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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 27/10/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1820/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale quale giudice d'appello, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1820/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti CAPALBO Parte_1 C.F._1 PASQUALINO e MARTUCCI STEFANIA ( ), presso lo studio dei quali è C.F._2 elettivamente domiciliato, giusta procura in atti APPELLANTE/I contro
(C.F. ), in persona del responsabile Direzione Sinistri, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DE SIMONE GIANLUCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3 APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione del 28 maggio 2019, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio la compagnia assicuratrice e , chiedendone la condanna Controparte_3 Controparte_2 al risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro occorso in data 29 luglio 2018 nel Comune di Cirò Marina, via F. Baracca. Secondo la ricostruzione di parte attrice, il sinistro si era verificato mentre il motociclo Yamaha T-Max targato DT92402, di sua proprietà, si trovava in sosta lungo la via F. Baracca, quando era stato urtato dal veicolo Fiat Punto targato DK826RT, di proprietà di CP_2
e condotto dalla sig.ra , che nell'effettuare una manovra di retromarcia non si
[...] Parte_2 era avveduta della presenza del motoveicolo, facendolo cadere a terra. Quantificava i danni sofferti in dipendenza del sinistro in € 3.170,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva nel giudizio di primo grado esclusivamente contestando an e quantum Controparte_3 debeatur e sollevando eccezioni preliminari circa l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni Private, la nullità dell'atto di citazione per genericità, nonché l'inammissibilità della domanda per mancata terzietà tra le parti. Chiedeva in ogni caso il rigetto della domanda per mancata prova della verificazione e della dinamica del sinistro stradale.
Il convenuto rimaneva contumace. Controparte_2
1.1. Il giudice di pace ammetteva le richieste istruttorie formulate dall'attore ed espletava l'istruttoria mediante l'escussione dei testimoni sigg. e . Testimone_1 Testimone_2
Con sentenza n. 40/2021 del 23 febbraio 2021 il Giudice di Pace di Cirò Marina rigettava la domanda dichiarandola improponibile per violazione degli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni Private, compensando le spese tra le parti.
1.2. Avverso tale sentenza proponeva appello lamentando che erroneamente il Parte_1
Giudice di pace aveva dichiarato improponibile la domanda per violazione degli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni, quando la richiesta di risarcimento era sostanzialmente idonea a consentire alla compagnia di formulare un'offerta, come dimostrato dal fatto che il veicolo era stato effettivamente visionato dal perito della compagnia. Deduceva inoltre l'irrituale condotta del giudice che aveva ammesso l'istruttoria per poi accogliere le eccezioni preliminari.
Si costituiva in giudizio (già , confermando integralmente le Controparte_1 Controparte_3 proprie eccezioni e contestando tutti i motivi di appello avanzati.
1.3. All'udienza del 14 aprile 2022 veniva disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado. Dopo alcuni rinvii disposti per esigenze legate al carico del ruolo, nonché per l'assenza per congedo del Giudice medio tempore subentrato (a far data dal 30.11.2022), all'udienza del 10.04.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'appello deve ritenersi ammissibile per i motivi di seguito espressi.
2.1. In primo luogo, deve rilevarsi che è stato proposto entro i limiti prescritti dall'art. 327 c.p.c. (cfr. Cass. 3732/00).
2.2. Inoltre, il presente atto di appello supera il vaglio di ammissibilità in quanto l'appellante ha esposto con sufficiente grado di specificità le ragioni poste a sostegno del gravame. Al riguardo deve evidenziarsi che, ai fini dell'ammissibilità dell'atto d'appello sotto quest'ultimo profilo l'atto deve pagina 2 di 5 presentare, dal punto di vista contenutistico, i motivi idonei a delimitare l'oggetto dell'impugnazione in conformità al principio tantum devolutum quantum appellatum e, dunque, le singole parti della sentenza investite dai motivi di censura nonché indicare le ragioni specifiche di dissenso, indicando gli errori e le omissioni in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado, sì da consentire una ragionata e puntuale valutazione delle critiche mosse alla decisione impugnata, e le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento: la specificità dei motivi di appello non deve essere, dunque, intesa in senso formalistico, ma deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire la delimitazione in modo esatto dell'ambito di riesame invocato dall'appellante nei termini predetti (cfr. Cass. civ. 12606 del 2015).
Orbene, avuto riguardo al caso di specie, è agevole rilevare che l'appellante ha soddisfatto i predetti requisiti, non essendosi limitato a motivare l'atto di appello con un generico rinvio alle argomentazioni svolte nel precedente grado di giudizio o con un mero richiamo alla sentenza, potendosi evincere de plano dalla lettura dell'atto il rispetto delle prescrizioni contenute nell'articolo in questione;
in particolare, l'appellante ha censurato specifiche parti della sentenza di primo grado, chiedendone la riforma.
