Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/05/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
Sez. 9 bis
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 22/05/2025 davanti al Giudice Onorario dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, assistito dal cancelliere e dal funzionario addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Giulia Milici, nel fascicolo iscritto al N. Rg. 816/2021, pendente tra
, C.F. e , C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Patti, Via Trieste n. 26, presso lo studio CodiceFiscale_2
dell'avv. Attilio Scarcella (pec: dal quale, unitamente e Email_1 disgiuntamente all'avv. Enza Scarcella, ( sono rappresentati e difesi Email_2
come da procura in atti;
- opponenti –
CONTRO
a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Mediobanca Controparte_1
S.p.A. e appartenente al con sede legale in Milano Via Caldera n. 21, Controparte_2
capitale sociale euro 587.500.000,00 i.v., Codice Fiscale e Numero di Iscrizione nel Registro delle
Imprese di Milano: Partita IVA (Gruppo IVA Mediobanca): quale P.IVA_1 P.IVA_2
procuratrice della società con sede legale in Milano Galleria del Corso n. 2, Parte_3
codice fiscale, Partita Iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. soggetta P.IVA_3 all'attività di direzione e coordinamento di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'Avvocato Vittorio Camilleri (PEC:
, presso il cui studio in Catania, Via Giacomo Email_3
Leopardi n. 63 è elettivamente domiciliata;
- opposta –
Sono comparsi: l'avv. Gatani Cinzia, in sostituzione degli avvocati Attilio ed Enza Scarcella per parte opponente e l'avv. Maria Concetta Segreto, in sostituzione del'avv. Vittorio Camilleri, per parte opposta.
L'avv. Gatani chiede la distrazione delle spese del giudizio.
IL GIUDICE ONORARIO
Dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale all'esito della Camera di consiglio dà lettura della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 9 bis
In persona del gop Elisabetta Artino Innaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 124/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 124/2021 emesso dal Tribunale di Patti in data 07.04.2021, con cui era stato loro intimato il pagamento della somma di € 33.337,08 oltre interessi legali e spese della procedura, per il contratto di finanziamento (“prestito personale”) n. 16925150, sottoscritto in data
30/11/2016 dalla e dal (quest'ultimo in qualità di coobbligato). Pt_2 Pt_1
Gli opponenti eccepivano: l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 13 del contratto di finanziamento e per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
la nullità del credito per carenza di prova del credito;
l'illegittimità della pretesa per carenza di chiarezza tra le somme pagate e le somme dovute e in ordine al residuo ed agli interessi;
la nullità del rapporto di finanziamento per l'applicazione di interessi in misura ultra-legale; la violazione da parte dell'istituto di credito del decreto Cura Italia” (Decreto legge n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020) e la carenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione e, concludevano chiedendo, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo. Con comparsa di costituzione, contestava gli assunti avversari, e chiedeva la Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, la rideterminazione della somma dovuta dagli opponenti nella misura effettivamente provata in corso di causa.
Con ordinanza del 2.10.2021, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e veniva disposta la mediazione obbligatoria, la quale aveva esito negativo.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e, all'odierna udienza, previa discussione orale, veniva decisa.
L'opposizione è fondata sul rilievo della carenza di legittimazione attiva dell'opposta, sollevata nelle note conclusive e comunque rilevabile d'ufficio, attenendo la questione alla legittimazione ad causam.
Rileva il Tribunale che, alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione per come espressi dagli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di merito consolidatisi negli ultimi anni sul tema, degli asserti e della documentazione complessivamente dimessa, sia mancata la prova dell'avvenuta cessione del credito azionato in sede monitoria da quale Controparte_1
procuratrice di che avrebbe acquistato da cessione in blocco il credito per cui è causa e Parte_3
che, pertanto, l'opposizione sia da accogliere seppure nei termini e per le ragioni di seguito illustrate, conseguendone la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Giova, sin da subito, precisare che la questione in esame attiene non già alla legittimazione processuale, ma alla titolarità del rapporto giuridico controverso, sulla base di quanto ritenuto dalla giurisprudenza più recente (Cfr., Cass., Sez. Un., n. 2951/2016; nella giurisprudenza di merito, Cfr.,
l'orientamento espresso dal Tribunale di Spoleto, sent. n. 522/2019, con ampia e condivisibile motivazione sul punto che integralmente si condivide;
Tribunale di Forlì, sent. n. 923/2019).
