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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/12/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 7.10.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1313 del ruolo generale affari contenziosi LLanno 2022, vertente
TRA
, con l'Avv. Antonio Carmine Marchese Parte_1
appellante
E
, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro Controparte_1
, con l'avv. Giancarlo Mariniello Controparte_2
appellati
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Catanzaro. Risarcimento danni ex art. 2087 c.c. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso al tribunale di Catanzaro LL1.7.19, ha riassunto il processo Parte_1 inizialmente instaurato con atto di citazione davanti al tribunale di Castrovillari, esponendo:
a) di lavorare come docente di educazione motoria presso la Scuola Primaria Statale “L. Ariosto” di Corigliano AB;
b) che il 14.11.12, ore 12,45 circa, durante lo svolgimento di una lezione di educazione motoria, per evitare un bambino perdeva l'equilibrio e cadeva a terra infortunandosi alla mano destra; c) che i sanitari del Pronto Soccorso di Corigliano AB riscontravano una frattura del quinto metacarpo con ingessatura e prognosi di 25 giorni;
d) che il giorno 10.12.12 si sottoponeva a due visite mediche, al cui esito venivano accertati esiti frattura polso dx e venivano riconosciuti ulteriori giorni di prognosi;
e) che la diagnosi di esiti frattura polso dx veniva confermata il 24.1.13 con ulteriori 10 giorni di prognosi e che il 4.2.13 il suo medico curante aveva certificato la guarigione, ma con postumi invalidanti da valutare in sede medico-legale; f) che il 5.2.13 aveva inviato alla Compagnia di Assicurazione una richiesta Controparte_3 di essere sottoposta a visita medica per l'accertamento dei postumi invalidanti;
g) che tale richiesta rimaneva senza riscontro, sicché non era stato possibile definire bonariamente la vicenda e nessun danno le era stato liquidato.
2) Denunciava che dall'episodio del 14.11.12 le era derivato, come da consulenza di parte in atti, un danno biologico generico pari al 9%, una inabilità temporanea totale di 25 giorni e parziale di 55 giorni al 50%. Aveva dovuto, inoltre, sostenere esborsi per spese mediche e altri avrebbe dovuto sostenerne in futuro. Sosteneva che il danno biologico avrebbe dovuto essere personalizzato per danno da cenestesi lavorativa e che doveva esserle riconosciuto un danno morale nella misura di un terzo di quello biologico.
3) Concludeva chiedendo di accertare che il sinistro si era verificato nel corso LLora di educazione fisica presso la Scuola Primaria Statale L. Ariosto di Corigliano AB con condanna del convenuto
, nonché della garante Controparte_4 Controparte_5
al pagamento di tutti i danni fisici, pari ad euro 22.603,43, oltre
[...] la personalizzazione del danno da cenestesi lavorativa, il danno morale e le spese mediche documentate.
4) Nella resistenza del e di di Controparte_1 Controparte_2 Latina, quale agente di , con la sentenza Controparte_6 impugnata il tribunale di Catanzaro ha respinto il ricorso. In particolare, il tribunale:
4.1) ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Controparte_5 con le seguenti motivazioni:
[...]
“
5. Per come allegato da quest'ultima, la oggi Controparte_5 Controparte_6
, stipulava, a copertura LLanno scolastico 2012/2013, la polizza n. 11914 (rc
[...] e infortuni), per tramite LLagente assicurativo con l'Istituto Controparte_2 comprensivo “Erodoto” (scuola primaria “L. Ariosto”) sito in Corigliano AB (CS), mentre quest'ultimo con la società stipulava una polizza per la tutela giudiziaria.
6. Da tale CP_5 ricostruzione, non contestata da parte ricorrente, emerge che la soggetto Controparte_2 evocato in giudizio, è soltanto l'NZ assicurativa mediante la quale l'Istituto scolastico ha stipulato il contratto di assicurazione, ma non per questo è, altresì, titolare del rapporto assicurativo dedotto in lite.
7. Ne consegue che la stessa è priva di legittimazione passiva.
4.2) ha respinto l'eccezione di legittimazione passiva sollevata dal con le seguenti CP_1 motivazioni:
8. Sempre in via preliminare, deve essere, invece, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal 9. Dal tenore complessivo LLatto introduttivo del giudizio, si evince CP_7 che parte ricorrente ha inteso evocare in giudizio il resistente per far valere la CP_1 responsabilità ex art. 2087 c.c. Tale essendo, quindi, il petitum e la causa petendi, sussiste la legittimazione passiva del datore di lavoro, posto che, anche nel caso in cui sussista la copertura assicurativa , ciò non vale a far venire meno la responsabilità risarcitoria del datore CP_8 (Tribunale Milano sez. lav., 14/07/2014, n.1628).
4.3) ha infine respinto la domanda ex art. 2087 c.c. proposta contro il con le seguenti CP_1 motivazioni: “10. Nel merito, la domanda è infondata. 11. Nelle ipotesi di responsabilità ex art. 2087 c.c., quanto alla ripartizione degli oneri probatori, la giurisprudenza afferma che incombe sul lavoratore non quello di dimostrare la colpa LLaltra parte (Cass. n. 2326/2016), bensì quello di provare di aver subito un danno, la nocività LLambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie (Cass. n. 2209/2016). Con la precisazione che gli oneri probatori del datore di lavoro sono diversamente modulati nel contenuto a seconda che le misure di sicurezza omesse siano espressamente e specificamente definite dalla legge (o da altra fonte ugualmente vincolante), in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure debbano essere ricavate dallo stesso art. 2087, che imponel'osservanza del generico obbligo di sicurezza: nel primo caso, riferibile alle misure di sicurezza cosiddette «nominate», la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro LLinsussistenza LLinadempimento e del nesso eziologico tra quest'ultimo e il danno;
nel secondo caso, relativo a misure di sicurezza cosiddette «innominate», la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è invece generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standards di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (Cass. n. 10319/2017; Cass. n. 34/2016). 12. Nel caso di specie, manca già a monte la prova della nocività LLambiente di lavoro e del nesso di causalità tra detta nocività ed il pregiudizio lamentato. 13. Sono rimaste, in particolare, indimostrate le modalità di verificazione LLinfortunio che la lavoratrice lamenta di aver subito, essendovi prova documentale dei relativi esiti, ma non della dinamica LLaccaduto, sì da poter eventualmente ascrivere all'amministrazione scolastica una responsabilità per violazione LLart. 2087 c.c. 14. Né di ausilio alla prospettazione attorea possono essere le dichiarazioni testimoniali rese dal marito della ricorrente, (cfr. verbale Tes_1 d'udienza del 16.2.2022), il quale è intervenuto successivamente alla caduta della docente ed ha provveduto ad accompagnarla presso il pronto soccorso, ma non era presente nella scuola al momento del sinistro. 15. Ne consegue che è rimasta sfornita di prova la responsabilità datoriale nella causazione del danno patito dalla lavoratrice”.
5) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando: Parte_1
5.1) l'errore del tribunale per aver respinto la domanda di risarcimento di “danno differenziale” avanzata contro il per mancata prova dei fatti posti a base della domanda medesima. Sotto CP_1 tale profilo il tribunale aveva omesso di esaminare la nota della dirigente scolastica del 12.1.13 e il referto di pronto soccorso, da cui era chiaramente evincibile la dinamica LLinfortunio occorso il 14.11.12; dinamica che, del resto, il convenuto non aveva nemmeno contestato. Dalla CP_1 missiva a forma della dirigente scolastica si evinceva che la ricorrente, mentre svolgeva attività motoria sportiva nella classe 2 "Sez. A, un alunno che si trovava in posizione "inginocchiata" accidentalmente causava la caduta LLins.te che batteva la mono dx a terra…”. Il Parte_1 giudice di primo grado, inoltre, dopo aver ammesso la testimonianza della dirigente scolastica
, aveva implicitamente revocato l'ordinanza istruttoria senza motivare tale Testimone_2 decisione. Il Ministero, inoltre, non aveva provato che l'infortunio occorso il 14.11.12 non fosse dipeso da causa a lui imputabile. In particolare, mentre la ricorrente aveva dedotto e provato che l'infortunio si era verificato mentre la stessa svolgeva attività motoria sportiva nella classe 2"Sez. A, un alunno che si trovava in posizione "inginocchiata" accidentalmente causava la caduta LLins.te che batteva la mano dx a terra fratturandosi il polso, la parte resistente non ha Parte_1 dimostrato che l'inadempimento ex art. 1218 c.c. non è a lei imputabile, giacché la stessa non ha preso tutte le misure idonee ad evitare danni alle persone, come risulta dalla documentazione allegata. Era, inoltre, rilevante il fatto che l'assicurazione della resistente ha formulato una proposta di liquidazione pari all'importo di € 2.000,00 danno biologico pari al 4%, mentre la polizza CP_8 aveva quantificato il danno biologico al 3% ma non liquidato giacché minore al 6%.
5.2) l'errore del tribunale per non aver assunto la testimonianza della dirigente scolastica Tes_2
la cui rilevanza doveva essere valutata con riguardo alla formulazione ed al contenuto dei
[...] capitoli di prova articolati dall'appellante nella seconda memoria. Ad ogni modo, nella presente sede, volendo procedere per ordine nell'esposizione delle censure avverso il capo della decisione impugnata, evidenziamo che trattasi di danno differenziale. L'infortunata che aveva Parte_1 ricevuto una lesione all'arto superiore destro dopo aver osservato un periodo di malattia, l' le CP_8 aveva riconosciuto un danno biologico al 3% (mentre la compagnia del 4%) e CP_2 riconosciuto solo la malattia e non anche il danno biologico, quello morale e quello esistenziale. All'infortunata doveva essere risarcita il danno biologico dal datore di Lavoro perché Parte_1 è stata accertato un danno biologico inferiore al 6% (franchigia LL ) e per differenza tra la CP_8 malattia erogata dall' ed il maggior danno (danno non patrimoniale biologico 3%, danno non CP_8 patrimoniale con pregiudizio morale e danno non patrimoniale con pregiudizio esistenziale) patito dal lavoratore (danno differenziale). E dunque il danno della lavoratrice doveva essere risarcito secondo il diritto civile (danno da lesioni micropermanenti o danno non patrimoniale) ovvero la differenza tra quanto versato dall' a titolo di malattia professionale e quanto è possibile CP_8 richiedere al datore di lavoro a titolo appunto, di risarcimento del danno in sede civilistica danno biologico 3%, pregiudizio morale e quello esistenziale.
