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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/10/2025, n. 2396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2396 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9317/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MANGIONE ANDREA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. RAHO MARCELLO CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 02/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; le parti hanno depositato le note nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
La ricorrente ha chiesto: 1) dichiarare che la ricorrente ha realmente svolto attività di tipo agricolo per conto terzi nel 2019 per n. 52 contributi giornalieri;
2) per l'effetto, ordinare al convenuto la sua iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola PE y OY nell'anno 2019 nei mesi da ottobre a dicembre per 52 giornate;
la tesi della ricorrente si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni – peraltro generiche – di presunti colleghi di lavoro, i quali sono stati a loro volta cancellati dagli elenchi per gli anni in questione ed hanno proposto analogo ricorso.
Tale circostanza – pur non comportando di per sé la loro incapacità a testimoniare ex art. 246
c.p.c. – è comunque un elemento di cui si deve tenere conto ai fini dell'attendibilità dei testi.
Nel caso di specie, il giudizio di attendibilità sulle loro dichiarazioni non può essere positivo.
1 L' ha infatti prodotto il verbale di accertamento ispettivo definito in data 29.9.2022, che fa CP_1 prova fino a querela di falso dei fatti direttamente accertati dagli ispettori.
Sulla base di tali accertamenti, gli ispettori sono pervenuti alle seguenti conclusioni:
A. I terreni dichiarati non sono risultati nella reale disponibilità dell'azienda Parte_2
Solo una piccola parte di quelli dichiarati in denuncia aziendale sono risultati nella
[...] disponibilità dell'azienda agricola e di questi solo una piccola parte è stata coltivata mentre tutti i restanti terreni sono risultati incolti. Inoltre, tutte le tipologie di colture avvicendate che sono state dichiarate sono state riportate al solo scopo di far lievitare il fabbisogno aziendale delle giornate da lavorare, mentre di fatto non sono mai state praticate.
B. Assoluta mancanza di documentazione fiscale certa atta a comprovare una qualsiasi attività agricola. E' risultato compilato solo un registro dei corrispettivi che proprio per sua natura non è un documento che possa identificare la tipologia delle registrazioni effettuare: mancanza della tipologia di prodotto venduto;
mancanza della quantità di prodotto;
mancanza dei dati dell'acquirente; mancanza di data certa. Da evidenziare che la signora non è risultata avere licenza per la vendita itinerante dei prodotti Parte_2 agricoli né su aree private o pubbliche rilasciata dal Comune di Monteroni. Non sono state emesse fatture comprovanti la vendita di prodotti agricoli eccetto 2 fatture per l'anno 2015
e una per il 2016 di importi esigui, sotto i mille euro. Non sono state riscontrate fatture acquisti tali da avvallare l'attività agricola imprenditoriale della signora PE y OY;
C. Numero esorbitante di giornate agricole denunciate annualmente (oltre 20.000 giornate) rispetto al fabbisogno rilevato sulla base dei terreni e coltivazioni effettuate;
D. Mancanza di qualsiasi documento atto a tracciare le retribuzioni erogate ai lavoratori così come previsto dall'Art. 1 c. 910-914 della Legge 205/2017 in vigore dal 01/07/2018;
E. L'azienda ha maturato dal 2015 a giugno 2021 un debito contributivo Parte_2 di € 3.029.194,17 che non ha mai pagato;
F. L'azienda LOPEZ Y avrebbe avuto in questi anni una perdita netta di €. Parte_2
8.509.107,55, dato assolutamente inverosimile considerato che la diponibilità economica della signora si aggira intorno a €. 13.300,00 all'anno. Parte_2
Tali conclusioni non appaiono smentite da sufficienti prove di segno contrario.
