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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 13/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4841/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4841/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. REGNI Parte_1 C.F._1
ROBERTO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. REGNI
ROBERTO
ATTORE/I contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NESPOLI MASSIMO e CP_2 P.IVA_1 dell'avv. CAMOSCI MARIACHIARA ( Via Freguglia n. 8 20122 MILANO;
C.F._3
( ) VIA F.LLI BANDIERA, 42 60019 Parte_2 C.F._4
SENIGALLIA; ( ) VIA FREGUGLIA 8 MILANO;
, Parte_3 C.F._5 elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 8 20122 MILANO presso il difensore avv. NESPOLI
MASSIMO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2 FERRETTI MARCO e dell'avv. FRANCHINI PAMELA ( ) VIA MARSALA C.F._6
8 60121 ANCONA;
elettivamente domiciliato in VIA ALBERTO PANSA 1 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. FERRETTI MARCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio, avanti il sovra Parte_1
intestato Tribunale, e al fine di sentir Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia l'On.le Tribunale adito previa qualsivoglia più utile
declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, accertata
l'indebita appropriazione del denaro affidato dalla sig.ra al suo consulente Parte_1
finanziario di riferimento da parte dello stesso, condannare ( C.F. Controparte_1
) nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
e ( P. IVA: – R.E.A. N. 1598155 ), con sede legale a Milano in Controparte_2 P.IVA_3
Piazza Durante n. 11, in persona del legale rappresentante pro-tempore e Controparte_3
( P. IVA: – R.E.A. n. 219769 ), con sede legale a Reggio Emilia in Via
[...] P.IVA_4
Emilia S. Pietro n. 4, in persona del legale rappresentante pro-tempore, tutti in solido tra loro, alla restituzione alla sig.ra della somma pari a € 24.822,84 ( € 25.822,84 - € 1.000,00 Parte_1
versati in sede penale a titolo di acconto ) o a quella minore o maggiore ritenuta di Giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi fino all'effettivo soddisfo, nonché al risarcimento dei danni subiti
dalla stessa e, ad oggi, quantificati nella misura di € 10.000,00 o in quella minore o maggiore ritenuta di Giustizia. Con vittoria di spese e compenso professionale. “ L'attrice premetteva: di avere intrattenuto rapporti dapprima presso poi e con Controparte_4 Controparte_2 CP_3
affidandosi al consulente finanziario al quale, in data 20.07.2000 affidava tutti i Controparte_1
risparmi pari a lire 50 milioni;
di avere ricevuto, in data 25.05.2016, una telefonata da parte della Dott.
con la quale veniva invitata a recarsi presso i loro uffici;
di avere Testimone_1 CP_3
appreso, nell'occasione, che i propri risparmi si erano letteralmente volatilizzati e che il suo conto corrente recava un saldo negativo di € 200,00; di avere scoperto una serie di movimenti disconosciuti,
di cifre ingentissime, tutti compiuti indebitamente da parte del suddetto consulente finanziario a sua insaputa;
che il consulente finanziario effettuava molteplici movimenti di denaro mai autorizzati da essa attrice, arrivando persino a bonificare importi in suo favore fino a lasciare i conti corrente completamente svuotati presso entrambi gli istituti di credito convenuti;
di avere sporto denuncia-
querela per l'accaduto e di avere ottenuto in restituzione dal all'esito del procedimento CP_1
pagina 2 di 11 penale a suo carico, definito con sentenza di non luogo a procedere per esito positivo della messa alla prova, la somma di € 1.000,00; che per l'accaduto sussisteva la responsabilità solidale degli istituti di credito presso i quali il consulente aveva lavorato ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 58/98; che tale situazione le aveva provocato uno stato di profonda angoscia e preoccupazione avendo anche un figlio minore cui provvedere non avendo il padre sopperito con regolarità all'obbligo di sostentamento economico.
La si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 22.11.2023, Controparte_2
contestando le avverse allegazioni e rassegnando le seguenti conclusioni: “ Piaccia all'On.le Tribunale
adito, previe le declaratorie e le pronunce del caso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
disattesa e respinta, così giudicare: In via preliminare, in caso di mancata costituzione in giudizio del
Sig. fissare nuova udienza di prima comparizione onde consentire a Controparte_1 CP_2
di provvedere alla notificazione al medesimo convenuto della comparsa di risposta, contenente
[...]
domanda di manleva nei suoi confronti, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163bis c.p.c.; In via
preliminare e pregiudiziale – Dichiarare la nullità dell'atto di citazione e delle domande formulate dall'attrice per difetto di specificazione dei relativi presupposti in fatto. – Dichiarare inammissibili e comunque respingere le domande formulate dall'attrice, stante la prescrizione dei ( contestati ) diritti
dalla stessa azionati nella presente sede giudiziale, e delle relative azioni, nonché la carenza di legittimazione passiva della rispetto alle domande attoree e l'inapplicabilità alla Controparte_2
fattispecie, anche astrattamente considerata, del principio di responsabilità solidale di cui agli artt. 31,
D.Lgs. n. 58/98 e 2049 c.c.; In sede di merito ed in principalità - Respingere le domande formulate dall'attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata, e salvo gravame – Previo
accertamento che il fatto colposo della Sig.ra ha concorso a cagionare il danno, Parte_1
escludere o ini ulteriore subordine congruamente diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto all'attrice in proporzione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ex art.
