Articolo 8 della Legge 15 ottobre 1993, n. 415
Articolo 7Articolo 9
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19 ottobre 1993
Art. 8. 1. Il termine di sei mesi previsto dall' articolo 34, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81 , decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 8:
- Il testo dell' art. 34, comma 5, della legge n. 81/1993 e' il seguente: "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana un testo unico che riunisce e coordina le disposizioni legislative vigenti per la elezione degli organi comunali e provinciali".
Entrata in vigore il 19 ottobre 1993