La teste ha dichiarato: Testimone_1
A.D.R. Io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per la signora nel 2019 a fine anno, Parte_3 nei mesi di ottobre e novembre, poi io a dicembre non ho lavorato;
io avevo iniziato a febbraio, con la ricorrente abbiamo lavorato insieme solo nei mesi di ottobre e novembre;
lavoravamo nella stessa squadra, per questo la conosco, la squadra era composta da una decina di signore. A.D.R. i terreni sui cui lavoravamo erano nella parte di dietro rispetto all'azienda, davanti ci sono le due serre e dietro ci sono i terreni, ci sono gli alberi di ulivo, gli aranci, le pesche e poi la verdura che piantavamo e raccoglievamo;
l'azienda era a Monteroni e c'era anche l'abitazione della signora PE.
2 A.D.R. l'orario di lavoro era dalle 07:00 alle 13:00 essendo periodo invernale;
d'estate invece si lavorava dalle 05:30-06:00 alle 11:00. A.D.R. la retribuzione era di 50 euro al giorno in contanti, con acconti a seconda della disponibilità; le somme ci venivano date dalla signora PE nel suo ufficio, che è accanto alla casa;
le direttive ci venivano date da , che era l'uomo di fiducia, Persona_1 stava sui campi insieme a noi, noi avevamo la sua figura come riferimento.
A.D.R. anche a me sono state cancellate le giornate e ho proposto analogo ricorso;
non ricordo se ho indicato la ricorrente come mia testimone. A.D.R. Nel 2022 sono stata trovata dagli ispettori sui campi, stavamo raccogliendo olive;
lavoro in agricoltura da quando avevo 15 anni, dal 1975.
La teste ha dichiarato: A.D.R. Io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per Testimone_2
l'azienda nel 2019 a fine anno, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre;
io ho lavorato Parte_3 anche nel 2018 e 2020 sempre negli stessi mesi;
la maggior parte delle volte lavoravamo nella stessa squadra, eravamo più o meno una decina, c'era anche qualche uomo, tra cui che ci guidava, Per_1 ci diceva cosa dovevamo fare;
di cognome si chiama Guida. A.D.R. i terreni erano vicino alla casa della signora e all'azienda a Monteroni, nella parte di dietro;
nei periodi in cui ho lavorato c'erano gli alberi di ulivo, le pesche e le arance, nonché verdure, tipo cavolfiori, insalata, finocchi, rape;
facevamo coltivazione e raccolta. Preciso che c'era anche un agriturismo ed un ristorante ed i prodotti raccolti erano destinati anche a tali attività. A.D.R. l'orario di lavoro era dalle 06:03-07:00 fino alle 12:00-13:00 essendo periodo invernale;
non ricordo se ho lavorato in periodo estivo. A.D.R. la retribuzione era di 50 euro al giorno in contanti, le somme ci venivano date dalla signora PE nell'ufficio vicino casa quando poteva, più o meno ogni 10-15 giorni. A.D.R. anche a me sono state cancellate le giornate e ho proposto analogo ricorso;
non ho indicato la ricorrente come testimone.
Si tratta di dichiarazioni che - oltre ad essere molto generiche e in parziale contrasto tra di loro in relazione all'orario di lavoro– sono in contrasto evidente con le risultanze del verbale ispettivo.
In particolare, la teste a dichiarato di avere lavorato solo da febbraio a novembre e Tes_1 che nel mese di dicembre non avrebbe lavorato;
tale circostanza è smentita dal verbale ispettivo, da cui risulta che nel 2019 è stata denunciata anche nel mese di gennaio (per 7 gg.) e nel mese di dicembre (per 10 gg.), casualmente per un numero di giornate complessivo pari a 152 (pag. 28).
La teste ha dichiarato di avere lavorato a ottobre, novembre e dicembre negli anni Tes_2
2018-2019-2020, ma dal verbale risulta che nel 2019 è stata denunciata anche a settembre e nel
2020 anche nei mesi di luglio, agosto e settembre (pag. 35).