5.3) l'errore del tribunale nella parte in cui rigetta la domanda LListante, volta ad ottenere il risarcimento del danno. Per la Suprema Corte di Cassazione «in tema di assicurazione, la circostanza che un ente (nella specie, una Direzione didattica) stipuli una polizza a copertura della responsabilità civile per danni dei quali esso stipulante non può, per legge, essere chiamato a rispondere (per esserlo, nella specie, unicamente il per fatto dei suoi dipendenti), impone CP_1 al giudice di merito, che abbia già utilizzato i fondamentali canoni ermeneutici, una scelta interpretativa che, nel dubbio, tenga conto del sussidiario criterio di cui all'art. 1367 c.c. (c.d. interpretazione utile), che, compatibilmente con la volontà delle parti, tenda ad attribuire al contratto (anche con eventuale riferimento alla disposizione LLart. 1891 c.c.) un qualche effetto, anziché negarglielo affatto» ( 7). Quest'ultimo principio ha trovato conferma in una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione ( 8). In conclusione, il Giudice, «pur non potendo svolgere una esegesi sostitutiva della volontà delle parti, che va sempre rispettata, anche se ciò comporti la dichiarazione della nullità del contratto, ove ne ricorrano gli estremi» e pur non potendo «attribuire sempre all'atto un significato tale da assicurarne la più estesa applicazione», comunque dovrà privilegiare – in ossequio al principio ermeneutico stabilito dall'art. 1367 c.c. – l'interpretazione che consente all'atto di assumere qualche effetto: e quindi ben potrà il Giudice affermare che le conseguenze patrimoniali LLillecito gravano definitivamente sull'assicuratore della responsabilità civile benché ad assicurarsi sia stata la scuola e non il . CP_1
5.4) l'errore del tribunale per avere limitato il numero dei testimoni di parte ricorrente, riducendoli da due ad uno, in tal modo impedendo l'ingresso nel processo di deposizioni di un teste qualificato come la dirigente scolastica dott.ssa che avrebbe certamente contribuito a Testimone_2 confermare i fatti pacifici di causa;
5.5) l'errore del tribunale per non aver fatto uso del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., così considerando provati i fatti non contestati;
5.6) l'errore del tribunale per aver condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite anche nei confronti LLNZ . Pur nell'ipotesi di conferma della decisione di Controparte_5 inammissibilità e/o di rigetto della domanda risarcitoria ex art. 2087 c.c., la statuizione era comunque errata dovendosi considerare: a) Il mutamento di indirizzo LLEstensore della sentenza impugnata rispetto a quanto affermato nel corso del giudizio in via interlocutoria. Infatti, il GIUDICE con l'ordinanza di ammissione della prova testimoniale aveva evidentemente disatteso l'eccezione di inammissibilità LLazione ex art. 2087 c.c. (che, poi, in sentenza ha accolto) rigettando anche la richiesta di integrazione del contraddittorio rispetto al responsabile civile ed alla compagnia di quest'ultimo, sulla scorta della riconosciuta legittimazione risarcitoria della ricorrente-appellante; b) La condotta stragiudiziale e processuale della convenuta che ha nella Controparte_9 sostanza riconosciuto la propria legittimazione passiva sia nella fase stragiudiziale (sottoponendo l'infortunata a visita medico legale ed a formulare proposta conciliativa di € 2.000,00 - si veda lettera 27.02.2013 - fasc. I – doc. 4), salvo poi contestarla solo nel corso del procedimento giudiziale. Per_1
6) Ribadite le singole voci di danno dedotte in giudizio, l'appellante ha concluso per la integrale riforma della sentenza impugnata e per la condanna del e della garante CP_1 [...]
quantificati nella somma di € Controparte_5 22.603,43 oltre la personalizzazione del danno, la cenestesi della capacità lavorativa specifica – comprensivo LLintero danno non patrimoniale (composto dalle voci descrittive di “danno biologico”, “danno morale”), oltre le spese mediche documentate - ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
7) Il e si sono costituiti Controparte_1 Controparte_5 concludendo per la inammissibilità o, comunque, per il rigetto LLappello.
8) Le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
9) L'appello è manifestamente infondato.
10) Devono essere esaminati congiuntamente i primi cinque motivi appello relativi alla pronuncia di rigetto, non di inammissibilità, della domanda risarcitoria avanzata nei confronti del , stante CP_1 la loro evidente connessione e tenuto conto della ripetitività dei concetti da cui tali cinque motivi risultano caratterizzati.
11) Sul punto occorre rilevare che la stessa appellante conferma che la domanda proposta contro il
è di risarcimento danni ex art. 2087 c.c. per ottenere i c.d. danni differenziali. CP_1
12) Ora, è costante l'insegnamento di legittimità secondo cui la responsabilità del datore di lavoro non è un'ipotesi di responsabilità oggettiva e la Corte di cassazione (Cass. 28516/19) ha anche chiarito che la prova della responsabilità datoriale, ai sensi LLart. 2087 c.c., richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo l'inadempimento, sia degli indici della nocività LLambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria di un dipendente ferroviario, che aveva avuto un infarto in conseguenza di un'aggressione da parte di terzi sul treno su cui prestava servizio, senza tuttavia allegare i fattori concreti di rischio cui era stato esposto).
13) Nel caso di specie risulta evidente come la domanda giudiziale fosse del tutto carente di allegazioni circa un inadempimento LLamministrazione scolastica in relazione all'infortunio del novembre 2012, così come nessun riferimento, sia pur generico, era fatto ad una nocività LLambiente di lavoro da imputare all'amministrazione e da porre in relazione all'infortunio.
14) Nella domanda, infatti, si faceva riferimento solo al fatto che l'infortunio era avvenuto nei seguenti termini: per evitare un bambino perdeva l'equilibrio e cadeva a terra infortunandosi alla mano destra. Per il resto, con il ricorso si passava direttamente a descrivere e quantificare i danni che dal sinistro sarebbero derivati.
15) In tali termini, però, la domanda conteneva la sola descrizione della dinamica del sinistro, nulla sull'inadempimento, e conseguente violazione LLart. 2087 c.c., in cui l'amministrazione scolastica sarebbe incorsa, non essendo stata chiarita, nemmeno sommariamente, la misura di sicurezza, nominata o innominata, che il datore di lavoro pubblico avrebbe violato, sì da rendere nocivo l'ambiente di lavoro.
16) Da ciò consegue che la domanda azionata ex art. 2087 c.c. è stata correttamente respinta, non dichiarata inammissibile, dal tribunale.
17) Al riguardo, non ha alcun rilievo il fatto che la dinamica del sinistro doveva ritenersi comunque provata sia per non contestazione, sia perché desumibile da una nota a firma della dirigente scolastica e dal referto di pronto soccorso.
18) Anche ad ammettere come incontestata la dinamica LLinfortunio, rimane il fatto che la domanda giudiziale non poteva essere accolta in ragione delle gravi lacune di cui si è detto.