3. Ciò premesso, deve rilevarsi che l'appello è infondato, seppur con le precisazioni di seguito esposte.
3.1. Con riguardo alla doglianza relativa all'erroneo rigetto della domanda per improponibilità della stessa, si rileva preliminarmente che sono condivisibili le argomentazioni dell'appellante, in quanto questo Tribunale condivide gli orientamenti giurisprudenziali in forza dei quali gli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni Private debbano essere letti alla luce del principio del raggiungimento dello scopo, vale a dire consentire all'assicuratore di stimare il danno e formulare l'offerta di risarcimento. In particolare, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (v. Cass. civ. sez. VI, n. 19354/2016, cfr. anche Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15445 del 03/06/2021).
Applicati i suesposti principi al caso in esame, emerge chiaramente che la compagnia assicuratrice era effettivamente nelle condizioni di formulare un'offerta risarcitoria, come inequivocabilmente dimostrato dal fatto che il veicolo danneggiato è stato visionato dal perito , Persona_1 fiduciario della stessa compagnia, che ha provveduto alla quantificazione del danno. Tale circostanza testimonia che l'assicuratore disponeva di tutti gli elementi necessari per valutare la richiesta risarcitoria, rendendo sostanzialmente irrilevanti le presunte carenze formali della messa in mora.
Pertanto, sotto questo profilo, le censure dell'appellante sono fondate e il giudice di primo grado ha errato nel dichiarare improponibile la domanda per violazione degli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni Private.
3.2. Tanto premesso, la domanda deve essere valutata nel merito sulla base delle prove acquisite.
All'esito dell'istruttoria, questo giudice di appello ritiene che la prova offerta dall'appellante in primo grado risulti inadeguata a supportare la domanda relativa all'an del sinistro. L'istruttoria si è infatti pagina 3 di 5 sostanziata nell'escussione di due soli testimoni, le cui dichiarazioni non possono ritenersi attendibili alla luce del particolare contesto familiare in cui è maturato il sinistro. Si rileva inoltre che nel fascicolo di parte non sono presenti altri elementi probatori significativi oltre a un preventivo di autocarrozzeria per la quantificazione del danno, circostanza che evidenzia l'assenza di qualsiasi riscontro oggettivo dell'evento (quali fotografie del sinistro, testimonianze di soggetti estranei al nucleo familiare, verbali delle forze dell'ordine, o altra documentazione idonea a confermare la verificazione del sinistro).
Deve preliminarmente richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione dell'attendibilità del teste deve essere operata “alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione е completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (cfr. tra le più recenti Cass. civ., Sez. II, ord. 23 settembre 2025, n. 24867; v. anche Cass. civ., ord. 30 settembre 2021, n. 26547).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, dalle risultanze processuali si evince che il teste
[...] è il genero dell'attore , mentre la teste è la moglie Tes_1 Parte_1 Testimone_2 dello stesso attore (come dichiarato all'udienza del 15.09.2020). A ciò si aggiunga che il proprietario del veicolo investitore, , è nipote dell'attore e risiede nel medesimo stabile (come Controparte_2 parimenti emerso all'udienza del 15.09.2020).
Tale intreccio di rapporti familiari incide sull'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, essendo quantomeno inverosimile che tutte le parti coinvolte nel sinistro siano legate da vincoli di parentela o affinità con l'attore, senza che emerga alcun riscontro oggettivo dell'evento.
A ciò si aggiungono elementi di natura oggettiva che ulteriormente minano la credibilità delle deposizioni. In primo luogo, la descrizione della dinamica del sinistro contenuta nell'atto di citazione è estremamente generica, sia con riferimento al luogo esatto dell'evento (“in prossimità della via F. Baracca”), sia con riferimento alle modalità dell'urto (“il motociclo…veniva urtato”). Parimenti prive di dettagli circostanziati sono le dichiarazioni rese dai testimoni, i quali si sono limitati a confermare in modo aspecifico la versione dell'attore, senza fornire elementi precisi e verificabili: segnatamente, entrambi non sono stati in grado di riferire l'ora del sinistro né hanno precisato la posizione dalla quale hanno assistito allo stesso.