In realtà, l'unico elemento che potrebbe indurre a ritenere attendibili le dichiarazioni dei testi, quantomeno con riferimento alla teste è costituito dal fatto che ella ha dichiarato di Tes_1 essere stata trovata sui fondi dagli ispettori nel 2022; tale circostanza trova conferma nel verbale ispettivo, da cui risulta che fu trovata dagli ispettori in data 10.11.2022 (pag. 45 della II parte).
Al riguardo, si deve però rilevare che, in primo luogo, quel giorno furono trovati n. 18 lavoratori su n. 79 complessivamente in forza;
quel giorno, la datrice di lavoro denunciò solo quelli trovati dagli ispettori, mentre nel giorno precedente e in quello successivo ne aveva denunciati n. 58.
3 Le stesse discrasie sono state riscontrate dagli ispettori in occasione dei precedenti accessi in data 24 maggio, 25 luglio, 13 settembre e 18 ottobre;
a ciò si aggiunga che il 24 maggio erano stati trovati solo n. 7 lavoratori (mentre sul LUL ne risultavano registrati n. 81); durante gli accessi successivi ne sono stati trovati sempre di più, il che alimenta certamente il dubbio degli ispettori circa il fatto che avesse capito che si stavano susseguendo gli accessi e Parte_2 avesse avvertito i suoi lavoratori dei controlli, in modo da farsi trovare sui terreni.
Tali dubbi trovano conferma nel fatto che nei giorni degli accessi vengono indicati sul LUL solo i lavoratori trovati sui terreni dagli ispettori, mentre nei giorni precedenti e successivi ne vengono indicati molti di più. Ciò induce ad escludere che tali presenze possano costituire da sole prova certa dell'effettività del rapporto di lavoro;
soprattutto, ciò induce ad escludere che il fatto che la teste fosse stata trovata il 10 novembre sia di per sé indice dell'attendibilità delle Tes_1 sue dichiarazioni, considerato che la stessa risultava registrata (e quindi denunciata) anche in data 25 luglio, ma non fu trovata sui terreni dagli ispettori durante l'accesso.
Per quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere rigettato.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 25/08/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 03/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
4
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9317/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MANGIONE ANDREA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. RAHO MARCELLO CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 02/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; le parti hanno depositato le note nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
La ricorrente ha chiesto: 1) dichiarare che la ricorrente ha realmente svolto attività di tipo agricolo per conto terzi nel 2019 per n. 52 contributi giornalieri;
2) per l'effetto, ordinare al convenuto la sua iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola PE y OY nell'anno 2019 nei mesi da ottobre a dicembre per 52 giornate;
la tesi della ricorrente si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni – peraltro generiche – di presunti colleghi di lavoro, i quali sono stati a loro volta cancellati dagli elenchi per gli anni in questione ed hanno proposto analogo ricorso.
Tale circostanza – pur non comportando di per sé la loro incapacità a testimoniare ex art. 246
c.p.c. – è comunque un elemento di cui si deve tenere conto ai fini dell'attendibilità dei testi.
Nel caso di specie, il giudizio di attendibilità sulle loro dichiarazioni non può essere positivo.
1 L' ha infatti prodotto il verbale di accertamento ispettivo definito in data 29.9.2022, che fa CP_1 prova fino a querela di falso dei fatti direttamente accertati dagli ispettori.
Sulla base di tali accertamenti, gli ispettori sono pervenuti alle seguenti conclusioni:
A. I terreni dichiarati non sono risultati nella reale disponibilità dell'azienda Parte_2
Solo una piccola parte di quelli dichiarati in denuncia aziendale sono risultati nella
[...] disponibilità dell'azienda agricola e di questi solo una piccola parte è stata coltivata mentre tutti i restanti terreni sono risultati incolti. Inoltre, tutte le tipologie di colture avvicendate che sono state dichiarate sono state riportate al solo scopo di far lievitare il fabbisogno aziendale delle giornate da lavorare, mentre di fatto non sono mai state praticate.
