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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 16/12/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2206/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AV in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2206/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 4 48121 Parte_1
AV presso il difensore avv. Parte_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO Controparte_1 P.IVA_1
D'CO, elettivamente domiciliata in PIAZZA DEI CADUTI PER LA LIBERTÀ
21 48121 AV (Studio avv. LUCIA ADINOLFI) presso il difensore avv.
STEFANO D'CO
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n. 190/2023 pubblicata in data 06/03/2023 il Giudice di Pace di Ravenna ha respinto la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
diretta ad ottenere il pagamento della somma di € 1.030,00 a titolo di risarcimento
[...]
di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti dallo stesso Pt_1
a causa di numerose interruzioni dell'erogazione dell'energia elettrica verificatesi presso la propria abitazione fin dall'anno 2010.
Avverso la sentenza in questione il ha proposto appello davanti a questo Pt_1
Tribunale per i motivi così esposti in atto di citazione:
“SI ESPONE 1) Con la sentenza gravata, il Giudice di Pace di Ravenna incorrendo in errori non accoglieva la domanda risarcitoria dell'appellante avv. in proprio, per Pt_1
l'inadempimento e concorrente responsabilità aquiliana della convenuta, odierna appellata, per le decennali interruzioni senza preavviso alcuno Controparte_1 nella fornitura di energia elettrica nell'abitazione dell'appellante, black-out imputabili a guasti locali agli impianti della stessa appellata (come confessato) o per Controparte_1 cause non accertate e rimaste ignote, causando danni all'esponente, incorrendo il giudice di prime cure in errori nel non accogliere le richieste risarcitorie dell'appellante, negando anche tutte le richieste istruttorie avanzate ma ammettendo quelle della convenuta, non tenendo in considerazione le prove documentali prodotte, la normativa vigente e i principi regolatori in materia. Il tutto con vizio di motivazione, condannando altresì l'odierno appellante al ristoro delle spese di giudizio a vantaggio di
[...]
liquidate al valore prossimo al massimo. CP_2
* * * 2) Svolgimento del processo di prime cure.
Con atto di citazione ritualmente notificato via pec il giorno 18 agosto 2020, l'attore avv. evocava in giudizio la convenuta per sentirla Parte_1 Controparte_1 condannare al risarcimento di tutte le spese e di tutti i danni occorsi, avanzati per euro 1.030, a seguito delle inusuali numerose e continue prolungate interruzioni della fornitura di energia elettrica – e consequenziali sbalzi di tensione – presso l'abitazione dell'avv. avvenute in oltre 10 anni, interruzioni verificatesi senza Pt_1 preavviso e che hanno causato danni alle cose dell'attore e recentemente anche danni temporanei alla persona per l'assenza di energia elettrica – e quindi di riscaldamento – per diverse ore serali in pieno inverno, durante l'emergenza sanitaria VI nel periodo di zona rossa col divieto di circolazione. Promossi ed esperiti inutilmente ben due tentativi obbligatori di conciliazione (doc. 18 e 19) avanti l senza esito positivo, esasperato dalle Parte_2
2 continue interruzioni dell'erogazione di energia, l'avv. si rivolgeva al Giudice di Pt_1
Pace di Ravenna per ottenere giustizia.
3) La convenuta si costituiva in udienza, non potendo contestare le Controparte_1 avvenute – ed anche confessate (vedi doc. 14) – davvero abnormi interruzioni di energia elettrica e relative cause, contestava sia l'an che il quantum delle richieste attoree, apoditticamente affermando – senza dimostrarlo – che le interruzioni in generale non sono da imputare a responsabilità della convenuta (anche in caso di Controparte_1 guasto degli impianti della convenuta stessa!), e che le quasi quotidiane interruzioni verificatesi nelle ore serali del periodo da fine anno 2021 ad inizio 2022 (vedi infra) sono da imputare a cause ignote ed alla presenza di lumache nelle linee elettriche locali (in un luogo discordante vedi testimonianza sig. e atti di controparte), nonché Tes_1 da un guasto ai propri impianti. Quindi in buona sostanza, secondo la tesi assolutamente non condivisibile (e sempre contestata) della convenuta, odierna appellata , le infinite interruzioni Controparte_1 derivate da apodittici eventi accidentali o ignoti avvenuti nel corso degli anni, esimono da responsabilità, oltretutto anche per i numerosi guasti ai propri apparati di distribuzione dell'energia. Ovviamente tale tesi non è condivisibile, è contestata ed è motivo di gravame in quanto fatta propria anche dal giudice di prime cure.
4) Nel corso del giudizio di prime cure l'attore, odierno appellante, insisteva per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori richiesti sia nell'atto introduttivo che nella memoria ex art. 320 c.p.c., ossia: testimonianza del medico che ha visitato l'attore febbricitante il giorno dopo una prolungata interruzione di corrente ed assenza di riscaldamento in pieno inverno in ore serali;
testimonianza del titolare del laboratorio che ha controllato i dispositivi elettronici danneggiati e materialmente prodotti ed offerti in prima udienza (relegato dal giudice di prime cure come “semplice elettricista”); interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta;
CTU tecnica sui dispositivi elettronici danneggiati e sulle conseguenze di una interruzione di corrente (su tale ultimo aspetto tecnico è stato sentito come teste un dipendente di in Controparte_1 luogo di un consulente tecnico), richieste tutte ribadite anche nella memoria conclusiva. Il giudicante di prime cure non accoglieva nessuna di tali richieste istruttorie, al pari delle richieste della convenuta in quanto queste ultime correttamente ritenute valutative (testimonianza di dipendenti di ), e ritenendo matura la causa senza Controparte_1 alcuna attività istruttoria, rinviava l'udienza per il deposito di memorie conclusive e tratteneva la causa in decisione. Con successiva ordinanza del giorno 8 aprile 2022, sorprendentemente motivata con la necessità di delucidazioni sulla durata delle interruzioni di energia, quando la durata non è contestata, essendo documentata da prova scritta ed oggetto di confessione (vedi doc. 14), il Giudice di Pace ammetteva la testimonianza di un dipendente di , Controparte_1 per i soli capitoli di prova dedotti dalla appellata. Nessuno dei capitoli di prova richiesti per tale teste dall'appellante veniva concesso. Nessuna prova richiesta dall'appellante veniva accolta, così come non sono stati presi in considerazione i documenti prodotti.
3 Con buona pace del principio che la causa sia esaminata equamente previsto dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. 5) Il giudice di prime cure emetteva quindi la sentenza qui appellata, dove respingeva ogni richiesta del sottoscritto appellante avv. condannandolo anche alla Pt_1 refusione delle spese di lite per un importo praticamente al massimo delle tariffe professionali. Con buona pace anche del senso di equità per un consumatore che da oltre un decennio tempestivamente lamenta interruzioni di energia elettrica e relativi sbalzi di tensione, che quantomeno per frequenza e durata risultano ictuoculi anomali rispetto ad altre zone di Ravenna e dell'intera regione Emilia/Romagna1. Subendo danni ai quali pur ritenendo di aver assolto l'onere probatorio, non gli è stato concesso una CTU tecnica per la valutazione delle conseguenze di una interruzione di corrente e delle cause del malfunzionamento di apparecchi elettronici avvenuti in concomitanza con i black- out.
* * * 6) Ripercorrendo il fatto storico, non contestato né contestabile, in quanto documentato con prova scritta ed oggetto di confessione (vedi doc. 14), da oltre 10 anni l'appellante subisce numerose improvvise interruzioni nella fornitura di energia elettrica da parte di
, di cui solo una parte sono state oggetto di messa in mora via pec (vedi Controparte_1 allegati n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13); tali black-out che hanno in più occasioni provocato anche il danneggiamento di componenti elettronici presenti nell'abitazione. Le cause di tali black-out sono state indicate, come da dichiarazioni con efficacia confessoria allegate nel giudizio di prime cure (allegato n. 14), da guasti agli apparati della appellata cause non identificate o eventi apoditticamente Controparte_1 definiti fortuiti e/o accidentali e/o imprevedibili (fatto contestato e non provato in alcun modo da ), che non esimono di certo da responsabilità l'appellata. Controparte_1
Tali interruzioni hanno causato danni ad alcuni dispositivi elettronici dell'appellante la cui abitazione è particolarmente ricca e tecnologica, in quanto dotata di luci a comandi vocali, videosorveglianza interna/esterna verificabile da remoto, basculante e tapparelle motorizzate a comandi vocali, dispositivi informatici, condizionatori, riscaldamento, domotica ed antifurto comandabili da remoto (dispositivi ritenuti dal giudice di prime cure “presenti in tutte le abitazioni”) e per ultimo – a cavallo tra gli anni 2021 e 2022 – anche danni temporanei alla persona per un perdurante black-out in pieno inverno in ore serali, durante la vigenza della zona rossa dell'emergenza VI. 7) Il giudicante di prime cure con motivazione non condivisibile, negando in più occasioni l'espletamento di una CTU tecnica finalizzata ad appurare le cause del danneggiamento degli apparati elettronici dell'avv. e alle conseguenze elettriche Pt_1 al verificarsi di un black-out, per un fenomeno fisico si producono sbalzi di tensione alla interruzione di un circuito elettrico (vedi documentazione prodotta in doc. 23), non tenendo conto di detti articoli scientifici prodotti e preferendo per tale mera valutazione tecnica l'opinione di un teste di rispetto ad una CTU, il giudice di prime Controparte_1 cure ha erroneamente ritenuto prive di nesso causale i guasti agli apparati elettronici dell'appellante offerti in udienza (guasti tempestivamente segnalati a E-Distribuzione
4 nel corso degli anni ed avvenuti al momento della interruzione dell'energia), non considerando minimamente la relazione tecnica prodotta in prima udienza (vedi verbale udienza del 20 settembre 2021) e gli articoli tecnici prodotti (doc. 23). Incorrendo in errore, il giudice di prime cure ha negato una CTU per ottenere un parere tecnico ed ha arbitrariamente ritenuto non riconducibili i guasti agli apparecchi elettronici alle interruzioni di energia con la singolare motivazione che l'attore era l'unico ad averli accusati. 8) Il giudice di prime cure ha inoltre incredibilmente ritenuto privo di nesso eziologico il danno temporaneo alla persona dell'appellante subito a seguito di una circostanza fattuale – non contestata da – ossia l'appellante la sera del 9 gennaio Controparte_1
2021 è rimasto bagnato ed infreddolito a seguito di una doccia divenuta improvvisamente fredda per la sopravvenuta mancanza di energia elettrica causa ennesimo black-out (la caldaia si è spenta per mancanza di corrente), rimanendo infreddolito e privo di riscaldamento per circa 4 ore, in gennaio al buio in orario serale (in pieno lock-down per l'emergenza sanitaria in corso col divieto di circolazione). Ora l'appellante ritiene che rientri nella comune esperienza che trovarsi improvvisamente sotto una doccia fredda in gennaio, con la temperatura esterna ed anche quella dell'acqua della doccia prossima allo zero, nonché rimanere per le successive circa quattro ore senza possibilità di asciugarsi e rimanere al freddo provochi banalmente uno stato di febbre, come accertato dal medico che ha visitato l'appellante il giorno successivo (in piena emergenza sanitaria e lock-down causa VI era vivamente sconsigliato recarsi al pronto soccorso). Eppure il giudice di prime cure, nonostante la omessa contestazione di Controparte_1 sulla circostanza esposta sin nell'atto introduttivo del giudizio, è giunto a ritenere privo di nesso eziologico lo stato febbrile dell'attore con la permanenza al freddo dopo una doccia gelata. Da tanto traspare un netto senso di ingiustizia. Tale capo della sentenza è pertanto motivo di gravame. 9) Si è dimostrato (doc.14) che da oltre 10 anni la fornitura elettrica presso l'abitazione dell'appellante è assoggettata – evidentemente per inadeguatezza della rete di distribuzione dell'energia elettrica – da numerose interruzioni locali, con i derivanti sbalzi di tensione (una sorta di colpo d'ariete generato dalla impedenza induttiva della rete, vedi doc. 23). Infatti sin dal lontano 2010 l'appellante sig. contesta via pec Pt_1 ad il malfunzionamento della rete di distribuzione, si vedano le Controparte_1 comunicazioni del 25 maggio 2010 (doc. 2), 15 luglio 2013 (doc. 3), 12 giugno 2014 (doc. 4), 23 febbraio 2015 (doc. 5), 03 luglio 2015 (doc. 6), 24 dicembre 2016 (doc. 7), 18 settembre 2017 (doc. 8), 01 gennaio 2021 (doc. 9), 08 gennaio 2021 (doc. 10), 10 gennaio 2021 (doc. 11), 17 gennaio 2021 (doc. 12). Si veda anche l'atto di diffida del 19 gennaio 2021 regolarmente notificato (doc. 13). 10) Tali interruzioni – per frequenza e durata – risultano ictuoculi decisamente anomale, per esemplificare la fornitura di energia elettrica erogata presso lo studio legale dell'appellante in centro a Ravenna non è di certo assoggettata a tali perduranti black- out, così come il Tribunale. Da fonte in Emilia/Romagna il numero medio Pt_2
5 annuo di interruzioni brevi senza preavviso è di 1,19 interruzioni per l'intero anno 2021. Mentre presso la residenza dell'appellante (vedi infra) solo il giorno 17 gennaio 2021 vi sono stati ben cinque interruzioni. In un solo giorno si è subito un numero di interruzioni superiori a quelle che avvengono in oltre quattro anni in Regione. 11) Si ritiene pertanto di aver fornito prova che la rete distributiva che fornisce elettricità all'abitazione dell'appellante, diversamente dalla rete che fornisce energia elettrica allo studio professionale dell'appellante posto in centro città, ovvero nell'intera Regione E/R, risulti inadeguata. Ma il giudice di prime cure, nonostante la mole abnorme di interruzioni anche per guasti agli apparati di ha sentenziato che “gli impianti della convenuta non Controparte_1 sono risultati irregolari, ma, anche in assenza di prova contraria, debbono dirsi conformi alle norme in materia di trasporto di energia elettrica, indi, nessuna negligenza può essere addebitata alla ditta convenuta.”. A prescindere dall'onere probatorio che grava su sia per l'esercizio di Controparte_1 attività pericolosa, che per cose in custodia e per responsabilità contrattuale, stante anche la confessata presenza di numerosi guasti, ci si chiede in base a quali prove e presunzione il giudice di prime cure abbia ritenuto regolari gli impianti di
[...]
? Forse in base ad un certificato di gestione ambientale prodotto da CP_2 [...]
(doc. 6 controparte)? Inoltre che rilevanza ha se gli impianti sono regolari CP_2
o meno, di fatto hanno generato numerosi, rectius troppi, black-out (ben oltre la media regionale) e danni. Banalmente si pensi che ad ogni minima interruzione di energia elettrica si ricevono (anche sullo smartphone dell'appellante) gli allarmi dal sistema antifurto non più alimentato (con i relativi costi per sms inviati), si emettono i suoni al riavvio dei sistemi domotici di casa (di notte disturbano il sonno), oltre alle ovvie conseguenze derivanti dalla improvvisa mancanza di illuminazione in assenza di luce solare e il mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento/climatizzazione e dei sistemi di sicurezza e ludici di un'abitazione, oltre a non essere più utilizzabile l'autovettura per l'impossibilità di aprire la porta basculante elettrica del garage. Ci si chiede comunque cosa abbia fatto per porre rimedio alle continue Controparte_1 interruzioni locali di energia elettrica denunciate sin dall'anno 2010? La risposta è molto semplice. Nulla. Così come dimostrato dalla clamorosa situazione che si è creata da capodanno 2020 alle prime settimane del 2021. Ma si prosegue con ordine. 12) I riscontri ottenuti da parte della convenuta dal 2010 a giugno 2021 (doc. 14) per tentare – decisamente senza riuscirci – di andare esente da responsabilità e giustificare le interruzioni senza preavviso dell'energia elettrica (anzi confessando la propria responsabilità), hanno sempre asseritamente fatto riferimento a generici e vaghi eventi ignoti, senza dimostrare la causa effettiva, ovvero le interruzioni sono avvenute a causa di guasti locali agli apparati di E-Distribuzione. Tali asserzioni generiche e del tutto apodittiche, ma che possiedono una efficacia pienamente confessoria, diversamente da quanto stabilito dal giudice di prime cure, non
6 esimono di certo la convenuta da responsabilità contrattuale e per l'esercizio di attività pericolosa, ex art. 2050 c.c., ovvero per cose in custodia ex art. 2051 c.c., poiché sono imputabili al distributore di energia anche i danni per causa ignota. “Nel caso d'interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica l' è tenuto a risarcire il CP_3 danno subito dall'utente, qualora non provi che l'interruzione è stata determinata da causa non imputabile o che per eventi come quello che ha provocato l'interruzione la responsabilità era stata convenzionalmente esclusa.” Così Tribunale di Roma, 20 dicembre 1978. 13) Per consolidato orientamento giurisprudenziale inoltre, nell'ambito di un rapporto contrattuale scaturente da un negozio di somministrazione continuata di energia elettrica, incombe sull'ente erogatore, convenuto per il risarcimento del danno, l'onere di provare che l'interruzione della erogazione energetica lamentata dal somministrato sia dipesa da una delle cause di giustificazione previste nella specifica clausola di esonero (forza maggiore, lavori di manutenzione, esigenze di servizio, cause accidentali, scioperi). Ex plurimis Cassazione civile, 09.06.1997, n. 5144; 18.11.1991 n. 12346; 16.02.1994 n. 1500. Le cause ignote delle interruzioni di corrente, così come oggetto di confessione, pertanto non esimono da responsabilità . Controparte_1
Si rappresenta inoltre che il contratto di fornitura prodotto da nel Controparte_1 giudizio di prime cure non è sottoscritto dall'appellante, pertanto ogni clausola esimente da responsabilità non è valida ed è inefficacie, non essendo provata la relativa accettazione. Fatto contestato dall'appellante anche nel giudizio di prime cure. 14) Ancor più plateale appare la responsabilità della appellata per le clamorose e prolungate interruzioni di energia elettrica che hanno interessato la strada in cui risiede l'appellante, così come altre strade limitrofe, nel periodo da capodanno 2020 a gennaio 2021. Si rappresenta che interpellata al riguardo, la stessa ha asserito (e Controparte_1 confessato) “nel periodo compreso tra il 01/01/2021 e il 19/01/2021 gli impianti che alimentano la Sua fornitura sono stati interessati da interruzioni del servizio”. Si riproduce la tabella in doc. 14 per agevolare il Giudicante.
DATA ORA DURATA CAUSA NOTE MINUTI (delibera 646/15)
07/01/2021 18:56 76 (1h - A Nota 2 16m)
09/01/2021 18:22 38 A Nota 2 09/01/2021 19:25 204 (3h - A Nota 2 24m)
17/01/2021 11:37 69 (1h - 9m) A Nota 1
17/01/2021 12:46 5 A Nota 1 17/01/2021 12:51 6 A Nota 1
17/01/2021 12:57 3 A Nota 1 17/01/2021 13:00 72 (1h - A Nota 1
7 12m) 18/01/2021 19:41 38 A Nota 2
19/01/2021 19:59 21 A Nota 1
Nota 1: guasto componente bassa tensione di E-Distribuzione. Nota 2: Per questa interruzione non possono essere forniti dettagli circa la causa che l'ha provocata poiché tecnicamente tale interruzione non può essere ricondotta ad alcun guasto riferibile a specifici componenti d'impianto. Tra le ragioni più frequenti di tali interruzioni temporanee si possono annoverare contatti temporanei di animali, contatto temporaneo con oggetti trasportati dal vento, scariche atmosferiche, momentanea perdita di isolamento per inquinamento, problemi temporanei sugli impianti interni dei clienti. In pratica sono ignote le cause. Solo il giorno 17 gennaio 2021 vi sono stati ben 5 interruzioni per confessati guasti agli impianti della appellata, per un totale di 154 minuti (oltre 2 ore e mezza) di interruzione di energia elettrica. Gli indicati black-out di inizio 2021 sono stati preceduti da una interruzione di quasi un'ora (in piena zona rossa durante l'emergenza COVID e relativo lock-down) la sera di capodanno, ossia il giorno 31 dicembre 2020 alle ore 19:39, con il ripristino dell'erogazione dell'energia elettrica alle ore 20:25. Con buona pace della cena di capodanno. Interruzione avvenuta per confessata causa ignota (che quindi non esime da responsabilità, vedi doc. 14). A tali interruzioni vanno aggiunte le ulteriori numerose interruzioni di energia menzionate nelle comunicazioni pec inoltrate alla convenuta, sin dal lontano anno 2010, così come le ulteriori interruzioni avvenute il 2 giugno 2021 alle ore 22.05, per una durata di 39 minuti, ed una ulteriore interruzione nelle ore seguenti, precisamente alle ore
2.15 di notte per ben quasi 2 ore di mancata fornitura (e climatizzazione estiva). Praticamente dalle ore 22.05 del 2 giugno 2021 la corrente è stata ripristinata alle ore 4.00 della mattina successiva. E questo per ben 2 cause diverse! Comunque attribuibili a responsabilità della appellata. A fronte di una mole così elevata di malfunzionamenti, assolutamente abnorme rispetto ai dati dell'intera Regione E/R (valore medio di 1,19 interruzioni per l'anno 2021), come può sostenere il giudice di prime cure che gli impianti di E-Distribuzione sono da considerare conformi e regolari? Come può sostenere il giudice di prime cure che ben 5 guasti agli apparati di
[...]
avvenuti solo il giorno 17 gennaio 2021 siano “guasti accidentali ed CP_2 imprevedibili”? Inoltre come si può validamente sostenere che una mole così elevata di interruzioni non abbiano provocato alcun danno all'appellante? È bene precisare che tutti i black-out citati hanno interessato utenze a livello di quartiere, non sono dipesi dalla rete nazionale ma da impianti di cui E-Distribuzione ha la custodia, la proprietà e la gestione.
8 Di unanime interpretazione giurisprudenziale la imputazione della responsabilità in capo al distributore ( ), sia per responsabilità contrattuale che aquiliana per Controparte_1 quanto occorso. Come stabilisce la recente ordinanza N. 32498/2019 della S.C., che richiama la sentenza della Cassazione del 04/04/1995, n. 3935, ma di analogo avviso si veda anche la S.C. Sez. III, nella sentenza n. 11193 del 15 Maggio 2007, la gestione dell'energia elettrica costituisce attività pericolosa, ai fini della responsabilità ex art. 2050 c.c. per i rischi impliciti a cui espone e implicati dalla materia trattata. Per andare esente da responsabilità la appellata deve dimostrare – e NON lo ha Controparte_1 fatto – l'evento fortuito ed ampiamente provata l'adozione di tutte le misure di cautela idonee, imposte dall'esercizio dell'attività pericolosa. Onere che non è stato minimamente assolto. Ha quindi errato il giudice di prime cure ritenere non imputabili a E-Distribuzione le interruzioni di corrente. 15) Misure di cautela che non sono state minimamente adottate da , Controparte_1 come dimostrano le abnormi interruzioni denunciate sin dall'anno 2010 dall'appellante (e confessate dalla appellata), interruzioni continuate sino all'anno 2021 (ed oltre), prova della cattiva manutenzione, inadeguatezza e vetustà della rete di distribuzione dell'energia nell'area in cui risiede l'appellante. Mancanza di misure che inevitabilmente hanno portato alla plateale situazione che è degenerata dalla sera di capodanno 2020 ai giorni a seguire. Per citare altri precedenti giurisprudenziali, il Tribunale di Benevento, nel condannare alla refusione dei danni per Euro 29.460,00 + IVA con sentenza del 10 Controparte_1 gennaio 2019, ha testualmente stabilito “in diritto, che la responsabilità del soggetto tenuto al trasporto ed alla distribuzione di energia elettrica è una responsabilità ex art. 2051 c.c., la quale, perciò, necessita della prova del caso fortuito quale prova liberatoria, in adesione all'indirizzo giurisprudenziale in virtù del quale "in tema di danni conseguenti ad un Blackout/sbalzo di tensione, va dichiarata la responsabilità dell ex art. 2051 c.c., qualora non sia prodotta la prova liberatoria del Controparte_1 caso fortuito, per i danni immediatamente riscontrati agli apparecchi elettrici successivi al black-out ed allo sbalzo di tensione avvenuto in un determinato giorno" (Tribunale Lucca, 25/08/2017, n.1587)”. Il capo della sentenza gravata dove il giudice di prime cure ritiene “comprovato che tali interruzioni erano state determinate da eventi accidentali o da guasti non prevedibili e che non avevano generato sbalzi di tensione” nonché che gli asseriti sbalzi di tensione sono “di alcuna valenza lesiva” è motivo di appello.
* * * 16) Dal punto di vista della responsabilità contrattuale, è pacifica l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1559 e ss. c.c. stante la sussistenza tra le parti di un contratto di somministrazione di tipo continuativo e di consumo avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica. Tale contratto di somministrazione è, per sua natura, destinato a soddisfare, ad intervallo di tempo costante, bisogni periodici e continuativi dell'utenza attraverso la costituzione di un rapporto durevole.
9 L'essenza di tale contratto consiste nel fatto che il somministratore, nell'impegnarsi a soddisfare i bisogni futuri del somministrato, assume su di se, oltre che l'obbligo di apprestare i mezzi necessari per l'adempimento, anche i rischi della fornitura, costituendo quest'ultima l'alea normale del contratto (ex multis Cassazione sent. n° 2359/1968) quale proiezione delle prestazioni nel futuro. La mancata esatta esecuzione del contratto di fornitura di energia elettrica obbliga la parte inadempiente al risarcimento dei danni (art. 1218, così come richiamato dall'art. 1570 c.c.). E' pur vero che l'art. 1218 c.c., in tema contrattuale, detta la regola generale secondo cui il debitore può liberarsi delle conseguenze dell'inadempimento se prova che l'inadempimento stesso è da ricondurre a causa a lui non imputabile, tuttavia, secondo costante interpretazione giurisprudenziale tale prova deve essere rigorosa, piena e completa e deve comprendere anche la dimostrazione della mancanza di colpa del debitore, sotto qualsiasi profilo, dovendosi, diversamente, presumersi nel medesimo la sussistenza di tale elemento soggettivo (Cass. sent. 7604/96). Tale dimostrazione – per stessa confessione della appellata – non è avvenuta. 17) Alla luce di quanto esposto appare evidente la responsabilità anche per inadempimento contrattuale di , ciò soprattutto se si considera che i Controparte_1 numerosi black-out di fine anno 2020 e proseguiti nell'anno 2021 sono stati preceduti, per un decennio, da numerose e denunciate interruzioni tali da far chiaramente emergere e dimostrare l'inadeguatezza del sistema di distribuzione dell'energia elettrica, nonché la mancata diligenza di che avrebbe potuto impedire tali interruzioni. Controparte_1
Insomma ben cinque interruzioni il giorno 17 gennaio 2021, una il 18 ed una il 19 gennaio 2021 (ben 7 black-out in 3 giorni!), come confessato da in Controparte_1 doc. 14, sono la prova di un impianto di distribuzione dell'energia elettrica inadeguato, vetusto e/o non ben mantenuto, specie se si considera che da dati Pt_2 in Regione E/R vi è una media di 1,19 interruzioni per l'intero anno 2021 (vedi anche doc. 15, articolo Ravenna Notizie). Dall'accertamento dell'inadempimento contrattuale ne consegue che la parte inadempiente sia tenuta al risarcimento dei danni patiti dall'appellante, dovendosi ritenere che, nel caso di contratto di somministrazione di energia elettrica, per costante dottrina e giurisprudenza, debba ravvisarsi, oltre l'obbligo principale della somministrazione anche quella accessoria derivante dal c.d. impegno di potenza. Aspetto totalmente ignorato dal Giudice di Pace. L'impegno di potenza costituisce una prestazione continua, accessoria e strumentale a quella principale della fornitura, e si sostanzia nell'obbligo del somministrante di predisporre e mantenere l'impianto in modo da tenere a disposizione dell'utente una determinata quantità di energia, a cui corrisponde un corrispettivo fisso, da parte dell'utente, da pagarsi periodicamente e che viene a maturare contemporaneamente al consumo di energia. Ebbene, l'appellante ha subito non soltanto il danno da mancata fornitura di energia e danneggiamento dei propri dispositivi elettronici ed un danno alla persona – obbligo principale del somministrante e del distributore qui convenuto – ma anche il danno da mancata messa a disposizione di una determinata quota di potenza
10 prevista per contratto da intendersi prestazione accessoria a quella principale di fornitura di energia. Cass. Civ. 05.02.1988 n° 1259.