In conclusione, il vincolo di parentela e affinità intercorrente tra i testimoni e l'attore, valutato unitamente alla totale assenza di elementi oggettivi di riscontro e alla genericità delle deposizioni, non consente di valorizzare le risultanze testimoniali ai fini della prova dell'an del sinistro. Le dichiarazioni, oltre a risultare inattendibili per i profili soggettivi sopra evidenziati, difettano del necessario supporto di ulteriori elementi di carattere oggettivo idonei a confermare la versione dei fatti prospettata dall'attore.
3.3. Per tutto quanto esposto, la sentenza deve essere confermata nel suo esito finale di rigetto della domanda, ancorché per diversi motivi, atteso il difetto di prova della verificazione e della dinamica del sinistro stradale. Ne risulta assorbito ogni altro profilo, anche istruttorio.
4. Quanto al regolamento delle spese di lite, ritiene il Tribunale che le ragioni della decisione (con particolare riferimento alla condivisibilità delle argomentazioni spese in punto di vizio della sentenza impugnata per avere ritenuto la domanda improponibile) giustificano la compensazione delle spese in pagina 4 di 5 ragione di un terzo, restando, gli ulteriori due terzi, a carico dell'appellante, interamente soccombente, secondo la liquidazione di cui in dispositivo, applicati i parametri previsti dal DM 55/2014 e succ. mod. con riconoscimento dei valori medi, tenuto conto del valore della causa, dell'effettiva attività difensiva espletata ed operata la riduzione del 50%, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Si precisa che non può essere accolta la domanda di parte appellata di condanna dell'appellante al pagamento di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, considerato che “qualora la sentenza di primo grado abbia disposto la compensazione delle spese e tale statuizione non sia stata oggetto di specifico gravame, il giudice d'appello, nel rigettare l'impugnazione principale confermando la decisione impugnata, non può modificare d'ufficio il regolamento delle spese del primo grado condannando l'appellante soccombente alla loro rifusione” (v., in tal senso, Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 14926 del 28 maggio 2024).
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, rileva, infine, che nella fattispecie de qua, stante l'integrale rigetto dell'appello, ricorre l'operatività del disposto di cui al comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra istanza, difesa, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 40/2021 Parte_1 depositata in data 23.02.2021 e pronunciata dal giudice di pace di Cirò nella causa n. R.G. 479/2019;
- condanna, previa compensazione nella misura di un terzo, l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da liquidate, nella misura dei residui due terzi, in Euro Controparte_1 850,67 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 30.5.2002.
Crotone, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale quale giudice d'appello, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1820/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti CAPALBO Parte_1 C.F._1 PASQUALINO e MARTUCCI STEFANIA ( ), presso lo studio dei quali è C.F._2 elettivamente domiciliato, giusta procura in atti APPELLANTE/I contro
(C.F. ), in persona del responsabile Direzione Sinistri, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DE SIMONE GIANLUCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3 APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione del 28 maggio 2019, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio la compagnia assicuratrice e , chiedendone la condanna Controparte_3 Controparte_2 al risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro occorso in data 29 luglio 2018 nel Comune di Cirò Marina, via F. Baracca. Secondo la ricostruzione di parte attrice, il sinistro si era verificato mentre il motociclo Yamaha T-Max targato DT92402, di sua proprietà, si trovava in sosta lungo la via F. Baracca, quando era stato urtato dal veicolo Fiat Punto targato DK826RT, di proprietà di CP_2
e condotto dalla sig.ra , che nell'effettuare una manovra di retromarcia non si
[...] Parte_2 era avveduta della presenza del motoveicolo, facendolo cadere a terra. Quantificava i danni sofferti in dipendenza del sinistro in € 3.170,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva nel giudizio di primo grado esclusivamente contestando an e quantum Controparte_3 debeatur e sollevando eccezioni preliminari circa l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni Private, la nullità dell'atto di citazione per genericità, nonché l'inammissibilità della domanda per mancata terzietà tra le parti. Chiedeva in ogni caso il rigetto della domanda per mancata prova della verificazione e della dinamica del sinistro stradale.
Il convenuto rimaneva contumace. Controparte_2
1.1. Il giudice di pace ammetteva le richieste istruttorie formulate dall'attore ed espletava l'istruttoria mediante l'escussione dei testimoni sigg. e . Testimone_1 Testimone_2
Con sentenza n. 40/2021 del 23 febbraio 2021 il Giudice di Pace di Cirò Marina rigettava la domanda dichiarandola improponibile per violazione degli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni Private, compensando le spese tra le parti.