Più precisamente, si osserva in diritto che: - la legittimatio ad causam, intesa come titolarità del potere di promuovere, per la legittimazione attiva, e del dovere di subire, per la legittimazione passiva, un giudizio su un rapporto giuridico di diritto sostanziale, va distinta dalla titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico (Cfr., Cass. 355/2008; Cass., n. 11321/2007); - è ormai acquisito in giurisprudenza che, per determinare la legittimazione si deve far riferimento al rapporto dedotto in giudizio, nel senso che parti legittime sono quelle indicate come parti del rapporto sostanziale (Cfr., Cass. 355/2008;
Cass. 11321/2007).
Si considera infatti che le condizioni di legittimazione sono soddisfatte se l'Attore nel chiamare in giudizio il EN afferma che esiste un rapporto sostanziale di cui egli e il EN sono rispettivamente il soggetto attivo ed il soggetto passivo (Cass., n. 11321/2007); - ne consegue che, se l'Attore afferma di essere creditore del EN, è avverata la condizione necessaria e sufficiente perché sussistano legittimazione attiva e passiva (Cass., n. 11321/2007); - in diversi termini, è questione di legittimazione passiva soltanto quella attinente all'esistenza del dovere del EN di subire il giudizio instaurato dall'Attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dall'effettiva sussistenza della titolarità del rapporto stesso;
costituisce invece questione di merito quella eventualmente sollevata dal EN (anche sostanziale) col dedurre la propria estraneità a quel rapporto, ossia la mancanza di detta titolarità, affermata invece dall'Attore (anche sostanziale) (cfr., Cass. 11321/2007).
In sostanza, i casi in cui la decisione di merito non possa essere emanata per difetto di legittimazione ad agire o a contraddire si riducono a mere ipotesi virtuali in cui l'Attore, nel proporre la domanda contro il EN, faccia valere un diritto dichiaratamente non proprio, o pretenda l'adempimento di un obbligo dichiaratamente non gravante sul EN, ovvero altri in cui il diritto controverso sia tale che “a priori” non possa appartenere a colui che chiede il giudizio (Cass., n.11321/2007).
A differenza della titolarità del rapporto, quindi, la legittimazione ad causam individua i soggetti che devono essere presenti nel giudizio affinché il Giudice possa pronunciare una sentenza di merito. Per tale suo significato viene definita una condizione della decisione di merito, laddove ogni eccezione del EN circa l'effettiva titolarità attiva o passiva del diritto fatto valere comporta una disanima e una decisione attinente al merito della controversia, derivandone anche un diverso regime processuale delle questioni.
Sintetizzando i principi espressi dalla Suprema Corte sul punto (Cfr., Cass. Civ. Sez. Unite, Sent,
16/02/2016, n. 2951) si precisa che: - la legittimazione ad agire, attenendo al diritto di azione, spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice;
- cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene invece al merito della causa.
La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che l'Attore ha l'onere di allegare e di provare, può, quindi, essere provata in positivo dall'Attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del EN qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità, oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. La difesa con la quale il EN si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare che l'Attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi un'eccezione in senso stretto proponibile a pena di decadenza solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio; - essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità
e sempre che non si sia formato il giudicato) e, a sua volta, il Giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio.
Ciò premesso e con diretto riferimento al caso di specie, ne consegue che quanto eccepito da parte opponente in relazione all'asserito difetto di legittimazione di attiene non già alla Controparte_1
legittimazione processuale, ma alla sua titolarità del rapporto giuridico controverso;
- avendo il debitore ingiunto contestato in questa sede di opposizione la titolarità del credito della cessionaria, così sollevando questione preliminare di merito per le ragioni esposte e spettava alla prima di fornire la prova della titolarità del rapporto obbligatorio dal lato attivo.
Ora, la ha agito per recuperare il credito con e Controparte_1 Parte_2 Parte_1
assumendo di essere procuratrice della cessionaria del credito ex art. 58 TUB,
[...] Parte_3
per avere acquistato nell'ambito di una più ampia operazione di cessione di crediti conclusa in data
06/02/2017, da , tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, Controparte_1 spese, danni, indennizzi e quant'altro), unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti dai contratti di credito al consumo stipulati da con i propri clienti, CP_1
individuabili ai sensi delle citate disposizioni in base ai criteri indicati in detto contratto, come da avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
Parte Seconda n. 17 del 09/02/2017.
