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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/04/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
30/04/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 6524/2024 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
30/04/2025, promossa da
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti D'ANDREA ANGELO e PAPPOLA FRANCESCA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi due, sito in PIAZZA
TRENTO E TRIESTE 13 20900 MONZA, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTORE, nei confronti di
C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
FIORETTI ANDREA e ARBASINO MARCELLO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FIORETTI ANDREA sito in Milano, via
Larga, n. 19, nonché tramite l'indirizzo PEC indicato in comparsa, giuste procure in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA,
1 avente ad oggetto: Mutuo
Conclusioni come da verbale di udienza del 30/04/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 7/11/2024, Parte_1
promuoveva il presente giudizio nei confronti di
[...]
chiedendo accertarsi la manipolazione del tasso Controparte_1
Euribor, come acclarato dalla Commissione europea in data
04/12/2013, le nullità parziali e le sostituzioni automatiche di clausole del mutuo intercorso tra le parti - secondo quanto indicato in tale atto introduttivo -, nonché la condanna di controparte alla ripetizione di indebito, oltre interessi e rivalutazione, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, chiedeva la declaratoria di inammissibilità o il rigetto delle avverse domande, anche in ragione dell'eccezione di prescrizione sollevata, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Assegnato il procedimento al sottoscritto Giudice (in sostituzione in via definitiva del precedente assegnatario, dott. Luca Verzeni,
a decorrere dal 31/1/2025) e depositate le memorie ex art. 171ter
c.p.c., il Giudice istruiva la causa documentalmente e celebrava anche la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 30/04/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di difetto di integrità del contraddittorio ex art. 102
c.p.c., in relazione alle domande attoree, per la mancata estensione delle stesse a tutti i paciscenti del mutuo censurato.
Invero, premessa la certa esorbitanza della domanda di condanna al pagamento di un'obbligazione pecuniaria dalla disposizione da
2 ultimo richiamata, non sussistono litisconsorti necessari anche in relazione alle azioni attoree di acclaramento delle nullità e/o delle sostituzioni automatiche di clausole indicate in atti.
Quanto all'invalidità predetta, infatti, deve rammentarsi che l'“orientamento, secondo cui la domanda di nullità di un contratto, avendo natura accertativa e non costitutiva, è proponibile anche nei confronti di uno soltanto dei contraenti, è
[proprio] riferibile all'ipotesi in cui la nullità sia invocata da una parte nei confronti di un'altra parte del medesimo contratto, nel qual caso non sussiste un litisconsorzio necessario nei confronti delle altre parti del contratto, essendo la statuizione di nullità suscettibile di pratica attuazione nell'ambito dello specifico rapporto tra le parti litiganti” (così Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 19804 del 2016 e, in tal senso, ex multis anche Cass.,
Cass. Sez. 2, 14/03/1973, n. 729, Rv. 362940 - 01). Conclusioni differenti non si traggono per la sostituzione automatica di clausole ex art. 1339 c.c., visto che non solo una pronuncia che acclari la stessa “ben può essere adottata incidenter tantum, in modo che essa non costituisca giudicato nei confronti” di un contraente non convenuto in giudizio (così, ex multis, Cass., Sez.
2, Sentenza n. 14731 del 2000), ma anche e soprattutto, identicamente all'ipotesi analizzata nel periodo che precede,
l'azione che invochi tale istituto ha natura di mero accertamento, pertanto non costitutiva (come desumibile, a contrario, dai principi di Cass. Sez. L., sent. del 06/07/1981, n. 4412, Rv.
415108 - 01), e per tale ragione non postula il suo necessario esercizio nei confronti di tutti i paciscenti, visto che “Nelle azioni di mero accertamento non è necessaria la partecipazione al giudizio di tutte le parti del rapporto sostanziale, in quanto non comportano alcuna modifica della situazione giuridica dipendente dal diritto controverso, essendo l'inscindibilità connessa solo alle azioni costitutive” (così, ex multis, Cass. Sez. 2, sent. del
20/11/2002, n. 16327, Rv. 558603 - 01).
3. Nel merito, al di fuori del pacifico riscontro della manipolazione del tasso Euribor per come accertata da parte della
3 decisione della Commissione Europea del 4/12/2013, le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate.
