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Decreto 3 aprile 2025
Decreto 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, decreto 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3611-1/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione monocratica in persona del magistrato dott.ssa Cristina Reggiani
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3611-1/2025 promossa da:
(CUI: CodiceFiscale_1 C.F._2
RICORRENTE contro
E_
[...]
RESISTENTE ha pronunciato il seguente
DECRETO
LETTA l'istanza avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 35-bis, co. 4, D.lgs. n. 25/2008 con cui si chiede la sospensione della decisione adottata dalla E_
;
[...]
RILEVATO che la E_
ha dichiarato inammissibile la domanda reiterata di protezione internazionale ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. b), D.lgs. n. 25/2008;
RILEVATO che ai sensi art. 35-bis, co. 3, D.lgs. n. 25/2008 il provvedimento impugnato non è automaticamente sospeso, sicché occorre provvedere in ordine all'istanza di sospensione;
PREMESSO che:
- l'art. 28-bis, co. 1, D.lgs. n. 25/2008 (Procedure accelerate) nella sua formulazione attuale prevede che una volta presentato il ricorso da parte del richiedente asilo, la Questura, quando ritenga che la domanda sia “manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 28-ter” (lettera d), “provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla che, entro E_
sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni”;
- l'art. 28, co. 1, D.lgs. n. 25/2008 prevede quindi che, una volta ricevuto il ricorso e la documentazione dalla Questura, “il presidente della , previo esame E_
Pagina 1 preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma 2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 28-bis”;
- fra i casi di procedura accelerata gli artt. 28 e 28-bis, co 1, richiamano anche le procedure aventi ad oggetto le domande reiterate ritenute inammissibili, per cui l'art. 29, co. 1-bis, prevede che “nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della
, diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del E_
richiedente, nuovi elementi o nuove prove rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica” e l'art. 28-bis, co. 1, stabilisce che “la Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla
che adotta la decisione entro cinque giorni”; E_
- nella formulazione attualmente in vigore, il combinato disposto degli artt. 28 e 28-bis cit. demanda dunque alla Questura un primo vaglio in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una procedura accelerata, ma prescrive in modo univoco che la relativa decisione sia adottata dal
Presidente della;
E_
- l'art. 28, co. 1 cit., prescrive, infine, che, adottata la decisione di procedere alla procedura accelerata in luogo di quella ordinaria da parte del Presidente della , “la E_
informa tempestivamente il richiedente delle determinazioni procedurali E_ assunte ai sensi del periodo precedente”;
- con sentenza n. 11399/2024 le Sezioni Unite si sono pronunciate in merito al rinvio pregiudiziale proposto ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. dal Tribunale di Bologna con ordinanza emessa il 11.6.2023
(nel procedimento iscritto al r.g. 5751/2023) affermando come il principio di sospensione automatica del provvedimento della è posto a presidio del principio di effettività della CP_1
tutela che trova espresso riscontro sia nel diritto internazionale (artt. 6 e 13 CEDU) che nel diritto unionale (art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE e art. 46 Direttiva 2013/32/UE);
- tali norme impongono di considerare regola generale la sospensione automatica, mentre le ipotesi di deroga sono da ritenersi del tutto eccezionali e tassative, dunque da interpretare in modo rigoroso e restrittivo;
- nel prendere posizione sul rinvio pregiudiziale in questione le Sezioni Unite hanno, in particolare, statuito il seguente principio di diritto: “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla
[...]
