Articolo 2 della Legge 18 aprile 1950, n. 244
Articolo 1Articolo 3
Versione
25 maggio 1950
Art. 2.
La restituzione delle somme anticipate in capitale e interessi all'Azienda Carboni italiani (A.Ca.I.) ed alla sua affiliata Azienda mineraria carbonifera sarda (Carbosarda) sara' regolata con apposita convenzione da stipularsi dal Ministro per il tesoro, mentre per il recupero delle somme anticipate alle altre aziende minerarie sarde, le relative convenzioni saranno stipulate dal Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con quello del tesoro, sentito l'Alto Commissario per la Sardegna, ai sensi dell' art. 1, comma secondo, del decreto-legge luogotenenziale 14 maggio 1946, n. 404 .
Entrata in vigore il 25 maggio 1950