* * * Il capo della sentenza appellata del Giudice di Pace nel quale ritiene “comprovato che tali interruzioni erano state determinate da eventi accidentali come la presenza di lumache all'interno della cabina centrale, o da guasti accidentali e non prevedibili” è contestato e motivo di gravame. Nessuna prova è stata fornita da sulla causa dei black-out derivante da Controparte_1 eventi ignoti, e quindi per definizione non accertabile la causa come confessato (in doc. 14), così non possono di certo definirsi accidentali e non prevedibili (e sicuramente non esimono da responsabilità) i numerosi guasti alla linea elettrica dell'appellante. Appare tautologico infine sostenere che l'ingresso di lumache in un componente di un impianto elettrico in tensione è un evento prevedibile e certamente facilmente evitabile allo stato attuale della tecnica, quindi se effettivamente avvenuto non esime da responsabilità per cose in custodia e tanto meno per l'esercizio di attività pericolosa. Sono state infatti troppe le interruzioni apoditticamente avvenute per contatto di animali. Una linea elettrica interrata, un quadro elettrico o un colonnino di sezionamento ben possono essere realizzati in modo tale da impedire l'ingresso di animali. L'attuale tecnologia assolutamente lo permette, ed anche a basso costo, ma evidentemente tali banali precauzioni non sono state adottate da . Controparte_1
Non può certamente trattarsi di un caso fortuito l'ingresso di animali in un impianto elettrico in funzione. La Cassazione infatti definisce il caso fortuito come “elemento imprevisto ed imprevedibile che, inserendosi nel processo causale al di fuori di ogni possibile controllo umano, rende inevitabile il verificarsi dell'evento, ponendosi come l'unica causa efficiente di esso” Cass. Civ. 13/04/1989 n° 1774. Ebbene, l'interruzione di energia elettrica o l'ingresso di animali in una linea elettrica in quanto prevedibile, non può rientrare nemmeno nel caso fortuito. E' consolidato orientamento giurisprudenziale che, “nell'ambito di un rapporto contrattuale scaturente da un negozio di somministrazione continuata di energia elettrica, incombe sull'ente erogatore, convenuto per il risarcimento del danno, l'onere di provare che l'interruzione della erogazione energetica lamentata dal somministrato sia dipesa da una delle cause di giustificazione previste nella specifica clausola contrattuale di esonero (forza maggiore, lavori di manutenzione, esigenze di servizio, cause accidentali, scioperi) espressamente sottoscritta dall'utente all'atto della stipula del negozio.” Ex plurimis Cass. civ, 09.06.1997, n. 5144; 18.11.1991 n. 12346; 16.02.1994 n. 1500. Contratto di somministrazione peraltro nemmeno prodotto sottoscritto dall'appellante da e contestato espressamente per le clausole di esonero di responsabilità. Controparte_1
Il giudicante di prime cure erroneamente ritiene inoltre che le interruzioni (anche della durata di alcune ore) siano state di breve durata, rientranti in una soglia di tolleranza, tale da escludere qualsivoglia responsabilità del gestore e quindi da escludere alcun indennizzo.
11 Premesso che l'appellante non ha chiesto un indennizzo ma i danni (giuridicamente sono aspetti ontologicamente diversi), i danni possono verificarsi anche per interruzioni di pochi decimi di secondo. Si pensi ad uno sbalzo di tensione di pochi millisecondi in grado di danneggiare componenti elettronici. Il giudicante di prime, cure incorrendo nuovamente in errore, ha ritenuto altresì – in contrasto con gli articoli tecnici depositati in udienza (doc. 23) – che una interruzione di alimentazione di energia elettrica non genera una sovratensione temporanea. E questo convincimento del giudicante di prime cure – in contrasto con le leggi fisiche della elettrotecnica – si è fondato sulla dichiarazione di un dipendente di , Controparte_1 sentito come teste non su di un fatto, ma su di una valutazione tecnica. A.D.R. il teste ha infatti riferito che “Ribadisco che la semplice interruzione di Tes_1 una linea elettrica non può generare una sovratensione o uno sbalzo”. Si confronti tale deposizione con gli imparziali articoli tecnici in doc. 23 e se ne traggano le conclusioni. Il giudice di prime cure si è anche contraddetto sul punto, infatti in un primo momento ha ritenuto la causa matura per la decisione ed ha ritenuto valutativi e quindi inammissibili i capitoli di prova del teste richiesto da : “ritenendo le Controparte_1 stesse non determinanti ai fini della decisione, anche in considerazione del capitolato contenente giudizi che rasentano valutazioni prettamente tecniche da demandare ad una consulenza tecnica, pertanto non le ammette e fissa udienza di precisazione delle conclusioni” (vedi verbale udienza del 20/10/2021), per poi invece contraddirsi ed ammettere la testimonianza richiesta da E-Distribuzione con ordinanza del giorno 8 aprile 2021. E per i soli capitoli della convenuta. Senza ammettere la CTU. Il convincimento del giudice di prime cure sulla assenza di sbalzi di tensione in caso di interruzione di energia elettrica si è basato quindi su di una valutazione tecnica di un teste della appellata, non da una consulenza tecnica d'ufficio richiesta sin nell'atto introduttivo del giudizio e sempre avanzata anche in memoria conclusionale, ma sempre negata dal giudicante in quanto erroneamente ritenuta esplorativa. Si sottolinea inoltre che per tentare di giustificare un guasto ad un Controparte_1 proprio apparato ha dichiarato
- È probabile che i ripetuti scatti abbiano sollecitato e danneggiato l'interruttore bt in cabina, causandone il malfunzionamento e la necessaria sostituzione in data19.01.2021. Ebbene qui traspare la insanabile contraddizione anche della appellata. Solo 4 interruzioni di corrente per gli interventi di un interruttore in cabina (ossia nei giorni 31/12/2020, 7/1/2021 e 9/1/2021), nei (a suo dire) perfetti impianti di
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, hanno sollecitato e danneggiato un interruttore, tanto da doverlo sostituire CP_2
(si sono voluti ben tre giorni per cambiare un interruttore!), mentre secondo
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10 anni di interruzioni di corrente non possono aver danneggiato i CP_2 componenti elettronici presenti nell'abitazione dell'attore? Certo che li hanno danneggiati. Che dire poi della credibilità del teste, vista la contraddittoria risposta del teste stesso rispetto a quanto confessato da : per il teste le lumache erano presenti in Controparte_1
12 un quadro contatori (non si è precisato altro), mentre per la appellata erano presenti in un colonnino di sezionamento stradale. Ma il giudicante di primo grado è addirittura arrivato ad escludere ogni nesso causale e la responsabilità di anche con la invero sconcertante motivazione che Controparte_1
l'appellante sia l'unico “a lamentare black-out e sbalzi di tensione che avessero provocato danni a delle apparecchiature elettriche, peraltro, oggi presenti in tutte le abitazioni”. Non si comprende davvero su quali prove il giudicante di prime cure abbia motivato che l'appellante sia l'unico a lamentare black-out e danni. Dalla lettura dei registri delle interruzioni forniti da (doc. 14) è stato Controparte_1 assolutamente dimostrato che da oltre 10 anni l'energia elettrica fornita dalla convenuta all'attore ha subito infinite interruzioni, anche della durata di ore, con una frequenza assolutamente ben maggiore rispetto alla media (vedi nota 1). Si pensi che nei primi 19 giorni di gennaio 2021 vi sono state ben 11 interruzioni di corrente, a fronte di una media regionale di 1,19 interruzioni per tutto l'anno 2021. Senza che ciò tolga rilievo alle numerose precedenti interruzioni di corrente avvenute nel corso di un decennio, in riferimento alle perduranti, inaccettabili e prolungate interruzioni di energia avvenute dalla sera del capodanno del 31 dicembre 2020 che sono durate per ben 20 giorni, sino al 19 gennaio 2021, E-Distribuzione ha apoditticamente asserito (senza dimostrarlo, e la circostanza è ed è stata espressamente contestata) che la causa di una mole tanto importante e prolungata di interruzioni in pieno inverno è imputabile ad un guasto di un componente interno alla cabina elettrica “ABETE” e a delle lumache! Sì, delle lumache che in pieno inverno avrebbero creato un corto circuito all'interno di un colonnino di sezionamento (in pratica un interruttore). Mentre il teste ha riferito che tale intrusione si è verificata in un quadro elettrico. Oltre ad un guasto su di un interruttore in cabina della linea elettrica interessata. Pur contestando la ricostruzione di , anche volendo per mera ipotesi Controparte_1 accademica ipotizzare che delle “mondane” lumache il 31 dicembre 2020 alle ore 19:39 abbiano provocato un cortocircuito, che ha comportato ben 46 minuti di black-out nella sera di capodanno, mentre per debellare tale “insormontabile ed imprevedibile” intrusione nonché “irresistibile” forza della natura (al pari di un devastante terremoto)
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ha impiegato ben 20 giorni con un corollario di interruzioni quasi CP_2 quotidiane;
come si può escludere la responsabilità di visto che è stata Controparte_1 ripristinata la funzionalità della corta linea elettrica (parliamo di circa 500 metri) solo a distanza di ben 20 giorni?! Lo si ripete, ben 20 giorni per attendere che una esplosione facesse riparare autonomamente la linea elettrica (ossia rimuovere alcune lumache rimaste folgorate e che hanno provocato l'esplosione del componente della linea elettrica come riferito dal teste) e per poi sostituire un interruttore.
13 In pratica la continuità del servizio è stata fornita solo il giorno 19 gennaio 2021, dopo un'ennesima interruzione delle ore 19:59 (quindi in piena oscurità e freddo) della durata di 21 minuti. Da quando è avvenuta la prima interruzione il 31 dicembre 2020 vi sono state ben 11 interruzioni, anche della durata di diverse ore ed in orari serali/notturni in pieno inverno! Lasciando gli utenti al buio e al freddo. Per finalmente veder ripristinata la corrente con continuità si è dovuto aspettare la sera del 19 gennaio 2021. Ovvero quando la causa di tante interruzioni di energia elettrica hanno provocato una ESPLOSIONE (vedi testimonianza). Davvero si sconfina nel grottesco. In buona sostanza per riparare un unico guasto (visto che le interruzioni sono state tutte generate – direttamente o indirettamente e senza soluzione di continuità – dalle lumache, ossia dallo stesso evento a dire di ) si sono resi necessari ben 20 giorni! Controparte_1
Pur ribadendo le contestazioni della presente difesa sulle cause delle interruzioni, come può credibilmente sostenere che la linea elettrica che dalla cabina Abete Controparte_1
(risalente al lontano 1986, vedi foto in doc. 21) raggiunge a distanza di poche centinaia di metri l'abitazione dell'appellante, sia realizzata a perfetta regola d'arte, perfettamente mantenuta e soprattutto riparata con professionalità? Visto che oltre ad esserci voluti ben 20 giorni per porre rimedio a delle apodittiche lumache inclini al suicidio e che sono libere di accedere agli impianti in tensione, è da 10 anni che l'appellante denuncia continue interruzioni di corrente causate anche da guasti e animali (vedi doc. 14). E come può dirsi che tale situazione non abbia provocato alcun danno all'appellante. Certo che ha provocato danni! Di più, la testimonianza del dipendente TA di è aberrante. Controparte_1
Pur in presenza di un numero notevole di interruzioni di sera in pieno inverno cosa ha fatto il servizio tecnico di per risolvere il problema ricorrente? Dopo Controparte_1 aver più volte semplicemente ridato tensione senza verificare la linea elettrica, ha atteso l'ESPLOSIONE di un quadro elettrico! Sì, il tecnico di sentito come teste ha riferito che la fonte del problema è Controparte_1 stato individuato e risolto solo grazie alla ESPLOSIONE di un quadro elettrico! Ci si chiede se sia normale nell'esercizio di una attività pericolosa attendere l'ESPLOSIONE di un quadro elettrico per individuare la fonte di infinite interruzioni di corrente. Ci si chiede inoltre se un quadro elettrico possa essere considerato sicuro se può esplodere per l'ingresso di lumache. Certamente no! Il sottoscritto ritiene che non si debba attendere una ESPLOSIONE e la messa a repentaglio della incolumità delle persone per individuare un guasto, quando la attuale tecnologia rende sicuramente inviolabile a delle lumache un quadro elettrico (o colonnino di sezionamento che sia). A prescindere dalla scarsa professionalità e perizia del personale tecnico di
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, nonché della realizzazione della linea elettrica e suoi componenti, ad ogni CP_2 buon conto sicuramente i guasti non sono eventi accidentali, specie se frequenti come nella linea elettrica dell'attore, sono invece la prova di una linea non efficiente, mal
14 mantenuta, affidata a personale che attende esplosioni prima di risolvere problemi e poco affidabile. Inidonea a fornire un servizio continuativo. Secondo le regole della buona tecnica NON sono necessari 20 giorni – accompagnati da numerosi black-out ed una ESPLOSIONE – per accertare le cause di continue interruzioni su di una linea elettrica di poche centinaia di metri e finalmente ripristinarne la funzionalità. Ci si chiede perché i tecnici intervenuti in molteplici occasioni non hanno subito ispezionato la linea elettrica invece di sbrigativamente ridare tensione come hanno ammesso di aver fatto? A parere della presente difesa si è dimostrato che la linea elettrica è mal mantenuta ed inadeguata, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, il cui relativo capo è oggetto di gravame.
* * * Appare evidente che la sentenza di prime cure sia completamente errata, se ne chiede quindi l'integrale riforma con la richiesta di accoglimento di tutte le richieste già avanzate in primo grado. Che vengono pertanto riproposte.
* * * Il danno temporaneo alla persona, circostanza non contestata. Innanzitutto nel primo scritto difensivo utile ossia la comparsa di risposta, ma nemmeno nei successivi atti, NON ha contestato la circostanza addotta Controparte_1 dall'attore in citazione a giudizio, che si riporta testualmente: “il giorno 9 gennaio 2021 l'attore, una volta rincasato la sera dal proprio studio legale, mentre effettuava una doccia si è visto improvvisamente mancare l'energia elettrica, pertanto l'attore è rimasto pericolosamente completamente al buio sotto l'acqua e subito dopo veniva raggiunto da un getto di acqua particolarmente gelida in pieno gennaio per lo spegnimento della caldaia. Fortunatamente senza rovinare a terra e ferirsi usciva infreddolito dalla doccia gelata e restava al buio, senza riscaldamento, senza possibilità di asciugarsi e scaldarsi per circa 4 ore, nonché senza cena, sino alle ore 23.00 circa.”. Per l'omessa contestazione su tale precisa circostanza di fatto, ex art. 115 c.p.c., essa è da considerarsi accertata. A parere della presente difesa poi non vi è bisogno di alcuna consulenza per accertare che in gennaio, di sera con temperature al di sotto dello zero, il riscaldamento in una abitazione è essenziale per la salute degli abitanti. L'assenza di riscaldamento per circa 4 ore di sera in gennaio dopo una doccia gelida è certamente un evento di per sé idoneo a provocare un danno alla salute. Diversamente da quanto sentenziato dal giudice di prime cure. Così come appartiene alla comune esperienza, ex art. 115 c.p.c., porre a fondamento della propria decisione i fatti non contestati (doccia fredda in pieno inverno) o la conseguenza della sussistenza di danni alla persona per la permanenza (forzosa oltretutto in pieno lockdown per la pandemia) in una abitazione di diverse ore serali in pieno inverno in assenza di riscaldamento.
15 L'attore, all'insorgenza delle ovvie conseguenze causate dell'assenza di riscaldamento ed energia elettrica per circa 4 ore in una gelida sera di gennaio, precedute da una doccia gelata, ha chiamato un medico presso il proprio domicilio il dì seguente, il quale ha accertato lo stato di salute dell'attore e ha redatto un referto medico (doc. 16), non essendo possibile recarsi al Pronto Soccorso per la gravissima emergenza sanitaria in corso causata dal VI in piena zona rossa. Anche qui l'attore/appellante come avrebbe dovuto assolvere il proprio onere probatorio e dimostrare un nesso causale? Non rientra forse nella comune esperienza che stare al freddo diverse ore in una gelida sera in gennaio provoca danni alla persona? Banalmente un forte raffreddore come riscontrato? Nei sinistri stradali si è tenuti forse a dimostrare che una lesione alla persona, se accertata a distanza di 24 ore dall'incidente, sia riconducibile al sinistro? A parere della presente difesa, che peraltro ha chiesto la testimonianza del medico che ha redatto il certificato medico a conferma dello stesso, quanto prodotto ed argomentato è ampiamente sufficiente. È pertanto ovvio, prima ancora che dimostrato per il principio di non contestazione, che il diritto costituzionale alla salute sia stato leso – ben oltre una misura tollerabile – per via dell'assenza in pieno inverno del riscaldamento in una abitazione, per responsabilità esclusiva di . È pertanto dimostrato il danno alla persona accusato e Controparte_1 richiesto dall'appellante. Deve infatti ritenersi sussistente il nesso causale tra la mancanza di riscaldamento ed il danno alla persona riportato dall'appellante, specie se vi è stato l'accertamento delle lesioni nell'immediatezza dello stesso (vedi certificato medico in doc. 16), oltre che l'idoneità lesiva del fatto (così Tribunale di Ancona, sent. 15 settembre 2020 n. 1100). Ha errato quindi il giudice di prime cure a negare tale risarcimento. Per tale danno alla persona temporaneo, si chiede un risarcimento pari ad euro 74,25 (TP al 75%) pro die per giorni 5, come da tabelle di Milano TP (99,00 euro/die) per un totale di euro 371,25.
* * * Danni alle cose. L'avv. ha diligentemente e puntualmente immediatamente denunciato alla Pt_1 convenuta i danni alle cose che ha subito a seguito delle interruzioni di energia (vedi numerose pec in doc. da 2 a 13), ha custodito con cura i componenti danneggiati offrendoli anche in udienza, ha conservato e prodotto la fattura di acquisto dei beni, ha fatto redigere da un esperto una relazione sul loro malfunzionamento e relative cause, ha chiesto una CTU al fine di accertare le cause del malfunzionamento e delle conseguenze di una interruzione di energia elettrica (non concessa). Ci si chiede cosa avrebbe dovuto altrimenti fare l'appellante? Chiedere forse un Accertamento Tecnico Preventivo ogni qualvolta un semplice alimentatore o altro componente elettronico dal costo di circa 10 euro o una lampadina a LED si danneggia al ripristino della corrente dopo una delle tante interruzioni?
16 L'appellante all'epoca viveva da solo, non può dimostrare quindi con testi che un determinato dispositivo elettronico si è danneggiato al ripristino della energia elettrica dopo una interruzione, una consulenza tecnica però sarebbe stata in grado di accertarlo. Ed è stata richiesta, istanza che viene qui ribadita. Davvero da avvocato, l'appellante non vede come altrimenti potrebbe assolvere all'onere probatorio. Se non producendo la fattura di acquisto ed il componente guasto, oltre a dimostrare che per esempio l'impianto di videosorveglianza è effettivamente presente nella propria abitazione. Si ricorda che il danno chiesto per i componenti danneggiati in circa 10 anni è di euro 200,00 non migliaia di euro che avrebbero giustificato un A.T.P.
* * * I compensi professionali per la difesa in proprio. Non contestazione. Si premette innanzitutto che la appellata NON ha contestato tale voce di danno ed il relativo importo in tutte le sue difese. Ciò premesso, ad abundantiam si rappresenta che l'appellante solo grazie alle proprie conoscenze derivanti dalla professione di avvocato esercitata, ed assumendo in proprio la funzione di legale e difensore di se medesimo, oltre alle proprie conoscenze di perito in elettronica industriale, ha trasmesso infinite messa in mora, contestazioni e reclami alla appellata sin dall'anno 2010; in data 27 aprile 2015 l'appellante invitava
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e E-Distribuzione ad una negoziazione assistita per ottenere in via Controparte_4 bonaria il risarcimento dei danni a seguito dei black-out (doc. 17 invito neg. ass.ta) ricevendo un rifiuto;
inoltre l'appellante il giorno 19 gennaio 2021, esasperato dalle continue interruzioni di energia elettrica, ha altresì redatto e notificato a Controparte_1 una formale diffida quale avvocato di se stesso (doc. 13 diffida notificata). Diffida rimasta lettera morta, visto che la sera stessa della notifica vi è stata un'ennesima interruzione di energia elettrica. L'appellante ha inoltre promosso ben due procedimenti di conciliazione obbligatori avanti lo sportello di conciliazione dell Parte_2
(doc. 18 e 19), con ulteriore distrazione dalla propria attività professionale. In tutte queste attività professionali l'appellante ha maturato il diritto a percepire il compenso professionale, ex DM 55/2014 e successive modifiche, per l'attività professionale svolta. In tema di spese legali per la eventuale fase stragiudiziale, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno definitivamente chiarito, in continuità con giurisprudenza delle sezioni semplici (Cass. n. 997 del 2010; n. 6422 del 2017), che tale danno va rimborsato quale danno emergente. Si veda anche la recente Ordinanza del 4 novembre 2020 n. 24481 della S.C. e la ancor più recente Ordinanza n. 39384 del 10 dicembre 2021. Per quanto concerne la difesa svolta in proprio in giudizio da un avvocato, sempre la Corte di Cassazione di recente, con sentenza 18 febbraio 2019 n. 4698, le ha pienamente riconosciute ed ha ribadito il diritto al compenso per l'avvocato costituito personalmente in giudizio ex art. 86 c.p.c.. È stata così ulteriormente consolidata la giurisprudenza nel senso che l'onorario di avvocato è dovuto anche all'avvocato che, essendo parte in
17 causa, si sia difeso personalmente, sempreché per le questioni trattate sia occorsa opera di avvocato, e nel caso de quo stante la specializzazione richiesta non poteva essere assolutamente svolta da un normale cittadino, (fra le tante si veda Cass. 9 gennaio 2017 n. 189; Cass. 9 luglio 2004 n. 12680). E ciò in quanto la condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. non ha natura sanzionatoria né costituisce un risarcimento del danno, ma è un'applicazione del principio di causalità, in altre parole l'onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo (Cass. 28 marzo 2001, n. 4485). Del resto non si può ignorare che la circostanza che l'avvocato sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta in proprio favore, e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza ed in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione (Cass. 28 febbraio 2019 n. 4698). In particolare per l'attività stragiudiziale di mediazione e negoziazione assistita, assimilabile a quella svolta avanti alla , oltretutto in ben due distinti Pt_2 procedimenti, secondo i parametri previsti dal DM n. 37 del 8/3/2018 per uno scaglione sino a 1.100 euro. Il compenso professionale medio è pari ad euro 360,00 oltre a rimborso forfettario, CPA ed IVA. Per un totale di euro 430,56 oltre ad IVA (doc. 20). A tale importo va aggiunto il compenso professionale per la redazione e notifica di una diffida alla convenuta e l'invito alla stipula di una negoziazione assistita rimasta inascoltata.
* * * danno non patrimoniale La grave situazione creatasi per via dei numerosi ed inaccettabili black-out, in particolar misura tra capodanno 2020 e il 19 gennaio 2021, ha inciso pesantemente, sia per durata che per frequenza ed orari serali, su diritti costituzionali, quali innanzitutto il diritto alla salute, ma anche alle comunicazioni e alla libera manifestazione del pensiero oltretutto durante le festività, in piena zona rossa e lock-down (il cellulare oramai scarico alla sera non permetteva nemmeno di fare o ricevere gli auguri, il wi-fi ed i computer erano inutilizzabili anche per accedere ai social), ecc.. Ed il pregiudizio sofferto dall'appellante per le eccessive interruzioni di energia in orari serali è ben superiore ad una soglia minima di tolleranza ex art. 1455 c.c., secondo la valutazione del giudice che non potrà che valutarla come tale (cft. Cass. 14/07/2015, n. 14662 e Cass. 11/05/2012, n. 7256). Per quanto attiene al danno non patrimoniale e/o esistenziale si osserva, in primo luogo che dalla stessa sussistenza della confessata interruzione della energia elettrica, verificatasi in numerosi – rectius troppi – giorni ed occasioni, deve farsi discendere anche la prova del danno. Non vi è dubbio, infatti, che l'interruzione prolungata di energia elettrica, oltre a compromettere il bene salute ha privato l'attore della possibilità di scaldarsi, utilizzare l'acqua calda per lavarsi e consumare regolarmente i pasti, ha altresì determinato per l'attore la rinuncia di tutte o molte di quelle attività di riposo, igiene della persona,
18 ricreazione e svago che costituiscono la normale aspettativa di ogni essere umano, ed ha necessariamente determinato una modifica negativa non trascurabile della vita dell'istante, consistente nell'alterazione delle normali attività dell'individuo (cena di capodanno ed altre, televisione, igiene personale, chiamate ad amici e parenti per le festività, contatti sociali in piena emergenza sanitaria, avere il riscaldamento in pieno inverno, ecc.) e che, pertanto, tale modifica non deve essere oggetto di una specifica prova. Tali alterazioni, pur non accertabili medicalmente, perché non sfocianti in una patologia come nel caso del danno biologico, ledono tuttavia diritti degli individui di rango costituzionale e tutelati dall'ordinamento. La delusione di non poter svolgere le normali attività di svago serale, che invece viene trascorsa al buio e al freddo nell'attesa del rispristino della energia elettrica per decisamente troppe sere, costituisce, infatti, una lesione del diritto della persona inquadrabile tra quelli tutelati dall'art. 2 della Costituzione. Il riconoscimento della persona umana, infatti, si sostanzia anche attraverso il rispetto dei desideri e delle aspettative che ognuno può avere in dati momenti della sua vita (specie nel pieno di una inaudita emergenza sanitaria con le note limitazioni di movimento ed impossibilità di contatti sociali “dal vivo”, oltretutto durante le festività) e che, giustamente, trovano tutela nell'ampio dettato del richiamato art. 2 della Costituzione. Tale danno lo si richiede con una valutazione equitativa e comunque nei limiti della domanda complessiva di 1.030 euro”.