1227 c.c. – Dichiarare tenuto e pertanto condannare il Sig. a manlevare Controparte_1
da qualsiasi onere o responsabilità che dovesse derivare a quest'ultima per effetto Controparte_2
dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dall'attrice nel presente giudizio, e quindi a versare direttamente all'attrice e/o a rifondere a tutte le somme che la società Controparte_2
stessa fosse eventualmente condannata a corrispondere all'attrice e comunque a rifondere a pagina 3 di 11 tutti gli esborsi che la società stessa fosse tenuta a sopportare per effetto Controparte_2
dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dall'attrice nel presene giudizio. In ogni caso –
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Anche si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 23.11.2023, Controparte_3
contestando tutte le allegazioni di parte attrice, per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona, contrariis reiectis, In via preliminare – Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di diritti azionati giudizialmente da parte attrice, per i motivi di
cui in premessa. Nel merito – Respingersi in ogni caso le domande tutte formulate dall'attrice perché
infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in premessa. In subordine - Nella denegata ipotesi di
accoglimento delle domande avanzate ex adverso ridurre il risarcimento richiesto in considerazione della gravità della colpa dell'attrice e delle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227 c.c., per i
motivi di cui in premessa. In ogni caso – Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
non si costituiva in giudizio mentre le parti costituite depositavano le memorie ex Controparte_1
art. 171 ter c.p.c.. Alla prima udienza del 02.02.2024 il Giudice, dichiarata la contumacia del convenuto disponeva la notifica a quest'ultimo della comparsa di costituzione della Controparte_1
vista la domanda di manleva formulata da quest'ultima, nonché riassegnava i Controparte_2
termini ex art. 171ter c.p.c.. Con ordinanza del 24.06.2024 il Giudice, respinte le richieste istruttorie formulate dalle parti, per le ragioni da intendersi quivi richiamate, fissava udienza al 20.12.2024, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189, punti 1,2,e 3, c.p.c.. Alla suddetta udienza le parti precisavano le conclusioni come da verbale ( da intendersi quivi richiamate ) ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea per nullità dell'atto di citazione per difetto di specificazione dei relativi presupposti di fatto, eccepita dalla difesa di posto che, come affermato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte ( cfr. Controparte_2
Cass. Civ. 4828/06 – 3911/01 – 12009/97 ), tale ipotesi non ricorre quando l'individuazione del petitum sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva e che si possa predicare la nullità dell'atto di citazione, all'esito del suddetto scrutinio, soltanto qualora l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto. Individuazione del petitum che, nel caso di pagina 4 di 11 specie, è stata resa possibile dalla complessiva valutazione delle deduzioni contenute nell'atto di citazione, dalle quali si è potuto evincere che l'attrice ha contestato le condotte tenute dal convenuto e dagli istituiti di credito presso i quali lo stesso ha prestato servizio, allegando e dimostrando CP_1
la perdita del denaro inizialmente depositato. Deduzioni rispetto alle quali, del resto, i convenuti costituiti hanno spiegato circostanziate difese di merito, a comprova della sufficienza ed adeguatezza, ex art. 163 c.p.c., dell'atto introduttivo del giudizio.
Quanto al merito del contendere deve dichiararsi, sulla scorta delle emergenze processuali, che la domanda risarcitoria formulata dall'attrice nei confronti di e di Controparte_3 CP_2
è infondata e, pertanto, deve essere respinta mentre merita parziale accoglimento la domanda
[...]
proposta nei confronti di per le seguenti motivazioni. Controparte_1
Va premesso, in limine, che nei giudizi aventi ad oggetto la domanda risarcitoria formulata nei confronti di un istituto di credito per fatto illecito di un agente e/o dipendente e/o promotore, il cliente deve provare non solo di avere consegnato le somme di denaro al promotore ma altresì di averlo fatto al fine di investire le stesse in prodotti finanziari collocati dalla società di intermediazione mobiliare od istituto di credito. Ebbene, rispetto alla posizione di l'attrice non ha in alcun CP_3 Controparte_3
modo assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente considerato che agli atti non sussiste alcuna prova che il denaro inizialmente depositato presso poi sia stato CP_4 Controparte_2
trasferito presso il , né che l'attrice abbia sottoscritto con il alcun Controparte_3 Controparte_3
contratto per la prestazione del servizio di deposito titoli, di consulenza su prodotti e strumenti finanziari o di investimento e che abbia effettuato operazioni di investimento per il tramite del sig.
nel periodo in cui questi operava presso il detto istituto di credito. Dalla documentazione CP_1
prodotta dall'istituto di credito convenuto è emerso in realtà che: l'attrice ha aperto nell'agosto del
2008 il contratto di conto corrente n. 220/010/000452-6 con la dipendenza di di Controparte_3
Ancona; tale conto sino alla data della sua estinzione, avvenuta in data 02.10.2017, ha ricevuto solo quattro versamenti in denaro di cui uno di € 50,00 in data 17.03.09, uno di € 10,00 in data 07.04.09, uno di € 3,00 in data 13.05.09, ed uno di € 5.000,00 il 25.03.2013; in data 27.03.2013 la attrice ha fatto un prelevamento allo sportello di € 4.750,00; il residuo è stato utilizzato per coprire lo scoperto di conto corrente. Dagli estratti conto allegati dalla risulta, inoltre, solo l'addebito dei canoni CP_3
mensili per la gestione del conto e delle competenze trimestrali, ciò significa che l'attrice ha pagina 5 di 11 semplicemente acceso un conto corrente presso la che, nel corso di quasi nove anni di durata, CP_3
non ha pressoché mai movimentato. Del resto dall'estratto conto del rapporto acceso presso la prodotto dall'attrice ( doc. 7 ), risultano movimentazioni relative ad investimenti e Controparte_2
disinvestimenti, successivi alla data di accensione del conto corrente presso , che dimostrano CP_3
che la posizione titoli dell'attrice è rimasta sempre presso la Controparte_2
Come già evidenziato da questo Tribunale “ Se è vero che nell'ambito dei contratti di intermediazione
finanziaria, una volta dimostrata la riconducibilità al promotore dell'illecito consumatosi ai danni dell'investitore, grava sull'intermediario l'obbligo risarcitorio relativamente ai danni cagionati al
cliente, previa prova del rapporto di occasionalità necessaria tra la dazione del denaro ed il ruolo di
promotore finanziario, in mancanza non sussistono i presupposti per l'applicazione del D.lgs n. 58/98, nondimeno, laddove, come nel caso che occupa, manchi la prova dell'obbligazione sottostante ( id est dazione di denaro all'intermediario finanziario finalizzata alla gestione di uno specifico patrimonio mobiliare ) di cui è onerato l'investitore che agisca per ottenere la condanna al risarcimento dei danni dell'intermediario finanziario, nessuna disamina è consentita in merito alla sussistenza della
responsabilità dell'intermediario finanziario “ ( cfr. sentenza Trib. Ancona 2114/2016 ).
