TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 2546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2546 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10855/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10855/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 26 marzo 2025 ad ore 12.40 innanzi al dott. Serena Nicotra, sono comparsi:
Per l'avv. ARBOLETTO DANIELA Parte_1
Per fino alle ore 12.40 nessuno Controparte_1
L'avv. Arboletto precisa le conclusioni come da atto di appello.
Si procede alla discussione orale.
Il Giudice
All'esito della camera di consiglio, alle ore 14.05, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dando atto che le parti non sono presenti alla lettura.
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10855/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARBOLETTO DANIELA e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
COCCANARI MARCELLA, elettivamente domiciliato in VIA LEOPARDI 12 20123 Pt_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALASSO Controparte_1 C.F._1
GIORGIO
APPELLATO
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il ha chiesto l'integrale Parte_1 riforma della sentenza n. 5503/2023 depositata dal Giudice di Pace di in data 22 settembre 2023, con cui Pt_1
è stata accolta l'impugnazione svolta da avverso l'ingiunzione di pagamento n. Controparte_1
20220430546502438394737, relativa all'omesso pagamento di sanzione amministrativa irrogata per una violazione del codice della strada, sul presupposto dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
Nel giudizio di primo grado, aveva proposto opposizione avverso l'ingiunzione Controparte_1 di pagamento notificata dal di in data 01 dicembre 2022 deducendo la omessa notifica del Pt_1 Pt_1 verbale di accertamento posto a base dell'ingiunzione, nonché il decorso del termine di prescrizione quinquennale tra la asserita data di notifica del verbale, risalente al 18 marzo 2016 e la data di notificazione dell'ingiunzione. pagina 2 di 6 Il , ritualmente costituito, aveva chiesto il rigetto dell'opposizione, evidenziando che Parte_1 il verbale di contestazione dell'infrazione era stato regolarmente notificato al ricorrente.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione, il aveva evidenziato che il decorso del termine era stato Pt_1 sospeso in forza delle disposizioni di cui al DL 18/2020 nel periodo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e che si applicava alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 12 del DL 159/2015 prevedente la ulteriore proroga dei termini di prescrizione e decadenza fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Il Giudice di pace nella sentenza impugnata ha accolto l'opposizione richiamando la sentenza del
Tribunale di Cagliari del 27 novembre 2020 nella parte in cui aveva ritenuto non applicabile la normativa citata dal ai titoli esecutivi derivanti da violazione del codice della strada e la non operatività della Pt_1 sospensione del termine quinquennale di prescrizione.
Nell'atto di appello, il ha in primo luogo dedotto che la sentenza di primo grado non Parte_1 conteneva una adeguata e sufficiente motivazione in quanto il giudice si era limitato a fare rinvio per relationem al precedente di merito citato senza nulla indicare sul percorso logico e giuridico che l'aveva portato a tale decisione.
Inoltre, il ha evidenziato che il precedente citato non era neppure aderente alla fattispecie dedotta nel Pt_1 giudizio, dal momento che si riferiva alla sospensione dei termini del procedimento sanzionatorio previsto dalla
L. 689/1981.
In secondo luogo, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado in quanto frutto di errata applicazione delle norme di cui DL 18/2020, non tenendo conto del fatto che la sospensione era prorogata fino al
31 dicembre 2023, data la applicabilità anche alla riscossione delle sanzioni amministrative della disciplina di cui all'art. 12 del DL 159/2015.
L'appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente rigetto dell'opposizione avversaria.
L'appellato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, sul rilievo della corretta interpretazione da parte del giudice di pace delle norme di cui all'art. 68 del DL 18/2020 e di cui all'art. 12 del
DL 159/2015.
All'esito dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c
L'appello va accolto per le ragioni che seguono.
In primo luogo, si rileva che è fondata la doglianza del relativa alla motivazione della Parte_1 sentenza di primo grado
Il giudice di pace si è, invero, limitato a fare rinvio alla sentenza del Tribunale di Cagliari del 27 novembre 2020 senza tuttavia fare un esame critico delle difese svolte dalle parti, senza dare conto delle argomentazioni svolte in tale precedente e senza neppure valutare la aderenza della motivazione del precedente al caso affrontato.
pagina 3 di 6 Si è quindi in presenza di lacune che rendono meramente apparente la motivazione resa dal giudice di primo grado (cfr. in tal senso Cass.civ., sez. 5, 6 luglio 2022 n.21443).