La norma richiamata, al fine di agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, ha previsto, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale, dispensando così la Banca Cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione. Più precisamente, la pubblicazione dell'atto di cessione sostituirebbe la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 cc, realizzandone di fatto il medesimo effetto di pubblicità.
Quindi, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso, o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede solo la prova che la cessione sia pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Cfr., Cass., n. 13954/2006).
Nella specie, la nella spiegata qualità per provare la titolarità del credito ceduto Controparte_1
alla ha versato in atti sia l'estratto della Gazzetta Ufficiale del 9.2.2017 (cfr., doc. fasc. Parte_3
mon.) attinente la cessione di crediti in blocco da Compass Nabca spa a che la procura Parte_3
rilasciata alla per agire nel recupero del credito. Controparte_1
Ora, a fronte della documentazione prodotta dalla procuratrice della cessionaria del credito,
l'Opponente – che è EN in senso sostanziale del presente giudizio - ha contestato la titolarità del diritto rivendicato.
Facendo applicazione dei principi sopra richiamati - e segnatamente quelli espressi da Cass., Sez.
Un., n. 2951/2016 – trattandosi di un fatto costitutivo del diritto fatto valere in sede monitoria, sarebbe spettato alla opposta provare compiutamente, ai sensi dell'art. 2697 cc, la propria titolarità soggettiva.
Volendosi anche prescindere dal tenore delle difese svolte sul punto dall'Opponente, rileva il
Tribunale come l'Opposta abbia fallito il proprio onere probatorio, posto che emerge dalla documentazione dimessa, consistente nel solo estratto dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, l'insufficienza probatoria dell'intervenuta cessione del credito in suo favore da parte della cedente e la consequenziale successione nella titolarità dei rapporti attraverso la procedura prevista dall'art. 58 TUB.
Invero, a fronte dell'orientamento che reputa sufficiente ai fini della prova della cessione del credito in blocco l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si reputa preferire il più recente e rigoroso impianto ermeneutico per il quale l'avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzione, sopra descritta, di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 cc (cfr.
Cass. civ., ord. n. 5617/2020; 22151/2019; N. 22268/2018) allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (cfr. Cass. civ. n. 22548/2018) mentre non assolve la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco.
Attesa tale limitata funzione dell'avviso di cessione, la pubblicazione nella Gazzetta potrebbe al più costituire un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua "minima" struttura informativa,
a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi.
D'altronde, per principio ricevuto della giurisprudenza della Suprema Corte e dalla più condivisibile giurisprudenza di merito dalla quale non si ha ragione di discostarsi: - spetta a colui che "si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria" ai sensi dell'art. 58 TUB, l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione", con documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. Cass., sent. n. 4116/2016).
Invero, in caso di crediti in blocco ex art 58 T.U.B., a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione processuale e/o ad agire per mancata prova della cessione del credito, la cessionaria non si può limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma deve dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa (cfr., Trib. Ferrara, 09 Aprile 2019); - ciò in quanto, una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini della sua efficacia – altro è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (cfr., Cass., n. 2780/2019).
D'altronde, il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, pur e pacifico, non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione.
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cassazione civile, sez. VI, 05
Novembre 2020, n. 24798 TRIB. SPOLETO 241/2021).
Tanto premesso, nella vicenda in esame non è stata dimostrata la titolarità della cessionaria Pt_3
[... che ha rilasciato procura alla nei termini sopra esposti, posto che la relativa Controparte_1
prova passava necessariamente mediante la produzione del contratto di cessione o, in alternativa e secondo un orientamento meno rigoroso (cfr., Trib. Firenze, ord. 23 gennaio 2020) quantomeno tramite un atto che attestasse la liberatoria rilasciata dall'istituto di credito cedente, nella specie del tutto omessi.
Sicché, sulla base delle argomentazioni esposte l'opposizione proposta da e Parte_2
va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato. Parte_1
Resta assorbita ogni valutazione in ordine agli ulteriori profili di contestazione.
Quanto alle spese di lite, reputa il Tribunale che, alla luce della peculiarità della vicenda processuale e attesa anche l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali di segno contrario rispetto a quello sotteso alla presente decisione, ricorrano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 816/2021 Rg, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - Accoglie l'opposizione proposta da e e per Parte_2 Parte_1
l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 124/2021 del emesso da questo tribunale;
- Dichiara l'integrale compensazione delle spese processuali.
Così deciso in Patti, il 22/05/2025
Il Giudice
Elisabetta Artino Innaria