TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/09/2025, n. 3850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3850 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6125 / 2025
TRIBUNALE di MILANO Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento comunicato al lavoratore in data 23.1.2025 e, per l'effetto, condanna a reintegrare il sig. nel posto di Controparte_1 CP_2 lavoro ed a pagare in suo favore un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, al tallone mensile di € 2.158,08, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore a n. 12 mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 III c. c.p.c. ed oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data di licenziamento a quella dell' effettiva reintegrazione;
condanna a risarcire il lavoratore per la lesione non Controparte_1 patrimoni forzata, corrispondendogli l'importo di € 6.804,00 al valore attuale;
condanna a pagare al lavoratore l'ulteriore somma di Controparte_1
€ 1.600,00 a titolo di penali contrattuali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Condanna al pagamento delle spese del giudizio, che Controparte_1 liquida in r compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U. ove versato. Fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione.
Milano, 18/09/2025
Il Giudice Dott.ssa Paola Ghinoy
TRIBUNALE di MILANO Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento comunicato al lavoratore in data 23.1.2025 e, per l'effetto, condanna a reintegrare il sig. nel posto di Controparte_1 CP_2 lavoro ed a pagare in suo favore un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, al tallone mensile di € 2.158,08, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore a n. 12 mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 III c. c.p.c. ed oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data di licenziamento a quella dell' effettiva reintegrazione;
condanna a risarcire il lavoratore per la lesione non Controparte_1 patrimoni forzata, corrispondendogli l'importo di € 6.804,00 al valore attuale;
condanna a pagare al lavoratore l'ulteriore somma di Controparte_1
€ 1.600,00 a titolo di penali contrattuali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Condanna al pagamento delle spese del giudizio, che Controparte_1 liquida in r compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U. ove versato. Fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione.
Milano, 18/09/2025
Il Giudice Dott.ssa Paola Ghinoy