Premessa la non contestazione dell'attuale qualità di mutuante in capo alla convenuta, come già evidenziato da Trib. Bergamo, sent.
n. 1275 del 2024, il contratto de quo non è inficiato dalla previsione (in tutto o in parte) del tasso Euribor, pur essendo stato stipulato proprio nel periodo interessato dalla decisione della Commissione Europea del 4/12/2013 (sui cui anche, ex multis,
Trib. Salerno, ord. del 19/10/2017). Invero, l'indirizzo di Cass.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 34889 del 13/12/2023, Rv. 669588 – 01 è stato intaccato dalla – citata da parte attrice fin dalla citazione - Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12007 del 2024.
Quest'ultima, infatti, al di fuori della prova della conoscenza o della conoscibilità dell'intesa anticoncorrenziale censurata dalla
Commissione Europea, ha comunque escluso ogni automatismo tra tale dictum sovranazionale e la nullità negoziale/sostituzione automatica della clausola rinviante al tasso Euribor: specificatamente si richiede “la prova, non solo dell'esistenza di una intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione, ma anche del fatto che tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obbiettivo e, quindi, quel parametro sia stato effettivamente “alterato” in concreto, a causa della illecita manipolazione subita e, di conseguenza, non sia utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all'oggetto del contratto, come determinato secondo la volontà delle parti”, in altri termini dovendosi dimostrare “b) se e per quale tempo ed in quale misura tale alterazione abbia inciso in modo significativo sulla determinazione del tasso di interesse previsto dalle parti nel singolo contratto” e rendendosi insufficiente la sola prospettazione della decisione della Commissione Europea del
4/12/2013.
Orbene, nel caso di specie, è dirimente rilevare come parte attrice non abbia osservato questi ultimi oneri probatori e di allegazione specifica sulle volontà negoziali in concreto manifestatesi per lo specifico negozio in esame. La deduzione
4 circa l'asserito andamento del tasso Euribor, del resto, attiene ad aspetti generali e spersonalizzati, nulla lumeggiando circa l'esercizio dell'autonomia privata da parte degli specifici paciscenti de quibus.
3.1. Quanto suesposto rende ultroneo stabilire
- se la succitata analisi di parte dell'andamento del tasso
Euribor abbia attitudine a provare qualcosa di diverso e di ulteriore da quanto già accertato dalla Commissione europea, o se piuttosto sia mera estrinsecazione dell'inammissibile paralogismo
"post hoc, ergo propter hoc" che, secondo la Suprema Corte, costituisce “un errore logico per cui si afferma la assodata sussistenza di un nesso causale laddove vi è invece solo la prova di una mera successione temporale di fatti” (così Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 5760 del 11/06/1999, Rv. 527296 - 01),
- se sia condivisibile o meno l'indirizzo suggerito da Cass., ord.
n. 19900 del 2024, in quanto ancor più restrittivo di quello suesposto di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12007 del 2024 e parimenti inidoneo a determinare la fondatezza delle domande attoree diverse dalla mera presa d'atto del predetto dictum della Commissione europea.
4. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte attrice e vanno poste a carico della stessa;
non è infatti postulabile l'art. 92, comma 2, c.p.c. laddove la parte instauri un giudizio dopo il già attestato contrasto tra Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 34889 del 13/12/2023, Rv. 669588 – 01 e Cass., Sez.
3, Sentenza n. 12007 del 2024, così accettando l'alea dell'esito del processo. Dette spese si liquidano in favore della convenuta, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande rigettate e la pertinenza del relativo scaglione anche per quelle di valore indeterminabile (alla luce della immediata conclusione della controversia), in € 5.261,00 per compensi (fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase istruttoria/di trattazione € 903,00, fase decisoria €
1.453,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per le ultime due fasi, e ciò in ragione della natura
5 documentale della controversia e della sua conclusione nelle forme di cui all'art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Rigetta l'eccezione di carenza di integrità del contraddittorio, sollevata da Controparte_1
2. Accertata e dichiarata la sussistenza di una manipolazione del tasso Euribor secondo quanto acclarato dalla decisione della Commissione europea del 04/12/2013, rigetta le restanti domande di;
Parte_1
3. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese processuali, liquidate in € Controparte_1
5.261,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 30/04/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
30/04/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 6524/2024 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
30/04/2025, promossa da
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti D'ANDREA ANGELO e PAPPOLA FRANCESCA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi due, sito in PIAZZA
TRENTO E TRIESTE 13 20900 MONZA, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTORE, nei confronti di
C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
FIORETTI ANDREA e ARBASINO MARCELLO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FIORETTI ANDREA sito in Milano, via
Larga, n. 19, nonché tramite l'indirizzo PEC indicato in comparsa, giuste procure in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA,
1 avente ad oggetto: Mutuo
Conclusioni come da verbale di udienza del 30/04/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 7/11/2024, Parte_1
promuoveva il presente giudizio nei confronti di
[...]