Venendo quindi alla decisione sul merito, la questione da esaminare riguarda il verificarsi della prescrizione quinquennale tra la data di notifica del verbale di infrazione, risalente al 18 marzo 2016 e la data di notifica dell'ingiunzione, avvenuta in data 01 dicembre 2022, tenendo conto della normativa emanata nel periodo emergenziale per la pandemia da Covid 19, di cui alla disciplina del DL n. 18/2020, convertito dalla L. n.
27/2020.
L'art. 68 del DL 18/2020 prevede testualmente:
“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159
Comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a
3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.
Il primo comma dell'art. 68 ha poi richiamato l'art. 12 del d lgs 159/2015, che prevede:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali , favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. .
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali ed assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori dei Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”
pagina 4 di 6
3. L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Le citate norme hanno quindi introdotto una sospensione dei termini dei versamenti sia per le entrate tributarie che non tributarie scadenti nel citato periodo, il che ha comportato la impossibilità per gli enti impositori di notificare ingiunzioni di pagamento, cartelle di pagamento e i successivi atti della riscossione coattiva nel medesimo periodo.
Al contempo, in forza del richiamo all'art. 12 del Dlgs 159 del 2015, per tutte le annualità la cui decadenza o prescrizione maturava, originariamente, nell'anno di sospensione, e quindi negli anni 2020 e 2021 – come nel caso in esame - è stata disposta la proroga al 31.12.2023 per tutti i termini di notifica di ingiunzioni, cartelle e atti della riscossione coattiva che sarebbero decaduti o prescritti nel 2020 e nel 2021.
Il contenuto e l'ampiezza delle previsioni sopra citate evidenzia quindi l'applicabilità della sospensione non solo al caso in cui, prima della sospensione, vi sia stata la notifica di un atto della riscossione, come la cartella di pagamento o l'ingiunzione di cui al RD 639/1910, ma anche al caso, come quello in esame, in cui l'agente della riscossione non abbia ancora proceduto alla notifica di un atto della riscossione.
Il comma 3 del citato articolo 12, nel prevedere il divieto di notificare le cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione, va poi ritenuto applicabile anche all'ingiunzione di cui al RD 639/1910, in considerazione del richiamo normativo contenuto nell'art. 68 del decreto Cura Italia.
Proprio la menzione contenuta nell'art. 68 del DL 18/2020 alle entrate non tributarie è indice della riferibilità della normativa contenuta in tale disposizione- così come di quella di cui all'art. 12 del D.lgs 159/2012 cui l'art. 68 ha fatto espresso richiamo – a tutte le pretese creditorie degli enti, ivi comprese quelle derivanti dall'esercizio del potere sanzionatorio.
Ne deriva che il ha beneficiato della sospensione prevista dalla citata normativa per la notifica Pt_1 dell'ingiunzione di pagamento, dato che il termine di prescrizione quinquennale per il credito portato da tale atto sarebbe per l'appunto scaduto nel periodo di sospensione.
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, va disposto il rigetto dell'opposizione di avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20220430546502438394737. Controparte_1
In forza del principio di soccombenza, l' appellato va condannata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore del , spese che si liquidano come da dispositivo, in applicazione del Parte_1
DM 55/2014, tenendo conto del valore del credito fatto valere in giudizio, con riduzione rispetto ai valori medi data la natura delle questioni trattate, l'assenza di istruttoria e considerata l'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento dell'appello svolto dal e, in riforma della sentenza n. 5503/2023 Parte_1 depositata dal Giudice di Pace di in data 22 settembre 2023, rigetta l'opposizione svolta da Pt_1
avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20220430546502438394737; Controparte_1
pagina 5 di 6 - condanna l'appellato alla rifusione in favore del delle spese di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio che liquida per il primo grado in € 173,00 per compensi, oltre spese generali, IV (se non detraibile) e Cpa come per legge e per il secondo grado in €331,00 per compensi, oltre spese generali,
IV (se non detraibile) e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Milano, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10855/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 26 marzo 2025 ad ore 12.40 innanzi al dott. Serena Nicotra, sono comparsi:
Per l'avv. ARBOLETTO DANIELA Parte_1
Per fino alle ore 12.40 nessuno Controparte_1
L'avv. Arboletto precisa le conclusioni come da atto di appello.