nei confronti di soggetto proveniente da Paese E_
sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la abbia applicato una corretta procedura accelerata, E_
Pagina 2 utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della ”; E_
- la decisione della Suprema Corte, dovendo rispondere al quesito specifico posto nel rinvio pregiudiziale proposto da questo Tribunale, ha riguardo nel dispositivo soltanto alla manifesta infondatezza pronunciata per soggetti provenienti dai paesi di origine sicuri, ma nella motivazione si riferisce in modo chiaro ed univoco a tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità (come peraltro richiesto espressamente dalla nelle sue conclusioni Parte_1
richiamate nella sentenza), evidenziando in modo chiaro al § 31 che “la ratio comune alle ipotesi contenute nell'art. 28 bis, ovvero la immediata presenza o acquisibilità degli elementi da valutare,
e la stretta connessione tra ristrettezza dei tempi, decisione e deroga al principio della sospensione, evidenzia la necessitata coesistenza dei tre fattori e, dunque, il venir meno dell'intero impianto in caso del venir meno di uno di essi (tempi dati)” e al § 33 che “deve essere quindi ritenuto che, al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della
principio, ricordiamolo, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per CP_1
la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità)”;
- ne consegue che per tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità vale la regola della sospensione automatica qualora non sia stata seguita una corretta procedura accelerata;
- dal richiamo nella parte motiva della sentenza delle SSUU al rilievo d'ufficio svolto da questo
Tribunale nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale in relazione alla mancata comunicazione della decisione emessa all'esito dell'esame preliminare e dalla lettera del dispositivo della sentenza delle
SSUU, dove si evidenzia l'esigenza di correttezza dell'iter amministrativo in tutte le “sue articolazioni procedimentali”, si deve ritenere che la deroga d'ogni articolazione della procedura accelerata comporti la sospensione automatica, dunque non solo un eventuale superamento dei termini, ma anche la mancata comunicazione da parte della della decisione E_ del suo Presidente all'esito dell'esame preliminare, come peraltro richiesto espressamente dalla
Procura Generale nelle sue conclusioni richiamate nella sentenza;
PRECISATO, dunque, che:
- secondo la disciplina attualmente vigente, affinché la procedura accelerata possa dirsi rispettata occorre che vi sia stata comunicazione al richiedente, ai sensi dell'art. 28, co. 1, D.lgs. 25/2008, da parte del Presidente della circa l'esito dell'esame preliminare svolto in E_
Pagina 3 ordine alla determinazione di applicare la procedura accelerata di cui all'art. 28-bis D.lgs. 25/2008,
e che – allo stesso tempo – siano stati rigorosamente rispettati i termini temporali previsti dall'art. 28-bis, co. 2, D.lgs. 25/2008, ossia che la decisione venga adottata entro 7+2 giorni dalla trasmissione degli atti da parte della Questura alla (ovvero entro 5 giorni E_
nei casi di decisione di inammissibilità);
- le Sezioni Unite, nella sentenza sopra citata, nulla precisano in merito alla necessità o meno di rispettare in casi di manifesta infondatezza entrambi i termini (7+2), con la conseguenza che si deve ritenere sufficiente – ai fini della regolarità della procedura – il rispetto del termine complessivo di
9 giorni dalla ricezione degli atti da parte della attesa l'invarianza degli interessi in CP_1
gioco;
- ai fini della decorrenza del predetto termine occorre tener conto, inoltre, che, ai sensi del comma 2 dell'art. 28-bis “La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla ” (sottolineatura aggiunta); E_
- al fine di individuare il decorso del termine sopra indicato, l'inciso “senza ritardo” di cui al secondo comma va interpretato nel senso che la trasmissione della domanda alla deve CP_1 avvenire “immediatamente” rispetto alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte del richiedente, ossia entro lo stesso giorno (salva la possibilità di valutare eventuali giustificazioni addotte dalla in ordine al ritardo nella trasmissione); CP_1
RILEVATO che il controllo in merito al rispetto della procedura seguita dalla Commissione va effettuato d'ufficio (Cfr. Cass. n. 6745/2021; in tal senso, anche S.U. 11399/2024 § 34), a prescindere dall'eccezione eventualmente sollevata sul punto dal ricorrente;
OSSERVATO che:
- incombe sull'Amministrazione l'onere di provare l'avvenuta corretta esecuzione della procedura accelerata al fine di motivare l'emanazione di un provvedimento che comporta una deroga alla regola della sospensione automatica;
- di conseguenza alla luce dell'indirizzo imposto dalle Sezioni Unite si deve segnalare che il provvedimento della che rechi nel dispositivo una deroga alla regola della E_
sospensione automatica (per manifesta infondatezza o inammissibilità del ricorso) deve recare in dettaglio nella parte motiva tutte le indicazioni indispensabili al fine di verificare se sia stata seguita correttamente la procedura accelerata e dunque: A) la data di avvenuta comunicazione al richiedente asilo della decisione del Presidente della ad esito dell'esame E_
preliminare e B) le date della:
1. manifestazione della volontà di richiedere asilo, 2. formalizzazione della domanda, 3. trasmissione alla , 4. audizione (in ipotesi di manifesta E_
infondatezza), 5. decisione;
Pagina 4 RITENUTO, altresì, che dalla sentenza delle SSUU si evinca una chiara indicazione di rigidità del rito amministrativo ai fini della produzione dell'effetto derogatorio del principio generale della sospensione automatica, tale per cui si deve trarre la conclusione che tale effetto si produce se anche nella fase antecedente sia rispettato un iter non più lungo dei termini massimi per la formalizzazione (10 giorni) e senza che si sia prodotto “ritardo” nella trasmissione dalla Questura alla , poiché sarebbe privo di qualsiasi consistenza giuridica un E_ irrigidimento rispetto al termine di 5 o di 9 giorni, se l'Amministrazione potesse trasmettere la domanda anche settimane o mesi dopo la manifestazione di volontà; che in caso di superamento del termine di sedici giorni lavorativi fra presentazione e formalizzazione (termine indicato come massimo, per circostanze eccezionali, tanto dalla Direttiva che dall'art. 26 D.lgs. 25/2008) vi