Quanto al documento 5 prodotto da parte attrice, non risponde a verità che dalla relazione della Guardia
di Finanza risulta che sia stato consegnato dal alla attrice presso la : questo è quanto CP_1 CP_3
afferma l'attrice mentre nella relazione si legge che “ Con riferimento alla documentazione asseritamente ricevuta dall'indagato presso gli uffici della di Corso Stamira e “riportante CP_3
alla data del 26/03/2013 una situazione patrimoniale complessiva di € 20.846,34” si rappresenta che la posizione investimenti a quella data ( 26/03/2013 ) evidenzia, invero, un patrimonio complessivo di soli
€ 4.757,40 rinveniente dal rapporto di c/c n. 452 ( cfr. all. 12 ). Di contro, la posizione investimenti al
22/03/2013 ( cfr. all. 13 ) evidenzia effettivamente un patrimonio complessivo di € 20.846,34. Tali sostanze deriverebbero da titoli posseduti per un controvalore di € 20.721,82 e dal saldo del c/c per €
124,52. Tali rapporti, però, rispettivamente n. 053-000-00220-008924605-000 e n. 010-010-0220-
000000249-000, non sono riferibili alla querelante essendo cointestati ai signori e Parte_4
( cfr. all. 14 )” ( pag. 7 relazione del 18.01.2018 ). Da quanto precede si può Parte_5
desumere che la attrice, usando la media diligenza ed un minimo di attenzione nella gestione del proprio patrimonio, avrebbe potuto facilmente avvedersi della non rispondenza al vero della situazione pagina 6 di 11 patrimoniale rappresentata in detto documento, sia perché reca la indicazione di un conto corrente di numero diverso rispetto a quello intestato all'attrice ( 249 piuttosto che 452 ) che per il fatto che fa riferimento a rapporti di deposito titoli che l'attrice mai ha sottoscritto ( fatto neppure allegato ). Non sussiste pertanto alcun affidamento da tutelare. Come poteva, inoltre, l'attrice ritenere che il conto corrente presso la fosse stato chiuso ed i soldi ivi depositati trasferiti presso la Controparte_2
senza alcuna documentazione che attestasse entrambe le operazioni? Si condividono sul punto CP_3
le osservazioni della difesa atte ad evidenziare il comportamento anomalo e sicuramente CP_3
imprudente dell'attrice che ha sostenuto di avere affidato al l'incarico di portare i propri CP_1
risparmi in dove il predetto avrebbe iniziato a lavorare, senza avere mai richiesto copia CP_3
del contratto di conto corrente, di gestione, né degli ordini di acquisto di titoli o di fondi comuni od avere controllato le rendicontazioni provenienti dall'istituto di credito. Si tratta di condotta se non definibile in concorso con l'autore del fatto illecito, quantomeno di accettazione delle condotte poste in essere dal promotore finanziario in totale dispregio dei precetti normativi posti a tutela dell'attività di intermediazione finanziaria.
Quanto evidenziato consente di ritenere accertato il rapporto diretto ed esclusivo tra il cliente ( odierna attrice ) ed il promotore convenuto con esclusione di qualsiasi interferenza da parte della , con CP_3
contestuale volontà manifestata di fatto dall'attrice di attribuire al una fiducia piena ed CP_1
incondizionata, al punto di consegnargli somme di denaro senza ottenere alcuna garanzia dell'impiego delle dette somme in investimenti finanziari presso il nuovo istituto di credito, tanto da non pretendere nemmeno la consegna della relativa documentazione. Se l'attrice avesse diligentemente monitorato l'attività posta in essere dal con elevata probabilità avrebbe verificato tempestivamente la CP_1
negligenza del promotore finanziario potendo porvi rimedio senza subire le conseguenze negative dedotte con la presente domanda o quantomeno potendone ridurre l'entità. In tale contesto, come in più
occasioni affermato dalla Suprema Corte, il fatto illecito del promotore finisce per essere non più legato da nesso di causalità necessaria, in presenza del quale soltanto è possibile configurare la responsabilità indiretta dell'intermediario ( cfr. ex multis Cass. Civ. 253774/2018 ).
Del resto dalla medesima relazione della Guardia di Finanza risultano anche le seguenti dichiarazioni di parte attrice: “ Dai documenti in mio possesso si evince solo che ad aprile 2010 il si è CP_1
indebitamente appropriato di 9.000,00 euro sottraendoli dal conto corrente FINECO che, peraltro, io pagina 7 di 11 sapevo essere già chiuso” ADR:” Prendo atto che dalla documentazione bancaria acquisita agli atti
effettivamente risultano sottratti solo 9.000,00 euro. Prendo altresì atto che da un'indagine interna effettuata dalla non risultano “malversazioni” in mio danno”. E' la stessa attrice, quindi, a CP_3
riconoscere che le uniche somme sottratte da parte del promotore erano contenute nel conto CP_1
corrente acceso presso la e che nulla sia stato sottratto dal medesimo promotore per CP_2
somme versate sul conto corrente . CP_3
Quanto alla posizione della reputa questo Tribunale che nessuna responsabilità Controparte_2
possa essere ascritta al detto istituto di credito considerato che, come emerso dalla relazione della
Guardia di Finanza del 18.01.2018, il si sarebbe appropriato della somma di € 9.000,00 ( CP_1
unica operazione contestata da parte attrice ) sottraendoli dal conto corrente Fineco, nell'aprile 2010,
data in cui il promotore non operava più presso la ( data di cessazione del rapporto Controparte_2
14.05.2008 – doc. 2 Fineco ). Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, infatti, “ L'intermediario risponde per i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello
svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria con l'esercizio delle mansioni cui sia adibito “ ( cfr. ex multis Cass.
Civ. sentenza 8813/2017 – 22956/2015 – Trib. Ancona n. 2114/2016 ), presupposto assente nel caso concreto, per quanto sopra evidenziato, cosicché è da escludersi la sussistenza di alcuna responsabilità
solidale di ex art. 31 D.lgs n. 58/98, in relazione al compimento di operazioni Controparte_2
illecite da parte del successivamente alla data del 14.05.2008, momento in cui il promotore CP_1
finanziario cessava di svolgere la propria attività di promotore finanziario per il suddetto istituto di credito.
Fondata è pure l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato dalla attrice nei confronti della posto che si verte in tema di responsabilità extracontrattuale, con CP_2
conseguente applicabilità del termine di prescrizione quinquennale. In via specifica risulta ampiamente decorso il termine di prescrizione in relazione all'unica operazione contestata dalla attrice in sede di sommarie informazioni rese alla Guardia di Finanza, ovvero il bonifico del 23.04.2010, avuto riguardo al fatto che la prima messa in mora da parte dell'attrice nei confronti della risale al CP_2
novembre 2020 ( doc. 20 attrice ).
pagina 8 di 11 Non si condivide al riguardo la tesi sostenuta dalla difesa di parte attrice secondo la quale la prescrizione decorrerebbe dal passaggio in giudicato della sentenza penale del Tribunale di Ancona n.