L'appellante ha pertanto formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ravenna, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 190/2023 del 10/12/2022 emessa dal Giudice di Pace di Ravenna, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa De Rosa, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1186/2021, depositata in cancelleria in data 6/3/2023, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano, ad eccezione della richiesta di temerarietà della lite: Piaccia all'ill.mo Tribunale di Ravenna, accogliere tutte le richieste istruttorie già avanzate, e, ritenuta la propria competenza, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: Previo accertamento dell'inadempimento, della colpa e della responsabilità della convenuta per quanto esposto in narrativa, voglia condannare la Controparte_1 stessa al pagamento di tutte le spese, indennizzi, compensi professionali, lucro cessante, danno biologico, esistenziale e morale, nonché di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attore in tutte le eccezioni possibili, per una somma di denaro pari ad Euro 1.030,00 a favore dell'avv. Parte_1
Con vittoria di lite e condanna della convenuta a tutte le spese, compensi professionali del presente giudizio anche per la fase extraprocessuale;
19 conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Giudice di Pace per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
si è costituita nel presente giudizio, contestando integralmente la Controparte_1
fondatezza dell'impugnazione avversaria, e chiedendone pertanto il rigetto, con integrale conferma della sentenza appellata.
Nella propria comparsa di costituzione in appello l'appellata ha così motivato la propria resistenza all'impugnazione proposta dalla controparte:
“FATTO Riteniamo utile riepilogare preliminarmente i fatti per cui è causa per evidenziare l'infondatezza dell'avverso gravame e, in ogni caso, l'assoluta regolarità del comportamento tenuto da come pacificamente riconosciuto anche Controparte_1 dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata. L'avv. è titolare di due forniture di energia elettrica, entrambe ubicate presso Pt_1
Ravenna, Località Ponte Nuovo, Via Melograno n. 24, la prima alimentata in bassa tensione e contraddistinta dal POD n. IT001E539585827, la seconda alimentata in media tensione e contraddistinta dal POD n. IT001E53958582, a fronte della sottoscrizione di un contratto di somministrazione con la società di vendita Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.. L'attore ha citato in giudizio al fine di sentirla condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto di alcuni disservizi elettrici occorsi rispettivamente nelle seguenti date: 19.11.2016, 23.12.2016, 03.06.2021, 10.09.2017, 26.10.2017, 31.12.2020, 07.01.2021, 09.01.2021, 17.01.2021, 18.01.2021 e 19.01.2021. In particolare, detti disservizi avrebbero determinato, secondo la ricostruzione avversaria, il danneggiamento di alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti all'interno dell'abitazione della controparte, nonché danni di natura non patrimoniale alla sua persona. L'avv. lamenta quindi di aver subito danni per un importo complessivo pari ad Pt_1
€1.030,00. Come si è già avuto modo di dimostrare nel corso del giudizio del primo grado, la domanda avversaria si palesa del tutto infondata, oltre che non provata.
* i. Sui supposti eventi del 19.11.2016 e 23.12.2016. Difatti, l'istruttoria interna diligentemente svolta dal distributore, per appurare le cause degli eventi denunciati dalla controparte, aveva evidenziato che, con riguardo ai supposti eventi del 19.11.2016 e 23.12.2016, gli impianti che alimentano le forniture elettriche intestate all'avv. rispettivamente identificate dai POD n. IT001E539585827 Pt_1
20 (bassa tensione) e n. IT001E53958582 (media tensione), erano stati interessati da due interruzioni del servizio di fornitura, entrambe di natura meramente accidentale, in particolare:
1) la prima durata meno di un secondo, verificatasi sulla rete di media tensione;
2) la seconda durata 25 minuti, verificatasi sulla rete di bassa tensione. Tanto risultava dall'elenco cronologico delle interruzioni relative al periodo 01.11.2016
– 31.12.2016 (cfr. all. 1 alla comparsa di costituzione e risposta). Inoltre, le predette circostanze erano state rese note anche alla controparte con il riscontro alla sua richiesta del 24.12.2016 (cfr. all. 2 alla comparsa di costituzione e risposta). Quanto all'interruzione accidentale occorsa in data 23.12.2016, era stata prodotta per maggiore chiarezza anche la scheda ticket – interruzioni guasti BT, ove si evinceva che il guasto era stato segnalato alle ore 21:08, l'informazione era stata resa reperibile alle ore 21:19, il guasto era stato localizzato alle ore 21:45 e il servizio era ripreso alle ore 22:29 (cfr, all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta). Occorre, pertanto ribadire come, trattandosi di due interruzioni del servizio dell'energia elettrica dipese da fattori meramente accidentali, del tutto imprevedibili ed inevitabili, non poteva che essere esclusa qualsivoglia responsabilità in capo al distributore convenuto, come, del resto, è stato appurato anche dal Giudice di prime cure. Infatti, entrambe le interruzioni elettriche sono dipese da cause esterne agli impianti del distributore, imprevedibili ed inevitabili, in quanto tali esorbitanti dalla sfera di controllo della società e indubbiamente non riferibili ad imperizia, imprudenza e/o negligenza del distributore nella gestione della propria rete. Nel corso del giudizio di primo grado, peraltro, veniva evidenziato che le interruzioni elettriche di cui sopra non potevano in alcun modo aver danneggiato le apparecchiature presenti all'interno dell'abitazione del sig. in quanto trattasi di fenomeni Pt_1 fisiologici ed interni ai sistemi di rilevazione dei guasti.
* ii. Sui supposti eventi del 02.06.2021 e 03.06.2021. Nelle date del 02.06.2021 e 03.06.2021 gli impianti che alimentano la fornitura elettrica di bassa tensione intestata al sig. identificata dal POD n. IT001E539585827, Pt_1 erano stati interessati da due interruzioni del servizio di fornitura, entrambe di natura meramente accidentale, in particolare:
1) la prima di durata pari a 39 minuti;
2) la seconda di durata pari ad 1 ora e 55 minuti (cfr, all.ti 12, 13 e 14 alla comparsa di costituzione e risposta). Anche in questo caso, il cliente era stato reso edotto di tali circostanze con il riscontro alla sua richiesta di risarcimento danni del 03.06.2021 (cfr, all. 15 alla comparsa di costituzione e risposta). Giova ribadire che in occasione di detti eventi era stato rilevato un guasto ad un componente, che veniva tempestivamente riparato e venivano installati degli strumenti
21 volti ad identificare / circoscrivere la porzione di rete di bassa tensione ove si era verificato il guasto, tanto che da quel momento non si sono più verificati disservizi.
* iii. Sui supposti eventi del 10.09.2017 e 26.10.2017. Nelle date del 10.09.2017 e 26.10.2017 gli impianti che alimentano le forniture elettriche di media e bassa tensione intestate al sig. rispettivamente identificate Pt_1 dal POD n.IT001E53958582 e dal POD n. IT001E539585827, erano stati interessati da un'interruzione accidentale e da un'interruzione programmata (con preavviso), e in particolare:
- l'interruzione occorsa in data 10.09.2017 sulla fornitura elettrica alimentata in media tensione, aveva avuto natura accidentale, come si evince dall'elenco cronologico delle interruzioni relative al periodo 01.11.2016 – 31.12.2016 ed aveva avuto una durata pari a soli 61 minuti (cfr, all. 16 alla comparsa di costituzione e risposta).
- l'interruzione del 26.10.2017, verificatasi sulla fornitura elettrica intestata al sig. alimentata in bassa tensione, era stata programmata per permettere di eseguire Pt_1 lavori in sicurezza sulla rete elettrica. Pertanto, la società aveva tempestivamente avvisato i clienti interessati dalla predetta interruzione, nel pieno rispetto degli obblighi di servizio previsti dalla Delibera n. 646/15/R/EEL (Titolo 6, art. 48) ARERA e successive modifiche ed integrazioni, come da avviso che si produce (cfr, all. 17 alla comparsa di costituzione e risposta). A ben vedere, con detto volantino gli utenti erano stati resi pienamente edotti della circostanza per cui, nella data de qua, dalle ore 08:30 alle ore 12:30 vi sarebbe stata l'interruzione del servizio di erogazione dell'energia elettrica. Inoltre, l'interruzione programmata aveva avuto una durata di sole 2 ore e 20 minuti cfr, all. 18 alla comparsa di costituzione e risposta), come tale perfettamente rientrante nell'intervallo di tempo indicato nell'avviso di cui sopra (08:30 – 12:30).
* iv. Sui supposti eventi del 31.12.2020, 07.01.2021, 09.01.2021, 17.01.2021, 18.01.2021 e 19.01.2021. Nelle date del 31.12.2020, 07.01.2021, 09.01.2021, 17.01.2021, 18.01.2021 e 19.01.2021 gli impianti che alimentano la fornitura elettrica di bassa tensione intestata al sig. erano stati interessati da interruzioni di natura meramente accidentale (cfr. Pt_1 all.ti 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 alla comparsa di costituzione e risposta). Come si evince dalla relazione tecnica n. 190121 (cfr. all. 27 alla comparsa di costituzione e risposta), le interruzioni occorse nei mesi di dicembre e gennaio 2020 / 2021 avevano interessato tutta la clientela sottesa alla linea di bassa tensione denominata
“A” in partenza dalla cabina ABETE 498638. In dette occasioni l'intervento del personale del distributore aveva permesso la rialimentazione dei clienti semplicemente attraverso la chiusura dell'interruttore apertosi in cabina, senza che il guasto all'origine delle interruzioni si manifestasse in maniera definitiva.
22 Soltanto data 17.01.2021 i tecnici del distributore avevano riscontrato, all'interno di un colonnino di sezionamento stradale, che alcune lumache avevano provocato dei cortocircuiti toccando con il loro corpo due fasi della linea. È probabile che i ripetuti scatti abbiano sollecitato e danneggiato l'interruttore bt in cabina, causandone il malfunzionamento e la necessaria sostituzione in data 19.01.2021.
* Tanto premesso in fatto, con il presente atto – come in epigrafe Controparte_1 rappresentata, difesa e domiciliata – intende contestare l'impugnazione avversaria, in quanto palesemente inammissibile oltre che priva di fondamento in fatto e in diritto nonché non provata, richiamando tutte le difese svolte nel processo di primo grado nonché per le ragioni che di seguito si esporranno.
* * * I – INAMMISSIBILITA' DELL'ATTO DI GRAVAME AVVERSARIO EX ART. 342 C.P.C. ED EX ART. 345, CO. III C.P.C.. In via del tutto pregiudiziale ed assorbente, si eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria per difetto di specificità dei motivi di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Come è noto, l'art. 342 c.p.c. ha fissato nuove regole per la stesura degli atti di appello e ha previsto che gli appelli che non soddisfino dette nuove condizioni siano dichiarati inammissibili. Più precisamente, l'attuale formulazione dell'art. 342 c.p.c. prevede testualmente che l'appello deve contenere le indicazioni prescritte nell'articolo 163, deve essere motivato e deve indicare nella motivazione, a pena di inammissibilità, le parti del provvedimento che si intende appellare, nonché le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e le circostanze da cui deriva la violazione della legge, nonché della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. L'indicazione delle “parti del provvedimento che si vuole impugnare” implica la necessità di specificare espressamente i capi (o sottocapi autonomi) oggetto di censura, anche al fine di sceverare quelli passati in giudicato ex art. 329, comma 2, c.p.c.. L'indicazione delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto comporta, poi, l'onere dell'appellante di operare la ricostruzione fattuale che avrebbe dovuto porre in essere il primo giudice, evidenziando le modifiche che dovrebbero essere apportate dal giudice di seconde cure. Con riguardo, infine, all'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, esse sono da individuarsi in quei fattori, di fatto e/o di diritto, che – a parere dell'appellante – hanno determinato l'errore di diritto denunciato. Occorre inoltre che l'appellante descriva il modo in cui quei fattori abbiano inciso sulla decisione impugnata. Si rende necessario, quindi, per un verso che l'appellante indichi il contenuto della nuova valutazione richiesta al giudice di secondo grado e, per altro
23 verso, che l'appellante non si limiti a denunziare una mera erronea interpretazione o applicazione di norme di legge, ma argomenti circa la rilevanza dell'errore di diritto commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione. Alla luce della nuova formulazione normativa, quindi, come chiarito dalla giurisprudenza di merito, l'impugnazione, per superare il vaglio di ammissibilità, deve contenere (i) un profilo volitivo, cioè indicare espressamente le parti del provvedimento che si vogliono impugnare, per tali intendendosi non solo i capi della decisione, ma anche tutti i singoli segmenti o sottocapi che la compongono quando assumano un rilievo autonomo o di causalità rispetto alla decisione, (ii) un profilo argomentativo, in quanto l'appello deve suggerire le modifiche che l'appellante vorrebbe fossero apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto, ed infine (iii) un profilo di causalità, dovendo la censura necessariamente evidenziare il rapporto di causa a effetto fra la violazione di legge denunciata e l'esito della lite. Sostanzialmente, è necessario che l'appello sia redatto in modo organico e strutturato proprio come una sentenza, dovendo l'appellante indicare con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. La nuova norma, dunque, obbliga l'appellante ad indicare in primo luogo le parti della sentenza delle quali chiede la riforma, nonché le modifiche richieste, sì da giungere ad un preciso e mirato intervento di “ritaglio” delle parti di sentenza di cui si insta per l'emendamento, con conseguente innesto delle parti modificate, con operazione di correzione del testo della sentenza di primo grado. Invero, l'art. 342 c.p.c. è passato dalla pretesa degli “specifici motivi” a quella della
“motivazione”. E tant'è che la norma invocata assume la motivazione (e non più motivi specifici) perché, accanto alle critiche, l'atto di appello dovrà contenere le proposte di modifica, così assomigliando di più ad un provvedimento giurisdizionale che ad un atto di parte: l'atto di appello deve essere costruito come una sorta di proposta di sentenza. Proprio in questa direzione si è espressa la prima ed autorevolissima giurisprudenza, secondo cui l'atto di appello motivato “deve essere redatto in modo più organico e strutturato rispetto al passato, quasi come una sentenza: occorre infatti indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedono rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice” (cfr. Corte di Appello di Roma, Sezione lavoro, Sentenza del 15.1.2013, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2013). Prima della novella l'atto processuale era essenzialmente costruito in modo rescindente perché si colpiva solo la sentenza di primo grado indicando cosa non andava, trovando linfa legittimante nell'inciso “esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici”: i motivi potevano limitarsi ad evidenziare i contrasti diretti con la legge, ovvero indiretti (ad esempio nei casi di aporie logiche non superabili). Oggi la motivazione, pretesa dall'art. 342 c.p.c., impone una rivisitazione delle vecchie formule dovendo redigere l'atto con una parte rescindente ed una rescissoria, ovvero una
24 parte che critica, spiegandone il perché, ed un'altra che costruisce la versione fattuale che si auspica. In favore di questa affermazione possono evidenziarsi i rilievi che:
l'atto deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione delle parti del provvedimento appellate (parte rescindente);
l'atto deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado (parte rescissoria);
è pretesa l'esatta indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, ovvero una motivazione dell'atto, in luogo dei precedenti specifici motivi, così allineando l'atto di parte al provvedimento del giudicante;
pertanto si è passati dai “motivi” alla “motivazione” proprio perché l'atto di appello oggi deve contenere pure una parte rescissoria. È aumentata la simmetria - anche in senso formale, in questo caso - tra chiesto e pronunciato, predicata dall'art. 112 c.p.c.. Anche secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, per non essere qualificato inammissibile, l'atto di gravame non deve limitarsi ad individuare i passaggi della sentenza ritenuti errati, ma deve altresì offrire una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal giudice (Cass. 7/9/2016, n. 17712; Cass. 27/9/2016, n. 18392). In altre parole, secondo tale orientamento, alle argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado devono essere contrapposte quelle dell'appellante, in modo da incrinare il fondamento logico-giuridico della pronuncia. Orbene, contrariamente a quanto sopra evidenziato, l'impugnazione avversaria, nonostante la denominazione, non contiene nulla di tutto ciò, non presentando alcuna parte c.d. rescissoria e risolvendosi in una mera quanto apodittica censura circa una pretesa erroneità della sentenza impugnata senza alcuna concreta indicazione delle ragioni per le quali il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente respinto la domanda ex adverso proposta e soprattutto senza formulazione specifica delle modifiche che vengono richieste. L'atto ex adverso proposto, infatti, per quanto rileva in parte qua, si risolve in una mera riproposizione delle medesime doglianze già articolate in primo grado – in maniera in ogni caso irrituale – (e già respinte dal primo giudice) al solo fine di ottenere un riesame della controversia, senza tuttavia specificare la motivazione per la quale il provvedimento del giudice di prime cure sarebbe errato. Invero, il solo elemento di certezza che si ricava dalla lettura dell'impugnazione avversaria è che l'appellante ha tentato comunque di riproporre dinnanzi a all'Ecc.mo Tribunale adito le medesime doglianze avanzate – in maniera in ogni caso irrituale come si dirà nel prosieguo – nel giudizio di fronte al Giudice di Pace, senza però addurre valide ragioni (rectius: motivazione come esplicitata nell'art. 342 c.p.c. richiamato) a sostegno della propria richiesta di riforma della sentenza impugnata.
25 Ciò comporta una palese violazione dell'art. 342 c.p.c. e di conseguenza l'inammissibilità dell'appello avversario. Nel caso di specie nessuna motivazione – come sopra esplicitata – in relazione ad una pretesa, quanto indimostrata, erroneità della sentenza impugnata è stata mai formulata dall'odierno appellante. Risulta, invero, che la ratio decidendi espressa dal giudice di prime cure non è stata in alcun modo aggredita dall'appellante, che si è limitato – come dedotto – a riprodurre in buona sostanza le argomentazioni già sottoposte al primo giudice, sicché non potrà che concludersi per la inammissibilità delle censure spiegate e, quindi, per l'integrale rigetto dell'appello. Infine, l'eccezione sull'inammissibilità dell'atto d'appello avversario appare ancor più fondata se si considera come parte appellante non abbia neppure indicato se l'atto sia strutturato su unico motivo d'appello ovvero su più motivi d'appello (!). Difatti, non è dato ravvedere alcuna delle formalità pretese dalla novella codicistica ai fini dell'ammissibilità dell'atto di gravame, sia in quanto manca l'esatta indicazione delle circostanze da cui, secondo parte appellante, deriverebbe la violazione di legge, sia della rilevanza che tali circostanze assumerebbero ai fini della decisione che è stata impugnata, sia con riferimento alla motivazione stessa su cui si fonda l'atto di gravame, riducendosi l'atto di citazione in appello avversario ad una mera riproposizione, in termini acritici, apodittici e destrutturati, delle argomentazioni già esposte nel corso del giudizio di primo grado. In sostanza, la mancata formulazione dei motivi di appello non rende neppure possibile individuare la motivazione propria in ragione della quale l'atto di appello qui depositato sia stato proposto. Alla luce delle considerazioni sopra espresse, dunque, l'appello dovrà essere dichiarato inammissibile e, quindi, integralmente rigettato.
* Ferma restando l'inammissibilità dell'atto di appello avversario per le ragioni esposte nel paragrafo che precede, si osserva che lo stesso risulta altresì infondato e non provato per le ragioni che di seguito si espongono.
* * * II – INFONDATEZZA DELLE CENSURE AVVERSARIE. Pur ritenendo del tutto assorbenti le deduzioni di cui sopra, si rappresenta altresì quanto segue ad ulteriore riprova dell'infondatezza dell'atto di appello ex adverso notificato. Innanzitutto, con riferimento alla pretesa responsabilità che parte appellante tenta di addossare al distributore di energia elettrica si evidenzia che non è dato comprendere se tale responsabilità (ci si domanda se si tratti di una nuova tipologia di responsabilità oggettiva che non ammette prova contraria ed addirittura sia in re ipsa, discendendo automaticamente dal fatto che l'utente ha stipulato un contratto di fornitura con una società di vendita di energia elettrica) non sia soggetta alle ordinarie regole dell'onere probatorio.
26 A riguardo, ricordiamo a noi stessi che: “Sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
a tal fine l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale” (Cass., sez. III, 18.3.2005, n. 5960). Come evidenziato sin dal primo grado, è necessaria inoltre la prova del nesso di causalità, che costituisce elemento costitutivo della pretesa risarcitoria. Le medesime considerazioni valgono altresì per il quantum della pretesa risarcitoria (sul punto cfr. Cass. n. 2228/2012: “Colui che propone una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno patrimoniale, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso eziologico tra il danno e i comportamenti addebitati alla controparte. In tal senso è consentita la liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione”). Al contrario, la parte odierna appellante si è limitata ad allegare documenti che, come correttamente rilevato anche dal Giudice del primo grado, non assumono alcun valore probatorio in merito ai danni lamentati da controparte. Dalla documentazione prodotta da controparte si dovrebbe evincere: i) la verificazione dell'evento, ii) i presunti danni asseritamente subiti, a titolo di danno patrimoniale e non, iii) il nesso causale tra detti eventi e i danni in parola, iv) la riconducibilità degli stessi ad esclusiva colpa/responsabilità di Controparte_1
[...]
È di palmare evidenza come detti documenti (al pari della prova testimoniale di controparte espletata nel corso del giudizio di primo grado), oltre ad essere assolutamente inidonei a provare la sussistenza di un nesso causale tra le interruzioni di energia elettrica denunciate e i presunti danni lamentati, ne riportano una quantificazione del tutto unilaterale, arbitraria e non sorretta da alcun elemento probatorio, il che risulta ancor più infondato in considerazione del fatto che tali interruzioni non siano in ogni caso imputabili a responsabilità di Controparte_1 come meglio si ribadirà in prosieguo. A ciò si aggiunga che, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure – circostanze ancora una volta non contestate dalla controparte –, “Incombe sul solo attore infatti, l'onere di provare la sua domanda e ciò ai sensi dell'art. 2697 c.c. […] Da quanto in atti e allegato da entrambe le parti, non può dirsi sussistente alcuna prova in ordine ai danni che l'attore asserisce aver subito, ma soprattutto se gli stessi siano riconducibili alle interruzioni di energia elettrica e agli asseriti sbalzi di tensione, risultati, per contro, di alcune valenza lesiva.
27 Dalla documentazione acquisita, compreso le schede tecniche e da quanto emerso dalla testimonianza raccolta, può dirsi che le interruzioni di energia elettrica erano sempre state di breve durata e, comunque, rientranti in una soglia di tolleranza legale, tale da escludere qualsivoglia responsabilità del gestore e, quindi, da escludere l'insorgenza di alcune obbligo di indennizzo. Del pari può dirsi comprovato che tali interruzioni sono risultate di natura meramente accidentale, anche come tali e per la loro durata, non in grado di poter apportare alcun danno alle apparecchiature elettriche. Gli impianti della convenuta infine, non sono risultati irregolari, ma anche in assenza di prova contraria, debbono dirsi conformi alle norme in materia di trasporto di energia elettrica, indi, alcuna negligenza può essere addebitata alla ditta convenuta” (cfr. pagg.
3-5 della sentenza impugnata). In definitiva, nell'impianto motivazionale della sentenza conclusiva del primo grado, il Giudice di prime cure riconosceva come la domanda risarcitoria avanzata dall'avv. fosse destituita del necessario supporto probatorio in merito al nesso eziologico Pt_1 tra i danni lamentati e gli asseriti sbalzi di tensione denunciati dall'odierno appellante, concludendo: “In definitiva, la domanda è risultata carente della prova del nesso eziologico tra gli asseriti danni e la cosa che lo avrebbe provocato.” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Anzi, rispetto alle risultanze istruttorie addotte dall'avv. a sostegno della propria Pt_1 richiesta risarcitoria, il Giudice del primo grado riconosceva come le richieste istruttorie avversarie fossero sostanzialmente inconferenti rispetto alla necessità di provare l'an e il quantum dei danni lamentati da controparte che, in tal misura, in nessun modo aveva assolto l'onere probatorio sulla stessa ricadente. Nella sentenza impugnata, infatti, il Giudice di Pace di Ravenna asseriva: “Né a ciò può sopperire la testimonianza di un semplice elettricista intervenuto per la riparazione di apparecchiature elettriche. A ciò si aggiunga che nell'ambito di una vasta area comprensiva di un centinaio di utenze, servite dalla stessa linea che serve l'immobile dell'attore, sia solo quest'ultimo a lamentare il black-out e sbalzi di tensione che avessero provocato danni a delle apparecchiature elettriche, peraltro, oggi presenti in tutte le abitazioni. Come detto, non risulta neanche comprovato il nesso eziologico” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Anzi, con riguardo alle richieste istruttorie richieste da controparte, il Giudice ribadiva non soltanto il carattere inconferente rispetto ai fatti denunciati, ma anche la tardività in quanto “istruttoria non derivante e resasi necesaria dagli scritti della convenuta…”. Il Giudice di pace di Ravenna, in particolare, riconosceva: “… deve ribadirsi la inconferenza della prova testimoniale richiesta dall'attore a mezzo della teste dott.ssa già respinta nel corso dell'istruttoria, in quanto vertente su Testimone_2 circostanze generiche, ossia sullo stato di salute dell'attore, comunque, non risultante legato da nesso eziologico con il fatto […] di alcun rilievo inoltre la sua richiesta di c.t.u. meramente esplorativa e, comunque, non annoverata tra i mezzi di prova.” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
28 A contrario, l'istruttoria consentiva di far emergere diverse risultanze probatorie di segno contrario rispetto alla ricostruzione offerta da controparte, tanto più in considerazione del fatto che nessun inadempimento può essere addebitato all'odierna esponente, come ampiamente dimostrato sia per tabulas che per testimoni. Si ribadisce, infatti, in questa sede come le interruzioni di energia elettrica verificatesi in concreto hanno avuto breve durata, contrariamente a quanto lamentato da parte attrice (!) e, ad ogni modo, hanno natura diversa dai c.d. sbalzi di tensione – non riscontrabili nel caso che ci occupa (!) In quanto tali, le interruzioni di energia elettrica non solo sono assolutamente inidonee a provocare danni alle apparecchiature degli utenti connessi alla linea (in quanto interne e fisiologiche al sistema di rilevazione del guasto), ma altresì non possono essere imputate alla responsabilità del distributore, stante la relativa natura fortuita. Tale circostanza veniva riferita anche dal teste dell'odierna parte appellata, il Sig.
quale membro del personale tecnico di il quale, in sede Tes_1 Controparte_1 di udienza di escussione testimoniale, riferiva che “…la semplice interruzione di una linea elettrica non può generare una sovratensione o sbalzo” e che “Soltanto nell'ultimo intervento abbiamo riscontrato lumache ed umidità che avevano creato un cortocircuito tale da far esplodere i contatori. Nei precedenti interventi non avevano rilevato anomalie e quindi il ripristino della corrente era avvenuto con semplice riarmamento del contatore.” (cfr. verbale d'udienza del 24.06.2022). Inoltre, il teste confermava la circostanza per cui, in occasione dell'interruzione del servizio elettrico occorso in data 17.01.2021, l'origine dei vari guasti veniva individuata nella presenza di alcune lumache poste all'interno di un colonnino di sezionamento stradale, le quali toccando con il loro corpo due fasi della linea elettrica provocavano i cortocircuiti;
veniva, altresì, confermata la circostanza in forza della quale i ripetuti scatti provocati dal movimento costante delle lumache hanno sollecitato e danneggiato l'interruttore posto all'interno della cabina ABETE, causandone il malfunzionamento e la necessaria sostituzione avvenuta in data 19.01.2021. Ad ulteriore conferma di tali circostanze, il teste riferiva che, per quanto attiene il caso di specie, “si trattava di un gruppo centralizzato di contatori e non di una colonnina di sezionamento stradale” e che “la linea interessata dalle interruzioni, chiamata “A”, serve all'incirca un centinaio di utenti o forse più”. A riprova del carattere accidentale delle interruzioni, confermava, inoltre, il Sig. che “le lumache non erano visibili nei precedenti interventi, le abbiamo Tes_1 scoperta quando è esploso il contatore ad abbiamo sostituito la basetta e il contatore”. (cfr. verbale d'udienza del 24.06.2022). Inoltre, non ci si può esimere dall'evidenziare anche in tale sede che le interruzioni di cui è causa sono ampiamente rientrate, in termini di durata, nella soglia delle ore di black out stabilita dalla delibera ARERA 646/2015 poc'anzi citata, entro la quale il distributore è esente da qualsivoglia responsabilità.