B. Assoluta mancanza di documentazione fiscale certa atta a comprovare una qualsiasi attività agricola. E' risultato compilato solo un registro dei corrispettivi che proprio per sua natura non è un documento che possa identificare la tipologia delle registrazioni effettuare: mancanza della tipologia di prodotto venduto;
mancanza della quantità di prodotto;
mancanza dei dati dell'acquirente; mancanza di data certa. Da evidenziare che la signora non è risultata avere licenza per la vendita itinerante dei prodotti Parte_2 agricoli né su aree private o pubbliche rilasciata dal Comune di Monteroni. Non sono state emesse fatture comprovanti la vendita di prodotti agricoli eccetto 2 fatture per l'anno 2015
e una per il 2016 di importi esigui, sotto i mille euro. Non sono state riscontrate fatture acquisti tali da avvallare l'attività agricola imprenditoriale della signora PE y OY;
C. Numero esorbitante di giornate agricole denunciate annualmente (oltre 20.000 giornate) rispetto al fabbisogno rilevato sulla base dei terreni e coltivazioni effettuate;
D. Mancanza di qualsiasi documento atto a tracciare le retribuzioni erogate ai lavoratori così come previsto dall'Art. 1 c. 910-914 della Legge 205/2017 in vigore dal 01/07/2018;
E. L'azienda ha maturato dal 2015 a giugno 2021 un debito contributivo Parte_2 di € 3.029.194,17 che non ha mai pagato;
F. L'azienda LOPEZ Y avrebbe avuto in questi anni una perdita netta di €. Parte_2
8.509.107,55, dato assolutamente inverosimile considerato che la diponibilità economica della signora si aggira intorno a €. 13.300,00 all'anno. Parte_2
Tali conclusioni non appaiono smentite da sufficienti prove di segno contrario.
La teste ha dichiarato: Testimone_1
A.D.R. Io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per la signora nel 2019 a fine anno, Parte_3 nei mesi di ottobre e novembre, poi io a dicembre non ho lavorato;
io avevo iniziato a febbraio, con la ricorrente abbiamo lavorato insieme solo nei mesi di ottobre e novembre;
lavoravamo nella stessa squadra, per questo la conosco, la squadra era composta da una decina di signore. A.D.R. i terreni sui cui lavoravamo erano nella parte di dietro rispetto all'azienda, davanti ci sono le due serre e dietro ci sono i terreni, ci sono gli alberi di ulivo, gli aranci, le pesche e poi la verdura che piantavamo e raccoglievamo;
l'azienda era a Monteroni e c'era anche l'abitazione della signora PE.
2 A.D.R. l'orario di lavoro era dalle 07:00 alle 13:00 essendo periodo invernale;
d'estate invece si lavorava dalle 05:30-06:00 alle 11:00. A.D.R. la retribuzione era di 50 euro al giorno in contanti, con acconti a seconda della disponibilità; le somme ci venivano date dalla signora PE nel suo ufficio, che è accanto alla casa;
le direttive ci venivano date da , che era l'uomo di fiducia, Persona_1 stava sui campi insieme a noi, noi avevamo la sua figura come riferimento.
A.D.R. anche a me sono state cancellate le giornate e ho proposto analogo ricorso;
non ricordo se ho indicato la ricorrente come mia testimone. A.D.R. Nel 2022 sono stata trovata dagli ispettori sui campi, stavamo raccogliendo olive;
lavoro in agricoltura da quando avevo 15 anni, dal 1975.