521/2023 del 10.07.2023. Come argomentato dalla difesa Fineco: il capo di imputazione relativo alla posizione della attrice quale persona offesa, richiamato sia nella sentenza penale del Tribunale di
Ancona, che nel decreto di fissazione di udienza preliminare, non contiene alcuna menzione né di né dei rapporti intestati alla attrice presso il detto istituto di credito;
l'atto di Controparte_2
costituzione di parte civile risale comunque al 16.07.2020, data in cui il termine di prescrizione era ampiamente decorso rispetto a ciascuna delle operazioni elencate negli estratti conto e deposito titoli accesi presso , relative al periodo gennaio 2007/giugno 2014; l'atto di costituzione di parte CP_2
civile non reca alcuna specifica indicazione dei movimenti posti in essere dal asseritamente CP_1
non autorizzati, per quali importi, in quali date e a valere su quali rapporti.
L'inapplicabilità alla fattispecie del principio di responsabilità solidale di cui al D.lgs n. 58/98 deriva anche dal fatto che le uniche operazioni indicate dall'attrice nell'atto di citazione disposte nell'ambito del rapporto acceso presso , anche il bonifico di € 9.000,00, sono state eseguite dall'istituto CP_2
di credito a fronte di ordini impartiti on line mediante le credenziali di accesso al sistema di internet banking assegnate al cliente e sconosciute al promotore finanziario. Di conseguenza, l'eventuale utilizzo da parte del delle suddette credenziali lascia presuppore che l'attrice gliele abbia CP_1
comunicate o rese accessibili: comportamento questo idoneo ad escludere qualsiasi responsabilità dell'istituto di credito in quanto contrario agli obblighi contrattuali gravanti sul cliente, responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale abusivo utilizzo da parte di terzi della password e del codice utente ( cfr. ex multis Cass. Civ. 25374/2018 – 12053/2019 – 28634/2020 ). Sul punto l'attrice ha sostenuto di non avere mai ricevuto le credenziali di accesso al servizio e, pertanto, di non averle comunicate al promotore. Tale affermazione collide però con il contenuto della mail allegata sub. 24 con la quale l'attrice ha scritto al Servizio Clienti dell'istituto di credito indicando il suo CODICE
UTENTE, di cui, pertanto, era in possesso non potendo altrimenti accedere all'area dedicata del sito della Banca per disporre operazioni on line, con la richiesta di riattivare i codici, fatto che lascia presupporre che li avesse già ricevuti.
Non rileva in senso contrario il disconoscimento da parte dell'attrice delle sottoscrizioni del contratto allegato dalla sub. 1: in primo luogo perché tardivo, non avendo l'attrice Controparte_5 pagina 9 di 11 disconosciuto il documento nella prima risposta successiva alla sua produzione, ovvero nella prima memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.. del 22.12.2023. In secondo luogo perché incompatibile con il riconoscimento extragiudiziale della validità del contratto cui la banca ha dato esecuzione per oltre tredici anni senza alcuna contestazione da parte dell'attrice, la quale ha sempre dichiarato di avere acceso un rapporto di conto corrente con la ( e non ha prodotto un contratto diverso Controparte_5
rispetto a quello allegato dalla banca ), alla quale ha chiesto, tramite il proprio codice utente, di riattivare i codici di accesso ad un rapporto telematico in qualche modo sorto! ( cfr. Cass. Civ.
22460/2017 ).
Per quel che concerne la domanda svolta nei confronti di dalle emergenze Controparte_1
processuali è risultato che il suddetto promotore finanziario si è indebitamente appropriato dei risparmi dell'attrice per un ammontare di € 9.500,00 tramite due bonifici rispettivamente di € 9.000,00 e di €
500,00 mentre per il resto si è trattato di investimenti che si sono rivelati non profittevoli ( si veda relazione della Guardia di Finanza del 18.01.2018, pag. 7 ). Investimenti che il promotore ha CP_1
potuto fare perché l'attrice glielo ha comunque consentito attraverso un comportamento non prudente ed oculato quale quello di avergli affidato delle somme senza ottenere alcuna garanzia del loro impiego in investimenti finanziari condivisi, tanto da non richiedere neppure gli ordini di acquisto dei titoli o fondi comuni, omettendo anche di monitorare l'attività di investimento nel corso del tempo e di chiedere conto delle specifiche operazioni finanziarie all'origine dei profitti riportati, ad esempio, nei prospetti contabili asseritamente ricevuti dal promotore presso la sede . Comportamento che CP_3
lascia presupporre una accettazione totale e supina delle condotte poste in essere dal promotore, al quale è stato conferito un incondizionato mandato a disporre del denaro, con conseguente limitazione del diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1227 comma 1, c.c., alla somma di € 9.500,00,
oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Nulla può essere, infine, riconosciuto a titolo di rimborso del danno non patrimoniale siccome solo genericamente allegato, non sostanziato da alcuna documentazione medico/clinica e prima ancora da una descrizione puntuale di come lo stato di angoscia e preoccupazione avrebbe inciso, modificandole, nelle abitudini quotidiane di vita dell'attrice.
Le competenze di lite, liquidate in dispositivo ex DM 55/14 tenuto conto del valore della controversia, della natura delle difese e dell'attività svolta ( non c'è stata attività istruttoria per cui la voce relativa pagina 10 di 11 viene liquidata al 50% ) seguono la soccombenza per cui si liquidano a carico dell'attrice e a favore di e di nonché a carico del convenuto ed in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
favore dell'attrice
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa od assorbita:
rigetta le domande proposte da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3
accoglie parzialmente la domanda proposta nei confronti di che, per l'effetto, Controparte_1
dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di della somma di € 9.500,00 Parte_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
condanna ex art. 91 c.p.c., a rifondere a e a Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
le spese di lite liquidate in favore di in € 15,38 per esborsi ed in € 4.237,00 per
[...] Controparte_2
compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge ed in favore di in complessivi € 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese Controparte_3
generali 15%, IVA e CPA come per legge;
condanna , ex art. 91 cc.p.c. a rifondere a le competenze di lite Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed in € 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.
