà utilizzato per i figli;
9) si precisa infine che la sig.ra possiede una vettura Dacia Duster, il sig. utilizza una Parte_1 CP_1 OD Fabia tramite leasing con scadenza maggio 2025 (rate mensili da € 185,42 e maxi rata finale da
€ 2549,00). Si precisa che, oltre al conto corrente cointestato, i coniugi hanno i seguenti rapporti: - la sig.ra è titolare del c/c n. 000733280 acceso presso Emil Banca;
- il sig. è titolare del Parte_1 CP_1
c/c n. 00000106644214 e del c/c. n. , entrambi accesi presso Unicredit, quest'ultimo P.IVA_1 utilizzato per la propria attività;
10) per completare il quadro economico e patrimoniale, le parti dichiarano quanto segue. La signora dichiara di aver contratto a proprio nome un prestito contro cessione di un quinto dello Parte_1 stipendio presso Bibanca S.p.A. per l'acquisto dell'auto, con 60 rate mensili di € 250,00 ciascuna.
Dal canto suo, il signor dichiara di aver contratto a proprio nome i seguenti finanziamenti: - CP_1 finanziamento per esigenze della famiglia con rate mensili di circa € 510,00 con scadenza nel Pt_2
2029; - tre finanziamenti accesi con Unicredit per la propria attività (il primo con rate da € circa 510,00 e scadenza maggio 2026, un secondo con rate da circa € 55,00 mensili e scadenza febbraio 2028 ed un terzo con rate da circa 102,50 mensili e scadenza gennaio 2029); - mutuo per l'acquisto della casa sita in via Silone n. 34 a Castello d'Argile (BO) con rate mensili di circa € 750,00 e scadenza nell'anno 2034;
11) la signora dichiara di non possedere beni immobili, mentre il sig. dichiara di essere Parte_1 CP_1 comproprietario unitamente alla sorella e alla madre di un'abitazione sita in Bologna, via Beethoven n. 6, e di essere altresì proprietario di un appartamento sito in via Silone n. 34 a Castello d'Argile (BO);
12) i signori e danno atto di aver già regolato ogni ulteriore rapporto e di null'altro avere Parte_1 CP_1
a pretendere reciprocamente e si concedono reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti documenti equipollenti, nonché di quelli per i figli.
***
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti i figli della coppia, ancora minorenni, sia in termini di loro mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei loro rapporti con entrambi i genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento: la separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse dei minori l'affido condiviso con collocamento presso la madre, nella casa coniugale, sita in San Lazzaro di Savena (BO) alla via Croara n.22.
pagina 4 di 7 In punto di frequentazione, invece, gli odierni ricorrenti prospettano un calendario con tempi paritetici di visita genitori-figli, adeguatamente calibrato in base alle esigenze lavorative (e turnistiche) di entrambi, in particolare della signora che svolge la professione di infermiera. Parte_1
Le parti, infatti, hanno suddiviso la calendarizzazione proprio in base alle diverse prospettazioni turnistiche della madre, distinguendo tra giornate di lavoro su “turni regolari” e giornate di lavoro su “turno diurno”.
A parere del Tribunale, tale regolamentazione è meritevole di accoglimento, in quanto garantisce una adeguata gestione dei minori da parte dei genitori e garantisce ai minori stessi di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali.
Quindi, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
Inoltre, in considerazione dei tempi paritari di frequentazione, appare condivisibile la scelta delle parti di optare per un regime di mantenimento ordinario diretto dei minori: i genitori sosterranno le spese di mantenimento dei figli nei rispettivi periodi di spettanza.
Le spese straordinarie, invece, saranno equamente suddivise tra i genitori al 50% secondo le statuizioni del
Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna: tuttavia, a maggiore garanzia del soddisfacimento degli interessi della prole, i genitori pattuiscono un fisso mensile (250 euro a testa – tot. 500 euro) da far confluire su un conto cointestato, da destinare proprio alle coperture delle spese, salvo eventuali ulteriori integrazioni da suddividere.
La sig.ra per espressa pattuizione, inoltre, percepirà l'assegno unico al 100%. Parte_1
Vista la natura e i termini della presente decisione sussistono giustificati motivi perché le spese del procedimento siano interamente compensate.
***
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione personale tra
(nata a [...], il [...]) Parte_1
e
(nato a [...], il [...]) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a San Lazzaro di Savena (Bo) in data 24.05.2009 – atto regolarmente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al n. 11, Parte II, Serie A, anno 2009.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. dà atto che il sig. ha lasciato, di comune accordo la casa coniugale a dicembre 2023, pur non avendo CP_1 ancora cambiato la residenza. Il sig. cambierà la residenza entro e non oltre il 6 gennaio 2025; CP_1 dà atto che la moglie rimarrà a vivere nella casa coniugale, sita in San Lazzaro di Savena (BO) alla via
Croara n.22, di proprietà dei genitori della stessa;
dà atto e dispone che i figli minorenni , e rimarranno affidati ad Persona_1 Per_2 Persona_3 entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre. I genitori continueranno ad esercitare la pagina 5 di 7 responsabilità genitoriale in via condivisa e le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, al mantenimento e alla salute dei figli saranno prese di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi.
I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi tempi di spettanza in cui terranno i figli;
dà atto e dispone che sino a quando il padre, che attualmente vive presso la di lui madre, non avrà un'abitazione in cui accogliere la prole e comunque non oltre il 6 gennaio 2025, il sig. vedrà i figli CP_1 pernottando presso la casa coniugale. Da gennaio 2025 il padre, nei giorni di sua spettanza, porterà i figli presso la propria abitazione (in comproprietà con la sorella e la madre), sita in Bologna alla via Beethoven
6.
