TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/11/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Sottosezione Lavoro e Previdenza Sociale
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
CI, all'udienza del 30 ottobre 2025 in modalità ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3405/2023 R.G. vertente
fra
C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Donatantonio Parte_1 C.F._1
ON e domiciliato in Potenza al Viale del Basento n. 114/D, presso il di lui studio, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del presidente pro tempore, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
PP AR giusta procura generale per notaio e domiciliato in Potenza presso Per_1
l'avvocatura regionale MP Pascoli ang. Via Rossini snc;
RESISTENTE -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato il 11.12.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di svolgere attività lavorativa sin dal 1.6.1981 in qualità di operaio- manovale con attività ripetuta di sollevamento carichi pesanti e mansioni usuranti con continue sollecitazioni della colonna lombosacrale;
denunciata la malattia professionale all' venivano CP_1 riconosciute “ernie discali multiple rachide lombosacrale e cervicale con discreto impegno funzionale….discreto deficit funzionale del rachide lombo-sacrale, grado di invalidità accertato 6% grado complessivo 6%” .
Nessun dubbio quindi sul nesso causale, ritenendo non corretto l'operato dell'istituto, adiva pertanto il giudice del lavoro sulla base della nuova documentazione sanitaria e di consulenza tecnica di parte chiedendo il riconoscimento del nesso causale e del danno biologico del 16% con diritto alla rendita con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' con memoria del 9.9.2024 ribadendo la legittimità dell'operato e CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della CTU e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
1. Il ricorso merita accoglimento.
Presupposta e non in discussione la sussistenza della natura professionale della malattia denunciata dal ricorrente sulla scorta della documentazione in atti e all'esito della ctu, il consulente tecnico incaricato in corso di causa, dott. con valutazione Persona_2 esaustiva che questo Giudice condivide e pone a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso per la menomazione dell'integrità psicofisica derivata dall'attività lavorativa svolta,
“ Il signor è affetto da “Ernia discale lombare posteriore mediana L5-S1, Parte_1
La patologia accertata e' ascrivibile alle tabelle per le malattie professionali. Il danno CP_1 biologico accertato e' quantizzabile nella misura del 10% (diecipercento).
L'epoca di decorrenza del suddetto danno biologico e' quella della visita peritale: dicembre
2024.”.
Inoltre, non si rilevano elementi di simulazione cosciente e/o di amplificazione sintomatologica ai fini medico-legali. La documentazione in atti (estratto contributivo) attesta la continuità dell'esercizio dell'attività lavorativa dipendente presso lo stesso datore di lavoro da epoca risalente nel tempo, e nelle stesse condizioni, per cui consegue l'accertamento della malattia professionale.
Parte ricorrente pur prendendo atto dell'esito della ctu, deduce e invoca il riconoscimento di un danno biologico maggiore anche sulla scorta di ctp attestante che la malattia professionale ha prodotto un danno biologico del 10%.
Ebbene le asserzioni di parte ricorrente non sono idonee a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento e alla quantificazione del danno biologico da malattia professionale nella misura accertata dal ctu del 10% come acclarato dal ctu dott. Per_2
Ne segue quindi l'accoglimento parziale del ricorso e la condanna dell' alla CP_2 corresponsione dell'indennizzo atteso il danno permanente riportato dal lavoratore a causa di malattia contratta nell'esercizio o per causa del lavoro, da calcolarsi in base alla retribuzione percepita dal lavoratore e alla percentuale di danno riconosciuta, oltre alle spese e accessori come per legge.