Ancona, 13.01.2025
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4841/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. REGNI Parte_1 C.F._1
ROBERTO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. REGNI
ROBERTO
ATTORE/I contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NESPOLI MASSIMO e CP_2 P.IVA_1 dell'avv. CAMOSCI MARIACHIARA ( Via Freguglia n. 8 20122 MILANO;
C.F._3
( ) VIA F.LLI BANDIERA, 42 60019 Parte_2 C.F._4
SENIGALLIA; ( ) VIA FREGUGLIA 8 MILANO;
, Parte_3 C.F._5 elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 8 20122 MILANO presso il difensore avv. NESPOLI
MASSIMO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2 FERRETTI MARCO e dell'avv. FRANCHINI PAMELA ( ) VIA MARSALA C.F._6
8 60121 ANCONA;
elettivamente domiciliato in VIA ALBERTO PANSA 1 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. FERRETTI MARCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio, avanti il sovra Parte_1
intestato Tribunale, e al fine di sentir Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia l'On.le Tribunale adito previa qualsivoglia più utile
declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, accertata
l'indebita appropriazione del denaro affidato dalla sig.ra al suo consulente Parte_1
finanziario di riferimento da parte dello stesso, condannare ( C.F. Controparte_1
) nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
e ( P. IVA: – R.E.A. N. 1598155 ), con sede legale a Milano in Controparte_2 P.IVA_3
Piazza Durante n. 11, in persona del legale rappresentante pro-tempore e Controparte_3
( P. IVA: – R.E.A. n. 219769 ), con sede legale a Reggio Emilia in Via
[...] P.IVA_4
Emilia S. Pietro n. 4, in persona del legale rappresentante pro-tempore, tutti in solido tra loro, alla restituzione alla sig.ra della somma pari a € 24.822,84 ( € 25.822,84 - € 1.000,00 Parte_1
versati in sede penale a titolo di acconto ) o a quella minore o maggiore ritenuta di Giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi fino all'effettivo soddisfo, nonché al risarcimento dei danni subiti
dalla stessa e, ad oggi, quantificati nella misura di € 10.000,00 o in quella minore o maggiore ritenuta di Giustizia. Con vittoria di spese e compenso professionale. “ L'attrice premetteva: di avere intrattenuto rapporti dapprima presso poi e con Controparte_4 Controparte_2 CP_3
affidandosi al consulente finanziario al quale, in data 20.07.2000 affidava tutti i Controparte_1
risparmi pari a lire 50 milioni;
di avere ricevuto, in data 25.05.2016, una telefonata da parte della Dott.
con la quale veniva invitata a recarsi presso i loro uffici;
di avere Testimone_1 CP_3
appreso, nell'occasione, che i propri risparmi si erano letteralmente volatilizzati e che il suo conto corrente recava un saldo negativo di € 200,00; di avere scoperto una serie di movimenti disconosciuti,
di cifre ingentissime, tutti compiuti indebitamente da parte del suddetto consulente finanziario a sua insaputa;
che il consulente finanziario effettuava molteplici movimenti di denaro mai autorizzati da essa attrice, arrivando persino a bonificare importi in suo favore fino a lasciare i conti corrente completamente svuotati presso entrambi gli istituti di credito convenuti;
di avere sporto denuncia-
querela per l'accaduto e di avere ottenuto in restituzione dal all'esito del procedimento CP_1
pagina 2 di 11 penale a suo carico, definito con sentenza di non luogo a procedere per esito positivo della messa alla prova, la somma di € 1.000,00; che per l'accaduto sussisteva la responsabilità solidale degli istituti di credito presso i quali il consulente aveva lavorato ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 58/98; che tale situazione le aveva provocato uno stato di profonda angoscia e preoccupazione avendo anche un figlio minore cui provvedere non avendo il padre sopperito con regolarità all'obbligo di sostentamento economico.
La si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 22.11.2023, Controparte_2
contestando le avverse allegazioni e rassegnando le seguenti conclusioni: “ Piaccia all'On.le Tribunale
adito, previe le declaratorie e le pronunce del caso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
disattesa e respinta, così giudicare: In via preliminare, in caso di mancata costituzione in giudizio del
Sig. fissare nuova udienza di prima comparizione onde consentire a Controparte_1 CP_2
di provvedere alla notificazione al medesimo convenuto della comparsa di risposta, contenente
[...]
domanda di manleva nei suoi confronti, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163bis c.p.c.; In via
preliminare e pregiudiziale – Dichiarare la nullità dell'atto di citazione e delle domande formulate dall'attrice per difetto di specificazione dei relativi presupposti in fatto. – Dichiarare inammissibili e comunque respingere le domande formulate dall'attrice, stante la prescrizione dei ( contestati ) diritti
dalla stessa azionati nella presente sede giudiziale, e delle relative azioni, nonché la carenza di legittimazione passiva della rispetto alle domande attoree e l'inapplicabilità alla Controparte_2
fattispecie, anche astrattamente considerata, del principio di responsabilità solidale di cui agli artt. 31,
D.Lgs. n. 58/98 e 2049 c.c.; In sede di merito ed in principalità - Respingere le domande formulate dall'attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata, e salvo gravame – Previo
accertamento che il fatto colposo della Sig.ra ha concorso a cagionare il danno, Parte_1
escludere o ini ulteriore subordine congruamente diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto all'attrice in proporzione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ex art.