1.2. Avverso tale sentenza proponeva appello lamentando che erroneamente il Parte_1
Giudice di pace aveva dichiarato improponibile la domanda per violazione degli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni, quando la richiesta di risarcimento era sostanzialmente idonea a consentire alla compagnia di formulare un'offerta, come dimostrato dal fatto che il veicolo era stato effettivamente visionato dal perito della compagnia. Deduceva inoltre l'irrituale condotta del giudice che aveva ammesso l'istruttoria per poi accogliere le eccezioni preliminari.
Si costituiva in giudizio (già , confermando integralmente le Controparte_1 Controparte_3 proprie eccezioni e contestando tutti i motivi di appello avanzati.
1.3. All'udienza del 14 aprile 2022 veniva disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado. Dopo alcuni rinvii disposti per esigenze legate al carico del ruolo, nonché per l'assenza per congedo del Giudice medio tempore subentrato (a far data dal 30.11.2022), all'udienza del 10.04.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'appello deve ritenersi ammissibile per i motivi di seguito espressi.
2.1. In primo luogo, deve rilevarsi che è stato proposto entro i limiti prescritti dall'art. 327 c.p.c. (cfr. Cass. 3732/00).
2.2. Inoltre, il presente atto di appello supera il vaglio di ammissibilità in quanto l'appellante ha esposto con sufficiente grado di specificità le ragioni poste a sostegno del gravame. Al riguardo deve evidenziarsi che, ai fini dell'ammissibilità dell'atto d'appello sotto quest'ultimo profilo l'atto deve pagina 2 di 5 presentare, dal punto di vista contenutistico, i motivi idonei a delimitare l'oggetto dell'impugnazione in conformità al principio tantum devolutum quantum appellatum e, dunque, le singole parti della sentenza investite dai motivi di censura nonché indicare le ragioni specifiche di dissenso, indicando gli errori e le omissioni in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado, sì da consentire una ragionata e puntuale valutazione delle critiche mosse alla decisione impugnata, e le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento: la specificità dei motivi di appello non deve essere, dunque, intesa in senso formalistico, ma deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire la delimitazione in modo esatto dell'ambito di riesame invocato dall'appellante nei termini predetti (cfr. Cass. civ. 12606 del 2015).
Orbene, avuto riguardo al caso di specie, è agevole rilevare che l'appellante ha soddisfatto i predetti requisiti, non essendosi limitato a motivare l'atto di appello con un generico rinvio alle argomentazioni svolte nel precedente grado di giudizio o con un mero richiamo alla sentenza, potendosi evincere de plano dalla lettura dell'atto il rispetto delle prescrizioni contenute nell'articolo in questione;
in particolare, l'appellante ha censurato specifiche parti della sentenza di primo grado, chiedendone la riforma.
3. Ciò premesso, deve rilevarsi che l'appello è infondato, seppur con le precisazioni di seguito esposte.
3.1. Con riguardo alla doglianza relativa all'erroneo rigetto della domanda per improponibilità della stessa, si rileva preliminarmente che sono condivisibili le argomentazioni dell'appellante, in quanto questo Tribunale condivide gli orientamenti giurisprudenziali in forza dei quali gli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni Private debbano essere letti alla luce del principio del raggiungimento dello scopo, vale a dire consentire all'assicuratore di stimare il danno e formulare l'offerta di risarcimento. In particolare, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (v. Cass. civ. sez. VI, n. 19354/2016, cfr. anche Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15445 del 03/06/2021).
Applicati i suesposti principi al caso in esame, emerge chiaramente che la compagnia assicuratrice era effettivamente nelle condizioni di formulare un'offerta risarcitoria, come inequivocabilmente dimostrato dal fatto che il veicolo danneggiato è stato visionato dal perito , Persona_1 fiduciario della stessa compagnia, che ha provveduto alla quantificazione del danno. Tale circostanza testimonia che l'assicuratore disponeva di tutti gli elementi necessari per valutare la richiesta risarcitoria, rendendo sostanzialmente irrilevanti le presunte carenze formali della messa in mora.
Pertanto, sotto questo profilo, le censure dell'appellante sono fondate e il giudice di primo grado ha errato nel dichiarare improponibile la domanda per violazione degli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni Private.
3.2. Tanto premesso, la domanda deve essere valutata nel merito sulla base delle prove acquisite.
All'esito dell'istruttoria, questo giudice di appello ritiene che la prova offerta dall'appellante in primo grado risulti inadeguata a supportare la domanda relativa all'an del sinistro. L'istruttoria si è infatti pagina 3 di 5 sostanziata nell'escussione di due soli testimoni, le cui dichiarazioni non possono ritenersi attendibili alla luce del particolare contesto familiare in cui è maturato il sinistro. Si rileva inoltre che nel fascicolo di parte non sono presenti altri elementi probatori significativi oltre a un preventivo di autocarrozzeria per la quantificazione del danno, circostanza che evidenzia l'assenza di qualsiasi riscontro oggettivo dell'evento (quali fotografie del sinistro, testimonianze di soggetti estranei al nucleo familiare, verbali delle forze dell'ordine, o altra documentazione idonea a confermare la verificazione del sinistro).