29 Infatti, ai sensi della delibera ARERA 646/2015, qualora le interruzioni non superino le soglie temporali ivi previste, le stesse non comportano l'insorgenza di un obbligo di indennizzo in capo dal distributore. Invero, la norma CEI EN 50160 considera tali eventi “fisiologici anche in presenza di impianti del distributore e dei clienti adeguatamente coordinati e allineati ai migliori standard tecnologici” e “imprevedibili ed aleatori ed ineliminabili allo stato attuale della tecnica”. Si ribadisce, infatti, che la normativa CEI specifica che trattasi di fatti eccezionali, imprevedibili ed inevitabili pur con l'adozione di tutte le cautele del caso e che non possono, pertanto, essere riferiti ad una presunta negligenza, imperizia o imprudenza del distributore ovvero al mancato adempimento degli obblighi cui è tenuto a dare esecuzione in forza del contratto per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, che lo lega all'utente finale. Eventi siffatti - lo si ripete nuovamente, di natura meramente accidentale - possono essere dovuti alle cause più svariate: contatti accidentali, sovraccarichi e quant'altro possa provocare nocumento all'impianto. Per tali ragioni la società ha opportunamente ritenuto, e tutt'ora ritiene, che non sussistano presupposti per poter dare seguito alla richiesta risarcitoria avanzata nei suoi confronti dall'avv. Pt_1
Ciò in considerazione della natura meramente accidentale delle interruzioni occorse sulle linee che servono le utenze intestate all'Avv. che di per sé esclude Pt_1 qualsivoglia forma di responsabilità in capo al distributore. E difatti, nella sentenza impugnata, il Giudice di pace di Ravenna asseriva: “incontestato che nell'area ove c'è la linea elettrica che serve l'utenza dell'attore e di molti altri utenti, si siano verificate alcune interruzioni di energia elettrica. Come confermato anche dal teste tale linea denominata “A”, serve all'incirca un centinaio di Testimone_3 utenze o forse anche di più. Del pari può dirsi comprovato che tali interruzioni erano state determinate da eventi accidentali come la presenza di alcune lumache all'interno della cabina centrale, o da guasti accidentali e non prevedibili, tuttavia, si era trattato sempre di interruzioni di breve durata e che non avevano generato sovratensioni e sbalzi di tensione.
[…] Per le sue conoscenze tecniche, il teste ha altresì ribadito e confermato che quei tipi di interruzioni di energia elettrica non provocano sovratensioni o sbalzi di tensione e neanche danni ad apparecchiature elettriche o elettroniche.” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). A ciò si aggiunga che la linea elettrica di cui è causa – come le altre aventi analoghe caratteristiche - risulta realizzata in piena conformità alle norme del Comitato Elettrico Italiano (CEI), oltre ad essere periodicamente manutenuta. Più specificamente, tutti gli impianti elettrici della rete di sono Controparte_1 realizzati secondo specifiche tecniche severissime, nel rigoroso rispetto delle norme dettate dal C.E.I. ed in conformità a quanto previsto dalla L. 1° marzo 1968, n. 186, intitolata “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,
30 macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”, che detta i criteri per la valutazione della regola d'arte in tema di impianti elettrici. Naturalmente, l'attività di cautela prescritta dalla legge non si ferma al momento della realizzazione degli impianti ma continua con un'azione periodica e puntuale di manutenzione e vigilanza sugli elettrodotti. Per garantire il rispetto della normativa CEI, condizione, come detto, necessaria e sufficiente per la valutazione della “regola d'arte” in tema di impianti elettrici, nell'ottica della massima trasparenza, l si rivolge alla ( italiana CP_3 CP_5 CP_6 di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione Aziendale, organismo indipendente a garanzia dell'utenza fruitrice del servizio), che ha rilasciato all'odierna deducente le seguenti certificazioni:
- il certificato che attesta la conformità alla norma ISO 14001:2015, rilasciato dalla in data 14 maggio 2017, con scadenza 24 giugno 2022 (cfr. all. 6 alla comparsa di CP_5 costituzione e risposta);
- il certificato che attesta la conformità alla norma ISO 9001:2015, rilasciato in data 14 maggio 2017, con scadenza 24 giugno 2022 (cfr. all. 7 alla comparsa di costituzione e risposta);
- il certificato che attesta la conformità alla norma ISO 50001:2011, rilasciato in data 08 maggio 2017, con scadenza 19 agosto 2021 (cfr. all. 8 alla comparsa di costituzione e risposta);
- il certificato che attesta la conformità alla norma ISO 45001:2018, rilasciato in data 14 maggio 2017, con scadenza 24 giugno 2022 (cfr. all. 9 alla comparsa di costituzione e risposta);
- il certificato che attesta la conformità alla norma ISO 37001:2016, rilasciato in data 12 ottobre 20018, con scadenza 11 ottobre 2021 (cfr. all. 10 alla comparsa di costituzione e risposta). Dette certificazioni attestano l'adozione da parte della società di distribuzione delle prescrizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e per il Gas riguardanti la progettazione, realizzazione, sviluppo, conduzione e manutenzione di reti elettriche di alta, media e bassa tensione e telecontrollo. La corretta ricostruzione delle circostanze di causa, vagliata alla stregua della normativa vigente in materia, rende così compiutamente conto di come la società distributrice abbia operato in piena conformità alle regole prescritte dall'ordinamento ed alle regole di buona tecnica poste da CEI. Peraltro, anche la sopra richiamata disposizione regolamentare, norma CEI 0-21, elaborata di concerto con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, che detta le regole tecniche di connessione degli impianti degli utenti attivi e passivi alle reti di distribuzione di energia elettrica in bassa tensione su tutto il territorio nazionale e si applica a tutte le reti delle imprese distributrici, all'art. 5.2.3, chiarisce quanto segue:
“Le reti di distribuzione BT sono generalmente protette contro le sovracorrenti mediante dispositivi di protezione a massima corrente. Il distributore è comunque tenuto a evitare le masse nell'impianto di rete per la connessione presso l'utenza. Il sistema di protezione
31 della rete BT è strutturato e coordinato in modo da operare l'eliminazione di cortocircuiti in tempi correlati alle prestazioni delle apparecchiature di manovra e dei sistemi di protezione che la tecnologia rende disponibili. Non sono adottate misure di protezione (di tipo elettrico) contro l'interruzione di uno o più conduttori di fase (anche per intervento di fusibili) o del conduttore di neutro. Il distributore è comunque tenuto a mantenere la continuità del conduttore di neutro, evitando che gli apparecchi monofase degli utenti possano essere alimentati in serie tra due fasi. L'utente deve invece provvedere alla protezione per mancanza di fase delle utenze trifase. In ogni caso le protezioni adottate dal distributore per la propria rete non hanno lo scopo di proteggere gli impianti dell'utente; di conseguenza la protezione di tali impianti è esclusivamente a carico dell'utente stesso”. A tal riguardo, per mero scrupolo difensivo, è stato pienamente dimostrato, mediante i predetti certificati di qualità, il rispetto di tali prescrizioni da parte della società di distribuzione;
pertanto si esclude - in ogni ipotesi - la sussistenza in capo alla stessa di qualsivoglia forma di responsabilità risarcitoria, per avere la predetta adottato ogni misura idonea ad evitare il danno. Al contrario, l'avv. non ha mai dimostrato di aver dotato i propri impianti delle Pt_1 apparecchiature di protezione richieste dalla normativa sopra richiamata (!). A ciò si aggiunga che il distributore deve andare esente da responsabilità anche in forza di quanto previsto nel contratto per il servizio di trasporto dell'energia elettrica stipulato con la società di vendita per conto dei clienti finali (cfr. all. 11 alla comparsa di costituzione e risposta). Il predetto contratto, all'art. 13, disciplina i casi di interruzione e limitazione del servizio di trasporto e prevede che: “il distributore e/o gestore di rete fornisce il servizio di connessione con continuità, salvo patti speciali, casi di forza maggiore e cause esterne non imputabili al Distributore, quali guasti provocati da clienti, danni provocati da terzi (ad esempio, incendi, contatti fortuiti, danneggiamento di conduttori, etc.), ordini o provvedimenti delle Autorità, o disposizioni del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, anche in attuazione del PESSE. Il Distributore e/o gestore di rete competente inoltre può interrompere il servizio di connessione per cause di oggettivo pericolo e per ragioni di servizio, cioè per manutenzione, per riparazione dei guasti sugli impianti elettrici, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi o per motivi di sicurezza anche connessi all'espletamento di altri servizi di pubblica utilità, o per consentire l'effettuazione di lavori da parte di terzi, adoperandosi per evitare, per quanto possibile, disturbo alla clientela. Tali interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni dovute a cause accidentali non imputabili al Distributore, a scioperi che non dipendano da inadempienze contrattuali del Distributore, a variazioni di frequenza o tensione per cause accidentali non imputabili al Distributore, oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Distributore, non danno luogo a riduzioni delle somme dovute per il Servizio di Trasporto né a risarcimento danni né a risoluzione del Contratto”.
32 Infine, si evidenzia come le interruzioni occorse nel caso di specie abbiano avuto una durata perfettamente tollerata dalla normativa di settore. Ed invero, come previsto dalla delibera ARERA 646/2015, in caso di interruzioni programmate e non preavvisate, qualora le stesse non superino le soglie temporali ivi previste, non comportano assolutamente l'insorgenza di un qualche obbligo di indennizzo in capo al distributore. La delibera in parola stabilisce le seguenti durate minime delle interruzioni ai fini dell'erogazione di eventuali rimborsi automatici forfettari:
Grado di Durata interruzioni per Durata interruzioni per concentrazione Clienti BT (220-380 Volt) Clienti MT (> 1000 Volt) territoriale Alta Concentrazione
8 ore 4 ore (Comuni con più di 50.000 abitanti)
Media Concentrazione
12 ore 6 ore (Comuni con più di 5.000 abitanti)
Bassa Concentrazione
12 ore 6 ore (Comuni con meno di 5.000 abitanti)
Se tanto vale per le interruzioni programmate e non preavvisate a fortiori vale per le interruzioni imprevedibili e inevitabili come quelle per cui è causa, dipese, lo si ribadisce, da cause del tutto inaspettate e inevitabili. Tali rilievi venivano valorizzati anche dal Giudice di prime cure che, correttamente, nella sentenza impugnata riconosceva come “Dalla documentazione acquisita, compreso le schede tecniche e da quanto emerso dalla testimonianza raccolta, può dirsi che le interruzioni di energia elettrica erano sempre state di breve durata e, comunque, rientranti in una soglia di tolleranza legale, tale da escludere qualsivoglia responsabilità del gestore e, quindi, da escludere l'insorgenza di alcune obbligo di indennizzo. Del pari può dirsi comprovato che tali interruzioni sono risultate di natura meramente accidentale, anche come tali e per la loro durata, non in grado di poter apportare alcun danno alle apparecchiature elettriche. Gli impianti della convenuta infine, non sono risultati irregolari, ma anche in assenza di prova contraria, debbono dirsi conformi alle norme in materia di trasporto di energia elettrica, indi, alcuna negligenza può essere addebitata alla ditta convenuta” (cfr. pagg.
3-5 della sentenza impugnata). Sulla scorta di tali argomentazioni, pertanto, le domande avversarie meritano integrale rigetto essendo del tutto destituite di fondamento logico-giuridico, non avendo controparte assolto – come detto – all'onere probatorio sulla stessa ricadente e, anzi,
33 essendo emerse circostanze fattuali di segno esattamente contrario rispetto alla ricostruzione avversaria dei fatti, circostanze che appaiono pacificamente dimostrative dell'assenza di responsabilità di come riconosciuto dal Giudice di Controparte_1 prime cure nella sentenza impugnata.
* Con riguardo al danno patrimoniale di cui controparte chiede il risarcimento, fermo restando quanto appena osservato, solo per mero scrupolo difensivo va contestata la domanda risarcitoria formulata da parte appellante in quanto risulta assolutamente non provata l'entità del risarcimento invocato dalla controparte, oltre che per l'assenza di prova in merito al rapporto di causalità tra i pretesi danni (allo stato indimostrati) e i denunciati disservizi lamentati (comunque non imputabili alla società distributrice per quanto sopra dedotto). Al riguardo, si sottolinea che: “Sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
a tal fine l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale” (Cass., Sez. III, 18.3.2005, n. 5960). È necessaria, altresì, la prova del nesso di causalità, che costituisce elemento costitutivo della pretesa risarcitoria, che – nel caso di specie – parte appellante, come detto, non ha fornito. Come noto, affinché un evento sia riferibile ad un determinato soggetto e perché possa dirsi sussistente il nesso di causalità, deve ricorrere la duplice condizione che si tratti di un antecedente necessario dell'evento (nel senso che questo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto) e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento. La causa efficiente sopravvenuta che sia idonea, da sola, a causare l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività dell'agente, producendo effetti liberatori. Sicché, non è sufficiente asserire che le supposte interruzioni denunciate si siano verificate su impianti del distributore a monte della presa del cliente (e quindi su manufatti di proprietà della società elettrica) per imputare la responsabilità al distributore, ma è altresì necessario provare la causa dei danni lamentati. Ebbene, come detto in precedenza e come pacificamente riconosciuto anche dal Giudice del primo grado nella sentenza appellata, parte appellante non ha fornito rigorosa prova del nesso di causalità tra i pretesi danni e le interruzioni lamentate (che - per quanto sopra detto - escludiamo siano imputabili alla società di distribuzione, trattandosi di interruzioni dovute a cause accidentali). Nel caso di specie, è configurabile un'interruzione del nesso di causalità che esclude ogni responsabilità del distributore in ordine ai fatti per cui è causa, poiché nel caso che
34 ci occupa la causa materiale delle interruzioni dell'erogazione dell'energia elettrica è da attribuirsi ad eventi accidentali, imprevedibili ed inevitabili, il che vale ad escludere l'invocata responsabilità del distributore.
* Con riguardo alla domanda risarcitoria afferente il danno non patrimoniale, formulata da parte appellante, se ne richiede il rigetto poiché, anche in tal caso, assolutamente sfornita di prova. Del resto, secondo giurisprudenza consolidata “il danno non patrimoniale, costituendo pur sempre un danno-conseguenza, deve essere specificatamente allegato e provato ai fini risarcitori, non potendo mai considerarsi in re ipsa. Infatti, poiché si tratta di un vero danno, e di un vero risarcimento, e non di una sanzione civile, istituto che non ha cittadinanza nel nostro ordinamento, tale danno non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo, e va dimostrato con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni” (cfr. ex multis Cass. S.U. 6572/06, nonché Cass. 20987/07). Peraltro, la giurisprudenza unanime esclude la risarcibilità di qualsiasi turbamento d'animo, asserendo che il danno non patrimoniale possa essere risarcito nei soli casi previsti dalla legge che, alla luce della lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., includono anche le ipotesi di grave violazione dei diritti inviolabili della persona. Più precisamente, la legge consente il ristoro dei danni non patrimoniali a tre condizioni: che l'interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale;
che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità; che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita (Cass. S.U. 26972/08; 24030/09). Orbene, in assenza del fondamento tipologico del risarcimento del danno, ossia della lesione di un diritto costituzionalmente garantito, del necessario accertamento in concreto del danno lamentato e del carattere della serietà o gravità dello stesso, l'ordinamento non è chiamato a reagire, tenuto conto che i danni privi di serietà e gravità non sono suscettibili di essere ristorati. La giurisprudenza di legittimità concorda nel ritenere che il danno deve essere concreto (anche laddove la sua caratteristica non patrimoniale renda difficile la prova) e che la tutela risarcitoria è essenzialmente compensativa, deve cioè ristorare tutte e solo le conseguenze pregiudizievoli di un evento lesivo subite da un soggetto, con esclusione dei danni cosiddetti bagatellari. Solo una volta superata una determinata soglia il danno sarà meritevole di rilevanza giuridica. A tal fine merita di essere richiamata la seguente celebre pronuncia della Cassazione (Cass. S.U., sent. 11.11.2008, n. 269728) la quale, investita a Sezioni Unite della questione sulla configurabilità e sui limiti del danno esistenziale, ha tentato di
35 scongiurare il rischio del moltiplicarsi delle liti c.d. bagattellari volte ad ottenere un risarcimento del danno non patrimoniale per eventi scarsamente (o per nulla) lesivi. A tal fine ha affermato che “la gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile” (Cass. S.U., sent. 11.11.2008, n. 26972). Sicché il lamentato danno non patrimoniale subito non supportato da alcun riscontro probatorio a dimostrazione di una qualche interferenza tra la vicenda di cui è causa ed il diritto (non meglio individuato) asseritamente leso, appare come un pregiudizio meramente bagatellare, che nel nostro ordinamento giuridico non riceve nessuna tutela risarcitoria. Più nello specifico, prima di concludere, riteniamo opportuno richiamare una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (n. 1766/2014) che ha categoricamente escluso la sussistenza dei presupposti per liquidare un danno non patrimoniale in caso di interruzione della somministrazione dell'energia elettrica: “Il risarcimento del danno non patrimoniale ha luogo in conseguenza della lesione di interessi della persona di rango costituzionale, oppure nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 2059 c.c.. Ne consegue che va escluso che l'interruzione della somministrazione di energia elettrica, anche se fonte di disagio, appartenga al novero dei pregiudizi meritevoli di considerazione a tale titolo, rientrando tra le contrarietà e gli inconvenienti della vita quotidiana in relazione ai quali l'ordinamento richiede un certo margine di tolleranza”. La domanda risarcitoria ex adverso spiegata, pertanto, merita di essere rigettata come, peraltro, correttamente asserito anche dal Giudice di prime cure che nella sentenza impugnata ha affermato: “Da tutto quanto esposto, può dirsi che la domanda è risultata infondata, oltre che sfornita di idoneo impianto probatorio. Il fatto storico, ovvero, una o una pluralità di interruzioni di energia elettrica non è contestato, né posto in discussione. Alcuna prova certa tuttavia, può dirsi acquisita che tali interruzioni di energia elettrica avessero potuto provocare i danni che l'attore asserisce aver subito, o che gli stessi siano ascrivibili a tali interruzioni di energia elettrica o ad altra causa, tanto meno che siano derivanti da attività o omissioni direttamente imputabili alla odierna convenuta. La domanda, pertanto, deve dirsi destituita di alcun fondamento, come tale andrà, respinta”. In altre parole, non è pertanto sufficiente asserire, come invece pretende di fare controparte, che vi siano state delle interruzioni nell'erogazione del servizio di fornitura
36 di energia elettrica al fine di ottenere il risarcimento del danno richiesto dall'odierna parte appellante, ma è altresì necessario dimostrare che da tali eventi siano dipesi i danni, patrimoniali e non, di cui controparte richiede l'indennizzo in questa sede. La prova in ordine all'an e al quantum dell'esistenza di tali danni non è mai stata fornita da controparte. Anzi, è di palmare evidenza come nessuna responsabilità possa essere attribuita al distributore, per tutte le ragioni anzidette e correttamente avallate dal Giudice del primo grado nella sentenza impugnata. Sul punto, null'altro da aggiungere”.
La società appellata ha pertanto formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex artt. 342 e 345, co. III c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa (cfr. paragrafo I);
- in via principale, respingere l'appello proposto dall'avv. in quanto infondato Pt_1 in fatto ed in diritto e non provato per le ragioni di cui in narrativa (cfr. paragrafo II);
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre le spese generali, l'IVA e la CPA come per legge”.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
L'appello proposto da è infondato per le ragioni di seguito esposte. Parte_1
Per quanto riguarda i danni alle cose lamentati dall'appellante, quantificati in complessivi € 200,00, va osservato che la pretesa risarcitoria si riferisce ad alcune apparecchiature elettroniche (cinque alimentatori elettronici, una telecamera di videosorveglianza da esterni, una telecamera di videosorveglianza interna, una centralina elettronica della caldaia Immergas, due lampade E27 a LED), che sarebbero risultate inservibili e irrimediabilmente danneggiate in seguito alle interruzioni di energia elettrica verificatesi presso l'abitazione del a causa degli sbalzi di Pt_1
tensione che si sarebbero generati immediatamente dopo il ripristino dell'energia elettrica al termine delle interruzioni.
In ordine a tali asseriti danni materiali l'esposizione dell'appellante appare priva della necessaria specificità, stante la carenza sia di precise descrizioni dei guasti subiti dai dispositivi, sia di precise indicazioni circa i tempi in cui detti guasti si sarebbero
37 verificati: si tratta quindi di un'esposizione generica e non circostanziata, non idonea ad adempiere l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del vantato credito risarcitorio.
Tanto meno risulta adempiuto dall'appellante l'onere probatorio relativo ai danni in questione, considerato che non è stata dedotta alcuna prova orale sul punto, né è stato espletato un accertamento tecnico preventivo sugli apparecchi asseritamente danneggiati.
Appare quindi evidente l'inammissibilità della C.T.U. richiesta da Parte_1
nel corso del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello: la C.T.U., infatti, non può essere utilizzata per colmare carenze assertive e/o probatorie, non essendo ammesse indagini esplorative alla ricerca di fatti o circostanze non allegati e/o non provati.
A ciò deve aggiungersi che un'eventuale C.T.U. sugli imprecisati danni alle apparecchiature elettroniche risulterebbe a questo punto del tutto inutile, poiché non potrebbe mai consentire di individuare con certezza o elevata probabilità le cause di tali pregiudizi nelle interruzioni dell'energia elettrica verificatesi presso l'abitazione dell'appellante, potendo i lamentati guasti essere stati provocati dalle più svariate cause, anche del tutto diverse dai presunti sbalzi di tensione, peraltro esclusi dalla testimonianza resa nel corso del giudizio di primo grado da (tecnico Testimone_3
operativo con mansioni sulla rete di media e bassa tensione), e comunque non dimostrati.
Per quanto riguarda il lamentato danno temporaneo alla persona (quantificato nella somma di € 371,25 sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano), va osservato che il fondamento probatorio della pretesa risarcitoria dell'appellante è costituito unicamente dal certificato medico rilasciato in data 11/01/2021 dalla dott.ssa Testimone_2
(doc. 16 di parte appellante), attestante uno stato di malessere che il presentava Pt_1
al momento della visita medica effettuata in quella stessa data (flogosi delle alte vie respiratorie, tosse e temperatura corporea alterata), con prescrizione di cinque giorni di riposo.
38 È evidente che il suddetto certificato può valere come prova della sintomatologia rilevata dal medico al momento della visita, ma certamente non dimostra i fatti riferiti dall'appellante come causa del malessere da lui accusato, ossia il getto di acqua fredda che lo avrebbe raggiunto mentre effettuava una doccia la sera del 09/01/2021 e la successiva permanenza per quattro ore in ambiente privo di riscaldamento a causa dell'improvvisa interruzione dell'energia elettrica e del conseguente spegnimento della caldaia: è chiaro che si tratta – al di là di quanto si legge nel certificato circa la causa del malessere – di fatti riferiti dal paziente al medico, e non constatati direttamente da quest'ultimo.
Deve poi escludersi che i suddetti fatti possano considerarsi accertati in virtù dell'omessa contestazione degli stessi da parte della società appellata, poiché il principio di non contestazione, sancito dall'art. 115 c.p.c., non è certamente applicabile a quei fatti
– come l'episodio del 09/01/2021 – che non possono rientrare nella sfera di conoscenza della parte nei confronti della quale vengono allegati.
In ogni caso appare indimostrabile l'esistenza di un nesso di causalità tra il riferito episodio del 09/01/2021 e la sintomatologia certificata dalla dott.ssa , in quanto Tes_2
la sindrome da raffreddamento diagnosticata nel summenzionato certificato può certamente essere stata provocata anche da cause diverse dal suddetto episodio.
Per quanto riguarda, infine, l'ulteriore danno non patrimoniale di cui viene richiesto il risarcimento, è sufficiente osservare che il (come molti altri clienti della società Pt_1
appellata) ha dovuto subire solo i contenuti disagi derivati da occasionali e brevi interruzioni della somministrazione di energia elettrica presso la propria abitazione, verificatesi nel periodo dal 2010 al 2021 (solo in pochissimi casi risulta superata la durata di un'ora, e solo in un caso risulta superata la durata di tre ore): l'odierno appellante, insomma, non è stato vittima di alcun fatto penalmente rilevante, né ha subito violazioni di diritti della persona oggetto di tutela costituzionale, sicché non può ravvisarsi nel caso in esame alcuna delle ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile previste normativamente o individuate dalla giurisprudenza.
39 Più nello specifico, va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte che ha escluso nei seguenti termini la sussistenza dei presupposti per liquidare un danno non patrimoniale in caso di interruzione della somministrazione dell'energia elettrica:
“Il risarcimento del danno non patrimoniale ha luogo in conseguenza della lesione di interessi della persona di rango costituzionale, oppure nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 2059 c.c. Ne consegue che va escluso che l'interruzione della somministrazione di energia elettrica, anche se fonte di disagio, appartenga al novero dei pregiudizi meritevoli di considerazione a tale titolo, rientrando tra le contrarietà e gli inconvenienti della vita quotidiana in relazione ai quali l'ordinamento richiede un certo margine di tolleranza” (Cass. 28/01/2014 n. 1766; nello stesso senso v.
Cass. 28/02/2013 n. 5096).
La sentenza impugnata va pertanto confermata integralmente.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'impugnazione oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da confermando integralmente la Parte_1
sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere ad le spese del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio di secondo grado, che liquida in € 662,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30/5/2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, per l'impugnazione respinta.
Così deciso in Ravenna, il giorno 15/12/2025.