19) Per tali ragioni si rivela del tutto superflua l'escussione della dirigente scolastica, dal momento che i capitoli di prova su cui l'appellante insiste non attengono, né poteva essere altrimenti stante il tenore della domanda, a profili di inadempimento del datore di lavoro e alla nocività LLambiente di lavoro (questi i due capitoli di prova: 1) “Se vero che il 14 Novembre del 2012 intorno alle ore 12,45 circa l'insegnante di educazione motoria della Scuola primaria Statale “L. Ariosto” Parte_1 di Corigliano AB Scalo, durante lo svolgimento di una lezione di educazione motoria nella propria classe, per evitare un bambino perdeva l'equilibrio ed andava a rovinare con la mano destra a terra”; 2) “Se vero che dopo aver ricevuto i primi soccorsi, era trasportata presso il Pronto Soccorso LLOspedale di Corigliano AB ove le era diagnosticata una: “…frattura quinto metacarpo…” con ingessatura e prognosi di 25 giorni” (doc. 6).
20) Si rileva, poi, che con l'atto di appello la ricorrente, nel precisare la dinamica del sinistro per come emergente dal referto del pronto soccorso, non fa altro che confermare l'assenza di profili di violazione LLart. 2087 cc da parte LLamministrazione scolastica, avendo l'appellante più volte ribadito che la sua caduta era avvenuta “accidentalmente” perché un alunno si trovava in posizione inginocchiata.
21) Per il resto, nell'atto di appello non si riesce a chiarire quale sarebbe il profilo di colpa del datore di lavoro, essendosi fatto generico riferimento ad una imprecisata violazione della clausola di tutela della salute del collaboratore, la cui violazione comporta un inadempimento contrattuale e, di seguito, il risarcimento dei relativi danni, ancora una volta in assenza di allegazioni relative a cosa sarebbe consistita nel caso di specie la violazione LLart. 2087 c.c. e quali sarebbero nello specifico “tutte le misure idonee ad evitare danni alle persone” che l'amministrazione avrebbe omesso di adottare.
22) A questo punto deve darsi atto del contegno processuale LLappellante che, con note depositate il 30.4.25 e con le note di trattazione scritta del 7.10.25, solo nel corso del presente grado di giudizio ha introdotto nuove circostanze in fatto, mai dedotte in primo grado, ovvero che la caduta della lavoratrice sarebbe dipesa dall'inciampo su una carpetta trasparente collocata sul pavimento (così nelle note del 30.4.25) e che l'infortunio è avvenuto all'interno del luogo di lavoro, su carpetta trasparente deposta sul pavimento, percorso di deambulazione organizzato dal datore (così nelle note di trattazione scritta del 7.10.25).
23) Ora, nell'evidenziare la irritualità delle note del 30.4.25 “da allegare al verbale di udienza”, in quanto non autorizzate in vista LLudienza di discussione del 6.5.25, cui l'appellante non è comparso sì da imporre il rinvio ai sensi LLart. 348 c.p.c., non può non rilevarsi la evidente tardività, dunque la radicale inammissibilità, delle nuove circostanze di fatto sopra indicate, non dedotte in primo grado e nemmeno nell'atto di appello.
24) Destituito di fondamento è, infine, il sesto motivo di appello relativo alla condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio anche in favore di . Controparte_2
25) Le ragioni addotte dall'appellante sono del tutto inidonee a delineare gravi ed eccezionali ragioni sulla cui base il tribunale, pur in presenza di una totale soccombenza, avrebbe dovuto compensare le spese di lite nei rapporti tra la ricorrente e l'NZ convenuta.
26) Non integrano gravi ed eccezionali ragioni né un presunto mutamento di indirizzo LLestensore della sentenza impugnata, che avrebbe prima disatteso l'eccezione di inammissibilità LLazione ex art. 2087 c.c. (che, poi, in sentenza ha accolto), dal momento che il tribunale, come detto, ha respinto nel merito la domanda ex art. 2087 c.c., non l'ha dichiarata inammissibile, e che comunque si tratta di rilievo afferente ai rapporti tra la ricorrente e l'amministrazione scolastica, non con l'NZ appellata;
né un presunto comportamento equivoco LLNZ , la quale avrebbe CP_2 dapprima ammesso in via stragiudiziale la sua legittimazione passiva, per poi contestarla in fase giudiziale. Il fatto che l'NZ appellata abbia formulato con nota del 27.2.13 una proposta transattiva è circostanza del tutto irrilevante, essendo evidente dalla lettura della succitata missiva: a) che in essa l'appellata agiva espressamente in nome e per conto di per la sola Controparte_3 gestione e liquidazione del sinistro;
b) che in essa l'appellata ribadiva l'assoluta carenza di qualsivoglia responsabilità da parte LL , ed il presente giudizio ha ad oggetto appunto una Pt_2 responsabilità ex art. 2087 c.c. LLamministrazione scolastica, tanto che l'NZ precisava che il sinistro veniva trattato solo a titolo di polizza infortuni.
27) Da ultimo, si rileva che con l'atto di appello non è stata censurata la esplicita statuizione con cui il tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva LLNZ di Controparte_10
che, dunque, è stata convenuta in appello solo con riferimento al sesto motivo di
[...] gravame relativo alla statuizione di condanna alle spese di lite anche in favore di tale NZ assicurativa. Non si comprende dunque per quale ragione nelle conclusioni LLatto di appello la ricorrente continui a chiedere la condanna al risarcimento dei danni, oltre che del , anche CP_1 della garante . Ad ogni Controparte_5 modo, il tutto risulta assorbito dalla chiara infondatezza della domanda risarcitoria e art. 2087 c.c. per quanto chiarito.