1227 c.c. – Dichiarare tenuto e pertanto condannare il Sig. a manlevare Controparte_1
da qualsiasi onere o responsabilità che dovesse derivare a quest'ultima per effetto Controparte_2
dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dall'attrice nel presente giudizio, e quindi a versare direttamente all'attrice e/o a rifondere a tutte le somme che la società Controparte_2
stessa fosse eventualmente condannata a corrispondere all'attrice e comunque a rifondere a pagina 3 di 11 tutti gli esborsi che la società stessa fosse tenuta a sopportare per effetto Controparte_2
dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dall'attrice nel presene giudizio. In ogni caso –
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Anche si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 23.11.2023, Controparte_3
contestando tutte le allegazioni di parte attrice, per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona, contrariis reiectis, In via preliminare – Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di diritti azionati giudizialmente da parte attrice, per i motivi di
cui in premessa. Nel merito – Respingersi in ogni caso le domande tutte formulate dall'attrice perché
infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in premessa. In subordine - Nella denegata ipotesi di
accoglimento delle domande avanzate ex adverso ridurre il risarcimento richiesto in considerazione della gravità della colpa dell'attrice e delle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227 c.c., per i
motivi di cui in premessa. In ogni caso – Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
non si costituiva in giudizio mentre le parti costituite depositavano le memorie ex Controparte_1
art. 171 ter c.p.c.. Alla prima udienza del 02.02.2024 il Giudice, dichiarata la contumacia del convenuto disponeva la notifica a quest'ultimo della comparsa di costituzione della Controparte_1
vista la domanda di manleva formulata da quest'ultima, nonché riassegnava i Controparte_2
termini ex art. 171ter c.p.c.. Con ordinanza del 24.06.2024 il Giudice, respinte le richieste istruttorie formulate dalle parti, per le ragioni da intendersi quivi richiamate, fissava udienza al 20.12.2024, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189, punti 1,2,e 3, c.p.c.. Alla suddetta udienza le parti precisavano le conclusioni come da verbale ( da intendersi quivi richiamate ) ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea per nullità dell'atto di citazione per difetto di specificazione dei relativi presupposti di fatto, eccepita dalla difesa di posto che, come affermato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte ( cfr. Controparte_2
Cass. Civ. 4828/06 – 3911/01 – 12009/97 ), tale ipotesi non ricorre quando l'individuazione del petitum sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva e che si possa predicare la nullità dell'atto di citazione, all'esito del suddetto scrutinio, soltanto qualora l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto. Individuazione del petitum che, nel caso di pagina 4 di 11 specie, è stata resa possibile dalla complessiva valutazione delle deduzioni contenute nell'atto di citazione, dalle quali si è potuto evincere che l'attrice ha contestato le condotte tenute dal convenuto e dagli istituiti di credito presso i quali lo stesso ha prestato servizio, allegando e dimostrando CP_1
la perdita del denaro inizialmente depositato. Deduzioni rispetto alle quali, del resto, i convenuti costituiti hanno spiegato circostanziate difese di merito, a comprova della sufficienza ed adeguatezza, ex art. 163 c.p.c., dell'atto introduttivo del giudizio.
Quanto al merito del contendere deve dichiararsi, sulla scorta delle emergenze processuali, che la domanda risarcitoria formulata dall'attrice nei confronti di e di Controparte_3 CP_2
è infondata e, pertanto, deve essere respinta mentre merita parziale accoglimento la domanda
[...]
proposta nei confronti di per le seguenti motivazioni. Controparte_1
Va premesso, in limine, che nei giudizi aventi ad oggetto la domanda risarcitoria formulata nei confronti di un istituto di credito per fatto illecito di un agente e/o dipendente e/o promotore, il cliente deve provare non solo di avere consegnato le somme di denaro al promotore ma altresì di averlo fatto al fine di investire le stesse in prodotti finanziari collocati dalla società di intermediazione mobiliare od istituto di credito. Ebbene, rispetto alla posizione di l'attrice non ha in alcun CP_3 Controparte_3
modo assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente considerato che agli atti non sussiste alcuna prova che il denaro inizialmente depositato presso poi sia stato CP_4 Controparte_2
trasferito presso il , né che l'attrice abbia sottoscritto con il alcun Controparte_3 Controparte_3
contratto per la prestazione del servizio di deposito titoli, di consulenza su prodotti e strumenti finanziari o di investimento e che abbia effettuato operazioni di investimento per il tramite del sig.
nel periodo in cui questi operava presso il detto istituto di credito. Dalla documentazione CP_1
prodotta dall'istituto di credito convenuto è emerso in realtà che: l'attrice ha aperto nell'agosto del
2008 il contratto di conto corrente n. 220/010/000452-6 con la dipendenza di di Controparte_3
Ancona; tale conto sino alla data della sua estinzione, avvenuta in data 02.10.2017, ha ricevuto solo quattro versamenti in denaro di cui uno di € 50,00 in data 17.03.09, uno di € 10,00 in data 07.04.09, uno di € 3,00 in data 13.05.09, ed uno di € 5.000,00 il 25.03.2013; in data 27.03.2013 la attrice ha fatto un prelevamento allo sportello di € 4.750,00; il residuo è stato utilizzato per coprire lo scoperto di conto corrente. Dagli estratti conto allegati dalla risulta, inoltre, solo l'addebito dei canoni CP_3
mensili per la gestione del conto e delle competenze trimestrali, ciò significa che l'attrice ha pagina 5 di 11 semplicemente acceso un conto corrente presso la che, nel corso di quasi nove anni di durata, CP_3
non ha pressoché mai movimentato. Del resto dall'estratto conto del rapporto acceso presso la prodotto dall'attrice ( doc. 7 ), risultano movimentazioni relative ad investimenti e Controparte_2
disinvestimenti, successivi alla data di accensione del conto corrente presso , che dimostrano CP_3
che la posizione titoli dell'attrice è rimasta sempre presso la Controparte_2
Come già evidenziato da questo Tribunale “ Se è vero che nell'ambito dei contratti di intermediazione
finanziaria, una volta dimostrata la riconducibilità al promotore dell'illecito consumatosi ai danni dell'investitore, grava sull'intermediario l'obbligo risarcitorio relativamente ai danni cagionati al
cliente, previa prova del rapporto di occasionalità necessaria tra la dazione del denaro ed il ruolo di
promotore finanziario, in mancanza non sussistono i presupposti per l'applicazione del D.lgs n. 58/98, nondimeno, laddove, come nel caso che occupa, manchi la prova dell'obbligazione sottostante ( id est dazione di denaro all'intermediario finanziario finalizzata alla gestione di uno specifico patrimonio mobiliare ) di cui è onerato l'investitore che agisca per ottenere la condanna al risarcimento dei danni dell'intermediario finanziario, nessuna disamina è consentita in merito alla sussistenza della
responsabilità dell'intermediario finanziario “ ( cfr. sentenza Trib. Ancona 2114/2016 ).