40 Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
41
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AV in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2206/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 4 48121 Parte_1
AV presso il difensore avv. Parte_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO Controparte_1 P.IVA_1
D'CO, elettivamente domiciliata in PIAZZA DEI CADUTI PER LA LIBERTÀ
21 48121 AV (Studio avv. LUCIA ADINOLFI) presso il difensore avv.
STEFANO D'CO
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n. 190/2023 pubblicata in data 06/03/2023 il Giudice di Pace di Ravenna ha respinto la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
diretta ad ottenere il pagamento della somma di € 1.030,00 a titolo di risarcimento
[...]
di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti dallo stesso Pt_1
a causa di numerose interruzioni dell'erogazione dell'energia elettrica verificatesi presso la propria abitazione fin dall'anno 2010.
Avverso la sentenza in questione il ha proposto appello davanti a questo Pt_1
Tribunale per i motivi così esposti in atto di citazione:
“SI ESPONE 1) Con la sentenza gravata, il Giudice di Pace di Ravenna incorrendo in errori non accoglieva la domanda risarcitoria dell'appellante avv. in proprio, per Pt_1
l'inadempimento e concorrente responsabilità aquiliana della convenuta, odierna appellata, per le decennali interruzioni senza preavviso alcuno Controparte_1 nella fornitura di energia elettrica nell'abitazione dell'appellante, black-out imputabili a guasti locali agli impianti della stessa appellata (come confessato) o per Controparte_1 cause non accertate e rimaste ignote, causando danni all'esponente, incorrendo il giudice di prime cure in errori nel non accogliere le richieste risarcitorie dell'appellante, negando anche tutte le richieste istruttorie avanzate ma ammettendo quelle della convenuta, non tenendo in considerazione le prove documentali prodotte, la normativa vigente e i principi regolatori in materia. Il tutto con vizio di motivazione, condannando altresì l'odierno appellante al ristoro delle spese di giudizio a vantaggio di
[...]
liquidate al valore prossimo al massimo. CP_2
* * * 2) Svolgimento del processo di prime cure.
Con atto di citazione ritualmente notificato via pec il giorno 18 agosto 2020, l'attore avv. evocava in giudizio la convenuta per sentirla Parte_1 Controparte_1 condannare al risarcimento di tutte le spese e di tutti i danni occorsi, avanzati per euro 1.030, a seguito delle inusuali numerose e continue prolungate interruzioni della fornitura di energia elettrica – e consequenziali sbalzi di tensione – presso l'abitazione dell'avv. avvenute in oltre 10 anni, interruzioni verificatesi senza Pt_1 preavviso e che hanno causato danni alle cose dell'attore e recentemente anche danni temporanei alla persona per l'assenza di energia elettrica – e quindi di riscaldamento – per diverse ore serali in pieno inverno, durante l'emergenza sanitaria VI nel periodo di zona rossa col divieto di circolazione. Promossi ed esperiti inutilmente ben due tentativi obbligatori di conciliazione (doc. 18 e 19) avanti l senza esito positivo, esasperato dalle Parte_2
2 continue interruzioni dell'erogazione di energia, l'avv. si rivolgeva al Giudice di Pt_1
Pace di Ravenna per ottenere giustizia.
3) La convenuta si costituiva in udienza, non potendo contestare le Controparte_1 avvenute – ed anche confessate (vedi doc. 14) – davvero abnormi interruzioni di energia elettrica e relative cause, contestava sia l'an che il quantum delle richieste attoree, apoditticamente affermando – senza dimostrarlo – che le interruzioni in generale non sono da imputare a responsabilità della convenuta (anche in caso di Controparte_1 guasto degli impianti della convenuta stessa!), e che le quasi quotidiane interruzioni verificatesi nelle ore serali del periodo da fine anno 2021 ad inizio 2022 (vedi infra) sono da imputare a cause ignote ed alla presenza di lumache nelle linee elettriche locali (in un luogo discordante vedi testimonianza sig. e atti di controparte), nonché Tes_1 da un guasto ai propri impianti. Quindi in buona sostanza, secondo la tesi assolutamente non condivisibile (e sempre contestata) della convenuta, odierna appellata , le infinite interruzioni Controparte_1 derivate da apodittici eventi accidentali o ignoti avvenuti nel corso degli anni, esimono da responsabilità, oltretutto anche per i numerosi guasti ai propri apparati di distribuzione dell'energia. Ovviamente tale tesi non è condivisibile, è contestata ed è motivo di gravame in quanto fatta propria anche dal giudice di prime cure.
4) Nel corso del giudizio di prime cure l'attore, odierno appellante, insisteva per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori richiesti sia nell'atto introduttivo che nella memoria ex art. 320 c.p.c., ossia: testimonianza del medico che ha visitato l'attore febbricitante il giorno dopo una prolungata interruzione di corrente ed assenza di riscaldamento in pieno inverno in ore serali;
testimonianza del titolare del laboratorio che ha controllato i dispositivi elettronici danneggiati e materialmente prodotti ed offerti in prima udienza (relegato dal giudice di prime cure come “semplice elettricista”); interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta;
CTU tecnica sui dispositivi elettronici danneggiati e sulle conseguenze di una interruzione di corrente (su tale ultimo aspetto tecnico è stato sentito come teste un dipendente di in Controparte_1 luogo di un consulente tecnico), richieste tutte ribadite anche nella memoria conclusiva. Il giudicante di prime cure non accoglieva nessuna di tali richieste istruttorie, al pari delle richieste della convenuta in quanto queste ultime correttamente ritenute valutative (testimonianza di dipendenti di ), e ritenendo matura la causa senza Controparte_1 alcuna attività istruttoria, rinviava l'udienza per il deposito di memorie conclusive e tratteneva la causa in decisione. Con successiva ordinanza del giorno 8 aprile 2022, sorprendentemente motivata con la necessità di delucidazioni sulla durata delle interruzioni di energia, quando la durata non è contestata, essendo documentata da prova scritta ed oggetto di confessione (vedi doc. 14), il Giudice di Pace ammetteva la testimonianza di un dipendente di , Controparte_1 per i soli capitoli di prova dedotti dalla appellata. Nessuno dei capitoli di prova richiesti per tale teste dall'appellante veniva concesso. Nessuna prova richiesta dall'appellante veniva accolta, così come non sono stati presi in considerazione i documenti prodotti.
3 Con buona pace del principio che la causa sia esaminata equamente previsto dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. 5) Il giudice di prime cure emetteva quindi la sentenza qui appellata, dove respingeva ogni richiesta del sottoscritto appellante avv. condannandolo anche alla Pt_1 refusione delle spese di lite per un importo praticamente al massimo delle tariffe professionali. Con buona pace anche del senso di equità per un consumatore che da oltre un decennio tempestivamente lamenta interruzioni di energia elettrica e relativi sbalzi di tensione, che quantomeno per frequenza e durata risultano ictuoculi anomali rispetto ad altre zone di Ravenna e dell'intera regione Emilia/Romagna1. Subendo danni ai quali pur ritenendo di aver assolto l'onere probatorio, non gli è stato concesso una CTU tecnica per la valutazione delle conseguenze di una interruzione di corrente e delle cause del malfunzionamento di apparecchi elettronici avvenuti in concomitanza con i black- out.
* * * 6) Ripercorrendo il fatto storico, non contestato né contestabile, in quanto documentato con prova scritta ed oggetto di confessione (vedi doc. 14), da oltre 10 anni l'appellante subisce numerose improvvise interruzioni nella fornitura di energia elettrica da parte di
, di cui solo una parte sono state oggetto di messa in mora via pec (vedi Controparte_1 allegati n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13); tali black-out che hanno in più occasioni provocato anche il danneggiamento di componenti elettronici presenti nell'abitazione. Le cause di tali black-out sono state indicate, come da dichiarazioni con efficacia confessoria allegate nel giudizio di prime cure (allegato n. 14), da guasti agli apparati della appellata cause non identificate o eventi apoditticamente Controparte_1 definiti fortuiti e/o accidentali e/o imprevedibili (fatto contestato e non provato in alcun modo da ), che non esimono di certo da responsabilità l'appellata. Controparte_1
Tali interruzioni hanno causato danni ad alcuni dispositivi elettronici dell'appellante la cui abitazione è particolarmente ricca e tecnologica, in quanto dotata di luci a comandi vocali, videosorveglianza interna/esterna verificabile da remoto, basculante e tapparelle motorizzate a comandi vocali, dispositivi informatici, condizionatori, riscaldamento, domotica ed antifurto comandabili da remoto (dispositivi ritenuti dal giudice di prime cure “presenti in tutte le abitazioni”) e per ultimo – a cavallo tra gli anni 2021 e 2022 – anche danni temporanei alla persona per un perdurante black-out in pieno inverno in ore serali, durante la vigenza della zona rossa dell'emergenza VI. 7) Il giudicante di prime cure con motivazione non condivisibile, negando in più occasioni l'espletamento di una CTU tecnica finalizzata ad appurare le cause del danneggiamento degli apparati elettronici dell'avv. e alle conseguenze elettriche Pt_1 al verificarsi di un black-out, per un fenomeno fisico si producono sbalzi di tensione alla interruzione di un circuito elettrico (vedi documentazione prodotta in doc. 23), non tenendo conto di detti articoli scientifici prodotti e preferendo per tale mera valutazione tecnica l'opinione di un teste di rispetto ad una CTU, il giudice di prime Controparte_1 cure ha erroneamente ritenuto prive di nesso causale i guasti agli apparati elettronici dell'appellante offerti in udienza (guasti tempestivamente segnalati a E-Distribuzione
4 nel corso degli anni ed avvenuti al momento della interruzione dell'energia), non considerando minimamente la relazione tecnica prodotta in prima udienza (vedi verbale udienza del 20 settembre 2021) e gli articoli tecnici prodotti (doc. 23). Incorrendo in errore, il giudice di prime cure ha negato una CTU per ottenere un parere tecnico ed ha arbitrariamente ritenuto non riconducibili i guasti agli apparecchi elettronici alle interruzioni di energia con la singolare motivazione che l'attore era l'unico ad averli accusati. 8) Il giudice di prime cure ha inoltre incredibilmente ritenuto privo di nesso eziologico il danno temporaneo alla persona dell'appellante subito a seguito di una circostanza fattuale – non contestata da – ossia l'appellante la sera del 9 gennaio Controparte_1
2021 è rimasto bagnato ed infreddolito a seguito di una doccia divenuta improvvisamente fredda per la sopravvenuta mancanza di energia elettrica causa ennesimo black-out (la caldaia si è spenta per mancanza di corrente), rimanendo infreddolito e privo di riscaldamento per circa 4 ore, in gennaio al buio in orario serale (in pieno lock-down per l'emergenza sanitaria in corso col divieto di circolazione). Ora l'appellante ritiene che rientri nella comune esperienza che trovarsi improvvisamente sotto una doccia fredda in gennaio, con la temperatura esterna ed anche quella dell'acqua della doccia prossima allo zero, nonché rimanere per le successive circa quattro ore senza possibilità di asciugarsi e rimanere al freddo provochi banalmente uno stato di febbre, come accertato dal medico che ha visitato l'appellante il giorno successivo (in piena emergenza sanitaria e lock-down causa VI era vivamente sconsigliato recarsi al pronto soccorso). Eppure il giudice di prime cure, nonostante la omessa contestazione di Controparte_1 sulla circostanza esposta sin nell'atto introduttivo del giudizio, è giunto a ritenere privo di nesso eziologico lo stato febbrile dell'attore con la permanenza al freddo dopo una doccia gelata. Da tanto traspare un netto senso di ingiustizia. Tale capo della sentenza è pertanto motivo di gravame. 9) Si è dimostrato (doc.14) che da oltre 10 anni la fornitura elettrica presso l'abitazione dell'appellante è assoggettata – evidentemente per inadeguatezza della rete di distribuzione dell'energia elettrica – da numerose interruzioni locali, con i derivanti sbalzi di tensione (una sorta di colpo d'ariete generato dalla impedenza induttiva della rete, vedi doc. 23). Infatti sin dal lontano 2010 l'appellante sig. contesta via pec Pt_1 ad il malfunzionamento della rete di distribuzione, si vedano le Controparte_1 comunicazioni del 25 maggio 2010 (doc. 2), 15 luglio 2013 (doc. 3), 12 giugno 2014 (doc. 4), 23 febbraio 2015 (doc. 5), 03 luglio 2015 (doc. 6), 24 dicembre 2016 (doc. 7), 18 settembre 2017 (doc. 8), 01 gennaio 2021 (doc. 9), 08 gennaio 2021 (doc. 10), 10 gennaio 2021 (doc. 11), 17 gennaio 2021 (doc. 12). Si veda anche l'atto di diffida del 19 gennaio 2021 regolarmente notificato (doc. 13). 10) Tali interruzioni – per frequenza e durata – risultano ictuoculi decisamente anomale, per esemplificare la fornitura di energia elettrica erogata presso lo studio legale dell'appellante in centro a Ravenna non è di certo assoggettata a tali perduranti black- out, così come il Tribunale. Da fonte in Emilia/Romagna il numero medio Pt_2
5 annuo di interruzioni brevi senza preavviso è di 1,19 interruzioni per l'intero anno 2021. Mentre presso la residenza dell'appellante (vedi infra) solo il giorno 17 gennaio 2021 vi sono stati ben cinque interruzioni. In un solo giorno si è subito un numero di interruzioni superiori a quelle che avvengono in oltre quattro anni in Regione. 11) Si ritiene pertanto di aver fornito prova che la rete distributiva che fornisce elettricità all'abitazione dell'appellante, diversamente dalla rete che fornisce energia elettrica allo studio professionale dell'appellante posto in centro città, ovvero nell'intera Regione E/R, risulti inadeguata. Ma il giudice di prime cure, nonostante la mole abnorme di interruzioni anche per guasti agli apparati di ha sentenziato che “gli impianti della convenuta non Controparte_1 sono risultati irregolari, ma, anche in assenza di prova contraria, debbono dirsi conformi alle norme in materia di trasporto di energia elettrica, indi, nessuna negligenza può essere addebitata alla ditta convenuta.”. A prescindere dall'onere probatorio che grava su sia per l'esercizio di Controparte_1 attività pericolosa, che per cose in custodia e per responsabilità contrattuale, stante anche la confessata presenza di numerosi guasti, ci si chiede in base a quali prove e presunzione il giudice di prime cure abbia ritenuto regolari gli impianti di
[...]
? Forse in base ad un certificato di gestione ambientale prodotto da CP_2 [...]
(doc. 6 controparte)? Inoltre che rilevanza ha se gli impianti sono regolari CP_2
o meno, di fatto hanno generato numerosi, rectius troppi, black-out (ben oltre la media regionale) e danni. Banalmente si pensi che ad ogni minima interruzione di energia elettrica si ricevono (anche sullo smartphone dell'appellante) gli allarmi dal sistema antifurto non più alimentato (con i relativi costi per sms inviati), si emettono i suoni al riavvio dei sistemi domotici di casa (di notte disturbano il sonno), oltre alle ovvie conseguenze derivanti dalla improvvisa mancanza di illuminazione in assenza di luce solare e il mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento/climatizzazione e dei sistemi di sicurezza e ludici di un'abitazione, oltre a non essere più utilizzabile l'autovettura per l'impossibilità di aprire la porta basculante elettrica del garage. Ci si chiede comunque cosa abbia fatto per porre rimedio alle continue Controparte_1 interruzioni locali di energia elettrica denunciate sin dall'anno 2010? La risposta è molto semplice. Nulla. Così come dimostrato dalla clamorosa situazione che si è creata da capodanno 2020 alle prime settimane del 2021. Ma si prosegue con ordine. 12) I riscontri ottenuti da parte della convenuta dal 2010 a giugno 2021 (doc. 14) per tentare – decisamente senza riuscirci – di andare esente da responsabilità e giustificare le interruzioni senza preavviso dell'energia elettrica (anzi confessando la propria responsabilità), hanno sempre asseritamente fatto riferimento a generici e vaghi eventi ignoti, senza dimostrare la causa effettiva, ovvero le interruzioni sono avvenute a causa di guasti locali agli apparati di E-Distribuzione. Tali asserzioni generiche e del tutto apodittiche, ma che possiedono una efficacia pienamente confessoria, diversamente da quanto stabilito dal giudice di prime cure, non
6 esimono di certo la convenuta da responsabilità contrattuale e per l'esercizio di attività pericolosa, ex art. 2050 c.c., ovvero per cose in custodia ex art. 2051 c.c., poiché sono imputabili al distributore di energia anche i danni per causa ignota. “Nel caso d'interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica l' è tenuto a risarcire il CP_3 danno subito dall'utente, qualora non provi che l'interruzione è stata determinata da causa non imputabile o che per eventi come quello che ha provocato l'interruzione la responsabilità era stata convenzionalmente esclusa.” Così Tribunale di Roma, 20 dicembre 1978. 13) Per consolidato orientamento giurisprudenziale inoltre, nell'ambito di un rapporto contrattuale scaturente da un negozio di somministrazione continuata di energia elettrica, incombe sull'ente erogatore, convenuto per il risarcimento del danno, l'onere di provare che l'interruzione della erogazione energetica lamentata dal somministrato sia dipesa da una delle cause di giustificazione previste nella specifica clausola di esonero (forza maggiore, lavori di manutenzione, esigenze di servizio, cause accidentali, scioperi). Ex plurimis Cassazione civile, 09.06.1997, n. 5144; 18.11.1991 n. 12346; 16.02.1994 n. 1500. Le cause ignote delle interruzioni di corrente, così come oggetto di confessione, pertanto non esimono da responsabilità . Controparte_1
Si rappresenta inoltre che il contratto di fornitura prodotto da nel Controparte_1 giudizio di prime cure non è sottoscritto dall'appellante, pertanto ogni clausola esimente da responsabilità non è valida ed è inefficacie, non essendo provata la relativa accettazione. Fatto contestato dall'appellante anche nel giudizio di prime cure. 14) Ancor più plateale appare la responsabilità della appellata per le clamorose e prolungate interruzioni di energia elettrica che hanno interessato la strada in cui risiede l'appellante, così come altre strade limitrofe, nel periodo da capodanno 2020 a gennaio 2021. Si rappresenta che interpellata al riguardo, la stessa ha asserito (e Controparte_1 confessato) “nel periodo compreso tra il 01/01/2021 e il 19/01/2021 gli impianti che alimentano la Sua fornitura sono stati interessati da interruzioni del servizio”. Si riproduce la tabella in doc. 14 per agevolare il Giudicante.
DATA ORA DURATA CAUSA NOTE MINUTI (delibera 646/15)
07/01/2021 18:56 76 (1h - A Nota 2 16m)
09/01/2021 18:22 38 A Nota 2 09/01/2021 19:25 204 (3h - A Nota 2 24m)
17/01/2021 11:37 69 (1h - 9m) A Nota 1
17/01/2021 12:46 5 A Nota 1 17/01/2021 12:51 6 A Nota 1
17/01/2021 12:57 3 A Nota 1 17/01/2021 13:00 72 (1h - A Nota 1
7 12m) 18/01/2021 19:41 38 A Nota 2
19/01/2021 19:59 21 A Nota 1
Nota 1: guasto componente bassa tensione di E-Distribuzione. Nota 2: Per questa interruzione non possono essere forniti dettagli circa la causa che l'ha provocata poiché tecnicamente tale interruzione non può essere ricondotta ad alcun guasto riferibile a specifici componenti d'impianto. Tra le ragioni più frequenti di tali interruzioni temporanee si possono annoverare contatti temporanei di animali, contatto temporaneo con oggetti trasportati dal vento, scariche atmosferiche, momentanea perdita di isolamento per inquinamento, problemi temporanei sugli impianti interni dei clienti. In pratica sono ignote le cause. Solo il giorno 17 gennaio 2021 vi sono stati ben 5 interruzioni per confessati guasti agli impianti della appellata, per un totale di 154 minuti (oltre 2 ore e mezza) di interruzione di energia elettrica. Gli indicati black-out di inizio 2021 sono stati preceduti da una interruzione di quasi un'ora (in piena zona rossa durante l'emergenza COVID e relativo lock-down) la sera di capodanno, ossia il giorno 31 dicembre 2020 alle ore 19:39, con il ripristino dell'erogazione dell'energia elettrica alle ore 20:25. Con buona pace della cena di capodanno. Interruzione avvenuta per confessata causa ignota (che quindi non esime da responsabilità, vedi doc. 14). A tali interruzioni vanno aggiunte le ulteriori numerose interruzioni di energia menzionate nelle comunicazioni pec inoltrate alla convenuta, sin dal lontano anno 2010, così come le ulteriori interruzioni avvenute il 2 giugno 2021 alle ore 22.05, per una durata di 39 minuti, ed una ulteriore interruzione nelle ore seguenti, precisamente alle ore
2.15 di notte per ben quasi 2 ore di mancata fornitura (e climatizzazione estiva). Praticamente dalle ore 22.05 del 2 giugno 2021 la corrente è stata ripristinata alle ore 4.00 della mattina successiva. E questo per ben 2 cause diverse! Comunque attribuibili a responsabilità della appellata. A fronte di una mole così elevata di malfunzionamenti, assolutamente abnorme rispetto ai dati dell'intera Regione E/R (valore medio di 1,19 interruzioni per l'anno 2021), come può sostenere il giudice di prime cure che gli impianti di E-Distribuzione sono da considerare conformi e regolari? Come può sostenere il giudice di prime cure che ben 5 guasti agli apparati di
[...]
avvenuti solo il giorno 17 gennaio 2021 siano “guasti accidentali ed CP_2 imprevedibili”? Inoltre come si può validamente sostenere che una mole così elevata di interruzioni non abbiano provocato alcun danno all'appellante? È bene precisare che tutti i black-out citati hanno interessato utenze a livello di quartiere, non sono dipesi dalla rete nazionale ma da impianti di cui E-Distribuzione ha la custodia, la proprietà e la gestione.
8 Di unanime interpretazione giurisprudenziale la imputazione della responsabilità in capo al distributore ( ), sia per responsabilità contrattuale che aquiliana per Controparte_1 quanto occorso. Come stabilisce la recente ordinanza N. 32498/2019 della S.C., che richiama la sentenza della Cassazione del 04/04/1995, n. 3935, ma di analogo avviso si veda anche la S.C. Sez. III, nella sentenza n. 11193 del 15 Maggio 2007, la gestione dell'energia elettrica costituisce attività pericolosa, ai fini della responsabilità ex art. 2050 c.c. per i rischi impliciti a cui espone e implicati dalla materia trattata. Per andare esente da responsabilità la appellata deve dimostrare – e NON lo ha Controparte_1 fatto – l'evento fortuito ed ampiamente provata l'adozione di tutte le misure di cautela idonee, imposte dall'esercizio dell'attività pericolosa. Onere che non è stato minimamente assolto. Ha quindi errato il giudice di prime cure ritenere non imputabili a E-Distribuzione le interruzioni di corrente. 15) Misure di cautela che non sono state minimamente adottate da , Controparte_1 come dimostrano le abnormi interruzioni denunciate sin dall'anno 2010 dall'appellante (e confessate dalla appellata), interruzioni continuate sino all'anno 2021 (ed oltre), prova della cattiva manutenzione, inadeguatezza e vetustà della rete di distribuzione dell'energia nell'area in cui risiede l'appellante. Mancanza di misure che inevitabilmente hanno portato alla plateale situazione che è degenerata dalla sera di capodanno 2020 ai giorni a seguire. Per citare altri precedenti giurisprudenziali, il Tribunale di Benevento, nel condannare alla refusione dei danni per Euro 29.460,00 + IVA con sentenza del 10 Controparte_1 gennaio 2019, ha testualmente stabilito “in diritto, che la responsabilità del soggetto tenuto al trasporto ed alla distribuzione di energia elettrica è una responsabilità ex art. 2051 c.c., la quale, perciò, necessita della prova del caso fortuito quale prova liberatoria, in adesione all'indirizzo giurisprudenziale in virtù del quale "in tema di danni conseguenti ad un Blackout/sbalzo di tensione, va dichiarata la responsabilità dell ex art. 2051 c.c., qualora non sia prodotta la prova liberatoria del Controparte_1 caso fortuito, per i danni immediatamente riscontrati agli apparecchi elettrici successivi al black-out ed allo sbalzo di tensione avvenuto in un determinato giorno" (Tribunale Lucca, 25/08/2017, n.1587)”. Il capo della sentenza gravata dove il giudice di prime cure ritiene “comprovato che tali interruzioni erano state determinate da eventi accidentali o da guasti non prevedibili e che non avevano generato sbalzi di tensione” nonché che gli asseriti sbalzi di tensione sono “di alcuna valenza lesiva” è motivo di appello.
* * * 16) Dal punto di vista della responsabilità contrattuale, è pacifica l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1559 e ss. c.c. stante la sussistenza tra le parti di un contratto di somministrazione di tipo continuativo e di consumo avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica. Tale contratto di somministrazione è, per sua natura, destinato a soddisfare, ad intervallo di tempo costante, bisogni periodici e continuativi dell'utenza attraverso la costituzione di un rapporto durevole.
9 L'essenza di tale contratto consiste nel fatto che il somministratore, nell'impegnarsi a soddisfare i bisogni futuri del somministrato, assume su di se, oltre che l'obbligo di apprestare i mezzi necessari per l'adempimento, anche i rischi della fornitura, costituendo quest'ultima l'alea normale del contratto (ex multis Cassazione sent. n° 2359/1968) quale proiezione delle prestazioni nel futuro. La mancata esatta esecuzione del contratto di fornitura di energia elettrica obbliga la parte inadempiente al risarcimento dei danni (art. 1218, così come richiamato dall'art. 1570 c.c.). E' pur vero che l'art. 1218 c.c., in tema contrattuale, detta la regola generale secondo cui il debitore può liberarsi delle conseguenze dell'inadempimento se prova che l'inadempimento stesso è da ricondurre a causa a lui non imputabile, tuttavia, secondo costante interpretazione giurisprudenziale tale prova deve essere rigorosa, piena e completa e deve comprendere anche la dimostrazione della mancanza di colpa del debitore, sotto qualsiasi profilo, dovendosi, diversamente, presumersi nel medesimo la sussistenza di tale elemento soggettivo (Cass. sent. 7604/96). Tale dimostrazione – per stessa confessione della appellata – non è avvenuta. 17) Alla luce di quanto esposto appare evidente la responsabilità anche per inadempimento contrattuale di , ciò soprattutto se si considera che i Controparte_1 numerosi black-out di fine anno 2020 e proseguiti nell'anno 2021 sono stati preceduti, per un decennio, da numerose e denunciate interruzioni tali da far chiaramente emergere e dimostrare l'inadeguatezza del sistema di distribuzione dell'energia elettrica, nonché la mancata diligenza di che avrebbe potuto impedire tali interruzioni. Controparte_1
Insomma ben cinque interruzioni il giorno 17 gennaio 2021, una il 18 ed una il 19 gennaio 2021 (ben 7 black-out in 3 giorni!), come confessato da in Controparte_1 doc. 14, sono la prova di un impianto di distribuzione dell'energia elettrica inadeguato, vetusto e/o non ben mantenuto, specie se si considera che da dati Pt_2 in Regione E/R vi è una media di 1,19 interruzioni per l'intero anno 2021 (vedi anche doc. 15, articolo Ravenna Notizie). Dall'accertamento dell'inadempimento contrattuale ne consegue che la parte inadempiente sia tenuta al risarcimento dei danni patiti dall'appellante, dovendosi ritenere che, nel caso di contratto di somministrazione di energia elettrica, per costante dottrina e giurisprudenza, debba ravvisarsi, oltre l'obbligo principale della somministrazione anche quella accessoria derivante dal c.d. impegno di potenza. Aspetto totalmente ignorato dal Giudice di Pace. L'impegno di potenza costituisce una prestazione continua, accessoria e strumentale a quella principale della fornitura, e si sostanzia nell'obbligo del somministrante di predisporre e mantenere l'impianto in modo da tenere a disposizione dell'utente una determinata quantità di energia, a cui corrisponde un corrispettivo fisso, da parte dell'utente, da pagarsi periodicamente e che viene a maturare contemporaneamente al consumo di energia. Ebbene, l'appellante ha subito non soltanto il danno da mancata fornitura di energia e danneggiamento dei propri dispositivi elettronici ed un danno alla persona – obbligo principale del somministrante e del distributore qui convenuto – ma anche il danno da mancata messa a disposizione di una determinata quota di potenza
10 prevista per contratto da intendersi prestazione accessoria a quella principale di fornitura di energia. Cass. Civ. 05.02.1988 n° 1259.