28) Per tali ragioni l'appello deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
29) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore di ciascuna parte appellata, tenuto del valore della controversia dichiarato dalla stessa appellante (euro 22.603,43) e del numero e media complessità delle questioni trattate. 30) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del tribunale di Catanzaro n° 811/22, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 5.809,00 in favore di ciascuna parte appellata, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c. quanto al difensore di;
Controparte_2
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico LLappellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento LLulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 31.10.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr. Emilio Sirianni
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 7.10.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1313 del ruolo generale affari contenziosi LLanno 2022, vertente
TRA
, con l'Avv. Antonio Carmine Marchese Parte_1
appellante
E
, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro Controparte_1
, con l'avv. Giancarlo Mariniello Controparte_2
appellati
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Catanzaro. Risarcimento danni ex art. 2087 c.c. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso al tribunale di Catanzaro LL1.7.19, ha riassunto il processo Parte_1 inizialmente instaurato con atto di citazione davanti al tribunale di Castrovillari, esponendo:
a) di lavorare come docente di educazione motoria presso la Scuola Primaria Statale “L. Ariosto” di Corigliano AB;
b) che il 14.11.12, ore 12,45 circa, durante lo svolgimento di una lezione di educazione motoria, per evitare un bambino perdeva l'equilibrio e cadeva a terra infortunandosi alla mano destra; c) che i sanitari del Pronto Soccorso di Corigliano AB riscontravano una frattura del quinto metacarpo con ingessatura e prognosi di 25 giorni;
d) che il giorno 10.12.12 si sottoponeva a due visite mediche, al cui esito venivano accertati esiti frattura polso dx e venivano riconosciuti ulteriori giorni di prognosi;
e) che la diagnosi di esiti frattura polso dx veniva confermata il 24.1.13 con ulteriori 10 giorni di prognosi e che il 4.2.13 il suo medico curante aveva certificato la guarigione, ma con postumi invalidanti da valutare in sede medico-legale; f) che il 5.2.13 aveva inviato alla Compagnia di Assicurazione una richiesta Controparte_3 di essere sottoposta a visita medica per l'accertamento dei postumi invalidanti;
g) che tale richiesta rimaneva senza riscontro, sicché non era stato possibile definire bonariamente la vicenda e nessun danno le era stato liquidato.
2) Denunciava che dall'episodio del 14.11.12 le era derivato, come da consulenza di parte in atti, un danno biologico generico pari al 9%, una inabilità temporanea totale di 25 giorni e parziale di 55 giorni al 50%. Aveva dovuto, inoltre, sostenere esborsi per spese mediche e altri avrebbe dovuto sostenerne in futuro. Sosteneva che il danno biologico avrebbe dovuto essere personalizzato per danno da cenestesi lavorativa e che doveva esserle riconosciuto un danno morale nella misura di un terzo di quello biologico.
3) Concludeva chiedendo di accertare che il sinistro si era verificato nel corso LLora di educazione fisica presso la Scuola Primaria Statale L. Ariosto di Corigliano AB con condanna del convenuto
, nonché della garante Controparte_4 Controparte_5
al pagamento di tutti i danni fisici, pari ad euro 22.603,43, oltre
[...] la personalizzazione del danno da cenestesi lavorativa, il danno morale e le spese mediche documentate.
4) Nella resistenza del e di di Controparte_1 Controparte_2 Latina, quale agente di , con la sentenza Controparte_6 impugnata il tribunale di Catanzaro ha respinto il ricorso. In particolare, il tribunale:
4.1) ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Controparte_5 con le seguenti motivazioni:
[...]
“
5. Per come allegato da quest'ultima, la oggi Controparte_5 Controparte_6
, stipulava, a copertura LLanno scolastico 2012/2013, la polizza n. 11914 (rc
[...] e infortuni), per tramite LLagente assicurativo con l'Istituto Controparte_2 comprensivo “Erodoto” (scuola primaria “L. Ariosto”) sito in Corigliano AB (CS), mentre quest'ultimo con la società stipulava una polizza per la tutela giudiziaria.
6. Da tale CP_5 ricostruzione, non contestata da parte ricorrente, emerge che la soggetto Controparte_2 evocato in giudizio, è soltanto l'NZ assicurativa mediante la quale l'Istituto scolastico ha stipulato il contratto di assicurazione, ma non per questo è, altresì, titolare del rapporto assicurativo dedotto in lite.
7. Ne consegue che la stessa è priva di legittimazione passiva.
4.2) ha respinto l'eccezione di legittimazione passiva sollevata dal con le seguenti CP_1 motivazioni:
8. Sempre in via preliminare, deve essere, invece, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal 9. Dal tenore complessivo LLatto introduttivo del giudizio, si evince CP_7 che parte ricorrente ha inteso evocare in giudizio il resistente per far valere la CP_1 responsabilità ex art. 2087 c.c. Tale essendo, quindi, il petitum e la causa petendi, sussiste la legittimazione passiva del datore di lavoro, posto che, anche nel caso in cui sussista la copertura assicurativa , ciò non vale a far venire meno la responsabilità risarcitoria del datore CP_8 (Tribunale Milano sez. lav., 14/07/2014, n.1628).
4.3) ha infine respinto la domanda ex art. 2087 c.c. proposta contro il con le seguenti CP_1 motivazioni: “10. Nel merito, la domanda è infondata. 11. Nelle ipotesi di responsabilità ex art. 2087 c.c., quanto alla ripartizione degli oneri probatori, la giurisprudenza afferma che incombe sul lavoratore non quello di dimostrare la colpa LLaltra parte (Cass. n. 2326/2016), bensì quello di provare di aver subito un danno, la nocività LLambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie (Cass. n. 2209/2016). Con la precisazione che gli oneri probatori del datore di lavoro sono diversamente modulati nel contenuto a seconda che le misure di sicurezza omesse siano espressamente e specificamente definite dalla legge (o da altra fonte ugualmente vincolante), in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure debbano essere ricavate dallo stesso art. 2087, che imponel'osservanza del generico obbligo di sicurezza: nel primo caso, riferibile alle misure di sicurezza cosiddette «nominate», la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro LLinsussistenza LLinadempimento e del nesso eziologico tra quest'ultimo e il danno;
nel secondo caso, relativo a misure di sicurezza cosiddette «innominate», la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è invece generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standards di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (Cass. n. 10319/2017; Cass. n. 34/2016). 12. Nel caso di specie, manca già a monte la prova della nocività LLambiente di lavoro e del nesso di causalità tra detta nocività ed il pregiudizio lamentato. 13. Sono rimaste, in particolare, indimostrate le modalità di verificazione LLinfortunio che la lavoratrice lamenta di aver subito, essendovi prova documentale dei relativi esiti, ma non della dinamica LLaccaduto, sì da poter eventualmente ascrivere all'amministrazione scolastica una responsabilità per violazione LLart. 2087 c.c. 14. Né di ausilio alla prospettazione attorea possono essere le dichiarazioni testimoniali rese dal marito della ricorrente, (cfr. verbale Tes_1 d'udienza del 16.2.2022), il quale è intervenuto successivamente alla caduta della docente ed ha provveduto ad accompagnarla presso il pronto soccorso, ma non era presente nella scuola al momento del sinistro. 15. Ne consegue che è rimasta sfornita di prova la responsabilità datoriale nella causazione del danno patito dalla lavoratrice”.
5) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando: Parte_1
5.1) l'errore del tribunale per aver respinto la domanda di risarcimento di “danno differenziale” avanzata contro il per mancata prova dei fatti posti a base della domanda medesima. Sotto CP_1 tale profilo il tribunale aveva omesso di esaminare la nota della dirigente scolastica del 12.1.13 e il referto di pronto soccorso, da cui era chiaramente evincibile la dinamica LLinfortunio occorso il 14.11.12; dinamica che, del resto, il convenuto non aveva nemmeno contestato. Dalla CP_1 missiva a forma della dirigente scolastica si evinceva che la ricorrente, mentre svolgeva attività motoria sportiva nella classe 2 "Sez. A, un alunno che si trovava in posizione "inginocchiata" accidentalmente causava la caduta LLins.te che batteva la mono dx a terra…”. Il Parte_1 giudice di primo grado, inoltre, dopo aver ammesso la testimonianza della dirigente scolastica
, aveva implicitamente revocato l'ordinanza istruttoria senza motivare tale Testimone_2 decisione. Il Ministero, inoltre, non aveva provato che l'infortunio occorso il 14.11.12 non fosse dipeso da causa a lui imputabile. In particolare, mentre la ricorrente aveva dedotto e provato che l'infortunio si era verificato mentre la stessa svolgeva attività motoria sportiva nella classe 2"Sez. A, un alunno che si trovava in posizione "inginocchiata" accidentalmente causava la caduta LLins.te che batteva la mano dx a terra fratturandosi il polso, la parte resistente non ha Parte_1 dimostrato che l'inadempimento ex art. 1218 c.c. non è a lei imputabile, giacché la stessa non ha preso tutte le misure idonee ad evitare danni alle persone, come risulta dalla documentazione allegata. Era, inoltre, rilevante il fatto che l'assicurazione della resistente ha formulato una proposta di liquidazione pari all'importo di € 2.000,00 danno biologico pari al 4%, mentre la polizza CP_8 aveva quantificato il danno biologico al 3% ma non liquidato giacché minore al 6%.
5.2) l'errore del tribunale per non aver assunto la testimonianza della dirigente scolastica Tes_2
la cui rilevanza doveva essere valutata con riguardo alla formulazione ed al contenuto dei
[...] capitoli di prova articolati dall'appellante nella seconda memoria. Ad ogni modo, nella presente sede, volendo procedere per ordine nell'esposizione delle censure avverso il capo della decisione impugnata, evidenziamo che trattasi di danno differenziale. L'infortunata che aveva Parte_1 ricevuto una lesione all'arto superiore destro dopo aver osservato un periodo di malattia, l' le CP_8 aveva riconosciuto un danno biologico al 3% (mentre la compagnia del 4%) e CP_2 riconosciuto solo la malattia e non anche il danno biologico, quello morale e quello esistenziale. All'infortunata doveva essere risarcita il danno biologico dal datore di Lavoro perché Parte_1 è stata accertato un danno biologico inferiore al 6% (franchigia LL ) e per differenza tra la CP_8 malattia erogata dall' ed il maggior danno (danno non patrimoniale biologico 3%, danno non CP_8 patrimoniale con pregiudizio morale e danno non patrimoniale con pregiudizio esistenziale) patito dal lavoratore (danno differenziale). E dunque il danno della lavoratrice doveva essere risarcito secondo il diritto civile (danno da lesioni micropermanenti o danno non patrimoniale) ovvero la differenza tra quanto versato dall' a titolo di malattia professionale e quanto è possibile CP_8 richiedere al datore di lavoro a titolo appunto, di risarcimento del danno in sede civilistica danno biologico 3%, pregiudizio morale e quello esistenziale.