chiedendo accertarsi la manipolazione del tasso Controparte_1
Euribor, come acclarato dalla Commissione europea in data
04/12/2013, le nullità parziali e le sostituzioni automatiche di clausole del mutuo intercorso tra le parti - secondo quanto indicato in tale atto introduttivo -, nonché la condanna di controparte alla ripetizione di indebito, oltre interessi e rivalutazione, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, chiedeva la declaratoria di inammissibilità o il rigetto delle avverse domande, anche in ragione dell'eccezione di prescrizione sollevata, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Assegnato il procedimento al sottoscritto Giudice (in sostituzione in via definitiva del precedente assegnatario, dott. Luca Verzeni,
a decorrere dal 31/1/2025) e depositate le memorie ex art. 171ter
c.p.c., il Giudice istruiva la causa documentalmente e celebrava anche la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 30/04/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di difetto di integrità del contraddittorio ex art. 102
c.p.c., in relazione alle domande attoree, per la mancata estensione delle stesse a tutti i paciscenti del mutuo censurato.
Invero, premessa la certa esorbitanza della domanda di condanna al pagamento di un'obbligazione pecuniaria dalla disposizione da
2 ultimo richiamata, non sussistono litisconsorti necessari anche in relazione alle azioni attoree di acclaramento delle nullità e/o delle sostituzioni automatiche di clausole indicate in atti.
Quanto all'invalidità predetta, infatti, deve rammentarsi che l'“orientamento, secondo cui la domanda di nullità di un contratto, avendo natura accertativa e non costitutiva, è proponibile anche nei confronti di uno soltanto dei contraenti, è
[proprio] riferibile all'ipotesi in cui la nullità sia invocata da una parte nei confronti di un'altra parte del medesimo contratto, nel qual caso non sussiste un litisconsorzio necessario nei confronti delle altre parti del contratto, essendo la statuizione di nullità suscettibile di pratica attuazione nell'ambito dello specifico rapporto tra le parti litiganti” (così Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 19804 del 2016 e, in tal senso, ex multis anche Cass.,
Cass. Sez. 2, 14/03/1973, n. 729, Rv. 362940 - 01). Conclusioni differenti non si traggono per la sostituzione automatica di clausole ex art. 1339 c.c., visto che non solo una pronuncia che acclari la stessa “ben può essere adottata incidenter tantum, in modo che essa non costituisca giudicato nei confronti” di un contraente non convenuto in giudizio (così, ex multis, Cass., Sez.
2, Sentenza n. 14731 del 2000), ma anche e soprattutto, identicamente all'ipotesi analizzata nel periodo che precede,
l'azione che invochi tale istituto ha natura di mero accertamento, pertanto non costitutiva (come desumibile, a contrario, dai principi di Cass. Sez. L., sent. del 06/07/1981, n. 4412, Rv.
415108 - 01), e per tale ragione non postula il suo necessario esercizio nei confronti di tutti i paciscenti, visto che “Nelle azioni di mero accertamento non è necessaria la partecipazione al giudizio di tutte le parti del rapporto sostanziale, in quanto non comportano alcuna modifica della situazione giuridica dipendente dal diritto controverso, essendo l'inscindibilità connessa solo alle azioni costitutive” (così, ex multis, Cass. Sez. 2, sent. del
20/11/2002, n. 16327, Rv. 558603 - 01).
3. Nel merito, al di fuori del pacifico riscontro della manipolazione del tasso Euribor per come accertata da parte della
3 decisione della Commissione Europea del 4/12/2013, le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate.