Il calendario, per concorde volontà delle parti, è basato sui turni lavorativi della madre (infermiera) e sarà il seguente.
Durante i turni regolari della sig.ra (mattina – pomeriggio – notte – stacco – riposo) il padre starà Parte_1 con i figli:
- dal pomeriggio sino alla mattina successiva quando li accompagnerà a scuola, nelle giornate in cui la madre avrà il turno di lavoro notte (dalle 19:43 alle 07:14) o pomeriggio (dalle 13:22 alle 20:00);
- la mattina, andandoli a prendere presso la casa familiare e accompagnandoli a scuola, quando la madre avrà il turno mattina.
Durante il mese in cui la madre deve affrontare il “diurno”, ossia con turni giornalieri (non regolari) dalle 07:30 alle 13:30 o dalle 13:30 alle 19:30, il padre starà con i figli:
SETTIMANA A)
- dal lunedì curandosi di andarli a prelevare all'uscita della scuola sino al mercoledì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
- dal venerdì pomeriggio andandoli a prelevare da scuola sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà nelle rispettive scuole;
SETTIMANA B)
- dal mercoledì curandosi di andarli a prelevare all'uscita di scuola, sino al venerdì mattina riaccompagnandoli.
- Fermo restando quanto sopra i genitori, faranno il possibile per garantirsi un week-end libero al mese, dal sabato mattina alla domenica sera;
inoltre, i ragazzi trascorreranno, salvo diverso accordo: vacanze natalizie: alternativamente, con un genitore il 24/12 e il 31/12 (e l'1/01) e con l'altro il 25/12 (e il 26/12) e il 6/01; i restanti giorni di vacanze scolastiche verranno regolamentati liberamente previo accordo tra i genitori e i figli;
vacanze pasquali: ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'NG con l'altro; vacanze estive: tre settimane con la madre e tre settimane con il padre, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo negli anni pari deciderà il padre, nei dispari la madre indicando all'altro il periodo prescelto entro il giorno 5 di giugno;
i ponti e le festività di ogni anno (es. 25 aprile, 1° maggio, 02 giugno ecc. ecc. ...) con ciascun genitore in maniera alternata;
il rispettivo giorno del compleanno con ciascun genitore. pagina 6 di 7 Resta inteso che per tutti i suddetti giorni e periodi, i genitori potranno anche accordarsi (anche solo tramite messaggio cellulare) diversamente, purché con congruo anticipo, nel rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei figli e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori;
dà atto e dispone che sino a quando il sig. non riuscirà a trasferirsi nella propria abitazione, CP_1 ossia, indicativamente, a gennaio 2025, i genitori concordano di continuare a gestire tutte le spese relative al mantenimento ordinario dei figli presso la casa coniugale mediante il versamento sul conto corrente cointestato n. 000102535023, acceso presso UniCredit, della somma complessiva di € 1.250,00 mensili, dei quali € 750,00 da porsi a carico del padre e € 500,00 a carico della madre, facendo salva la possibilità di incrementare tali importi se necessario. Inoltre, il sig. sino a CP_1 quando non si trasferirà nella propria abitazione, nella quale accoglierà i figli, sosterrà anche il 60% delle spese straordinarie in favore della prole secondo i criteri e le modalità stabilite nel “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia famigliare”, da intendersi qui integralmente richiamato;
dà atto e dispone che da quando il sig. si trasferirà concretamente nell'abitazione di via CP_1
Beethoven n. 6, trascorrendo il tempo previsto con i figli al di fuori della casa in cui vive la sig.ra i Signori e contribuiranno al mantenimento della prole direttamente, ciò in Parte_1 Parte_1 CP_1 ragione dei previsti tempi paritetici, dell'età dei figli e dei buoni rapporti tra i genitori. dà atto e dispone che per quanto riguarda le spese straordinarie, le stesse saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Per concorde decisione dei genitori, sempre considerando i tempi paritetici della collocazione dei minori e dell'età degli stessi, le spese straordinarie ricomprenderanno non solo quanto previsto dal vigente Protocollo in materia del Tribunale di Bologna del 9/8/2017, ma anche tutto l'abbigliamento, le scarpe, i servizi e i prodotti per la cura della persona di Per_1
e la paghetta e le ricariche telefoniche, ossia, in via esemplificativa, tutto ciò che esula Per_2 Per_3 dal puro vitto, alloggio e le vacanze che i figli trascorreranno con ciascun genitore.
Per provvedere ai suddetti oneri nell'interesse dei figli, le parti hanno deciso di seguire le seguenti modalità: entro il giorno 10 di ogni mese i genitori verseranno € 250,00 ciascuno (e così complessivamente € 500,00) sul conto corrente cointestato n. 000102535023 acceso presso UniCredit, somma che verrà utilizzata per sostenere ogni costo relativo alla prole, eccezion fatta per vitto, alloggio e le vacanze che i figli trascorreranno con ciascun genitore. Nell'ipotesi in cui la suddetta somma (complessivi € 500,00 mensili) non dovesse essere sufficiente, i genitori provvederanno ad integrarla immediatamente sempre al 50% ciascuno. dà atto che i genitori concorderanno l'importo massimo della “paghetta” (che varierà di anno in anno) da riconoscersi a ciascun figlio ed in relazione all'abbigliamento non sarà necessario il consenso dell'altro genitore per acquisti mensili che non superino complessivi € 100,00; dà atto e dispone che l'assegno unico verrà richiesto nella misura del 100% dalla signora e Parte_1 versato sul conto cointestato che verrà utilizzato per i figli;
dà atto che i signori e dichiarano di aver già regolato ogni ulteriore rapporto e di Parte_1 CP_1 null'altro avere a pretendere reciprocamente e si concedono reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti documenti equipollenti, nonché di quelli per i figli.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 09.04.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
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