è sospensione automatica;
RILEVATO, invero, che sebbene risultino rispettati i termini di legge (giorni 5 per la inammissibilità), tra la redazione del modello C3 e l'emanazione del provvedimento finale, è trascorso un tempo superiore a quello di legge tra la manifestazione della volontà di presentare domanda di protezione internazionale (il 17/1/2025 quando gli è stato dato
l'appuntamento in Questura per la redazione del modulo C3 vedi doc. in atti rilasciato dalla
Questura) e quello della sua formalizzazione (11/2/2025);
RITENUTO che la procedura seguita, dunque, non può essere qualificata quale procedura accelerata;
OSSERVATO pertanto che:
- la mancata adozione della procedura accelerata da parte dell'Autorità competente dà luogo all'inapplicabilità dell'art. 35-bis, co. 2, D.lgs. n. 25/2008 in materia di dimezzamento dei termini per ricorrere e nella specie il deposito del ricorso giurisdizionale avvenuto il 19/3/2025 appare tempestivo poiché il provvedimento è stato notificato il 6/3/2025;
- quanto alla richiesta di sospensione, posto che dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 11399 del 29 aprile 2024 emerge in modo univoco che per tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità, qualora non sia stata seguita dalla
[...]
una corretta procedura accelerata, E_ si “riespande” la regola generale della sospensione automatica, va osservato come nel caso di specie alla proposizione del tempestivo ricorso giurisdizionale corrisponda l'effetto giuridico della sospensione automatica del provvedimento della E_
;
[...]
Pagina 5
P.Q.M.
ACCERTA che la proposizione di tempestivo ricorso giurisdizionale ha prodotto la sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bologna in data 3/4/2025
La Giudice
Dott.ssa Cristina Reggiani
Pagina 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione monocratica in persona del magistrato dott.ssa Cristina Reggiani
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3611-1/2025 promossa da:
(CUI: CodiceFiscale_1 C.F._2
RICORRENTE contro
E_
[...]
RESISTENTE ha pronunciato il seguente
DECRETO
LETTA l'istanza avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 35-bis, co. 4, D.lgs. n. 25/2008 con cui si chiede la sospensione della decisione adottata dalla E_
;
[...]
RILEVATO che la E_
ha dichiarato inammissibile la domanda reiterata di protezione internazionale ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. b), D.lgs. n. 25/2008;
RILEVATO che ai sensi art. 35-bis, co. 3, D.lgs. n. 25/2008 il provvedimento impugnato non è automaticamente sospeso, sicché occorre provvedere in ordine all'istanza di sospensione;
PREMESSO che:
- l'art. 28-bis, co. 1, D.lgs. n. 25/2008 (Procedure accelerate) nella sua formulazione attuale prevede che una volta presentato il ricorso da parte del richiedente asilo, la Questura, quando ritenga che la domanda sia “manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 28-ter” (lettera d), “provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla che, entro E_
sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni”;
- l'art. 28, co. 1, D.lgs. n. 25/2008 prevede quindi che, una volta ricevuto il ricorso e la documentazione dalla Questura, “il presidente della , previo esame E_
Pagina 1 preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma 2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 28-bis”;
- fra i casi di procedura accelerata gli artt. 28 e 28-bis, co 1, richiamano anche le procedure aventi ad oggetto le domande reiterate ritenute inammissibili, per cui l'art. 29, co. 1-bis, prevede che “nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della
, diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del E_
richiedente, nuovi elementi o nuove prove rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica” e l'art. 28-bis, co. 1, stabilisce che “la Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla
che adotta la decisione entro cinque giorni”; E_
- nella formulazione attualmente in vigore, il combinato disposto degli artt. 28 e 28-bis cit. demanda dunque alla Questura un primo vaglio in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una procedura accelerata, ma prescrive in modo univoco che la relativa decisione sia adottata dal
Presidente della;
E_
- l'art. 28, co. 1 cit., prescrive, infine, che, adottata la decisione di procedere alla procedura accelerata in luogo di quella ordinaria da parte del Presidente della , “la E_
informa tempestivamente il richiedente delle determinazioni procedurali E_ assunte ai sensi del periodo precedente”;
- con sentenza n. 11399/2024 le Sezioni Unite si sono pronunciate in merito al rinvio pregiudiziale proposto ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. dal Tribunale di Bologna con ordinanza emessa il 11.6.2023
(nel procedimento iscritto al r.g. 5751/2023) affermando come il principio di sospensione automatica del provvedimento della è posto a presidio del principio di effettività della CP_1
tutela che trova espresso riscontro sia nel diritto internazionale (artt. 6 e 13 CEDU) che nel diritto unionale (art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE e art. 46 Direttiva 2013/32/UE);
- tali norme impongono di considerare regola generale la sospensione automatica, mentre le ipotesi di deroga sono da ritenersi del tutto eccezionali e tassative, dunque da interpretare in modo rigoroso e restrittivo;
- nel prendere posizione sul rinvio pregiudiziale in questione le Sezioni Unite hanno, in particolare, statuito il seguente principio di diritto: “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla
[...]