5.3) l'errore del tribunale nella parte in cui rigetta la domanda LListante, volta ad ottenere il risarcimento del danno. Per la Suprema Corte di Cassazione «in tema di assicurazione, la circostanza che un ente (nella specie, una Direzione didattica) stipuli una polizza a copertura della responsabilità civile per danni dei quali esso stipulante non può, per legge, essere chiamato a rispondere (per esserlo, nella specie, unicamente il per fatto dei suoi dipendenti), impone CP_1 al giudice di merito, che abbia già utilizzato i fondamentali canoni ermeneutici, una scelta interpretativa che, nel dubbio, tenga conto del sussidiario criterio di cui all'art. 1367 c.c. (c.d. interpretazione utile), che, compatibilmente con la volontà delle parti, tenda ad attribuire al contratto (anche con eventuale riferimento alla disposizione LLart. 1891 c.c.) un qualche effetto, anziché negarglielo affatto» ( 7). Quest'ultimo principio ha trovato conferma in una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione ( 8). In conclusione, il Giudice, «pur non potendo svolgere una esegesi sostitutiva della volontà delle parti, che va sempre rispettata, anche se ciò comporti la dichiarazione della nullità del contratto, ove ne ricorrano gli estremi» e pur non potendo «attribuire sempre all'atto un significato tale da assicurarne la più estesa applicazione», comunque dovrà privilegiare – in ossequio al principio ermeneutico stabilito dall'art. 1367 c.c. – l'interpretazione che consente all'atto di assumere qualche effetto: e quindi ben potrà il Giudice affermare che le conseguenze patrimoniali LLillecito gravano definitivamente sull'assicuratore della responsabilità civile benché ad assicurarsi sia stata la scuola e non il . CP_1
5.4) l'errore del tribunale per avere limitato il numero dei testimoni di parte ricorrente, riducendoli da due ad uno, in tal modo impedendo l'ingresso nel processo di deposizioni di un teste qualificato come la dirigente scolastica dott.ssa che avrebbe certamente contribuito a Testimone_2 confermare i fatti pacifici di causa;
5.5) l'errore del tribunale per non aver fatto uso del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., così considerando provati i fatti non contestati;
5.6) l'errore del tribunale per aver condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite anche nei confronti LLNZ . Pur nell'ipotesi di conferma della decisione di Controparte_5 inammissibilità e/o di rigetto della domanda risarcitoria ex art. 2087 c.c., la statuizione era comunque errata dovendosi considerare: a) Il mutamento di indirizzo LLEstensore della sentenza impugnata rispetto a quanto affermato nel corso del giudizio in via interlocutoria. Infatti, il GIUDICE con l'ordinanza di ammissione della prova testimoniale aveva evidentemente disatteso l'eccezione di inammissibilità LLazione ex art. 2087 c.c. (che, poi, in sentenza ha accolto) rigettando anche la richiesta di integrazione del contraddittorio rispetto al responsabile civile ed alla compagnia di quest'ultimo, sulla scorta della riconosciuta legittimazione risarcitoria della ricorrente-appellante; b) La condotta stragiudiziale e processuale della convenuta che ha nella Controparte_9 sostanza riconosciuto la propria legittimazione passiva sia nella fase stragiudiziale (sottoponendo l'infortunata a visita medico legale ed a formulare proposta conciliativa di € 2.000,00 - si veda lettera 27.02.2013 - fasc. I – doc. 4), salvo poi contestarla solo nel corso del procedimento giudiziale. Per_1
6) Ribadite le singole voci di danno dedotte in giudizio, l'appellante ha concluso per la integrale riforma della sentenza impugnata e per la condanna del e della garante CP_1 [...]
quantificati nella somma di € Controparte_5 22.603,43 oltre la personalizzazione del danno, la cenestesi della capacità lavorativa specifica – comprensivo LLintero danno non patrimoniale (composto dalle voci descrittive di “danno biologico”, “danno morale”), oltre le spese mediche documentate - ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
7) Il e si sono costituiti Controparte_1 Controparte_5 concludendo per la inammissibilità o, comunque, per il rigetto LLappello.
8) Le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
9) L'appello è manifestamente infondato.
10) Devono essere esaminati congiuntamente i primi cinque motivi appello relativi alla pronuncia di rigetto, non di inammissibilità, della domanda risarcitoria avanzata nei confronti del , stante CP_1 la loro evidente connessione e tenuto conto della ripetitività dei concetti da cui tali cinque motivi risultano caratterizzati.
11) Sul punto occorre rilevare che la stessa appellante conferma che la domanda proposta contro il
è di risarcimento danni ex art. 2087 c.c. per ottenere i c.d. danni differenziali. CP_1
12) Ora, è costante l'insegnamento di legittimità secondo cui la responsabilità del datore di lavoro non è un'ipotesi di responsabilità oggettiva e la Corte di cassazione (Cass. 28516/19) ha anche chiarito che la prova della responsabilità datoriale, ai sensi LLart. 2087 c.c., richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo l'inadempimento, sia degli indici della nocività LLambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria di un dipendente ferroviario, che aveva avuto un infarto in conseguenza di un'aggressione da parte di terzi sul treno su cui prestava servizio, senza tuttavia allegare i fattori concreti di rischio cui era stato esposto).
13) Nel caso di specie risulta evidente come la domanda giudiziale fosse del tutto carente di allegazioni circa un inadempimento LLamministrazione scolastica in relazione all'infortunio del novembre 2012, così come nessun riferimento, sia pur generico, era fatto ad una nocività LLambiente di lavoro da imputare all'amministrazione e da porre in relazione all'infortunio.
14) Nella domanda, infatti, si faceva riferimento solo al fatto che l'infortunio era avvenuto nei seguenti termini: per evitare un bambino perdeva l'equilibrio e cadeva a terra infortunandosi alla mano destra. Per il resto, con il ricorso si passava direttamente a descrivere e quantificare i danni che dal sinistro sarebbero derivati.
15) In tali termini, però, la domanda conteneva la sola descrizione della dinamica del sinistro, nulla sull'inadempimento, e conseguente violazione LLart. 2087 c.c., in cui l'amministrazione scolastica sarebbe incorsa, non essendo stata chiarita, nemmeno sommariamente, la misura di sicurezza, nominata o innominata, che il datore di lavoro pubblico avrebbe violato, sì da rendere nocivo l'ambiente di lavoro.
16) Da ciò consegue che la domanda azionata ex art. 2087 c.c. è stata correttamente respinta, non dichiarata inammissibile, dal tribunale.
17) Al riguardo, non ha alcun rilievo il fatto che la dinamica del sinistro doveva ritenersi comunque provata sia per non contestazione, sia perché desumibile da una nota a firma della dirigente scolastica e dal referto di pronto soccorso.
18) Anche ad ammettere come incontestata la dinamica LLinfortunio, rimane il fatto che la domanda giudiziale non poteva essere accolta in ragione delle gravi lacune di cui si è detto.