Quanto al documento 5 prodotto da parte attrice, non risponde a verità che dalla relazione della Guardia
di Finanza risulta che sia stato consegnato dal alla attrice presso la : questo è quanto CP_1 CP_3
afferma l'attrice mentre nella relazione si legge che “ Con riferimento alla documentazione asseritamente ricevuta dall'indagato presso gli uffici della di Corso Stamira e “riportante CP_3
alla data del 26/03/2013 una situazione patrimoniale complessiva di € 20.846,34” si rappresenta che la posizione investimenti a quella data ( 26/03/2013 ) evidenzia, invero, un patrimonio complessivo di soli
€ 4.757,40 rinveniente dal rapporto di c/c n. 452 ( cfr. all. 12 ). Di contro, la posizione investimenti al
22/03/2013 ( cfr. all. 13 ) evidenzia effettivamente un patrimonio complessivo di € 20.846,34. Tali sostanze deriverebbero da titoli posseduti per un controvalore di € 20.721,82 e dal saldo del c/c per €
124,52. Tali rapporti, però, rispettivamente n. 053-000-00220-008924605-000 e n. 010-010-0220-
000000249-000, non sono riferibili alla querelante essendo cointestati ai signori e Parte_4
( cfr. all. 14 )” ( pag. 7 relazione del 18.01.2018 ). Da quanto precede si può Parte_5
desumere che la attrice, usando la media diligenza ed un minimo di attenzione nella gestione del proprio patrimonio, avrebbe potuto facilmente avvedersi della non rispondenza al vero della situazione pagina 6 di 11 patrimoniale rappresentata in detto documento, sia perché reca la indicazione di un conto corrente di numero diverso rispetto a quello intestato all'attrice ( 249 piuttosto che 452 ) che per il fatto che fa riferimento a rapporti di deposito titoli che l'attrice mai ha sottoscritto ( fatto neppure allegato ). Non sussiste pertanto alcun affidamento da tutelare. Come poteva, inoltre, l'attrice ritenere che il conto corrente presso la fosse stato chiuso ed i soldi ivi depositati trasferiti presso la Controparte_2
senza alcuna documentazione che attestasse entrambe le operazioni? Si condividono sul punto CP_3
le osservazioni della difesa atte ad evidenziare il comportamento anomalo e sicuramente CP_3
imprudente dell'attrice che ha sostenuto di avere affidato al l'incarico di portare i propri CP_1
risparmi in dove il predetto avrebbe iniziato a lavorare, senza avere mai richiesto copia CP_3
del contratto di conto corrente, di gestione, né degli ordini di acquisto di titoli o di fondi comuni od avere controllato le rendicontazioni provenienti dall'istituto di credito. Si tratta di condotta se non definibile in concorso con l'autore del fatto illecito, quantomeno di accettazione delle condotte poste in essere dal promotore finanziario in totale dispregio dei precetti normativi posti a tutela dell'attività di intermediazione finanziaria.
Quanto evidenziato consente di ritenere accertato il rapporto diretto ed esclusivo tra il cliente ( odierna attrice ) ed il promotore convenuto con esclusione di qualsiasi interferenza da parte della , con CP_3
contestuale volontà manifestata di fatto dall'attrice di attribuire al una fiducia piena ed CP_1
incondizionata, al punto di consegnargli somme di denaro senza ottenere alcuna garanzia dell'impiego delle dette somme in investimenti finanziari presso il nuovo istituto di credito, tanto da non pretendere nemmeno la consegna della relativa documentazione. Se l'attrice avesse diligentemente monitorato l'attività posta in essere dal con elevata probabilità avrebbe verificato tempestivamente la CP_1
negligenza del promotore finanziario potendo porvi rimedio senza subire le conseguenze negative dedotte con la presente domanda o quantomeno potendone ridurre l'entità. In tale contesto, come in più
occasioni affermato dalla Suprema Corte, il fatto illecito del promotore finisce per essere non più legato da nesso di causalità necessaria, in presenza del quale soltanto è possibile configurare la responsabilità indiretta dell'intermediario ( cfr. ex multis Cass. Civ. 253774/2018 ).
Del resto dalla medesima relazione della Guardia di Finanza risultano anche le seguenti dichiarazioni di parte attrice: “ Dai documenti in mio possesso si evince solo che ad aprile 2010 il si è CP_1
indebitamente appropriato di 9.000,00 euro sottraendoli dal conto corrente FINECO che, peraltro, io pagina 7 di 11 sapevo essere già chiuso” ADR:” Prendo atto che dalla documentazione bancaria acquisita agli atti
effettivamente risultano sottratti solo 9.000,00 euro. Prendo altresì atto che da un'indagine interna effettuata dalla non risultano “malversazioni” in mio danno”. E' la stessa attrice, quindi, a CP_3
riconoscere che le uniche somme sottratte da parte del promotore erano contenute nel conto CP_1
corrente acceso presso la e che nulla sia stato sottratto dal medesimo promotore per CP_2
somme versate sul conto corrente . CP_3
Quanto alla posizione della reputa questo Tribunale che nessuna responsabilità Controparte_2
possa essere ascritta al detto istituto di credito considerato che, come emerso dalla relazione della
Guardia di Finanza del 18.01.2018, il si sarebbe appropriato della somma di € 9.000,00 ( CP_1
unica operazione contestata da parte attrice ) sottraendoli dal conto corrente Fineco, nell'aprile 2010,
data in cui il promotore non operava più presso la ( data di cessazione del rapporto Controparte_2
14.05.2008 – doc. 2 Fineco ). Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, infatti, “ L'intermediario risponde per i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello
svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria con l'esercizio delle mansioni cui sia adibito “ ( cfr. ex multis Cass.
Civ. sentenza 8813/2017 – 22956/2015 – Trib. Ancona n. 2114/2016 ), presupposto assente nel caso concreto, per quanto sopra evidenziato, cosicché è da escludersi la sussistenza di alcuna responsabilità
solidale di ex art. 31 D.lgs n. 58/98, in relazione al compimento di operazioni Controparte_2
illecite da parte del successivamente alla data del 14.05.2008, momento in cui il promotore CP_1
finanziario cessava di svolgere la propria attività di promotore finanziario per il suddetto istituto di credito.
Fondata è pure l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato dalla attrice nei confronti della posto che si verte in tema di responsabilità extracontrattuale, con CP_2
conseguente applicabilità del termine di prescrizione quinquennale. In via specifica risulta ampiamente decorso il termine di prescrizione in relazione all'unica operazione contestata dalla attrice in sede di sommarie informazioni rese alla Guardia di Finanza, ovvero il bonifico del 23.04.2010, avuto riguardo al fatto che la prima messa in mora da parte dell'attrice nei confronti della risale al CP_2
novembre 2020 ( doc. 20 attrice ).
pagina 8 di 11 Non si condivide al riguardo la tesi sostenuta dalla difesa di parte attrice secondo la quale la prescrizione decorrerebbe dal passaggio in giudicato della sentenza penale del Tribunale di Ancona n.