* * * Il capo della sentenza appellata del Giudice di Pace nel quale ritiene “comprovato che tali interruzioni erano state determinate da eventi accidentali come la presenza di lumache all'interno della cabina centrale, o da guasti accidentali e non prevedibili” è contestato e motivo di gravame. Nessuna prova è stata fornita da sulla causa dei black-out derivante da Controparte_1 eventi ignoti, e quindi per definizione non accertabile la causa come confessato (in doc. 14), così non possono di certo definirsi accidentali e non prevedibili (e sicuramente non esimono da responsabilità) i numerosi guasti alla linea elettrica dell'appellante. Appare tautologico infine sostenere che l'ingresso di lumache in un componente di un impianto elettrico in tensione è un evento prevedibile e certamente facilmente evitabile allo stato attuale della tecnica, quindi se effettivamente avvenuto non esime da responsabilità per cose in custodia e tanto meno per l'esercizio di attività pericolosa. Sono state infatti troppe le interruzioni apoditticamente avvenute per contatto di animali. Una linea elettrica interrata, un quadro elettrico o un colonnino di sezionamento ben possono essere realizzati in modo tale da impedire l'ingresso di animali. L'attuale tecnologia assolutamente lo permette, ed anche a basso costo, ma evidentemente tali banali precauzioni non sono state adottate da . Controparte_1
Non può certamente trattarsi di un caso fortuito l'ingresso di animali in un impianto elettrico in funzione. La Cassazione infatti definisce il caso fortuito come “elemento imprevisto ed imprevedibile che, inserendosi nel processo causale al di fuori di ogni possibile controllo umano, rende inevitabile il verificarsi dell'evento, ponendosi come l'unica causa efficiente di esso” Cass. Civ. 13/04/1989 n° 1774. Ebbene, l'interruzione di energia elettrica o l'ingresso di animali in una linea elettrica in quanto prevedibile, non può rientrare nemmeno nel caso fortuito. E' consolidato orientamento giurisprudenziale che, “nell'ambito di un rapporto contrattuale scaturente da un negozio di somministrazione continuata di energia elettrica, incombe sull'ente erogatore, convenuto per il risarcimento del danno, l'onere di provare che l'interruzione della erogazione energetica lamentata dal somministrato sia dipesa da una delle cause di giustificazione previste nella specifica clausola contrattuale di esonero (forza maggiore, lavori di manutenzione, esigenze di servizio, cause accidentali, scioperi) espressamente sottoscritta dall'utente all'atto della stipula del negozio.” Ex plurimis Cass. civ, 09.06.1997, n. 5144; 18.11.1991 n. 12346; 16.02.1994 n. 1500. Contratto di somministrazione peraltro nemmeno prodotto sottoscritto dall'appellante da e contestato espressamente per le clausole di esonero di responsabilità. Controparte_1
Il giudicante di prime cure erroneamente ritiene inoltre che le interruzioni (anche della durata di alcune ore) siano state di breve durata, rientranti in una soglia di tolleranza, tale da escludere qualsivoglia responsabilità del gestore e quindi da escludere alcun indennizzo.
11 Premesso che l'appellante non ha chiesto un indennizzo ma i danni (giuridicamente sono aspetti ontologicamente diversi), i danni possono verificarsi anche per interruzioni di pochi decimi di secondo. Si pensi ad uno sbalzo di tensione di pochi millisecondi in grado di danneggiare componenti elettronici. Il giudicante di prime, cure incorrendo nuovamente in errore, ha ritenuto altresì – in contrasto con gli articoli tecnici depositati in udienza (doc. 23) – che una interruzione di alimentazione di energia elettrica non genera una sovratensione temporanea. E questo convincimento del giudicante di prime cure – in contrasto con le leggi fisiche della elettrotecnica – si è fondato sulla dichiarazione di un dipendente di , Controparte_1 sentito come teste non su di un fatto, ma su di una valutazione tecnica. A.D.R. il teste ha infatti riferito che “Ribadisco che la semplice interruzione di Tes_1 una linea elettrica non può generare una sovratensione o uno sbalzo”. Si confronti tale deposizione con gli imparziali articoli tecnici in doc. 23 e se ne traggano le conclusioni. Il giudice di prime cure si è anche contraddetto sul punto, infatti in un primo momento ha ritenuto la causa matura per la decisione ed ha ritenuto valutativi e quindi inammissibili i capitoli di prova del teste richiesto da : “ritenendo le Controparte_1 stesse non determinanti ai fini della decisione, anche in considerazione del capitolato contenente giudizi che rasentano valutazioni prettamente tecniche da demandare ad una consulenza tecnica, pertanto non le ammette e fissa udienza di precisazione delle conclusioni” (vedi verbale udienza del 20/10/2021), per poi invece contraddirsi ed ammettere la testimonianza richiesta da E-Distribuzione con ordinanza del giorno 8 aprile 2021. E per i soli capitoli della convenuta. Senza ammettere la CTU. Il convincimento del giudice di prime cure sulla assenza di sbalzi di tensione in caso di interruzione di energia elettrica si è basato quindi su di una valutazione tecnica di un teste della appellata, non da una consulenza tecnica d'ufficio richiesta sin nell'atto introduttivo del giudizio e sempre avanzata anche in memoria conclusionale, ma sempre negata dal giudicante in quanto erroneamente ritenuta esplorativa. Si sottolinea inoltre che per tentare di giustificare un guasto ad un Controparte_1 proprio apparato ha dichiarato
- È probabile che i ripetuti scatti abbiano sollecitato e danneggiato l'interruttore bt in cabina, causandone il malfunzionamento e la necessaria sostituzione in data19.01.2021. Ebbene qui traspare la insanabile contraddizione anche della appellata. Solo 4 interruzioni di corrente per gli interventi di un interruttore in cabina (ossia nei giorni 31/12/2020, 7/1/2021 e 9/1/2021), nei (a suo dire) perfetti impianti di
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, hanno sollecitato e danneggiato un interruttore, tanto da doverlo sostituire CP_2
(si sono voluti ben tre giorni per cambiare un interruttore!), mentre secondo
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10 anni di interruzioni di corrente non possono aver danneggiato i CP_2 componenti elettronici presenti nell'abitazione dell'attore? Certo che li hanno danneggiati. Che dire poi della credibilità del teste, vista la contraddittoria risposta del teste stesso rispetto a quanto confessato da : per il teste le lumache erano presenti in Controparte_1
12 un quadro contatori (non si è precisato altro), mentre per la appellata erano presenti in un colonnino di sezionamento stradale. Ma il giudicante di primo grado è addirittura arrivato ad escludere ogni nesso causale e la responsabilità di anche con la invero sconcertante motivazione che Controparte_1
l'appellante sia l'unico “a lamentare black-out e sbalzi di tensione che avessero provocato danni a delle apparecchiature elettriche, peraltro, oggi presenti in tutte le abitazioni”. Non si comprende davvero su quali prove il giudicante di prime cure abbia motivato che l'appellante sia l'unico a lamentare black-out e danni. Dalla lettura dei registri delle interruzioni forniti da (doc. 14) è stato Controparte_1 assolutamente dimostrato che da oltre 10 anni l'energia elettrica fornita dalla convenuta all'attore ha subito infinite interruzioni, anche della durata di ore, con una frequenza assolutamente ben maggiore rispetto alla media (vedi nota 1). Si pensi che nei primi 19 giorni di gennaio 2021 vi sono state ben 11 interruzioni di corrente, a fronte di una media regionale di 1,19 interruzioni per tutto l'anno 2021. Senza che ciò tolga rilievo alle numerose precedenti interruzioni di corrente avvenute nel corso di un decennio, in riferimento alle perduranti, inaccettabili e prolungate interruzioni di energia avvenute dalla sera del capodanno del 31 dicembre 2020 che sono durate per ben 20 giorni, sino al 19 gennaio 2021, E-Distribuzione ha apoditticamente asserito (senza dimostrarlo, e la circostanza è ed è stata espressamente contestata) che la causa di una mole tanto importante e prolungata di interruzioni in pieno inverno è imputabile ad un guasto di un componente interno alla cabina elettrica “ABETE” e a delle lumache! Sì, delle lumache che in pieno inverno avrebbero creato un corto circuito all'interno di un colonnino di sezionamento (in pratica un interruttore). Mentre il teste ha riferito che tale intrusione si è verificata in un quadro elettrico. Oltre ad un guasto su di un interruttore in cabina della linea elettrica interessata. Pur contestando la ricostruzione di , anche volendo per mera ipotesi Controparte_1 accademica ipotizzare che delle “mondane” lumache il 31 dicembre 2020 alle ore 19:39 abbiano provocato un cortocircuito, che ha comportato ben 46 minuti di black-out nella sera di capodanno, mentre per debellare tale “insormontabile ed imprevedibile” intrusione nonché “irresistibile” forza della natura (al pari di un devastante terremoto)
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ha impiegato ben 20 giorni con un corollario di interruzioni quasi CP_2 quotidiane;
come si può escludere la responsabilità di visto che è stata Controparte_1 ripristinata la funzionalità della corta linea elettrica (parliamo di circa 500 metri) solo a distanza di ben 20 giorni?! Lo si ripete, ben 20 giorni per attendere che una esplosione facesse riparare autonomamente la linea elettrica (ossia rimuovere alcune lumache rimaste folgorate e che hanno provocato l'esplosione del componente della linea elettrica come riferito dal teste) e per poi sostituire un interruttore.
13 In pratica la continuità del servizio è stata fornita solo il giorno 19 gennaio 2021, dopo un'ennesima interruzione delle ore 19:59 (quindi in piena oscurità e freddo) della durata di 21 minuti. Da quando è avvenuta la prima interruzione il 31 dicembre 2020 vi sono state ben 11 interruzioni, anche della durata di diverse ore ed in orari serali/notturni in pieno inverno! Lasciando gli utenti al buio e al freddo. Per finalmente veder ripristinata la corrente con continuità si è dovuto aspettare la sera del 19 gennaio 2021. Ovvero quando la causa di tante interruzioni di energia elettrica hanno provocato una ESPLOSIONE (vedi testimonianza). Davvero si sconfina nel grottesco. In buona sostanza per riparare un unico guasto (visto che le interruzioni sono state tutte generate – direttamente o indirettamente e senza soluzione di continuità – dalle lumache, ossia dallo stesso evento a dire di ) si sono resi necessari ben 20 giorni! Controparte_1
Pur ribadendo le contestazioni della presente difesa sulle cause delle interruzioni, come può credibilmente sostenere che la linea elettrica che dalla cabina Abete Controparte_1
(risalente al lontano 1986, vedi foto in doc. 21) raggiunge a distanza di poche centinaia di metri l'abitazione dell'appellante, sia realizzata a perfetta regola d'arte, perfettamente mantenuta e soprattutto riparata con professionalità? Visto che oltre ad esserci voluti ben 20 giorni per porre rimedio a delle apodittiche lumache inclini al suicidio e che sono libere di accedere agli impianti in tensione, è da 10 anni che l'appellante denuncia continue interruzioni di corrente causate anche da guasti e animali (vedi doc. 14). E come può dirsi che tale situazione non abbia provocato alcun danno all'appellante. Certo che ha provocato danni! Di più, la testimonianza del dipendente TA di è aberrante. Controparte_1
Pur in presenza di un numero notevole di interruzioni di sera in pieno inverno cosa ha fatto il servizio tecnico di per risolvere il problema ricorrente? Dopo Controparte_1 aver più volte semplicemente ridato tensione senza verificare la linea elettrica, ha atteso l'ESPLOSIONE di un quadro elettrico! Sì, il tecnico di sentito come teste ha riferito che la fonte del problema è Controparte_1 stato individuato e risolto solo grazie alla ESPLOSIONE di un quadro elettrico! Ci si chiede se sia normale nell'esercizio di una attività pericolosa attendere l'ESPLOSIONE di un quadro elettrico per individuare la fonte di infinite interruzioni di corrente. Ci si chiede inoltre se un quadro elettrico possa essere considerato sicuro se può esplodere per l'ingresso di lumache. Certamente no! Il sottoscritto ritiene che non si debba attendere una ESPLOSIONE e la messa a repentaglio della incolumità delle persone per individuare un guasto, quando la attuale tecnologia rende sicuramente inviolabile a delle lumache un quadro elettrico (o colonnino di sezionamento che sia). A prescindere dalla scarsa professionalità e perizia del personale tecnico di
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, nonché della realizzazione della linea elettrica e suoi componenti, ad ogni CP_2 buon conto sicuramente i guasti non sono eventi accidentali, specie se frequenti come nella linea elettrica dell'attore, sono invece la prova di una linea non efficiente, mal
14 mantenuta, affidata a personale che attende esplosioni prima di risolvere problemi e poco affidabile. Inidonea a fornire un servizio continuativo. Secondo le regole della buona tecnica NON sono necessari 20 giorni – accompagnati da numerosi black-out ed una ESPLOSIONE – per accertare le cause di continue interruzioni su di una linea elettrica di poche centinaia di metri e finalmente ripristinarne la funzionalità. Ci si chiede perché i tecnici intervenuti in molteplici occasioni non hanno subito ispezionato la linea elettrica invece di sbrigativamente ridare tensione come hanno ammesso di aver fatto? A parere della presente difesa si è dimostrato che la linea elettrica è mal mantenuta ed inadeguata, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, il cui relativo capo è oggetto di gravame.
* * * Appare evidente che la sentenza di prime cure sia completamente errata, se ne chiede quindi l'integrale riforma con la richiesta di accoglimento di tutte le richieste già avanzate in primo grado. Che vengono pertanto riproposte.
* * * Il danno temporaneo alla persona, circostanza non contestata. Innanzitutto nel primo scritto difensivo utile ossia la comparsa di risposta, ma nemmeno nei successivi atti, NON ha contestato la circostanza addotta Controparte_1 dall'attore in citazione a giudizio, che si riporta testualmente: “il giorno 9 gennaio 2021 l'attore, una volta rincasato la sera dal proprio studio legale, mentre effettuava una doccia si è visto improvvisamente mancare l'energia elettrica, pertanto l'attore è rimasto pericolosamente completamente al buio sotto l'acqua e subito dopo veniva raggiunto da un getto di acqua particolarmente gelida in pieno gennaio per lo spegnimento della caldaia. Fortunatamente senza rovinare a terra e ferirsi usciva infreddolito dalla doccia gelata e restava al buio, senza riscaldamento, senza possibilità di asciugarsi e scaldarsi per circa 4 ore, nonché senza cena, sino alle ore 23.00 circa.”. Per l'omessa contestazione su tale precisa circostanza di fatto, ex art. 115 c.p.c., essa è da considerarsi accertata. A parere della presente difesa poi non vi è bisogno di alcuna consulenza per accertare che in gennaio, di sera con temperature al di sotto dello zero, il riscaldamento in una abitazione è essenziale per la salute degli abitanti. L'assenza di riscaldamento per circa 4 ore di sera in gennaio dopo una doccia gelida è certamente un evento di per sé idoneo a provocare un danno alla salute. Diversamente da quanto sentenziato dal giudice di prime cure. Così come appartiene alla comune esperienza, ex art. 115 c.p.c., porre a fondamento della propria decisione i fatti non contestati (doccia fredda in pieno inverno) o la conseguenza della sussistenza di danni alla persona per la permanenza (forzosa oltretutto in pieno lockdown per la pandemia) in una abitazione di diverse ore serali in pieno inverno in assenza di riscaldamento.
15 L'attore, all'insorgenza delle ovvie conseguenze causate dell'assenza di riscaldamento ed energia elettrica per circa 4 ore in una gelida sera di gennaio, precedute da una doccia gelata, ha chiamato un medico presso il proprio domicilio il dì seguente, il quale ha accertato lo stato di salute dell'attore e ha redatto un referto medico (doc. 16), non essendo possibile recarsi al Pronto Soccorso per la gravissima emergenza sanitaria in corso causata dal VI in piena zona rossa. Anche qui l'attore/appellante come avrebbe dovuto assolvere il proprio onere probatorio e dimostrare un nesso causale? Non rientra forse nella comune esperienza che stare al freddo diverse ore in una gelida sera in gennaio provoca danni alla persona? Banalmente un forte raffreddore come riscontrato? Nei sinistri stradali si è tenuti forse a dimostrare che una lesione alla persona, se accertata a distanza di 24 ore dall'incidente, sia riconducibile al sinistro? A parere della presente difesa, che peraltro ha chiesto la testimonianza del medico che ha redatto il certificato medico a conferma dello stesso, quanto prodotto ed argomentato è ampiamente sufficiente. È pertanto ovvio, prima ancora che dimostrato per il principio di non contestazione, che il diritto costituzionale alla salute sia stato leso – ben oltre una misura tollerabile – per via dell'assenza in pieno inverno del riscaldamento in una abitazione, per responsabilità esclusiva di . È pertanto dimostrato il danno alla persona accusato e Controparte_1 richiesto dall'appellante. Deve infatti ritenersi sussistente il nesso causale tra la mancanza di riscaldamento ed il danno alla persona riportato dall'appellante, specie se vi è stato l'accertamento delle lesioni nell'immediatezza dello stesso (vedi certificato medico in doc. 16), oltre che l'idoneità lesiva del fatto (così Tribunale di Ancona, sent. 15 settembre 2020 n. 1100). Ha errato quindi il giudice di prime cure a negare tale risarcimento. Per tale danno alla persona temporaneo, si chiede un risarcimento pari ad euro 74,25 (TP al 75%) pro die per giorni 5, come da tabelle di Milano TP (99,00 euro/die) per un totale di euro 371,25.
* * * Danni alle cose. L'avv. ha diligentemente e puntualmente immediatamente denunciato alla Pt_1 convenuta i danni alle cose che ha subito a seguito delle interruzioni di energia (vedi numerose pec in doc. da 2 a 13), ha custodito con cura i componenti danneggiati offrendoli anche in udienza, ha conservato e prodotto la fattura di acquisto dei beni, ha fatto redigere da un esperto una relazione sul loro malfunzionamento e relative cause, ha chiesto una CTU al fine di accertare le cause del malfunzionamento e delle conseguenze di una interruzione di energia elettrica (non concessa). Ci si chiede cosa avrebbe dovuto altrimenti fare l'appellante? Chiedere forse un Accertamento Tecnico Preventivo ogni qualvolta un semplice alimentatore o altro componente elettronico dal costo di circa 10 euro o una lampadina a LED si danneggia al ripristino della corrente dopo una delle tante interruzioni?
16 L'appellante all'epoca viveva da solo, non può dimostrare quindi con testi che un determinato dispositivo elettronico si è danneggiato al ripristino della energia elettrica dopo una interruzione, una consulenza tecnica però sarebbe stata in grado di accertarlo. Ed è stata richiesta, istanza che viene qui ribadita. Davvero da avvocato, l'appellante non vede come altrimenti potrebbe assolvere all'onere probatorio. Se non producendo la fattura di acquisto ed il componente guasto, oltre a dimostrare che per esempio l'impianto di videosorveglianza è effettivamente presente nella propria abitazione. Si ricorda che il danno chiesto per i componenti danneggiati in circa 10 anni è di euro 200,00 non migliaia di euro che avrebbero giustificato un A.T.P.
* * * I compensi professionali per la difesa in proprio. Non contestazione. Si premette innanzitutto che la appellata NON ha contestato tale voce di danno ed il relativo importo in tutte le sue difese. Ciò premesso, ad abundantiam si rappresenta che l'appellante solo grazie alle proprie conoscenze derivanti dalla professione di avvocato esercitata, ed assumendo in proprio la funzione di legale e difensore di se medesimo, oltre alle proprie conoscenze di perito in elettronica industriale, ha trasmesso infinite messa in mora, contestazioni e reclami alla appellata sin dall'anno 2010; in data 27 aprile 2015 l'appellante invitava
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e E-Distribuzione ad una negoziazione assistita per ottenere in via Controparte_4 bonaria il risarcimento dei danni a seguito dei black-out (doc. 17 invito neg. ass.ta) ricevendo un rifiuto;
inoltre l'appellante il giorno 19 gennaio 2021, esasperato dalle continue interruzioni di energia elettrica, ha altresì redatto e notificato a Controparte_1 una formale diffida quale avvocato di se stesso (doc. 13 diffida notificata). Diffida rimasta lettera morta, visto che la sera stessa della notifica vi è stata un'ennesima interruzione di energia elettrica. L'appellante ha inoltre promosso ben due procedimenti di conciliazione obbligatori avanti lo sportello di conciliazione dell Parte_2
(doc. 18 e 19), con ulteriore distrazione dalla propria attività professionale. In tutte queste attività professionali l'appellante ha maturato il diritto a percepire il compenso professionale, ex DM 55/2014 e successive modifiche, per l'attività professionale svolta. In tema di spese legali per la eventuale fase stragiudiziale, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno definitivamente chiarito, in continuità con giurisprudenza delle sezioni semplici (Cass. n. 997 del 2010; n. 6422 del 2017), che tale danno va rimborsato quale danno emergente. Si veda anche la recente Ordinanza del 4 novembre 2020 n. 24481 della S.C. e la ancor più recente Ordinanza n. 39384 del 10 dicembre 2021. Per quanto concerne la difesa svolta in proprio in giudizio da un avvocato, sempre la Corte di Cassazione di recente, con sentenza 18 febbraio 2019 n. 4698, le ha pienamente riconosciute ed ha ribadito il diritto al compenso per l'avvocato costituito personalmente in giudizio ex art. 86 c.p.c.. È stata così ulteriormente consolidata la giurisprudenza nel senso che l'onorario di avvocato è dovuto anche all'avvocato che, essendo parte in
17 causa, si sia difeso personalmente, sempreché per le questioni trattate sia occorsa opera di avvocato, e nel caso de quo stante la specializzazione richiesta non poteva essere assolutamente svolta da un normale cittadino, (fra le tante si veda Cass. 9 gennaio 2017 n. 189; Cass. 9 luglio 2004 n. 12680). E ciò in quanto la condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. non ha natura sanzionatoria né costituisce un risarcimento del danno, ma è un'applicazione del principio di causalità, in altre parole l'onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo (Cass. 28 marzo 2001, n. 4485). Del resto non si può ignorare che la circostanza che l'avvocato sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta in proprio favore, e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza ed in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione (Cass. 28 febbraio 2019 n. 4698). In particolare per l'attività stragiudiziale di mediazione e negoziazione assistita, assimilabile a quella svolta avanti alla , oltretutto in ben due distinti Pt_2 procedimenti, secondo i parametri previsti dal DM n. 37 del 8/3/2018 per uno scaglione sino a 1.100 euro. Il compenso professionale medio è pari ad euro 360,00 oltre a rimborso forfettario, CPA ed IVA. Per un totale di euro 430,56 oltre ad IVA (doc. 20). A tale importo va aggiunto il compenso professionale per la redazione e notifica di una diffida alla convenuta e l'invito alla stipula di una negoziazione assistita rimasta inascoltata.
* * * danno non patrimoniale La grave situazione creatasi per via dei numerosi ed inaccettabili black-out, in particolar misura tra capodanno 2020 e il 19 gennaio 2021, ha inciso pesantemente, sia per durata che per frequenza ed orari serali, su diritti costituzionali, quali innanzitutto il diritto alla salute, ma anche alle comunicazioni e alla libera manifestazione del pensiero oltretutto durante le festività, in piena zona rossa e lock-down (il cellulare oramai scarico alla sera non permetteva nemmeno di fare o ricevere gli auguri, il wi-fi ed i computer erano inutilizzabili anche per accedere ai social), ecc.. Ed il pregiudizio sofferto dall'appellante per le eccessive interruzioni di energia in orari serali è ben superiore ad una soglia minima di tolleranza ex art. 1455 c.c., secondo la valutazione del giudice che non potrà che valutarla come tale (cft. Cass. 14/07/2015, n. 14662 e Cass. 11/05/2012, n. 7256). Per quanto attiene al danno non patrimoniale e/o esistenziale si osserva, in primo luogo che dalla stessa sussistenza della confessata interruzione della energia elettrica, verificatasi in numerosi – rectius troppi – giorni ed occasioni, deve farsi discendere anche la prova del danno. Non vi è dubbio, infatti, che l'interruzione prolungata di energia elettrica, oltre a compromettere il bene salute ha privato l'attore della possibilità di scaldarsi, utilizzare l'acqua calda per lavarsi e consumare regolarmente i pasti, ha altresì determinato per l'attore la rinuncia di tutte o molte di quelle attività di riposo, igiene della persona,
18 ricreazione e svago che costituiscono la normale aspettativa di ogni essere umano, ed ha necessariamente determinato una modifica negativa non trascurabile della vita dell'istante, consistente nell'alterazione delle normali attività dell'individuo (cena di capodanno ed altre, televisione, igiene personale, chiamate ad amici e parenti per le festività, contatti sociali in piena emergenza sanitaria, avere il riscaldamento in pieno inverno, ecc.) e che, pertanto, tale modifica non deve essere oggetto di una specifica prova. Tali alterazioni, pur non accertabili medicalmente, perché non sfocianti in una patologia come nel caso del danno biologico, ledono tuttavia diritti degli individui di rango costituzionale e tutelati dall'ordinamento. La delusione di non poter svolgere le normali attività di svago serale, che invece viene trascorsa al buio e al freddo nell'attesa del rispristino della energia elettrica per decisamente troppe sere, costituisce, infatti, una lesione del diritto della persona inquadrabile tra quelli tutelati dall'art. 2 della Costituzione. Il riconoscimento della persona umana, infatti, si sostanzia anche attraverso il rispetto dei desideri e delle aspettative che ognuno può avere in dati momenti della sua vita (specie nel pieno di una inaudita emergenza sanitaria con le note limitazioni di movimento ed impossibilità di contatti sociali “dal vivo”, oltretutto durante le festività) e che, giustamente, trovano tutela nell'ampio dettato del richiamato art. 2 della Costituzione. Tale danno lo si richiede con una valutazione equitativa e comunque nei limiti della domanda complessiva di 1.030 euro”.
