Art. 9.
La cancellazione dall'albo e' pronunciata dal consiglio del collegio provinciale competente.
((La cancellazione avviene per i seguenti motivi:
a) per dimissioni dell'interessato;
b) d'ufficio, o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, per il venire meno di uno dei requisiti di cui alle lettere da a) ad e) compresa, del secondo comma dell'articolo 5;
c) per sanzioni disciplinari che comportino la radiazione dall'albo;
d) per il ricorrere di una causa di incompatibilita'))
Le sanzioni disciplinari vengono applicate dal consiglio nei confronti degli iscritti per abusi o mancanze nell'esercizio della professione.
Queste sanzioni sono:
1) il richiamo;
2) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non superiore a mesi dodici;
3) la radiazione dall'albo.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91)) Agli uffici di cui all'articolo 8 vengono trasmesse le eventuali misure disciplinari adottate.
La cancellazione dall'albo e' pronunciata dal consiglio del collegio provinciale competente.
((La cancellazione avviene per i seguenti motivi:
a) per dimissioni dell'interessato;
b) d'ufficio, o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, per il venire meno di uno dei requisiti di cui alle lettere da a) ad e) compresa, del secondo comma dell'articolo 5;
c) per sanzioni disciplinari che comportino la radiazione dall'albo;
d) per il ricorrere di una causa di incompatibilita'))
Le sanzioni disciplinari vengono applicate dal consiglio nei confronti degli iscritti per abusi o mancanze nell'esercizio della professione.
Queste sanzioni sono:
1) il richiamo;
2) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non superiore a mesi dodici;
3) la radiazione dall'albo.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91)) Agli uffici di cui all'articolo 8 vengono trasmesse le eventuali misure disciplinari adottate.