521/2023 del 10.07.2023. Come argomentato dalla difesa Fineco: il capo di imputazione relativo alla posizione della attrice quale persona offesa, richiamato sia nella sentenza penale del Tribunale di
Ancona, che nel decreto di fissazione di udienza preliminare, non contiene alcuna menzione né di né dei rapporti intestati alla attrice presso il detto istituto di credito;
l'atto di Controparte_2
costituzione di parte civile risale comunque al 16.07.2020, data in cui il termine di prescrizione era ampiamente decorso rispetto a ciascuna delle operazioni elencate negli estratti conto e deposito titoli accesi presso , relative al periodo gennaio 2007/giugno 2014; l'atto di costituzione di parte CP_2
civile non reca alcuna specifica indicazione dei movimenti posti in essere dal asseritamente CP_1
non autorizzati, per quali importi, in quali date e a valere su quali rapporti.
L'inapplicabilità alla fattispecie del principio di responsabilità solidale di cui al D.lgs n. 58/98 deriva anche dal fatto che le uniche operazioni indicate dall'attrice nell'atto di citazione disposte nell'ambito del rapporto acceso presso , anche il bonifico di € 9.000,00, sono state eseguite dall'istituto CP_2
di credito a fronte di ordini impartiti on line mediante le credenziali di accesso al sistema di internet banking assegnate al cliente e sconosciute al promotore finanziario. Di conseguenza, l'eventuale utilizzo da parte del delle suddette credenziali lascia presuppore che l'attrice gliele abbia CP_1
comunicate o rese accessibili: comportamento questo idoneo ad escludere qualsiasi responsabilità dell'istituto di credito in quanto contrario agli obblighi contrattuali gravanti sul cliente, responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale abusivo utilizzo da parte di terzi della password e del codice utente ( cfr. ex multis Cass. Civ. 25374/2018 – 12053/2019 – 28634/2020 ). Sul punto l'attrice ha sostenuto di non avere mai ricevuto le credenziali di accesso al servizio e, pertanto, di non averle comunicate al promotore. Tale affermazione collide però con il contenuto della mail allegata sub. 24 con la quale l'attrice ha scritto al Servizio Clienti dell'istituto di credito indicando il suo CODICE
UTENTE, di cui, pertanto, era in possesso non potendo altrimenti accedere all'area dedicata del sito della Banca per disporre operazioni on line, con la richiesta di riattivare i codici, fatto che lascia presupporre che li avesse già ricevuti.
Non rileva in senso contrario il disconoscimento da parte dell'attrice delle sottoscrizioni del contratto allegato dalla sub. 1: in primo luogo perché tardivo, non avendo l'attrice Controparte_5 pagina 9 di 11 disconosciuto il documento nella prima risposta successiva alla sua produzione, ovvero nella prima memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.. del 22.12.2023. In secondo luogo perché incompatibile con il riconoscimento extragiudiziale della validità del contratto cui la banca ha dato esecuzione per oltre tredici anni senza alcuna contestazione da parte dell'attrice, la quale ha sempre dichiarato di avere acceso un rapporto di conto corrente con la ( e non ha prodotto un contratto diverso Controparte_5
rispetto a quello allegato dalla banca ), alla quale ha chiesto, tramite il proprio codice utente, di riattivare i codici di accesso ad un rapporto telematico in qualche modo sorto! ( cfr. Cass. Civ.
22460/2017 ).
Per quel che concerne la domanda svolta nei confronti di dalle emergenze Controparte_1
processuali è risultato che il suddetto promotore finanziario si è indebitamente appropriato dei risparmi dell'attrice per un ammontare di € 9.500,00 tramite due bonifici rispettivamente di € 9.000,00 e di €
500,00 mentre per il resto si è trattato di investimenti che si sono rivelati non profittevoli ( si veda relazione della Guardia di Finanza del 18.01.2018, pag. 7 ). Investimenti che il promotore ha CP_1
potuto fare perché l'attrice glielo ha comunque consentito attraverso un comportamento non prudente ed oculato quale quello di avergli affidato delle somme senza ottenere alcuna garanzia del loro impiego in investimenti finanziari condivisi, tanto da non richiedere neppure gli ordini di acquisto dei titoli o fondi comuni, omettendo anche di monitorare l'attività di investimento nel corso del tempo e di chiedere conto delle specifiche operazioni finanziarie all'origine dei profitti riportati, ad esempio, nei prospetti contabili asseritamente ricevuti dal promotore presso la sede . Comportamento che CP_3
lascia presupporre una accettazione totale e supina delle condotte poste in essere dal promotore, al quale è stato conferito un incondizionato mandato a disporre del denaro, con conseguente limitazione del diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1227 comma 1, c.c., alla somma di € 9.500,00,
oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Nulla può essere, infine, riconosciuto a titolo di rimborso del danno non patrimoniale siccome solo genericamente allegato, non sostanziato da alcuna documentazione medico/clinica e prima ancora da una descrizione puntuale di come lo stato di angoscia e preoccupazione avrebbe inciso, modificandole, nelle abitudini quotidiane di vita dell'attrice.
Le competenze di lite, liquidate in dispositivo ex DM 55/14 tenuto conto del valore della controversia, della natura delle difese e dell'attività svolta ( non c'è stata attività istruttoria per cui la voce relativa pagina 10 di 11 viene liquidata al 50% ) seguono la soccombenza per cui si liquidano a carico dell'attrice e a favore di e di nonché a carico del convenuto ed in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
favore dell'attrice
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa od assorbita:
rigetta le domande proposte da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3
accoglie parzialmente la domanda proposta nei confronti di che, per l'effetto, Controparte_1
dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di della somma di € 9.500,00 Parte_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
condanna ex art. 91 c.p.c., a rifondere a e a Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
le spese di lite liquidate in favore di in € 15,38 per esborsi ed in € 4.237,00 per
[...] Controparte_2
compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge ed in favore di in complessivi € 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese Controparte_3
generali 15%, IVA e CPA come per legge;
condanna , ex art. 91 cc.p.c. a rifondere a le competenze di lite Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed in € 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.
Ancona, 13.01.2025
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 11 di 11