Si procede alla discussione orale.
Il Giudice
All'esito della camera di consiglio, alle ore 14.05, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dando atto che le parti non sono presenti alla lettura.
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10855/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARBOLETTO DANIELA e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
COCCANARI MARCELLA, elettivamente domiciliato in VIA LEOPARDI 12 20123 Pt_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALASSO Controparte_1 C.F._1
GIORGIO
APPELLATO
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il ha chiesto l'integrale Parte_1 riforma della sentenza n. 5503/2023 depositata dal Giudice di Pace di in data 22 settembre 2023, con cui Pt_1
è stata accolta l'impugnazione svolta da avverso l'ingiunzione di pagamento n. Controparte_1
20220430546502438394737, relativa all'omesso pagamento di sanzione amministrativa irrogata per una violazione del codice della strada, sul presupposto dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
Nel giudizio di primo grado, aveva proposto opposizione avverso l'ingiunzione Controparte_1 di pagamento notificata dal di in data 01 dicembre 2022 deducendo la omessa notifica del Pt_1 Pt_1 verbale di accertamento posto a base dell'ingiunzione, nonché il decorso del termine di prescrizione quinquennale tra la asserita data di notifica del verbale, risalente al 18 marzo 2016 e la data di notificazione dell'ingiunzione. pagina 2 di 6 Il , ritualmente costituito, aveva chiesto il rigetto dell'opposizione, evidenziando che Parte_1 il verbale di contestazione dell'infrazione era stato regolarmente notificato al ricorrente.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione, il aveva evidenziato che il decorso del termine era stato Pt_1 sospeso in forza delle disposizioni di cui al DL 18/2020 nel periodo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e che si applicava alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 12 del DL 159/2015 prevedente la ulteriore proroga dei termini di prescrizione e decadenza fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Il Giudice di pace nella sentenza impugnata ha accolto l'opposizione richiamando la sentenza del
Tribunale di Cagliari del 27 novembre 2020 nella parte in cui aveva ritenuto non applicabile la normativa citata dal ai titoli esecutivi derivanti da violazione del codice della strada e la non operatività della Pt_1 sospensione del termine quinquennale di prescrizione.
Nell'atto di appello, il ha in primo luogo dedotto che la sentenza di primo grado non Parte_1 conteneva una adeguata e sufficiente motivazione in quanto il giudice si era limitato a fare rinvio per relationem al precedente di merito citato senza nulla indicare sul percorso logico e giuridico che l'aveva portato a tale decisione.
Inoltre, il ha evidenziato che il precedente citato non era neppure aderente alla fattispecie dedotta nel Pt_1 giudizio, dal momento che si riferiva alla sospensione dei termini del procedimento sanzionatorio previsto dalla
L. 689/1981.
In secondo luogo, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado in quanto frutto di errata applicazione delle norme di cui DL 18/2020, non tenendo conto del fatto che la sospensione era prorogata fino al
31 dicembre 2023, data la applicabilità anche alla riscossione delle sanzioni amministrative della disciplina di cui all'art. 12 del DL 159/2015.
L'appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente rigetto dell'opposizione avversaria.
L'appellato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, sul rilievo della corretta interpretazione da parte del giudice di pace delle norme di cui all'art. 68 del DL 18/2020 e di cui all'art. 12 del
DL 159/2015.
All'esito dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c
L'appello va accolto per le ragioni che seguono.
In primo luogo, si rileva che è fondata la doglianza del relativa alla motivazione della Parte_1 sentenza di primo grado
Il giudice di pace si è, invero, limitato a fare rinvio alla sentenza del Tribunale di Cagliari del 27 novembre 2020 senza tuttavia fare un esame critico delle difese svolte dalle parti, senza dare conto delle argomentazioni svolte in tale precedente e senza neppure valutare la aderenza della motivazione del precedente al caso affrontato.
pagina 3 di 6 Si è quindi in presenza di lacune che rendono meramente apparente la motivazione resa dal giudice di primo grado (cfr. in tal senso Cass.civ., sez. 5, 6 luglio 2022 n.21443).