Deve preliminarmente richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione dell'attendibilità del teste deve essere operata “alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione е completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (cfr. tra le più recenti Cass. civ., Sez. II, ord. 23 settembre 2025, n. 24867; v. anche Cass. civ., ord. 30 settembre 2021, n. 26547).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, dalle risultanze processuali si evince che il teste
[...] è il genero dell'attore , mentre la teste è la moglie Tes_1 Parte_1 Testimone_2 dello stesso attore (come dichiarato all'udienza del 15.09.2020). A ciò si aggiunga che il proprietario del veicolo investitore, , è nipote dell'attore e risiede nel medesimo stabile (come Controparte_2 parimenti emerso all'udienza del 15.09.2020).
Tale intreccio di rapporti familiari incide sull'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, essendo quantomeno inverosimile che tutte le parti coinvolte nel sinistro siano legate da vincoli di parentela o affinità con l'attore, senza che emerga alcun riscontro oggettivo dell'evento.
A ciò si aggiungono elementi di natura oggettiva che ulteriormente minano la credibilità delle deposizioni. In primo luogo, la descrizione della dinamica del sinistro contenuta nell'atto di citazione è estremamente generica, sia con riferimento al luogo esatto dell'evento (“in prossimità della via F. Baracca”), sia con riferimento alle modalità dell'urto (“il motociclo…veniva urtato”). Parimenti prive di dettagli circostanziati sono le dichiarazioni rese dai testimoni, i quali si sono limitati a confermare in modo aspecifico la versione dell'attore, senza fornire elementi precisi e verificabili: segnatamente, entrambi non sono stati in grado di riferire l'ora del sinistro né hanno precisato la posizione dalla quale hanno assistito allo stesso.
In conclusione, il vincolo di parentela e affinità intercorrente tra i testimoni e l'attore, valutato unitamente alla totale assenza di elementi oggettivi di riscontro e alla genericità delle deposizioni, non consente di valorizzare le risultanze testimoniali ai fini della prova dell'an del sinistro. Le dichiarazioni, oltre a risultare inattendibili per i profili soggettivi sopra evidenziati, difettano del necessario supporto di ulteriori elementi di carattere oggettivo idonei a confermare la versione dei fatti prospettata dall'attore.
3.3. Per tutto quanto esposto, la sentenza deve essere confermata nel suo esito finale di rigetto della domanda, ancorché per diversi motivi, atteso il difetto di prova della verificazione e della dinamica del sinistro stradale. Ne risulta assorbito ogni altro profilo, anche istruttorio.
4. Quanto al regolamento delle spese di lite, ritiene il Tribunale che le ragioni della decisione (con particolare riferimento alla condivisibilità delle argomentazioni spese in punto di vizio della sentenza impugnata per avere ritenuto la domanda improponibile) giustificano la compensazione delle spese in pagina 4 di 5 ragione di un terzo, restando, gli ulteriori due terzi, a carico dell'appellante, interamente soccombente, secondo la liquidazione di cui in dispositivo, applicati i parametri previsti dal DM 55/2014 e succ. mod. con riconoscimento dei valori medi, tenuto conto del valore della causa, dell'effettiva attività difensiva espletata ed operata la riduzione del 50%, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Si precisa che non può essere accolta la domanda di parte appellata di condanna dell'appellante al pagamento di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, considerato che “qualora la sentenza di primo grado abbia disposto la compensazione delle spese e tale statuizione non sia stata oggetto di specifico gravame, il giudice d'appello, nel rigettare l'impugnazione principale confermando la decisione impugnata, non può modificare d'ufficio il regolamento delle spese del primo grado condannando l'appellante soccombente alla loro rifusione” (v., in tal senso, Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 14926 del 28 maggio 2024).
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, rileva, infine, che nella fattispecie de qua, stante l'integrale rigetto dell'appello, ricorre l'operatività del disposto di cui al comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra istanza, difesa, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 40/2021 Parte_1 depositata in data 23.02.2021 e pronunciata dal giudice di pace di Cirò nella causa n. R.G. 479/2019;
- condanna, previa compensazione nella misura di un terzo, l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da liquidate, nella misura dei residui due terzi, in Euro Controparte_1 850,67 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 30.5.2002.
Crotone, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 5 di 5