nei confronti di soggetto proveniente da Paese E_
sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la abbia applicato una corretta procedura accelerata, E_
Pagina 2 utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della ”; E_
- la decisione della Suprema Corte, dovendo rispondere al quesito specifico posto nel rinvio pregiudiziale proposto da questo Tribunale, ha riguardo nel dispositivo soltanto alla manifesta infondatezza pronunciata per soggetti provenienti dai paesi di origine sicuri, ma nella motivazione si riferisce in modo chiaro ed univoco a tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità (come peraltro richiesto espressamente dalla nelle sue conclusioni Parte_1
richiamate nella sentenza), evidenziando in modo chiaro al § 31 che “la ratio comune alle ipotesi contenute nell'art. 28 bis, ovvero la immediata presenza o acquisibilità degli elementi da valutare,
e la stretta connessione tra ristrettezza dei tempi, decisione e deroga al principio della sospensione, evidenzia la necessitata coesistenza dei tre fattori e, dunque, il venir meno dell'intero impianto in caso del venir meno di uno di essi (tempi dati)” e al § 33 che “deve essere quindi ritenuto che, al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della
principio, ricordiamolo, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per CP_1
la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità)”;
- ne consegue che per tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità vale la regola della sospensione automatica qualora non sia stata seguita una corretta procedura accelerata;
- dal richiamo nella parte motiva della sentenza delle SSUU al rilievo d'ufficio svolto da questo
Tribunale nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale in relazione alla mancata comunicazione della decisione emessa all'esito dell'esame preliminare e dalla lettera del dispositivo della sentenza delle
SSUU, dove si evidenzia l'esigenza di correttezza dell'iter amministrativo in tutte le “sue articolazioni procedimentali”, si deve ritenere che la deroga d'ogni articolazione della procedura accelerata comporti la sospensione automatica, dunque non solo un eventuale superamento dei termini, ma anche la mancata comunicazione da parte della della decisione E_ del suo Presidente all'esito dell'esame preliminare, come peraltro richiesto espressamente dalla
Procura Generale nelle sue conclusioni richiamate nella sentenza;
PRECISATO, dunque, che:
- secondo la disciplina attualmente vigente, affinché la procedura accelerata possa dirsi rispettata occorre che vi sia stata comunicazione al richiedente, ai sensi dell'art. 28, co. 1, D.lgs. 25/2008, da parte del Presidente della circa l'esito dell'esame preliminare svolto in E_
Pagina 3 ordine alla determinazione di applicare la procedura accelerata di cui all'art. 28-bis D.lgs. 25/2008,
e che – allo stesso tempo – siano stati rigorosamente rispettati i termini temporali previsti dall'art. 28-bis, co. 2, D.lgs. 25/2008, ossia che la decisione venga adottata entro 7+2 giorni dalla trasmissione degli atti da parte della Questura alla (ovvero entro 5 giorni E_
nei casi di decisione di inammissibilità);
- le Sezioni Unite, nella sentenza sopra citata, nulla precisano in merito alla necessità o meno di rispettare in casi di manifesta infondatezza entrambi i termini (7+2), con la conseguenza che si deve ritenere sufficiente – ai fini della regolarità della procedura – il rispetto del termine complessivo di
9 giorni dalla ricezione degli atti da parte della attesa l'invarianza degli interessi in CP_1
gioco;
- ai fini della decorrenza del predetto termine occorre tener conto, inoltre, che, ai sensi del comma 2 dell'art. 28-bis “La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla ” (sottolineatura aggiunta); E_
- al fine di individuare il decorso del termine sopra indicato, l'inciso “senza ritardo” di cui al secondo comma va interpretato nel senso che la trasmissione della domanda alla deve CP_1 avvenire “immediatamente” rispetto alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte del richiedente, ossia entro lo stesso giorno (salva la possibilità di valutare eventuali giustificazioni addotte dalla in ordine al ritardo nella trasmissione); CP_1