Venendo quindi alla decisione sul merito, la questione da esaminare riguarda il verificarsi della prescrizione quinquennale tra la data di notifica del verbale di infrazione, risalente al 18 marzo 2016 e la data di notifica dell'ingiunzione, avvenuta in data 01 dicembre 2022, tenendo conto della normativa emanata nel periodo emergenziale per la pandemia da Covid 19, di cui alla disciplina del DL n. 18/2020, convertito dalla L. n.
27/2020.
L'art. 68 del DL 18/2020 prevede testualmente:
“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159
Comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a
3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.
Il primo comma dell'art. 68 ha poi richiamato l'art. 12 del d lgs 159/2015, che prevede:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali , favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. .
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali ed assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori dei Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”
pagina 4 di 6
3. L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Le citate norme hanno quindi introdotto una sospensione dei termini dei versamenti sia per le entrate tributarie che non tributarie scadenti nel citato periodo, il che ha comportato la impossibilità per gli enti impositori di notificare ingiunzioni di pagamento, cartelle di pagamento e i successivi atti della riscossione coattiva nel medesimo periodo.
Al contempo, in forza del richiamo all'art. 12 del Dlgs 159 del 2015, per tutte le annualità la cui decadenza o prescrizione maturava, originariamente, nell'anno di sospensione, e quindi negli anni 2020 e 2021 – come nel caso in esame - è stata disposta la proroga al 31.12.2023 per tutti i termini di notifica di ingiunzioni, cartelle e atti della riscossione coattiva che sarebbero decaduti o prescritti nel 2020 e nel 2021.
Il contenuto e l'ampiezza delle previsioni sopra citate evidenzia quindi l'applicabilità della sospensione non solo al caso in cui, prima della sospensione, vi sia stata la notifica di un atto della riscossione, come la cartella di pagamento o l'ingiunzione di cui al RD 639/1910, ma anche al caso, come quello in esame, in cui l'agente della riscossione non abbia ancora proceduto alla notifica di un atto della riscossione.
Il comma 3 del citato articolo 12, nel prevedere il divieto di notificare le cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione, va poi ritenuto applicabile anche all'ingiunzione di cui al RD 639/1910, in considerazione del richiamo normativo contenuto nell'art. 68 del decreto Cura Italia.
Proprio la menzione contenuta nell'art. 68 del DL 18/2020 alle entrate non tributarie è indice della riferibilità della normativa contenuta in tale disposizione- così come di quella di cui all'art. 12 del D.lgs 159/2012 cui l'art. 68 ha fatto espresso richiamo – a tutte le pretese creditorie degli enti, ivi comprese quelle derivanti dall'esercizio del potere sanzionatorio.
Ne deriva che il ha beneficiato della sospensione prevista dalla citata normativa per la notifica Pt_1 dell'ingiunzione di pagamento, dato che il termine di prescrizione quinquennale per il credito portato da tale atto sarebbe per l'appunto scaduto nel periodo di sospensione.
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, va disposto il rigetto dell'opposizione di avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20220430546502438394737. Controparte_1
In forza del principio di soccombenza, l' appellato va condannata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore del , spese che si liquidano come da dispositivo, in applicazione del Parte_1
DM 55/2014, tenendo conto del valore del credito fatto valere in giudizio, con riduzione rispetto ai valori medi data la natura delle questioni trattate, l'assenza di istruttoria e considerata l'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento dell'appello svolto dal e, in riforma della sentenza n. 5503/2023 Parte_1 depositata dal Giudice di Pace di in data 22 settembre 2023, rigetta l'opposizione svolta da Pt_1
avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20220430546502438394737; Controparte_1
pagina 5 di 6 - condanna l'appellato alla rifusione in favore del delle spese di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio che liquida per il primo grado in € 173,00 per compensi, oltre spese generali, IV (se non detraibile) e Cpa come per legge e per il secondo grado in €331,00 per compensi, oltre spese generali,
IV (se non detraibile) e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Milano, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 6 di 6