L'appellante ha pertanto formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ravenna, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 190/2023 del 10/12/2022 emessa dal Giudice di Pace di Ravenna, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa De Rosa, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1186/2021, depositata in cancelleria in data 6/3/2023, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano, ad eccezione della richiesta di temerarietà della lite: Piaccia all'ill.mo Tribunale di Ravenna, accogliere tutte le richieste istruttorie già avanzate, e, ritenuta la propria competenza, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: Previo accertamento dell'inadempimento, della colpa e della responsabilità della convenuta per quanto esposto in narrativa, voglia condannare la Controparte_1 stessa al pagamento di tutte le spese, indennizzi, compensi professionali, lucro cessante, danno biologico, esistenziale e morale, nonché di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attore in tutte le eccezioni possibili, per una somma di denaro pari ad Euro 1.030,00 a favore dell'avv. Parte_1
Con vittoria di lite e condanna della convenuta a tutte le spese, compensi professionali del presente giudizio anche per la fase extraprocessuale;
19 conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Giudice di Pace per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
si è costituita nel presente giudizio, contestando integralmente la Controparte_1
fondatezza dell'impugnazione avversaria, e chiedendone pertanto il rigetto, con integrale conferma della sentenza appellata.
Nella propria comparsa di costituzione in appello l'appellata ha così motivato la propria resistenza all'impugnazione proposta dalla controparte:
“FATTO Riteniamo utile riepilogare preliminarmente i fatti per cui è causa per evidenziare l'infondatezza dell'avverso gravame e, in ogni caso, l'assoluta regolarità del comportamento tenuto da come pacificamente riconosciuto anche Controparte_1 dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata. L'avv. è titolare di due forniture di energia elettrica, entrambe ubicate presso Pt_1
Ravenna, Località Ponte Nuovo, Via Melograno n. 24, la prima alimentata in bassa tensione e contraddistinta dal POD n. IT001E539585827, la seconda alimentata in media tensione e contraddistinta dal POD n. IT001E53958582, a fronte della sottoscrizione di un contratto di somministrazione con la società di vendita Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.. L'attore ha citato in giudizio al fine di sentirla condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto di alcuni disservizi elettrici occorsi rispettivamente nelle seguenti date: 19.11.2016, 23.12.2016, 03.06.2021, 10.09.2017, 26.10.2017, 31.12.2020, 07.01.2021, 09.01.2021, 17.01.2021, 18.01.2021 e 19.01.2021. In particolare, detti disservizi avrebbero determinato, secondo la ricostruzione avversaria, il danneggiamento di alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti all'interno dell'abitazione della controparte, nonché danni di natura non patrimoniale alla sua persona. L'avv. lamenta quindi di aver subito danni per un importo complessivo pari ad Pt_1
€1.030,00. Come si è già avuto modo di dimostrare nel corso del giudizio del primo grado, la domanda avversaria si palesa del tutto infondata, oltre che non provata.
* i. Sui supposti eventi del 19.11.2016 e 23.12.2016. Difatti, l'istruttoria interna diligentemente svolta dal distributore, per appurare le cause degli eventi denunciati dalla controparte, aveva evidenziato che, con riguardo ai supposti eventi del 19.11.2016 e 23.12.2016, gli impianti che alimentano le forniture elettriche intestate all'avv. rispettivamente identificate dai POD n. IT001E539585827 Pt_1
20 (bassa tensione) e n. IT001E53958582 (media tensione), erano stati interessati da due interruzioni del servizio di fornitura, entrambe di natura meramente accidentale, in particolare:
1) la prima durata meno di un secondo, verificatasi sulla rete di media tensione;
2) la seconda durata 25 minuti, verificatasi sulla rete di bassa tensione. Tanto risultava dall'elenco cronologico delle interruzioni relative al periodo 01.11.2016
– 31.12.2016 (cfr. all. 1 alla comparsa di costituzione e risposta). Inoltre, le predette circostanze erano state rese note anche alla controparte con il riscontro alla sua richiesta del 24.12.2016 (cfr. all. 2 alla comparsa di costituzione e risposta). Quanto all'interruzione accidentale occorsa in data 23.12.2016, era stata prodotta per maggiore chiarezza anche la scheda ticket – interruzioni guasti BT, ove si evinceva che il guasto era stato segnalato alle ore 21:08, l'informazione era stata resa reperibile alle ore 21:19, il guasto era stato localizzato alle ore 21:45 e il servizio era ripreso alle ore 22:29 (cfr, all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta). Occorre, pertanto ribadire come, trattandosi di due interruzioni del servizio dell'energia elettrica dipese da fattori meramente accidentali, del tutto imprevedibili ed inevitabili, non poteva che essere esclusa qualsivoglia responsabilità in capo al distributore convenuto, come, del resto, è stato appurato anche dal Giudice di prime cure. Infatti, entrambe le interruzioni elettriche sono dipese da cause esterne agli impianti del distributore, imprevedibili ed inevitabili, in quanto tali esorbitanti dalla sfera di controllo della società e indubbiamente non riferibili ad imperizia, imprudenza e/o negligenza del distributore nella gestione della propria rete. Nel corso del giudizio di primo grado, peraltro, veniva evidenziato che le interruzioni elettriche di cui sopra non potevano in alcun modo aver danneggiato le apparecchiature presenti all'interno dell'abitazione del sig. in quanto trattasi di fenomeni Pt_1 fisiologici ed interni ai sistemi di rilevazione dei guasti.
* ii. Sui supposti eventi del 02.06.2021 e 03.06.2021. Nelle date del 02.06.2021 e 03.06.2021 gli impianti che alimentano la fornitura elettrica di bassa tensione intestata al sig. identificata dal POD n. IT001E539585827, Pt_1 erano stati interessati da due interruzioni del servizio di fornitura, entrambe di natura meramente accidentale, in particolare:
1) la prima di durata pari a 39 minuti;
2) la seconda di durata pari ad 1 ora e 55 minuti (cfr, all.ti 12, 13 e 14 alla comparsa di costituzione e risposta). Anche in questo caso, il cliente era stato reso edotto di tali circostanze con il riscontro alla sua richiesta di risarcimento danni del 03.06.2021 (cfr, all. 15 alla comparsa di costituzione e risposta). Giova ribadire che in occasione di detti eventi era stato rilevato un guasto ad un componente, che veniva tempestivamente riparato e venivano installati degli strumenti
21 volti ad identificare / circoscrivere la porzione di rete di bassa tensione ove si era verificato il guasto, tanto che da quel momento non si sono più verificati disservizi.
* iii. Sui supposti eventi del 10.09.2017 e 26.10.2017. Nelle date del 10.09.2017 e 26.10.2017 gli impianti che alimentano le forniture elettriche di media e bassa tensione intestate al sig. rispettivamente identificate Pt_1 dal POD n.IT001E53958582 e dal POD n. IT001E539585827, erano stati interessati da un'interruzione accidentale e da un'interruzione programmata (con preavviso), e in particolare:
- l'interruzione occorsa in data 10.09.2017 sulla fornitura elettrica alimentata in media tensione, aveva avuto natura accidentale, come si evince dall'elenco cronologico delle interruzioni relative al periodo 01.11.2016 – 31.12.2016 ed aveva avuto una durata pari a soli 61 minuti (cfr, all. 16 alla comparsa di costituzione e risposta).
- l'interruzione del 26.10.2017, verificatasi sulla fornitura elettrica intestata al sig. alimentata in bassa tensione, era stata programmata per permettere di eseguire Pt_1 lavori in sicurezza sulla rete elettrica. Pertanto, la società aveva tempestivamente avvisato i clienti interessati dalla predetta interruzione, nel pieno rispetto degli obblighi di servizio previsti dalla Delibera n. 646/15/R/EEL (Titolo 6, art. 48) ARERA e successive modifiche ed integrazioni, come da avviso che si produce (cfr, all. 17 alla comparsa di costituzione e risposta). A ben vedere, con detto volantino gli utenti erano stati resi pienamente edotti della circostanza per cui, nella data de qua, dalle ore 08:30 alle ore 12:30 vi sarebbe stata l'interruzione del servizio di erogazione dell'energia elettrica. Inoltre, l'interruzione programmata aveva avuto una durata di sole 2 ore e 20 minuti cfr, all. 18 alla comparsa di costituzione e risposta), come tale perfettamente rientrante nell'intervallo di tempo indicato nell'avviso di cui sopra (08:30 – 12:30).
* iv. Sui supposti eventi del 31.12.2020, 07.01.2021, 09.01.2021, 17.01.2021, 18.01.2021 e 19.01.2021. Nelle date del 31.12.2020, 07.01.2021, 09.01.2021, 17.01.2021, 18.01.2021 e 19.01.2021 gli impianti che alimentano la fornitura elettrica di bassa tensione intestata al sig. erano stati interessati da interruzioni di natura meramente accidentale (cfr. Pt_1 all.ti 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 alla comparsa di costituzione e risposta). Come si evince dalla relazione tecnica n. 190121 (cfr. all. 27 alla comparsa di costituzione e risposta), le interruzioni occorse nei mesi di dicembre e gennaio 2020 / 2021 avevano interessato tutta la clientela sottesa alla linea di bassa tensione denominata
“A” in partenza dalla cabina ABETE 498638. In dette occasioni l'intervento del personale del distributore aveva permesso la rialimentazione dei clienti semplicemente attraverso la chiusura dell'interruttore apertosi in cabina, senza che il guasto all'origine delle interruzioni si manifestasse in maniera definitiva.
22 Soltanto data 17.01.2021 i tecnici del distributore avevano riscontrato, all'interno di un colonnino di sezionamento stradale, che alcune lumache avevano provocato dei cortocircuiti toccando con il loro corpo due fasi della linea. È probabile che i ripetuti scatti abbiano sollecitato e danneggiato l'interruttore bt in cabina, causandone il malfunzionamento e la necessaria sostituzione in data 19.01.2021.
* Tanto premesso in fatto, con il presente atto – come in epigrafe Controparte_1 rappresentata, difesa e domiciliata – intende contestare l'impugnazione avversaria, in quanto palesemente inammissibile oltre che priva di fondamento in fatto e in diritto nonché non provata, richiamando tutte le difese svolte nel processo di primo grado nonché per le ragioni che di seguito si esporranno.
* * * I – INAMMISSIBILITA' DELL'ATTO DI GRAVAME AVVERSARIO EX ART. 342 C.P.C. ED EX ART. 345, CO. III C.P.C.. In via del tutto pregiudiziale ed assorbente, si eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria per difetto di specificità dei motivi di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Come è noto, l'art. 342 c.p.c. ha fissato nuove regole per la stesura degli atti di appello e ha previsto che gli appelli che non soddisfino dette nuove condizioni siano dichiarati inammissibili. Più precisamente, l'attuale formulazione dell'art. 342 c.p.c. prevede testualmente che l'appello deve contenere le indicazioni prescritte nell'articolo 163, deve essere motivato e deve indicare nella motivazione, a pena di inammissibilità, le parti del provvedimento che si intende appellare, nonché le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e le circostanze da cui deriva la violazione della legge, nonché della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. L'indicazione delle “parti del provvedimento che si vuole impugnare” implica la necessità di specificare espressamente i capi (o sottocapi autonomi) oggetto di censura, anche al fine di sceverare quelli passati in giudicato ex art. 329, comma 2, c.p.c.. L'indicazione delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto comporta, poi, l'onere dell'appellante di operare la ricostruzione fattuale che avrebbe dovuto porre in essere il primo giudice, evidenziando le modifiche che dovrebbero essere apportate dal giudice di seconde cure. Con riguardo, infine, all'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, esse sono da individuarsi in quei fattori, di fatto e/o di diritto, che – a parere dell'appellante – hanno determinato l'errore di diritto denunciato. Occorre inoltre che l'appellante descriva il modo in cui quei fattori abbiano inciso sulla decisione impugnata. Si rende necessario, quindi, per un verso che l'appellante indichi il contenuto della nuova valutazione richiesta al giudice di secondo grado e, per altro
23 verso, che l'appellante non si limiti a denunziare una mera erronea interpretazione o applicazione di norme di legge, ma argomenti circa la rilevanza dell'errore di diritto commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione. Alla luce della nuova formulazione normativa, quindi, come chiarito dalla giurisprudenza di merito, l'impugnazione, per superare il vaglio di ammissibilità, deve contenere (i) un profilo volitivo, cioè indicare espressamente le parti del provvedimento che si vogliono impugnare, per tali intendendosi non solo i capi della decisione, ma anche tutti i singoli segmenti o sottocapi che la compongono quando assumano un rilievo autonomo o di causalità rispetto alla decisione, (ii) un profilo argomentativo, in quanto l'appello deve suggerire le modifiche che l'appellante vorrebbe fossero apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto, ed infine (iii) un profilo di causalità, dovendo la censura necessariamente evidenziare il rapporto di causa a effetto fra la violazione di legge denunciata e l'esito della lite. Sostanzialmente, è necessario che l'appello sia redatto in modo organico e strutturato proprio come una sentenza, dovendo l'appellante indicare con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. La nuova norma, dunque, obbliga l'appellante ad indicare in primo luogo le parti della sentenza delle quali chiede la riforma, nonché le modifiche richieste, sì da giungere ad un preciso e mirato intervento di “ritaglio” delle parti di sentenza di cui si insta per l'emendamento, con conseguente innesto delle parti modificate, con operazione di correzione del testo della sentenza di primo grado. Invero, l'art. 342 c.p.c. è passato dalla pretesa degli “specifici motivi” a quella della
“motivazione”. E tant'è che la norma invocata assume la motivazione (e non più motivi specifici) perché, accanto alle critiche, l'atto di appello dovrà contenere le proposte di modifica, così assomigliando di più ad un provvedimento giurisdizionale che ad un atto di parte: l'atto di appello deve essere costruito come una sorta di proposta di sentenza. Proprio in questa direzione si è espressa la prima ed autorevolissima giurisprudenza, secondo cui l'atto di appello motivato “deve essere redatto in modo più organico e strutturato rispetto al passato, quasi come una sentenza: occorre infatti indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedono rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice” (cfr. Corte di Appello di Roma, Sezione lavoro, Sentenza del 15.1.2013, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2013). Prima della novella l'atto processuale era essenzialmente costruito in modo rescindente perché si colpiva solo la sentenza di primo grado indicando cosa non andava, trovando linfa legittimante nell'inciso “esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici”: i motivi potevano limitarsi ad evidenziare i contrasti diretti con la legge, ovvero indiretti (ad esempio nei casi di aporie logiche non superabili). Oggi la motivazione, pretesa dall'art. 342 c.p.c., impone una rivisitazione delle vecchie formule dovendo redigere l'atto con una parte rescindente ed una rescissoria, ovvero una
24 parte che critica, spiegandone il perché, ed un'altra che costruisce la versione fattuale che si auspica. In favore di questa affermazione possono evidenziarsi i rilievi che:
l'atto deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione delle parti del provvedimento appellate (parte rescindente);
l'atto deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado (parte rescissoria);
è pretesa l'esatta indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, ovvero una motivazione dell'atto, in luogo dei precedenti specifici motivi, così allineando l'atto di parte al provvedimento del giudicante;
pertanto si è passati dai “motivi” alla “motivazione” proprio perché l'atto di appello oggi deve contenere pure una parte rescissoria. È aumentata la simmetria - anche in senso formale, in questo caso - tra chiesto e pronunciato, predicata dall'art. 112 c.p.c.. Anche secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, per non essere qualificato inammissibile, l'atto di gravame non deve limitarsi ad individuare i passaggi della sentenza ritenuti errati, ma deve altresì offrire una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal giudice (Cass. 7/9/2016, n. 17712; Cass. 27/9/2016, n. 18392). In altre parole, secondo tale orientamento, alle argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado devono essere contrapposte quelle dell'appellante, in modo da incrinare il fondamento logico-giuridico della pronuncia. Orbene, contrariamente a quanto sopra evidenziato, l'impugnazione avversaria, nonostante la denominazione, non contiene nulla di tutto ciò, non presentando alcuna parte c.d. rescissoria e risolvendosi in una mera quanto apodittica censura circa una pretesa erroneità della sentenza impugnata senza alcuna concreta indicazione delle ragioni per le quali il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente respinto la domanda ex adverso proposta e soprattutto senza formulazione specifica delle modifiche che vengono richieste. L'atto ex adverso proposto, infatti, per quanto rileva in parte qua, si risolve in una mera riproposizione delle medesime doglianze già articolate in primo grado – in maniera in ogni caso irrituale – (e già respinte dal primo giudice) al solo fine di ottenere un riesame della controversia, senza tuttavia specificare la motivazione per la quale il provvedimento del giudice di prime cure sarebbe errato. Invero, il solo elemento di certezza che si ricava dalla lettura dell'impugnazione avversaria è che l'appellante ha tentato comunque di riproporre dinnanzi a all'Ecc.mo Tribunale adito le medesime doglianze avanzate – in maniera in ogni caso irrituale come si dirà nel prosieguo – nel giudizio di fronte al Giudice di Pace, senza però addurre valide ragioni (rectius: motivazione come esplicitata nell'art. 342 c.p.c. richiamato) a sostegno della propria richiesta di riforma della sentenza impugnata.
25 Ciò comporta una palese violazione dell'art. 342 c.p.c. e di conseguenza l'inammissibilità dell'appello avversario. Nel caso di specie nessuna motivazione – come sopra esplicitata – in relazione ad una pretesa, quanto indimostrata, erroneità della sentenza impugnata è stata mai formulata dall'odierno appellante. Risulta, invero, che la ratio decidendi espressa dal giudice di prime cure non è stata in alcun modo aggredita dall'appellante, che si è limitato – come dedotto – a riprodurre in buona sostanza le argomentazioni già sottoposte al primo giudice, sicché non potrà che concludersi per la inammissibilità delle censure spiegate e, quindi, per l'integrale rigetto dell'appello. Infine, l'eccezione sull'inammissibilità dell'atto d'appello avversario appare ancor più fondata se si considera come parte appellante non abbia neppure indicato se l'atto sia strutturato su unico motivo d'appello ovvero su più motivi d'appello (!). Difatti, non è dato ravvedere alcuna delle formalità pretese dalla novella codicistica ai fini dell'ammissibilità dell'atto di gravame, sia in quanto manca l'esatta indicazione delle circostanze da cui, secondo parte appellante, deriverebbe la violazione di legge, sia della rilevanza che tali circostanze assumerebbero ai fini della decisione che è stata impugnata, sia con riferimento alla motivazione stessa su cui si fonda l'atto di gravame, riducendosi l'atto di citazione in appello avversario ad una mera riproposizione, in termini acritici, apodittici e destrutturati, delle argomentazioni già esposte nel corso del giudizio di primo grado. In sostanza, la mancata formulazione dei motivi di appello non rende neppure possibile individuare la motivazione propria in ragione della quale l'atto di appello qui depositato sia stato proposto. Alla luce delle considerazioni sopra espresse, dunque, l'appello dovrà essere dichiarato inammissibile e, quindi, integralmente rigettato.
* Ferma restando l'inammissibilità dell'atto di appello avversario per le ragioni esposte nel paragrafo che precede, si osserva che lo stesso risulta altresì infondato e non provato per le ragioni che di seguito si espongono.
* * * II – INFONDATEZZA DELLE CENSURE AVVERSARIE. Pur ritenendo del tutto assorbenti le deduzioni di cui sopra, si rappresenta altresì quanto segue ad ulteriore riprova dell'infondatezza dell'atto di appello ex adverso notificato. Innanzitutto, con riferimento alla pretesa responsabilità che parte appellante tenta di addossare al distributore di energia elettrica si evidenzia che non è dato comprendere se tale responsabilità (ci si domanda se si tratti di una nuova tipologia di responsabilità oggettiva che non ammette prova contraria ed addirittura sia in re ipsa, discendendo automaticamente dal fatto che l'utente ha stipulato un contratto di fornitura con una società di vendita di energia elettrica) non sia soggetta alle ordinarie regole dell'onere probatorio.
26 A riguardo, ricordiamo a noi stessi che: “Sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
a tal fine l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale” (Cass., sez. III, 18.3.2005, n. 5960). Come evidenziato sin dal primo grado, è necessaria inoltre la prova del nesso di causalità, che costituisce elemento costitutivo della pretesa risarcitoria. Le medesime considerazioni valgono altresì per il quantum della pretesa risarcitoria (sul punto cfr. Cass. n. 2228/2012: “Colui che propone una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno patrimoniale, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso eziologico tra il danno e i comportamenti addebitati alla controparte. In tal senso è consentita la liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione”). Al contrario, la parte odierna appellante si è limitata ad allegare documenti che, come correttamente rilevato anche dal Giudice del primo grado, non assumono alcun valore probatorio in merito ai danni lamentati da controparte. Dalla documentazione prodotta da controparte si dovrebbe evincere: i) la verificazione dell'evento, ii) i presunti danni asseritamente subiti, a titolo di danno patrimoniale e non, iii) il nesso causale tra detti eventi e i danni in parola, iv) la riconducibilità degli stessi ad esclusiva colpa/responsabilità di Controparte_1
[...]
È di palmare evidenza come detti documenti (al pari della prova testimoniale di controparte espletata nel corso del giudizio di primo grado), oltre ad essere assolutamente inidonei a provare la sussistenza di un nesso causale tra le interruzioni di energia elettrica denunciate e i presunti danni lamentati, ne riportano una quantificazione del tutto unilaterale, arbitraria e non sorretta da alcun elemento probatorio, il che risulta ancor più infondato in considerazione del fatto che tali interruzioni non siano in ogni caso imputabili a responsabilità di Controparte_1 come meglio si ribadirà in prosieguo. A ciò si aggiunga che, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure – circostanze ancora una volta non contestate dalla controparte –, “Incombe sul solo attore infatti, l'onere di provare la sua domanda e ciò ai sensi dell'art. 2697 c.c. […] Da quanto in atti e allegato da entrambe le parti, non può dirsi sussistente alcuna prova in ordine ai danni che l'attore asserisce aver subito, ma soprattutto se gli stessi siano riconducibili alle interruzioni di energia elettrica e agli asseriti sbalzi di tensione, risultati, per contro, di alcune valenza lesiva.
27 Dalla documentazione acquisita, compreso le schede tecniche e da quanto emerso dalla testimonianza raccolta, può dirsi che le interruzioni di energia elettrica erano sempre state di breve durata e, comunque, rientranti in una soglia di tolleranza legale, tale da escludere qualsivoglia responsabilità del gestore e, quindi, da escludere l'insorgenza di alcune obbligo di indennizzo. Del pari può dirsi comprovato che tali interruzioni sono risultate di natura meramente accidentale, anche come tali e per la loro durata, non in grado di poter apportare alcun danno alle apparecchiature elettriche. Gli impianti della convenuta infine, non sono risultati irregolari, ma anche in assenza di prova contraria, debbono dirsi conformi alle norme in materia di trasporto di energia elettrica, indi, alcuna negligenza può essere addebitata alla ditta convenuta” (cfr. pagg.
3-5 della sentenza impugnata). In definitiva, nell'impianto motivazionale della sentenza conclusiva del primo grado, il Giudice di prime cure riconosceva come la domanda risarcitoria avanzata dall'avv. fosse destituita del necessario supporto probatorio in merito al nesso eziologico Pt_1 tra i danni lamentati e gli asseriti sbalzi di tensione denunciati dall'odierno appellante, concludendo: “In definitiva, la domanda è risultata carente della prova del nesso eziologico tra gli asseriti danni e la cosa che lo avrebbe provocato.” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Anzi, rispetto alle risultanze istruttorie addotte dall'avv. a sostegno della propria Pt_1 richiesta risarcitoria, il Giudice del primo grado riconosceva come le richieste istruttorie avversarie fossero sostanzialmente inconferenti rispetto alla necessità di provare l'an e il quantum dei danni lamentati da controparte che, in tal misura, in nessun modo aveva assolto l'onere probatorio sulla stessa ricadente. Nella sentenza impugnata, infatti, il Giudice di Pace di Ravenna asseriva: “Né a ciò può sopperire la testimonianza di un semplice elettricista intervenuto per la riparazione di apparecchiature elettriche. A ciò si aggiunga che nell'ambito di una vasta area comprensiva di un centinaio di utenze, servite dalla stessa linea che serve l'immobile dell'attore, sia solo quest'ultimo a lamentare il black-out e sbalzi di tensione che avessero provocato danni a delle apparecchiature elettriche, peraltro, oggi presenti in tutte le abitazioni. Come detto, non risulta neanche comprovato il nesso eziologico” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Anzi, con riguardo alle richieste istruttorie richieste da controparte, il Giudice ribadiva non soltanto il carattere inconferente rispetto ai fatti denunciati, ma anche la tardività in quanto “istruttoria non derivante e resasi necesaria dagli scritti della convenuta…”. Il Giudice di pace di Ravenna, in particolare, riconosceva: “… deve ribadirsi la inconferenza della prova testimoniale richiesta dall'attore a mezzo della teste dott.ssa già respinta nel corso dell'istruttoria, in quanto vertente su Testimone_2 circostanze generiche, ossia sullo stato di salute dell'attore, comunque, non risultante legato da nesso eziologico con il fatto […] di alcun rilievo inoltre la sua richiesta di c.t.u. meramente esplorativa e, comunque, non annoverata tra i mezzi di prova.” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
28 A contrario, l'istruttoria consentiva di far emergere diverse risultanze probatorie di segno contrario rispetto alla ricostruzione offerta da controparte, tanto più in considerazione del fatto che nessun inadempimento può essere addebitato all'odierna esponente, come ampiamente dimostrato sia per tabulas che per testimoni. Si ribadisce, infatti, in questa sede come le interruzioni di energia elettrica verificatesi in concreto hanno avuto breve durata, contrariamente a quanto lamentato da parte attrice (!) e, ad ogni modo, hanno natura diversa dai c.d. sbalzi di tensione – non riscontrabili nel caso che ci occupa (!) In quanto tali, le interruzioni di energia elettrica non solo sono assolutamente inidonee a provocare danni alle apparecchiature degli utenti connessi alla linea (in quanto interne e fisiologiche al sistema di rilevazione del guasto), ma altresì non possono essere imputate alla responsabilità del distributore, stante la relativa natura fortuita. Tale circostanza veniva riferita anche dal teste dell'odierna parte appellata, il Sig.
quale membro del personale tecnico di il quale, in sede Tes_1 Controparte_1 di udienza di escussione testimoniale, riferiva che “…la semplice interruzione di una linea elettrica non può generare una sovratensione o sbalzo” e che “Soltanto nell'ultimo intervento abbiamo riscontrato lumache ed umidità che avevano creato un cortocircuito tale da far esplodere i contatori. Nei precedenti interventi non avevano rilevato anomalie e quindi il ripristino della corrente era avvenuto con semplice riarmamento del contatore.” (cfr. verbale d'udienza del 24.06.2022). Inoltre, il teste confermava la circostanza per cui, in occasione dell'interruzione del servizio elettrico occorso in data 17.01.2021, l'origine dei vari guasti veniva individuata nella presenza di alcune lumache poste all'interno di un colonnino di sezionamento stradale, le quali toccando con il loro corpo due fasi della linea elettrica provocavano i cortocircuiti;
veniva, altresì, confermata la circostanza in forza della quale i ripetuti scatti provocati dal movimento costante delle lumache hanno sollecitato e danneggiato l'interruttore posto all'interno della cabina ABETE, causandone il malfunzionamento e la necessaria sostituzione avvenuta in data 19.01.2021. Ad ulteriore conferma di tali circostanze, il teste riferiva che, per quanto attiene il caso di specie, “si trattava di un gruppo centralizzato di contatori e non di una colonnina di sezionamento stradale” e che “la linea interessata dalle interruzioni, chiamata “A”, serve all'incirca un centinaio di utenti o forse più”. A riprova del carattere accidentale delle interruzioni, confermava, inoltre, il Sig. che “le lumache non erano visibili nei precedenti interventi, le abbiamo Tes_1 scoperta quando è esploso il contatore ad abbiamo sostituito la basetta e il contatore”. (cfr. verbale d'udienza del 24.06.2022). Inoltre, non ci si può esimere dall'evidenziare anche in tale sede che le interruzioni di cui è causa sono ampiamente rientrate, in termini di durata, nella soglia delle ore di black out stabilita dalla delibera ARERA 646/2015 poc'anzi citata, entro la quale il distributore è esente da qualsivoglia responsabilità.