19) Per tali ragioni si rivela del tutto superflua l'escussione della dirigente scolastica, dal momento che i capitoli di prova su cui l'appellante insiste non attengono, né poteva essere altrimenti stante il tenore della domanda, a profili di inadempimento del datore di lavoro e alla nocività LLambiente di lavoro (questi i due capitoli di prova: 1) “Se vero che il 14 Novembre del 2012 intorno alle ore 12,45 circa l'insegnante di educazione motoria della Scuola primaria Statale “L. Ariosto” Parte_1 di Corigliano AB Scalo, durante lo svolgimento di una lezione di educazione motoria nella propria classe, per evitare un bambino perdeva l'equilibrio ed andava a rovinare con la mano destra a terra”; 2) “Se vero che dopo aver ricevuto i primi soccorsi, era trasportata presso il Pronto Soccorso LLOspedale di Corigliano AB ove le era diagnosticata una: “…frattura quinto metacarpo…” con ingessatura e prognosi di 25 giorni” (doc. 6).
20) Si rileva, poi, che con l'atto di appello la ricorrente, nel precisare la dinamica del sinistro per come emergente dal referto del pronto soccorso, non fa altro che confermare l'assenza di profili di violazione LLart. 2087 cc da parte LLamministrazione scolastica, avendo l'appellante più volte ribadito che la sua caduta era avvenuta “accidentalmente” perché un alunno si trovava in posizione inginocchiata.
21) Per il resto, nell'atto di appello non si riesce a chiarire quale sarebbe il profilo di colpa del datore di lavoro, essendosi fatto generico riferimento ad una imprecisata violazione della clausola di tutela della salute del collaboratore, la cui violazione comporta un inadempimento contrattuale e, di seguito, il risarcimento dei relativi danni, ancora una volta in assenza di allegazioni relative a cosa sarebbe consistita nel caso di specie la violazione LLart. 2087 c.c. e quali sarebbero nello specifico “tutte le misure idonee ad evitare danni alle persone” che l'amministrazione avrebbe omesso di adottare.
22) A questo punto deve darsi atto del contegno processuale LLappellante che, con note depositate il 30.4.25 e con le note di trattazione scritta del 7.10.25, solo nel corso del presente grado di giudizio ha introdotto nuove circostanze in fatto, mai dedotte in primo grado, ovvero che la caduta della lavoratrice sarebbe dipesa dall'inciampo su una carpetta trasparente collocata sul pavimento (così nelle note del 30.4.25) e che l'infortunio è avvenuto all'interno del luogo di lavoro, su carpetta trasparente deposta sul pavimento, percorso di deambulazione organizzato dal datore (così nelle note di trattazione scritta del 7.10.25).
23) Ora, nell'evidenziare la irritualità delle note del 30.4.25 “da allegare al verbale di udienza”, in quanto non autorizzate in vista LLudienza di discussione del 6.5.25, cui l'appellante non è comparso sì da imporre il rinvio ai sensi LLart. 348 c.p.c., non può non rilevarsi la evidente tardività, dunque la radicale inammissibilità, delle nuove circostanze di fatto sopra indicate, non dedotte in primo grado e nemmeno nell'atto di appello.
24) Destituito di fondamento è, infine, il sesto motivo di appello relativo alla condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio anche in favore di . Controparte_2
25) Le ragioni addotte dall'appellante sono del tutto inidonee a delineare gravi ed eccezionali ragioni sulla cui base il tribunale, pur in presenza di una totale soccombenza, avrebbe dovuto compensare le spese di lite nei rapporti tra la ricorrente e l'NZ convenuta.
26) Non integrano gravi ed eccezionali ragioni né un presunto mutamento di indirizzo LLestensore della sentenza impugnata, che avrebbe prima disatteso l'eccezione di inammissibilità LLazione ex art. 2087 c.c. (che, poi, in sentenza ha accolto), dal momento che il tribunale, come detto, ha respinto nel merito la domanda ex art. 2087 c.c., non l'ha dichiarata inammissibile, e che comunque si tratta di rilievo afferente ai rapporti tra la ricorrente e l'amministrazione scolastica, non con l'NZ appellata;
né un presunto comportamento equivoco LLNZ , la quale avrebbe CP_2 dapprima ammesso in via stragiudiziale la sua legittimazione passiva, per poi contestarla in fase giudiziale. Il fatto che l'NZ appellata abbia formulato con nota del 27.2.13 una proposta transattiva è circostanza del tutto irrilevante, essendo evidente dalla lettura della succitata missiva: a) che in essa l'appellata agiva espressamente in nome e per conto di per la sola Controparte_3 gestione e liquidazione del sinistro;
b) che in essa l'appellata ribadiva l'assoluta carenza di qualsivoglia responsabilità da parte LL , ed il presente giudizio ha ad oggetto appunto una Pt_2 responsabilità ex art. 2087 c.c. LLamministrazione scolastica, tanto che l'NZ precisava che il sinistro veniva trattato solo a titolo di polizza infortuni.
27) Da ultimo, si rileva che con l'atto di appello non è stata censurata la esplicita statuizione con cui il tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva LLNZ di Controparte_10
che, dunque, è stata convenuta in appello solo con riferimento al sesto motivo di
[...] gravame relativo alla statuizione di condanna alle spese di lite anche in favore di tale NZ assicurativa. Non si comprende dunque per quale ragione nelle conclusioni LLatto di appello la ricorrente continui a chiedere la condanna al risarcimento dei danni, oltre che del , anche CP_1 della garante . Ad ogni Controparte_5 modo, il tutto risulta assorbito dalla chiara infondatezza della domanda risarcitoria e art. 2087 c.c. per quanto chiarito.
28) Per tali ragioni l'appello deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
29) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore di ciascuna parte appellata, tenuto del valore della controversia dichiarato dalla stessa appellante (euro 22.603,43) e del numero e media complessità delle questioni trattate. 30) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del tribunale di Catanzaro n° 811/22, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 5.809,00 in favore di ciascuna parte appellata, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c. quanto al difensore di;
Controparte_2
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico LLappellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento LLulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 31.10.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr. Emilio Sirianni