Premessa la non contestazione dell'attuale qualità di mutuante in capo alla convenuta, come già evidenziato da Trib. Bergamo, sent.
n. 1275 del 2024, il contratto de quo non è inficiato dalla previsione (in tutto o in parte) del tasso Euribor, pur essendo stato stipulato proprio nel periodo interessato dalla decisione della Commissione Europea del 4/12/2013 (sui cui anche, ex multis,
Trib. Salerno, ord. del 19/10/2017). Invero, l'indirizzo di Cass.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 34889 del 13/12/2023, Rv. 669588 – 01 è stato intaccato dalla – citata da parte attrice fin dalla citazione - Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12007 del 2024.
Quest'ultima, infatti, al di fuori della prova della conoscenza o della conoscibilità dell'intesa anticoncorrenziale censurata dalla
Commissione Europea, ha comunque escluso ogni automatismo tra tale dictum sovranazionale e la nullità negoziale/sostituzione automatica della clausola rinviante al tasso Euribor: specificatamente si richiede “la prova, non solo dell'esistenza di una intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione, ma anche del fatto che tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obbiettivo e, quindi, quel parametro sia stato effettivamente “alterato” in concreto, a causa della illecita manipolazione subita e, di conseguenza, non sia utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all'oggetto del contratto, come determinato secondo la volontà delle parti”, in altri termini dovendosi dimostrare “b) se e per quale tempo ed in quale misura tale alterazione abbia inciso in modo significativo sulla determinazione del tasso di interesse previsto dalle parti nel singolo contratto” e rendendosi insufficiente la sola prospettazione della decisione della Commissione Europea del
4/12/2013.
Orbene, nel caso di specie, è dirimente rilevare come parte attrice non abbia osservato questi ultimi oneri probatori e di allegazione specifica sulle volontà negoziali in concreto manifestatesi per lo specifico negozio in esame. La deduzione
4 circa l'asserito andamento del tasso Euribor, del resto, attiene ad aspetti generali e spersonalizzati, nulla lumeggiando circa l'esercizio dell'autonomia privata da parte degli specifici paciscenti de quibus.
3.1. Quanto suesposto rende ultroneo stabilire
- se la succitata analisi di parte dell'andamento del tasso
Euribor abbia attitudine a provare qualcosa di diverso e di ulteriore da quanto già accertato dalla Commissione europea, o se piuttosto sia mera estrinsecazione dell'inammissibile paralogismo
"post hoc, ergo propter hoc" che, secondo la Suprema Corte, costituisce “un errore logico per cui si afferma la assodata sussistenza di un nesso causale laddove vi è invece solo la prova di una mera successione temporale di fatti” (così Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 5760 del 11/06/1999, Rv. 527296 - 01),
- se sia condivisibile o meno l'indirizzo suggerito da Cass., ord.
n. 19900 del 2024, in quanto ancor più restrittivo di quello suesposto di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12007 del 2024 e parimenti inidoneo a determinare la fondatezza delle domande attoree diverse dalla mera presa d'atto del predetto dictum della Commissione europea.
4. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte attrice e vanno poste a carico della stessa;
non è infatti postulabile l'art. 92, comma 2, c.p.c. laddove la parte instauri un giudizio dopo il già attestato contrasto tra Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 34889 del 13/12/2023, Rv. 669588 – 01 e Cass., Sez.
3, Sentenza n. 12007 del 2024, così accettando l'alea dell'esito del processo. Dette spese si liquidano in favore della convenuta, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande rigettate e la pertinenza del relativo scaglione anche per quelle di valore indeterminabile (alla luce della immediata conclusione della controversia), in € 5.261,00 per compensi (fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase istruttoria/di trattazione € 903,00, fase decisoria €
1.453,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per le ultime due fasi, e ciò in ragione della natura
5 documentale della controversia e della sua conclusione nelle forme di cui all'art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Rigetta l'eccezione di carenza di integrità del contraddittorio, sollevata da Controparte_1
2. Accertata e dichiarata la sussistenza di una manipolazione del tasso Euribor secondo quanto acclarato dalla decisione della Commissione europea del 04/12/2013, rigetta le restanti domande di;
Parte_1
3. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese processuali, liquidate in € Controparte_1
5.261,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 30/04/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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