RILEVATO che il controllo in merito al rispetto della procedura seguita dalla Commissione va effettuato d'ufficio (Cfr. Cass. n. 6745/2021; in tal senso, anche S.U. 11399/2024 § 34), a prescindere dall'eccezione eventualmente sollevata sul punto dal ricorrente;
OSSERVATO che:
- incombe sull'Amministrazione l'onere di provare l'avvenuta corretta esecuzione della procedura accelerata al fine di motivare l'emanazione di un provvedimento che comporta una deroga alla regola della sospensione automatica;
- di conseguenza alla luce dell'indirizzo imposto dalle Sezioni Unite si deve segnalare che il provvedimento della che rechi nel dispositivo una deroga alla regola della E_
sospensione automatica (per manifesta infondatezza o inammissibilità del ricorso) deve recare in dettaglio nella parte motiva tutte le indicazioni indispensabili al fine di verificare se sia stata seguita correttamente la procedura accelerata e dunque: A) la data di avvenuta comunicazione al richiedente asilo della decisione del Presidente della ad esito dell'esame E_
preliminare e B) le date della:
1. manifestazione della volontà di richiedere asilo, 2. formalizzazione della domanda, 3. trasmissione alla , 4. audizione (in ipotesi di manifesta E_
infondatezza), 5. decisione;
Pagina 4 RITENUTO, altresì, che dalla sentenza delle SSUU si evinca una chiara indicazione di rigidità del rito amministrativo ai fini della produzione dell'effetto derogatorio del principio generale della sospensione automatica, tale per cui si deve trarre la conclusione che tale effetto si produce se anche nella fase antecedente sia rispettato un iter non più lungo dei termini massimi per la formalizzazione (10 giorni) e senza che si sia prodotto “ritardo” nella trasmissione dalla Questura alla , poiché sarebbe privo di qualsiasi consistenza giuridica un E_ irrigidimento rispetto al termine di 5 o di 9 giorni, se l'Amministrazione potesse trasmettere la domanda anche settimane o mesi dopo la manifestazione di volontà; che in caso di superamento del termine di sedici giorni lavorativi fra presentazione e formalizzazione (termine indicato come massimo, per circostanze eccezionali, tanto dalla Direttiva che dall'art. 26 D.lgs. 25/2008) vi
è sospensione automatica;
RILEVATO, invero, che sebbene risultino rispettati i termini di legge (giorni 5 per la inammissibilità), tra la redazione del modello C3 e l'emanazione del provvedimento finale, è trascorso un tempo superiore a quello di legge tra la manifestazione della volontà di presentare domanda di protezione internazionale (il 17/1/2025 quando gli è stato dato
l'appuntamento in Questura per la redazione del modulo C3 vedi doc. in atti rilasciato dalla
Questura) e quello della sua formalizzazione (11/2/2025);
RITENUTO che la procedura seguita, dunque, non può essere qualificata quale procedura accelerata;
OSSERVATO pertanto che:
- la mancata adozione della procedura accelerata da parte dell'Autorità competente dà luogo all'inapplicabilità dell'art. 35-bis, co. 2, D.lgs. n. 25/2008 in materia di dimezzamento dei termini per ricorrere e nella specie il deposito del ricorso giurisdizionale avvenuto il 19/3/2025 appare tempestivo poiché il provvedimento è stato notificato il 6/3/2025;
- quanto alla richiesta di sospensione, posto che dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 11399 del 29 aprile 2024 emerge in modo univoco che per tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità, qualora non sia stata seguita dalla
[...]
una corretta procedura accelerata, E_ si “riespande” la regola generale della sospensione automatica, va osservato come nel caso di specie alla proposizione del tempestivo ricorso giurisdizionale corrisponda l'effetto giuridico della sospensione automatica del provvedimento della E_
;
[...]
Pagina 5
P.Q.M.
ACCERTA che la proposizione di tempestivo ricorso giurisdizionale ha prodotto la sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bologna in data 3/4/2025
La Giudice
Dott.ssa Cristina Reggiani
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