29 Infatti, ai sensi della delibera ARERA 646/2015, qualora le interruzioni non superino le soglie temporali ivi previste, le stesse non comportano l'insorgenza di un obbligo di indennizzo in capo dal distributore. Invero, la norma CEI EN 50160 considera tali eventi “fisiologici anche in presenza di impianti del distributore e dei clienti adeguatamente coordinati e allineati ai migliori standard tecnologici” e “imprevedibili ed aleatori ed ineliminabili allo stato attuale della tecnica”. Si ribadisce, infatti, che la normativa CEI specifica che trattasi di fatti eccezionali, imprevedibili ed inevitabili pur con l'adozione di tutte le cautele del caso e che non possono, pertanto, essere riferiti ad una presunta negligenza, imperizia o imprudenza del distributore ovvero al mancato adempimento degli obblighi cui è tenuto a dare esecuzione in forza del contratto per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, che lo lega all'utente finale. Eventi siffatti - lo si ripete nuovamente, di natura meramente accidentale - possono essere dovuti alle cause più svariate: contatti accidentali, sovraccarichi e quant'altro possa provocare nocumento all'impianto. Per tali ragioni la società ha opportunamente ritenuto, e tutt'ora ritiene, che non sussistano presupposti per poter dare seguito alla richiesta risarcitoria avanzata nei suoi confronti dall'avv. Pt_1
Ciò in considerazione della natura meramente accidentale delle interruzioni occorse sulle linee che servono le utenze intestate all'Avv. che di per sé esclude Pt_1 qualsivoglia forma di responsabilità in capo al distributore. E difatti, nella sentenza impugnata, il Giudice di pace di Ravenna asseriva: “incontestato che nell'area ove c'è la linea elettrica che serve l'utenza dell'attore e di molti altri utenti, si siano verificate alcune interruzioni di energia elettrica. Come confermato anche dal teste tale linea denominata “A”, serve all'incirca un centinaio di Testimone_3 utenze o forse anche di più. Del pari può dirsi comprovato che tali interruzioni erano state determinate da eventi accidentali come la presenza di alcune lumache all'interno della cabina centrale, o da guasti accidentali e non prevedibili, tuttavia, si era trattato sempre di interruzioni di breve durata e che non avevano generato sovratensioni e sbalzi di tensione.
[…] Per le sue conoscenze tecniche, il teste ha altresì ribadito e confermato che quei tipi di interruzioni di energia elettrica non provocano sovratensioni o sbalzi di tensione e neanche danni ad apparecchiature elettriche o elettroniche.” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). A ciò si aggiunga che la linea elettrica di cui è causa – come le altre aventi analoghe caratteristiche - risulta realizzata in piena conformità alle norme del Comitato Elettrico Italiano (CEI), oltre ad essere periodicamente manutenuta. Più specificamente, tutti gli impianti elettrici della rete di sono Controparte_1 realizzati secondo specifiche tecniche severissime, nel rigoroso rispetto delle norme dettate dal C.E.I. ed in conformità a quanto previsto dalla L. 1° marzo 1968, n. 186, intitolata “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,
30 macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”, che detta i criteri per la valutazione della regola d'arte in tema di impianti elettrici. Naturalmente, l'attività di cautela prescritta dalla legge non si ferma al momento della realizzazione degli impianti ma continua con un'azione periodica e puntuale di manutenzione e vigilanza sugli elettrodotti. Per garantire il rispetto della normativa CEI, condizione, come detto, necessaria e sufficiente per la valutazione della “regola d'arte” in tema di impianti elettrici, nell'ottica della massima trasparenza, l si rivolge alla ( italiana CP_3 CP_5 CP_6 di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione Aziendale, organismo indipendente a garanzia dell'utenza fruitrice del servizio), che ha rilasciato all'odierna deducente le seguenti certificazioni:
- il certificato che attesta la conformità alla norma ISO 14001:2015, rilasciato dalla in data 14 maggio 2017, con scadenza 24 giugno 2022 (cfr. all. 6 alla comparsa di CP_5 costituzione e risposta);
- il certificato che attesta la conformità alla norma ISO 9001:2015, rilasciato in data 14 maggio 2017, con scadenza 24 giugno 2022 (cfr. all. 7 alla comparsa di costituzione e risposta);
- il certificato che attesta la conformità alla norma ISO 50001:2011, rilasciato in data 08 maggio 2017, con scadenza 19 agosto 2021 (cfr. all. 8 alla comparsa di costituzione e risposta);
- il certificato che attesta la conformità alla norma ISO 45001:2018, rilasciato in data 14 maggio 2017, con scadenza 24 giugno 2022 (cfr. all. 9 alla comparsa di costituzione e risposta);
- il certificato che attesta la conformità alla norma ISO 37001:2016, rilasciato in data 12 ottobre 20018, con scadenza 11 ottobre 2021 (cfr. all. 10 alla comparsa di costituzione e risposta). Dette certificazioni attestano l'adozione da parte della società di distribuzione delle prescrizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e per il Gas riguardanti la progettazione, realizzazione, sviluppo, conduzione e manutenzione di reti elettriche di alta, media e bassa tensione e telecontrollo. La corretta ricostruzione delle circostanze di causa, vagliata alla stregua della normativa vigente in materia, rende così compiutamente conto di come la società distributrice abbia operato in piena conformità alle regole prescritte dall'ordinamento ed alle regole di buona tecnica poste da CEI. Peraltro, anche la sopra richiamata disposizione regolamentare, norma CEI 0-21, elaborata di concerto con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, che detta le regole tecniche di connessione degli impianti degli utenti attivi e passivi alle reti di distribuzione di energia elettrica in bassa tensione su tutto il territorio nazionale e si applica a tutte le reti delle imprese distributrici, all'art. 5.2.3, chiarisce quanto segue:
“Le reti di distribuzione BT sono generalmente protette contro le sovracorrenti mediante dispositivi di protezione a massima corrente. Il distributore è comunque tenuto a evitare le masse nell'impianto di rete per la connessione presso l'utenza. Il sistema di protezione
31 della rete BT è strutturato e coordinato in modo da operare l'eliminazione di cortocircuiti in tempi correlati alle prestazioni delle apparecchiature di manovra e dei sistemi di protezione che la tecnologia rende disponibili. Non sono adottate misure di protezione (di tipo elettrico) contro l'interruzione di uno o più conduttori di fase (anche per intervento di fusibili) o del conduttore di neutro. Il distributore è comunque tenuto a mantenere la continuità del conduttore di neutro, evitando che gli apparecchi monofase degli utenti possano essere alimentati in serie tra due fasi. L'utente deve invece provvedere alla protezione per mancanza di fase delle utenze trifase. In ogni caso le protezioni adottate dal distributore per la propria rete non hanno lo scopo di proteggere gli impianti dell'utente; di conseguenza la protezione di tali impianti è esclusivamente a carico dell'utente stesso”. A tal riguardo, per mero scrupolo difensivo, è stato pienamente dimostrato, mediante i predetti certificati di qualità, il rispetto di tali prescrizioni da parte della società di distribuzione;
pertanto si esclude - in ogni ipotesi - la sussistenza in capo alla stessa di qualsivoglia forma di responsabilità risarcitoria, per avere la predetta adottato ogni misura idonea ad evitare il danno. Al contrario, l'avv. non ha mai dimostrato di aver dotato i propri impianti delle Pt_1 apparecchiature di protezione richieste dalla normativa sopra richiamata (!). A ciò si aggiunga che il distributore deve andare esente da responsabilità anche in forza di quanto previsto nel contratto per il servizio di trasporto dell'energia elettrica stipulato con la società di vendita per conto dei clienti finali (cfr. all. 11 alla comparsa di costituzione e risposta). Il predetto contratto, all'art. 13, disciplina i casi di interruzione e limitazione del servizio di trasporto e prevede che: “il distributore e/o gestore di rete fornisce il servizio di connessione con continuità, salvo patti speciali, casi di forza maggiore e cause esterne non imputabili al Distributore, quali guasti provocati da clienti, danni provocati da terzi (ad esempio, incendi, contatti fortuiti, danneggiamento di conduttori, etc.), ordini o provvedimenti delle Autorità, o disposizioni del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, anche in attuazione del PESSE. Il Distributore e/o gestore di rete competente inoltre può interrompere il servizio di connessione per cause di oggettivo pericolo e per ragioni di servizio, cioè per manutenzione, per riparazione dei guasti sugli impianti elettrici, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi o per motivi di sicurezza anche connessi all'espletamento di altri servizi di pubblica utilità, o per consentire l'effettuazione di lavori da parte di terzi, adoperandosi per evitare, per quanto possibile, disturbo alla clientela. Tali interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni dovute a cause accidentali non imputabili al Distributore, a scioperi che non dipendano da inadempienze contrattuali del Distributore, a variazioni di frequenza o tensione per cause accidentali non imputabili al Distributore, oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Distributore, non danno luogo a riduzioni delle somme dovute per il Servizio di Trasporto né a risarcimento danni né a risoluzione del Contratto”.
32 Infine, si evidenzia come le interruzioni occorse nel caso di specie abbiano avuto una durata perfettamente tollerata dalla normativa di settore. Ed invero, come previsto dalla delibera ARERA 646/2015, in caso di interruzioni programmate e non preavvisate, qualora le stesse non superino le soglie temporali ivi previste, non comportano assolutamente l'insorgenza di un qualche obbligo di indennizzo in capo al distributore. La delibera in parola stabilisce le seguenti durate minime delle interruzioni ai fini dell'erogazione di eventuali rimborsi automatici forfettari:
Grado di Durata interruzioni per Durata interruzioni per concentrazione Clienti BT (220-380 Volt) Clienti MT (> 1000 Volt) territoriale Alta Concentrazione
8 ore 4 ore (Comuni con più di 50.000 abitanti)
Media Concentrazione
12 ore 6 ore (Comuni con più di 5.000 abitanti)
Bassa Concentrazione
12 ore 6 ore (Comuni con meno di 5.000 abitanti)
Se tanto vale per le interruzioni programmate e non preavvisate a fortiori vale per le interruzioni imprevedibili e inevitabili come quelle per cui è causa, dipese, lo si ribadisce, da cause del tutto inaspettate e inevitabili. Tali rilievi venivano valorizzati anche dal Giudice di prime cure che, correttamente, nella sentenza impugnata riconosceva come “Dalla documentazione acquisita, compreso le schede tecniche e da quanto emerso dalla testimonianza raccolta, può dirsi che le interruzioni di energia elettrica erano sempre state di breve durata e, comunque, rientranti in una soglia di tolleranza legale, tale da escludere qualsivoglia responsabilità del gestore e, quindi, da escludere l'insorgenza di alcune obbligo di indennizzo. Del pari può dirsi comprovato che tali interruzioni sono risultate di natura meramente accidentale, anche come tali e per la loro durata, non in grado di poter apportare alcun danno alle apparecchiature elettriche. Gli impianti della convenuta infine, non sono risultati irregolari, ma anche in assenza di prova contraria, debbono dirsi conformi alle norme in materia di trasporto di energia elettrica, indi, alcuna negligenza può essere addebitata alla ditta convenuta” (cfr. pagg.
3-5 della sentenza impugnata). Sulla scorta di tali argomentazioni, pertanto, le domande avversarie meritano integrale rigetto essendo del tutto destituite di fondamento logico-giuridico, non avendo controparte assolto – come detto – all'onere probatorio sulla stessa ricadente e, anzi,
33 essendo emerse circostanze fattuali di segno esattamente contrario rispetto alla ricostruzione avversaria dei fatti, circostanze che appaiono pacificamente dimostrative dell'assenza di responsabilità di come riconosciuto dal Giudice di Controparte_1 prime cure nella sentenza impugnata.
* Con riguardo al danno patrimoniale di cui controparte chiede il risarcimento, fermo restando quanto appena osservato, solo per mero scrupolo difensivo va contestata la domanda risarcitoria formulata da parte appellante in quanto risulta assolutamente non provata l'entità del risarcimento invocato dalla controparte, oltre che per l'assenza di prova in merito al rapporto di causalità tra i pretesi danni (allo stato indimostrati) e i denunciati disservizi lamentati (comunque non imputabili alla società distributrice per quanto sopra dedotto). Al riguardo, si sottolinea che: “Sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
a tal fine l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale” (Cass., Sez. III, 18.3.2005, n. 5960). È necessaria, altresì, la prova del nesso di causalità, che costituisce elemento costitutivo della pretesa risarcitoria, che – nel caso di specie – parte appellante, come detto, non ha fornito. Come noto, affinché un evento sia riferibile ad un determinato soggetto e perché possa dirsi sussistente il nesso di causalità, deve ricorrere la duplice condizione che si tratti di un antecedente necessario dell'evento (nel senso che questo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto) e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento. La causa efficiente sopravvenuta che sia idonea, da sola, a causare l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività dell'agente, producendo effetti liberatori. Sicché, non è sufficiente asserire che le supposte interruzioni denunciate si siano verificate su impianti del distributore a monte della presa del cliente (e quindi su manufatti di proprietà della società elettrica) per imputare la responsabilità al distributore, ma è altresì necessario provare la causa dei danni lamentati. Ebbene, come detto in precedenza e come pacificamente riconosciuto anche dal Giudice del primo grado nella sentenza appellata, parte appellante non ha fornito rigorosa prova del nesso di causalità tra i pretesi danni e le interruzioni lamentate (che - per quanto sopra detto - escludiamo siano imputabili alla società di distribuzione, trattandosi di interruzioni dovute a cause accidentali). Nel caso di specie, è configurabile un'interruzione del nesso di causalità che esclude ogni responsabilità del distributore in ordine ai fatti per cui è causa, poiché nel caso che
34 ci occupa la causa materiale delle interruzioni dell'erogazione dell'energia elettrica è da attribuirsi ad eventi accidentali, imprevedibili ed inevitabili, il che vale ad escludere l'invocata responsabilità del distributore.
* Con riguardo alla domanda risarcitoria afferente il danno non patrimoniale, formulata da parte appellante, se ne richiede il rigetto poiché, anche in tal caso, assolutamente sfornita di prova. Del resto, secondo giurisprudenza consolidata “il danno non patrimoniale, costituendo pur sempre un danno-conseguenza, deve essere specificatamente allegato e provato ai fini risarcitori, non potendo mai considerarsi in re ipsa. Infatti, poiché si tratta di un vero danno, e di un vero risarcimento, e non di una sanzione civile, istituto che non ha cittadinanza nel nostro ordinamento, tale danno non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo, e va dimostrato con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni” (cfr. ex multis Cass. S.U. 6572/06, nonché Cass. 20987/07). Peraltro, la giurisprudenza unanime esclude la risarcibilità di qualsiasi turbamento d'animo, asserendo che il danno non patrimoniale possa essere risarcito nei soli casi previsti dalla legge che, alla luce della lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., includono anche le ipotesi di grave violazione dei diritti inviolabili della persona. Più precisamente, la legge consente il ristoro dei danni non patrimoniali a tre condizioni: che l'interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale;
che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità; che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita (Cass. S.U. 26972/08; 24030/09). Orbene, in assenza del fondamento tipologico del risarcimento del danno, ossia della lesione di un diritto costituzionalmente garantito, del necessario accertamento in concreto del danno lamentato e del carattere della serietà o gravità dello stesso, l'ordinamento non è chiamato a reagire, tenuto conto che i danni privi di serietà e gravità non sono suscettibili di essere ristorati. La giurisprudenza di legittimità concorda nel ritenere che il danno deve essere concreto (anche laddove la sua caratteristica non patrimoniale renda difficile la prova) e che la tutela risarcitoria è essenzialmente compensativa, deve cioè ristorare tutte e solo le conseguenze pregiudizievoli di un evento lesivo subite da un soggetto, con esclusione dei danni cosiddetti bagatellari. Solo una volta superata una determinata soglia il danno sarà meritevole di rilevanza giuridica. A tal fine merita di essere richiamata la seguente celebre pronuncia della Cassazione (Cass. S.U., sent. 11.11.2008, n. 269728) la quale, investita a Sezioni Unite della questione sulla configurabilità e sui limiti del danno esistenziale, ha tentato di
35 scongiurare il rischio del moltiplicarsi delle liti c.d. bagattellari volte ad ottenere un risarcimento del danno non patrimoniale per eventi scarsamente (o per nulla) lesivi. A tal fine ha affermato che “la gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile” (Cass. S.U., sent. 11.11.2008, n. 26972). Sicché il lamentato danno non patrimoniale subito non supportato da alcun riscontro probatorio a dimostrazione di una qualche interferenza tra la vicenda di cui è causa ed il diritto (non meglio individuato) asseritamente leso, appare come un pregiudizio meramente bagatellare, che nel nostro ordinamento giuridico non riceve nessuna tutela risarcitoria. Più nello specifico, prima di concludere, riteniamo opportuno richiamare una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (n. 1766/2014) che ha categoricamente escluso la sussistenza dei presupposti per liquidare un danno non patrimoniale in caso di interruzione della somministrazione dell'energia elettrica: “Il risarcimento del danno non patrimoniale ha luogo in conseguenza della lesione di interessi della persona di rango costituzionale, oppure nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 2059 c.c.. Ne consegue che va escluso che l'interruzione della somministrazione di energia elettrica, anche se fonte di disagio, appartenga al novero dei pregiudizi meritevoli di considerazione a tale titolo, rientrando tra le contrarietà e gli inconvenienti della vita quotidiana in relazione ai quali l'ordinamento richiede un certo margine di tolleranza”. La domanda risarcitoria ex adverso spiegata, pertanto, merita di essere rigettata come, peraltro, correttamente asserito anche dal Giudice di prime cure che nella sentenza impugnata ha affermato: “Da tutto quanto esposto, può dirsi che la domanda è risultata infondata, oltre che sfornita di idoneo impianto probatorio. Il fatto storico, ovvero, una o una pluralità di interruzioni di energia elettrica non è contestato, né posto in discussione. Alcuna prova certa tuttavia, può dirsi acquisita che tali interruzioni di energia elettrica avessero potuto provocare i danni che l'attore asserisce aver subito, o che gli stessi siano ascrivibili a tali interruzioni di energia elettrica o ad altra causa, tanto meno che siano derivanti da attività o omissioni direttamente imputabili alla odierna convenuta. La domanda, pertanto, deve dirsi destituita di alcun fondamento, come tale andrà, respinta”. In altre parole, non è pertanto sufficiente asserire, come invece pretende di fare controparte, che vi siano state delle interruzioni nell'erogazione del servizio di fornitura
36 di energia elettrica al fine di ottenere il risarcimento del danno richiesto dall'odierna parte appellante, ma è altresì necessario dimostrare che da tali eventi siano dipesi i danni, patrimoniali e non, di cui controparte richiede l'indennizzo in questa sede. La prova in ordine all'an e al quantum dell'esistenza di tali danni non è mai stata fornita da controparte. Anzi, è di palmare evidenza come nessuna responsabilità possa essere attribuita al distributore, per tutte le ragioni anzidette e correttamente avallate dal Giudice del primo grado nella sentenza impugnata. Sul punto, null'altro da aggiungere”.
La società appellata ha pertanto formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex artt. 342 e 345, co. III c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa (cfr. paragrafo I);
- in via principale, respingere l'appello proposto dall'avv. in quanto infondato Pt_1 in fatto ed in diritto e non provato per le ragioni di cui in narrativa (cfr. paragrafo II);
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre le spese generali, l'IVA e la CPA come per legge”.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
L'appello proposto da è infondato per le ragioni di seguito esposte. Parte_1
Per quanto riguarda i danni alle cose lamentati dall'appellante, quantificati in complessivi € 200,00, va osservato che la pretesa risarcitoria si riferisce ad alcune apparecchiature elettroniche (cinque alimentatori elettronici, una telecamera di videosorveglianza da esterni, una telecamera di videosorveglianza interna, una centralina elettronica della caldaia Immergas, due lampade E27 a LED), che sarebbero risultate inservibili e irrimediabilmente danneggiate in seguito alle interruzioni di energia elettrica verificatesi presso l'abitazione del a causa degli sbalzi di Pt_1
tensione che si sarebbero generati immediatamente dopo il ripristino dell'energia elettrica al termine delle interruzioni.
In ordine a tali asseriti danni materiali l'esposizione dell'appellante appare priva della necessaria specificità, stante la carenza sia di precise descrizioni dei guasti subiti dai dispositivi, sia di precise indicazioni circa i tempi in cui detti guasti si sarebbero
37 verificati: si tratta quindi di un'esposizione generica e non circostanziata, non idonea ad adempiere l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del vantato credito risarcitorio.
Tanto meno risulta adempiuto dall'appellante l'onere probatorio relativo ai danni in questione, considerato che non è stata dedotta alcuna prova orale sul punto, né è stato espletato un accertamento tecnico preventivo sugli apparecchi asseritamente danneggiati.
Appare quindi evidente l'inammissibilità della C.T.U. richiesta da Parte_1
nel corso del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello: la C.T.U., infatti, non può essere utilizzata per colmare carenze assertive e/o probatorie, non essendo ammesse indagini esplorative alla ricerca di fatti o circostanze non allegati e/o non provati.
A ciò deve aggiungersi che un'eventuale C.T.U. sugli imprecisati danni alle apparecchiature elettroniche risulterebbe a questo punto del tutto inutile, poiché non potrebbe mai consentire di individuare con certezza o elevata probabilità le cause di tali pregiudizi nelle interruzioni dell'energia elettrica verificatesi presso l'abitazione dell'appellante, potendo i lamentati guasti essere stati provocati dalle più svariate cause, anche del tutto diverse dai presunti sbalzi di tensione, peraltro esclusi dalla testimonianza resa nel corso del giudizio di primo grado da (tecnico Testimone_3
operativo con mansioni sulla rete di media e bassa tensione), e comunque non dimostrati.
Per quanto riguarda il lamentato danno temporaneo alla persona (quantificato nella somma di € 371,25 sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano), va osservato che il fondamento probatorio della pretesa risarcitoria dell'appellante è costituito unicamente dal certificato medico rilasciato in data 11/01/2021 dalla dott.ssa Testimone_2
(doc. 16 di parte appellante), attestante uno stato di malessere che il presentava Pt_1
al momento della visita medica effettuata in quella stessa data (flogosi delle alte vie respiratorie, tosse e temperatura corporea alterata), con prescrizione di cinque giorni di riposo.
38 È evidente che il suddetto certificato può valere come prova della sintomatologia rilevata dal medico al momento della visita, ma certamente non dimostra i fatti riferiti dall'appellante come causa del malessere da lui accusato, ossia il getto di acqua fredda che lo avrebbe raggiunto mentre effettuava una doccia la sera del 09/01/2021 e la successiva permanenza per quattro ore in ambiente privo di riscaldamento a causa dell'improvvisa interruzione dell'energia elettrica e del conseguente spegnimento della caldaia: è chiaro che si tratta – al di là di quanto si legge nel certificato circa la causa del malessere – di fatti riferiti dal paziente al medico, e non constatati direttamente da quest'ultimo.
Deve poi escludersi che i suddetti fatti possano considerarsi accertati in virtù dell'omessa contestazione degli stessi da parte della società appellata, poiché il principio di non contestazione, sancito dall'art. 115 c.p.c., non è certamente applicabile a quei fatti
– come l'episodio del 09/01/2021 – che non possono rientrare nella sfera di conoscenza della parte nei confronti della quale vengono allegati.
In ogni caso appare indimostrabile l'esistenza di un nesso di causalità tra il riferito episodio del 09/01/2021 e la sintomatologia certificata dalla dott.ssa , in quanto Tes_2
la sindrome da raffreddamento diagnosticata nel summenzionato certificato può certamente essere stata provocata anche da cause diverse dal suddetto episodio.
Per quanto riguarda, infine, l'ulteriore danno non patrimoniale di cui viene richiesto il risarcimento, è sufficiente osservare che il (come molti altri clienti della società Pt_1
appellata) ha dovuto subire solo i contenuti disagi derivati da occasionali e brevi interruzioni della somministrazione di energia elettrica presso la propria abitazione, verificatesi nel periodo dal 2010 al 2021 (solo in pochissimi casi risulta superata la durata di un'ora, e solo in un caso risulta superata la durata di tre ore): l'odierno appellante, insomma, non è stato vittima di alcun fatto penalmente rilevante, né ha subito violazioni di diritti della persona oggetto di tutela costituzionale, sicché non può ravvisarsi nel caso in esame alcuna delle ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile previste normativamente o individuate dalla giurisprudenza.
39 Più nello specifico, va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte che ha escluso nei seguenti termini la sussistenza dei presupposti per liquidare un danno non patrimoniale in caso di interruzione della somministrazione dell'energia elettrica:
“Il risarcimento del danno non patrimoniale ha luogo in conseguenza della lesione di interessi della persona di rango costituzionale, oppure nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 2059 c.c. Ne consegue che va escluso che l'interruzione della somministrazione di energia elettrica, anche se fonte di disagio, appartenga al novero dei pregiudizi meritevoli di considerazione a tale titolo, rientrando tra le contrarietà e gli inconvenienti della vita quotidiana in relazione ai quali l'ordinamento richiede un certo margine di tolleranza” (Cass. 28/01/2014 n. 1766; nello stesso senso v.
Cass. 28/02/2013 n. 5096).
La sentenza impugnata va pertanto confermata integralmente.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'impugnazione oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da confermando integralmente la Parte_1
sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere ad le spese del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio di secondo grado, che liquida in € 662,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30/5/2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, per l'impugnazione respinta.
Così deciso in Ravenna, il giorno 15/12/2025.
40 Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
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