2. In forza dell'accoglimento seppure parziale consegue, per il principio di soccombenza, la condanna dell' al pagamento delle spese di lite determinate come da protocollo CP_1 dell'Ufficio in data 3.11.2022.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 11.12.2023, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza delle Parte_1 patologie di cui risulta affetto per causa/occasione di lavoro, pari al 10%, con decorrenza dalla data del dicembre 2024;
2) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione a favore di CP_1 del relativo indennizzo, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3) condanna l' in persona del legale rapp.nte p.t., al pagamento in favore del ricorrente CP_1 della somma di euro 2697,00 per spese di lite tra le parti, con distrazione in favore del difensore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico dell' . CP_1 Potenza, 30 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio CI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Sottosezione Lavoro e Previdenza Sociale
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
CI, all'udienza del 30 ottobre 2025 in modalità ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3405/2023 R.G. vertente
fra
C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Donatantonio Parte_1 C.F._1
ON e domiciliato in Potenza al Viale del Basento n. 114/D, presso il di lui studio, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del presidente pro tempore, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
PP AR giusta procura generale per notaio e domiciliato in Potenza presso Per_1
l'avvocatura regionale MP Pascoli ang. Via Rossini snc;
RESISTENTE -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato il 11.12.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di svolgere attività lavorativa sin dal 1.6.1981 in qualità di operaio- manovale con attività ripetuta di sollevamento carichi pesanti e mansioni usuranti con continue sollecitazioni della colonna lombosacrale;
denunciata la malattia professionale all' venivano CP_1 riconosciute “ernie discali multiple rachide lombosacrale e cervicale con discreto impegno funzionale….discreto deficit funzionale del rachide lombo-sacrale, grado di invalidità accertato 6% grado complessivo 6%” .
Nessun dubbio quindi sul nesso causale, ritenendo non corretto l'operato dell'istituto, adiva pertanto il giudice del lavoro sulla base della nuova documentazione sanitaria e di consulenza tecnica di parte chiedendo il riconoscimento del nesso causale e del danno biologico del 16% con diritto alla rendita con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' con memoria del 9.9.2024 ribadendo la legittimità dell'operato e CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della CTU e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
1. Il ricorso merita accoglimento.
Presupposta e non in discussione la sussistenza della natura professionale della malattia denunciata dal ricorrente sulla scorta della documentazione in atti e all'esito della ctu, il consulente tecnico incaricato in corso di causa, dott. con valutazione Persona_2 esaustiva che questo Giudice condivide e pone a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso per la menomazione dell'integrità psicofisica derivata dall'attività lavorativa svolta,
“ Il signor è affetto da “Ernia discale lombare posteriore mediana L5-S1, Parte_1
La patologia accertata e' ascrivibile alle tabelle per le malattie professionali. Il danno CP_1 biologico accertato e' quantizzabile nella misura del 10% (diecipercento).
L'epoca di decorrenza del suddetto danno biologico e' quella della visita peritale: dicembre
2024.”.
Inoltre, non si rilevano elementi di simulazione cosciente e/o di amplificazione sintomatologica ai fini medico-legali. La documentazione in atti (estratto contributivo) attesta la continuità dell'esercizio dell'attività lavorativa dipendente presso lo stesso datore di lavoro da epoca risalente nel tempo, e nelle stesse condizioni, per cui consegue l'accertamento della malattia professionale.
Parte ricorrente pur prendendo atto dell'esito della ctu, deduce e invoca il riconoscimento di un danno biologico maggiore anche sulla scorta di ctp attestante che la malattia professionale ha prodotto un danno biologico del 10%.
Ebbene le asserzioni di parte ricorrente non sono idonee a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento e alla quantificazione del danno biologico da malattia professionale nella misura accertata dal ctu del 10% come acclarato dal ctu dott. Per_2
Ne segue quindi l'accoglimento parziale del ricorso e la condanna dell' alla CP_2 corresponsione dell'indennizzo atteso il danno permanente riportato dal lavoratore a causa di malattia contratta nell'esercizio o per causa del lavoro, da calcolarsi in base alla retribuzione percepita dal lavoratore e alla percentuale di danno riconosciuta, oltre alle spese e accessori come per legge.
2. In forza dell'accoglimento seppure parziale consegue, per il principio di soccombenza, la condanna dell' al pagamento delle spese di lite determinate come da protocollo CP_1 dell'Ufficio in data 3.11.2022.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 11.12.2023, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza delle Parte_1 patologie di cui risulta affetto per causa/occasione di lavoro, pari al 10%, con decorrenza dalla data del dicembre 2024;
2) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione a favore di CP_1 del relativo indennizzo, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3) condanna l' in persona del legale rapp.nte p.t., al pagamento in favore del ricorrente CP_1 della somma di euro 2697,00 per spese di lite tra le parti, con distrazione in favore del difensore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico dell' . CP_1 Potenza, 30 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio CI