La teste ha dichiarato: A.D.R. Io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per Testimone_2
l'azienda nel 2019 a fine anno, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre;
io ho lavorato Parte_3 anche nel 2018 e 2020 sempre negli stessi mesi;
la maggior parte delle volte lavoravamo nella stessa squadra, eravamo più o meno una decina, c'era anche qualche uomo, tra cui che ci guidava, Per_1 ci diceva cosa dovevamo fare;
di cognome si chiama Guida. A.D.R. i terreni erano vicino alla casa della signora e all'azienda a Monteroni, nella parte di dietro;
nei periodi in cui ho lavorato c'erano gli alberi di ulivo, le pesche e le arance, nonché verdure, tipo cavolfiori, insalata, finocchi, rape;
facevamo coltivazione e raccolta. Preciso che c'era anche un agriturismo ed un ristorante ed i prodotti raccolti erano destinati anche a tali attività. A.D.R. l'orario di lavoro era dalle 06:03-07:00 fino alle 12:00-13:00 essendo periodo invernale;
non ricordo se ho lavorato in periodo estivo. A.D.R. la retribuzione era di 50 euro al giorno in contanti, le somme ci venivano date dalla signora PE nell'ufficio vicino casa quando poteva, più o meno ogni 10-15 giorni. A.D.R. anche a me sono state cancellate le giornate e ho proposto analogo ricorso;
non ho indicato la ricorrente come testimone.
Si tratta di dichiarazioni che - oltre ad essere molto generiche e in parziale contrasto tra di loro in relazione all'orario di lavoro– sono in contrasto evidente con le risultanze del verbale ispettivo.
In particolare, la teste a dichiarato di avere lavorato solo da febbraio a novembre e Tes_1 che nel mese di dicembre non avrebbe lavorato;
tale circostanza è smentita dal verbale ispettivo, da cui risulta che nel 2019 è stata denunciata anche nel mese di gennaio (per 7 gg.) e nel mese di dicembre (per 10 gg.), casualmente per un numero di giornate complessivo pari a 152 (pag. 28).
La teste ha dichiarato di avere lavorato a ottobre, novembre e dicembre negli anni Tes_2
2018-2019-2020, ma dal verbale risulta che nel 2019 è stata denunciata anche a settembre e nel
2020 anche nei mesi di luglio, agosto e settembre (pag. 35).
In realtà, l'unico elemento che potrebbe indurre a ritenere attendibili le dichiarazioni dei testi, quantomeno con riferimento alla teste è costituito dal fatto che ella ha dichiarato di Tes_1 essere stata trovata sui fondi dagli ispettori nel 2022; tale circostanza trova conferma nel verbale ispettivo, da cui risulta che fu trovata dagli ispettori in data 10.11.2022 (pag. 45 della II parte).
Al riguardo, si deve però rilevare che, in primo luogo, quel giorno furono trovati n. 18 lavoratori su n. 79 complessivamente in forza;
quel giorno, la datrice di lavoro denunciò solo quelli trovati dagli ispettori, mentre nel giorno precedente e in quello successivo ne aveva denunciati n. 58.
3 Le stesse discrasie sono state riscontrate dagli ispettori in occasione dei precedenti accessi in data 24 maggio, 25 luglio, 13 settembre e 18 ottobre;
a ciò si aggiunga che il 24 maggio erano stati trovati solo n. 7 lavoratori (mentre sul LUL ne risultavano registrati n. 81); durante gli accessi successivi ne sono stati trovati sempre di più, il che alimenta certamente il dubbio degli ispettori circa il fatto che avesse capito che si stavano susseguendo gli accessi e Parte_2 avesse avvertito i suoi lavoratori dei controlli, in modo da farsi trovare sui terreni.
Tali dubbi trovano conferma nel fatto che nei giorni degli accessi vengono indicati sul LUL solo i lavoratori trovati sui terreni dagli ispettori, mentre nei giorni precedenti e successivi ne vengono indicati molti di più. Ciò induce ad escludere che tali presenze possano costituire da sole prova certa dell'effettività del rapporto di lavoro;
soprattutto, ciò induce ad escludere che il fatto che la teste fosse stata trovata il 10 novembre sia di per sé indice dell'attendibilità delle Tes_1 sue dichiarazioni, considerato che la stessa risultava registrata (e quindi denunciata) anche in data 25 luglio, ma non fu trovata sui terreni dagli ispettori durante l'accesso.
Per quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere rigettato.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 25/08/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 03/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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